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Capitolo 1 - Diritto privato

Diritto oggettivo

Diritto oggettivo: complesso o sistema di norme giuridiche. Per realizzare le sue funzioni, il diritto deve influire sui comportamenti umani, per orientarli nel senso corrispondente alle gerarchie di interessi che il diritto stesso fa proprie.

Diritto soggettivo

Diritto soggettivo: potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro. Il diritto di proprietà è un diritto soggettivo perché è il potere del proprietario di usare liberamente le sue cose; diritto di credito che è la pretesa del creditore di ottenere il pagamento del debitore. I diritti soggettivi esistono perché esiste il diritto oggettivo.

Norme giuridiche

Norme giuridiche: elemento base della struttura del diritto oggettivo. È una regola (=regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato. Se essa viene osservata, il diritto ha raggiunto il suo scopo. Se non viene osservata, si applica la sanzione). La sanzione è la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola. Essa è al tempo stesso lesione dell’interesse che con quella regola il diritto vuole affermare e proteggere. Ha diverse funzioni:

  • Ruolo satisfattivo: soddisfa in modo diretto e pieno l’interesse leso.
  • Ruolo compensativo: serve a compensare la vittima della violazione con qualcosa che non ripristina l’interesse leso, ma semplicemente lo sostituisce con un surrogato di valore economico equivalente.
  • Ruolo punitivo: punta essenzialmente a colpire un comportamento riprovevole, mantenendo quindi un collegamento con l’interesse leso.
  • Ruolo deterrente o preventivo: serve per indurre le persone a non violare la regola per non andare incontro alla sanzione.

Dispongono determinati effetti legali, in dipendenza del verificarsi di certe situazioni. È lo schema “se A allora B”: dove A è una situazione verificata come reale e B è la conseguenza legale della situazione. Esempio: regola per cui la proprietà della cosa venduta passa al compratore nel momento in cui si stipula il contratto. Applicare una norma implica formulare un giudizio: giudicare se un comportamento fa scattare o no la sanzione. Le norme sono generali (si indirizzano a una moltitudine indeterminata di destinatari) e astratte (risultano applicabili a un numero indeterminato di situazioni concrete, non prefigurabili in modo preciso nel momento in cui viene posta la norma).

Fattispecie

Fattispecie: immagine del fatto. La norma contiene la descrizione del fatto, definito in base ad alcuni elementi che lo caratterizzano, in modo tale che quella descrizione può adattarsi a una moltitudine di eventi storici che presentino tutti quegli elementi caratteristici. Questa è la fattispecie astratta (es. norma sul risarcimento del danno). Abbiamo poi la fattispecie concreta (può essere inquadrata nella fattispecie astratta della norma ed è la situazione concreta – es. incidente stradale – dove tale norma viene applicata). L’operazione con cui una fattispecie concreta si colloca nella fattispecie astratta si chiama qualificazione della fattispecie.

Sistema giuridico

Sistema giuridico/ordinamento giuridico: insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una determinata società. Ordinare la società significa infatti risolvere e prevenire i conflitti di interessi esistenti al suo interno.

Istituto giuridico

Istituto giuridico: insieme delle norme giuridiche che regolano qualche importante fenomeno della vita sociale (es. istituto del matrimonio, della proprietà, il contratto, la responsabilità).

Interpretazione delle norme giuridiche

Interpretazione delle norme giuridiche (art. 12 preleggi): attività finalizzata a identificare il giusto significato delle parole, e dei loro collegamenti sintattici, che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta. Non è un’attività semplice perché ci sono molte sfumature che rendono difficile la qualificazione della fattispecie magari perché la norma non è formulata in modo abbastanza chiaro per dire se si riferisce a quel fatto. Il problema si ha quando le norme sono ambigue, ossia esprimono significati diversi o contrastanti tra loro.

  • Interpretazione restrittiva: dà alle norme un significato più limitato rispetto ad altri possibili.
  • Interpretazione estensiva: individua un significato più ampio rispetto ad altri possibili.

Criterio letterale: le norme vengono interpretate secondo il comune significato che le parole e le frasi del testo hanno nella lingua italiana. Tale significato deve essere univoco.

