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Il diritto

Il diritto è l’insieme di norme che regolano i rapporti tra i consociati di una collettività.

Regole giuridiche e non giuridiche

Giuridiche: poste dall’autorità pubblica cui si riconosce un certo potere (Parlamento che approva le leggi), che impone regole che si applicano indistintamente a tutti e la cui violazione prevede la sanzione da parte del giudice nel caso di non osservazione della regola.

Le regole del diritto generalmente sono generali e astratte in quanto disciplinano non un comando ad un determinato soggetto in relazione ad un determinato fatto, ma ad un insieme indeterminato di soggetti in relazione ad una fattispecie astratta, ovvero di un ipotetico accadimento.

Non giuridiche: regola religiosa, regole di buona consuetudine, etica…

Fonti delle regole giuridiche

(= atti legislativi) sono gli atti normativi di carattere legislativo dello Stato.

[I precedenti giudiziari non pongono gli atti, come avviene invece nel sistema inglese di Common Law in cui è presente un vincolo con gli atti precedenti.]

A stabilire quali sono in un certo ordinamento le fonti di regole legali sono, a loro volta, altre regole giuridiche che dal punto di vista logico stanno sopra (regole di vertice): sono dette fonti di produzione, le quali ci dicono come si producono le leggi del nostro sistema; si trovano nella Costituzione.

Esiste un elenco delle fonti relative alle regole di diritto, dette preleggi (articolo 1, codice civile, entrato in vigore nel 1942).

Ma prima dell’articolo 1 il codice civile inizia con 31 articoli che si occupano dei precetti di ordine generale sulle fonti del diritto che sono detti disposizioni sulla legge in generale.

  • Leggi: atti normativi generali ed astratti del Parlamento (fonti scritte).
  • Regolamenti: atti che specificano il contenuto delle leggi; (per esempio la decisione delle medicine che possono essere vendute al banco farmaceutico del supermercato oltre che in farmacia, fonti scritte).
  • Norme giuridiche: (fonti scritte) elenco parziale.
  • Usi: regole consuetudinarie (fonti non scritte). [La reazione all’incertezza delle consuetudini è stata l’idea napoleonica del codice civile come legge unitaria scritta che supera i casi consuetudinari regionali].

Questo sistema si è modificato e si è evoluto per due ragioni:

  • Entrata in vigore della Costituzione 1/01/1948.
  • Adesione dell’Italia ai processi di integrazione comunitaria a partire dagli anni 50 (Comunità Europea prima, poi Unione Europea).

Gerarchia delle fonti

1: sono gerarchicamente superiori alle leggi statali e regionali che quindi non possono mai essere in conflitto con la Costituzione.

  • Costituzione e leggi costituzionali.
  • Leggi statali.
  • Leggi regionali.
  • Regolamenti.
  • Usi.

2/3: gerarchicamente sullo stesso livello si differenziano per la materia.

I regolamenti della legislazione comunitaria stanno tra 1 e 2 al livello delle leggi statali.

Le direttive, gerarchicamente, stanno al livello delle leggi statali.

Legislazione comunitaria

La legislazione comunitaria prevede due fonti (atti formativi) del diritto comunitario.

Regolamenti: regole che si applicano direttamente (in eguale modo) in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Il regolamento comunitario punta quindi all’armonizzazione estrema del diritto dell’Unione Europea.

Il legislatore nazionale (la sua autonomia) viene superato da quello comunitario, perciò il legislatore comunitario utilizza la direttiva.

Direttiva: atto normativo comunitario con la quale l’Unione Europea non impone regole che sono direttamente applicate nell’ordinamento di ogni Stato, ma prevede che gli Stati membri emanino le loro proprie leggi nazionali con un contenuto coerente con quanto la direttiva prevede. (Fornisce spazio di adattamento e libertà agli Stati).

Direttive particolareggiate sono dette self executing: possono essere considerate già applicabili prima che gli Stati membri le adottino, sono più simili ad un regolamento.

Entrata in vigore e successione delle leggi

Gli articoli 12 e seguenti delle preleggi ci dicono:

  • Quando una legge entra in vigore: a meno che non ci siano specificazioni avviene dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  • Successione nel tempo delle leggi: logicamente la nuova legge prevale su quella precedente.

Si parla di abrogazione (= il legislatore determina la cessazione dell’efficacia di una norma giuridica) espressa e tacita.

Alle volte la nuova legge espressamente abroga leggi presenti.

Quando le norme della nuova legge sono incompatibili con quelle della vecchia.

