1/03/2018
DIRITTO SOGGETTIVO = senso/accezione soggettiva, ovvero il potere di agire e
fare qualcosa. Si ha un soggetto che è titolare, esigere od agire sono una
concretizzazione di questo diritto. Ciascuno è portatore di una posizione
giuridica secondo la quale ha il diritto di pretendere e agire.
DIRITTO OGGETTIVO = accezione oggettiva (cosa dice il diritto europeo circa
una materia ..). Si tratta di una necessaria regolamentazione dei rapporti in
una collettività ed indica l’insieme delle regole, vale a dire l’ordinamento
giuridico. In senso oggettivo il diritto si identifica con le norme giuridiche,
ovvero le singole regole che hanno la pretesa di controllare tutto.
DIRITTO POSITIVO = corrisponde alle norme o leggi, formalmente dato dalle
autorità che possono legiferare ed emanare delle leggi per la società. Si tratta
di un concetto astratto
DIRITTO VIVENTE = indica la concretezza delle regole, che vengono applicate
giorno per giorno ai differenti processi. Si tratta della concreta ‘regola’ che
regola la nostra vita.
Esistono diversi formanti del diritto
1. Autorità : soggetto che fa le norme
2. Giurisprudenza: insieme dei soggetti che possono emanare sentenze o
procedimenti possibili : ha potere giudiziario (es magistratura) e dà
un’interpretazione del prodotto delle autorità a fini applicativi. Viene
intesa come insieme degli orientamenti valutativi per applicare le norme
3. Dottrina : il diritto viene inteso come oggetto di studio, come scienza
giuridica. L’interpretazione è differente da quella dei giudici, viene fatta
dagli studiosi di diritto.
ORDINAMENTO GIURIDICO = insieme sistematico delle regole che regolano una
data realtà o attività.
In merito bisogna prendere atto del principio di pluralità degli ordinamenti:
pluralità significa che coesistono più ordinamenti contemporaneamente (es
ordinam. Canonico, sportivo, internazionale..). Anche l’ordinamento statale non
è unico perché deve relazionarsi con quello europeo: fino a quando Italia sarà
nell’UE, UE sarà un punto di riferimento per la regolazione dei rapporti. Si parla
dunque di sistema italo-comunitario: si ha una compenetrazione fra i due
sistemi, fra i quali si ha un rapporto molto forte ma reversibile.
Esempi di ordinamenti internazionali sono l’ONU ed il CEDU
(convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo). Il CEDU
non è presente solo nei paesi dell’UE; sono presenti giudici e carte che
disciplinano queste particolari realtà; CEDU sanzioni qualsiasi stato
commetta infrazione dei diritti fondamentali con un meccanismo
indiretto.
NORMA GIURIDICA = prescrizione vincolante che consente o vieta un
comportamento e implica una conseguenza negativa, sanzione, per chi la
infranga. La norma è sempre frutto di un processo interpretativo dell’enunciato
che la racchiude. La norma è la singola unità di cui necessitano gli ordinamenti.
Esistono 3 tipi
1. Norma di condotta : indica come un dato comportamento deve essere
regolato
2. Norma sanzionatoria : indica le conseguenze giuridiche che si hanno
quando si viola una norma di condotta
3. Norma di struttura o organizzativa: ha la finalità di organizzare le
funzionalità di certe realtà
La giustizia è un concetto differente dalla giurisprudenza: la giustizia è
qualcosa a cui tendere; a volte l’applicazione asettica della norma può portare
ad una ingiustizia; serve dunque sia l’applicazione delle leggi che l’equità sia
considerare i contorni della vicenda.
Il valore della giurisprudenza invece è limitato alla sentenza, ovvero all’atto
della magistratura; giurisprudenza si limita al caso considerato e quella
sentenza non costituisce un atto vincolante per i successivi giudici o processi.
In merito a ciò è opportuno distinguere
COMMON LAW : il giudice è vincolato dai quanto sentenziato circa casi
analoghi precedenti; si usa una tecnica di distinzione di ciò che il caso
precedente ha di differente rispetto a quello in questione per estrarre
dalla decisione precedente la ratio decidendi (principio decisionale).
CIVIL LAW : presente in Italia, il giudice è libero di stipulare una
sentenza senza tener conto del lavoro dei suoi colleghi. Nel nostro
sistema sono infatti presenti novelle, che sistemano leggi precedenti se
difettose, o nuove leggi. Il potere principale è l’autorità e ciò consente
l’evoluzione.
