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1/03/2018

DIRITTO SOGGETTIVO = senso/accezione soggettiva, ovvero il potere di agire e

fare qualcosa. Si ha un soggetto che è titolare, esigere od agire sono una

concretizzazione di questo diritto. Ciascuno è portatore di una posizione

giuridica secondo la quale ha il diritto di pretendere e agire.

DIRITTO OGGETTIVO = accezione oggettiva (cosa dice il diritto europeo circa

una materia ..). Si tratta di una necessaria regolamentazione dei rapporti in

una collettività ed indica l’insieme delle regole, vale a dire l’ordinamento

giuridico. In senso oggettivo il diritto si identifica con le norme giuridiche,

ovvero le singole regole che hanno la pretesa di controllare tutto.

DIRITTO POSITIVO = corrisponde alle norme o leggi, formalmente dato dalle

autorità che possono legiferare ed emanare delle leggi per la società. Si tratta

di un concetto astratto

DIRITTO VIVENTE = indica la concretezza delle regole, che vengono applicate

giorno per giorno ai differenti processi. Si tratta della concreta ‘regola’ che

regola la nostra vita.

Esistono diversi formanti del diritto

1. Autorità : soggetto che fa le norme

2. Giurisprudenza: insieme dei soggetti che possono emanare sentenze o

procedimenti possibili : ha potere giudiziario (es magistratura) e dà

un’interpretazione del prodotto delle autorità a fini applicativi. Viene

intesa come insieme degli orientamenti valutativi per applicare le norme

3. Dottrina : il diritto viene inteso come oggetto di studio, come scienza

giuridica. L’interpretazione è differente da quella dei giudici, viene fatta

dagli studiosi di diritto.

ORDINAMENTO GIURIDICO = insieme sistematico delle regole che regolano una

data realtà o attività.

In merito bisogna prendere atto del principio di pluralità degli ordinamenti:

pluralità significa che coesistono più ordinamenti contemporaneamente (es

ordinam. Canonico, sportivo, internazionale..). Anche l’ordinamento statale non

è unico perché deve relazionarsi con quello europeo: fino a quando Italia sarà

nell’UE, UE sarà un punto di riferimento per la regolazione dei rapporti. Si parla

dunque di sistema italo-comunitario: si ha una compenetrazione fra i due

sistemi, fra i quali si ha un rapporto molto forte ma reversibile.

Esempi di ordinamenti internazionali sono l’ONU ed il CEDU

 (convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo). Il CEDU

non è presente solo nei paesi dell’UE; sono presenti giudici e carte che

disciplinano queste particolari realtà; CEDU sanzioni qualsiasi stato

commetta infrazione dei diritti fondamentali con un meccanismo

indiretto.

NORMA GIURIDICA = prescrizione vincolante che consente o vieta un

comportamento e implica una conseguenza negativa, sanzione, per chi la

infranga. La norma è sempre frutto di un processo interpretativo dell’enunciato

che la racchiude. La norma è la singola unità di cui necessitano gli ordinamenti.

Esistono 3 tipi

1. Norma di condotta : indica come un dato comportamento deve essere

regolato

2. Norma sanzionatoria : indica le conseguenze giuridiche che si hanno

quando si viola una norma di condotta

3. Norma di struttura o organizzativa: ha la finalità di organizzare le

funzionalità di certe realtà

La giustizia è un concetto differente dalla giurisprudenza: la giustizia è

qualcosa a cui tendere; a volte l’applicazione asettica della norma può portare

ad una ingiustizia; serve dunque sia l’applicazione delle leggi che l’equità sia

considerare i contorni della vicenda.

Il valore della giurisprudenza invece è limitato alla sentenza, ovvero all’atto

della magistratura; giurisprudenza si limita al caso considerato e quella

sentenza non costituisce un atto vincolante per i successivi giudici o processi.

In merito a ciò è opportuno distinguere

COMMON LAW : il giudice è vincolato dai quanto sentenziato circa casi

 analoghi precedenti; si usa una tecnica di distinzione di ciò che il caso

precedente ha di differente rispetto a quello in questione per estrarre

dalla decisione precedente la ratio decidendi (principio decisionale).

CIVIL LAW : presente in Italia, il giudice è libero di stipulare una

 sentenza senza tener conto del lavoro dei suoi colleghi. Nel nostro

sistema sono infatti presenti novelle, che sistemano leggi precedenti se

difettose, o nuove leggi. Il potere principale è l’autorità e ciò consente

l’evoluzione.

