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LE CLASSIFICAZIONI CONTRATTUALI
Sulla base dell’analisi degli elementi essenziali è possibile classificare i contratti in vari modi:
Contratti tipici: regolati dal codice civile e dalla legge
Contratti atipici: non appartengono ad un tipo legale particolare e sono il frutto dell’autonoma
privata e in soprattutto contrattuale riconosciuta a tutti noi (non si riescono ad inserire in nessuna
delle caselle che sono state create dalla legge. Bisogna applicare la disciplina sui contratti in
generale e successivamente il criterio di analogia
Contratti a titolo oneroso: sottintendono un’operazione economica a fronte della quale c’è un
costo patrimoniale
Contratti a titolo gratuito: una parte a fronte del sacrificio economico della controparte non
sopporta alcuna perdita
Contratti unilaterali: l’obbligazione principale è di una parte sola
Contratti bilaterali: tutti i contraenti sono obbligati
Contratti a prestazioni corrispettive: queste obbligazioni possono essere l’una corrispondente
all’altra (c’è qualcosa che viene dato perché qualcosa viene preso)
Contratti a struttura associativa: le parti conferiscono beni o servizi per il perseguimento di uno
scopo comune (non si realizza uno scambio e infatti sono chiamati “contratti con comunione di
scopo”)
Contratti consensuali: di norma tutti i contratti sono consensuali
Contratti reali: si perfezionano con la consegna della cosa (da non confondere con i contratti con
effetti reali)
Contratti commutativi: la prestazione trova la sua esatta e certa contropartita nella prestazione
della controparte
Contratti aleatori: ad una prestazione certa corrisponde una prestazione incerta (es. assicurazione)
Contratti a forma libera: può avere qualsiasi forma
Contratti a forma vincolata: richiesta dalla legge, pena di nullità
Contratti misti: ha dei pezzi diversi di contratti diversi
Contratti normativi: dice quale sarà la disciplina che regolerà il contratto che sarà stipulato dalle
parti in un momento successivo
GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO sono elementi accidentali perché possono anche
à
mancare; ci possono essere come pure non essere ma la loro presenza o assenza è irrilevante ai
fini della validità dell’atto.
1) LA CONDIZIONE: si riflette sulla efficacia del negozio, non sulla sua validità. Può essere:
• sospensiva: quella da cui dipende l’efficacia del negozio
• risolutiva: quando gli effetti del negozio si producono fino al verificarsi della
condizione (es: ti permetto di occupare il mio appartamento fino a quando mi
sposerò)
• causale: se il fatto dipende dal caso o da terzi
• potestativa: se il fatto dipende dalla volontà di una delle parti
• mista: se il fatto dipende dalla volontà di una delle parti e dal caso
La condizione può essere illecita, quindi nulla, con effetti di caducazione dell’intero negozio
(se la clausola condizionata è essenziale) o meno (se la clausola condizionata non è
essenziale).
La condizione può essere impossibile: se sospensiva, il negozio è nullo; se risolutiva, si ha
per non apposta.
In pendenza di condizione, le parti hanno, rispettivamente, una aspettativa e un diritto
condizionato.
In pendenza di condizione, le parti devono comportarsi secondo correttezza.
Non si deve impedire il verificarsi della condizione ovvero provocare forzosamente il
verificarsi della condizione altrimenti si ha la cosiddetta “finzione di avveramento o di
à
non avveramento”.
Il verificarsi della condizione ha efficacia retroattiva.
2) IL TERMINE
E’ un elemento che si può inserire nel contratto e che lo rende a termine evento futuro e certo
à
da cui dipende l’efficacia del negozio o la sua caducazione.
E’ liberamente disponibile dalle parti, e non sempre è previsto nel contratto.
Per sua natura il termine si riflette sull’efficacia del negozio e non sulla sua validità.
Il termine può essere:
iniziale
- finale
-
Può riguardare anche solo un effetto negoziale (termine di adempimento).
Di regola, si presume nell’interesse del debitore.
Si può decadere dal termine se le parti hanno concordato un termine ed è stabilito a favore del
debitore; il creditore nonostante la pendenza del termine, può esigere immediatamente la
prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie che aveva promesso
3) IL MODO:
Può essere predisposto solo ai negozi a titolo gratuito.
Non è una controprestazione, ma limita l’arricchimento del donatario. Il beneficiato del negozio è
tenuto all’adempimento solo nei limiti dell’arricchimento.
Il modo nullo – per illiceità o impossibilità – si ritiene non apposto, salvo che sia stato il solo
motivo determinante.
LA CESSIONE DI CONTRATTO:
La posizione contrattuale, comprensiva di tutte le posizioni giuridiche relative (attive e passive)
può essere trasferita, nei contratti, fino a che le prestazioni non sono state eseguite.
