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DIRITTO PRIVATO

Proprietario di un bene: può vantare di un potere (positivo o negativo) su un

determinato bene, può godere (utilizzarlo o no) e disporre ( o cedere a terzi,

tramite compravendita o donazione) del bene in modo pieno ed esclusivo. Tutti

gli altri hanno dovere giuridico di astensione nei confronti di esso.

Il diritto di proprietà può essere fatto valere erga omnes, ovvero nei confronti di

tutti i terzi.

Nel caso di furto o frode non si perde il diritto di proprietà sul bene ma il suo

possesso. (Io rimango proprietario, il ladro diventa possessore e può vantare il

mio stesso potere di godere e disporre del bene).

PROPRIETARIO ≠ POSSESSORE poiché hanno sì lo stesso potere sul bene, ma il

possessore non può vantarne il diritto di proprietà, sono formalmente uguali ma

giuridicamente diversi.

PROPRIETARIO≠DETENTORE≠POSSESSORE

Nel caso di detezione, cioè in caso di contratto di comodato o di deposito, il

detentore non può godere o disporre del bene ma ha solo il dovere di

apprendere e restituire lo stesso.

Nel caso in cui un proprietario dia in detenzione un bene, egli rimane anche

possessore, in quanto esercita il possesso indirettamente, per aver ceduto la

disponibilità materiale ad un altro soggetto.

Scioglimento del contratto risoluzione, annullamento, nullità, rescissione.

Donazione/regalo del diritto di proprietà (arricchimento), nuovo

trasferimento

bene nel patrimonio personale

*la legge tutela solo beni meritevoli. (il ladro non è tutelato poiché ha

acquistato il bene in maniera illecita)

**PROPRIETARIO: animus possidendi (possesso indiretto) ≠ DETENTORE :

animus detenendi (detiene il bene ma è obbligato a restituirlo. È consapevole e

riconosce la titolarità del possesso e della proprietà altrui.

DIRITTO:

1) Soggettivo: potere

2) Oggettivo: legge, comando imperativo, norme. (esistono però anche

regole extragiuridiche: regole di condotta, morali, di gioco, sociali,

religiose riguardano l’ordinamento dei privati.)

Il diritto privato regola i rapporti intersoggettivi attenenti ad una sfera

interprivata.

Che caratteristiche ha la norma?

1) Generalità: rivolta a chiunque in quanto membro di una comunità;

2) Astrattezza: non descrive un caso particolare ma un caso astratto,

descrive una fattispecie astratta che può essere ricollegata ad una

fattispecie concreta (ovvero il contratto tra due parti).

IL CODICE CIVILE

Figlio del codice dell’Italia post- unitaria, a sua volta derivato dal codice

napoleonico. È una raccolta di norme, contiene tutte le disposizioni che

regolano i rapporti intersoggettivi.

È diviso in sei libri, ognuno dei quali regolamenta un determinato settore.

La norma di legge ordinaria si collega in un sistema di fonti del diritto (che sono

sovraordinate o subordinate) : COSTITUZIONE sovraordinata alla

consuetudine; REGOLAMENTO REGIONALE subordinata a norme

europee/comunitarie.

Ovviamente le norme del codice sono subordinate alla Costituzione, se la

norma viene dichiarata illegittima dalla corte costituzionale, si procede con la

sua abrogazione.

LIBRO PRIMO: delle persone e della famiglia

 ↓ ↓

Fisica, giurudica disciplina dell’atto del matrimonio (e

diritti e doveri che ne conseguono),

rapporto di filiazione.

[*no Adozioni civili L. complementare 76/2016]

[* no Adozione L. 1970]

LIBRO SECONDO: delle successioni

 *(testamento è contratto mortis causa e non inter vivos)

A succede a B nella titolarità del diritto, ma anche negli eventuali

debiti/obblighi. Nel caso di inter vivos deve esserci compresenza di due

volontà che si fondono. Nel caso mortis causa c’è possibilità di rifiutare o

accettare.

***CONTINUARE ANALISI DEI LIBRI DEL CODICE***

IL DIRITTO SOGGETTIVO

Non solo sulle cose reali ma anche sui soggetti. Il contenuto comune è

dato dal POTERE riconosciuto dalla legge, a patto che questo potere sia

rivolto al soddisfacimento di un interesse meritevole di una salvaguardia

giuridica.

