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Pubblicità immobiliare e forme analoghe
La trascrizione è lo strumento di pubblicità predisposto per gli atti relativi all'acquisto della proprietà o di diritti reali sui beni immobili e su alcune categorie di beni mobili. Consiste nel riportare il contenuto essenziale dell'atto in appositi registri, rendendolo così legalmente conoscibile. L'istituto della trascrizione si inserisce in un sistema di circolazione dei beni immobili costruito sulla base del principio consensualistico: la proprietà e gli altri diritti si trasferiscono per effetto del solo consenso legittimamente manifestato tra le parti. I rischi sono quelli dell'incertezza delle situazioni giuridiche. La trascrizione riduce questi rischi garantendo la certezza dell'acquisto a chi usa lo strumento della pubblicità. Solo chi ha trascritto l'atto, da cui deriva il suo acquisto, può opporlo contro.altri acquirenti che non abbiano trascritto o l'abbiano fatto in un momento successivo.
La trascrizione non ha efficacia costitutiva, essa è un modo per risolvere conflitti -> effetto giuridico della trascrizione è l'opponibilità degli atti trascritti ai terzi che vantino diritti sullo stesso bene in base ad un atto non trascritto o trascritto successivamente -> chi non trascrive rischia l'inopponibilità o inefficacia relativa del proprio atto.
Trascrivere è solo un onere per la parte interessata, ma è, invece, un obbligo per il pubblico ufficiale che redige l'atto (notaio).
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente: la funzione e gli effetti della trascrizione richiedono che sia legalmente certa la provenienza dell'atto dai soggetti che figurano come parti -> la parte che richiede la
Trascrizione di un atto tra vivi deve presentare una nota che indichi gli elementi essenziali dell'atto.
I registri immobiliari in cui si trascrivono gli atti a fini di pubblicità non vanno confusi con il catastofondiario -> catasto = base reale; registri immobiliari = base personale (ogni atto di alienazione o di costituzione di diritti viene trascritto sia contro l'alienante che a favore dell'acquirente -> doppia trascrizione).
La certezza dell'acquisto si ha solo sulla base della continuità delle trascrizioni, che risalgano fino ad un acquisto a titolo originario.
Gli atti soggetti a trascrizione sono contratti, atti unilaterali e provvedimenti giudiziali con cui:
- si trasferisce la proprietà dei beni immobili;
- si trasferiscono, si costituiscono, si estinguono diritti reali limitati;
- si costituiscono rapporti di locazione ultranovennale;
- si conferiscono immobili (durata ultranovennale);
- si...
trasferiscono diritti edificatori. A questo elenco si deve aggiungere ogni altro atto o provvedimento che produca gli stessi effetti di quelli menzionati (le divisioni, l'accettazione di eredità o legato, la trascrizione del contratto preliminare, atti di destinazione di beni immobili o mobili registrati) —> si devono trascrivere, se hanno ad oggetto beni immobili, anche gli atti di diritto privato (si tratta di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico). Quanto agli effetti dell'usucapione, si tratta di un acquisto a titolo originario che può essere fatto valere contro chiunque, indipendentemente dalla trascrizione —> la trascrizione, però, è utile sia in funzione di pubblicità-notizia, sia per costituire un punto fermo nelle ricerche dirette a stabilire la continuità delle trascrizioni. Le domande giudiziali si devono trascrivere qualora si riferiscano ai diritti menzionati —>
quandosi decide una causa, la sentenza produce i suoi effetti fin dalla data della domanda —> la trascrizione della domanda giudiziale conta il suo effetto per vent'anni e perde efficacia se non viene rinnovata prima del decorso di tale termine. Un discorso particolare vale per l'annullamento da incapacità legale e per la dichiarazione di nullità —> i diritti dei terzi non sono tutelati, però la trascrizione della domanda può produrre gli effetti della pubblicità sanante. Un sistema analogo a quello della trascrizione è previsto per la circolazione dei beni mobili registrati —> i registri sono organizzati su base reale. Una pubblicità