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PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE

Le persone nel codice civile

Fisiche:

Ogni individuo (cittadino, apolide, straniero) è titolare di diritti e di doveri

La sede giuridica della persona

Dimora: luogo nel quale la persona fisica si trova occasionalmente

 Residenza: luogo di effettiva e abituale presenza della persona fisica (abituale

 dimora) può essere scelta liberamente ma obbligatoriamente comunicata (art. 43

c.c.); dalla residenza si distingue la semplice dimora che è il luogo in cui la

persona attualmente soggiorna, anche se non corrisponde al luogo in cui soggiorna

abitualmente. Ma non è definita dimora il semplice soggiorno (ad esempio

albergo)

Sede: luogo ove la persona giuridica stabilisce la sede principale dei propri affari

 ed interessi -> è stato differenziato nella pratica commerciale.

Domicilio: luogo ove la persona fisica stabilisce la sede principale dei propri affari

 ed interessi (art. 43 c.c.) -> importante perché difficilmente i suoi luoghi (residenza

e domicilio) saranno li stessi. Difficilmente manterrò il domicilio nella residenza.

Dal domicilio generale della persona, che quindi è la sede principale dei suoi affari,

si distingue ill domicilio speciale, che la persona può eleggere con atto scritto,

per determinati atti o affari, ad esempio agli effetti della esecuzione di un

contratto.

Per le persone fisiche vale il concetto di cittadinanza, per le persone giuridiche quello

di nazionalità. Quest’ultima è determinata dallo Stato che ha proceduto al relativo

riconoscimento.

Nel diritto penale due sono i grandi i problemi: identificabilità e la rintracciabilità

(devo sempre essere in grado di identificare correttamente le persone con cui lavoro e

le devo sempre rintracciare. La WADA e il CIO utilizzano il whereabouts. La WADA sa

che se ti permette di non essere identificato potrai fare quello che vuoi)

Le persone giuridiche pubbliche

Sono organizzazioni istituite attraverso atto normativo o regolamentare che

perseguono fini pubblici (CONI, enti pubblici, province, comuni)

Hanno una doppia capacità:

Di diritto pubblico (emanano atti autoritativi)

 Di diritto privato (capacità di essere titolari di diritti e doveri)

Gli enti pubblici sono delle persone giuridiche. Sono enti pubblici in primo luogo lo

Stato e gli altri enti pubblici territoriali: regioni, provincie e comuni. Il loro carattere

distintivo è il potere sovrano o potestà di imperio.

Sono definiti anche enti territoriali perché rappresentatativi di una data comunità,

stanziata su un determinato territorio (la comunità, rispettivamente, nazionale o

regionale o provinciale o comunale) e hanno il compito di provvedere alla generalità

dei bisogni della collettività.

Degli enti pubblici territoriali si distinguono altri enti pubblici ai quali sono affidati

compiti specifici: possono essere mono settoriali o plurisettoriali, a seconda che

abbiano una o più funzione. Una serie vasta è importante è quella degli enti pubblici

economici, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una attività

commerciale.

Inoltre ci sono gli enti strumentali dello Stato e degli altri enti territoriali che

svolgono attività proprie dello Stato o di altro ente territoriale. Questo perché si vuole

avere una più razionale organizzazione del potere pubblico.

Gli enti territoriali hanno la doppia capacità, di diritto pubblico e di diritto privato: la

prima è la potestà di imperio o potestà sovrana che l’ente può esercitare sulle cose e

nei confronti delle persone, il suo potere di emanare atti autoritativi; la seconda invece

è l’attitudine riconosciuta all’ente pubblico di essere titolare di diritti e di doveri

(capacità giuridica) e di compiere atti giuridici (capacità di agire) allo stesso modo dei

soggetti privati.

Però questa doppia capacità non è riconosciuta agli enti strumentali i quali hanno solo

la capacità di diritto privato.

Non c’è una funziona pubblica assoluta. Se per esempio chiude il coni, lo stato deve

assolvere a se la funzione del coni.

Le persone giuridiche private

Sono organizzazioni costituire secondo le norme del c.c. (Associazioni, fondazioni,

società). Queste sono persone giuridiche di diritto comune.

La personalità giuridica si ottiene con l’iscrizione al registro delle persone giuridiche o

a quello delle imprese.

Il registro delle persone giuridiche è tenuto dalla prefettura (per gli enti che

operano sul territorio nazionale o multi regionale. Art 12 c.c.) e dalla regione (per gli

enti che operano all’interno di una sola regione-d.p.r 10 febbraio 2000, n.361)

Il registro delle imprese in cui devono essere iscritte le società, viene tenuto dalla

camera di commercio

Il riconoscimento delle persone giuridiche

Il controllo dell’autorità amministrativa sulle persone giuridiche viene effettuato

mediante la registrazione (verifica della sussistenza delle condizioni di legge o di

regolamento per la costituzione dell’ente, la possibilità o liceità dello scopo,

l’adeguatezza del patrimonio al conseguimento dello scopo)

Scopo di registrazione è di porre i terzi (i terzi sono le persone estrane), che

concludono atti con le persone giuridiche, in grado di conoscere:

Se esse abbiano ricevuto il riconoscimento

 Quale sia il patrimonio su cui possono contare

 Se e quali limiti siano stabiliti ai poteri degli amministratori -> posso sapere chi è a

 capo di questa società

La registrazione è una sorta di omologazione, è un atto pubblico. E si inserisce tutto

ciò che legge prevede come requisito minimo. (Contenuto minimo di registrazione di

una società è dieci mila euro) .

