Diritto privato e ordinamento giuridico
Ogni società (aggregazione umana) per vivere ha bisogno di un complesso di regole che disciplinino i rapporti tra i membri senza le quali non può vivere in modo ordinato; essa inoltre ha bisogno di apparati che le facciano osservare. La società che andiamo ad analizzare è lo Stato moderno che ha bisogno di un apparato complesso di norme che faccia sì che la collettività sia organizzata e sappia quali regole seguire per vivere all'interno di essa. (regole di condotta)
Le condizioni per una collettività organizzata
- Regole di condotta: che regolino il comportamento di ciascun membro del gruppo e che siano emanate da appositi organi/autorità; in sostanza dicono cosa fare e non fare, ma non hanno valenza solo verticale (regole calate dall'alto, potere e soggezione), ma anche orizzontale (es. contratto tra due parti, matrimonio…); in sostanza sono regole a cui ciascun membro della società deve sottostare, nel caso dello Stato sono quelle a cui deve sottostare il cittadino.
- Queste regole non siano emanate ed applicate in via episodica o sporadica, ma in continuità da appositi organi, i quali avranno a loro volta delle loro regole (regole di struttura).
- Le regole di condotta e di struttura devono venire effettivamente osservate, ovvero l'apparato esecutivo che pone queste norme deve avere la forza coercitiva, ovvero deve fare che i soggetti a cui queste norme si rivolgono le rispettino l'ordinamento giuridico: tutto questo sistema di regole compone si chiama così perché vuole ordinare la realtà sociale, cercando di far sì che essa si svolga conformemente ad un dato ordine.
NB: un ordinamento giuridico si dice originario quando l'organizzazione che regola non è soggetta a un controllo da parte di un'altra (es. Chiesa cattolica, Comunità Europea e Stato). Inoltre un individuo può essere soggetto a più ordinamenti giuridici (es. straniero in terra Italiana).
Il diritto privato
Il diritto privato regola i rapporti tra privati. Es. diversi tipi di collettività create dagli uomini: chiese, partiti politici, sindacati… Tra questi i più importanti sono quelli delle società politiche (costituite in modo tale da regolare le relazioni tra i membri appartenenti e le relazioni della società con l'esterno). Queste ultime hanno assunto diverse forme nella storia sino a giungere allo Stato.
Lo Stato è una certa comunità di individui (i cittadini) che si ritrovano in un dato territorio comune sul quale si dispiega la sovranità dello Stato, ovvero essa è organizzata in base ad un sistema di regole, ossia un ordinamento giuridico.
In Italia lo Stato è sovrano: il parlamento italiano fa le leggi per i cittadini italiani. La limitazione di sovranità è data dal fatto che si fa parte dell'UE (Art. 10 costituzione accordi tra Stati ci vincolano sulle norme interne, il diritto internazionale ci vincola; Art. 11 costituzione—norma che nasce nel dopoguerra nel momento in cui le intenzioni erano quelle di promuovere la pace e sviluppo economico, questa norma fa buon gioco per la partecipazione Italia a Onu e Europa, esprime come si rispettano le leggi dell'UE; perché Art 117 Costituzione).
L'ordinamento dello Stato e l'UE
Ma quindi se l'ordinamento dello Stato è originario, ovvero che lo Stato non ha organizzazioni superiori, come può sottostare a quello dell'UE? Art. 10 Costituzione definisce che le norme del diritto internazionale rientrano nell'ordinamento giuridico dello Stato. Art. 11 l'Italia (intesa come Stato) permette limitazioni alla propria sovranità nel prospetto di pace e giustizia fra le Nazioni.
Norme giuridiche
Una regola/norma giuridica è diritto in senso oggettivo, ciò vuol dire che appartiene all'ordinamento giuridico. (l'ordinamento giuridico è un sistema di regole, ogni regola viene detta norma).
Come riconoscere una norma giuridica
Come si fa a capire che una norma è o non è giuridica e quindi se ci vincola o meno? La regola è giuridica non in dipendenza del suo contenuto, ma in base alla fonte che la ha prodotta e la ha prodotta e ciò che c'è scritto, precetto, ciò che significa. Quindi la si considera in relazione al fatto che essa sia o meno vincolante, in base all'autorità che la ha emessa.
