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Cap. I – Il diritto privato

Con Napoleone, il diritto viene codificato nel Code Napoléon, che entrò in vigore anche nel Regno d’Italia. Con la riforma del 1942 fu deciso di unificare il diritto privato in un unico codice, che unisse il codice civile e quello commerciale. Il nuovo Codice, emanato con il Regio decreto 16 marzo 1942 n. 262, è composto da:

  • Libro I “Delle persone e della famiglia” (14 Titoli).
  • Libro II “Delle successioni” (5 Titoli).
  • Libro III “Della proprietà” (9 Titoli).
  • Libro IV “Delle obbligazioni” (9 Titoli).
  • Libro V “Del lavoro” (11 Titoli).
  • Libro VI “Della tutela dei diritti” (5 Titoli).

Le “Disposizioni sulla legge in generale” (31 articoli) precedono il Codice Civile:

  • Art. 1: ovvero leggi emanate da organi legislativi (anche le Province di Trento e Bolzano). Ogni 10 anni le Camere di Commercio procedono alla revisione degli usi, che hanno efficacia nei settori non regolati dalla legge.
  • Art. 11: efficacia della legge nel tempo (fino all’abrogazione) e nel territorio. Principio dell’irretroattività.

Inoltre, vale il principio della legge, cioè che essa non dispone che per l’avvenire. L’insieme delle norme giuridiche costituisce l’ordinamento giuridico; le caratteristiche delle norme sono: sanzionabilità (è prevista una sanzione), generalità (rivolta a più destinatari), astrattezza (vale per una serie infinita di casi concreti). Inoltre, l’ordinamento italiano distingue tra:

Diritto soggettivo

Potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico. I diritti soggettivi si dividono in assoluti (potere nei confronti di tutti) o relativi (potere nei confronti di una o più persone determinate).

Interesse legittimo

Situazione giuridica soggettiva attiva, tutelata indirettamente da una norma volta a proteggere un interesse pubblico o generale. L’interesse legittimo non include il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse.

Il processo

Ci sono massimo 3 gradi di giudizio. Se al 1° grado la sentenza viene impugnata, si va al giudizio di 2° grado, in cui si rivalutano le prove e si può riformare o confermare la sentenza di primo grado. Il giudizio di 3° grado avviene perché si ritiene che il giudice di 2° grado abbia compiuto errori di diritto; la Corte di Cassazione non giudica i fatti, ma i principi di diritto che sono stati applicati ed enunciati dalla sentenza (se la Corte annulla la sentenza, essa ritorna al giudice che la riesamina).

Controversie

(Art. 141 ccon) Non sono vessatorie clausole che comportano deroghe alla giurisdizione ordinaria, ma si conformano ai principi europei (risoluzione della Commissione). Sono previsti degli strumenti alternativi al giudice, che hanno la stessa validità delle sentenze.

  • Arbitrato (n. 98/257 del 30/3/98): composto da 1 o 3 arbitri (chiunque può esserlo). Se gli arbitri sono 3, ogni parte ne nomina uno e questi nominano il terzo. I vantaggi sono: tempi più brevi (180 gg prorogabili una volta di altri 180); è un grado unico, cioè non è appellabile; c’è la possibilità di scegliere arbitri competenti per quella materia.
  • Conciliazione (n. 2001/310 del 4/4/01).
  • Mediazione (d. lgs. 28/2010): chiunque può promuovere un centro di mediazione che deve soddisfare determinati requisiti accreditati dal Ministro della Giustizia. Presso ogni centro devono operare 5 mediatori, che non hanno potere decisionale, ma il compito di far trovare alle parti un accordo, che è a tutti gli effetti un contratto (ha efficacia esecutiva di una sentenza). Il processo deve concludersi entro 180 gg. La mediazione avviene in 3 casi: accordo tra le parti; obbligatoria; interruzione del processo da parte del giudice per continuare con la mediazione.
  • Transazione: contratto utilizzato per estinguere rapporti giuridici quali litigi, senza ricorso al giudice; è richiesta la forma scritta privata (art. 1965 e ss.). È necessario che vi siano rinunce da entrambe le parti; inoltre, è nulla se fondata su documenti falsi (art. 1968 cc).