La procedura di iscrizione nel registro (ad effetto costitutivo e che determina l’operare

dell’autonomia patrimoniale perfette) è disciplinata dall’articolo 4 n361/2000, che

impone di indicare la data dell’atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il

patrimonio, la durata (qualora determinata), la sede della persona giuridica, il

cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai

quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti

che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione, il cognome e il nome dei

liquidatori.

Il riconoscimento della persona giuridica

Dalla data di iscrizione nei registri viene acquisita la personalità giuridica (capacità

giuridica affine a quella delle persone fisiche)

Gli enti riconosciuti possono acquisire beni, mobili e immobili, sia a titolo oneroso che

gratuito

Delle obbligazioni assunte da un’associazione riconosciuta risponde soltanto

l’associazione con il suo patrimonio (autonomia patrimoniale perfetta)

Per le persone giuridiche non riconosciute:

Vige il principio dell’autonomia patrimoniale imperfetta, per cui le obbligazioni

 dell’associazione rispondono anche, personalmente e solidamente, le persone

fisiche che hanno agito in nome e per conto dell’associazione;

È attribuita la capacità processuale, ovvero possono stare in giudizio nella persona

 di coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o la

direzione dell’associazione

È ammessa la possibilità di intestare proprietà immobiliari, dal momento che la

 legge 27 febbraio 1985, n.52 ha modificato gli artt. 2659 e 2839 c.c.

A fattor comune, le persone giuridiche non sono in grado di formare una loro volontà e

di esprimerla se non per mezzo di persone fisiche definite organi.

L’ASSOCIAZIONE

Le associazioni sono una manifestazione della natura sociale dell’uomo; una forma di

organizzazione collettiva attraverso la quale vengono perseguiti scopi individuali.

Le associazioni sono organizzazioni formate da una pluralità di persone fisiche

(elemento personale), aventi un patrimonio o fondo comune (elemento patrimoniale),

che perseguono un scopo comune (elemento telelogico) ma diverso dal profitto (nella

fattispecie, promuovere l’attività sportiva). il contratto

Tali formazioni sociali prendono vita da un atto di autonomia contrattuale,

di associazione, ovvero da un contratto plurilaterale, con comunione di scopo e con

organizzazione costitutiva per l’attuazione del contratto.

Quindi si definisce associazione qualsiasi organizzazione collettiva avente struttura

stabile e aperta, costituita per il perseguimento di uno scopo di natura non

economica -> per struttura aperta si intende che possono richiedere di farne parte

tutti quelli che condividono gli scopi perseguiti dall’associazione senza necessità di

modificarne l’atto costitutivo. (Sono associazioni i partiti politici; i diversi gruppi che

perseguono scopi di carattere culturale, filantropico, sportivo…)

[di natura non economica: è una caratteristica desumibile dal contenuto dell’articolo

24, comma quarto, del c.c. In base al quale “gli associati, che abbiano receduto o

siano stati esclusi o che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono

ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione”.

Infatti, in caso di scioglimento dell’associazione, mancando una disposizione statuaria

o deliberativa sella devoluzione dei beni residui, provvede l’autorità governativa

“attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi”]

Le associazioni sono disciplinate dagli artt. 14-35 c.c. (Quelle riconosciute) e dagli artt.

36-38 c.c. (Quelle non riconosciute)

Si costituisce attraverso un contratto (atto costitutivo) e La sua vita è

regolamentata da uno statuto. (Nello statuto c’è scritto che le decisioni le prende

l’assemblea con il 51% dei voti)

Una volta costituita possono aderire nuovi membri secondo le condizioni previste

dall’atto costitutivo o dallo statuto.

atto costitutivo

L’ è un documento rilevante l’accordo dei soggetti che hanno

 determinato la creazione dell’ente, è un negozio fra vivi, bi o plurilaterale, che

rientra nella categoria degli atti collettivi o degli accordi.

Questo può essere redatto fra soci fondatori attraverso una scrittura privata

registrata (depositata dal legale rappresentante presso l’ufficio del Registro

competente per territorio), una scrittura privata autenticata (autenticata da un

notaio oppure da un altro pubblico ufficiale autorizzato che certifica che lo stesso è

stato sottoscritto in sua presenza, dopo essersi accertato dell’identità dei

sottoscritto

Dettagli
A.A. 2019-2020
101 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sebastianovinella di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Raimondo Pierluigi.