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I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

La disciplina del diritto della personalità è molto scarna, tuttavia non è solo il codice civile adelineare il sistema dei diritti della personalità del nostro ordinamento. Altri codici danno rilevanza ai valori della persona e la costituzione. Per quanto riguarda i caratteri dei diritti della personalità, essi sono connotati da: - assolutezza, sono assoluti posso farli valere con chiunque - imprescrittibilità, sono imprescrittibili - indisponibilità, i diritti della personalità non solo possono essere difesi senza limiti o prescrizioni da parte dei soggetti terzi, ma sono indisponibili anche per il titolare. Anche il titolare non può rinunciare a diritti attinenti alla propria sfera personale, perché la tutela del diritto alla personalità è come se fosse una tutela che l’ordinamento giuridico impone anche sopra la volontà del

titolare medesimo. Il diritto è indisponibile nel senso che il titolare non può disporne rinunziando al proprio di diritto della personalità.

Diritto al nome

Articolo 6. Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito e la persona alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo con il risarcimento dei danni. Il fatto stesso dell’appropriazione, da parte di chi non è titolare, del nome di altri per finalità diverse è un illecito lesivo di diritto del soggetto al nome che può comportare l’azione giudiziale per chiedere che venga fatta cessare l’utilizzo abusivo del proprio nome da altri e per chiedere il risarcimento del danno.

Diritto all’integrità fisica e morale

L’articolo 5 dice “gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente

dell'integrità fisica e mentale della persona, che non può essere rinunciata secondo l'ordinamento giuridico, e dall'altro per la necessità di limitare tale integrità per salvare altre vite umane. Oggi esistono leggi che legittimano atti di limitazione dell'integrità fisica, come ad esempio i trapianti, ma tali atti devono essere eseguiti gratuitamente e per fini medici generali. Pertanto, l'indisponibilità del diritto alla vita e all'integrità fisica impone anche l'accettazione delle cure mediche.

dell'indisponibilità ed all'altro per il principio di libera autodeterminazione della persona, del soggetto (articolo 32).

Diritto all'immagine

L'articolo 10 tutela il diritto di immagine, inteso come immagine fisica. La norma dell'articolo 10 dice che è vietata e genera diritto al risarcimento del danno la pubblicazione o l'esposizione dell'immagine senza autorizzazione dell'interessato anche tenuto conto che questa divulgazione lede in qualche modo l'onorabilità del soggetto riportato. In via indiretta vi è una certa rilevanza di onore e di reputazione tramite l'atto di pubblicazione dell'immagine.

Diritto alla riservatezza

Due sono le tipologie di condotte lesive della riservatezza che possono venire in luce: da un lato c'è il diritto ad evitare un'interferenza nella propria sfera privata e la divulgazione presso i terzi di atti di interferenza rispetto alla sfera privata di un

determinato soggetto. Si pone un problema di temperamento tra interessi, il tema è il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza. Successivamente il tema della riservatezza ha attinto un livello diverso connesso con lo sviluppo dei mezzi di comunicazione tecnologica ed in particolare della tecnologia informatica, la quale consente anche la conservazione in banche dati di informazioni che riguardano tutti noi. Il codice della privacy che sviluppa la legge 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali regola la modalità e le precauzioni che chi conserva dati sulle persone altrui deve osservare per essere legittimato a questa conservazione. La disciplina del trattamento dei dati personali raccolti in banca dati funziona così: c'è la necessità del consenso dell'interessato, salvi dati già pubblici e non è necessario il consenso per le banche dati che raccolgono le informazioni per l'interesse e la sicurezza pubblica. Unacosa particolare riguarda i dati sensibili, che potrebbero essere utilizzati con intento anche discriminatorio (ad esempio vi si chiedono informazioni rispetto alle vostre opinioni politiche religiose etc.). In questi casi questi dati non possono essere conservati in banche dati, salva l'autorizzazione da parte del garante della privacy che ha poteri relativi alla sfera della riservatezza. Diritto all'identità personale Allegra Adinolfi Caso di un articolo di cronaca giornalistica, quest'articolo non descrive cose di per sé oggettivamente o per tutti negative, ma cose non vere rispetto ad una determinata persona. In questo caso talora la giurisprudenza ha stabilito che il soggetto rappresentato scorrettamente può richiedere un risarcimento del danno per lesione al diritto dell'identità personale e il quantum del risarcimento del danno sarà inferiore rispetto al quantum del risarcimento del danno da lesione.all'onore e allareputazione. L'importanza della lesione è meno marcata. Mezzi di tutela Due sono gli strumenti di tutela appropriati nel caso di lesione ad un diritto alla personalità. Il primo strumento di tutela è di carattere preventivo o in natura: chi si vede offeso il proprio diritto alla personalità chiede la inibitoria di quella condotta lesiva, perché le condotte lesive del diritto alla personalità sono illeciti di carattere continuativo. Una tutela specifica in natura di cessazione dell'illecito. Se c'è un danno accanto all'azione di cessazione c'è sempre lo strumento di risarcimento. Un particolare tipo di strumento di risarcimento è l'ordine di pubblicazione della sentenza (quel giornale ha pubblicato un articolo diffamatorio, quando si accerta la diffamazione il giudice potrebbe condannare quel giornale a pubblicare in un'intera pagina e a suo costo la sentenza chedichiarano che quel precedente articolo sul medesimo giornale era diffamatorio). GLI ENTII soggetti di diritto molto spesso non sono persone fisiche, ma persone giuridiche. Ognuno costituisce un autonomo centro di imputazione di effetti giuridici (ad esempio: società, associazione o fondazione che gestisce un collegio universitario etc.). Sono soggetti di diritto creati da persone fisiche, ma che si staccano dalla persona fisica per diventare un autonomo soggetto di diritto centro di imputazione di diritti ed obblighi. I soggetti non perseguono i propri interessi soli, ma anche in gruppi. Il gruppo si accorda per creare un nuovo soggetto che agisce nella realtà giuridica. Questi soggetti si distinguono, a seconda dello scopo, in due grandi famiglie: - Se hanno uno scopo di lucro ci troviamo di fronte al fenomeno delle società. In questo caso le società sono i soggetti di diritto più comuni nell'ambito delle attività commerciali d'impresa. - Se