EQUITA’ = criterio di giudizio diverso dall’applicazione stretta delle norme

giuridiche; i giudici possono evitare di applicare determinate norme in due casi

1. Quando è presente una norma che consente al giudice di agire secondo

equità

2. Quando gli interessati stessi consentono al giudice di agire secondo

equità

02/03/2018

Il diritto viene classificato in

1. Diritto privato : si tratta delle relazioni intersoggettive fra soggetti o

gruppi che agiscono in posizione paritaria ed in relazione ad interessi

disponibili

2. Diritto pubblico: si tratta dell’insieme delle norme che regolano i

soggetti pubblici fra loro o i soggetti pubblici con quelli privati. Ne fanno

parte il diritto penale, tributario, amministrativo.

fonti

Le del diritto sono atti o fatti idonei a produrre norme giuridiche; è

importante il principio generale secondo il quale ‘l’ignoranza della legge non è

ammessa’, a nessuno è consentito ignorare la legge. Le fonti del diritto sono le

seguenti

Fonti di produzione: dette anche norme di struttura, esse stabiliscono le

 fonti del diritto in un dato ordinamento e si occupano di identificare i

processi idonei per creare nuove leggi. Le norme di produzione possono

essere identificate nelle preleggi, nella costituzione e nei trattati

europei.

1. Le preleggi nacquero in concomitanza con il decreto regio del ’42,

dunque prima della costituzione del ’48, vennero approvate

preliminarmente al codice e indicano le fonti del diritto

2. La costituzione repubblicana, emanata il 1 gennaio 1948, è il

luogo normativo dove sono indicate la maggior parte delle norme

di disposizione, è infatti la fonte primaria. Svolge la funzione di

norma sulla produzione giuridica, stabilisce la disciplina degli atti

normativi e emette disposizioni che consentono al nostro paese di

aprire l’ordinamento interno alla possibilità di ordinamenti

sovranazionali.

La costituzione stabilisce le libertà ed i diritti fondamentali della

persona e definisce l’architettura istituzionale dello stato

(governo, parlamento, ..). Essa contiene argomenti di interesse

dei nostri rapporti intersoggettivi.

Le leggi costituzionali si emanano con un procedimento simile a

quello della costituzione, vale a dire uno rafforzato ed

extraordinario. Leggi e costituzione sono rigide, non modificabili

dal parlamento con leggi ordinarie.

3. Trattati europei: la costituzione stessa li prevede e possono essere

equiparati ad essa; se si ha un contrasto con norma istituzionale

europea ed italiana prevale la costituzione italiana poiché è il

nucleo fondamentale.

Fonte di cognizione: data da tutti gli strumenti che consentono di

 prendere conoscenza di un atto normativo; il principale strumento è la

gazzetta ufficiale, dove vengono pubblicate le norme. Le fonti di

cognizione europee o comunitarie hanno invece i loro propri strumenti.

Le fonti ordinarie, vale a dire quelle che non necessitano di un procedimento

rafforzato, sono di due tipi

Fonti primarie: esse sono date dall’esplicazione del potere legislativo,

 attribuito al parlamento. Esse possono essere di tre tipi differenti

1. Leggi: esse possono essere prodotto di un iter parlamentare o

delle regioni a statuto speciale.

2. Decreti legge (ex post): essi sono subordinati alla necessità o

urgenza di una normativa e alla ratifica del parlamento, che deve

convertire il decreto in legge entro 60 giorni onde evitare la

decadenza

3. Decreti legislativi (ex ante): in questo caso il parlamento

interviene prima, delegando i principi da rispettare nell’emanare il

decreto.

Fonti secondarie: si tratta di regolamenti, ovvero atti normativi, delle

 regioni o dei comuni che servono a dare potere attuativo alle leggi

primarie. Ciò è possibile se è presente una legge che permetta questo

potere regolamentare.

Per queste fonti secondarie si può avere la riserva di legge, ovvero il

divieto di emanare un regolamento. Essendo i regolamenti subordinati

alla legge, essi non possono contrastare con quanto in essa disposto.

Consuetudini (usi): si tratta di fonti non scritte e non previste o

 disciplinate dalla costituzione. Viene definita consuetudine ciò che

integra l’opinius iuri (convinzione che esista norma positiva che

imponga quel comportamento) e la iuternitas (ripetizione costante e

consolidata nel tempo di un comportamento). Una consuetudine ha

valenza di fonte del diritto se non è in alcun caso contra legem e se non

si ha una riserva di legge.

