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L’inefficacia invece attiene alla possibilità di produrre effetti. Spesso accade che il contratto
invalido è anche inefficace. Tuttavia non sempre c’è coincidenza tra queste due
classificazione. Per esempio il contratto annullabile perde efficacia, ma prima produce
comunque effetti. Ci possono essere anche contratti perfettamente validi, ma che non
producono nessun effetto.
I soggetti del diritto privato
È concepito in due sensi: è un soggetto che è in grado di essere titolare di diritti e doveri,
di rapporti giuridici attivi e passivi. È giuridicamente capace quando è titolare di diritti o
doveri, ha la capacità giuridica. Inoltre ha la capacità di stipulare validamente un negozio
giuridico, è la capacità d’agire (18 anni). Quando parliamo di soggetti dobbiamo
interrogarci sulla capacità giuridica e quella capito d’agire.
La persona giuridica non è solamente un soggetto, ma son anche imprese e istituti, non
sono persone fisiche, ma create dal diritto. Hanno quelle caratteristiche previste dal diritto:
capacità giuridica e d’agire.
Capacità giuridica: la persona può diventare posseditrice di obblighi e diritti. Quando una
persona ha questa astratta idoneità ha capacità giuridica. Questa capacità viene acquisita
alla nascita (art. 1). Alcuni diritti sono riconosciuti al concepito ancora prima di nascere
(art. 462, 784). La capacità giuridica cessa con la morte (encefalettrogramma piatto, legge
dei trapianti). Ci sono fattori che fanno pensare ad una cessazione del diritto come la
scomparsa (art.48), l’assenza e la morte presunta.
In caso di scomparsa conserva i suoi diritti, ma viene nominato un curatore che controlli i
suoi beni e diritti, non si incide sui diritti dello scomparso. questa scomparsa può perdurare
nel tempo, allora in questo caso si parla di assenza (più di due anni), che è più forte della
scomparsa, si presume che il soggetto sia vivo, ma potrebbe anche essere morto (art. 50)
e allora gli interessati possono far aprire il testamento e possono momentaneamente
godere dei beni, salvo poi restituirli in caso di ritorno dell’assente (art.54-56).
Nel caso l’assenza si prolunghi per 10 anni dall’ultima notizia dello scomparso, a questo
punto (art.61) scatta la morte presunta e quindi legatari ed eredi entrano in possesso dei
diritti dello scomparso, è come se il soggetto fosse defunto, cambia solamente il modo di
accertare la morte. La persona di cui è stata presunta la morte riacquista i suoi diritti nello
stato in cui sono, nel caso siano stati venduti il prezzo è dovuto al morto presunto.
Capacità d’agire (art.2): si acquista la capacità di compiere tutti gli atti (negozi giuridici)
per cui non sia stabilità un’età diversa. Si acquista la capacità d’agire con il compimento
della maggiore età, anche se si possono concludere negozi giuridici ad un’età inferiore.
Chi non è maggiorenne, o interdetto o inabilitato non è reputato in grado d’agire. Il
soggetto potrebbe essere perfettamente capace nel diritto, però si trova in una situazione
di incapacità naturale (non capisce la realtà e tra cosa deve scegliere). Per tutelare chi ha
un’incapacità di fatto (art.428), o naturale, ossia che non è interdetto ma non è in grado di
intendere e di volere, i negozi sottoscritti con un incapace di fatto possono essere resi
nulli, se reca all’incapace un pregiudizio (danno economico).
Il minore deve essere tutelato, i genitori hanno l’usufrutto legale sui beni dei figli, hanno dei
poteri di amministrazione. La cosa che più interessa è che rappresentano i figli nati e
nascituri in tutti i fatti giuridici. Se il minore non ha i genitori, o decadono dalla potestà
genitoriale (art. 336), si apre la tutela presso il tribunale dove è il domicilio del minore. Le
persone interessate chiedono la nomina di un tutore, che amministrerà i beni del minore e
lo rappresenterà legalmente. Il tutore è un soggetto che viene posto a tutore del giudice, e
se abusa dei suoi poteri viene rimosso dal ruolo di tutore.
Il genitore potrebbe aver indicato una persona come tutore.
Ci sono parenti (fino al 6° grado, che possono essere ascendenti o discendenti) e affini
(tramite il matrimonio).
Il minore è totalmente incapace di agire, anche se ad un certo punto della sua vita
acquisisce la capacità di intendere e di volere. È sotto la responsabilità genitoriale. I
genitori amministrano i suoi beni e sono i rappresentati del minore all’attività negoziale. È
l’unico modo di compiere negozi giuridici validi. Gli atti che hanno una funzione
amministrativo conservativo, i genitori possono compierli senza autorizzazione e non
congiuntamente. Gli atti invece straordinari serve l’accordo congiunto e l’autorizzazione
giudiziaria (almeno che i genitori non siano separati, oppure uno dei due abbia decaduta la
sua potestà). Questi atti vengono autorizzati solo se necessari.
Nel caso di morte di entrambi i genitori, il minore passa sotto tutela (art.330).
Il minore emancipato è un minore che è autorizzato a sposarsi a 16 anni per motivi
particolari (art.390). Al minore emancipato viene nominato un curatore (il coniuge se
maggiorenne), oppure un unico curatore scelto tra i genitori.
