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L'ESATTO ADEMPIMENTO
L'adempimento (pagamento) consiste nell'esatta realizzazione della prestazione dovuta. Il legislatore stabilisce che il debitore nell'adempiere deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, sulla quale le parti possono convenire aggravanti o attenuazioni.
Il creditore può rifiutare un pagamento parziale, anche se la prestazione è divisibile, poiché il debitore è tenuto ad adempiere esattamente la prestazione dovuta. La Suprema Corte ha precisato che il richiedere giudizialmente l'adempimento frazionato di un credito unitario può risultare illegittimo sia per violazione delle regole di correttezza e buona fede sia in relazione al canone di giusto processo.
Il debitore può adempiere personalmente o a mezzo di dipendenti o ausiliari, del cui comportamento è comunque responsabile verso il creditore. Se incapace adempie non può richiedere la somma pagata ed è valido solo per le.
obbligazioni civili. Obbligazione naturale invece non vale
IL DESTINATARIO DELL'ADEMPIMENTO
Se chi riceve è incapace in quel momento non libera il debitore solo se il debitore non riesce a dimostrare che ha soddisfatto l'interesse del creditore. (protezione incapace)
I destinatari oltre ai creditori è il rappresentante del creditore, ovvero persona indicata dal creditore autorizzata a ricevere l'adempimento. Il debitore si libera se paga, in buona fede, ad una persona che appare essere il creditore (creditore apparente) o autorizzato a ricevere l'adempimento. Il creditore apparente è tenuto a consegnare il credito al creditore e non a ridare la somma al debitore perché costui risulta essersi liberato del debito
IL LUOGO DELL'ADEMPIMENTO
Il luogo dell'adempimento dell'obbligazione è di regola indicato nel titolo del rapporto o determinato da usi, costumi, natura della prestazione. Sono dettate, inoltre, delle regole suppletive.
termine fissato (prestazione esigibile, ma non eseguibile)Senza termine: l'obbligazione deve essere adempiuta immediatamente, senza alcuna dilazione di tempo.termine fissato (prestazione esigibile, ma ineseguibile)A favore espresso di entrambi: il creditore non può esigere la prestazione prima della data prestabilita e il debitore non può adempiere prima del termine fissato (prestazione inesigibile e ineseguibile).Il debitore decade dal termine fissato a suo favore, ovvero il creditore può agire come se fosse scaduto, se:
- Diminuisce le garanzie che aveva dato
- Non offre le garanzie che aveva promesso
- Diventa insolvente, ovvero si trova in una situazione di dissesto economico per cui è verosimile la impossibilità di soddisfare le proprie obbligazioni
ADEMPIMENTO DEL TERZO
Una prestazione può essere:
- Infungibile, quando il creditore ha interesse che la prestazione venga eseguita personalmente dal debitore. Può legittimamente rifiutare la prestazione che il debitore gli proponga di far eseguire a un suo sostituto così come l'adempimento spontaneamente offerto da un terzo.
- Fungibile,
al creditore. Se anche lui non effettua l'imputazione del pagamento, interviene la legge che imputa tale pagamento in base a criteri legali in ordine:
- al debito scaduto
- tra debiti scaduti, a quello meno garantito
- tra debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore
- tra debiti ugualmente onerosi per il debitore, al più antico
- Se non soccorrono questi criteri, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
LA PRESTAZIONE IN LUOGO DI ADEMPIMENTO
Il creditore ha diritto all'esatta esecuzione della prestazione dovuta pertanto può rifiutare legittimamente una prestazione diversa da quella dedotta in obbligazione. Tramite la prestazione in luogo di adempimento, può comunque accettare la diversa prestazione.
Devono ricorrere due elementi:
- Soggettivo: la volontà delle parti di sostituire la prestazione originaria
- Oggettivo: che venga effettivamente svolta la prestazione sostitutiva
Se viene ceduto un
Credito in luogo di adempimento: il debitore si libera solo quando il credito verrà pagato.
La cooperazione del creditore nell'adempimento e la mora del creditore:
Per realizzare l'adempimento serve la cooperazione del creditore, che nella maggior parte dei casi sussiste, ma non sempre, in quanto è un onere, non un obbligo (potrebbe non avere interesse a liberare il debitore). Il creditore viene costituito in mora credendi quando rifiuta la prestazione del debitore senza un motivo legittimo. Questo comporta conseguenze giuridiche: innanzitutto nel caso il debitore a causa del rifiuto illegittimo abbia sostenuto delle spese ulteriori, ha diritto a chiedere il risarcimento dei danni al creditore. Se il debitore ha un bene fruttifero, viene a meno l'obbligo di utilizzare il bene nella maniera più diligente possibile. Inoltre, nel caso il creditore cada in mora, il rischio dell'impossibilità sopravvenuta sarà proprio a suo carico in tutte le situazioni.
Quelle circostanze in cui il debitore non riesca ad adempiere non per colpe sue
Modi di estinzione diversi dall'adempimento
Oltre all'adempimento il legislatore ha previsto:
- Compensazione: è il caso in cui ci siano rapporti obbligatori reciproci: questa soluzione copre il rischio del doppio pagamento perché chi paga per primo si espone al rischio di non essere più pagato. Proprio per questo il legislatore consente la compensazione
- Legale
- Crediti omogenei: ovvero avere per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere
- Crediti liquidi: ovvero devono essere determinati e non contestati in esistenza e ammontare
- Crediti esigibili: ovvero essere suscettibili di richiesta di immediato adempimento da parte del creditore.
- La compensazione avviene solo se una delle due parti esprime la volontà di compensare
- Giudiziale: esigibili, omogenei ma non liquidi, il giudice deve valutare una delle due prestazioni
affinché tutte le obbligazioni siano liquidec. Volontaria: quando le parti rinunciano scambievolmente ai rispettivi crediti, senza che gli stessi presentino i requisiti della compensazione legale o giudiziale.
2. Confusione: Un'obbligazione si estingue per confusione se le qualità di debitore e creditore vengano a trovarsi nella stessa persona. Es fusione società o testamento erede
3. Novazione: La novazione è un contratto con cui i soggetti di un rapporto obbligatorio si accordano, sostituendo a quello originario un nuovo rapporto obbligatorio, con nuove e autonome situazioni giuridiche. Si distingue tra:
Novazione soggettiva, se la sostituzione riguarda la persona del debitore, che viene liberato (si applicano le norme relative a accollo, espromissione, delegazione)
Novazione oggettiva, se la sostituzione riguarda il titolo o l'oggetto. Devono concorrere due presupposti: Aliquid novi, oggettivo: modificazione sostanziale dell'oggetto o del
titoloo Animus novandi, soggettivo: comune e univoca, anche tacita, volontà di eseguire la novazione.
Permette la distinzione rispetto alla datio in solutum.
4. La remissione: La remissione è un negozio unilaterale in forza del quale il creditore rinuncia al proprio credito.
Produce effetto estintivo nel momento in cui la comunicazione è giunta al debitore, il quale può anche non volerne profittare.
5. Impossibilità sopravvenuta: L'impossibilità originaria impedisce il sorgere di un rapporto obbligatorio; se l'impossibilità sorge durante il rapporto ne determina l'estinzione qualora, però, dipenda da cause non imputabili al debitore. Per cause non imputabili al debitore si intendono situazioni impeditive dell'adempimento non previste e non superabili con lo sforzo esigibile da parte del debitore. Non sono impossibilità sopravvenute non imputabili al debitore:
Maggiore difficoltà della prestazione
Maggiore onerosità della prestazione. Bisogna distinguere.