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Introduzione al diritto

Il diritto ha la funzione di organizzare i comportamenti umani al fine di evitare il danneggiamento degli interessi tra i vari individui. Si basa su tre fattori:

  • Le regole, ossia obblighi sul comportamento da tenere;
  • Le sanzioni, da applicare in caso di violazione delle regole;
  • Gli apparati, ossia le istituzioni controllate dallo stato che hanno il compito di verificare eventuali violazioni delle regole e rispettive applicazioni sanzionatorie.

Tipologie di diritto

Il diritto può essere suddiviso in:

  • Diritto privato, che ha la funzione di sanzionare i comportamenti socialmente dannosi con provvedimenti che andranno a colpire direttamente il patrimonio dell’individuo, non la sua libertà (es. in caso di omicidio la sanzione da applicare sarà un risarcimento in denaro);
  • Diritto penale, che ha la funzione di sanzionare i comportamenti socialmente dannosi con provvedimenti che limitano la libertà personale (es. in caso di omicidio la sanzione penale sarà la reclusione del colpevole);
  • Diritto pubblico, che regola l’organizzazione e il funzionamento dei poteri pubblici.

Differenza tra diritto privato e diritto pubblico

La differenza tra diritto privato e diritto pubblico è la presenza della pubblica amministrazione:

  • In ambito pubblico, la presenza della PA è obbligatoria ed esercita un potere d’imperio, quindi potrà imporre la sua volontà al soggetto privato;
  • In ambito privato, la presenza della PA è facoltativa e si pone sullo stesso piano dell’interlocutore, andando a cercare un accordo sotto forma di contratto.

La scelta del tipo di diritto spetta alla PA in quanto può decidere se lasciare autonomia al privato (diritto privato) o se esercitare la propria volontà (diritto pubblico).

Le regole

Le fonti del diritto

  1. Costituzione: è la legge fondamentale della Repubblica Italiana, redatta tra il 1946 e il 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948. È formata da tre parti: Principi fondamentali, Diritti e doveri dei cittadini, Ordinamento della Repubblica.
  2. Leggi ordinarie: sono atti normativi emanati dal Parlamento, subordinati alla Costituzione e la Corte Costituzionale ha il potere di giudicarne la legittimità, anche con effetto retroattivo.
    • Decreti legge: sono atti normativi emanati dal Governo in caso di emergenza o di urgente necessità. Vanno poi convertiti in leggi ordinarie dal Parlamento.
    • Decreti legislativi: sono atti normativi emanati dal Governo su delega del Parlamento, che lo autorizza a legiferare su una determinata tematica rispettando le indicazioni della legge delega.
  3. Regolamenti: sono atti normativi emanati dal Governo, hanno carattere generale e devono rispettare sia la Costituzione sia le leggi ordinarie, i decreti legge e i decreti legislativi.
  4. Consuetudini: sono fatti normativi che hanno origine da comportamenti costantemente ripetuti (elemento oggettivo) e che vengono considerati giuridicamente vincolati (elemento soggettivo).

Il codice civile

Il codice civile italiano è stato emanato nel 1942 e contiene 2969 articoli suddivisi a loro volta in comma. Le norme contenute nel codice civile hanno carattere ordinario, pertanto il loro valore è pari a quello di qualsiasi altra legge, pertanto possono subire riforme, modifiche e completamenti attraverso leggi ordinarie o atti aventi forza di legge (decreti legge o legislativi). Il codice civile si divide in sei libri:

  • Delle persone e della famiglia
  • Delle successioni
  • Della proprietà
  • Delle obbligazioni
  • Del lavoro
  • Della tutela dei diritti

I soggetti del diritto

I soggetti del diritto possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche (o organizzazioni).

La persona fisica

La persona fisica possiede:

  • La capacità giuridica, che si acquisisce alla nascita e permette di essere titolari di diritti e obblighi. La Costituzione prevede che nessuno possa essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza o del nome.
  • La capacità di agire (o di intendere e di volere), che si acquisisce con la maggiore età e consiste nel potere compiere atti giuridici.

