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PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE
Le persone nel codice civile
Fisiche:
Ogni individuo (cittadino, apolide, straniero) è titolare di diritti e di doveri
La sede giuridica della persona
Dimora: luogo nel quale la persona fisica si trova occasionalmente
Residenza: luogo di effettiva e abituale presenza della persona fisica (abituale
dimora) può essere scelta liberamente ma obbligatoriamente comunicata (art. 43
c.c.); dalla residenza si distingue la semplice dimora che è il luogo in cui la
persona attualmente soggiorna, anche se non corrisponde al luogo in cui soggiorna
abitualmente. Ma non è definita dimora il semplice soggiorno (ad esempio
albergo)
Sede: luogo ove la persona giuridica stabilisce la sede principale dei propri affari
ed interessi -> è stato differenziato nella pratica commerciale.
Domicilio: luogo ove la persona fisica stabilisce la sede principale dei propri affari
ed interessi (art. 43 c.c.) -> importante perché difficilmente i suoi luoghi (residenza
e domicilio) saranno li stessi. Difficilmente manterrò il domicilio nella residenza.
Dal domicilio generale della persona, che quindi è la sede principale dei suoi affari,
si distingue ill domicilio speciale, che la persona può eleggere con atto scritto,
per determinati atti o affari, ad esempio agli effetti della esecuzione di un
contratto.
Per le persone fisiche vale il concetto di cittadinanza, per le persone giuridiche quello
di nazionalità. Quest’ultima è determinata dallo Stato che ha proceduto al relativo
riconoscimento.
Nel diritto penale due sono i grandi i problemi: identificabilità e la rintracciabilità
(devo sempre essere in grado di identificare correttamente le persone con cui lavoro e
le devo sempre rintracciare. La WADA e il CIO utilizzano il whereabouts. La WADA sa
che se ti permette di non essere identificato potrai fare quello che vuoi)
Le persone giuridiche pubbliche
Sono organizzazioni istituite attraverso atto normativo o regolamentare che
perseguono fini pubblici (CONI, enti pubblici, province, comuni)
Hanno una doppia capacità:
Di diritto pubblico (emanano atti autoritativi)
Di diritto privato (capacità di essere titolari di diritti e doveri)
Gli enti pubblici sono delle persone giuridiche. Sono enti pubblici in primo luogo lo
Stato e gli altri enti pubblici territoriali: regioni, provincie e comuni. Il loro carattere
distintivo è il potere sovrano o potestà di imperio.
Sono definiti anche enti territoriali perché rappresentatativi di una data comunità,
stanziata su un determinato territorio (la comunità, rispettivamente, nazionale o
regionale o provinciale o comunale) e hanno il compito di provvedere alla generalità
dei bisogni della collettività.
Degli enti pubblici territoriali si distinguono altri enti pubblici ai quali sono affidati
compiti specifici: possono essere mono settoriali o plurisettoriali, a seconda che
abbiano una o più funzione. Una serie vasta è importante è quella degli enti pubblici
economici, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una attività
commerciale.
Inoltre ci sono gli enti strumentali dello Stato e degli altri enti territoriali che
svolgono attività proprie dello Stato o di altro ente territoriale. Questo perché si vuole
avere una più razionale organizzazione del potere pubblico.
Gli enti territoriali hanno la doppia capacità, di diritto pubblico e di diritto privato: la
prima è la potestà di imperio o potestà sovrana che l’ente può esercitare sulle cose e
nei confronti delle persone, il suo potere di emanare atti autoritativi; la seconda invece
è l’attitudine riconosciuta all’ente pubblico di essere titolare di diritti e di doveri
(capacità giuridica) e di compiere atti giuridici (capacità di agire) allo stesso modo dei
soggetti privati.
Però questa doppia capacità non è riconosciuta agli enti strumentali i quali hanno solo
la capacità di diritto privato.
Non c’è una funziona pubblica assoluta. Se per esempio chiude il coni, lo stato deve
assolvere a se la funzione del coni.
Le persone giuridiche private
Sono organizzazioni costituire secondo le norme del c.c. (Associazioni, fondazioni,
società). Queste sono persone giuridiche di diritto comune.
La personalità giuridica si ottiene con l’iscrizione al registro delle persone giuridiche o
a quello delle imprese.
Il registro delle persone giuridiche è tenuto dalla prefettura (per gli enti che
operano sul territorio nazionale o multi regionale. Art 12 c.c.) e dalla regione (per gli
enti che operano all’interno di una sola regione-d.p.r 10 febbraio 2000, n.361)
Il registro delle imprese in cui devono essere iscritte le società, viene tenuto dalla
camera di commercio
Il riconoscimento delle persone giuridiche
Il controllo dell’autorità amministrativa sulle persone giuridiche viene effettuato
mediante la registrazione (verifica della sussistenza delle condizioni di legge o di
regolamento per la costituzione dell’ente, la possibilità o liceità dello scopo,
l’adeguatezza del patrimonio al conseguimento dello scopo)
Scopo di registrazione è di porre i terzi (i terzi sono le persone estrane), che
concludono atti con le persone giuridiche, in grado di conoscere:
Se esse abbiano ricevuto il riconoscimento
Quale sia il patrimonio su cui possono contare
Se e quali limiti siano stabiliti ai poteri degli amministratori -> posso sapere chi è a
capo di questa società
La registrazione è una sorta di omologazione, è un atto pubblico. E si inserisce tutto
ciò che legge prevede come requisito minimo. (Contenuto minimo di registrazione di
una società è dieci mila euro) .