Situazioni giuridiche soggettive i soggetti possono vantare una

situazione attiva o passiva nei confronti altrui

ATTIVA PASSIVA

1) Diritto soggettivo Dovere generico

ASSOLUTO di astensione

(esercitabile nei (negativo)

confronti di chiunque

altro, es. proprietà)

2) Diritto soggettivo Dovere specifico

RELATIVO di collaborazione/

(nei confronti di uno o cooperazione

più soggetti determinati, (positivo)

es. credito)

3) Diritto soggettivo Situazione di mera

POTESTATIVO soggezione (il

(diritto che attribuisce al soggetto può solo

suo titolare il potere di accettare e subire

modificare la decisione altrui)

unilateralmente la realtà

giuridica incidendo

perciò nella sfera

soggettiva altrui, es.

ART 874 “Comunione 4) ONERE DELLA

forzosa del muro sul PROVA

confine”) ART. 2697, se citati in

giudizio, bisogna provare i

fatti costitutivi della

domanda giudiziaria.

ONERE se non adempio

5 ) POTESTÀ all’onere la responsabilità

GENITORIA ricade su di me e non

(sia attiva che passiva, sull’altra parte (a

differenza dell’obbligo)

rappresenta un diritto e

un dovere)

Da che cosa può derivare l’acquisto di un diritto soggettivo?

1) FATTO DI NASCITA

Effetti: diritti soggettivi= diritti della personalità descrivono il nostro

ruolo con l’autorità statale nei confronti di tutti gli altri

soggetti privati

1) Diritto al nome

2) Diritto all’immagine

3) Diritto all’integrità fisica

4) Diritto di identità politica

5) Diritto all’onore

6) Diritto all’identità sessuale

*Sono diritti ASSOLUTI e IMPRESCRITTIBILI, non sono CEDIBILI né ALIENABILI

(Sono diritti in situazioni tipiche, ovvero in situazioni già previste per legge)

CAPACITÀ GIURIDICA (ART.1) CAPACITÀ DI AGIRE

(ART.2) ↓ 18 ANNI ↓

Si acquista con la nascita, Potere in concreto

per acquistare

astratta idoneità a diventare situazioni attive e

passive

titolari di diritti (e doveri) soggettivi (CONCRETEZZA)

(POTENZIALITÀ)

2) ATTO ↗compravendita

Contratto →testamento

↘donazione

Acquisto proprietà:

Atto derivativo passa da A a B e avviene attraverso un contratto o un

testamento ↓

A titolo oneroso (ART. 1470)

A titolo gratuito (ART. 769)

TRASFERIMENTO DIRITTO SOGGETTIVO

ART. 1376

Contratto ad effetto reale 1) trasferimento proprietà di una cosa determinata

2 ) trasferimento di un diritto reale diverso

3 ) trasferimento di qualsiasi altro diritto soggettivo

Nell’ordinamento giuridico italiano tutti i diritti soggettivi si trasferiscono in

base al principio consensualistico o regola del consenso traslativo: il diritto

viene ceduto ad altri quando si giunge ad un accordo con consenso

legittimamente manifestato. Per concludere il contratto si può utilizzare

qualsiasi forma, se non diversamente espresso dalla legge, in virtù del principio

della libertà delle forme. All’ ART. 1350 sono elencati gli atti che devono farsi

per iscritto, per evitare che il contratto sia nullo e che non abbia effetti reali.

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ:

1) A TITOLO DERIVATIVO: riferiti all’atto inter vivos e mortis causa; ( il primo

a titolo oneroso o gratuito, il secondo riferito al testamento)

2) A TITOLO ORIGINARIO: Nessuno trasferisce il diritto ad un altro. Si diventa

proprietari in virtù del rapporto che si instaura tra soggetto e oggetto.

Dopo aver esercitato il possesso sul bene per un determinato periodo di

tempo, si ha la trasformazione da possessore a proprietario.

**DIRITTO DI PROPRIETÀ: ART. 832 proprietà con eccezioni

ART. 838 Espropriazione per interesse pubblico

**POSSESSO: ART. 1140 potere di fatto sulla cosa che si manifesta

esteriormente su un’attività che corrisponde all’esercizio della proprietà.

