Nozioni preliminari
Capitolo 1: L'ordinamento giuridico
L'ordinamento giuridico e le norme giuridiche
Il diritto costituisce l'insieme delle norme giuridiche che i membri di una società sono obbligati a osservare, anche definito come l'ordinamento giuridico dello Stato. Tuttavia, la norma giuridica non deve essere confusa con la norma morale, nemmeno quando l'una e l'altra abbiano contenuto identico.
Infatti, mentre la regola morale è assoluta nel senso che trova nel suo contenuto la propria validità e quindi obbliga solamente il soggetto, che riconoscendone il valore, decide di adeguarvisi, la regola giuridica deriva la sua forza vincolante da un atto dotato di autorità. Considerando la sua struttura, la norma giuridica è l'enunciato prescrittivo di un'ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza giuridica, che può consistere nell'acquisto di un diritto, nell'insorgenza di un'obbligazione, nella estinzione o modificazione di un diritto o, infine, nell'applicazione di una conseguenza.
La parte della norma giuridica che descrive l'evento che intende regolare, facendone discendere determinati effetti giuridici, si definisce fattispecie, la quale può essere:
- Astratta: ossia complesso di fatti non realmente accaduti, ma descritti ipoteticamente.
- Concreta: consiste non più in un modello descritto ipoteticamente, ma in un complesso di fatti verificatisi realmente.
La fattispecie, inoltre, può consistere in un solo fatto (fattispecie semplice) o in una pluralità di fatti giuridici (fattispecie complessa). In alcuni casi, se la fattispecie consiste in una serie di eventi che si succedono tra loro, si parla di fattispecie a formazione progressiva.
Passando al contenuto di una norma, i suoi caratteri sono:
- Positività: in quanto la norma giuridica è imposta dallo Stato.
- Relatività: in quanto la norma varia nel tempo, nello stesso ordinamento e nello spazio, da ordinamento ad ordinamento.
- Coattività: in quanto è suscettibile di attuazione forzata; in effetti, accanto a norme di condotta, il legislatore prevede anche una reazione dell'ordinamento in caso di inosservanza del comportamento prescritto (c.d norme sanzionatorie o secondarie). La sanzione, in particolare, può operare in modo diretto ovvero, in modo indiretto: in questo caso, l'ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere l'osservanza della norma o reagire alla sua violazione.
- Generalità: non è rivolta ad una o a più persone determinate, ma ad una serie di possibili destinatari.
- Astrattezza: in quanto non ha ad oggetto fatti concreti e passati, bensì fatti futuri e ipotetici che si potranno ancora verificare.
- Bilateralità: quando, riconoscendo un diritto a favore di una persona, correlativamente impone un dovere a carico di un'altra persona o di altre persone.
In relazione alla loro diversa efficacia, le norme giuridiche si distinguono in:
- Norme derogabili: quando contengono delle regole di condotta che i destinatari possono anche modificare, entro certi limiti, per disciplinare in modo diverso i rapporti giuridici che li riguardano. Tradizionalmente, si distinguono in:
- Norme dispositive: quando regolano un rapporto, ma consentono alle parti di disciplinarlo diversamente.
- Norme suppletive: si applicano a un rapporto solo se le parti non hanno provveduto a disciplinarlo diversamente.
- Norme inderogabili: dette anche imperative, impongono regole di condotta anche contro la volontà dei destinatari, che non possono disciplinare in modo diverso i loro rapporti. Così, ad esempio, le norme che ammettono il divorzio soltanto dopo tre anni dalla separazione si applicano anche se i coniugi sono d'accordo nello sciogliere immediatamente il matrimonio.
Capitolo 2: Il diritto privato e le sue fonti: il codice civile
Le norme del diritto positivo si distinguono in due grandi sistemi:
- Diritto pubblico: regola i rapporti nei quali almeno una delle parti è un ente pubblico, che per soddisfare un interesse generale, esercita un potere di supremazia. Quindi, nel diritto pubblico prevale un principio di autorità: l'interesse pubblico si deve poter realizzare anche senza il consenso delle altre parti del rapporto, che pertanto si trovano in una posizione di soggezione.
- Diritto privato: disciplina i rapporti nei quali le parti sono in una condizione di parità, ossia i rapporti tra privati o anche tra un ente pubblico e un ente privato.