costitutiva si realizza riguardo all'ipoteca con il sistema dell'iscrizione nel registro delle ipoteche dell'atto di concessione o di altro titolo costitutivo —> l'atto produce un diritto alla costituzione dell'ipoteca: l'ipoteca.che è un altro diritto reale, si costituisce solo con l'avvenuta trascrizione. L'iscrizione si applica anche agli atti di trasferimento della proprietà e di costituzione di diritti reali illimitati nelle zone d'Italia dove ancora vige il sistema tavolare, introdotto dall'impero Austriaco -> i registri immobiliari di questo sistema sono impostati con riferimento ai beni e, quindi, su base reale -> l'iscrizione nei registri tavolari è una forma di pubblicità costitutiva. 4. ALTRI MEZZI DI PUBBLICITÀ Quanto ai beni mobili non registrati, un meccanismo di certezza della circolazione non manca, ma è affidato a un criterio di immediata evidenza, che è quello del possesso ed in particolare del possesso di buona fede. Per i diritti di credito, funzione vicina alla pubblicità in senso proprio svolge la notificazione della cessione al debitore -> la pubblicità serve a esigenze di certezza.attraverso il collegamento tra conoscibilità e opponibilità di atti e fatti giuridici. Per i registri delle persone giuridiche, la funzione è duplice:- strumenti di mera pubblicità-notizia —> la conoscibilità consente di limitare la responsabilità per debiti al solo patrimonio dell'ente: finché non c'è la registrazione della persona giuridica, rispondono personalmente e solidalmente gli amministratori;
- funzioni di vera pubblicità dichiarativa —> opponibilità degli atti.
Che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. La regola sulla distribuzione dell'onere della prova non è senza eccezioni: in alcuni casi l'ordinamento giuridico tende a rendere più facile la tutela di un interesse, trasferendo l'onere della prova sull'altra parte -> inversione dell'onere della prova.
6. I MEZZI DI PROVA
La titolarità del diritto conta poco, se non si può dare la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento -> dare la prova di un fatto significa dimostrare che un fatto è accaduto -> si tratta di una certezza pratica, cioè della riduzione di incertezza a margini di poco rilievo.
I mezzi di prova si distinguono in due categorie:
- quando la funzione di prova è affidata a un mezzo materiale che serve da documento di un fatto o di un atto siamo nel campo delle prove documentali (prove precostituite) ->
Le più importanti sono l'atto pubblico, la scrittura privata autenticata o verificata giudizialmente e la semplice scrittura privata - tuttavia, l'idea di documento si estende a qualsiasi mezzo o substrato materiale capace di raccogliere e conservare la memoria dell'accadimento di un fatto o di un atto: tradizionalmente il documento è una cosa, ma di recente l'idea si è ampliata (documento magnetico e informatico); 40• le prove non precostituite, che possono formarsi in corso di causa, sono dette prove semplici (testimonianza, giuramento, confessione resa in giudizio, ispezione, perizia, presunzione semplice. Il principio fondamentale è quello di libera valutazione delle prove: di fronte al mezzo di prova, il giudice forma liberamente la propria convinzione. A certe prove, però, il legislatore attribuisce un valore diverso, quello di "prova legale": il giudice non può valutarle liberamente.
- atto pubblico, scrittura privata autenticata, confessione, giuramento —> scrittura privata e testimonianza = oggetto di libera valutazione.
- LE PROVE DOCUMENTALI
- l'atto pubblico è il documento redatto da un notaio o un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire all'atto pubblica fede (es.: rogito notarile) —> l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
- "Piena prova" è un'espressione che spesso si sostituisce con quella di prova legale —> solo nei casi determinati dalla legge il giudice è vincolato a decidere ritenendo accertati i fatti cui si riferisce la prova, che assume, appunto, il nome di prova legale —> la piena prova resiste fino a querela di falso, la parte
Interessata a negare l'esistenza dei fatti attestati dal documento non può dare prova contraria se non esperisce prima una querela di falso.