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Organizzazioni pubbliche e private

A. Organizzazioni pubbliche: enti pubblici (stato, regioni, comuni, enti pubblici istituzionali) hanno funzioni limitate a un determinato settore di attività, corrispondente ad un determinato interesse pubblico che l'ente è incaricato di realizzare (es. banca d'Italia, università, coni, i teatri, inps, ordini professionali). Queste organizzazioni hanno sempre personalità giuridica perché sono per definizione persone pubbliche giuridiche e ricevono un trattamento giuridico diverso. Hanno capacità giuridica di diritto privato e capacità di diritto pubblico perché hanno potere d'imperio che consente loro di incidere autoritativamente sulle situazioni altrui senza il consenso dell'interessato.

B. Organizzazioni private: tutte le altre (imprese, partiti politici, rai). Rimane una distinzione tra enti di diritto pubblico e privato con riguardo a finalità e strumenti.

1. Forme giuridiche utilizzate.

2. Finalità: l'ente è una manifestazione dell'autonomia privata e quindi uno strumento con cui i privati o gli enti pubblici possono organizzare le loro attività e possono porre determinati obiettivi.

a. Enti con fine lucrativo e mutualistico: società (art. 2247 c.c.) è quell'ente con il quale più soggetti organizzano l'attività di impresa e quindi di erogazione di beni e servizi allo scopo di dividerne gli utili. L'ente si connota per il fatto che un'attività puramente economica (distribuzione beni e servizi) porta a degli utili che sono distribuiti in base alla partecipazione all'attività economica. L'attività economica ha come obiettivo quello di produzione di utile che viene poi distribuito tra i soggetti.

b. Enti senza scopo di lucro: non si parla direttamente dell'assenza di scopo di lucro, ma questo è ricavata dalla dottrina, dalla

Giurisprudenza come elemento caratterizzante di questienti che hanno scopi ideali, politici, religiosi, culturali, professionali diversi dal guadagno economico. Si fa riferimento ad associazioni, fondazioni e comitati che sono disciplinati dagli articoli 12 e seguenti del c.c. Sono una manciata di norme. Le norme sugli enti previsti dal libro primo si esauriscono nell'art. 12 e 42 del codice civile incluse norme già abrogate. A fronte del libro V che è dedicato per la maggior parte alle società e alle società cooperative che sono un sottoinsieme delle società che uniscono lo scopo di lucro con il fine mutualistico tipico di queste società. C'è uno sbilanciamento nell'attenzione agli enti senza scopo di lucro e quelli con scopo di lucro perché gli enti con fine lucrativo erano stati concepiti dal legislatore come enti che per eccellenza servono all'esercizio dell'impresa in forma collettiva e per creare utili.

Nello stato liberale si pensava fossero gli unici con interessi compatibili con gli interessi della società e dello stato. Gli altri enti (associazioni, fondazioni, comitati) servivano a svolgere quelle altre attività che non includevano attività di tipo economico e imprenditoriale e che non servivano a far muovere la ricchezza e sviluppare il paese, ma per finalità di tipo ideale in cui la ricchezza veniva utilizzata in modo non imprenditoriale. Venivano considerate minacciose per l'ordine politico costituito. Questa diversità di atteggiamento si traduce in una diversità di trattamento giuridico: spirito di simpatia per le une e di sospetto e avversione per le altre. Infatti il codice civile del 1942:

  • L'acquisto della personalità giuridica: per le organizzazioni di profitto, prima dell'iscrizione nel registro delle imprese si faceva solo un controllo di legittimità. Per quelle non di profitto prevedeva la competenza

dell'autorità amministrativa esubordinava il riconoscimento della persona giuridica ad un controllo di merito che sindacava anche aspetti organizzativi, fini e mezzi del nuovo ente- controlli su certi atti delle organizzazioni: associazioni e fondazioni non potevano acquistare beni immobili, né ricevere donazioni o eredità senza autorizzazione amministrativa, lo sviluppo di modelli sociali ed economici che includono queste tipologie di enti (associazioni, fondazioni) anche per l'esercizio dell'impresa sono modelli più recenti. si sono affermate anche grazie ai principi della costituzione di libertà di associazione, educative, scientifiche e culturali. si sono alleggeriti i vincoli e i controlli burocratici (es. non c'è bisogno dell'autorizzazione amministrativa) oggi abbiamo associazioni o fondazioni che di fatto gestiscono piccole o grandi imprese. es. quelle che gestiscono musei può essere una associazione o fondazione,