Criterio logico: sceglie tra i vari significati possibili in base al criterio letterale, quello che meglio corrisponde all’intenzione del legislatore. Tale concetto può intendersi in due modi:

  1. Soggettivo/criterio psicologico: si riferisce alle opinioni e agli intenti concretamente manifestati dal legislatore. Per l’applicazione è importante l’esame dei lavori preparatori. Tuttavia, il legislatore è un insieme complesso e sovente confuso di tante persone, gruppi, attività, procedure a cui è difficilissimo attribuire un’intenzione univoca, non è facile comprendere la sua ratio.
  2. Oggettivo/criterio teleologico: si concepisce l’intenzione del legislatore in senso oggettivo: come lo scopo (tipo di sistemazione degli interessi) che obiettivamente la norma mira a realizzare a prescindere da ciò che volevano gli autori materiali della norma.

Criterio analogico: applicare al caso, non direttamente previsto da nessuna norma, una norma che regola un caso simile o una materia analoga (es. il contratto di leasing è regolato da quanto previsto per la vendita a rate). L’uso di questo strumento ha dei limiti:

  • Non vale per le norme penali (il cui campo di applicazione per la gravità delle sanzioni applicate, deve essere delimitato in modo preciso e rigoroso, a garanzia dei cittadini) e per le norme eccezionali o speciali (derogano a qualche regola generale in nome di esigenze particolari e circoscritte: se si è al di fuori di queste è giusto che si ricada nella regola generale).
  • La norma prevede un elenco tassativo: la norma prevede una certa disciplina solo per alcuni casi elencati.
  • Casi in cui non si riesce ad applicare l’analogia: in questo caso si regola applicando i principi generali dell’ordinamento giuridico che non si identificano con una norma predeterminata, ma corrispondono a regole e criteri fondamentali alla base della nostra organizzazione giuridica, sociale e politica. Si ricavano da complessi di norme che si ispirano a qualche obiettivo comune, senza enunciarlo esplicitamente.

L’interpretazione non è un’operazione meccanica, ma l’interprete deve considerare sempre margini di libertà, discrezionalità e autonomia. Entro questi margini può scegliere tra interpretazioni diverse. Questa scelta è influenzata dalla sua sensibilità sociale e culturale, dai costumi, dalle convinzioni, dai valori prevalenti nella società e dai loro cambiamenti: lo stesso testo normativo può essere interpretato in modo diverso. Il grado di autonomia dell’interprete dipende dalla formulazione delle norme: è minore quando le norme sono formulate in modo analitico e puntuale, è maggiore quando sono clausole generali: non hanno significati buoni una volta per tutte perché ricevono significato dal contesto di riferimento. Questo esalta il ruolo dell’interprete. Il contesto muta nel tempo e cambiano i significati da attribuire al testo. Le clausole generali perciò perdurano nel tempo.

Interpretazione autorevole

Tutti possono interpretare le norme, posto che tutti sono tenuti a osservarle, ma ci sono persone che hanno una posizione qualificata, così che l’interpretazione fatta da esse assume particolare rilievo. Così si distinguono:

  • Interpretazione autentica: quella fatta da un’altra norma (norma interpretativa) di grado pari o superiore a quello della norma interpretata. La norma interpretativa ha efficacia retroattiva: la forma interpretata si considera aver avuto fin dall’inizio il significato indicato dalla norma interpretativa. È l’unica che vincola tutte le altre interpretazioni.
  • Interpretazione giudiziale: fatta dai giudici. È la più importante perché è ai giudici che spetta attribuire torto o ragione in base alle norme, cosa che non si può fare senza chiarire il significato di esse.
  • Interpretazione amministrativa: fatta dagli organi della pubblica amministrazione competenti a occuparsi delle materie a cui si riferiscono le norme: può essere non formale (si traduce in comportamenti e prassi seguite dall’organo amministrativo) o formale (documenti come circolari o istruzioni).
  • Interpretazione dottrinale: fatta dagli studiosi del diritto nell’ambito della loro ricerca scientifica. Un giurista può sostenere un’interpretazione diversa da quella dei giudici e viceversa.