Ci sono molte situazioni in cui il soggetto si trova in difficoltà nello svolgere un negozio, ma
a volte non è necessario inabilitarli o interdirli, gli viene pertanto affidato un sostegno. Il
sostegno è nominato dal giudice tutelare. Il sostegno si può dare ad esempio in caso di
infermità momentanea (art.405). L’amministratore di sostegno ha dei poteri che non sono
prestabiliti. È una maniera molto meno invasiva dell’inabilitazione o dell’interdizione.
Questa sua duttilità ha portato ad una riduzione dell’inabilitazione e dell’interdizione.
I luoghi della persona fisica sono il domicilio, la residenza e la dimora (art.43). La
residenza è dove una persona abita abitualmente, il domicilio è la sede dei principali affari
ed interessi, spesso questi coincidono. La dimora non è molto rilevante, se non in casi
eccezionali, è un luogo dove si vive per periodi limitati di tempo. Meno della dimora c’è
ancora il soggiorno, che ad esempio è il soggiorno in un albergo.
Le persone giuridiche
I soggetti non perseguono solo i propri interessi, ma anche quelli di un gruppo. Pertanto le
persone si ritrovano in enti ed istituti, che hanno capacità giuridica e d’agire. Svolgono
negozi tramite quelle persone che per legge e statuto rappresentano all’estero
l’associazione, come gli amministratori. È la cosiddetta rappresentanza organica.
Ci sono enti:
-di lucro: ad esempio le società, che devono svolgere un’impresa con lo scopo di dividere
poi gli utili.
-non di lucro: ad esempio associazioni e fondazioni, che perseguono obbiettivi ideali,
culturali, politici. Lo scopo non dev’essere quello di dividere gli utili.
Lo scopo principale della creazione di persone giuridiche è l’autonomia dei rapporti attivi e
passivi della persona giuridica che opera sul mercato. Non tutti gli enti sono riconosciuti
come personalità giuridiche. Alcune aziende sono riconosciute (art.14), ma altre non son
riconosciute (art.36). Per essere riconosciute le aziende devono essere riconosciute da un
notaio, quindi è necessaria maggiore formalità e costi. Se non si vuole il riconoscimento
basta anche una accordo orale.
La differenza una volta era più marcata, perché cambiava la loro capacità giuridica. Le
società non riconosciute non potevano ottenere donazioni, eredità, lasciti. Se li ricevevano
erano obbligati a chiedere il riconoscimento.
Oggi associazioni riconosciute e non riconosciute si distinguono per l’autonomia
patrimoniale.
Il riconoscimento avveniva fino al 2000 tramite il prefetto, la regione, o lo Stato. Dal 2000
le aziende vengono registrate solo tramite dal prefetto, che verifica solamente che ci sai
un patrimonio. Se l’azienda rispetta i limiti di legge, viene iscritta tra le persone giuridiche.
Devono esserci per un’associazione:
soggetti: più soggetti decidono di conseguire uno scopo comune insieme
• patrimonio: si forma inizialmente con il contributo delle persone che si associano, poi
• tramite quote di contribuzione
scopo
• organi: come l’associazione esplica la sua azione. Gli organi sono definiti nello statuto, e
• sono disciplinati.
riconoscimento: può esserci o non esserci a seconda che l’azienda venga iscritta tra le
• persone giuridiche.
C’è un negozio giuridico, chiamato accordo, dove i soggetti esprimono la loro volontà di
associarsi. Nell’associazione ci sono più soggetti, mentre nella fondazione c’è una volontà
unilaterale. C’è quindi differenza tra fondazione e associazione. Queste norme sono
descritte nell’art.16. Lo statuto regola la vita e l’attività della persona giuridica.
L’assemblea degli associati è l’organo fondamentale dell’ente, dove vengono prese tutte le
decisioni riguardanti la vita dell’ente. Nomina amministratori, bilancio, esclusione/
ammissione associati). Per modificare lo statuto e sciogliere l’ente è necessario una
maggioranza elevata, con una presenza dei 3/4 degli associati.
Agli amministratori è demandato il governo effettivo dell’ente. Sono un organo esecutivo,
ma devono rendere conto dell’operato agli associati.
Estinzione della persona giuridiche:
per cause previste in atto costitutivo e statuto
• scopo raggiunto o divenuto impossibile
• se vengono meno gli associati
•
A questo punto si passa alla liquidazione, vengono saldati i debiti, vendendo anche in
proprietà, se poi avanzano dei beni (art.31) c’è una devoluzione, che può avvenire in
conformità di quanto stabilito nello statuto.
Se l’istituto e l’assemblea non hanno stabilito che cosa farne, interviene il prefetto.
La fondazione nasce da un negozio giuridico unilaterale, nasce dalla volontà del
fondatore (art.14). Un soggetto di sua spontanea volontà, per proprio ideale. Non c’è
un’assemblea, ma c’è un organo amministrativo che gestisce le indicazioni del fondatore
ed ha pieni poteri.
L’autorità governativa esercita il controllo sull’amministrazione delle fondazioni, possono
annullare certe provvedimenti, scioglierla nominando un commissario straordinario. Se lo
scopo, il patrimonio sono ve