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Estratto del documento

ESTINZIONE DELLA SERVITÙ:

ART. 1072 per confusione: quando il proprietario dei due fondi diventa un’unica

persona

ART. 1073 per prescrizione: quando non si esercita la servitù per 20 anni (tempo +

mancato esercizio = estinzione del diritto per prescrizione)

ART. 2954: tutti i diritti soggettivi si prescrivono se il titolare non lo esercita per un

certo tempo:

1) I diritti si prescrivono

2) Forma di sanzione per il titolare

3) Ci sono diritti per cui non si può parlare di prescrizione

4) La prescrizione avviene per tutti i diritti disponibili (cedibili)

La prescrizione ordinaria è di 10 anni, con tutte le varie eccezioni (es. prescrizioni

presunte 6 mesi. Si presume l’adempimento)

INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE → le cause stanno all’ ART. 2941

↓ (tra i coniugi la

prescrizione è sospesa e riprenderà

Fa iniziare un nuovo periodo in caso di divorzio)

di prescrizione ex novo

Accanto alla prescrizione c’è la decadenza, disciplinata nell’ART. 2955, che riguarda i

diritti potestativi. Inoltre non ammette né prescrizione né interruzione.

MODULO II

L’OBBLIGAZIONE

Che cos’è? È il rapporto obbligatorio tra debitore e creditore che impone al

primo un comportamento obbligatorio funzionale al soddisfacimento del diritto

del creditore

(esistono obbligazioni extragiuridiche di carattere morale, sociale.. -dette

anche obbligazioni naturali-. La differenza riguarda la coercibilità del dovere, la

suscettibilità di soddisfazione in forma coattiva il creditore ha degli strumenti

per ottenere forzosamente il soddisfacimento del proprio diritto. (ES:

mendicante NO, banca SI)

Nelle obbligazioni: creditore e debitore

↓ ↓

Diritto di credito lato passivo/dovere coercibile

ART 2034 “OBBLIGAZIONE MORALE” L’unico effetto di questa obbligazione è

il pagamento spontaneo per cui non si può richiedere la restituzione SOLUTI

RETENTIO: Ritenzione di ciò che è stato pagato.

Debitore dovere specifico di cooperazione la prestazione

 eseguire

*La prestazione può avere come oggetto:

1) somma di denaro

2) fare

3) non fare

ART. 1174 “CARATTERE PATRIMONIALE DELLA PRESTAZIONE”

a) È l’oggetto dell’obbligazione (e anche del contratto)

b) Deve essere suscettibile di valutazione economica (patrimonialità)

c) Deve corrispondere ad un interesse del creditore (anche non

patrimoniale)

*Quando si parla di obbligazione civile, la fonte principale è il contratto.

ADEMPIMENTO Atto attraverso il quale il debitore esegue la prestazione, atto

estintivo dell’obbligazione (interesse del creditore soddisfatto)

Regole: ART. 1175 Le parti devono comportarsi secondo le regole di

correttezza (buona fede).

ART. 1346 “REQUISITI DELL’OGGETTO DEL CONTRATTO”, COMBINATO

DISPOSTO art 1174 caratteristiche ineliminabili della prestazione:

1) Patrimonialità

2) Corrispondenza

3) Possibilità

4) Liceità

5) Determinatezza o determinabilità

FONTI ALTERNATIVE AL CONTRATTO DI OBBLIGAZIONE ART 1173

 

contratto, fatto illecito, atto o fatto previsto per legge.

a) Titoli di credito

b) Promesse unilaterali valore vincolante, produce obbligazione

( pubblicità promettente)

c) Pagamento indebito (= ciò che non è dovuto. Es: pagare ad un finto

creditoreprestazione restitutoria produce obbligazione)

d) Gestione affari altrui

e) Arricchimento senza causa

OGETTO: DARE Obbligazione tipica (prevista per legge)

 ↓

Obbligazione pecuniaria

Si estinguono grazie al principio nominalistico (ART 1273)

(Se prendo 10mila restituisco 10mila)

ART. 1282 Correttivo al principio nominalistico, interessi nelle obbligazioni

pecuniarie (legata all’ ART 1277 su debiti di somme di denaro) si producono

interessi legali quando i crediti sono liquidi ed esigibili oppure nel caso in cui

legge o contratto non dispongano diversamente

[liquidità il credito è stabilito nel suo preciso ammontare

[esigibilità è possibile ottenere riscossione

[interessi frutti civili, utilità aggiuntiva data dal bene denaro

Esistono altri interessi?

Legali e convenzionali (=frutto di accordo tra le parti)

“Saggio interessi legali” ART. 1287 cambia in base a D.M. periodicamente

ogni anno poiché ancorato al costo della vita (anno 2018, 0.3%). Gli interessi

superiori a quelli legali devono essere determinati per iscritto. Non c’è un

interesse max previsto dal codice civile, ma è stabilito dal DM. Se si sconfina il

limite si cade nell’usura e il contratto è invalido.

OBBLIGAZIONI SOLIDALI (O IN SOLIDO)

1) Pluralità di creditori nei confronti di un unico debitore sit. Attiva (C, C’ e

C” sono creditori di D)

ART. 1292 ad un unico creditore libererà gli altri due

L’adempimento

creditori.

