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Estratto del documento

I DIRITTI SOGGETTIVI:

I diritti soggettivi si creano attraverso i rapporti giuridici: costituiti

dalla volontà del rapporto e dal tempo. Il tempo è considerato come

elemento che può portare a perdere un diritto soggettivo. Oggi in

quelli che sono i nostri diritti soggettivi non c’è certezza, il tempo, a

tal proposito, gioca un ruolo importante in quanto determina il

mantenimento di un certo diritto.

-Prescrizione estintiva

È un istituto in base al quale un diritto soggettivo si può estinguere

per il concorso di 2 fattori che devono coesistere:

1) Inerzia del titolare del diritto

2) Tempo

Se non faccio valere un mio diritto nei tempi previsti dal rapporto

giuridico e perseguo questa strada si crea uno stato di confusione

(es: un creditore che non fa valere il suo diritto di credito nei

confronti del debitore). L’ordinamento in questo caso prevede che

dopo un certo lasso di tempo tale diritto cade in prescrizione

I presupposti per la prescrizione:

-deve esistere un diritto soggettivo esercitabile, alcuni diritti non

diventano esercitabili nel momento in cui si acquisiscono.

-inerzia del titolare del diritto soggettivo.

-decorso del tempo previsto dalla legge, normalmente 10 anni, ma

in altri casi anche 5 o 2.

È divieto modificare dalle parti quelli che sono i tempi della

prescrizione regolamentati da C.C.

Non tutti i diritti sono prescrivibili, ad esempio il diritto di proprietà

e i diritti personali indisponibili

Vi sono casi in cui la prescrizione non viene applicata:

1) Sospensione della prescrizione

2) Interruzione della prescrizione

1) Sospensione : si tratta di un periodo di sospensione all’interno

del periodo di inerzia, al termine della sospensione si procede

a conteggiare a partire dal periodo di emissione della

sospensione.

Ci sono situazioni particolari elencate dall’art. 2941, libro 6

C.C., in cui si verifica la sospensione: tutore-minore, tutore-

interdetto, curatore-minore emancipato, coniugio, genitore-

figlio ecc. ossia situazioni in cui per ovvie ragioni una delle

parti per, ovvie ragioni, decide di non esercitare il suo diritto.

Vedi anche art.2942.

2) Interruzione : il periodo trascorso dall’inizio del rapporto

giuridico tra le parti viene annullato, e si ricomincia il

conteggio (fino a 10 anni o meno) a partire da quando viene

emessa la sentenza di interruzione.

L’art. 2943 disciplina ed esplicita i casi in cui tale

provvedimento viene preso. Si usa quando anche dopo un

periodo di inerzia il titolare del diritto decide di far valere il

proprio diritto, oppure (art.2944) la prescrizione è interrotta

anche quando colui assoggettato dal diritto si rende conto

della posizione di inerzia del creditore e si adopera per

riconoscere il debito.

-Prescrizione presuntiva:

Vale per i rapporti giuridici quotidiani, per quelli nei quali non c’è

conservazione di quietanza (scontrino ecc.) non si tratta di una cera

e propria prescrizione, per il legislatore si presume che entro un

certo periodo cha va dai 6 mesi ad 1 anno colui assoggettato abbia

adempito ai suoi obblighi nei confronti del titolare del diritto. In

questo caso colui assoggettato inverte l’onere della prova, ossia,

tocca al titolare del diritto dimostrare il mancato adempimento

dell’obbligo da parte dell’assoggettato. Non è sufficiente fornire la

prova, dovrà farlo attraverso due mezzi di prova (mezzi istruttori):

-la confessione dell’altra parte.

-il giuramento decisorio.

Il giuramento decisorio è uno dei mezzi che fa vera prova, ossia

tutto ciò che viene detto sotto giuramento viene per legge ritenuto

vero. Qualora l’assoggettato dichiari di aver adempito ai suoi

obblighi verso il titolare del diritto, la controversia si risolve a favore

dell’assoggettato; nel caso il titolare del diritto trovasse (dopo il

processo) prove contro l’assoggettato, quest’ultimo potrà essere

denunciato, il titolare potrà quindi aprire una nuova causa con la

quale l’assoggettato sarà condannato al pagamento dei danni.

In entrambi i casi (estintiva e presuntiva) la prescrizione non può

mai essere rilevata in ufficio dal giudice anche se ci fossero le

condizioni, solo la parte interessata può procedere in tal senso. Va

eccepita solo da chi ne ha interesse. È nullo qualsiasi contratto tra

le parti che vieta la prescrizione, è possibile tuttavia la rinuncia a

posteriori.

-Decadenza:

La possiamo definire come "la perdita della possibilità di esercitare

un diritto in conseguenza del mancato compimento di una

determinata attività necessaria all'acquisto del diritto, o di un dato

atto nel termine perentorio fissato dalla legge".

E' dunque evidente la profonda differenza che separa la decadenza

dalla prescrizione estintiva: qui nessun rilievo ha l'aspetto

soggettivo dell'inerzia del titolare del diritto, mentre conta

unicamente il fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro

il termine stabilito dalla legge. Per tale ragione non ritroviamo qui

alcuna ipotesi di interruzione o sospensione.