EQUITA’ = criterio di giudizio diverso dall’applicazione stretta delle norme
giuridiche; i giudici possono evitare di applicare determinate norme in due casi
1. Quando è presente una norma che consente al giudice di agire secondo
equità
2. Quando gli interessati stessi consentono al giudice di agire secondo
equità
02/03/2018
Il diritto viene classificato in
1. Diritto privato : si tratta delle relazioni intersoggettive fra soggetti o
gruppi che agiscono in posizione paritaria ed in relazione ad interessi
disponibili
2. Diritto pubblico: si tratta dell’insieme delle norme che regolano i
soggetti pubblici fra loro o i soggetti pubblici con quelli privati. Ne fanno
parte il diritto penale, tributario, amministrativo.
fonti
Le del diritto sono atti o fatti idonei a produrre norme giuridiche; è
importante il principio generale secondo il quale ‘l’ignoranza della legge non è
ammessa’, a nessuno è consentito ignorare la legge. Le fonti del diritto sono le
seguenti
Fonti di produzione: dette anche norme di struttura, esse stabiliscono le
fonti del diritto in un dato ordinamento e si occupano di identificare i
processi idonei per creare nuove leggi. Le norme di produzione possono
essere identificate nelle preleggi, nella costituzione e nei trattati
europei.
1. Le preleggi nacquero in concomitanza con il decreto regio del ’42,
dunque prima della costituzione del ’48, vennero approvate
preliminarmente al codice e indicano le fonti del diritto
2. La costituzione repubblicana, emanata il 1 gennaio 1948, è il
luogo normativo dove sono indicate la maggior parte delle norme
di disposizione, è infatti la fonte primaria. Svolge la funzione di
norma sulla produzione giuridica, stabilisce la disciplina degli atti
normativi e emette disposizioni che consentono al nostro paese di
aprire l’ordinamento interno alla possibilità di ordinamenti
sovranazionali.
La costituzione stabilisce le libertà ed i diritti fondamentali della
persona e definisce l’architettura istituzionale dello stato
(governo, parlamento, ..). Essa contiene argomenti di interesse
dei nostri rapporti intersoggettivi.
Le leggi costituzionali si emanano con un procedimento simile a
quello della costituzione, vale a dire uno rafforzato ed
extraordinario. Leggi e costituzione sono rigide, non modificabili
dal parlamento con leggi ordinarie.
3. Trattati europei: la costituzione stessa li prevede e possono essere
equiparati ad essa; se si ha un contrasto con norma istituzionale
europea ed italiana prevale la costituzione italiana poiché è il
nucleo fondamentale.
Fonte di cognizione: data da tutti gli strumenti che consentono di
prendere conoscenza di un atto normativo; il principale strumento è la
gazzetta ufficiale, dove vengono pubblicate le norme. Le fonti di
cognizione europee o comunitarie hanno invece i loro propri strumenti.
Le fonti ordinarie, vale a dire quelle che non necessitano di un procedimento
rafforzato, sono di due tipi
Fonti primarie: esse sono date dall’esplicazione del potere legislativo,
attribuito al parlamento. Esse possono essere di tre tipi differenti
1. Leggi: esse possono essere prodotto di un iter parlamentare o
delle regioni a statuto speciale.
2. Decreti legge (ex post): essi sono subordinati alla necessità o
urgenza di una normativa e alla ratifica del parlamento, che deve
convertire il decreto in legge entro 60 giorni onde evitare la
decadenza
3. Decreti legislativi (ex ante): in questo caso il parlamento
interviene prima, delegando i principi da rispettare nell’emanare il
decreto.
Fonti secondarie: si tratta di regolamenti, ovvero atti normativi, delle
regioni o dei comuni che servono a dare potere attuativo alle leggi
primarie. Ciò è possibile se è presente una legge che permetta questo
potere regolamentare.
Per queste fonti secondarie si può avere la riserva di legge, ovvero il
divieto di emanare un regolamento. Essendo i regolamenti subordinati
alla legge, essi non possono contrastare con quanto in essa disposto.
Consuetudini (usi): si tratta di fonti non scritte e non previste o
disciplinate dalla costituzione. Viene definita consuetudine ciò che
integra l’opinius iuri (convinzione che esista norma positiva che
imponga quel comportamento) e la iuternitas (ripetizione costante e
consolidata nel tempo di un comportamento). Una consuetudine ha
valenza di fonte del diritto se non è in alcun caso contra legem e se non
si ha una riserva di legge.