Concretamente la consuetudine ha perso potere operativo poiché ci

sono sempre più norme e mantiene rilevanza solo dal punto di vista

degli usi commerciali.

Le consuetudini vengono aggiornate periodicamente dalle camere di

commercio

Le fonti comunitarie più importanti sono tre

1. Le direttive: esse armonizzano le legislazioni interne dei singoli paesi; si

tratta di atti normativi di derivazione degli organi comunitari. Gli organi

comunitari vogliono infatti dare una prima disciplina di cornice, senza

entrare nel dettaglio, a tutti i paesi membri.

Lo stato in questione deve attuare la direttiva mediante una normativa

interna ed esiste un termine entro cui attuare le direttive, mediante una

legge comunitaria. Se lo stato non applica una certa direttiva viene

definito inadempiente e la direttiva diventa self executive e viene

obbligatoriamente applicata, come se fosse un regolamento.

2. Regolamento: esso è equiparabile alla legge, non appena emanato

diventa vincolante. E’ sufficiente l’approvazione degli organi

comunitari.

3. Decisioni: esse danno norme per una realtà o per soggetti particolari per

determinati comportamenti e sono obbligatorie.

Come ridurre tutte queste fonti ad una unità? Sono presenti diversi principi e

criteri Principio gerarchico : è importante distinguere disposizioni

 immediatamente vincolanti da quelle di carattere programmatico, che

pongono dunque obiettivi che il parlamento deve attuare. Ad esempio la

costituzione ha entrambe le valenze: vige il principio di massima

attuazione, ovvero deve essere applicata sempre, ma è anche

programmatica, dunque obiettivo. La superiorità gerarchica della

costituzione si manifesta attraverso l’operato della corte costituzionale;

la corte di occupa del conflitto fra poteri istituzione e verifica che decreti

siano conformi alla costituzione. Sono presenti tre possibili contrasti

1. Norma comunitaria//costituzione: si dovrà scomporre il contrasto

dal momento che si tratta di due fonti equiparate; se esso riguarda

i diritti fondamentali prevale la costituzione ma ciò è molto raro;

solitamente prevale la comunità. Se il contrasto dovesse

permanere il giudice applicherà il principio interno e la norma

comunitaria verrà disapplicata. Il giudice dunque applica la

costituzione per prima.

2. Norma comunitaria//legge ordinaria italiana: prevale la fonte

comunitaria; la norma interna non viene abrogata ma resta

disapplicata: si applica la norma comunitaria e si disapplica quella

ordinaria. Solo la corte costituzionale può eliminarne una interna.

3. Regolamento//legge interna: un regolamento non è suscettibile di

giudizio davanti alla corte costituzionale; se esso era stato

applicato da un giudice viene disapplicato dallo stesso, se esso

invece viene giudicato davanti al consiglio di stato esso può essere

dichiarato nullo e decadere totalmente, se contra legem.

Principio di competenza : esso riguarda le leggi regionali o statali; la

 costituzione dice quali materie sono di esclusiva competenza dello stato,

delle regioni ed in quali si ha una compenetrazione di competenze

concorrenti. Se questo principio viene violato una legge delle regioni

viene dichiarata nulla. (es. livello minimo sanitario viene imposto dallo

stato ma organizzato e gestito diversamente di regione in regione).

Principio di sussidiarietà : esso riguarda le tematiche inerenti a

 regioni e comuni. Esso può essere di due tipi

1. Verticale: quando la competenza, finché è possibile, viene attribuita

alla realtà più vicina alla questione del caso. Lo stato interviene

solo in via sussidiaria

2. Orizzontale: quando tutti i centri di normazione devono lasciare

potere ai singoli ed ai privati non assumendolo loro

Gerarchia assiologica : se ua fonte inferiore regola un diritto

 fondamentale meglio di come lo fa una fonte superiore, allora prevale la

fonte assiologicamente superiore, vale a dire quella che regola nel

migliore dei modi.