In quanto tutelano interessi generali, le norme di diritto pubblico sono inderogabili; le norme del diritto privato, in quanto poste a tutela di interessi particolari, sono in prevalenza derogabili. Tuttavia, la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato non è assoluta, in quanto vi sono norme di diritto pubblico che sono derogabili e norme di diritto privato che sono imperative o inderogabili.
Le fonti del diritto
Le fonti del diritto si distinguono in:
- Fonti di produzione: ossia atti e fatti idonei a produrre norme giuridiche, ossia a creare, modificare o abrogare norme esistenti.
- Fonti di cognizione: ossia documenti ufficiali, che consentono ai destinatari di essere a conoscenza del contenuto di norme giuridiche.
Nel diritto italiano, le principali fonti di produzione sono:
- Fonti costituzionali
- Costituzione: la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato Italiano ed è la fonte più importante di norme giuridiche, dalla quale dipendono tutte le altre fonti. Si tratta di una Costituzione votata, perché è stata approvata da un'apposita Assemblea Costituente eletta dal popolo ed è rigida, in quanto non può essere modificata con una semplice legge ordinaria, ma solamente con un procedimento aggravato di revisione costituzionale.
- Leggi costituzionali: comprendono le leggi di revisione costituzionale, dirette a modificare o cancellare parti della Costituzione; le leggi di integrazione costituzionale, dirette a creare norme dello stesso valore di quelle contenute nella Costituzione.
- Fonti primarie
- Leggi ordinarie: sono leggi emanate dal Parlamento secondo la procedura prevista dalla Costituzione (artt. 70 ss.) in alcune materie considerate di particolare importanza. La Costituzione prevede una riserva di legge, stabilendo che determinate materie possono essere disciplinate soltanto da norme contenute in una legge ordinaria.
- Atti aventi forza di legge: sono provvedimenti emanati dal Governo solamente nei casi e nei limiti previsti dalla Costituzione. Si distinguono in:
- Decreti legislativi: devono osservare principi e criteri direttivi contenuti in una legge delega, con la quale il Parlamento attribuisce al Governo il potere di emanare provvedimenti in una determinata materia.
- Decreti legge: possono essere emanati di propria iniziativa dal Governo solo in casi straordinari, di necessità ed urgenza e perdono efficacia, fin dall'origine, se non sono convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro emanazione.
- Leggi regionali: sono deliberate dai Consigli Regionali e sono efficaci soltanto nel territorio della Regione considerata. In particolare, in seguito alla Riforma dell'art. 117 Cost. alle Regioni è stata riconosciuta:
- Una potestà legislativa concorrente con quella dello Stato, a cui spetta la fissazione del principi fondamentali in alcune materie indicate dalla Costituzione.
- Una potestà legislativa residuale, con il solo rispetto della Costituzione, dell'ordinamento e degli obblighi internazionali, in tutte le altre materie.
- Fonti comunitarie: comprendono, non solo i Trattati, ma anche:
- I regolamenti comunitari, i quali sono direttamente efficaci nel territorio degli Stati membri senza la necessità di adottare norme interne.
- Le direttive, le quali solitamente non sono direttamente efficaci, ma obbligano gli Stati membri ad adottare apposite norme interne.
- Fonti secondarie
- Regolamenti amministrativi: i regolamenti amministrativi possono essere statali, se emanati da un organo della Pubblica Amministrazione o locali se sono emanati da un ente pubblico territoriale. Tradizionalmente, i regolamenti si distinguono in:
- Esecutivi, quando contengono norme che attuano o completano una legge o un altro atto avente forza di legge.
- Indipendenti, quando contengono norme che disciplinano materie che non sono regolate o che sono regolate solo in parte dalla legge o da altri atti equiparati.
- Regolamenti amministrativi: i regolamenti amministrativi possono essere statali, se emanati da un organo della Pubblica Amministrazione o locali se sono emanati da un ente pubblico territoriale. Tradizionalmente, i regolamenti si distinguono in:
- Fonti consuetudinarie
- Consuetudine: consiste nella ripetizione continua e spontanea di un determinato comportamento da parte di un gruppo di persone, con la convinzione di osservare una norma giuridica. Pertanto, la consuetudine è costituita da due elementi:
- La ripetizione di una determinata condotta.
