Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 54
Diritto privato Pag. 1 Diritto privato Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 41
1 su 54
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

ISTITUTO DELLA CAPARRA E DELLA CLAUSOLA PENALE

I contraenti possono prevedere alcune cose da cui scaturiscono effetti giuridici particolari

Nel contesto immobiliare le parti inseriscono una clausola dicendo che l’acquirente deve

versare una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria che serve a confermare

l’impegno

La caparra serve a rafforzare l’adempimento, l’impegno assunto da uno dei due

L’acquirente conclude il definitivo, la somma di denaro viene ad essere imputata al prezzo

L’acquirente dovrà versare la differenza tra l’intera somma e la caparra

Inadempimento di chi ha versato la caparra: in questo caso la decisione sulla sorte del

contratto spetta al venditore e può decidere in due sensi

Verifica che il danno subito dall’inadempimento non supera la caparra allora può tenerla

senza andare dal giudice, il contratto viene meno per recesso unilaterale(art 1385)

Se l’inadempimento è di colui che ha ricevuto la caparra allora dovrà restituire il doppio

Il venditore deve restituire la caparra e poi a titolo di danno deve versare una pari somma

A fronte dell’inadempimento di uno dei due contraenti può insistere sull’adempimento

oppure può chiedere la risoluzione del contratto

Si parla di caparra penitenziale quando la funzione è quella di fungere da corrispettivo di

un diritto di recesso che il contraente si vuole riservare

Ad esempio non si è sicuri che la banca darà al mutuo allora si può inserire nella trattativa

la facoltà di recesso, la controparte accetta se viene adeguatamente compensata con la

somma di denaro a titolo di caparra penitenziaria

La somma viene effettivamente anticipata, oltre ad esserci una clausola che la prevede

Se non si hanno i soldi necessari per la caparra allora si può solo prevedere come

oggetto di una clausola senza una dotazione effettiva

Ci si obbliga di versare la caparra se si chiederà il recesso, si dice multa penitenziale

Deve esserci fiducia tra i contraenti affinché si accetti questa modalità

La qualificazione come caparra deve risultare dal testo contrattuale

CLAUSOLA PENALE: a differenza della caparra non comporta una consegna di denaro

immediata, ma il contraente si impegna a versare una somma di denaro

La funzione generale è quella di reazione all’inadempimento, è un risarcimento

La clausola penale contiene l’assunzione da parte del contraente di un’obbligazione a

versare una somma di denaro nell’ipotesi che ci sia inadempimento a lui imputabile

Se si verifica l’inadempimento non c’è un’autotutela, non si deve provare il danno

L’inadempimento come fatto deve sussistere ma non deve essere provato

Tutti i contratti di una certa importanza economica prevedono la penale

Se è prevista la penale ma il danno è superiore alla somma prestabilita non si può andare

in giudizio e si ha una perdita a meno che è previsto un risarcimento del danno ulteriore

La penale può essere prevista per un ritardo nell’inadempimento allora non è preclusa la

prova del danno dell’inadempimento definitivo, si dovrà una certa somma per ogni giorno

Ci può essere la previsione di una penale eccessivamente alta allora il c.c. prevede che se

poi effettivamente la penale viene pagata prevede la possibilità di chiedere al giudice la

reductio ad equitatem della stessa, si chiede la modifica della penale

Si deve valutare alla stregua dell’interesse del creditore alla prestazione

Un’altra ipotesi è quando c’è un inadempimento parziale allora siccome la penale era

prevista per inadempimento totale ci può essere una riduzione parziale della stessa

La sentenza è costitutiva perché modifica la realtà iniziale

La cassazione ha detto che la reductio può essere fatta d’ufficio dal giudice senza che sia

stato chiesto da uno delle parti, ciò va contro al principio dispositivo

Qual è la classificazione contrattuale principale che viene in rilievo?

Ci sono contratti ad effetti reali oppure ad effetti obbligatori( diverso da contratto reale)

Nel contratto ad effetto reale non si parla del contratto come atto ma come rapporto

perciò si intende che l’effetto tipico del contratto si verifica quando è concluso

Esempio: contratto di compravendita

L’acquirente diviene titolare dell’immobile con il consenso(principio consensualistico)

I contratti ad effetti obbligatori sono quelli in cui occorre un’attività giuridica ulteriore

affinché gli effetti giuridici del contratto vengano a realizzarsi

Le eccezioni sono:

-vendita di cosa altrui, si vende qualcosa che appartiene ancora ad un terzo ma

l’importante affinché il contratto avvenga che l’acquirente lo sappia

Il passaggio non è immediato perché non c’è principio di consenso traslativo

-vendita di cosa futura(qualcosa che non è ancora costruito) non si può trasferire

all’acquirente qualcosa che ancora non c’è in natura ma quando esiste effettivamente

-vendita di cosa generica nel senso che l’oggetto della vendita viene identificato per

appartenenza ad un genus(es. vendere l’uva che si produrrà con la vendemmia)

Non si diventa proprietario con la conclusione del contratto ma con la specificazione/

individuazione, si dice esattamente la consistenza della cosa venduta

Se si parla di vendita per avversione, vendere una determinata massa di cose generiche

Si applica il principio consensualistico

-vendita a riserva di proprietà, quando l’altra parte non può pagare ma il venditore non

vuole rimetterci allora il trasferimento avviene quando c’è pagamento

LEZIONE 6/05/19

L’effetto reale si trasferisce nel momento il cui il contratto si perfeziona

Il problema è della doppia alienazione, il venditore vende la stessa cosa prima a tizio poi a

caio, tutti e due sono convinti di divenire titolari del diritto

Sorge un problema, quello di risolvere il conflitto tra i due acquirenti, chi prevale?

