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Riassunto diritto privato

L'ordinamento giuridico

L'insieme delle norme imposte ai membri della società in vista del bene comune e fatte osservare coattivamente da un'autorità sovrana, costituisce il "diritto" vigente in quella società, ovvero l'ordinamento giuridico di quella società, di quel gruppo organizzato di individui. Affinché un insieme di persone possa essere giuridicamente definito "gruppo organizzato" è necessario che ricorrano alcune condizioni:

  • Che siano fissate precise regole di condotta.
  • Che tali regole non siano transitorie ma che siano predisposte da stabili organi.
  • Che tali regole siano effettivamente osservate e rispettate.

La norma giuridica

L'ordinamento giuridico è costituito dall'insieme di regole di condotta che prendono il nome di norma (giuridica poiché riguarda il diritto). Spesso la norma viene utilizzata con il termine a-tecnico di legge. Oltre alla norma giuridica, ci possono essere delle norme che riguardano il diritto ma che dipendono dall'insieme delle convinzioni e dei valori di un determinato gruppo sociale in un periodo storico e vengono chiamate norme etiche, che possono coincidere o meno con le norme giuridiche. (Ad es. uccidere una persona è considerato un comportamento vietato sia a livello giuridico ma anche morale. Mentre divorziare è considerato sbagliato a livello morale, etico-religioso, ma non a livello giuridico).

Norma giuridica vs norma etica

Come distinguere la norma giuridica da quella etica? Tramite due concetti:

  • La sanzione: cioè la conseguenza negativa in caso di inosservanza della regola: nel caso della norma giuridica è materiale, nel caso della norma etica resta nel piano della morale.
  • Autonomia ed eteronomia: la norma morale si caratterizza per l'autonomia (ovvero la spontanea adesione ad essa) mentre la norma giuridica si caratterizza per l'eteronomia (ovvero è imposta).

Caratteristiche della norma giuridica

Le caratteristiche della norma giuridica sono la generalità e l'astrattezza:

  • Generalità: poiché la norma giuridica è rivolta a tutti indistintamente e non a qualcuno in particolare, onde evitare discriminazioni e/o favoritismi.
  • Astrattezza: poiché la regola di condotta non si riferisce ad un fatto concreto ma alla fattispecie in modo tale che la norma è applicabile non una volta sola ma in tutti i casi in cui si realizza il fatto ipotizzato.

L'equità

La norma giuridica, proprio per la sua astrattezza, non sempre si adatta completamente alle esigenze connesse al caso concreto. Nel caso in cui è necessario procedere ad un adattamento della norma, soccorre il principio di equità: è un criterio che il giudice può adottare per decidere una controversia in base al comune sentimento di giustizia, (solo in alcuni casi di minima importanza mediante richiami contenuti nelle norme stesse), affinché la norma generale e astratta si adatti il più possibile alle varie fattispecie concrete.

Distinzione tra diritto privato e diritto pubblico

La distinzione deve essere basata sul diverso oggetto delle norme: L'insieme delle norme che disciplinano (ossia hanno per oggetto) l'organizzazione dello Stato, dei suoi organi, degli enti pubblici e i rapporti tra questi e i privati, costituisce il diritto pubblico. Il diritto privato invece disciplina i rapporti interprivatistici cioè tutte le relazioni in cui il singolo o il gruppo organizzato non è in un rapporto di soggezione con la pubblica amministrazione, ma in una situazione di confronto paritario con altri soggetti.

Lo Stato e gli altri enti pubblici possono agire dunque come soggetti di diritto privato quando ad esempio un comune compra un terreno da un privato: tra i due soggetti sorgerebbe un rapporto di compravendita di diritto privato e quindi la Pubblica Amministrazione non agirebbe avvalendosi della propria autorità. Caso contrario se invece espropriasse il medesimo terreno per ragioni di pubblica utilità.

Norme interpretative e dispositive

Una norma può essere:

  • Dispositiva: quando può essere derogata (togliere di validità a uno o più punti di una legge) dalla volontà delle parti.
  • Imperativa: quando il suo contenuto non può essere modificato dalle parti.

La maggior parte delle norme di Diritto Privato ha carattere dispositivo.

