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Estratto del documento

PRELAZIONE

prelazione; se un socio desidera abbandonare la società deve offrire i suoi titoli

prima ai soci e, nel caso nessuno li volesse acquistare, può venderli a terzi. Se

un terzo offre molto di più al socio uscente, la tutela è obbligatorio o reale a

seconda di due varianti che possono venire in rilievo.

1. Il diritto di prelazione può essere oggetto dello statuto della società; lo

statuto è soggetto a pubblicità (=chiunque può leggerlo) ed il terzo

avrebbe potuto rendersene conto leggendo lo statuto. Viene meno la

tutela di T, la tutela è reale.

2. Il diritto di prelazione può essere oggetto di un patto parasociale (non

inserito nello statuto ma deciso sotto banco da 2/3 soci); essendo un

accordo sotto banco non si può pretendere che T lo conosca. La tutela è

obbligatoria, dunque risarcitoria.

CONTRATTO PRELIMINARE: contratto più ricorrente; si tratta di un accordo

preparatorio con il quale le parti si impegnano reciprocamente a concludere in

futuro il contratto definitivo.

Si ha un concedente P, si ha A, si ha un contratto preliminare (Pr) a cui seguirà

un contratto definitivo (Def).

Si stipula un contratto preliminare, che è caratterizzato da una proposta ed

un’accettazione. Si ha P + A del preliminare, P + A del definitivo (due proposte

e due accettazioni).

Oggetto del preliminare è un reciproco obbligarsi a concludere, A e P sono

promissari di riprodurre il consenso del contratto definitivo in fase finale. Si

tratta di un vincolo bilaterale, poiché entrambi A e P si obbligano.

Questo è ciò che succede con acquisti immobiliari, poiché entrambi i contraenti

hanno uguale interesse alla conclusione, anzi è prevalente l’interesse

dell’acquirente poiché egli deve verificare i requisiti dell’immobile (es. se

immobile è di proprietà di P, se il bene non sia oggetto di una causa in corso..).

Il venditore riceve già in fase preliminare una somma di denaro a titolo di

caparra, che verrà scontata dal prezzo totale: la caparra è segno della serietà

del vincolo per ‘bloccare l’affare’. Il venditore deve garantire una polizza

fideiussoria al compratore in cambio.

Davanti al notaio si conclude il contratto.

Sviluppo patologico: il promittente acquirente si rifiuta di

 concludere il contratto, la situazione dipende dalle ragioni che

adduce per non concludere. Ragioni giustificatrici

1. Esiti dei controlli eseguiti sono negativi, la situazione reale è

differente rispetto a quella descritta da P.

difformità materiali,

Se si presentano P si rifiuta di concludere

 a quelle condizioni poiché i vizi possono essere risolti

abbassando il prezzo dell’immobile (quando si tratta solo di

vizi agevolmente rimovibili). Il definitivo si stipula se

venditore accetta diminuzione del prezzo

giuridici (ipoteca

Se i vizi sono o prelazione), il promittente

 acquirente può rifiutare totalmente la stipula del definitivo in

modo legittimo. Potrà inoltre chiedere i danni, oltre al

risarcimento della caparra.

2. Se non si presentano queste ragioni e P o A decidono di rifiutare di

concludere senza una causa giustificatrice, l’ordinamento prevede

una tutela specifica. Essa consiste nel risarcimento del danno o

tutela della sentenza costitutiva (ex articolo 2932 codice civile); il

soggetto che era interessato a raggiungere obiettivo si rivolge al

giudice, che emette una sentenza che produce gli stessi effetti del

sentenza sostitutiva

mancato contratto definitivo. Si parla di del

mancato accordo.

Il contratto preliminare non è un contratto atipico, la disciplina è articolo 1351

codice civile che dice che affinché un contratto preliminare sia valido deve

avere la medesima forma del definitivo.

Nella prassi si è affermata una particolare figura di preliminare, ovvero il

preliminare ad effetti anticipati. Si tratta di una sequenza preliminare –

definitivo in cui gli effetti della vendita vengono quasi tutti anticipati al

contratto preliminare. Acquirente versa quasi l’intera cifra ed il venditore dà

godimento immediato immobile.

diritto di proprietà

Il passaggio del è l’unico effetto a non essere anticipato.

La sentenza 2932 non può essere applicata nel momento in cui P ha già

concluso un contratto di vendita con un terzo, non si può trasferire il diritto

all’acquirente viene introdotto correttivo da applicare quando si è incerti (art

2932 bis.): si dà la possibilità di stipulare contratto con forma notarile, in modo

da poterlo trascrivere nei registri mobiliari di conseguenza T ha la possibilità

di sapere che quell’immobile è già stato promesso ad un’altra persona. La

trascrizione del preliminare ha effetto prenotativo e mette a conoscenza T

del vincolo; essa permette di far valere A rispetto a T, che vorrebbe acquistare

dopo la trascrizione. Ciò tutela acquirente dall’inadempimento del contratto.