Conflitti tra regole

  • Tra regole di pari livello/rango vale ciò che detto sopra: criterio cronologico per cui si ha l’abrogazione (espressa o tacita) da legge successiva.
  • Tra regole di diverso livello: criterio gerarchico.

Struttura della norma giuridica

Regola generale ed astratta: la norma descrive una fattispecie (= insieme di circostanze) astratta da cui discende una norma di comportamento.

  • Articolo numero.
  • Titoletto che accompagna l’articolo e che spiega il contenuto normativo della disposizione è detto rubrica.
  • L’articolo può essere a struttura semplice oppure può essere composto da più capoversi, ognuno dei quali è chiamato comma.

Disposizione: è la previsione di diritto intesa in senso formale come insieme di parole. Da essa si ricava una regola/norma.

Il passaggio tra valutazione della disposizione e regola finale non è sempre semplice perché ci sono sì disposizioni che non lasciano molto spazio interpretativo (il passaggio è chiaro), ma spesso non è così in quanto le disposizioni di legge sono per natura generali e astratte (es: “il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza” art. 1173: che cosa si intende per correttezza?).

Nel diritto uno dei momenti cruciali è quindi l’attività interpretativa delle disposizioni (dove l’interpretazione è quel procedimento che consente di trarre dalla disposizione intesa in senso di formale susseguirsi di parole, l’effettiva regola applicabile).

I criteri sono contenuti nell’art. 12 delle preleggi:

  • Interpretazione letterale (es: “15 giorni”), ma permangono dubbi come “stato di bisogno”, “stato”, “famiglia”…
  • Interpretazione logico-sistematica: bisogna tener conto dell’effettiva volontà del legislatore tenendo conto di tutti gli articoli che ci fanno capire quale era lo scopo della disciplina.
  • Fenomeno dell’analogia, che viene applicato quando c’è una lacuna nell’ordinamento giuridico: consiste nel cercare nel codice civile articoli che in senso stretto non disciplinano il caso interessato, ma casi analoghi. Per analogia si applica la disciplina analoga al caso sprovvisto di una disciplina specifica.
  • Analogia legis = analogia di una disposizione.
  • Analogia iuris = si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato (se il caso rimane ancora dubbio).

I soggetti dell’interpretazione

Giudiziale: operata dal giudice, ruolo centrale della giurisprudenza.

Dottrinale: operata dagli studiosi di diritto, può essere oggetto di utilizzo da parte di giudici…

Autentica: è lo stesso legislatore a precisare (“si intende per famiglia…”). Modello forte che definisce prima dell’articolo la definizione dei termini utilizzati.

Regole di diritto pubblico e privato

Di diritto pubblico, riguarda i rapporti tra i cittadini e lo Stato (es: diritto penale).

Non c’è autonomia delle parti (gli interessi non sono disponibili).

Di diritto privato, attendono alla regolazione dei rapporti/degli interessi tra soggetti privati, in genere si tratta di interessi disponibili: le regole di diritto forniscono un quadro generale, ma lasciano alle singole parti la libertà di determinare il contenuto negoziale (i singoli possono liberamente disporre delle regole scegliendo per esempio il prezzo di un bene, le condizioni contrattuali).

Parità fra le parti.

  • Regole derogabili (prevalgono in quanto il diritto privato prevede l’autonomia delle parti).
    • Dispositive: le parti sono libere di derogare.
    • Supplettive: se le parti non dicono nulla si applica la regola posta.
  • Regole non derogabili: ci sono dei limiti alla libertà delle parti (per esempio nel formulare contratti illeciti).

Storia del diritto privato

La fonte del diritto privato è il codice civile (= legge ricchissima che contiene una serie di regole di diritto privato molto ampie. Si occupa di contratto, di famiglia, di diritto ereditario, del diritto del lavoro, ecc.).

L’idea è quella di mettere in un’unica legge tutto ciò che serve a stabilire i rapporti tra i privati; l’idea nasce con Napoleone.

Francia 1804: codice napoleonico (la Francia era già uno Stato nazionale come l’Inghilterra).

  • Codificazioni 1811 ABGB codice austriaco.
  • 1900 BGB codice tedesco.
  • 1865 codice civile italiano, ma a differenza degli altri Stati non è più in vigore in quanto viene sostituito da un nuovo codice nel 1942.

È composto di 6 libri:

  • Persone e famiglie.
  • Successioni.
  • Proprietà.
  • Obbligazioni.
  • Lavoro.
  • Tutela dei diritti.