Le fonti del diritto

Il termine "fonte del diritto" può essere riferito a:

  • Fonti di produzione: cioè tutti gli strumenti che il nostro diritto riconosce idonei a produrre e a creare nuove norme.
  • Fonti di cognizione: i documenti e le pubblicazioni ufficiali da cui si può prendere conoscenza di un atto normativo (ad es. la Gazzetta Ufficiale).

L'elencazione delle fonti di produzione è contenuta nell'articolo 1 delle Disposizioni sulla legge in generale, comunemente dette Preleggi che sono preposte al Codice Civile. Secondo tale articolo, sono fonti del diritto:

  • Le leggi
  • I regolamenti
  • Le norme corporative
  • Gli usi

Tale elenco è:

  • Sovrabbondante in quanto le "norme corporative" di origine fascista non ci sono più.
  • Incompleto perché non presenta l'entrata in vigore del 1/01/48 della Costituzione della Repubblica.

N.B. bisognerebbe considerare anche come fonte di diritto "gli organi della Comunità Europea" e in determinate materie anche le Regioni anche se con valore subordinato.

Fonti del diritto

  • La Costituzione e le leggi costituzionali: possono essere derogate e abrogate solo da leggi di pari rango.
  • Leggi ordinarie che possono essere:
    • Legge in senso formale: emanate dal potere legislativo cioè dalle due Camere. Secondo il procedimento è necessario a) l'approvazione di entrambe le Camere b) il testo dovrà essere promulgato dal Presidente della Repubblica c) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Dopo la vocatio legis, cioè dopo 15 giorni, la legge si presumerà essere conosciuta da tutti i cittadini e quindi applicabile.
    • Leggi in senso sostanziale; Decreti legislativi e Decreti legge: che sono emanate dal potere esecutivo e quindi dal Governo. I Decreti Legge possono essere emanati solo in casi di particolare urgenza e necessità, e perdono efficacia se entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore non vengono convertiti in legge.
  • Regolamenti: sono a pari livello con le leggi ordinarie. Hanno sempre maggiore importanza in quanto hanno un'efficacia vincolante verso i vari Stati dell'U.E. e anche verso i singoli cittadini di questi ultimi.
  • Gli usi: gli usi e le consuetudini possono essere intese come delle norme giuridiche non scritte, che si formano spontaneamente mediante la ripetizione uniforme e costante di determinati comportamenti da parte di una collettività per un determinato periodo di tempo e con la convinzione di obbedire ad una norma giuridica obbligatoria. Potrebbe accadere che la consuetudine crei norme in contrasto con le tendenze generali, per tanto l'art. 8 delle disposizioni sulla legge dispone che gli usi hanno efficacia solo in quanto da essi richiamati. Per tanto è fonte di diritto solo in casi di:
    • Materie non disciplinate dalle leggi o regolamenti.
    • Solo se chiamata dalle leggi o dai regolamenti.

Efficacia della legge nel tempo

Ogni norma giuridica ha una "nascita" e una "morte" ovvero conosce un momento iniziale ed uno finale per la sua operatività.

Entrata in vigore della legge

Affinché una norma possa essere applicata, è necessario che:

  • Venga approvata da parte delle due Camere.
  • Venga promulgata dal Presidente della Repubblica.
  • Che essa possa essere riconosciuta dai cittadini mediante la Gazzetta Ufficiale, ovvero è stabilito che le leggi e i regolamenti non entrino in vigore se non dal 15esimo giorno successivo a quello della pubblicazione, lasso di tempo chiamato "vocatio legis". Allo scadere del termine "ignorantia legis non excusat".

N.B. tuttavia, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che l'ignoranza della legge è scusabile nel solo caso in cui l'errore di un soggetto sull'esistenza della norma sia stato inevitabile.

Abrogazione della legge

Una delle cause che possono privare di efficacia una legge è: L'abrogazione: cioè quando una legge successiva sostituisce totalmente o parzialmente la legge precedente. L'abrogazione di una norma può essere di due tipi:

  • Espressa: quando la nuova legge dichiara esplicitamente che una vecchia legge è abrogata.
  • Tacita:
    • sia nel caso in cui una legge successiva contenga norme incompatibili con la precedente;
    • sia quando viene emanata una nuova legge che regoli la materia già disciplinata dalla legge precedente.