(Se il preliminare è unilaterale significa che solo uno dei due è obbligato nel

contratto)

05/04/2018

Responsabilità precontrattuale

Vi sono due accezioni di buona fede (art. 1337)

1. Significato oggettivo: dovere giuridico di lealtà e correttezza, regola

di comportamento. Si tiene un comportamento conforme ai principi

richiesti dall’ordinamento ma anche dall’etica e dalla

ragionevolezza. Ciò non incide sulla validità dell’atto poiché

appartiene alle regole di condotta, la conseguenza è il risarcimento

clausola generale di buona fede,

del danno. Si parla di ovvero una

modalità di legiferare; il legislatore non indica esattamente il

comportamento da tenere ma indica una clausola/principio

generale; egli lascia che sia la giurisprudenza a tipizzare quel

determinato principio (a seconda del momento, circostanze). Si

parla di buona fede poiché il soggetto deve comportarsi in modo

tale

2. Significato soggettivo: stato soggettivo di ignoranza di una data

circostanza. Un soggetto quando pone in essere un contratto si

dichiara ignaro di ledere la situazione giuridica altrui. Buona fede

non sussiste quando si ha una colpa, si parla di mala fede quando

ci si comporta con negligenza (ad esempio non si verifica

determinati requisiti prima di un contratto e ci si comporta con

leggerezza).

Da quando si instaura una trattativa, le due parti entrano in contatto in vista

del futuro contratto. In tutta la fase che va dall’inizio al contratto, importanti

sono le informazioni che le parti si danno. Se le informazioni fornite sono finte

si dovrà risarcire il danno momento precontrattuale.

Sino a quando non si raggiunge il contratto, i contraenti non sono obbligati a

Le parti sono libere di non concludere il contratto,

concludere il contratto. a

meno che questa fase sia caratterizzata da un ulteriore vincolo a contrarre.

Tipizzazione della clausola di buona fede

Si può verificare l’interruzione ingiustificata delle trattative. Uno dei due

contraenti interrompe la trattativa poco prima del contratto; il contratto non si

produce.

Cosa genera la responsabilità? E’ necessario che una delle due parti abbia

ragionevolmente confidato nella conclusione del contratto, ciò significa che le

clausole centrali erano già state discusse e concordate. Interruzione deve

avvenire, per essere rilevante, dopo affidamento di controparte nella

conclusione del contratto.

Se sussiste una ragione motivata non c’è responsabilità nell’interruzione del

contratto anche se si è oltrepassato affidamento di controparte (se le

informazioni date sono falsificate il contraente ha diritto di non concludere

contratto anche se già c’è l’affidamento).

1. Sorge responsabilità precontrattuale solo se si è già raggiunto

affidamento e si interrompe senza una ragione motivata: si produce un

obbligo di risarcimento del danno, che coincide con le spese

sopportate dalla parte che subisce l’altrui recesso abbandono

ingiustificato delle trattative.

2. I contraenti sono tenuti a dare le informazioni inerenti all’oggetto per il

quale si sta concludendo il contratto, le info devono essere corrette,

soprattutto se rilevanti. Correttezza significa dare le info del caso. Un

contratto può essere annullato se le informazioni non vengono fornite o

sono errate illecita sulla volontà della controparte.

influenza

3. Ipotizzando che un soggetto induca un altro a stipulare un contratto

traendolo in inganno, ovvero minacciandolo, il contratto è annullabile 

vizio della volontà

Nel caso in cui un contratto non si concludesse per corruzione della

volontà si parla di dolo negoziale determinante, che determina la non

conclusione del contratto.

4. Ipotizzo che il contratto si concluda ma a motivo della condotta, quasi

sempre delle info date o non date, esso si conclude a condizioni diverse

rispetto a quelle che si sarebbero raggiunte se entrambi si fossero

comportati in modo corretto. C si raggiunge e conclude ma risulta

pregiudizievole, ovvero sconveniente per uno dei due induzione di

controparte a concludere un contratto pregiudizievole, si parla di dolo

incidente (non rilevante ai fini del se concludere o meno un contratto,

esso incide solo sulle condizioni contrattuali).

Questo contratto non può essere annullato ma il contraente responsabile

dell’inganno deve risarcire all’altro il danno per averlo indotto a

concludere un contratto per lui non conveniente.

Rappresentanza

Si tratta del potere conferito ad un soggetto (rappresentante) di compiere atti

giuridici che producano direttamente i loro effetti nei confronti di un altro

soggetto (rappresentato).

Istituto che permette ad un soggetto di divenire presente in un contesto al

quale altrimenti non potrebbe accedere.

D è il dominus, ovvero il soggetto del cui interesse si parla, titolare

dell’interesse.

Il fenomeno consiste nel fatto che R (rappresentante) renda presente D e

conclusa contratti o atti per D. R conclude dunque il contratto non nel proprio

interesse ma nell’interesse di D: il vero acquirente sotto il profilo sostanziale è

contemplatio domini

quello di D permette di concludere un contratto a R i

cui effetti si riflettano direttamente sulla sfera del dominus.

R è la parte formale del contratto, D quella sostanziale.

La rappresentanza può essere

1. Legale: la legge definisce chi è il rappresentante mediante una norma di

legge (potere rappresentativo deriva dalla legge)

2. Organica: i

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vittoriapaganini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Schiavone Giovanni.