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L’ACCOLLO
L’accollo consiste in un contratto bilaterale tra il debitore (accollato) e un terzo (accollante),
con il quale quest’ultimo assume a proprio carico l’onere di procurare il pagamento al
creditore (accollatario).
Debitore= accollato
Terzo= accollante
Creditore= accollatario
L’accollo (come l’espromissione) ha quale causa quella di assumersi un debito altrui. Ma:
L’espromissione: la sua funzione viene realizzata da un accordo tra terzo e creditore
L’accollo: la sua funzione viene realizzata da un accordo tra terzo e debitore originario.
Esistono due tipi di accollo:
a) L’accollo interno semplice = si ha quando le parti non intendono attribuire nessun
diritto al creditore verso il terzo (non può ad esempio “pretendere” il pagamento);
per cui il terzo ha una semplice funzione interna, cioè mettere a disposizione i
mezzi perché il debitore possa provvedere all’adempimento).
b) L’accollo esterno = si ha quando l’accordo tra terzo e debitore si presenta come un
“contratto a favore del creditore” nel senso che le parti hanno previsto ed accettato
che il creditore possa: avvantaggiarsi della convenzione, aderirvi e pretendere
direttamente dal terzo l’adempimento del suo credito.
ALCUNE SPECIE DI OBBLIGAZIONI
Con riferimento alla prestazione dovuta, si possono distinguere:
a) Obbligazioni semplici: che hanno ad oggetto una sola prestazione
b) Obbligazioni alternative: in cui sono dovute al creditore due o più prestazioni e il
debitore si libera prestandone una sola.
c) Obbligazioni facoltative: dove una sola è la prestazione, ma il debitore ha la facoltà
di liberarsi prestandone una diversa. Il diritto di scelta, una volta esercitato,
determina la trasformazione in obbligazione semplice.
LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Le obbligazioni pecuniarie sono obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro
(articoli 1277 e successivi del c.c.)
Ad esse si applica il “principio nominalistico”: alla scadenza dell’obbligazione il debitore
deve consegnare lo stesso numero di pezzi monetari originariamente pattuiti (ossia deve
pagare il valore nominale della moneta) anche se nel frattempo la moneta abbia perso
valore d’acquisto. Ciò significa che il rischio di deprezzamento monetario grava sul
creditore.
In realtà non a tutte le obbligazioni pecuniarie si applica il principio nominalistico. Esistono
2 tipologie di obb. Pecuniarie:
a) Obbligazioni di valore: hanno ad oggetto una somma di denaro che deve essere
determinata con riferimento ad un valore.
Quindi l’oggetto consiste in una cosa diversa dal denaro (es. il risarcimento danno).
Tali obbligazioni non rientrano nella categoria delle obbligazioni pecuniarie, proprio
perché non si applica il principio nominalistico. La dottrina però, le ritiene facenti
parte delle obbligazioni pecuniarie poiché hanno pur sempre ad oggetto una
somma di denaro
b) Obbligazioni di valuta: hanno ad oggetto una somma di denaro determinata con
riferimento al suo valore nominale
GLI INTERESSI
Gli interessi consistono in un’obbligazione pecuniaria accessoria ad un’obbligazione
pecuniaria principale.
Essi costituiscono il corrispettivo del godimento del denaro che venga concesso a terzi, in
ossequio del “principio di fecondità del denaro”.
Gli interessi possono essere di diversi tipi:
a) Interessi moratori = quelli che il debitore “in mora” di una somma di denaro, deve
pagare al creditore. Tali interessi rappresentano la misura del risarcimento del
danno che subisce il creditore di un’obbligazione pecuniaria in ragione del ritardo
del debitore al pagamento.
b) Interessi corrispettivi = quando ci troviamo davanti ad una prestazione esigibile cioè
quando il creditore può pretenderla subito, senza dover attendere la scadenza di un
termine o l’avveramento di una certa condizione.
Sono gli interessi dovuti a compenso del godimento del danaro altrui
c) Interessi legali = quei tassi di interesse stabiliti dalla legge.
d) Interessi convenzionali = quei tassi di interesse stabiliti dalle parti. Essi hanno due
limiti: a) che se le parti intendono pattuire un tasso superiore al tasso legale,
devono farlo per iscritto; b) non possono in ogni caso pattuire interessi usurari
e) Interessi usurari = il tasso convenuto in misura superiore di oltre la metà del tasso
medio (rilevato dal Ministero del Tesoro). Qualora le parti pattuiscano tassi usurari,
il patto è nullo e non sono dovuti interessi.
In tutti i casi è proibito l’”anatocismo” (interessi sugli interessi): ossia la capitalizzazione
degli interessi dovuti affinché questi producano a loro volta altri interessi.
OBBLIGAZIONI PLURISOGGETTIVE
Le obbligazioni devono essere costituite da almeno 2 soggetti, uno dal lato attivo e l’altro
dal lato passivo. Ciò non toglie però che uno o entrambi di questi lati sono costituiti da più
di un soggetto.
- L’obbligazione che presenta più soggetti nel lato passivo e/o nel lato attivo, prende il
nome di obbligazione plurisoggettiva.