L'abrogazione può essere espressa anche quando ci troviamo davanti a:

  • Referendum popolare abrogativo: se fanno richiesta di abrogazione 500 elettori o 5 consigli regionali e se alla votazione ne partecipa la maggioranza.
  • Dichiarazione di incostituzionalità: da parte della Corte Costituzionale la quale priva di valore una norma.

Irretroattività della legge

Il principio di irretroattività si àncora all'esigenza di poter conoscere in anticipo quali conseguenze giuridiche siano connesse dall'ordinamento ad un certo comportamento. Secondo quanto disposto dall'art. 11 disposizioni preleggi, una legge si applica tendenzialmente solo ai fatti che si verificano successivamente alla sua entrata in vigore. Ci si può tuttavia trovare davanti a fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge ma i cui effetti perdurano nel tempo:

  • È il legislatore a risolvere, stabilendo con apposite disposizioni transitorie quale dovrà essere la disciplina applicabile ai rapporti sorti nel periodo di tempo intermedio.

Interpretazione della legge

Ogni norma ha in sé diversi significati e si presenta ad una lettura polisemantica. Per risalire ad una corretta interpretazione della norma giuridica non è sufficiente fermarsi al dato letterale ma è necessario utilizzare ulteriori e differenti criteri interpretativi. La necessità di ricorrere a criteri interpretativi è dovuta al fatto che non tutti i vocaboli espressi nelle norme vengono chiariti nel loro esatto significato, con la conseguenza che l'interprete deve decidere se una certa norma sia o meno applicabile al caso concreto o pertanto quale sia il campo di applicazione della norma stessa.

Classificazione

A seconda del soggetto che interpreta una norma giuridica, si può distinguere tra:

  • Interpretazione autentica: è quella compiuta dal legislatore stesso per mezzo della emanazione di una norma interpretativa che ha efficacia retroattiva, vincolando tutti gli interpreti ad applicare la norma secondo il significato chiarito nella norma interpretativa.
  • Interpretazione giurisprudenziale: è quella compiuta dai giudici. È vincolante soltanto per quei soggetti nei cui confronti fu pronunciata la sentenza (cioè le parti in causa), mentre non spiega efficacia vincolante per i giudizi futuri anche se di fatto può influenzarli. Spesso accade che i giudici decidano di seguire la stessa interpretazione della norma che fu fornita in passato da una sentenza già emanata da altri giudici.
  • Interpretazione dottrinale: è quella offerta da ogni studioso del diritto, non vincola i giudici.

Regole interpretative

Al fine di pervenire a risultati maggiormente soddisfacenti, si possono usare dei criteri interpretativi delle norme:

  • Criterio logico: consiste nell'interpretare la norma attraverso argomentazioni, le quali possono essere
    • A contrario: escludendo dal possibile significato ciò che la norma non dice.
    • A simili: estendendo la portata della norma a fenomeni simili a quelli contemplati espressamente dalla norma.
    • A fortiori (a maggior ragione): estendendo la portata a quei fenomeni che a maggior ragione sarebbero da ricondurre a quella disciplina.
    • Ad absurdum: escludendo quelle interpretazioni che portano a risultati assurdi.
  • Criterio storico: interpretare la nuova norma alla luce di tutte le disposizioni normative precedentemente vigenti al fine di cogliere quale sia la reale portata.
  • Criterio sistematico: consiste nell'interpretare la norma ponendola a confronto con il quadro complessivo delle norme in cui essa va inserita.
  • Criterio sociologico: tenendo conto del contesto socio-economico in cui la medesima dovrà trovare applicazione.
  • Criterio equitativo: in modo da evitare che si creino contrasti tra senso attribuito alla norma e senso di giustizia della comunità.

L'analogia

Può accadere che nessuna norma regoli il caso singolo. Il nostro ordinamento giuridico non può essere in grado di prevedere, per ogni caso concreto dell'esperienza umana, una norma giuridica capace di regolare ad hoc e in astratto quella fattispecie. Al fine di risolvere il problema, il legislatore ha previsto all'art. 12 disp. prel. c.c. l'ammissibilità del ricorso all'analogia:

  • Si permette al giudice di applicare la disciplina prevista in astratto per una certa fattispecie anche a fattispecie simili.

