Capitolo 1-2: Diritto oggettivo e soggettivo
Diritto oggettivo: insieme delle norme giuridiche che regolano un dato ordinamento. La nostra società è regolata da tante norme di “cortesia” e da regole etiche.
Diritto soggettivo: situazione giuridica soggettiva nascente dal diritto oggettivo. Per capirne la differenza basta pensare al significato che diamo al diritto quando pensiamo ad una determinata cosa (es: ho il diritto di frequentare l’università perché pago le tasse); viene identificata come la traduzione del diritto oggettivo in concreto quindi nell’ambito delle relazioni concrete.
Esempio articolo 2043 codice civile (diritto oggettivo): chi ha subito un danno a seguito di un comportamento doloso o colposo ha diritto ad essere risarcito (diritto soggettivo); da questo punto di vista l’articolo 2043 è un diritto oggettivo perché introduce una regola generale a fronte di un determinato comportamento tale da creare un risarcimento. Diventa soggettivo quando inavvertitamente provoco un danno a fronte di un rapporto risarcitorio.
Il diritto non è pretesa, non è facoltà.
Rapporto giuridico
Dove c’è una posizione di tipo attivo, c’è solitamente un rapporto giuridico, nel senso che c’è un’altra persona o una serie di persone al fronte delle quali il diritto si può far prevalere.
- Titolo (giustifica la pretesa): è la ragione per la quale una certa cosa può essere pretesa. Es: ho il diritto ad ottenere il risarcimento del danno avendo le prove e dal punto di vista giuridico si ha il diritto ad ottenere un ristoro economico che ristabilisca un equilibrio che è stato modificato in seguito al danno/comportamento colposo.
- Azione (permette di ottenere tutela): Se si nega l’esistenza del diritto e non si paga il risarcimento, si può agire in giudizio rivolgendosi all’autorità giudiziaria. Quindi l’azione è la possibilità che ha il titolare del diritto, di ottenere un riconoscimento da parte dello Stato e quindi permettendogli di agire in giudizio.
Il diritto soggettivo permette di ottenere tutela sotto il profilo del riconoscimento dell’azione. Rapporto giuridico è una relazione tra due o più soggetti regolata dall’ordinamento giuridico.
- I soggetti del rapporto sono detti “parti”.
- I soggetti estranei al rapporto sono detti “terzi”.
Il diritto soggettivo è una posizione giuridica complessa che al suo interno è distinguibile/scomponibile in una serie di sotto figure, ciascuna delle quali ha un preciso significato:
- Pretesa: indica la componente del diritto soggettivo che attribuisce ad una determinata persona il diritto di pretendere un certo comportamento da altri.
- Facoltà: attribuisce la facoltà di esercitare il diritto in determinate modalità.
- Poteri: indica la possibilità di modificare unilateralmente una certa situazione giuridica.
- Immunità: intangibilità del proprio interesse.
Esempio: la proprietà è un diritto soggettivo che attribuisce al suo titolare:
- Pretesa: di escludere altri dall’utilizzo della cosa.
- Facoltà: di utilizzare o non utilizzare la cosa (posso decidere cosa farne e come utilizzarla).
- Potere: di trasferire la cosa (modificare lo stato della proprietà).
- Immunità: in merito ai tentativi di limitazione del godimento.
Classificazione dei diritti soggettivi
- Diritti relativi: pretesa esercitabile solo nei confronti di alcune parti determinate. Tipici diritti relativi sono i diritti di credito che creano un rapporto obbligatorio (detta obbligazione).
- Diritti assoluti: pretesa esercitabile nei confronti di una collettività indeterminata, cioè “erga omnes” (nei confronti di tutti). Tipici diritti assoluti sono i diritti reali, cioè i diritti su una cosa.
- Diritti della personalità: riguardano la persona e sono di regola indisponibili (diritto alla salute).
- Diritti patrimoniali: riguardano un’utilità economica. Sono di regola disponibili e possono riguardare sia diritti assoluti (proprietà) sia diritti relativi.