Costituzione e diritto privato

Quanto incide la Costituzione (fonte del diritto privato superiore, estremo più elevato della gerarchia delle fonti del diritto).

  • La Corte costituzionale può dichiarare l’illegittimità di norme in contrasto con la Costituzione.
  • La Costituzione ha una diretta influenza sulle regole di principio a diversi livelli:
  • A livello di interpretazione.
  • Si fa riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico, quando non c’è una precisa disciplina applicabile.
  • Diretta applicazione: (es: tutela del diritto alla salute: il danno nei confronti della salute deve essere sempre risarcito).

Usi e diritto privato

Quanto incidono gli usi (fonte residuale del diritto privato non scritto di rango inferiore, estremo inferiore).

Usi: consuetudini/pratiche costanti e uniformi che danno vita ad una regola non scritta reputata vincolante.

Gerarchia degli usi (rapporto degli usi nei confronti delle altre fonti):

  • No usi contra legem: la legge prevale sugli usi.
  • Sì usi secundum legem: l’uso risulta operativo in quanto viene richiamato dalla legge.
  • Sì usi praeter legem (art. 8 preleggi): l’uso risulta operativo in quanto viene utilizzato nelle materie che non sono regolate da alcuna legge, prima di scovare le analogie.

Lezione 2: le situazioni giuridiche

Gli interessi e la loro rilevanza normativa

Le regole di diritto privato si occupano degli interessi dei privati, regolano in generale i conflitti che sorgono tra privati, dando ragione al titolare dell’interesse e dando torto a colui che si pone in conflitto con questo.

Nel dare ragione ad uno, attribuiscono il diritto soggettivo a colui (soggetto attivo) che vince il conflitto di realizzare i propri interessi e attribuiscono un obbligo e dovere a chi (soggetto passivo) soccombe a non violare la posizione di diritto soggettivo della parte vincente.

Esempi di come la legge attribuisce diritti soggettivi o obblighi

  • Un soggetto acquista una villa con terreno non recintato che viene continuamente utilizzato dai vicini. Sorge una controversia; in questo caso prevale colui che ha acquistato la villa in quanto possiede il titolo di acquisto: la legge fa prevalere il suo interesse attribuendogli un diritto soggettivo, un diritto di proprietà sul terreno.
  • Un giornalista scrive un articolo in cui descrive le malefatte dell’amministratore locale compromettendone la sua reputazione e il quale sente violata la reputazione. Si contrappongono due interessi: quello di pubblicare l’articolo di cronaca e quello di tutelare la propria reputazione. Una volta accertato che l’articolo di cronaca è veritiero e non offensivo si soccombe la richiesta della tutela di salvaguardare la reputazione. Viceversa, se l’articolo di cronaca è falso viene valutata favorevolmente la pretesa dell’amministratore a salvaguardare il proprio interesse e viene attribuito un diritto soggettivo alla reputazione.
  • Viene stipulato un contratto in cui un soggetto A compra un macchinario ad un soggetto B al prezzo di 2000 euro. Il macchinario viene consegnato, ma il pagamento non avviene. Il soggetto B pretende di far valere il proprio interesse per avere i 2000 euro; l’ordinamento giuridico tutela il soggetto A attraverso un diritto soggettivo a pretendere il pagamento.

La valutazione positiva dell’interesse è l’attribuzione e la facoltà di potere di realizzare quell’interesse (diritto soggettivo).

L’attribuzione di obblighi ricade sul soggetto passivo.

Diritto soggettivo

Diritto soggettivo: è il diritto di un soggetto a soddisfare i propri interessi.

Assoluto: può valere verso chiunque.

Relativo: ha un’efficacia solo inter partes (tra le parti).

Es: diritto di proprietà.

Es: diritto di contratto.

Diritti reali: si riferiscono ad una cosa.

Es.: la proprietà.

Diritti della personalità, non sono rivolti a oggetti.

Diritto di credito: diritto a acquisire un bene che non è nel patrimonio del titolare. Per realizzarlo è necessaria la cooperazione del debitore, quindi del soggetto passivo.

Diritto potestativo: si esercita un diritto nei confronti di un soggetto, che può essere realizzato indipendentemente dalla cooperazione.

Facoltà di godimento di un bene di cui si è titolari, per cui c’è la possibilità di respingere tutte le aggressioni da parte di terzi.

Interesse a conseguire (interesse perseguibile).

Interesse a conservare (interesse soggettivo).