Elemento oggettivo potere di fatto sulla cosa, disponibilità materiale

 

Elemento soggettivo animus possidendi / animus rem sibi habendi

 

(=volontà di comportarsi come il proprietario.

SITUAZIONI

SOGGETTO OGGETTO

Proprietà diritto assoluto Situazioni di fatto giuridicamente

 tutelate:

1) POSSESSO (ART.1140 , 1°

(SOGGETTIVO) comma) Elemento oggettivo:

res

Elemento soggettivo: animus

rem sibi habendi

2) DETENZIONE (ART. 1140,

2°comma)

Elemento oggettivo: res

Elemento soggettivo: animus

detinendi

(NON SOGGETTIVI)

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ A TITOLO ORIGINARIO

1) Occupazioe

2) Invenzione

3) Accessione (tutto ciò che insiste su un fondo diventa del proprietario del

fondo stesso)

4) Usucapione

5) Unione e commistione

USUCAPIONE

Binomio “possesso + tempo” = acquisto della proprietà a titolo originario p.

acquisitiva

(viceversa “possesso + inerzia = estinzione del diritto per prescrizione p.

estintiva)

Caratteristiche del possesso (per esercitare l’usucapione :

(-) no acquisto in maniera illegittima (violenta o clandestina), ART 1163

 (+) ininterrotto (ART. 1158,per 20 anni)

 (+) inequivoco (alla luce del sole)

 (+) pacifico ( no contrasto con altro possessore)

 Nel caso in cui si ricorra in giudizio, il possessore ha l’onere della prova, deve

dimostrare la fattispecie complessa cioè le quattro categorie:

*ART 1161 Usucapione di beni mobili può essere abbreviata a dieci anni se il

possessore è in buona fede.

** ART 1031, L’usucapione è modo di acquisto di tutti i diritti reali su cosa altrui

(a titolo originario)

REGOLA “POSSESSO VALE TITOLO”

Si tratta di una fattispecie complessa: pluralità di presupposti, il concorso di

questi è necessario affinché si realizzi l’effetto espresso.

Quattro condizioni necessarie:

1) ACQUISTO A NON DOMINO: cioè da chi è possessore e non proprietario

2) BENI MOBILI : non beni mobili registrati che hanno la stessa disciplina degli

immobili

3) BUONA FEDE

4) TITOLO ASTRATTAMENTE IDONEO: contratto non idoneo in senso assoluto

poiché il possessore non è proprietario)

Se ricorrono queste quattro categorie simultaneamente, si ha l’acquisto della proprietà

mediante il possesso con effetto immediato.

Se invece non si può applicare questa fattispecie si può acquistare ugualmente la

proprietà tramite usucapione: ART 1161 possesso continuato per 10 anni + buona

fede (abbreviata), possesso 20 anni + mala fede (ordinaria).

Qualora il soggetto venga privato del possesso, l’interesse unico è recuperare il bene

azioni a difesa del possesso sono il riflesso o la proiezione in sede giurisdizionale del

diritto soggettivo.

{La ratio alla base di questa regola è il favorire la circolazione dei beni e tutelare il

possessore in buona fede. }

AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO

Si definiscono “azioni petitorie”

1) RIVENDICAZIONE: ART. 948, è un’azione a carattere reale (esercitabile nei

confronti di chiunque). L’azione è imprescrittibile, salvo l’acquisto della

proprietà per usucapione (3°comma), oppure tramite la regola del “possesso

vale titolo” riferita a beni mobili (ART. 1153). Se la res non viene recuperata, il

proprietario ottiene il valore della res e il risarcimento del danno.

2) AZIONE NEGATORIA: ART. 948, l’obiettivo è la negazione dei diritti altrui,

dichiarazione di inesistenza di quel diritto altrui vantato sulla res.

Le altre due azioni a difesa del possesso, l’AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI

(ART. 950, incertezza sul confine dei terreni di due proprietari), e l’AZIONE PER

APPOSIZIOE DI TERMINI (ART. 951, assenza dei confini), sono esperibili soltanto nel

loro determinato contesto.