Concretamente la consuetudine ha perso potere operativo poiché ci
sono sempre più norme e mantiene rilevanza solo dal punto di vista
degli usi commerciali.
Le consuetudini vengono aggiornate periodicamente dalle camere di
commercio
Le fonti comunitarie più importanti sono tre
1. Le direttive: esse armonizzano le legislazioni interne dei singoli paesi; si
tratta di atti normativi di derivazione degli organi comunitari. Gli organi
comunitari vogliono infatti dare una prima disciplina di cornice, senza
entrare nel dettaglio, a tutti i paesi membri.
Lo stato in questione deve attuare la direttiva mediante una normativa
interna ed esiste un termine entro cui attuare le direttive, mediante una
legge comunitaria. Se lo stato non applica una certa direttiva viene
definito inadempiente e la direttiva diventa self executive e viene
obbligatoriamente applicata, come se fosse un regolamento.
2. Regolamento: esso è equiparabile alla legge, non appena emanato
diventa vincolante. E’ sufficiente l’approvazione degli organi
comunitari.
3. Decisioni: esse danno norme per una realtà o per soggetti particolari per
determinati comportamenti e sono obbligatorie.
Come ridurre tutte queste fonti ad una unità? Sono presenti diversi principi e
criteri Principio gerarchico : è importante distinguere disposizioni
immediatamente vincolanti da quelle di carattere programmatico, che
pongono dunque obiettivi che il parlamento deve attuare. Ad esempio la
costituzione ha entrambe le valenze: vige il principio di massima
attuazione, ovvero deve essere applicata sempre, ma è anche
programmatica, dunque obiettivo. La superiorità gerarchica della
costituzione si manifesta attraverso l’operato della corte costituzionale;
la corte di occupa del conflitto fra poteri istituzione e verifica che decreti
siano conformi alla costituzione. Sono presenti tre possibili contrasti
1. Norma comunitaria//costituzione: si dovrà scomporre il contrasto
dal momento che si tratta di due fonti equiparate; se esso riguarda
i diritti fondamentali prevale la costituzione ma ciò è molto raro;
solitamente prevale la comunità. Se il contrasto dovesse
permanere il giudice applicherà il principio interno e la norma
comunitaria verrà disapplicata. Il giudice dunque applica la
costituzione per prima.
2. Norma comunitaria//legge ordinaria italiana: prevale la fonte
comunitaria; la norma interna non viene abrogata ma resta
disapplicata: si applica la norma comunitaria e si disapplica quella
ordinaria. Solo la corte costituzionale può eliminarne una interna.
3. Regolamento//legge interna: un regolamento non è suscettibile di
giudizio davanti alla corte costituzionale; se esso era stato
applicato da un giudice viene disapplicato dallo stesso, se esso
invece viene giudicato davanti al consiglio di stato esso può essere
dichiarato nullo e decadere totalmente, se contra legem.
Principio di competenza : esso riguarda le leggi regionali o statali; la
costituzione dice quali materie sono di esclusiva competenza dello stato,
delle regioni ed in quali si ha una compenetrazione di competenze
concorrenti. Se questo principio viene violato una legge delle regioni
viene dichiarata nulla. (es. livello minimo sanitario viene imposto dallo
stato ma organizzato e gestito diversamente di regione in regione).
Principio di sussidiarietà : esso riguarda le tematiche inerenti a
regioni e comuni. Esso può essere di due tipi
1. Verticale: quando la competenza, finché è possibile, viene attribuita
alla realtà più vicina alla questione del caso. Lo stato interviene
solo in via sussidiaria
2. Orizzontale: quando tutti i centri di normazione devono lasciare
potere ai singoli ed ai privati non assumendolo loro
Gerarchia assiologica : se ua fonte inferiore regola un diritto
fondamentale meglio di come lo fa una fonte superiore, allora prevale la
fonte assiologicamente superiore, vale a dire quella che regola nel
migliore dei modi.