I soggetti che non possiedono questa capacità (incapaci di agire) possono essere:

  • Assoluti, ovvero i minorenni e gli interdetti.
    • Gli interdetti sono persone con problemi mentali gravi o persone che sono state condannate a più di cinque anni di reclusione. I soggetti assoluti sono rappresentati o da un genitore o da un tutore (rappresentanza legale).
  • Relativi, ovvero gli inabilitati e i minori emancipati.
    • Gli inabilitati sono persone con problemi mentali non gravi mentre i minori emancipati sono persone di almeno 16 anni che hanno ottenuto il consenso dal Tribunale dei minori per contrarre matrimonio. I soggetti relativi sono rappresentati da un curatore, che li assiste senza sostituirli come il tutore.

Tutti gli atti giuridici compiuti da soggetti incapaci di agire sono annullabili. Invece se un soggetto legalmente capace di agire compie un atto giuridico in condizioni di incapacità temporanea di intendere e di volere, l’atto potrà essere o non essere annullato.

  • Gli atti non patrimoniali (es. matrimonio) verranno sicuramente annullati;
  • Gli atti patrimoniali unilaterali verranno annullati solo se recano un grave danno all’incapace;
  • I contratti verranno annullati solo se si prova che la controparte ha agito in malafede, ovvero che la controparte abbia riconosciuto la condizione dell’incapace scegliendo di stipulare comunque il contratto.

Le persone giuridiche (o organizzazioni o enti)

Solitamente un’organizzazione ha origine da un atto costitutivo formato dalle persone fisiche (dette organi) che intendono crearla, e presenta uno statuto che contiene le regole di funzionamento. Così come le persone fisiche, anche le persone giuridiche godono della capacità giuridica, che si acquisisce al momento della costituzione e permette all’organizzazione di essere titolare di diritti e obblighi. Tuttavia non detengono la capacità di agire: infatti tutti gli atti giuridici devono essere svolti da persone fisiche che operano per nome e per conto delle organizzazioni.

Le organizzazioni si possono dividere in:

  • Pubbliche, hanno un interesse di carattere generale (es. Stato e altri enti territoriali quali Regioni, Province e Comuni);
  • Private, hanno obiettivi di carattere particolare (es. partiti politici, associazioni, fondazioni dove il patrimonio di una persona viene destinato a scopi culturali o di beneficienza).

E ancora in organizzazioni:

  • Di tipo associativo (corporazioni): sono associazioni e società in cui prevale l’elemento personale. Le persone fisiche che compongono quest’organizzazione (associati o soci) hanno il potere di decidere chi amministrerà l’ente e quale sarà il suo obiettivo.
  • Di tipo non associativo (istituzioni): sono fondazioni in cui prevale l’elemento patrimoniale. Il fondatore di quest’organizzazione deciderà la finalità del patrimonio apportato e non potrà più essere modificata: questo è un vincolo non modificabile.

E ancora organizzazioni:

  • A scopo di profitto (enti lucrativi, for profit): sono società che esercitano un’attività economica dalla quale ricaveranno un utile che sarà in seguito distribuito tra i soci che compongono l’ente.
  • Non a scopo di profitto (enti non lucrativi, non profit): sono associazioni, fondazioni e comitati che possono anche non esercitare un’attività imprenditoriali, ma nel caso in cui la esercitassero, gli eventuali utili non potranno essere distribuiti tra i soci, ma solamente essere conservati e reinvestiti.

La distribuzione degli utili è la condizione discriminante tra enti for profit e non profit.

La personalità giuridica

Le società di capitali (SS, Snc, Sas) hanno un’autonomia patrimoniale perfetta: in caso di fallimento o richiamo debiti, il patrimonio utilizzato per la copertura potrà essere solo ed esclusivamente quello conferito in fase di costituzione aziendale. Le società di persone (Spa, Srl, Saa) hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta: in caso di fallimento o richiamo debiti, il patrimonio utilizzato per la copertura dovrà essere in primo luogo quello della società e in seguito, se non dovesse bastare, verrà utilizzato anche il patrimonio dei singoli soci.

