Le fonti del diritto
Le fonti del diritto che interessano il nostro paese sono di 2 ordini: fonti del diritto nazionale, basate sulla sovranità dello Stato italiano, e fonti del diritto sovranazionale, basate sui poteri dell'UE. Ad indicare le fonti del diritto vi sono le preleggi con l'art.1 delle "Disposizioni sulla legge in generale". Tuttavia, poiché risalgono all'epoca fascista (1942) e, di conseguenza, non tengono conto né della Costituzione (1948) né della comunità europea (1957) né dell'autonomia legislativa delle regioni (1970), sono da considerarsi incomplete. Infatti le preleggi si limitano ad indicare come fonti del diritto solamente le leggi, i regolamenti e gli usi.
Oggi il sistema delle fonti è strutturato in questo modo:
- Trattati della Comunità europea e regolamenti comunitari: la Comunità europea rivolge direttive vincolanti agli Stati membri per la formazione di un diritto europeo uniforme. La nostra adesione ha comportato una limitazione della sovranità dello Stato.
- Costituzione: è la legge fondamentale della Repubblica. È una costituzione rigida, ossia per modificarla occorre un procedimento speciale, detto di revisione costituzionale. Se una norma è in contrasto con la Costituzione è detta costituzionalmente illegittima e viene eliminata definitivamente dall'ordinamento giuridico.
- Leggi ordinarie: procedimento di formazione di norme giuridiche. La maggior parte però è stata formata in epoca fascista e quindi secondo un procedimento autoritario di formazione delle leggi. Alle leggi ordinarie sono equiparati atti del governo aventi forza di legge ordinaria: i decreti-legge che perdono efficacia se entro sessanta giorni il governo non li ha convertiti in legge ed i decreti legislativi che sono emanati per delega del parlamento.
- Leggi regionali: sono l'autonomia che la Costituzione riconosce alle regioni.
- Regolamenti: fonte normativa subordinata alla legge; non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge. La loro legittimità è giudicata dal giudice ordinario. Si dividono in: regolamenti governativi di esecuzione cioè emanati per regolare, nei dettagli, materie già regolate dalla legge e regolamenti governativi indipendenti cioè emanati per regolare materie non regolate da nessuna legge.
- Usi o consuetudini: fonte non scritta e non statuale di produzione di norme giuridiche. Consistono nella pratica uniforme e costante di dati comportamenti, seguita con la convinzione che quei comportamenti siano giuridicamente obbligatori.
Diritto internazionale privato
Le norme del diritto internazionale privato stabiliscono quando il giudice italiano deve applicare il diritto italiano e quando il diritto di altri Stati. Ciascuno Stato può autonomamente stabilire che a certi rapporti si applichi il diritto prodotto da altri Stati. Questo accade grazie a una norma di diritto statuale che rinvia al diritto di altri Stati per la regolazione di certi rapporti. Il rinvio non è una rinuncia alla sovranità, bensì espressione stessa di sovranità dello Stato. Possono nascere però dei conflitti quando ciascuno Stato pretende che venga applicato il proprio diritto.
Per far fronte a questi potenziali conflitti vengono spesso stipulate convenzioni internazionali, con le quali gli Stati si impegnano reciprocamente ad adottare norme omogenee di diritto internazionale privato. Le nostre norme adottano due criteri:
- La legge nazionale: criterio per il quale il giudice italiano applica il diritto italiano o il diritto straniero che si tratti di regolari rapporti relativi a cittadini italiani o stranieri.
- Legge del luogo: per la proprietà e altri diritti reali su cose mobili o immobili vale la legge del luogo nel quale le cose si trovano.
Alle norme che adottano tali criteri si aggiungono altre due norme. La norma che concerne il trattamento dello straniero, secondo la quale lo straniero è sempre sottoposto agli obblighi previsti dalla legge italiana, ma è ammesso a fruire dei diritti civili riconosciuti dall'ordinamento italiano solo a condizione di reciprocità: cioè solo se la sua legge nazionale ha norme di diritto internazionale privato che consentono allo straniero di fruire dei diritti civili da essa riconosciuti ai propri cittadini. Ed infine quella riguardante l'ordine pubblico internazionale: Norma secondo la quale il diritto straniero non è applicabile in Italia se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico.