Si potrebbe affermare che prevale chi ha acquistato per primo perché acquista da un

venditore che è ancora proprietario ma non è questo il criterio adottato

Viene in rilievo il sistema della pubblicità, soprattutto la trascrizione (2643 e seguenti)

Atti che hanno ad oggetto vicende reali in particolare immobiliari

È vero che il primo acquirente diventa proprietario con il consenso però se l’atto di

acquisto lo voglio opporre ai terzi allora devo trascriverlo

Con questo adempimento posso opporre ai terzi il mio avvenuto acquisto

Se non lo faccio, ad un terzo che vanta di essere proprietario dello stesso diritto non si

può dire di essere stato il primo ad acquistarlo

Se il secondo acquirente trascrive tempestivamente l’atto allora prevale sull’altro

In generale prevale quindi chi trascrivere per primo l’atto di acquisto

Funzione dichiarativa della trascrizione, non è elemento costitutivo

Il primo acquirente vedrà sacrificato il suo acquisto se l’altro ha trascritto per primo però

la perdita patrimoniale sarà ricompensata da un obbligo risarcitorio

In relazione ad un dato immobile ci deve essere una continuità nella trascrizione

Il registro immobiliare è impostato sulla base della persona

Contratto a favore di terzi

Generalmente se il contratto si conclude tra tizio e caio allora riguarderà i due contraenti e

non un terzo, gli effetti del contratto riguardano le parti

Normalmente il contratto non può modificare la sfera patrimoniale di un terzo

La legge dice “salvo i casi previsti”, il più importante è dato dall’art 1411 e seguenti

Tizio e caio concludono un contratto i cui effetti modificano la sfera patrimoniale del terzo

L’effetto è favorevole, non possono modificare in peggio la sfera patrimoniale

Ci sono un promittente e uno stipulante che sono le parti del contratto, il promittente farà

una prestazione a favore del terzo, non dell’altro contraente (es genitore al figlio)

Anziché fare un doppio atto si fa un’accordo con l’altra parte

Se non voglio essere beneficiato devo poter rifiutare la prestazione

La prestazione sorge nel momento in cui il contratto si conclude

Accettando la promessa a suo favore è resa irrevocabile

Lo stipulante, fino a quando non accetta il terzo, può modificare o revocare

Una revoca successiva sarà senza effetto

Il terzo non può agire con le azioni proprie del contratto, lo fa lo stipulante

Se il terzo reclama la prestazione al promittente allora questo potrà opporsi

Vi è una deroga alla disciplina, lo stipulante può revocare la prestazione

Se deve venire in rilievo un effetto positivo vale per l’effetto traslativo dei diritti reali?

Posso dire che il terzo sarà colui che acquista il diritto di proprietà?

L’effetto reale, nel senso di effetto traslativo di un diritto su un bene immobile, è

sicuramente un vantaggio però non è mai solo puramente effetto positivo perché ci sono

anche degli obblighi legati al diritto reale

Il diritto di proprietà non rientra nello schema a favore del terzo, occorre una modifica cioè

che il terzo accetti per costituire il diritto a suo favore, diventa un contratto trilaterale

Risoluzioni: tre azioni accomunate dallo schema di base, sono azioni di risoluzione,

vengono chiamate anche rimedi perché costituiscono la reazione che l’ordinamento

prevede a un qualche elemento che si verifica durante il rapporto contrattuale e che ha un

ruolo così grave da alterare l’assetto inizialmente dato al contratto e alle posizioni

Si è nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, cioè vi sono due obbligazioni

Parlare di reazione significa che qualcosa non si è svolto fisiologicamente

Nella risoluzione per inadempimento l’elemento perturbatore è dato dal fatto che uno dei

due non ha adempiuto alla sua prestazione

Il contratto pur essendo valido viene ad essere sciolto, gli effetti vengono meno

A motivo della gravità della risoluzione l’ordinamento procede con prudenza

Art 1453 e seguenti: la risoluzione il giudice la pronuncerà non i tutti i casi di

inadempimento ma quando viene in rilievo un inadempimento grave

Il criterio non è dato dal danno che produce ma dall’interesse che il creditore aveva alla

prestazione, perché di fronte all’inadempimento ci sono diverse soluzioni

Il creditore di fronte all’inadempimento può chiedere al giudice o la risoluzione oppure

l’adempimento, il giudice insiste affinché il debitore diventi adempiente

Il risarcimento del

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
54 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pao.live99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Schiavone Giovanni.