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ISTITUTO DELLA CAPARRA E DELLA CLAUSOLA PENALE
I contraenti possono prevedere alcune cose da cui scaturiscono effetti giuridici particolari
Nel contesto immobiliare le parti inseriscono una clausola dicendo che l’acquirente deve
versare una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria che serve a confermare
l’impegno
La caparra serve a rafforzare l’adempimento, l’impegno assunto da uno dei due
L’acquirente conclude il definitivo, la somma di denaro viene ad essere imputata al prezzo
L’acquirente dovrà versare la differenza tra l’intera somma e la caparra
Inadempimento di chi ha versato la caparra: in questo caso la decisione sulla sorte del
contratto spetta al venditore e può decidere in due sensi
Verifica che il danno subito dall’inadempimento non supera la caparra allora può tenerla
senza andare dal giudice, il contratto viene meno per recesso unilaterale(art 1385)
Se l’inadempimento è di colui che ha ricevuto la caparra allora dovrà restituire il doppio
Il venditore deve restituire la caparra e poi a titolo di danno deve versare una pari somma
A fronte dell’inadempimento di uno dei due contraenti può insistere sull’adempimento
oppure può chiedere la risoluzione del contratto
Si parla di caparra penitenziale quando la funzione è quella di fungere da corrispettivo di
un diritto di recesso che il contraente si vuole riservare
Ad esempio non si è sicuri che la banca darà al mutuo allora si può inserire nella trattativa
la facoltà di recesso, la controparte accetta se viene adeguatamente compensata con la
somma di denaro a titolo di caparra penitenziaria
La somma viene effettivamente anticipata, oltre ad esserci una clausola che la prevede
Se non si hanno i soldi necessari per la caparra allora si può solo prevedere come
oggetto di una clausola senza una dotazione effettiva
Ci si obbliga di versare la caparra se si chiederà il recesso, si dice multa penitenziale
Deve esserci fiducia tra i contraenti affinché si accetti questa modalità
La qualificazione come caparra deve risultare dal testo contrattuale
CLAUSOLA PENALE: a differenza della caparra non comporta una consegna di denaro
immediata, ma il contraente si impegna a versare una somma di denaro
La funzione generale è quella di reazione all’inadempimento, è un risarcimento
La clausola penale contiene l’assunzione da parte del contraente di un’obbligazione a
versare una somma di denaro nell’ipotesi che ci sia inadempimento a lui imputabile
Se si verifica l’inadempimento non c’è un’autotutela, non si deve provare il danno
L’inadempimento come fatto deve sussistere ma non deve essere provato
Tutti i contratti di una certa importanza economica prevedono la penale
Se è prevista la penale ma il danno è superiore alla somma prestabilita non si può andare
in giudizio e si ha una perdita a meno che è previsto un risarcimento del danno ulteriore
La penale può essere prevista per un ritardo nell’inadempimento allora non è preclusa la
prova del danno dell’inadempimento definitivo, si dovrà una certa somma per ogni giorno
Ci può essere la previsione di una penale eccessivamente alta allora il c.c. prevede che se
poi effettivamente la penale viene pagata prevede la possibilità di chiedere al giudice la
reductio ad equitatem della stessa, si chiede la modifica della penale
Si deve valutare alla stregua dell’interesse del creditore alla prestazione
Un’altra ipotesi è quando c’è un inadempimento parziale allora siccome la penale era
prevista per inadempimento totale ci può essere una riduzione parziale della stessa
La sentenza è costitutiva perché modifica la realtà iniziale
La cassazione ha detto che la reductio può essere fatta d’ufficio dal giudice senza che sia
stato chiesto da uno delle parti, ciò va contro al principio dispositivo
Qual è la classificazione contrattuale principale che viene in rilievo?
Ci sono contratti ad effetti reali oppure ad effetti obbligatori( diverso da contratto reale)
Nel contratto ad effetto reale non si parla del contratto come atto ma come rapporto
perciò si intende che l’effetto tipico del contratto si verifica quando è concluso
Esempio: contratto di compravendita
L’acquirente diviene titolare dell’immobile con il consenso(principio consensualistico)
I contratti ad effetti obbligatori sono quelli in cui occorre un’attività giuridica ulteriore
affinché gli effetti giuridici del contratto vengano a realizzarsi
Le eccezioni sono:
-vendita di cosa altrui, si vende qualcosa che appartiene ancora ad un terzo ma
l’importante affinché il contratto avvenga che l’acquirente lo sappia
Il passaggio non è immediato perché non c’è principio di consenso traslativo
-vendita di cosa futura(qualcosa che non è ancora costruito) non si può trasferire
all’acquirente qualcosa che ancora non c’è in natura ma quando esiste effettivamente
-vendita di cosa generica nel senso che l’oggetto della vendita viene identificato per
appartenenza ad un genus(es. vendere l’uva che si produrrà con la vendemmia)
Non si diventa proprietario con la conclusione del contratto ma con la specificazione/
individuazione, si dice esattamente la consistenza della cosa venduta
Se si parla di vendita per avversione, vendere una determinata massa di cose generiche
Si applica il principio consensualistico
-vendita a riserva di proprietà, quando l’altra parte non può pagare ma il venditore non
vuole rimetterci allora il trasferimento avviene quando c’è pagamento
LEZIONE 6/05/19
L’effetto reale si trasferisce nel momento il cui il contratto si perfeziona
Il problema è della doppia alienazione, il venditore vende la stessa cosa prima a tizio poi a
caio, tutti e due sono convinti di divenire titolari del diritto
Sorge un problema, quello di risolvere il conflitto tra i due acquirenti, chi prevale?