Capacità giuridica e capacità di agire
Capacità giuridica
Attitudine dell'uomo ad essere titolare di diritti e doveri. Questa attitudine si acquista al momento della nascita e perdura sino al momento della morte. Il già concepito non ancora nato è privo di capacità giuridica: la legge gli riserva dei diritti subordinati all'evento della nascita (se ciò non avviene questi perdono di efficacia).
Capacità di agire
Attitudine del soggetto a compiere atti giuridici, si consegue con il raggiungimento della maggiore età. Alcuni atti sono consentiti al minore sedicenne: contrarre matrimonio, riconoscere il figlio naturale. Il minore acquista diritti solo per mezzo dei genitori (poiché sottoposto alla potestà dei genitori) o di un tutore. Al genitore o tutore spetta la legale rappresentanza del minore: amministrano i suoi beni e compiono atti giuridici in suo nome, validi solo per gli atti che non abbiano carattere strettamente personale (es. matrimonio o iscrizione a un partito politico). Capacità di agire per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'assistenza e il consenso di un curatore.
Associazioni e fondazioni
Associazione
Organizzazione collettiva volontaria attraverso la quale vengono perseguiti scopi individuali di natura ideale, non economica (es. partiti politici, sindacati). L'associazione si costituisce per contratto e agisce per mezzo dei propri organi: associati (organo sovrano) ed amministratori (organo esecutivo).
Fondazione
Stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di natura ideale (assistenziale, culturale, scientifica). Differenze dalla associazione:
- La fondazione si costituisce tramite: atto unilaterale: si producono effetti giuridici per la sola volontà del fondatore, testamento: l'atto di fondazione diventa efficace solo al momento della successione.
- La fondazione ha un solo organo, formato dagli amministratori che sono vincolati, nell'amministrazione dei beni, al perseguimento dello scopo assegnato dal fondatore (solo l'autorità pubblica può modificare la destinazione del patrimonio).
La proprietà
Art 832 Il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti dell'ordinamento giuridico. Al proprietario spetta la facoltà di godere della cosa, ovvero di trarre utilità da essa; e di disporre della cosa, ovvero di trasferire i diritti relativi ad essa. Inoltre il proprietario può fare tutto ciò che non sia espressamente vietato con la cosa e può escludere chiunque dal godimento e dalla disposizione della cosa.
Le azioni petitorie cioè le azioni a difesa del diritto di proprietà, sono:
- Azione di rivendicazione che spetta a chi si dichiara proprietario di una cosa della quale altri abbia il possesso. Mira ad ottenere dal giudice l'accertamento del diritto di proprietà e la condanna del possessore alla restituzione della cosa.
- Azione negatoria, spetta al proprietario contro chi pretende di avere diritti reali minori sulla cosa. Mira ad ottenere dal giudice l'inesistenza del diritto altrui e l'ordine, al convenuto, di cessare eventuali molestie sulla proprietà.
- Azione di regolamento dei confini, spetta a ciascuno dei proprietari immobiliari confinanti quando è incerto il confine che separa i due fondi. Mira alla determinazione del confine e per l'accertamento è ammesso qualsiasi mezzo di prova.
Il diritto di proprietà non si prescrive, permane in capo al suo titolare (e agli eredi) anche se per decenni non viene esercitato.
Il possesso
Potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Il possesso è una situazione di fatto a differenza della proprietà, che è situazione di diritto. Gli elementi fondamentali sono:
- Il corpus possesionis, che si identifica con la relazione materiale che il soggetto instaura col bene.
- Animus possidendi, che si identifica nell'intenzione del possessore di comportarsi come il proprietario.
Il possesso si può acquistare a titolo derivativo con la consegna, successione o accessione. Le azioni possessorie, azioni a difesa del possesso, sono:
- Azione di reintegrazione o di spoglio, spetta al possessore che sia stato violentemente o clandestinamente spossessato della cosa sia mobile che immobile. Consente al possessore spogliato di ottenere la reintegrazione del possesso con la restituzione della cosa.