Associazioni, fondazioni e comitati

Per gli enti non-profit che hanno uno scopo non di lucro, vi sono le associazioni, le fondazioni e i comitati. Questi sono il classico strumento utilizzato per perseguire scopi sociali.

Associazioni

Nell'associazione, un tratto costitutivo fondamentale è la pluralità di soggetti che si mettono insieme per perseguire determinati scopi non di lucro. La centralità della pluralità di soggetti deriva dal fatto che più associati ci sono, più l'associazione potrà avere spazi di incidenza. Le associazioni possono essere diverse tra loro: i partiti politici e i sindacati sono associazioni che perseguono scopi sociali, politici e sindacali; altre associazioni possono essere associazioni chiuse di professori di università, un insieme di persone che svolgono uno stesso tipo di attività per perseguire determinate iniziative.

Fondazioni

Le fondazioni sono enti che hanno uno scopo di utilità sociale e che utilizzano un patrimonio destinato a realizzare tale scopo. A differenza delle associazioni, le fondazioni sono costituite da un patrimonio autonomo e stabile, che viene utilizzato per finanziare progetti e iniziative a favore della collettività.

Comitati

I comitati sono organizzazioni temporanee che si formano per affrontare una specifica problematica o per promuovere una causa. Solitamente, i comitati si sciolgono una volta raggiunto l'obiettivo prefissato.

Nell'associazione è l'assemblea, l'assemblea di tutti gli associati. Diverso è il caso della fondazione, l'elemento centrale è il patrimonio vincolato e destinato ad uno scopo. Si ha fondazione quando un ente viene dotato di un patrimonio di denari che debbano essere utilizzati per un determinato scopo privo di lucro (ad esempio la fondazione che gestisce un collegio universitario o che organizza mostre per un determinato pittore). La fondazione può essere costituita da una sola persona che crea la fondazione e la dota di un determinato patrimonio che deve essere utilizzato dagli amministratori della fondazione per perseguire gli obiettivi. Nella fondazione manca l'assemblea, al centro il patrimonio e l'amministratore è fondamentale. All'origine della fondazione c'è l'atto di fondazione e quando uno o più persone costituiscono una fondazione devono anche dotarla di un patrimonio.

Nell'associazione esiste l'assemblea per controllare che l'amministratore abbia agito per il meglio, nella fondazione il problema del controllo dell'amministrazione è centrale, bisogna controllare che l'amministratore non compia atti di mal gestione del patrimonio della fondazione. La fondazione deve essere sempre riconosciuta dallo stato perché riconoscendo la fondazione lo stato determina un controllo sul patrimonio e può anche controllare gli amministratori qualora pervenga una segnalazione di una condotta non ineccepibile di qualcuno degli amministratori. Nel comitato è sempre cruciale l'aspetto organizzativo di qualcosa ed è sempre pensato come ente che raccoglie fondi che debbono essere destinati ad un determinato scopo. Nel comitato non ci sono fondi, nasce per raccoglierli e una volta raccolti vengono destinati ad un determinato scopo.

Nascita enti

Per l'associazione

nta dell'associazione, la fondazione è un ente senza scopo di lucro che ha come finalità principale l'attuazione di un progetto di utilità sociale. Per costituire un'associazione, è necessario redigere un atto costitutivo che stabilisca le regole e gli scopi dell'associazione stessa. Questo atto viene solitamente redatto da un notaio e contiene informazioni come il nome dell'associazione, la sua sede legale, gli scopi per cui è stata costituita e le modalità di gestione. Anche per la fondazione, invece, si redige un atto costitutivo, ma a differenza dell'associazione, la fondazione ha come scopo principale l'attuazione di un progetto di utilità sociale. La fondazione può essere costituita da una o più persone che si mettono insieme per realizzare un obiettivo comune. In entrambi i casi, l'atto costitutivo è un documento fondamentale che definisce le regole e gli scopi dell'ente. Una volta redatto e firmato, l'atto costitutivo deve essere registrato presso l'ufficio competente per ottenere la piena validità legale dell'associazione o della fondazione.
Dettagli
A.A. 2019-2020
48 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher allegraadinolfi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof D'Adda Alessandro.