Valore della giurisprudenza

Nei paesi di common law vale il principio del precedente giudiziario vincolante: le decisioni dei giudici di grado superiore vincolano quelle dei giudici di grado inferiore, che sono tenuti ad osservarle anche nelle loro decisioni. Quindi le decisioni giudiziarie sono vere e proprie fonti del diritto. Nei paesi di civil law, invece, le decisioni dei giudici non sono fonti del diritto e un tribunale è libero di interpretare la norma in modo diverso da come la interpretano i giudici di grado superiore. In ogni caso, gli orientamenti dei giudici circa l’interpretazione delle norme hanno influenza nel determinare i significati della norma in questione. È possibile che col tempo la giurisprudenza cambi idea e finisca per ricavare un'altra interpretazione. Quindi la giurisprudenza è una fonte del diritto che può nei limiti segnati dai criteri dell’interpretazione creare norme.

La dottrina può influenzare la giurisprudenza e la dottrina non può descrivere e analizzare scientificamente le norme giuridiche se non tiene conto del modo in cui la giurisprudenza le interpreta. La conoscenza del diritto è impossibile se non si conosce la giurisprudenza. Per conoscere la giurisprudenza ci sono appositi strumenti come: riviste di giurisprudenza, repertori di giurisprudenza, massime (descrizione del succo della decisione) e motivazione (sviluppo completo della argomentazione). Ad oggi esistono tecniche di raccolta della giurisprudenza informatiche attraverso siti web.

Quindi la norma può essere un testo (insieme delle formule linguistiche con cui la norma è espressa dalla sua fonte) o precetto (preciso significato da attribuire al testo e definisce la regola effettivamente imposta ai destinatari della norma).

Certezza del diritto

Certezza del diritto: possibilità di prevedere razionalmente quali conseguenze deriveranno, in base al diritto, da un determinato comportamento o fatto. Essa è socialmente utile perché permette a chiunque di sapere con precisione quali sono i suoi diritti e i suoi obblighi, cosa può fare o no, cosa gli accadrà se farà questo invece che quello, come sarà risolto quel conflitto. Quindi certezza del diritto equivale a dire certezza nell’interpretazione che deve obbedire a criteri fissati dalle norme.

Di che cosa si occupa il diritto privato?

Il diritto privato si occupa di diritto civile, commerciale, industriale, del lavoro e della navigazione, aspetti importanti della vita economico-sociale. Si occupa di:

  • Organizzazioni create per obiettivi generali o comuni a più persone, che il singolo non sarebbe in grado di realizzare da solo. Riguarda i rapporti interni all’organizzazione e i rapporti con l’esterno.
  • Beni: entità capaci di soddisfare bisogni e interessi umani. Si occupa dell’uso dei beni: stabilisce chi può usarli e chi no, in che modi e limiti possono essere usati.
  • Debiti e crediti: rapporti tra il debitore, obbligato a dare o fare qualcosa nell’interesse di un altro, e il creditore che può pretendere qualcosa da lui.
  • Contratti: principale strumento legale per movimentare risorse e realizzare operazioni economiche. Incidono sulla proprietà e sull’uso dei beni.
  • Danni: quando qualcuno subisce l’aggressione di un suo bene, il diritto privato stabilisce se questa perdita rimane a carico del danneggiato o se invece il danneggiato la può ribaltare su qualcun altro, pretendendo da lui l’equivalente in denaro del danno sofferto.
  • Attività economiche organizzate: svolte da operatori economici professionali che producono beni e servizi e li scambiano sul mercato.
  • Famiglia: relazioni tra marito e moglie, tra genitori e figli negli aspetti personali ed economici.
  • Successioni per causa di morte: quello che accade ai beni, ai debiti e ai crediti di una persona, quando questa muore.

Il diritto privato si occupa di regolarli e di indirizzare i comportamenti degli uomini in un senso socialmente desiderabile.

Funzione del diritto privato nella società e nel mercato

Funzione del diritto privato nella società e nel mercato:

  1. In relazione agli attori che operano nel mercato.
  2. In relazione agli interessi.
  3. In relazione agli strumenti impiegati per perseguire tali interessi.