Altre forme giuridiche di interesse
- Onere: comportamento obbligatorio posto come condizione per l’esercizio di una posizione giuridica attiva. Sostanzialmente è una condizione che devo soddisfare se voglio avere un certo vantaggio. Es: clausola risolutiva espressa. Non va confuso con l’onere della prova e con l’onere talvolta imposto al donatario.
- Aspettativa: diritto in formazione (si sta formando). Il diritto quindi potrebbe sorgere in una maniera progressiva. Es: diritto sottoposto a condizione sospensiva. Non va confuso con l’aspettativa di fatto.
- Status: qualità o condizione di una persona derivante dalla sua posizione in un gruppo sociale. Es: cittadino, figlio, coniuge. Sono spesso rilevanti dal punto di vista giuridico perché su questi si legano o si costruiscono posizioni giuridiche attive o passive.
- Interessi legittimi: posizione giuridica attiva protetta solo indirettamente, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in relazione alla corretta azione amministrativa.
Capacità giuridica
Viene definita come l’idoneità ad essere titolari di posizioni giuridiche soggettive (persone fisiche, enti). Non si deve confondere la “capacità giuridica” con la personalità giuridica, che di regola si manifesta nella cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta. La capacità giuridica generale si acquista al momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita. Essa si perde con la morte e inoltre permette l’immediato riconoscimento di alcuni diritti (es. diritti della personalità, ma anche di eventuali diritti patrimoniali). Si parla di capacità giuridica speciale quando si tratta di stabilire se una persona è considerata dal nostro ordinamento idonea a essere titolare di un determinato tipo di rapporto giuridico.
Possono esserci alcune ipotesi di (in)capacità speciali:
- Capacità di prestare il proprio lavoro
- Capacità matrimoniale, con autorizzazione dell’A.G.
- Capacità di riconoscimento del figlio naturale.
Possono essere assolute o relative (se la titolarità di quel rapporto è preclusa solo in relazione a dati soggetti: es. il tutore non può succedere al tutelato).
Capacità di agire
Viene definita come l’attitudine ad esercitare personalmente le posizioni giuridiche attive di cui si è titolari. Con la maggiore età (18 anni) si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilità un’età diversa. Possono essere stabiliti degli strumenti e degli istituti di intervento in caso di carenza di autonomia:
- Minore età (incapacità legale): nonostante la minore età si ritiene che ci possano essere margini sulla base dei quali riconoscere la capacità di intendere e di volere.
- Interdizione giudiziale (incapacità legale)
- Inabilitazione (incapacità legale)
- Emancipazione
- Amministrazione di sostegno (incapacità legale)
- Incapacità naturale
Interdizione giudiziale
Nei casi di minore età (meno di 18 anni): prima del compimento dei 18 anni, il soggetto è legalmente incapace, anche se non mancano eccezioni (capacità di agire speciale: es. in materia di lavoro). Il minore è soggetto alla potestà genitoriale (potere di compimento di atti di ordinaria amministrazione; rappresentanza legale per tutti gli atti civili; usufrutto legale sui beni del figlio). Gli atti conclusi dal minore sono di regola annullabili, a meno di raggiri utilizzati dal minore per occultare la propria età. L’annullabilità degli atti può essere chiesta solo dal minore divenuto maggiorenne o dal suo rappresentante legale. La prescrizione è quinquennale.
L’interdizione giudiziale è pronunciata con sentenza dell’autorità giudiziaria sulla base di alcuni presupposti:
- Infermità di mente
- Abitualità dell’infermità
- Incapacità di provvedere ai propri interessi
- Necessità di assicurare adeguata protezione
Può essere richiesta da soggetti qualificati. La condizione dell’interdetto è tendenzialmente assimilabile a quella del minore. Di regola non può compiere nessun atto a contenuto patrimoniale, non può fare testamento, non può contrarre matrimonio. La necessaria attività giuridica è svolta da un rappresentante (tutore), fatti salvi gli atti personalissimi. Il provvedimento di interdizione è revocabile.
