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CAP. IV – SUCCESSIONI E DONAZIONI

Le successioni sono trasmissioni del patrimonio di un soggetto agli eredi disegnati (un

erede può rinunciare all’eredità) e possono essere legittime o testamentarie. Le

successioni avvengono:

Con testamento:

- è comunque prevista una quota indisponibile riservata ai

legittimari.

Senza testamento:

- la legge riserva quote del patrimonio ai soggetti legittimati

(coniuge, figli, genitori, fratelli/sorelle, parenti fino al 6°, Stato). Le quote di eredità

sono disciplinate dagli artt. 581 e ss. indegno);

Il soggetto legittimato può perdere il diritto successorio per indennità ( può

essere riabilitato con atto pubblico o una dichiarazione nel testamento. Si diventa

indegni quando:

- Si ha ucciso volontariamente per ereditare.

- Si a cercato di mandare in galera altri soggetti.

- Si ha indotto con dolo e violenza il soggetto a modificare il proprio testamento.

- Si ha soppresso/occultato il testamento o ne ha creato uno falso.

Il testamento è un negozio giuridico unilaterale che può essere sempre modificato o

revocato (è fondamentale la data per sapere quale è l’ultimo). Di regola ha carattere

patrimoniale, ma può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale. Può

essere:

Olografo:

- scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

Pubblico:

- redatto da un notaio con atto pubblico, in presenza di due testimoni.

Segreto:

- consegna al notaio di una scheda che contiene le disposizioni

testamentarie.

Speciale:

- dichiarazioni rese dal testatore ad un pubblico ufficiale in circostanze

particolari.

Le successioni ricevute in vita, solo per i legittimati, sono in conto di legittima, ovvero

rappresentano un’anticipazione dell’eredità.

LEGATO TESTAMENTARIO disposizione testamentaria attraverso cui il testatore

attribuisce ad uno o più beneficiari (detti legatari) beni o diritti a carico dell’eredità. È

legatario chi ha ricevuto un bene specifico; egli subentra solo in uno o più rapporti

determinati.

PATTO DI FAMIGLIA contratto con cui l’imprenditore trasferisce con atto pubblico,

pena nullità l’azienda (e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce le proprie

quote) ad uno o più discendenti; si utilizza per definire l’assetto prima della morte.

Alla stipulazione del patto devono partecipare tutti i legittimari.

CAP. V – DIRITTI REALI

Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto (art. 810 cc) e si distinguono

in: Immobili:

- art. 812 cc (suolo, sorgenti, edifici); sono tutti identificati e iscritti al

catasto.

Mobili:

- ciò che non è disciplinato dall’art. 812 cc (l’energia elettrica è bene

mobile – art. 814 cc). Una sottocategoria è formata dai beni mobili registrati

(art. 815 cc), dei quali si devono trascrivere gli atti di vendita, di proprietà, delle

cause, ecc.

Pubblici:

- per i beni del demanio pubblico (necessario o accidentale) esiste

l’istituto della concessione, con cui l’ente pubblico cede l’utilizzo di un bene ad

un privato (è consentita la costruzione di opere precarie, non definitive). I beni

pubblici sono inalienabili e tutelati dall’autorità amministrativa, ma se non sono

più necessari possono essere venduti.

Privati:

- posseduti da soggetti privati.

Sui beni possono essere posti dei diritti di garanzia (reale, personale) a tutela dei

creditori:

Pegno:

- riguarda i beni mobili registrati, che vengono ceduti in cambio di una

somma che dovrà essere restituita entro un certo periodo (in caso contrario, la

legge impone la vendita all’asta del bene e il ricavato andrà al creditore).

Ipoteca:

- riguarda i beni immobili/mobili registrati; la proprietà non viene sottratta

al debitore, perché basta la trascrizione sul registro pubblico. Un bene ipotecato

può essere venduto, ma l’acquirente dovrà subentrare al debitore originario o

estinguere il debito.

LA TRASCRIZIONE è un regime di pubblicità che si attua a mezzo di pubblici registri

e che ha per oggetto atti relativi ai beni immobili: trasferimento della proprietà di beni

immobili; contratti che modificano il diritto di usufrutto, di superficie, di comunione;

contratti che modificano servitù prediali.

LA PROPRIETÀ possibilità di godimento di un bene da parte del proprietario, entro i

limiti posti dalla legge. È possibile l’espropriazione per pubblica utilità, contro

indennizzo (il proprietario può rifiutare l’indennizzo). Altri provvedimenti sono la

confisca (perdita della proprietà, trasferita allo Stato) e il sequestro (perdita

temporanea). Il proprietario di un fondo può impedire la immissione di fumo o di

calore, le esalazioni, i rumori se superano la normale tollerabilità (il livello è

individuato dal giudice). La proprietà non si può prescrivere, ovvero non si perde con il

non utilizzo di un bene. La proprietà si può acquistare:

A titolo derivativo:

- vendita, successione, donazione, ecc.