08/03/18

SENTENZE

1. Di accoglimento: una norma risulta essere in contrasto, ciò viene

pubblicato sulla gazzetta e la norma viene espulsa definitivamente. Non

verrà applicata né in quel caso né in futuro

2. Di rigetto: una norma viene consolidata e non espulsa, anche questo

viene pubblicato sulla gazzetta. Non si dà dunque ragione al giudice che

aveva avanzato ipotesi dell’incostituzionalità della legge

3. Additive: la norma incriminata è incostituzionale solo nella misura in cui

non dice o non prevede alcuni principi rispetto alla legge; essa deve

essere interpretata e va aggiunto un significato. Da quel momento va

intesa cosi

4. Interpretative: la corte afferma che la legge x è incostituzionale se intesa

nel modo A, va dunque intesa nel modo B, come il giudice ritiene essa sia

accettabile

COSTITUZIONE: le sue disposizioni ed articoli hanno anche valenza

normativa; la costituzione si compone dunque di ordini programmatici ma

hanno anche un’applicazione concreta, a volte immediata a volte posticipata di

anni. (es. reato per tortura introdotto pochi anni fa ma ciò non significa che

prima non fosse concesso).

In essa prevale il personalismo, ovvero la centralità della persona: il diritto è

infatti lo strumento con cui promuovere e valorizzare la persona.

Principi costituzionali

Articolo 3 luogo in cui si ha radice del principio di non discriminazione,

 

che è stato oggetto di una legge vera e propria solo nel 2001. Il principio

di uguaglianza è sia formale, ovvero a livello giuridico, che sostanziale,

ovvero da intendersi come obiettivo del parlamento di eliminare con leggi

positive ciò che impedisce l’uguaglianza, sia a livello economico che

sociale.

La costituzione è un punto di incontro fra ideologie differenti, cattolica,

comunista e liberale; attualmente l’idea base è personalismo che ha base

cattolica ma anche implicazioni liberali ed attenzioni all’aspetto

comunitario.

Articolo 2 contiene il principio di solidarietà, da intendersi come i diritti

 

della persona in quanto tale sia come singolo che come parte di una

formazione sociale in cui l’individuo possa realizzarsi. Il riconoscimento

dei diritti ha implicazione nei doveri economici, sociali e politici.

La norma giuridica non si identifica mai con la sua disposizione, ciò che il

un’interpretazione,

cittadino deve ricavare è sempre frutto di ovvero

un’attribuzione della valenza percettiva. E’ dunque necessario un

procedimento, che ha inizio con la chiara distinzione fra

1. Fattispecie astratta: premessa maggiore, consiste in ciò che si ricava

dalla norma, espresso in termini generali ed astratti. Si presenta solo una

situazione ‘tipo’, si compone il caso e le sue conseguenze.

2. Fattispecie concreta: premessa minore, essa è legata al mondo

concreto e reale; si descrive il fatto e si identifica in via ipotetica la norma

del caso.

In seguito alla distinzione fra le due e partendo dal fatto, si tenta di individuare

l’enunciato normativo. Quando ho corrispondenza fattispecie astratta e

concreta viene applicata una conseguenza giuridica al caso

sillogismo applicativo

Il consiste in

• Premessa maggiore: data dalla fattispecie astratta, affermazione di base

◦ Descrizione della situazione tipo (generale e astratta)

◦ Conseguenza giuridica

• Fatto storico => prendere il fatto e collegarlo alla norma => se vi è

corrispondenza vi è la conclusione, ovvero la nullità si applica al caso concreto

◦ Conseguenza giuridica

Articolo 12 interpretazione delle leggi prevede differenti criteri

 

1. Criterio letterale: si parte dal testo della norma e si verifica se il

senso emerge di già; ci si domanda dunque se l’enunciato è già

chiaro, in caso affermativo ci si ferma lì. Questa interpretazione è

detta dichiarativa

2. Criterio teleologico: il significato è oscuro, il criterio consiste

nell’intenzione del legislatore. E’ fallito dunque il criterio letterale e

bisogna andare oltre il testo. Ci si chiede dunque quale sia la

ratio/funzione e come si sia voluta disciplinare quella data materia.

Si attribuiscono dunque differenti ratio fino a trovare quella giusta,

applicando un’interpretazione ristrettiva o estensiva.

3. Interpretazione sistematica: detta anche autentica, essa viene fatta

dal legislatore stesso; si tratta di una sorta di interpretazione in

relazione al sistema normativo in cui essa viene collocata. In

questo caso è una seconda norma ad interpretare la legge oscura

in questione piano ermeneutico:

Si ha centralità della costituzione anche

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vittoriapaganini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Schiavone Giovanni.
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