Interdizione legale
Consegue in via automatica, come pena accessoria, ad una condanna definitiva all’ergastolo o alla reclusione non inferiore a 5 anni. Ha una natura sanzionatoria, punitiva. Non è prevista quindi la presenza di un giudice; è un’interdizione che arriva direttamente dalla legge. Questo tipo di interdizione preclude la capacità di compiere atti relativi ai rapporti patrimoniali, ma si possono compiere gli atti personali. Quindi se una persona compie atti che la condizionano all’ergastolo, ha una pena accessoria legata all’impossibilità di contrattare, l’impossibilità di vendere/comprare e di fare ciò che è normalmente consentito da tutti. Sono esclusi gli atti personali poiché è del tutto normale che anche una persona che ha compiuto atti gravi, possa sposarsi.
Inabilitazione
La capacità di intendere e di volere c’è ma in un particolare momento è venuta a meno. Ci sono casi nei quali la malattia, la incapacità di intendere e volere, non è completamente compromessa. In questi casi l’interdizione è una misura eccessiva (perché vietarmi di effettuare un qualunque tipo di operazione economica?) poiché in realtà ho una relativa capacità di intendere e volere. In questo caso si prevede una sorta di “sub-interdizione”, cioè una specie di interdizione ridotta, minore: essa si chiama INABILITAZIONE. La persona può essere inabilitata, quindi è qualcosa di meno pesante rispetto all’interdizione; essa è giudiziale, in quanto è il giudice che accerta la posizione di inabilitazione. Essa è pronunciata quando:
- C’è una infermità di mente non tanto grave da dar luogo all’interdizione
- Prodigalità: tendenza a spendere molto
- Abuso abituale di alcool o stupefacenti
- Sordomutismo o cecità, nel caso in cui il soggetto non abbia ricevuto educazione sufficiente.
La persona inabilitata, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e quelli personali (cioè quegli atti che non comportano modifiche sull’incidenza patrimoniale). In caso di svolgimento di atti di straordinaria amministrazione, è prevista l’assistenza del curatore nominato dal giudice tutelare.
Emancipazione
Si contrae nel caso in cui un minorenne è autorizzato a contrarre matrimonio e con le nozze acquista automaticamente l’emancipazione (art.390 codice civile). Il trattamento giuridico degli atti è assimilabile a quello dell’inabilitato.
Amministrazione di sostegno
Provvedimento che viene assunto dal giudice in cui è decisa con provvedimento del giudice quando ricorrono congiuntamente (comprensive di quelle che danno luogo all’inabilitazione o all’interdizione):
- Infermità o menomazione fisica o psichica (rottura di quale ossa)
- Impossibilità del soggetto di provvedere ai propri interessi (può rilevare anche una semplice menomazione psichica o anche fisica, che impedisca lo svolgimento della normale vita quotidiana). La impossibilità può essere temporanea o parziale.
Il carattere qualificante è la determinazione della sfera di autonomia del soggetto rimessa alla valutazione del giudice (effetti standardizzati), che può stabilire per quali atti sia richiesta l’assistenza, per quali la sostituzione dell’amministratore ovvero per quali non sia richiesto nulla. In questi casi, gli strumenti di inabilitazione o l’interdizione non sono strumenti adatti poiché ci troviamo davanti ad un maggiore raggio di azione dell’amministrazione di sostegno e poiché c’è una difficoltà intrinseca che sta nel fatto che il giudice determina la sfera di autonomia del soggetto, determinando i margini all’interno dei quali, l’amministrazione di sostegno, può agire nell’interesse del soggetto menomato o infermo. L’amministrazione di sostegno è uno strumento moderno che fa, della flessibilità e della capacità di plasmarsi, la sua caratteristica vincente.
Incapacità naturale (art.428)
I casi precedenti necessitano dell’intervento del giudice. In questo caso, la procedura è più veloce, ma c’è sempre bisogno della presenza di un Magistrato il quale conclude il processo. Senza il pronunciamento del giudice non ci può essere né interdizione, né inabilitazione, né amministrazione di sostegno. Ci sono invece casi in cui ci sono persone che non sono capaci di intendere e volere senza che ne sia stato accertato dal Giudice e la cui incapacità è del tutto occasionale, derivante da diversi atti (stato di ebrezza…). Ratio: deriva dalla necessità di tutelare l’incapacità di intendere e volere effettiva ma non accertata giudizialmente.