La procedura di iscrizione nel registro (ad effetto costitutivo e che determina l’operare
dell’autonomia patrimoniale perfette) è disciplinata dall’articolo 4 n361/2000, che
impone di indicare la data dell’atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il
patrimonio, la durata (qualora determinata), la sede della persona giuridica, il
cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai
quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti
che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione, il cognome e il nome dei
liquidatori.
Il riconoscimento della persona giuridica
Dalla data di iscrizione nei registri viene acquisita la personalità giuridica (capacità
giuridica affine a quella delle persone fisiche)
Gli enti riconosciuti possono acquisire beni, mobili e immobili, sia a titolo oneroso che
gratuito
Delle obbligazioni assunte da un’associazione riconosciuta risponde soltanto
l’associazione con il suo patrimonio (autonomia patrimoniale perfetta)
Per le persone giuridiche non riconosciute:
Vige il principio dell’autonomia patrimoniale imperfetta, per cui le obbligazioni
dell’associazione rispondono anche, personalmente e solidamente, le persone
fisiche che hanno agito in nome e per conto dell’associazione;
È attribuita la capacità processuale, ovvero possono stare in giudizio nella persona
di coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o la
direzione dell’associazione
È ammessa la possibilità di intestare proprietà immobiliari, dal momento che la
legge 27 febbraio 1985, n.52 ha modificato gli artt. 2659 e 2839 c.c.
A fattor comune, le persone giuridiche non sono in grado di formare una loro volontà e
di esprimerla se non per mezzo di persone fisiche definite organi.
L’ASSOCIAZIONE
Le associazioni sono una manifestazione della natura sociale dell’uomo; una forma di
organizzazione collettiva attraverso la quale vengono perseguiti scopi individuali.
Le associazioni sono organizzazioni formate da una pluralità di persone fisiche
(elemento personale), aventi un patrimonio o fondo comune (elemento patrimoniale),
che perseguono un scopo comune (elemento telelogico) ma diverso dal profitto (nella
fattispecie, promuovere l’attività sportiva). il contratto
Tali formazioni sociali prendono vita da un atto di autonomia contrattuale,
di associazione, ovvero da un contratto plurilaterale, con comunione di scopo e con
organizzazione costitutiva per l’attuazione del contratto.
Quindi si definisce associazione qualsiasi organizzazione collettiva avente struttura
stabile e aperta, costituita per il perseguimento di uno scopo di natura non
economica -> per struttura aperta si intende che possono richiedere di farne parte
tutti quelli che condividono gli scopi perseguiti dall’associazione senza necessità di
modificarne l’atto costitutivo. (Sono associazioni i partiti politici; i diversi gruppi che
perseguono scopi di carattere culturale, filantropico, sportivo…)
[di natura non economica: è una caratteristica desumibile dal contenuto dell’articolo
24, comma quarto, del c.c. In base al quale “gli associati, che abbiano receduto o
siano stati esclusi o che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono
ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione”.
Infatti, in caso di scioglimento dell’associazione, mancando una disposizione statuaria
o deliberativa sella devoluzione dei beni residui, provvede l’autorità governativa
“attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi”]
Le associazioni sono disciplinate dagli artt. 14-35 c.c. (Quelle riconosciute) e dagli artt.
36-38 c.c. (Quelle non riconosciute)
Si costituisce attraverso un contratto (atto costitutivo) e La sua vita è
regolamentata da uno statuto. (Nello statuto c’è scritto che le decisioni le prende
l’assemblea con il 51% dei voti)
Una volta costituita possono aderire nuovi membri secondo le condizioni previste
dall’atto costitutivo o dallo statuto.
atto costitutivo
L’ è un documento rilevante l’accordo dei soggetti che hanno
determinato la creazione dell’ente, è un negozio fra vivi, bi o plurilaterale, che
rientra nella categoria degli atti collettivi o degli accordi.
Questo può essere redatto fra soci fondatori attraverso una scrittura privata
registrata (depositata dal legale rappresentante presso l’ufficio del Registro
competente per territorio), una scrittura privata autenticata (autenticata da un
notaio oppure da un altro pubblico ufficiale autorizzato che certifica che lo stesso è
stato sottoscritto in sua presenza, dopo essersi accertato dell’identità dei
sottoscritto