- La convinzione di rispettare una norma giuridica.
- Secundum legem
- Praeter legem
- Contra legem
- Consuetudine: consiste nella ripetizione continua e spontanea di un determinato comportamento da parte di un gruppo di persone, con la convinzione di osservare una norma giuridica. Pertanto, la consuetudine è costituita da due elementi:
Il Codice Civile è una legge che disciplina in modo organico e sistematico un intero settore dell'ordinamento giuridico. Il Codice Civile vigente, che risale all'inizio degli anni '40 (1942), ha unificato in un unico testo i due Codici ottocenteschi, che disciplinavano separatamente il diritto civile in senso stretto (relativo ai rapporti tra privati) e il diritto commerciale (relativo, invece, ai rapporti tra commercianti o tra soggetti privati e commercianti).
Il Codice è preceduto da un gruppo di disposizioni sulla legge in generale, indicate anche come preleggi o disposizioni preliminari, che riguardano:
- Le fonti di produzione.
- L'interpretazione delle norme giuridiche.
- L'efficacia nel tempo di norme giuridiche.
Il Codice Civile vigente è strutturato in 6 libri:
- Libro Primo: delle persone e della famiglia, che contiene la disciplina della capacità delle persone, dei diritti della personalità, delle organizzazioni collettive e della famiglia.
- Libro Secondo: delle successioni, contiene la disciplina delle successioni a causa di morte e della donazione.
- Libro Terzo: della proprietà, contiene la disciplina della proprietà e degli altri diritti reali.
- Libro Quarto: delle obbligazioni, contiene la disciplina delle obbligazioni e delle loro fonti, ossia principalmente dei contratti e dei fatti illeciti.
- Libro Quinto: del lavoro, contiene la disciplina dell'impresa in generale, del lavoro subordinato e autonomo, delle società con scopo di lucro e la concorrenza.
- Libro Sesto: della tutela dei diritti, contiene la disciplina della trascrizione, delle prove, della responsabilità del debitore e della prescrizione.
Ciascun Libro è a sua volta diviso in:
- Titoli
- Capi, che a loro volta sono suddivisi in sezioni e paragrafi
- Articoli, numerati progressivamente da 1 a 2969
Capitolo 3: L'efficacia temporale delle leggi
Per l'entrata in vigore di una legge è necessaria, oltre all'approvazione da parte delle due Camere:
- La promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica
- La pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- Il decorso di un periodo di tempo, c.d vacatio legis, che decorre dalla pubblicazione all'entrata in vigore della legge, la quale di regola è di 15 giorni, salvo che la legge stessa non stabilisca un termine più lungo o più breve.
Con la pubblicazione, la legge si reputa conosciuta e diventa obbligatoria per tutti; infatti, vige il principio di ignoranza legis non excusat, ossia nessuno può invocare come scusa, per evitare la sanzione, il fatto di aver ignorato l'esistenza della legge.
Una disposizione di legge si considera abrogata quando un nuovo atto posteriore dispone che ne cessi gli effetti. L'abrogazione può essere:
- Espressa: quando una legge posteriore dichiara abrogata esplicitamente la legge anteriore o alcune sue disposizioni.
- Tacita: se manca tale dichiarazione, ma le disposizioni posteriori:
- Sono incompatibili con una o più disposizioni antecedenti.
- Costituiscono una materia regolata da una legge anteriore, la quale, pertanto, è costituita dalle disposizioni più recenti.
Fenomeno diverso dall'abrogazione è la deroga, che si ha quando una nuova norma prevede, solo in specifici casi, una disciplina differente. Un'altra figura di abrogazione è il referendum popolare, quando ne facciano richiesta almeno 500.000 elettori o 5 Consigli Regionali. Anche la sentenza di incostituzionalità di una legge ne fa cessare gli effetti: essa opera ex nunc, ossia come se la disposizione illegittima non fosse mai stata emanata, ma sono fatti salvi i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato.