DIRITTI REALI (SULLE COSE)

1) PROPRIETÀ

2) DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI (superficie ART. 952 e s.; enfiteusi ART 957 e s.;

usufrutto-uso e abitazione ART. 978 e s.; servitù prediali ART. 1027 e s.)

3) DI GARANZIA (pegno e ipoteca)

Caratteristiche dei diritti reali:

Assolutezza (erga omnes)

 Immediatezza (il rapporto tra soggetto e oggetto soddisfa la titolarità del

 diritto immediatamente)

Tipicità (già previsti dalla legge)

*Nei diritti reali di godimento su cosa altrui, il proprietario subisce una compressione

del diritto di godimento (spoliazione o limitazione). La proprietà è un diritto elastico 

elasticità del dominio (compressione e dilatazione)

DIRITTO REALE DI SUPERFICIE (ART. 952)

Un proprietario e un superficiario stipulano un contratto acquisto della proprietà

Il superficiario ha ottenuto il diritto di costruire e mantenere il bene diventandone

proprietario (eccezione all’accessione), oppure il proprietario può cedere al

superficiario la proprietà di un bene già esistente.

Costituisce il diritto reale di godimento, è dunque costitutivo ma anche derivativo.

Estinzione ART. 954, alla scadenza del termine pattuito, il diritto di proprietà del

bene ritorna al proprietario.

ENFITEUSI (ART. 957 e s.)

È un contratto che per l’enfiteuta comporta diritti e doveri (ARTT. 959 – 960). Egli ha la

proprietà piena su frutti, tesoro e utilizzazione del sottosuolo. Gli obblighi sono il

miglioramento del fondo, il pagamento di un canone a chi gli ha concesso il fondo, e

inoltre non può pretendere riduzione del canone.

USUFRUTTO

ART. 981 Usufruttuario: potere di godere del bene, obbligo di rispettare la

destinazione economica. L’acquisto è stabilito dalla legge o dalla volontà (la fonte è

dunque legale o volontaria).

ART. 979 Durata: non maggiore della vita dell’usufruttuario (persona fisica), 30 anni

(persona giuridica).

ART. 980 Cessione: cedibile per tot tempo o per tutta la vita, a meno che non sia

vietato dal contratto costitutivo che lo stabilisce.

DIRITTO DI SERVITÙ PREDIALI (ART. 1027 e s.)

Ottica del rapporto tra due fondi, non due soggetti.

ART 1027 peso su un fondo funzionale all’utilità di un secondo fondo. Il primo è il

fondo servente, il secondo è il fondo dominante, sempre che appartengano a due

diversi proprietari.

ART 1031 Costituzione delle servitù

1) Servitù volontarie contratto, testamento

2) Servitù coattive coattive = imposte

3) Usucapione solo per servitù apparenti

4) Destinazione del padre di famiglia

SERVITÙ COATTIVE:

Esempio: ART. 1051, “Passaggio coattivo”

La legge prevede il diritto astratto di passare, si costituisce in concreto con un accordo

o con una sentenza costitutiva (del diritto nella fattispecie complessa) viene posto

un peso in utilità al passaggio. Sentenza modalità servitù/ indennità

ART. 1053 ristoro economico per il proprietario del fondo servente proporzionato al

danno ricevuto.

Modalità minor pregiudizio possibile per le ragioni del proprietario e del fondo

servente.

SERVITÙ PER USUCAPIONE:

(Es. transitando per 20 anni su un fondo ho acquistato il diritto di passaggio)

Vale soltanto per servitù apparenti quando si hanno opere visibili e permanenti

destinate al loro esercizio (es. strada)

Se citati in giudizio si ha l’onere della prova, il giudice però non emette sentenza

costitutiva ma la accaerta, dato che il diritto si è già costituito per usucapione.

ART. 1067 Divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitù (grava sul

fondo serviente e dominante)

*Il proprietario del fondo servente subisce una compressione del diritto di godimento

poiché non può godere del bene in maniera esclusiva.

ESTINZIONE DELLA SERVITÙ:

ART. 1072 per confusione: quando il proprietario dei due fondi diventa un’unica

persona

ART. 1073 per prescrizione: quando non si esercita la servitù per 20 anni (

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rebby_15 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Spadafora Antonino.
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