La prova

L’onere della prova è previsto sia per agire che per difendersi in giudizio (art. 2697 cc). Al giudice interessano solo le prove che le parti gli sottopongono. Le prove si distinguono in:

  • Documentali:
    • Atto pubblico: redatto da notaio/pubblico ufficiale ed è inoppugnabile sia nella forma che nei contenuti a meno che si mostri che è falso.
    • Scrittura privata: piena prova fino a querela di falso. È autenticata dal notaio.
    • Riproduzioni meccaniche: piena prova se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime (se si presume falso, il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio che darà un’opinione in merito).
  • Testimoniali: testimonianze rese da una persona al corrente dei fatti e che è tenuta ad esporli al giudice. Testimoniare è un dovere (testimoniare il falso è reato), vi è l’obbligo di presentarsi davanti al giudice nel caso in cui si venga dichiarati testimoni. Il testimone è colui che ha assistito a degli eventi che interessano il processo.
  • Confessione: dichiarazione di una parte su fatti ad essa sfavorevoli (art. 2733 cc).
  • Giuramento: si divide in:
    • Decisorio: una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa.
    • Suppletorio: è definito d’ufficio dal giudice ad una delle parti al fine di decidere la causa, quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prove.
  • Presunzioni: accertato un fatto, in un modo certo ed univoco, il giudice può risalire dal fatto noto ad un altro fatto.

Cap. II – I soggetti del diritto privato

È soggetto di diritto il titolare di posizioni giuridiche; il Codice identifica i soggetti del diritto (persone fisiche e giuridiche):

  • Capacità giuridica: Art. 1 avere diritti e doveri; si acquista con la nascita e si perde con la morte.
  • Capacità d’agire: Art. 2 comporta la capacità di stipulare contratti; si acquista con la maggiore età e si può perdere per inabilità o interdizione o per pene superiori a 5 anni.
  • Art. 5 (diritto alla vita): il trapianto di organi tra persone viventi è vietato, perché cagiona una permanente diminuzione dell’integrità fisica (eccezione il trapianto di rene).
  • Art. 6 (diritto al nome): può essere cambiato.
  • Art. 10 (diritto d’immagine): non valido se vi è un fatto di cronaca seria o frivola. Include il prezzo del consenso (somma che sarebbe stata pagata per ottenere il consenso all’utilizzo di una determinata immagine) e il diritto all’oblio (essere dimenticati; vale sia in caso di periodi di successo che di insuccesso).

Persone giuridiche:

  • Art. 11-12 sono aggregazioni di persone fisiche, ad un insieme di uomini e beni, di attività e di interessi; quelle pubbliche sono Regioni, Comuni, Province.
  • Art. 13 (le società).

Persone giuridiche private associazioni e fondazioni comunitarie (art. 17-18 Cost. e 14 e ss. del cc):

  • Le associazioni sono gruppi di persone che hanno ideologie comuni a scopo non lucrativo. Per costituire un’associazione occorre un atto costitutivo (scrittura privata), in cui sono specificati membri, luogo, attività, organi. Le associazioni non riconoscimento hanno patrimonio proprio, ma tramite il riconoscimento (decreto), esse godono di autonomia patrimoniale. Le associazioni riconosciute sono censite in un elenco della Prefettura.
  • La fondazione è un patrimonio amministrato dagli organi per effettuare tutti gli interventi coerenti con le finalità della fondazione; il suo scopo è finanziare, premiare. Tutte le fondazioni devono avere un decreto di riconoscimento, subordinato alla verifica dell’entità del patrimonio disponibile.

Domicilio e residenza

La residenza è il luogo in cui la persona dimora in modo abituale; il domicilio è il luogo che la persona ha stabilito come sede principale dei suoi affari e interessi. La sede delle persone giuridiche è disciplinata dall’art. 46 cc. La dimora è il luogo in cui la persona si trova.