Esempio: i contratti stipulati nel momento dell’effettiva incapacità di intendere e volere, giuridicamente sarebbero validi. È necessario introdurre quindi una disciplina protettiva, cioè l’incapacità naturale. Ciò che distingue le situazioni di interdizione e inabilitazione da questi, è che manca l’accertamento del giudice, il quale sarebbe fondamentale. Come conseguenza, si avrà l’annullamento del contratto, però solamente nei seguenti casi:
- Se si tratta di atti unilaterali, occorre il grave pregiudizio all’autore (dimissioni).
- Se si tratta di contratti, occorre che dal pregiudizio risulti la mala fede.
- Se si tratta di atti particolari (testamento, donazione, matrimonio) è sufficiente la dimostrazione dell’incapacità di colui che per esempio ha fatto testamento.
L’azione di annullamento per incapacità naturale, si prescrive in cinque anni.
Diritti della personalità
Sono:
- Diritti assoluti: protesa a non subire ingerenze o compressioni nei confronti di tutti (erga omnes).
Si presentano sempre due tesi quando si parla dei temi della personalità:
- Tesi atomista: tanti diritti della personalità quanti sono quelli espressamente previsti e tutelati.
- Tesi monista: tanti diritti riconducibili ad un solo diritto della personalità, dotato di ascendenza costituzionale.
I principali caratteri dei diritti della personalità sono:
- Immediata inerenza della persona;
- “Innatezza”;
- Imprescrittibilità: non si crea l’estinzione del diritto in ragione del suo mancato esercizio per un determinato lasso di tempo;
- Tendenziale indisponibilità (in tema di transazione).
I diritti della personalità sono:
- Diritto alla salute (risarcibilità del danno biologico).
- Riservatezza (diritto ad essere lasciati soli; diritto all’oblio; diritto all’anonimato). La questione del trattamento dei dati personali.
- Diritto all’onore e alla reputazione. Il contrasto con il diritto di cronaca: verità, interesse pubblico; forma corretta. Più flessibile è la posizione in tema di diritto di satira.
- Diritto all’identità personale (proiezione sociale dell’individuo; tutela dalla alterazione di qualsiasi connotato: intellettuale, morale, politico, etico, religioso…).
- Estensione anche agli enti.
- Tutela cautelare: Si chiede un pronunciamento immediato all’autorità giudiziaria e l’effetto non è tanto quello di un ristoro economico ed è praticabile quando il danno rischia di essere irreparabile in ragione dell’attesa.
Capitolo 3: Gli enti
Gli enti come soggetti giuridici
Soggetti di diritto, oltre alle persone fisiche, sono anche gli enti dotati di capacità giuridica (sono centro di imputazione giuridica). Il mondo del diritto è animato anche da altri soggetti di diritto che non hanno una precisa materialità. Non va confusa la soggettività giuridica con la personalità giuridica, cioè l’autonomia patrimoniale tendenzialmente perfetta, cioè insensibilità del patrimonio degli associati rispetto alle vicende dell’ente e viceversa. Quindi il patrimonio degli associati non ha niente a che vedere con l’ente e viceversa. Dove c’è personalità giuridica c’è sempre soggettività giuridica, ma non è detto il contrario. Visto che questi enti non hanno una loro corporeità/fisicità, essi agiscono tramite organi, i quali sono:
- Interni: non hanno il potere di impegnare l’ente nei riguardi dei terzi non si può contrattare con soggetti terzi.
- Esterni: hanno il potere di impegnare l’ente nei riguardi dei terzi.
Classificazione degli enti:
- Pubblici vs privati: tra i criteri discretivi dei due, troviamo il potere di supremazia, assoggettamento al controllo statale o di altro ente pubblico; fruizione di benefici tipici della Pubblica Amministrazione;
Nell’ambito degli enti privati s...