Si potrebbe affermare che prevale chi ha acquistato per primo perché acquista da un
venditore che è ancora proprietario ma non è questo il criterio adottato
Viene in rilievo il sistema della pubblicità, soprattutto la trascrizione (2643 e seguenti)
Atti che hanno ad oggetto vicende reali in particolare immobiliari
È vero che il primo acquirente diventa proprietario con il consenso però se l’atto di
acquisto lo voglio opporre ai terzi allora devo trascriverlo
Con questo adempimento posso opporre ai terzi il mio avvenuto acquisto
Se non lo faccio, ad un terzo che vanta di essere proprietario dello stesso diritto non si
può dire di essere stato il primo ad acquistarlo
Se il secondo acquirente trascrive tempestivamente l’atto allora prevale sull’altro
In generale prevale quindi chi trascrivere per primo l’atto di acquisto
Funzione dichiarativa della trascrizione, non è elemento costitutivo
Il primo acquirente vedrà sacrificato il suo acquisto se l’altro ha trascritto per primo però
la perdita patrimoniale sarà ricompensata da un obbligo risarcitorio
In relazione ad un dato immobile ci deve essere una continuità nella trascrizione
Il registro immobiliare è impostato sulla base della persona
Contratto a favore di terzi
Generalmente se il contratto si conclude tra tizio e caio allora riguarderà i due contraenti e
non un terzo, gli effetti del contratto riguardano le parti
Normalmente il contratto non può modificare la sfera patrimoniale di un terzo
La legge dice “salvo i casi previsti”, il più importante è dato dall’art 1411 e seguenti
Tizio e caio concludono un contratto i cui effetti modificano la sfera patrimoniale del terzo
L’effetto è favorevole, non possono modificare in peggio la sfera patrimoniale
Ci sono un promittente e uno stipulante che sono le parti del contratto, il promittente farà
una prestazione a favore del terzo, non dell’altro contraente (es genitore al figlio)
Anziché fare un doppio atto si fa un’accordo con l’altra parte
Se non voglio essere beneficiato devo poter rifiutare la prestazione
La prestazione sorge nel momento in cui il contratto si conclude
Accettando la promessa a suo favore è resa irrevocabile
Lo stipulante, fino a quando non accetta il terzo, può modificare o revocare
Una revoca successiva sarà senza effetto
Il terzo non può agire con le azioni proprie del contratto, lo fa lo stipulante
Se il terzo reclama la prestazione al promittente allora questo potrà opporsi
Vi è una deroga alla disciplina, lo stipulante può revocare la prestazione
Se deve venire in rilievo un effetto positivo vale per l’effetto traslativo dei diritti reali?
Posso dire che il terzo sarà colui che acquista il diritto di proprietà?
L’effetto reale, nel senso di effetto traslativo di un diritto su un bene immobile, è
sicuramente un vantaggio però non è mai solo puramente effetto positivo perché ci sono
anche degli obblighi legati al diritto reale
Il diritto di proprietà non rientra nello schema a favore del terzo, occorre una modifica cioè
che il terzo accetti per costituire il diritto a suo favore, diventa un contratto trilaterale
Risoluzioni: tre azioni accomunate dallo schema di base, sono azioni di risoluzione,
vengono chiamate anche rimedi perché costituiscono la reazione che l’ordinamento
prevede a un qualche elemento che si verifica durante il rapporto contrattuale e che ha un
ruolo così grave da alterare l’assetto inizialmente dato al contratto e alle posizioni
Si è nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, cioè vi sono due obbligazioni
Parlare di reazione significa che qualcosa non si è svolto fisiologicamente
Nella risoluzione per inadempimento l’elemento perturbatore è dato dal fatto che uno dei
due non ha adempiuto alla sua prestazione
Il contratto pur essendo valido viene ad essere sciolto, gli effetti vengono meno
A motivo della gravità della risoluzione l’ordinamento procede con prudenza
Art 1453 e seguenti: la risoluzione il giudice la pronuncerà non i tutti i casi di
inadempimento ma quando viene in rilievo un inadempimento grave
Il criterio non è dato dal danno che produce ma dall’interesse che il creditore aveva alla
prestazione, perché di fronte all’inadempimento ci sono diverse soluzioni
Il creditore di fronte all’inadempimento può chiedere al giudice o la risoluzione oppure
l’adempimento, il giudice insiste affinché il debitore diventi adempiente
Il risarcimento del