A titolo originario:

- basato sul ritrovamento di un bene smarrito (invenzione: il

Sindaco pubblica il ritrovamento – dopo un anno, la cosa diviene di proprietà di chi

l’ha trovata – se il proprietario la rivendica, al ritrovatore va un premio), gettato via

(occupazione), sotterrato (il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si

trova) o per usucapione. I modi di acquisto a titolo originario sono: usucapione,

occupazione, invenzione, accessione, specificazione, unione, commistione.

USUCAPIONE si basa sul possesso della cosa continuato nel tempo; il possesso deve

essere continuo (la perdita di possesso non può superare un anno), pacifico, pubblico,

non equivoco e con l’animo di tenere la cosa come propria. Prevede sia il non utilizzo

da parte del proprietario, che la prolungata occupazione da parte di altri. Per i beni

immobili sono richiesti 20 anni di occupazione, per i mobili 10 anni se in buona fede o

20 in mala fede. Il possesso ventennale non deve essere viziato né da violenza né da

clandestinità. Non valgono ad interrompere il possesso per usucapione gli atti di

intimazione, le turbative, gli atti che valgano a mettere in mora il debitore.

DIRITTI REALI MINORI possono essere di garanzia (pegno, ipoteca) o di godimento,

ovvero:

Usufrutto:

a) diritto di utilizzare e godere di una cosa altrui rispettandone la

destinazione economica; dura finché l’usufruttuario vive o 30 anni per le persone

giuridiche. L’usufruttuario è tenuto a tutte le spese ordinarie, mentre per quelle

straordinarie solo se rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di

manutenzione ordinaria.

Superficie:

b) utilizzo di un terreno altrui per la costruzione di opere in genere non

definitive. Alla scadenza il terreno viene restituito allo stato originario. Nell’accordo

si deve specificare cosa il beneficiario possa realizzare.

Enfiteusi:

c) consegna di terreni a favore di agricoltori che hanno l’obbligo di

migliorarli (es. renderli produttivi). L’art. 840 cc afferma che la proprietà del suolo

si estende al sottosuolo ed il proprietario può esercitarvi qualsiasi attività, purché

non rechi danno ad altri. Sia per il sottosuolo che per la parte sovrastante il

proprietario non può impedire la costruzione di linee elettriche, telefoniche, ecc.

Servitù:

d) peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente ad

un proprietario diverso; colui che subisce non vi si può opporre; solitamente c’è un

contratto, ma in mancanza di esso provvede una sentenza (coattive). Le servitù

possono essere di passaggio o per cavi elettrici, funicolari, strutture.

Inoltre, le servitù si distinguono in:

Apparenti:

- lasciano un segno sul terreno.

Non apparenti:

- non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro

esercizio; non si possono acquistare per usucapione o destinazione.

Positive:

- il proprietario del fondo dominante le esercita con un proprio

comportamento.

Negative:

- impongono al proprietario del fondo servente di non fare qualcosa.

Uso:

e) diritto di servirsi di un bene e, se questo è fruttifero, di raccogliere i frutti,

limitatamente ai bisogni della propria famiglia.

Abitazione:

f) diritto di abitare la casa altrui limitatamente ai bisogni propri e della

propria famiglia.

COMUNIONE E CONDOMINIO per comunione si intende quando la proprietà o un

altro diritto reale spettano in comune a più persone; il bene, divisibile o indivisibile,

appartiene a tutti i soggetti e ciascuno di loro può cedere liberamente la propria quota

a terzi. Nel condominio ci sono proprietà private ed esclusive e altre comuni (le

partecipazioni sono assegnate in percentuali per la suddivisione delle spese comuni).

Nel condominio ci sono due elementi essenziali:

Amministratore:

- opera nell’interesse dei condomini e dà esecuzione alle delibere

dell’assemblea.

Regolamento di condominio:

- fonte normativa dei rapporti all’interno del

condominio.

AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ artt. 948 e ss.:

Di rivendicazione:

- quando il proprietario ha perso il possesso; questi ha l’onere

della prova.

Negatoria:

- quando altri vantano dei diritti sulla cosa del proprietario.

Di regolamento di confini:

- ciascuno dei due proprietari può fare ricorso al giudice.

Per opposizione di termini:

- per il ripristino dei segnali dei confini (a spese comuni).

IL POSSESSO situazione di fatto che in genere accompagna la proprietà e può

trasformarsi in essa tramite usucapione o per acquisto a titolo originario/derivato. Le

quattro presunzioni del possesso sono: presunzione di possesso; presunzione di

possesso intermedio; presunzione di possesso anteriore; presunzione di buona fede.

Le azioni a tutela del possesso sono:

Reintegrazione:

- chi viene privato del possesso violentemente/occultamente può,

entro un anno, chiederne la reintegrazione. L’azione è concessa anche a chi ha la

detenzione della cosa.

Manutenzione:

- contrasto di pretese e molestie altrui (entro 1 anno).

Denuncia di nuova opera:

- presuppone un’attività posta in essere sulla cosa propria

o altrui, ritenuta dannosa per il proprio possesso.

Denuncia di danno temuto:

- chi teme che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa,

sovrasti pericolo di danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del s

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Publisher
A.A. 2018-2019
17 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MF0909 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Vaccà Cesare.