ma comporta l'esercizio di una attività economica di erogazione di servizi nei confronti del pubblico che paga. la remunerazione del servizio non è l'unica fonte di finanziamento. ci può essere una impostazione imprenditoriale legata all'uso della fondazione. oggi e non allora è vero che l'esercizio dell'attività d'impresa è consentita sia con la forma classica societaria disciplinata dal libro v sia con una forma meno comune ma ugualmente importante che è quella degli enti senza scopo di lucro. da questa distinzione rimane dalla presenza o assenza del fine lucrativo. l'impresa in cui viene svolta attività d'impresa esercitata dall'ente senza scopo di lucro è una impresa senza fine di lucro. ciò significa che per esempio la fondazione può gestire un museo con attività imprenditoriali (dipendenti, finanziamenti dalle banche, donazione, esercita questa

attività organizzata sia con i propri mezzi sia finanziari che personali e lo farà senza la finalità di lucro. Può conseguire degli utili alla fine dell’anno, ma questi utili non possono essere distribuiti tra chi partecipa all’attività economica. L’assenza di scopo di lucro non significa impossibilità di perseguire un utile, significa divieto di distribuire quell’utile tra quanti partecipano alla vita e gestione dell’ente. Questo vale per le associazioni, fondazioni, enti e comitati. Questo è l’elemento caratterizzante degli enti senza scopo di lucro disciplinati nel libro I e nella legge speciale e nel codice del terzo settore. Gli enti del libro V e I si distinguono per la presenza o l’assenza di finalità di lucro (possibilità o impossibilità di distribuire gli utili), ma non per la possibilità o meno dell’esercizio dell’impresa in quanto può essere.esercitata tanto dagli uni quanti dagli altri. Il lucro, gli utili degli enti senza scopo di lucro possono essere utilizzati per le finalità dell'ente stesso, per finalità istituzionali. Questa distinzione è importante perché gli enti di un tipo sono disciplinati dal libro V del codice civile (parte del lavoro e l'impresa) e gli enti senza scopo di lucro nel libro I del codice. Il libro V riguarda l'impresa e le attività economiche. Ma l'esercizio dell'impresa è consentito solo alle forme organizzative disciplinate nel libro V? La distinzione tra enti lucrativi ed enti senza scopo di lucro non coincide con quella tra enti d'impresa e non d'impresa. 3. Forma organizzativa: conformazione, forma giuridica dell'organizzazione. La distinzione da tenere presente: a. Enti a struttura associativa (associazione o società) b. Enti a struttura istituzionale / di tipo non associativo (fondazioni)La differenza è rappresentata dal criterio del diverso grado di controllo e di dominio che le persone fisiche hanno sulla organizzazione da loro creata: le associazioni sono strumenti al servizio delle persone che le creano che mantengono una forte possibilità di incidere sulla loro vita; le fondazioni hanno un distacco più marcato dal fondatore. In una associazione o in una società succede che più soggetti, a loro volta persone fisiche o enti, si uniscono e creano una struttura aggregata per il perseguimento di uno scopo comune per lo svolgimento di una attività di comune interesse. Nel caso di una società questa attività di comune interesse è una attività d'impresa e la finalità è lucrativa. Nel caso delle associazioni l'attività di comune interesse può essere molto varia e la finalità dovrà essere non lucrativa, ma può avere le più svariate caratteristiche (es.finalità che guardano agli interessi degli associati nella realizzazione di hobby o attività fino ad associazioni che si occupano di attività nel sud del mondo e che perseguono attività solidaristiche o di utilità sociale). La cosa che unisce queste tipologie di enti è che la forma giuridica è una forma di aggregazione di interessi collettivi. Più soggetti si riuniscono in questo nuovo ente per perseguire finalità comuni. Questo ente che nasce è un ente diverso e separato dai membri che lo compongono. L'associazione è costituita da più persone, ma è un ente diverso dagli associati e dalle persone fisiche come individuali. È distinto dalle unità che lo compongono. Abbiamo altre tipologie di enti (fondazione) che sono caratterizzate dal fatto di far nascere un ente per il perseguimento di uno scopo determinato dove questa istituzione è un ente separato da quanti hanno dato vita a.

Questa istituzione. La differenza rispetto all'associazione: in questa un elemento fondamentale è la presenza di un organo dell'associazione in cui gli individui che la compongono hanno la loro sovranità, la loro voce, potere, diritto di partecipazione, nella fondazione questo elemento associativo aggregativo di base non è necessario. La fondazione può essere costituita anche da un solo soggetto che nel momento in cui dà vita ad una istituzione destina un certo patrimonio ad una determinata finalità senza assumere un diritto di appartenenza o partecipazione alla fondazione. Rispetto all'associazione la fondazione ha un grado di separazione rispetto a quanti hanno costituito la fondazione che è maggiore e soprattutto nella fondazione non c'è l'elemento aggregativo associativo tipico delle forme di associazione. Qualcuno dice che l'associazione si caratterizza per la prevalenza dell'elemento personale o soggettivo,

Cioè dei componenti che vanno a comporre l'associazione dal suo interno e la fondazione per la prevalenza dell'elemento patrimoniale. La fondazione viene definita come patrimonio.

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
179 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carlyunitn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Iamiceli Paola.