2) Pluralità di debitori nei confronti di un unico creditore sit. Passiva (D, D’

e D” sono debitori di C)

I tre sono debitori in solido, legati da vincoli di solidarietà (ART 1294) nei

confronti dell’unico debitore. Com’è suddiviso il debito? ART 1292

Ciascun debitore deve adempiere alla medesima prestazione. Se uno

soltanto paga il debito, realizza l’adempimento e libera gli altri (estingue

l’obbligazione)

qualcuno non paga? ART 1299 “regresso tra condebitori” azione

Se 

che può esercitare chi ha pagato il debito contro colui che non vuole. Se

però quest’ultimo è insolvente si ripartisce la perdita fra gli altri

condebitori.

*Se l’adempimento fosse pro quota non sarebbe un’obbligazione solidale

ma parziaria o divisibile. Le quote potrebbero essere diseguali? ART

1298: Si presuppone che le quote siano uguali se non diversamente

stabilito dal contratto

**poiché la legge vuole tutelare il creditore, si può creare nuova

obbligazione ed egli può chiedere il pagamento pro quota.

***Nel rapporto esterno c’è solidarietà, poi tra i debitori si crea

un’obbligazione parziaria nel rapporto interno.

CONCLUSIONE:

a) Creditore soddisfatto (rapp. Esterno), obbligazione solidale;

b) Condebitore-creditore soddisfatto (rapp. Interno), obbligazione

parziaria.

MODIFICAZIONI :

ATTIVE cessione del credito

 PASSIVE delegazione, espromissione, accollo:

 

1) Delegazione : di pagamento/ a promettere

1.1 Delegazione di pagamento delegatio solvendi no

obbligazione nei confronti del creditore. Si può sottrarre

all’adempimento. Il delegato paga al posto del debitore (rimane

terzo nel rapporto = non c’è subentro) ART. 1269

1.2 Delegazione a promettere delegatio promittendi il

 

debitore non può sottrarsi all’obbligazione, salvo diversa

espressione del creditore. Quest’ultimo può avere dunque due

debitori (fino e se viene liberato) il delegato se paga non rimane

terzo nel rapporto. In caso di silenzio del creditore ART 1268

“delegazione cummulativa” (B rimane debitore, C a fianco). La

legge prevede un vincolo di solidarietà, ognuno paga per intero (+

ART 1292, l’adempimento di uno libera gli altri).

In questo caso secondo il comma2 dell’ART 1268, il creditore non

può rivolgersi al delegante se prima non ha richiesto

l’adempimento al delegato “beneficio dell’ordine” o “ beneficio

di preventiva escussione” (= chiedere a C e poi a B)

2) Espromissione : non c’è obbligazione, l’iniziativa viene presa da C

Accordo tra il creditore ed il delegato assunzione da parte

dell’espromittente (C) del debito dell’espromesso (B) , rivolgendosi al

creditore (espromissario) che può liberare o no il debitore originario. 

fenomeno liberatorio (modificazione della situazione passiva: C si è

sostutuito a B come debitore) o cumulativo (due debitori legati in

solido, responsabilità solidale prevista per legge).

3) Accollo : B e C si accordano sull’oggetto del contratto C assume il

debito di B (accollo interno) , A può aderire al contratto rendendo

irrevocabile la stipulazione a suo favore (accollo esterno). Quanti

debitori ci sono? liberatorio (solo se condizione espressa

fenomeno

dalla stipulazione o se il creditore decide di liberalo) o cumulativo

(responsabilità solidale passiva).

Quali sono le condizioni per cui nasca responsabilità da fatto illecito? Come si

valuta il danno? Danno patrimoniale o anche altro genere?

FATTO ILLECITO (ART. 1173)

Quando è fonte produttiva di rapporto obbligatorio? ART 2043 “Risarcimento

per fatto illecito” fattispecie complessa :

1) Fatto illecito doloso o colposo

2) Danno ingiusto (conseguenza immediata del fatto)

3) Rapporto di causalità (fatto danno)

NB:

doloso = intenzionalità della condotta e dei suoi effetti

colposo = dipende da negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza di leggi

e regolamenti

ingiusto = danno che lede un altrui diritto soggettivo e quindi assoluto ma

anche il diritto di credito che è relativo.

ART 2044 non sorge responsabilità quando il danno è cagionato in situazione

di legittima difesa causa che esclude l’antigiuridicità del danno (no danno

antigiuridico = no sanzione)

ART 2045 “STATO DI NECESSITÀ quando chi ha compiuto il danno vi è

 

stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un

danno grave alla persona, ed il pericolo non è stato da volontariamente

causato da né altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità la cui

misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice”

ART 1223 “RISARCIMENTO DEL DANNO” I criteri per valutare il

 

risarcimento sono : perdita subita (danno emergente) e mancato guadagno

(lucro cessante)

Se non possono essere applicati ART 1226 “VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL

DANNO” se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è

liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Responsabilità diretta/oggettiva

Es: bambino tira giocattolo dalla finestra e ferisce passante dimostrare di

non aver potuto evitare il fatto culpa in educando/ culpa in v

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
27 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rebby_15 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Spadafora Antonino.