Capitolo 4: L'applicazione e l'interpretazione della legge
Per applicazione della legge, si intende la concreta attuazione di quanto prescritto ipoteticamente dalla norma giuridica. L'interpretazione, invece, consiste nel chiarire il significato di una norma giuridica. A seconda della fonte dalla quale proviene, l'interpretazione può essere:
- Autentica: se proviene dallo stesso organo che ha emanato la norma o da un organo superiore e deve essere contenuta in un atto normativo dello stesso grado o di un grado più elevato. In particolare, l'interpretazione autentica è vincolante per tutti, anche per i giudici e, inoltre, è retroattiva, in quanto dal punto di vista giuridico è come se la norma, che viene interpretata, avesse sempre avuto il significato che le è stato attribuito successivamente.
- Giudiziale: se compiuta dal giudice ed è contenuta nella sentenza con la quale egli decide una controversia ed, inoltre, è vincolante soltanto per le parti coinvolte.
- Burocratica: se compiuta da un organo amministrativo ed è contenuta in uno atto interno della Pubblica Amministrazione. Essa è vincolante soltanto per gli organi gerarchicamente subordinati.
- Dottrinale: se è proposta dagli studiosi di diritto ed è contenuta in scritti giuridici. Questa forma di interpretazione non ha scopo pratico e costituisce la c.d dottrina e, pertanto, non è mai vincolante.
In particolare, l'interpretazione giudiziale deve rispettare alcuni criteri:
- Criterio logico: attraverso l'argumentum a contrario, diretto ad escludere dalla norma quanto non è compreso, l'argumentum a simili, diretto ad estendere la norma per comprendervi anche fenomeni simili e l'argumentum a fortiori e l'argumentum ad absurdum, diretto ad escludere il significato che dia luogo ad una norma assurda.
- Criterio storico: ossia l'analisi della motivazioni per le quali un istituto è stato introdotto, le quali possono essere utili per comprendere la portata di una disposizione.
- Criterio sistematico: per determinare il significato di una disposizione è necessario collocarla nel quadro complessivo dell'ordinamento giuridico.
- Criterio sociologico: al fine di pervenire ad un'interpretazione adeguata, potrebbe essere utile l'analisi dei rapporti regolati dalla disposizione.
- Criterio equitativo: volto ad evitare interpretazioni che contrastino con il senso di giustizia della comunità.
L'analogia è quel procedimento interpretativo usato per far fronte ad un'eventuale lacuna dell'ordinamento giuridico. Essa si distingue in:
- Analogia legis: se ad un caso non espressamente regolato, il giudice deve applicare disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.
- Analogia iuris: se non vi sono norme che regolano casi simili, il giudice deve far riferimento di principi generali dell'ordinamento.
Tuttavia, il ricorso all'analogia è escluso:
- Per le leggi penali, in quanto non si può essere puniti per fatti simili, ma diversi da quelli commessi.
- Per le leggi eccezionali, ossia le leggi che derogano o fanno eccezione alla legge generale.
L'attività giuridica e la tutela giurisdizionale dei diritti
Capitolo VI - Le situazioni giuridiche soggettive
Il rapporto giuridico
Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti, regolata dall'ordinamento giuridico. Le parti, ossia i soggetti protagonisti del rapporto giuridico sono:
- Soggetto attivo: ossia colui al quale l'ordinamento giuridico attribuisce un potere (o diritto soggettivo).
- Soggetto passivo: ossia colui, in capo al quale, sussiste, invece, un dovere.
Distinto dal concetto di parte è quello di terzo, che è colui il quale è estraneo al rapporto giuridico intercorrente tra altri soggetti.
Situazioni giuridiche attive
In linea generale, le situazioni giuridiche soggettive determinano la posizione di un soggetto nell'ambito di un rapporto, oppure la relazione con un oggetto.
Sono situazioni giuridiche attive:
- Diritto soggettivo: è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale, protetto dall'ordinamento giuridico. La tutela è l'elemento essenziale affinché una determinata situazione di interesse personale possa essere qualificata come un diritto del soggetto, in quanto vi sono situazioni irrilevanti per l'ordinamento alle quali non è concessa alcuna protezione.
- Potestà e uffici: a differenza del diritto soggettivo, nella potestà i poteri sono attribuiti al singolo non per il perseguimento di un interesse proprio, bensì al fine di tutelare un interesse altrui (ad es. è ufficio quello del tutore di una persona incapace).
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