Quali sono i soggetti che abbiamo nel mercato? Imprenditore; privati in generale; famiglie; consumatori; tutte le persone fisiche; persone giuridiche; ecc.

Famiglie – società (forma giuridica d’impresa collettiva): c’è differenza. La famiglia non è un soggetto secondo il diritto privato, è un insieme di soggetti, di persone. Se per esempio, andiamo dal notaio, non possiamo dire che una casa l’ha comprata l’ente famiglia di cui i genitori sono gli amministratori delegati. Il diritto privato conosce all’interno della famiglia tanti soggetti, ma non il soggetto famiglia. Ci aiuta a rispondere alla domanda: di chi è l’immobile? È di tutta la famiglia ma in senso lato.

Società: può essa acquistare degli immobili, delle azioni intestate alla società. È un soggetto.

Interessi regolati dal diritto privato

Interessi di cui si occupa il diritto privato, quali interessi regola?

  1. Interessi personali dei singoli soggetti.
  2. Interessi economico-sociali.
  3. Interessi sociali: si occupa di interessi di carattere generale, al di là della dimensione individuale. Esempio: l’esercizio dell’autonomia privata dell’azienda ha deciso di convertire la produzione di costumi in mascherine. Ha dovuto intervenire su istituti di diritto privato: chiede ai fornitori altro materiale, ai dipendenti di imparare a fare cose nuove, ha dovuto sospendere altri contratti per cause di forza maggiore. L’azienda lo fa per rispondere a un interesse sociale, interessi di pubblicità, mettere in moto i macchinari, interessi economici e di profitto.

Il diritto privato si occupa di interessi personali, ma tiene in considerazione interessi di carattere generale. Ci sono soggetti privati che hanno funzioni di perseguire finalità di carattere generale: esigenza di indirizzare l’uso di risorse private per obiettivi pubblici. Essi sono: le onlus, soggetti del terzo settore.

Gli interessi possono risultare incompatibili tra di loro e in questo caso si prospetta un conflitto tra i portatori degli interessi in contrasto. In questo senso, il diritto ha funzione di risolvere tali conflitti e se possibile prevenirli. La funzione di risoluzione dei conflitti è importante perché evita che i cittadini si facciano giustizia da soli e così si assicura la pace sociale. Altrimenti, la società sarebbe intollerabilmente disordinata e violenta. Tuttavia, è probabile che le persone si adeguino spontaneamente alle regole senza creare conflitti.

Strumenti del diritto privato

Strumenti: i più diversi. Possiamo pensare a una società senza strumenti regolati sul piano giuridico? Come funziona il mercato? Le prime decisioni che un’impresa affronta sono se produrre internamente o acquistare dall’esterno. In entrambi i casi, l’impresa ha bisogno di accedere a risorse che non le sono proprie, di competenze di altri soggetti, di strumenti per rendere la collaborazione degli altri affidabile. Senza questa affidabilità non si potrebbe perseguire.

Chiave di riconoscimento del diritto privato

Autonomia: libertà di assumere delle scelte nel rispetto dei diritti altrui, nel quadro di un sistema di principi che riconosce i diritti. C’è autonomia di dar vita a un nuovo soggetto del diritto, la società, ossia il soggetto che attua il programma d’impresa. I soggetti hanno autonomia nel definire gli interessi che perseguono. Autonomia negli strumenti: posso decidere se regolare una certa relazione con un contratto, se dar vita a un’organizzazione più complessa, ecc.

Siamo a un bivio: diritto privato che riconosce l’autonomia e si mette da parte o l’accompagna e la regola? L’autonomia senza il diritto privato non potrebbe esistere. Ha bisogno della cornice giuridica del diritto privato.

Funzioni del diritto privato

  • Funzione strutturale: se non sapessimo che esiste la proprietà, che sono riconosciuti i poteri, diritti soggettivi, che cos’è un contratto, come si conclude, quando diventa vincolante, come potremmo instaurare relazioni senza questa autonomia? Molti degli istituti hanno a che fare con questa funzione strutturale.
  • Funzione abilitatrice: ci mette a disposizione regole e organizzazioni come punti di riferimento: i soggetti possono scegliere tra i vari modelli.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carlyunitn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Iamiceli Paola.
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