Ci possono essere 2 tipologie di analogia:

  • Analogia Legis: oltre alla somiglianza del caso contemplato nella norma e quello sottoposto in concreto al giudizio del giudice, sia anche uguale la ratio della norma in uno come nell'altro caso.
  • Analogia Juris: consente di ricavare per analogia la regola non solo dalle leggi scritte e codificate, ma anche dall'insieme dei principi non scritti desumibili in modo implicito.

Limiti all'applicazione dell'analogia L'art. 14 disp. prel. c.c. vieta il ricorso allo strumento dell'analogia per:

  • Leggi penali
  • Le norme che fanno eccezione a regole generali

Lo status familiae

Ogni individuo può assumere 3 tipi di posizione nel nucleo familiare:

  • Parentela: vincolo che unisce più persone discendenti da una stessa persona. Al fine di determinare l'intensità del vincolo, occorre considerare le linee e i gradi.
    • Linea retta – in cui un parente discende direttamente dall'altro
    • Linea collaterale – due soggetti in cui uno non sia discendente diretto dall'altro (es. due fratelli non discendono l'uno dall'altro)
    • Rapporto di parentela – è in genere riconosciuto fino al 6° grado.
  • Affinità: è il vincolo che unisce un coniuge ai parenti dell'altro coniuge (es. suocera, nuora, cognato ecc…)
  • Coniugio: è il rapporto esistente tra due coniugi.

La cessazione della persona: scomparsa, assenza e morte presunta

La perdita della capacità giuridica avviene con la morte. Particolare rilevanza è la determinazione del momento esatto (es. per i sinistri stradali). La legge pone a carico della parte che ha interesse a dimostrare la sopravvivenza di una persona sull'altra, l'onere di provare la fondatezza delle proprie pretese; nel caso in cui ciò non avvenga, la legge presume che tutte le persone coinvolte siano decedute nello stesso istante.

Se per particolari eventi, non è possibile stabilire se una persona è morta o meno:

  • Scomparsa: quando una persona non è più comparsa per un certo lasso di tempo nel luogo dell'ultimo domicilio o della residenza, il tribunale può nominare un curatore per la conservazione del patrimonio dello scomparso.
  • Assenza: dopo 2 anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia che si ebbe dello scomparso, producendo l'immissione provvisoria dei presunti eredi nel possesso dei beni dello scomparso. Gli effetti patrimoniali sono limitati: si ha il potere di amministrare i beni dell'assente e di godere dei suoi frutti, ma non acquistano né la titolarità dei beni né la legittimazione a disporne.
  • Morte presunta: decorsi 10 anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia, il tribunale può dichiarare con sentenza la morte presunta: produce gli stessi effetti giuridici che produrrebbe la morte realmente accertata, per cui si apre la successione e perciò i chiamati all'eredità possono accettarla o meno. Si avrà l'acquisto della piena titolarità sul patrimonio da parte degli eredi. Tuttavia se il dichiarato morto si presenta vivo al proprio domicilio o alla residenza, gli eredi dovranno restituire ciò che ancora resa dei beni ereditari.

Il rapporto giuridico

Con rapporto giuridico si definisce la relazione che intercorre tra due o più soggetti regolata dal diritto. Nel rapporto giuridico sono sempre individuabili un:

  • Soggetto attivo: è colui a cui l'ordinamento giuridico attribuisce una posizione di vantaggio (ad esempio nel rapporto creditore – debitore, il creditore è il soggetto attivo).
  • Soggetto passivo: è colui che si trova in una posizione sfavorevole.

Spesso si utilizza l'espressione "parti" che è contrapposta a quella di "terzi". Si definiscono "terzi" coloro che non sono parte o che non sono soggetti giuridici, per tal motivo il rapporto giuridico non produce effetti né a favore né a danno del terzo.

Le posizioni giuridiche attive

Avviene quando i soggetti di diritto godono di una serie di strumenti attribuiti dall'ordinamento, al fine di tutelare alcuni interessi che sono considerati meritevoli di tutela giuridica.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher edoverr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Schiavone Giovanni.
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