- Azione di nunciazione, hanno la funzione di prevenire un danno che minaccia la cosa. Sono azioni che spettano sia al possessore, sia al proprietario non possessore, sia al titolare di un altro diritto reale.
- Azione di manutenzione, riguarda solo i beni immobili. Spetta al possessore: 1) che sia stato molestato nel possesso della cosa, 2) che abbia subito uno spoglio non violento o clandestino. Mira ad ottenere un provvedimento che ordini la cessazione delle molestie o la restituzione della cosa.
I modi di acquisto della proprietà
Titolo derivativo
Quando si acquista sulla cosa il diritto di proprietà già spettante ad un precedente proprietario. Ricorre quando la cosa è trasferita dal precedente proprietario al nuovo proprietario: con un contratto (contratto di vendita) o per successione.
Titolo originario
Quando si acquista il diritto di proprietà sulla cosa la quale è indipendente dal diritto di un precedente proprietario. Accade quando non c'è un precedente proprietario o quando la cosa è stata abbandonata. La proprietà si acquista libera da ogni diritto altrui che avesse gravato il precedente proprietario (si estinguono eventuali diritti reali o garanzie).
Occupazione
Modo di acquisto della proprietà di cose che non appartengono a nessuno. Richiede l'impossessamento della cosa e l'intenzione di farla propria. Sono di nessuno solo le cose mobili: i beni immobili che non appartengono a un privato (beni vacanti) sono di proprietà dello Stato. Il codice civile considera cose di nessuno: le cose abbandonate, il proprietario si è liberato del possesso con l'intenzione di rinunciare alla proprietà e – gli animali oggetto di pesca.
Invenzione o ritrovamento
Chi trova una cosa mobile che si presume smarrita e non abbandonata deve consegnarla al sindaco che ne rende noto il ritrovamento. Se trascorso un anno lo smarritore non si presenta, questo perde la proprietà e ne diventa proprietario il ritrovatore.
Accessione
La proprietà di una cosa principale fa acquistare la proprietà delle cose accessorie. Si conoscono tre forme:
- Accessione di cosa mobile a cosa immobile, ogni bene mobile che venga materialmente unito ad un bene immobile accede a questo;
- Accessione di cosa immobile a cosa immobile, in caso di alluvione se il fiume modifica l'estensione del fondo, il proprietario acquista per accessione la parte aggiuntiva;
- Accessione di cosa mobile a cosa mobile, se le cose mobili appartenenti a diverso proprietario sono unite (unione) o sono mescolate (commistione) in modo da formare un tutt'uno inseparabile, il proprietario della cosa principale diventa proprietario del tutto, pagando all'altro il valore della sua cosa (es. vernice dell'automobile).
Specificazione
Modo di acquisto della proprietà della materia altrui da parte di chi la adopera per formare una nuova cosa (es. scultore che crea statua di marmo), pagando il prezzo della materia.
Usucapione
Acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuato nel tempo 20 anni. Le ragioni che giustificano l'usucapione sono: l'esigenza di rendere certa e stabile la proprietà e l'esigenza di favorire colui che si occupa del bene. I requisiti per acquistare una proprietà mediante usucapione sono il possesso non violento/clandestino e continuo/non interrotto (Termine: 20 immobili/ 15 fondi rustici/ 10 beni mobili registrati).
I diritti reali su cose altrui
Limitano le facoltà spettanti sulla cosa al proprietario permettendo di conseguenza che determinate facoltà possano essere esercitate da persone diverse dal proprietario.
Diritto di superficie
Diritto di edificare e mantenere sul suolo o sottosuolo altrui una propria costruzione. Questo diritto sospende il diritto di accessione. In questo caso il proprietario della costruzione ha la proprietà sulla costruzione (proprietà superficiaria) e il diritto di superficie sul suolo; il proprietario del suolo ha la proprietà sul suolo. Il diritto di superficie può essere perpetuo o a tempo determinato. Scaduto il termine, il diritto si estingue e riprende vigore il principio di accessione.