08/03/18
SENTENZE
1. Di accoglimento: una norma risulta essere in contrasto, ciò viene
pubblicato sulla gazzetta e la norma viene espulsa definitivamente. Non
verrà applicata né in quel caso né in futuro
2. Di rigetto: una norma viene consolidata e non espulsa, anche questo
viene pubblicato sulla gazzetta. Non si dà dunque ragione al giudice che
aveva avanzato ipotesi dell’incostituzionalità della legge
3. Additive: la norma incriminata è incostituzionale solo nella misura in cui
non dice o non prevede alcuni principi rispetto alla legge; essa deve
essere interpretata e va aggiunto un significato. Da quel momento va
intesa cosi
4. Interpretative: la corte afferma che la legge x è incostituzionale se intesa
nel modo A, va dunque intesa nel modo B, come il giudice ritiene essa sia
accettabile
COSTITUZIONE: le sue disposizioni ed articoli hanno anche valenza
normativa; la costituzione si compone dunque di ordini programmatici ma
hanno anche un’applicazione concreta, a volte immediata a volte posticipata di
anni. (es. reato per tortura introdotto pochi anni fa ma ciò non significa che
prima non fosse concesso).
In essa prevale il personalismo, ovvero la centralità della persona: il diritto è
infatti lo strumento con cui promuovere e valorizzare la persona.
Principi costituzionali
Articolo 3 luogo in cui si ha radice del principio di non discriminazione,
che è stato oggetto di una legge vera e propria solo nel 2001. Il principio
di uguaglianza è sia formale, ovvero a livello giuridico, che sostanziale,
ovvero da intendersi come obiettivo del parlamento di eliminare con leggi
positive ciò che impedisce l’uguaglianza, sia a livello economico che
sociale.
La costituzione è un punto di incontro fra ideologie differenti, cattolica,
comunista e liberale; attualmente l’idea base è personalismo che ha base
cattolica ma anche implicazioni liberali ed attenzioni all’aspetto
comunitario.
Articolo 2 contiene il principio di solidarietà, da intendersi come i diritti
della persona in quanto tale sia come singolo che come parte di una
formazione sociale in cui l’individuo possa realizzarsi. Il riconoscimento
dei diritti ha implicazione nei doveri economici, sociali e politici.
La norma giuridica non si identifica mai con la sua disposizione, ciò che il
un’interpretazione,
cittadino deve ricavare è sempre frutto di ovvero
un’attribuzione della valenza percettiva. E’ dunque necessario un
procedimento, che ha inizio con la chiara distinzione fra
1. Fattispecie astratta: premessa maggiore, consiste in ciò che si ricava
dalla norma, espresso in termini generali ed astratti. Si presenta solo una
situazione ‘tipo’, si compone il caso e le sue conseguenze.
2. Fattispecie concreta: premessa minore, essa è legata al mondo
concreto e reale; si descrive il fatto e si identifica in via ipotetica la norma
del caso.
In seguito alla distinzione fra le due e partendo dal fatto, si tenta di individuare
l’enunciato normativo. Quando ho corrispondenza fattispecie astratta e
concreta viene applicata una conseguenza giuridica al caso
sillogismo applicativo
Il consiste in
• Premessa maggiore: data dalla fattispecie astratta, affermazione di base
◦ Descrizione della situazione tipo (generale e astratta)
◦ Conseguenza giuridica
• Fatto storico => prendere il fatto e collegarlo alla norma => se vi è
corrispondenza vi è la conclusione, ovvero la nullità si applica al caso concreto
◦ Conseguenza giuridica
Articolo 12 interpretazione delle leggi prevede differenti criteri
1. Criterio letterale: si parte dal testo della norma e si verifica se il
senso emerge di già; ci si domanda dunque se l’enunciato è già
chiaro, in caso affermativo ci si ferma lì. Questa interpretazione è
detta dichiarativa
2. Criterio teleologico: il significato è oscuro, il criterio consiste
nell’intenzione del legislatore. E’ fallito dunque il criterio letterale e
bisogna andare oltre il testo. Ci si chiede dunque quale sia la
ratio/funzione e come si sia voluta disciplinare quella data materia.
Si attribuiscono dunque differenti ratio fino a trovare quella giusta,
applicando un’interpretazione ristrettiva o estensiva.
3. Interpretazione sistematica: detta anche autentica, essa viene fatta
dal legislatore stesso; si tratta di una sorta di interpretazione in
relazione al sistema normativo in cui essa viene collocata. In
questo caso è una seconda norma ad interpretare la legge oscura
in questione piano ermeneutico:
Si ha centralità della costituzione anche
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