Distinzione norma giuridica e norma morale: non il contenuto, ma il vincolo; la morale si evolve e il diritto va di pari passo per regolare situazioni che la società richiede (es. unione civile). La norma morale è assoluta, nel senso che trova nel suo contenuto la propria validità e obbliga solamente l'individuo che, riconoscendone il valore, decide di adeguarvisi. (sorta di autonorma)
Il giudice, in un sistema evoluto, applicherà solo regole che traggono altrove la loro qualificazione.
Norma è diversa dalla legge; la legge contiene diverse norme e inoltre per legge si intende quanto meno un provvedimento che ha forza di legge.
Testo e precetto: La norma è risultato di un atto normativo e viene consacrata in un (documento normativo. Occorre distinguere tra testo normativo (quello che c'è scritto nella norma) e enunciato prescrittivo (quello che significa, contenuto). Il problema è che ad una norma non si può dare un solo significato, ma plurimi.
Un enunciato prescrittivo contiene una ipotesi di fatto e una fattispecie astratta (contiene un fatto o una serie di fatti al seguito del cui accadimento ci sarà un effetto, la devo interpretare).
Diritto positivo e diritto naturale
Per altro, quando parliamo di norme/leggi noi facciamo una differenza tra:
- Diritto positivo: codificato, vige in una società, fa riferimento alle fonti di diritto autorizzate; è il complesso delle norme che costituisce ciascun ordinamento.
- Diritto naturale: assumiamo come vigente a prescindere da quale sia il diritto codificato, (es uccidere è qualche cosa che possiamo descrivere come intima giustificazione della norma), non ha un fondamento oggettivo e serve per analizzare un diritto positivo; in sostanza è un'intima giustificazione della norma. Non vale per tutto questo diritto perché ci sono regole che non hanno un substrato naturale. Alcune volte fa riferimento alla religione, altre lo si utilizza per spiegare quello positivo. Serve in sostanza a cercare di legare il diritto positivo a valori.
Struttura della norma
Struttura norma: singola regola generale e astratta: descrive una fattispecie astratta da cui discende una norma di comportamento. La norma è un enunciato prescrittivo, quest'ultimo a sua volta si compone di ipotesi di fatto (fattispecie?) e conseguenza giuridica (effetto giuridico), ipotesi di fatto a cui la norma fa conseguire una conseguenza.
Se io possiedo per tanto tempo una cosa (ipotesi di fatto), prendo il possesso (conseguenza giuridica). È come se ci fosse un periodo ipotetico, come se la norma si struttura come un periodo ipotetico, in cui l'evento è la fattispecie (generale e astratta: vuol dire che contempla tutti i casi in cui può accadere, anche se non sono casi concretamente accaduti; contiene un fatto a seguito del quale ci sarà poi una conseguenza).
La fattispecie può essere:
- Concreta: vuol dire che è accaduta, il fatto si è già prodotto; non è contenuta nella norma, ma nella sentenza.
- Astratta: fatto non concretamente accaduto, ma descritto ipoteticamente dalla norma.
NB: La ricostruzione di tutti gli elementi rilevanti ai fini della delineazione della fattispecie e delle conseguenze prevedono che si faccia riferimento a più norme interrelate tra di loro.
Le conseguenze delle norme
Le conseguenze: Una volta che si verifica la fattispecie ci sono delle conseguenze; per essere sicuri che quelle conseguenze capiteranno al soggetto, la norma è suscettibile di coercizione, poiché è emanata da un'autorità. Normalmente la norma contiene una pena/sanzione, o un diritto, bisognerà verificare che le misure di reazione siano applicate dall'ordinamento. Quest'ultimo conosce anche misure preventive che dovrebbero spingere il soggetto a comportarsi coerentemente alla norma, es. vigilanza, controllo; questo serve per dare alla norma la sicurezza di essere applicata e dà credibilità alla norma.
Caratteri della norma giuridica
Caratteri della norma giuridica: Le regole giuridiche hanno come carattere la generalità (si dirige a tutti quanti, a tutti i consociati, alla generalità dei consociati quindi o a tutti quanti o a classi generiche, mentre il provvedimento è individuale) e l'astrattezza dei concetti (cioè contiene una fattispecie astratta, contiene una regola per una serie di casi in un periodo ipotetico).