Dell’obbligazione plurisoggettiva si possono avere 4 ipotesi: 2 con riferimento al lato
passivo dell’obbligazione e 2 con il lato attivo dell’obbligazione:
a) Nel lato passivo vi possono essere una pluralità di debitori, ciascuno dei quali è
tenuto a eseguire l’intera prestazione e l’adempimento di uno libera tutti gli altri =
“Obbligazione solidale passiva”
b) Sempre nel lato passivo davanti ad una pluralità di debitori, questi ultimi possono
essere tenuti ad eseguire solo la propria parte di prestazione = “Obbligazione
parziaria passiva”
c) Nel lato attivo vi può essere una pluralità di creditori, ciascuno dei quali possa
chiedere l’adempimento dell’intera prestazione e l’adempimento effettuato a favore
di uno dei creditori libera il debitore anche nei confronti degli altri = “Obbligazione
solidale attiva”
d) Sempre nel lato attivo vi possono essere una pluralità di creditori, ciascuno dei quali
possa pretendere l’adempimento soltanto della parte di propria spettanza della
prestazione = “Obbligazione parziaria attiva”
Quando si applica la disciplina della solidarietà e quando invece la disciplina della
parziarietà?
- In caso di obbligazione plurisoggettiva passiva, si presume la solidarietà se la legge o la
volontà delle parti non abbiano disposto diversamente.
Questo perché l’ordinamento intende tutelare il creditore e il creditore di un’obbligazione
solidale si trova in una posizione migliore del creditore di una obbligazione parziaria: non
deve chiedere a ciascun debitore l’adempimento della propria parte, col rischio che
qualcuno di loro sia insolvente e con maggiori costi.
-in caso di obbligazione plurisoggettiva attiva, vale la regola contraria: si presume la
parziarietà se la legge o le parti non abbiano voluto diversamente.
Ciò si spiega con la volontà di agevolare il debitore in sede di adempimento, permettendo
al debitore di scegliere a quale dei creditori effettuare la prestazione, e di effettuarla in
un’unica occasione senza dover compiere particolari indagini.
La disciplina della solidarietà si applica unicamente nei “rapporti esterni” e quindi tra
debitori vs. creditori;
Nei “rapporti interni” (ossia nel rapporto tra i diversi debitori o nel rapporto tra i diversi
creditori) si applica sempre la disciplina della parziarietà e le parti di ciascuno si
presumono uguali.
Questo perché il debitore che ha pagato l’intero, ha diritto ad essere rimborsato dagli altri
debitori di quanto abbia pagato (ciascuno per la propria parte di competenza).
L’azione con la quale il debitore agisce per essere rimborsato si chiama “azione di
regresso”.
Tale situazione vale anche per il creditore che abbia ricevuto l’intero e che deve riversare
agli altri creditori la parte che spetta a loro.
Tale disciplina non si applica qualora l’obbligazione solidale sia stata assunta nell’interesse
esclusivo di uno dei condebitori: “solidarietà diseguale”
OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI
Le obbligazioni indivisibili sono obbligazioni che hanno ad oggetto prestazioni che non
possono essere adempiute parzialmente per la loro natura o per scelta delle parti.
Quando ci sono più debitori o più creditori di un’obbligazione indivisibile, si applica
necessariamente la disciplina delle obbligazioni solidali.
La disciplina della solidarietà è resa necessaria dal tipo di prestazione oggetto
dell’obbligazione.
IL PAGAMENTO DELL’INDEBITO E L’ARRICCHIMENTO SENZA GIUSTA CAUSA
NOZIONE DI INDEBITO E AMBITO DELLA RELATIVA DISCIPLINA
Indebito significa “non dovuto”, quindi se un adempimento o un pagamento non è dovuto,
si parla quindi di “adempimento non dovuto” o “pagamento indebito”; ossia pagamento di
un debito inesistente.
Quando l’adempimento non dovuto sia costituito da cose “indeterminate” o “consumabili”
(come ad esempio il denaro), per ottenere il “diritto di proprietà” sull’equivalente delle
cose, è prevista l’azione di “ripetizione dell’indebito”:
- poiché si è verificato un pagamento non dovuto, bisogna procedere a una restituzione,
ossia bisogna ripetere il pagamento in senso inverso.
Tale azione è prevista in sostituzione all’azione di rivendicazione, la quale non si può
esercitare in quanto la proprietà delle cose consegnate è andata perduta.
L’azione di rivendicazione = è volta al recupero del possesso di un bene del quale si sia
conservata la proprietà e inoltre è considerata un’azione “reale” ossia esercitabile sia nei
confronti dell’accipiens che dei terzi suoi aventi causa a titolo particolare (cioè si può rifare
sia direttamente alla persona ma anche ai terzi legati a quest’ultima).
L’azione di ripetizione dell’indebito = è invece volta all’acquisto del diritto di proprietà
sull’equivalente dei beni la cui proprietà si sia persa; inoltre è un’azione “personale” ovvero
esercitabile solo nei confronti dell’accipiens e non dei terzi legati ad esso.
Tale azione inoltre è soggetta a prescrizione ordinaria decennale (es. se, in esecuzione di
un contratto di vendita nullo, viene pagato un certo prezzo, il compratore può ottenere
l’equivalente di quanto pagato esercitando l’azione di ripetizione entro 10 anni dal
pagamento.)