Scomparsa

Una persona è considerata scomparsa quando essa non appare più nella sua ultima residenza/domicilio e non se ne hanno più notizie (artt. 48 a 57 cc); quando una persona scompare i suoi beni sono intoccabili; in questi casi il Tribunale nomina un curatore che amministra le attività dello scomparso. Quando sono trascorsi più di 2 anni dalla scomparsa, con sentenza si dichiara l’assenza e si consegnano i beni (solo possesso) dello scomparso agli eredi legittimi; il coniuge, oltre all’eredità, ha diritto ad un assegno alimentare in base a disponibilità ed esigenze della famiglia. Quando siano trascorsi almeno 10 anni dalle ultime notizie, il Tribunale con sentenza dichiara la morte presunta (artt. 58 a 68 cc). Nel caso in cui il presunto morto ritorni, gli devono essere restituiti i beni ottenuti dagli eredi, nello stato in cui si trovano; in caso di secondo matrimonio, questo è nullo. Altri casi di morte presunta:

  • Un soggetto è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte e sono trascorsi 2 anni dal trattato di pace o 3 dalla fine della guerra.
  • Un soggetto è stato fatto prigioniero o trasferito in un paese estero e sono trascorsi 2 anni dal trattato di pace o 3 dalla fine della guerra.
  • Un soggetto è scomparso per infortunio e non si hanno più notizie dopo 2 anni dal giorno dell’infortunio, o dal mese (giorno sconosciuto), o dall’anno (mese sconosciuto).

Incapacità

Consiste nella mancanza di capacità di agire; è incapace chi non è in grado di curare i propri interessi. L’incapacità può essere assoluta o relativa. I casi di incapacità sono:

  • Minore età.
  • Emancipazione: il minore che si sposa si emancipa, cioè acquista la capacità di agire (ridotta).
  • Interdizione: può essere giudiziale (consegue ad un processo diretto ad accertare l’incapacità della persona; l’incapacità è assoluta e a fianco dell’interdetto è posto un tutore) o legale (ha natura sanzionatoria, quando un soggetto viene condannato alla reclusione per un tempo superiore a 5 anni).
  • Inabilitazione: è un’incapacità relativa, cioè il soggetto può compiere alcuni atti giuridici, potenzialmente meno pregiudizievoli.
  • Amministrazione di sostegno: chi per effetto di una infermità si trovi nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi.
  • Incapacità naturale: chi, pur essendo legalmente capace, si trovi in una situazione di incapacità di intendere o di volere.

Cap. III – Diritto di famiglia

La Costituzione definisce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29). Il matrimonio richiede la presenza di 2 testimoni. La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento. Dal matrimonio nascono alcuni obblighi reciproci (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione – indirizzo unitario, doveri verso i figli, quali mantenimento, istruzione ed educazione). Inoltre, non tutti possono contrarre matrimonio tra di loro; le condizioni necessarie per contrarre matrimonio sono:

  • Età: è richiesta la maggiore età. Tuttavia, il Tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte, può ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i 16 anni.
  • Interdizione per infermità di mente.
  • Libertà di stato: non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.
  • Parentela, affinità e affiliazione: Non devono esserci vincoli di.
  • Delitto: non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.

Nullità e invalidità del matrimonio

Sono raggruppate in 3 categorie:

  • Invalidità che attengono alla situazione soggettiva degli sposi:
    • Libertà di stato.
    • Assenza/morte presunta: il coniuge dell’assente non può dirsi libero di stato, e non può quindi contrarre nuovo matrimonio. Al contrario, il coniuge del morto presunto può contrarlo.
    • Vincolo di parentela.
    • Delitto.
  • Invalidità consensuali (vizi del consenso):
    • Incapacità di intendere e di volere.
    • Errore: perché l’errore determini l’invalidità del matrimonio, occorre che sia essenziale. Tuttavia, la coabitazione per un anno dopo la scoperta dell’errore convalida il matrimonio.
    • Violenza/timore di eccezionale gravità: per timore s’intendono condizioni che non sono di tale intensità da costituire violenza. Occorre che il timore sia di eccezionale gravità.
    • Simulazione: se gli sposi hanno convenuto di non adempiere agli obblighi.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MF0909 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Vaccà Cesare.
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