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Diritto privato

Il diritto privato regola il rapporto e gli interessi delle singole persone, a differenza di quello pubblico che, al contrario, regola gli interessi della collettività. In particolare, il diritto privato si occupa di:

  • Responsabilità civile, ovvero il rapporto tra le persone quando una parte danneggia l’altra.
  • Contratti, ovvero il rapporto tra le persone quando una parte si impegna a fornire una prestazione all’altra.
  • Tutela, ovvero la proprietà dei beni.

Le fonti del diritto privato

Le fonti del diritto privato, ovvero tutte quelle norme a cui il diritto privato si rifà per creare un ordinamento giuridico, cioè un insieme di regole che formano un sistema unitario, sono:

  • La Costituzione (stipulata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948).
  • Le fonti normative di carattere unitario, cioè le leggi comuni a tutti i Paesi dell’Unione Europea:
    • Trattato di Roma (1957): il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea.
    • Trattato di Maastricht (1992): il trattato sull’Unione Europea.
    • Trattato di Lisbona (2007): il trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
  • Le leggi nazionali, create in tre maniere differenti:
    • In Parlamento: leggi promulgate da Camera dei deputati e Senato.
    • Sotto forma di decreto legislativo: il Governo per promulgare queste leggi ha sempre bisogno del Parlamento, ma è limitata nel tempo; il Parlamento ha 60 giorni di tempo per intervenire sulle decisioni del Governo, modificandole.
    • Sotto forma di decreto-legge: è il Governo che in questo caso interviene sulle decisioni del Parlamento.

Affinché queste norme diventino parte dell’ordinamento giuridico è necessario che queste siano entrate in vigore, ovvero siano diventate effettivamente applicabili. Perché ciò accada sono necessari due presupposti:

  • L’iscrizione del testo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione.
  • Il decorso del periodo di “vacatio legis”, vale a dire l’intervallo di tempo che deve trascorrere tra la data di pubblicazione e l’effettiva entrata in vigore, solitamente 15 giorni.

Può capitare che le nuove norme entrino in contrasto con delle norme emanate in precedenza; in questi casi si usa il criterio cronologico, quindi prevarrà la norma più recente.

Codici fondamentali in Italia

In Italia esistono 5 codici fondamentali:

  • Il Codice civile
  • Il Codice di procedura civile
  • Il Codice penale
  • Il Codice di procedura penale
  • Il Codice della navigazione

Il Codice civile

Il diritto privato si avvale del Codice civile, che si compone di sei libri:

  • Libro I: si occupa delle persone e della famiglia.
  • Libro II: si occupa delle successioni a causa di morte.
  • Libro III: si occupa delle proprietà.
  • Libro IV: si occupa delle obbligazioni e dei contratti.
  • Libro V: si occupa della commercialistica.
  • Libro VI: si occupa della tutela dei diritti.

Libro I: persone e famiglia

Il diritto privato regola rapporti giuridici di natura patrimoniale, per questo motivo ci si avvale del diritto privato quando una parte deve risarcire l’altra, ovvero quando c’è un creditore e un debitore e quindi nasce un rapporto giuridico. Avere un diritto significa ottenere il soddisfacimento delle proprie richieste, per tutelare i propri interessi.

Ci sono due categorie di diritti:

  • I diritti assoluti, ovvero quei diritti che possono essere fatti valere nei confronti di chiunque. Ne è un esempio la proprietà privata, dove tutte le persone sono tenute a rispettare la proprietà privata altrui.
  • I diritti relativi, ovvero quei diritti che possono essere fatti valere nei confronti di una persona specifica, il debitore. Ne è un esempio il diritto di credito, dove il debitore è tenuto a fornire prestazioni per soddisfare le richieste del proprio creditore.

A questo proposito, è importante distinguere fatto e atto giuridico.

  • Fatto giuridico: è un avvenimento o una situazione prevista dalla fattispecie di una norma, ovvero ogni fatto al quale una norma giuridica collega un effetto giuridico, ovvero la costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico. Ne sono un esempio la nascita e la morte.
  • Atto giuridico: è un atto volontario dove la legge ricollega gli effetti giuridici alla volontà di colui che ha posto in essere l’atto, è ogni comportamento (lecito o illecito che sia) che la legge prende in considerazione in quanto imputabile ad una persona come azione propria. Ne sono un esempio il contratto, il testamento e il matrimonio.

Atti giuridici

All’interno degli atti giuridici possiamo individuare:

  • Gli atti validi: sono atti conformi ai requisiti della legge.
  • Gli atti invalidi: sono atti non conformi ai requisiti della legge.
    • Gli atti efficaci: sono atti che producono delle conseguenze giuridiche volute dalle parti che lo compongono.
    • Gli atti inefficaci: sono atti che non producono delle conseguenze giuridiche.

Può capitare che la produzione degli effetti di un atto sia sottoposta ad una condizione, ovvero un qualsiasi evento futuro oppure incerto che subordina gli effetti dell’atto. In particolare, si può avere:

  • Una condizione sospensiva: ovvero c’è il blocco dell’atto fino al momento in cui si verificherà l’evento futuro/incerto.
  • Una condizione risolutiva: ovvero le parti prevedono che il contratto produrrà effetti e cesserà di produrre gli effetti nel momento in cui avverrà l’evento futuro/incerto.

Gli illeciti

Gli illeciti inoltre possono essere:

  • Illecito penale: tutti quei comportamenti che la legge considera lesivi di un bene la cui tutela è di interesse generale.
  • Illecito amministrativo: tutti quei comportamenti che violano le norme poste a tutela di interessi di ordine generale che sono presidiati dalla Pubblica Amministrazione.
  • Illecito civile: tutti quei comportamenti che ledono un interesse particolare la cui violazione porta alla responsabilità civile e all’obbligo di risarcimento del danno.

Gli illeciti inoltre possono essere:

  • Illeciti contrattuali: quando c’è un inadempimento dell’obbligazione, ovvero quando il debitore viola le norme ledendo gli interessi del creditore (articolo 1218 del Codice civile).
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aleferazzi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Centonze Michele.
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