La personalità giuridica si acquisisce redigendo l’atto costitutivo e lo statuto sotto forma di atto pubblico e iscrivendo l’atto costitutivo e l’atto pubblico nel registro delle imprese (nel caso di società) oppure con la redazione dell’atto pubblico, con un provvedimento di riconoscimento da parte dell’autorità amministrativa e l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche (per gli enti non profit).

Gli enti non-profit

Gli enti senza scopo di lucro si dividono in:

  • Associazioni riconosciute: sono formate da soggetti che hanno uno scopo in comune diverso dal lucro. Questo scopo può essere altruistico (volontariato) o egoistico (associazione sportiva). Le associazioni riconosciute godono di personalità giuridica e hanno autonomia patrimoniale perfetta, pertanto l’atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti con un atto pubblico da parte di un notaio. Le associazioni riconosciute sono formate da organi quali:
    • L’assemblea degli associati, che nomina e revoca gli amministratori, approva il bilancio, modifica lo statuto e l’atto costitutivo e delibera sullo scioglimento dell’associazione;
    • La deliberazione, che è la forma giuridica delle decisioni prese dall’organo collegiale;
    • Gli amministratori, che gestiscono il patrimonio e rappresentano l’associazione. Quando un associato esce da un’associazione non può richiedere il rimborso dei contributi versati.
  • Associazioni non riconosciute: non godono di personalità giuridica e hanno autonomia patrimoniale imperfetta, pertanto l’atto costitutivo e lo statuto possono essere redatti in forma libera anche senza l’atto pubblico e l’intervento del notaio. Le associazioni non riconosciute sono formate da organi quali:
    • L’assemblea, che nomina gli amministratori, delibera e approva il bilancio;
    • Gli amministratori, che operano per nome e per conto dell’organizzazione, pertanto potrebbero essere chiamati a risarcire eventuali creditori.
    Inoltre, le associazioni non riconosciute non sono sottoposte al controllo pubblico pertanto hanno un alto livello di libertà.
  • Fondazioni: sono organizzazioni create da uno o più soggetti che destinano un patrimonio e le sue rendite al perseguimento di un determinato scopo (vincolo di destinazione). Le fondazioni godono di personalità giuridica e vengono costituite o mediate atto pubblico o mediante testamento. Gli amministratori sono vincolati dall’atto di fondazione e non possono pertanto cambiare lo scopo del patrimonio della fondazione. Non è presente un’assemblea. Quando lo scopo della fondazione viene perseguito, oppure non è più socialmente rilevante o il patrimonio diventa insufficiente, interviene l’autorità pubblica, che può assimilare la fondazione a un’altra fondazione con scopo simile. Le fondazioni devono essere iscritte nel registro delle persone giuridiche.
  • Comitati: sono organizzazioni create per la raccolta fondi da destinare a finalità socialmente rilevanti e hanno un vincolo di destinazione. I comitati non godono di personalità giuridica e i loro componenti rispondono personalmente dei debiti contratti. Quando un comitato raccoglie un patrimonio consistente può trasformarsi in una fondazione: serve sempre l’atto pubblico di costituzione e l’iscrizione al registro delle persone giuridiche.

Diritti, beni e circolazione giuridica

Classificazione dei diritti

Distinguiamo diversi tipi di diritti:

  • Diritti patrimoniali: garantiscono l’utilità di tipo economico, come il diritto di credito e di proprietà;
  • Diritti non patrimoniali: garantiscono l’utilità di tipo morale, come il diritto al nome, alla reputazione e alla fedeltà del coniuge;
  • Diritti assoluti: si possono far valere su qualsiasi soggetto giuridico, come con il diritto di proprietà;
  • Diritti relativi: si possono far valere su alcuni soggetti, come ad esempio un debitore;
  • Diritti disponibili: sono i diritti che un soggetto dispone e può utilizzare (es. diritto di proprietà);
  • Diritti indisponibili: sono i diritti di cui non si può disporre (es. diritto alla vita e alla salute).