Usufrutto
Consiste nel diritto di godere della cosa altrui con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica. L'usufruttuario sfrutta il bene al pari del proprietario e ha la facoltà di fare propri i frutti naturali o civili della cosa. Se l'usufruttuario è una persona fisica il diritto si estingue con la sua morte; se l'usufruttuario è una persona giuridica termine di trent'anni. Può essere volontario o legale.
Uso
Forma minore dell'usufrutto. L'usuario gode della cosa limitatamente a quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia, al proprietario spettano i frutti che eccedono questa misura.
Abitazione
Ha per oggetto una casa e consiste nel diritto di abitarla limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.
Enfiteusi
Ha per oggetto fondi rustici o urbani. L'enfiteuta ha la stessa facoltà di godimento del proprietario ma con due obblighi: migliorare il fondo e concedere al proprietario un canone periodico. L'enfiteusi è un diritto perpetuo o, se è previsto un termine, di durata non inferiore a vent'anni e può essere ceduto e trasmesso agli eredi. Diritto spettante all'enfiteuta: Il diritto di affrancazione è la facoltà di acquistare la proprietà del fondo pagando al proprietario (che non può rifiutare) una capitalizzazione del canone annuo (canone annuo X 15). Diritto spettante al concedente: Diritto di devoluzione è l'estinzione del diritto di enfiteusi, nel caso in cui l'enfiteuta non migliori il fondo e non paghi due annualità di canone.
Servitù prediali
Peso imposto sopra un fondo a vantaggio di un altro fondo vicino. Il "peso" è una limitazione della facoltà di godimento di un immobile (fondo servente) al quale corrisponde un diritto del proprietario di un altro immobile (fondo dominante), un esempio è la servitù di passaggio. Le servitù vengono classificate in:
- Servitù positive e negative: positive quando il proprietario del fondo dominante utilizza direttamente il fondo servente; il proprietario del fondo servente sopporta l'attività altrui. Negative quando il proprietario del fondo servente ha l'obbligo di non fare;
- Servitù continue e discontinue: continue quando non è necessario il fatto dell'uomo. Discontinue quando invece è necessaria la presenza attiva del titolare;
- Servitù apparenti e non apparenti: si definiscono apparenti quando sul fondo servente esistono opere visibili e permanenti, destinante al servizio del fondo dominante (es. servitù di acquedotto). Non apparenti, invece, quando le opere non sono visibili (es. servitù di passaggio, servitù di attingere l'acqua).
La servitù può essere costituita: volontariamente, per contratto o testamento oppure coattivamente, nel caso in cui la legge riconosca al proprietario di un fondo il diritto di ottenere una servitù dal proprietario di un altro fondo e quest'ultimo si rifiutasse di costituirla volontariamente. La servitù si può acquistare: per usucapione (valido solo per le servitù apparenti) o per destinazione del padre di famiglia, il rapporto di servizio stabilito tra due fondi appartenenti allo stesso proprietario (valido solo per le servitù apparenti). La servitù, come tutti gli altri diritti reali su cosa altrui, si estinguono per prescrizione ventennale. Un carattere proprio delle servitù è che esse non consistono mai in un fare ma solo in un non fare o sopportare.
Comunione
È la situazione per la quale sulla medesima cosa coesistono diritti di più persone ma aventi uguale contenuto. La comunione può essere:
- Volontaria: dipendente dalla volontà dei partecipanti alla comunione (es. acquisto di un bene).
- Incidentale: non dipendente dalla volontà dei partecipanti (es. medesimo bene lasciato in eredità).
- Forzosa: non ci si può sottrarre (es. condominio di un edificio).
La coesistenza, sulla medesima cosa, dell'uguale diritto di più persone si realizza con la scomposizione ideale della cosa in una pluralità di quote, che segnano la misura della partecipazione di ciascuno alla comunione. In linea di principio, le quote di partecipazione si presumono uguali ma per legge o per volontà delle parti, possono essere anche disuguali.
L'obbligazione
L'obbligazione è un rapporto o vincolo che lega un soggetto ad un altro soggetto per l'esecuzione di una data prestazione. Si distinguono:
- Un soggetto attivo dell'obbligazione: creditore (spetta il diritto di esigere la prestazione).
- Un soggetto passivo dell'obbligazione: debitore (è tenuto ad eseguire la prestazione).