Nella formulazione di una norma è particolarmente importante che questa norma rispetti il principio di eguaglianza (solennemente proclamata nell'articolo 3 della costituzione), il quale si distingue in due aspetti:
- Eguaglianza formale: (art 3 comma 1 della costituzione), tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge; il parlamento non può fare una legge che vada contro questo principio, se lo fa è costituzionalmente illegittima, verificata dalla Corte Costituzionale.
- Eguaglianza sostanziale: (art 3 comma 2), qualcosa di più; è il dovere dello Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale.
L'equità
L'equità: Può capitare che il legislatore non abbia potuto o dovuto tenere conto di qualche cosa e quindi il risultato sia scadente, in questo caso può subentrare l'equità. Il criterio dell'equità non si può utilizzare sempre, solo quando esplicitamente detto dalla norma ad esempio. Equità è uno strumento di cui il giudice si può avvalere (quando la legge glie lo consente). L'equità è stato definita la giustizia del caso singolo, cioè il legislatore può agire con più soggettività. Es. Giudice di Pace a cui le parti hanno dato il consenso di operare in questo modo.
Il diritto privato e le sue fonti
In questo ordinamento che si compone di regole per tutti noi:
- Diritto privato: si occupa di relazioni interindividuali (interpersonali) dei singoli che occupano la stessa posizione dinanzi lo stato. Soggetti che possono essere sia persone fisiche sia enti; lascia ad essi iniziativa di attuare poi quella norma.
- Diritto pubblico: è un diritto che coinvolge rapporti tra Stato e Privati, norma cade verticalmente come una imposizione; corrisponde alle posizioni soggettivo di potere e soggezione del cittadino; privati=soggezione, Stato=potere. Diritto costituzionale, amministrativo, tributario, penale è diritto pubblico.
Norme derogabili e cogenti
- Norme derogabili/dispositive (contenuto soprattutto nel diritto privato perché il diritto privato è il terreno elettivo dell'autonomia delle parti; vuol dire che all'applicazione di quella norma si può derogare, cioè le parti sono lasciate libere di fare diversamente; sono dispositive, le parti possono fare un patto che deroghi all'applicazione di quelle norme).
- Norme cogenti/inderogabili (osservate per forza, normalmente quelle di diritto pubblico e alcune di diritto privato, quindi indipendentemente dalla volontà dei singoli).
La differenza a volte la si trova nel significato letterale, nelle parole (es. impone), ma altre volte è più difficoltoso.
Le fonti delle norme giuridiche
Una norma giuridica è tale se vi è un organo riconosciuto che la produce (fonte):
- Fonti di produzione (chi la può produrre, emanare): nel nostro ordinamento, una norma deriva da un atto legislativo; quei poteri che sono dediti/atte a produrre la norma.
- Fonti di cognizione: es. la Gazzetta Ufficiale, cioè chi la fa conoscere.
Per fonte si intende l'atto e il fatto che producono o sono idonei a produrre diritto. NB: Il nostro sistema differisce dal Common Law, in cui la norma viene prodotta dal giudice. Ci sono Paesi di diritto codificato (come il nostro) e Paesi di Common Law dove le decisioni del giudice definiscono la ratio decidendis in quanto la sentenza è vincolante. La Corte di Cassazione da noi non crea la norma, ma definisce come interpretarla, se vado contro la Corte devo dare dei giudizi e motivazioni molto importanti. Distinguiamo l'autorità che produce la norma, il procedimento formativo dell'atto (come si fa a emanare), il documento normativo (testo) e i precetti (significato, interpretazione). In ogni ordinamento abbiamo delle gerarchie tra le leggi (es. la legge costituzionale viene prima di una legge ordinaria, tra leggi ordinarie devono considerare la data) che definiscono a chi fare riferimento in caso di contrasto o quale legge ha valenza superiore.
Art 1 CC --> fonti del diritto:
- Leggi
- Regolamenti
- Norme corporative
- Usi
Legge emanata dal 1942, ma ha subito delle modifiche (es. dopo caduta fascismo la 3 viene tolta) e dal 1948 al primo posto viene messa la Costituzione e al terzo vengono messe le leggi regionali, e infine la legislazione comunitaria.