Sono posti più frequentemente sotto decadenza i diritti che

adempiti non giovano il titolare quanto la collettività. Normalmente

qualsiasi cittadino coinvolto in giudizio può fare ricorso alla

sentenza, può farlo però entro 30 giorni, altrimenti il diritto decade;

non basta rispettare i tempi, bisogna seguire un determinato iter

burocratico. Un esempio potrebbero essere le garanzie “per vizi”

che ci offre il venditore dopo una compravendita, che hanno durata

limitata. Questi vizi vanno denunciati entro sette giorni dalla

scoperta, altrimenti i dritti decadono.

Abbiamo due tipi di decadenza:

– Decadenza legale: è quella prevista dalla legge e ha carattere

eccezionale, poiché deroga al principio generale secondo il quale

l'esercizio dei diritti soggettivi non può essere sottoposto a limiti di

tempo.

– Decadenza volontaria o convenzionale: è quella che possono

stabilire le parti in accordo tra di loro. Gli unici limiti imposti in

questo caso dalla legge riguardano il termine, che non può essere

troppo ristretto e comunque tale da rendere particolarmente

difficoltoso l'esercizio del diritto, e la tipologia dei diritti, giacché

non si possono prevedere termini di decadenza convenzionale per

l'esercizio di diritti indisponibili.

-Diritti soggettivi assoluti e relativi

I diritti soggettivi sono divisi in due grandi categorie:

1) I diritti soggettivi assoluti

2) I diritti soggettivi relativi

1) I diritti soggettivi assoluti possono essere fatti valere nei

confronti di tutti (erga omnes) il che pone tutti gli altri

consociati in una posizione di astensione. Il titolare può

esercitare tale diritto e beneficiarne senza la cooperazione

altrui. Ne sono un esempio i diritti di proprietà nelle sue forme

e i diritti personali reali.

2) I diritti soggettivi relativi possono essere fatti valere solo nei

confronti di 1 o più soggetti determinati (es. diritto di credito),

mentre il diritto assoluto si realizza senza la cooperazione delle

altre parti il diritto relativo richiede la cooperazione (o

collaborazione) dell’altra parte.

Sono diritti che attengono la persona e che nascono con essa:

-Diritto al nome: il nostro nome (o anche lo pseudonimo se

rilevante) è tutelato nei confronti di coloro che ne voglio fare un

utilizzo improprio, distorto o appropriandosene. Se qualcuno abusa

del mio nome posso rivolgermi al giudice che emanerà un

provvedimento inibitorio e se riuscirò a dimostrare di aver subito un

danno anche una condanna di risarcimento.

-Diritto alla vita: si tratta di un diritto che vale internazionalmente,

può essere fatto valere nei confronti di tutte le persone e anche

dello stato (divieto di pena di morte). Lo stato in tal senso di

adopera con le più differenti forme di prevenzione al fine di

salvaguardare tale diritto. Questo diritto non viene mai fatto valere

dal titolare poiché perché questo diritto venga meno il titolare deve

essere privato della vita. I processi vengono presieduti dal giudice

penale, l’unico ruolo che potrebbe avere il giudice civile è stabilire il

risarcimento, se presente, nei confronti della famiglia o dei legati al

defunto.

-Diritto di integrità fisica: oltre che essere fatto valere nei confronti

di terzi vieta anche al possessore del diritto di infliggersi mutilazioni

che compromettano l’integrità fisica della persona. È possibile

compromettere parte della propria integrità qualora questa

menomazione non comprometta la qualità di vira o non provoca

malattie o insufficienze di alcun tipo (es. donare un rene). È tuttavia

vietato a tali fini la commercializzazione. Stesso divieto per la

commercializzazione dell’intero corpo.

-Diritto all’immagine: la pubblicazione e l’esposizione di immagini

relative ad un soggetto possono far venir meno questo diritto.

Questo diritto spesso si scontra con il diritto all’informazione. Per

giungere ad un compromesso vi è una disposizione legale che

prevede il divieto di utilizzare l’immagine in modo tale da ledere

l’onore e il decoro della persona.

-Diritto alla privacy: riguarda le modalità con le quali chi per

mestiere tratta dati altrui deve farlo con determinate modalità e

circospezioni. Tale diritto si applica principalmente per il

trattamento dei cosiddetti dati “sensibili”. Questo diritto viene

tutelato dal “garante del diritto alla privacy”, chi deve trattare dati

sensibili altrui deve chiedere al garante l’autorizzazione dichiarando

come saranno trattati i dati; è anche un organo consultivo in gradi

di fornire informazione relativamente al trattamento di dati da parte

di terzi. Tale diritto spesso si scontra con il diritto all’informazione.

-I diritti reali:

1) Diritto di proprietà

2) Diritti reali su cosa altrui. Sono un gruppo di diritti tipici e a

loro volta si suddividono in:

Diritti reali di godimento

 Diritti reali di garanzia.

1) Il diritto di proprietà : viene considerato secondo costituzione

uno strumento di soddisfazione dei bisogni del singolo e della

collettività. Un’altra condizione che ci rende chiaro il recente

(post 800) declassamento del diritto di proprietà sono le

limitazioni che vi sono imposte (es. espropriazione per

pubblica utilità). I limiti della proprietà nel codice civile

riguardano soprattutto i rapporti di buon vicinato.

Ci sono altri due limiti che si sono tradotti in 2 divieti.

Divieto di immissione (Art. 844

Dettagli
A.A. 2015-2016
42 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stefano.chiesa01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Casnici Patrizia.