La cessione del contratto, a differenza della semplice cessione del credito, richiede il consenso del
contraente ceduto.
Il cedente è tenuto a garantire al cessionario la validità del contratto, ma non l’adempimento del
ceduto, salvo patto contrario.
Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il ceduto, salvo riserva.
Il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, non quelle fondate
su altri rapporti con il cedente, salva espressa riserva.
IL CONTRATTO A FAVORE DI TERZI:
Una parte, stipulante, può avere interesse che un’altra parte (promittente) esegua una
prestazione a favore di un terzo.
In questo caso il terzo acquista il diritto per effetto della stipulazione, anche senza adesione.
L’adesione è però utile perché, fino a che non intervenga, la stipulazione a favore del terzo è
revocabile.
Il terzo può ovviamente rifiutare l’acquisto.
Il promittente può opporre al terzo solo le eccezioni fondate sul contratto, non quelle fondate su
altri rapporti con lo stipulante.
Lo stipulante deve avere un interesse a stipulare a favore del terzo (rapporto di valuta; mentre il
rapporto stipulante – promittente è detto “di provvista”). L’eventuale inesistenza o
immeritevolezza di questo interesse rende nulla la disposizione a favore del terzo.
LA PROMESSA DEL FATTO DEL TERZO:
Di regola, nessuno può imporre contrattualmente ad un terzo un obbligo o un impoverimento.
E’ però possibile che una parte si impegni a far sì che un terzo assuma una obbligazione.
Ovviamente il terzo non è obbligato se non aderisce alla stipulazione.
Per converso, il promittente dovrà adoperarsi perché il terzo faccia quanto egli ha promesso. In
caso contrario, il promittente risponde a titolo di responsabilità contrattuale.
LE INVALIDITA’ NEGOZIALI:
Nullità: contrarietà a norme imperative, mancanza di elemento essenziale, illiceità causa.
à
Il negozio è invalido e privo di effetti.
L’azione di nullità può essere esperita da chiunque vi abbia interesse (da me o da qualcun altro à
potrebbe essere anche il Comune se ha interesse che venga dichiarato nullo un contratto di un
bene immobile abusivo).
È rilevabile dal giudice d’ufficio il giudice interviene per dichiarare il contratto nullo (sentenza
à
dichiarativa da parte del giudice). Anche se una parte non ha chiesto per diverse ragioni, la nullità
del contratto, il giudice se si avvede della rilevabilità di questo motivo di nullità, può lui procedere
dichiarando l’annullabilità del contratto anche se nessuno gliel’ha chiesto.
È imprescrittibile (a differenza dell’operazione di annullamento che si prescrive in 5 anni).
Obbliga alle restituzioni vuol dire che chi ha ricevuto qualcosa sulla base di un contratto nullo,
à
deve restituire quella determinata cosa (tenuto conto che le prestazioni eventualmente già
eseguite che sono prive di titolo).
Il negozio nullo non può essere convalidato convalida: sorta di strumento che permette di
à
sanare il contratto annullabile ma non vale nel contratto nullo.
Può essere solo convertito o rinnovato:
Rinnovato: un contratto nullo può essere rifatto se le parti lo vogliono, eliminando il motivo di
nullità. È valido il contratto rinnovato e produce effetti.
La conversione del contratto nullo (1424)
“Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di
sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che
esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la finalità. “
Convertito conversione: meccanismo particolare che serve a recuperare parzialmente qualche
à
effetto del contratto nullo a condizione che ricorrano una serie di requisiti/circostanze:
Operazione interpretativa:
Efficacia retroattiva:
È opponibile ai terzi: significa che secondo le regole generali, io posso opporre al terzo l’eventuale
nullità del contratto. Se la persona alla quale ho venduto il mio appartamento, subito dopo lo
rivende e il terzo non sa che il primo contratto era nullo, gli può essere contestata/opposta la
inefficacia del contratto del terzo perché ha comprato da chi non era proprietario.
“Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga
à
diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo
1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza
dell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.”
Annullabilità incapacità di agire (minore di età), vizi del consenso, conflitto di interessi) il
à
negozio è invalido ma produce effetti, almeno temporaneamente.
L’azione di annullamento può essere esperita solo da colui nel cui interesse la causa di
annullabilità è prevista.
Il legislatore ha ragionato cosi: se il contratto è nullo vuol dire che è cosi gravemente
“ammalato”/carente/viziato da essere sostanzialmente insanabile quindi non ci possono essere
effetti.
Questo perché vengono violate regole/principi/norme di natura assolutamente imperative, a
tutela di interessi che non consentono regole