Le posizioni soggettive passive

  • Dovere (generico) di non ledere; (assoluto).
  • Obbligo (specifico) ad adempiere; (relativo).
  • Soggezione; corrisponde all’esercizio del diritto potestativo da parte del soggetto attivo. (Diritto potestativo).
  • Onere: posizione soggettiva intermedia (quando ad un soggetto è attribuito un potere, subordinato al compimento di determinati atti: è necessario fare qualcosa per acquisire un certo vantaggio; io posso non eseguire il compito, ma se non lo faccio non conseguo il mio interesse).

Obbligazione

Obbligazione: schema di rapporto proprio dei diritti relativi di credito (situazione giuridica in cui ci sono 2 posizioni).

  • Il creditore ha diritto a conseguire qualcosa.
  • Il debitore è obbligato; ha un vincolo che consiste nel realizzare l’interesse del creditore.

Acquisto del diritto soggettivo

L’acquisto del diritto soggettivo può essere:

  • A titolo originario: costituzione di un diritto in capo ad un soggetto a prescindere da una precedente titolarità (sorge a favore di una persona senza essere trasmesso da nessuno, cioè quando non si trasmette da una persona all’altra. Per la prima volta qualcuno è titolare di un bene e quindi si ha la costituzione di un diritto in capo al soggetto).
  • A titolo derivativo: posizione soggettiva che ha fonte nel diritto di un precedente titolare (quando il diritto si trasmette da uno all’altro; chi ha venduto quel bene era a sua volta titolare del bene stesso). Questo fenomeno si definisce successione (passaggio di un diritto) e può essere:
    • Traslativo: se si trasmette lo stesso diritto.
    • Costitutivo: se è un nuovo diritto che assorbe il primo o ne scaturisce (es: diritto di usufrutto costituito dal proprietario).

Problemi dell’acquisto a titolo derivativo

Problemi dell’acquisto a titolo derivativo, in quanto le regole di circolazione dei diritti sui beni sono complicate:

  • Stesso diritto del precedente proprietario (nessuno può trasferire di più di ciò che possiede).
  • Mancata titolarità del trasferente si riflette sull’acquirente (per quanto riguarda i beni immobili c’è un registro immobiliare da cui risulta l’intestatario di quel bene, quindi è possibile conoscere se il venditore è il vero proprietario del bene in questione. Questo non è possibile con i beni mobili, quali bici, computer in quanto non esiste un loro registro e l’ordinamento giuridico dovrà dare una risposta).

Estinzione dei diritti soggettivi

Dalla successione all’estinzione (vicenda finale dei rapporti giuridici) dei diritti soggettivi: l’estinzione delle situazioni soggettive avviene quando il titolare perde il diritto senza trasmetterlo ad altri. Diversi casi:

  • Rinunzia: posso rinunciare al diritto su un bene e il bene passa ad un altro (rinuncia ad una quota di proprietà).
  • Estinzione fisiologica: estinzione automatica della situazione soggettiva, ad esempio il pagamento del debito, il credito.
  • Per decorso del tempo: ci sono due istituti: prescrizione e decadenza.

Prescrizione estintiva e decadenza

Prescrizione estintiva, art. 2934: estinzione del diritto non esercitato dal titolare per un certo tempo.

È necessaria la certezza delle situazioni giuridiche (quello che appare deve essere quello che è).

[Prescrizione rinunziabile: se la prescrizione non si è ancora compiuta non ci si può rinunziare, se invece è già compiuta il debitore può rinunciare alla prescrizione e pagare lo stesso il debito].

Il fondamento della prescrizione è l’inerzia del titolare.

Modus operandi della prescrizione: art. 2946: la prescrizione decorre in un certo periodo di tempo (variabile, ma termine ordinario di 10 anni), ma ci sono eccezioni a seconda del diritto:

  • 5 anni per fatto illecito.
  • 2 per i veicoli.
  • 10 per i contratti.

Sospensione (prescrizione sospesa): l’inerzia del titolare di diritto continua a durare, ma è

Decadenza: distinzione ardua con la prescrizione: qui più forte esigenze di certezza del diritto e quindi di un suo celere esercizio. Ha effetto analogo alla prescrizione: perdita del diritto per decadenza del tempo, ma:

  • La decadenza ha termini molto più brevi.
  • Ad essa non è applicabile né l’interruzione né le cause di sospensione che giustificano l’inerzia.

Es.: ipotesi di denuncia dei vizi della cosa comprata: io compro un bene mobile, poi mi reco dal venditore per dire che non funziona. Il legislatore dice

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alebecks di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof D'Adda Alessandro.
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