Nuovo ordine gerarchico
- Costituzione
- Leggi statali o ordinarie
- Leggi regionali
- Regolamenti
- Norme corporative
- Usi
- Influenza di legislazione comunitaria
Costituzione
Si colloca al primo posto ed è la fonte più alta dell'ordinamento interno. Ci interessa sotto due aspetti:
- Aspetto gerarchico della fonte: per sapere quali sono le fonti che producono diritto.
- Pone limiti sostanziali: contiene principi cui non si può andare contro con leggi di ordine minore.
La costituzione è detta rigida poiché non è semplice modificarla, pone dei principi che vanno applicati senza il bisogno di altre leggi ordinarie. Per garantire l'applicazione di questi principi --> Corte Costituzionale. Se una legge è incostituzionale perde validità il giorno successivo. La corte non è una fonte del diritto, ma viene tenuta in considerazione come precedente, a differenza dei paesi della Common law.
Il Codice Civile (CC)
Fonte più importante del diritto privato, Legge ordinaria, emanata dal Parlamento, dopo la costituzione; ha tantissime norme, ma è una legge, è IL PT di riferimento principale per il diritto privato; Il fatto che ci sia un codice rimanda a sistematicità (coordinamento logico) e organicità (tutta la materia regolata unico codice) e universalità e uguaglianza; Il codice in genere sostituisce tutte le leggi che c'erano prima su quella materia, serve per agevolare la legge su quella materia sono l'Italia, Francia e Germania ad esempio; il CC dei Francesco nato nel 1804 e viene scopiazzato da tutti quanti, codice a cui noi ci siamo ispirati oltre che a quello tedesco. Il primo cc italiani fu emanato 1865, ma fu un codice ispirato su principi diversi, (ad es. focalizzato su diritto di proprietà). Nel 1942 viene emanato quello che usiamo oggi e assorbe anche il vecchio codice del commercio, nasce in un momento infelice della seconda Guerra Mondiale. Gli autori che hanno partecipato non erano ispirati al fascismo, ma creano un codice scevro.
Struttura del Codice Civile
Struttura: 6 libri:
- Persone e famiglia.
- Successioni.
- Proprietà
- Obbligazioni
- Lavoro
- Tutela dei diritti (importanti perché ci dice come difendere i diritti di tutti gli altri punti)
Ogni libro si suddivide in titoli e i titoli in sezioni e ogni sezione comprende una manciata di disposizioni il cui significato è una norma. Nell'interpretare il CC va tenuto conto delle leggi della Costituzione.
Leggi ordinarie
Leggi emanate dal Parlamento secondo un procedimento descritto Art 70 Costituzione e prevede approvazione da parte delle due camere (Camera e Senato), promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e l'uscita sulla Gazzetta Ufficiale. Una legge ordinaria può modificarne una precedente. Vi sono delle materie che vengono regolate per forza dalle leggi ordinarie: materie coperte da riserva di leggi.
Vi sono anche leggi ordinarie promulgate dal Governo, in due occasioni:
- Decreto legislativo: legge delega, il parlamento sovraintende e passa la delega al Governo.
- Decreto legge: per necessità di urgenza e di necessità il Governo può emanare il decreto legge che entro 60gg deve essere passato in legge dal Parlamento, altrimenti scadrà.
Abrogazione Leggi Ordinarie con referendum popolare.
Leggi regionali
Non sono valide su tutto il territorio ma che vengono prodotte solo all'interno di una data regione; il rapporto tra queste e quelle Nazionale è contenuto nell'Art 117 (definisce le competenze dello Stato e delle Regioni su determinate materie: distribuisce le materie, alcune di competenza esclusiva dello Stato quindi la Regione si deve attenere alle leggi dello Stato, materie di legislazione concorrente tra Stato e Regione, entrambi hanno diritto di parola, e altre materie di competenza delle Regioni; il criterio è di competenza non di gerarchia, cioè sono definiti distinti ambiti di operatività; nel caso di quelle concorrenti vige l'ordine gerarchico).
Regolamenti
Fonti secondarie del diritto, subordinate alle leggi; possono essere emanate dal Governo, Ministri, hanno contenuto normativo (es. regolamenti parlamentari, cons on), sottostà leggi regionali e ordinarie.
Usi (consuetudine)
Un uso di ha quando è prassi fare così, un diritto consuetudinario, non c'è una legge formale.
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