Classificazione dei beni

I beni sono oggetto di diritto e non sono accessibili a qualsiasi soggetto giuridico (un terreno è un bene, ma l’energia solare no). I beni possono creare conflitti tra interessi incompatibili. Si possono classificare in:

  • Beni immateriali, sono oggetti intangibili e non immagazzinabili (es. marchi, brevetti);
  • Beni materiali, sono oggetti tangibili e immagazzinabili, che si dividono a loro volta in:
    • Beni immobili, ossia tutti i beni saldamente incorporati al suolo (es. edifici, terreni). I beni immobili devono essere iscritti a un registro (catasto) e la vita giuridica dell’immobile deve essere trascritta nei registri immobiliari. Un immobile che non è di proprietà di qualcuno diventa automaticamente dello stato.
    • Beni mobili, ossia tutti gli altri beni (es. automobile). Le energie naturali vengono considerate beni mobili quando hanno un valore economico;
    • Beni fungibili, ossia beni che sono identici ad altri beni dello stesso tipo e genere, identificabili solo per la categoria merceologica a cui appartengono;
    • Beni infungibili, ossia beni che hanno caratteristiche particolari che li differenziano da tutti gli altri beni (es. quadro, scultura);
    • Le pertinenze, ossia delle cose che hanno la funzione di servizio o di ornamento di un’altra cosa (cosa principale) (es. un giardino è una pertinenza di una casa);
    • I frutti, ossia beni prodotti da altri beni. Esistono:
      • Frutti naturali, che si ottengono direttamente dalla cosa (es. frutti da albero);
      • Frutti civili, che si ottengono dalla cosa come corrispettivo del godimento che qualcun altro ha ottenuto dalla cosa stessa (es. l’affitto di un appartamento che viene riscosso dal proprietario che lo concede in locazione).

Classificazione degli acquisti di diritti

I diritti si acquistano o si perdono secondo la circolazione giuridica. Gli acquisti di diritti si dividono in:

  • Acquisti originari, che non avvengono per effetto della trasmissione da parte del soggetto che era titolare del bene in precedenza. Alcuni esempi sono:
    • L’occupazione, ovvero l’acquisto della proprietà di un bene mobile che non era di proprietà di nessuno;
    • L’usurpazione, ovvero l’acquisto della proprietà di un bene immobile acquisito dopo un determinato periodo di tempo in cui il bene è stato usato produttivamente.
  • Acquisti derivativi, che derivano da un diritto detenuto in precedenza da un altro soggetto (es. contratto). Chi trasferisce il diritto viene chiamato dante causa o alienante. Chi acquista il diritto viene chiamato avente causa o acquirente. L’acquisto può essere:
    • Traslativo, quando i due soggetti si scambiano il medesimo bene;
    • Costitutivo, quando un soggetto alienante permette all’acquirente l’utilizzo del bene senza il trasferimento della proprietà, che rimane all’alienante.
  • Acquisti a titolo oneroso, quando l’alienante sostiene un sacrificio a fronte dell’acquisto del diritto;
  • Acquisti a titolo gratuito, quando viene donato un bene;
  • Acquisti tra vivi, quando si presuppone la morte dell’alienante (contratto);
  • Acquisti per causa di morte, quando si implica necessariamente il decesso del precedente titolare del diritto (successione).
  • Acquisti a titolo particolare, quando si parla di uno o più diritti determinanti, circoscritti a uno o più beni;
  • Acquisti a titolo universale, quando l’acquirente succede in tutti i rapporti giuridici che facevano capo all’alienante, oppure a una loro porzione.

Il titolo dell’acquisto è la situazione di fatto (fattispecie) che produce l’effetto dell’acquisto di un diritto in base alla legge (es. contratto). Nell’acquisto a titolo derivato valgono due principi:

  1. L’acquisto si perfeziona solo se l’alienante è effettivamente il titolare del diritto;
  2. Occorre che il titolo dell’acquisto non sia irregolare per poter perfezionare l’acquisto (ovvero non abbia vizi o difetti).

La pubblicità

La pubblicità è un insieme di regole e apparati che hanno la funzione di far conoscere determinati fatti alla collettività. Esistono tre tipi di pubblicità:

  • Pubblicità notizia, che ha la funzione di far conoscere determinati fatti;
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alice.presti1997 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rizzo Nicola.
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