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LIQUIDAZIONE
Una volta dichiarata l’estinzione si passa alla liquidazione e al pagamento dei debiti pero poi
cancellare l’ente dal registro delle persone giuridiche.
Per i beni che rimangono decide l’assemblea o lo statuto dove destinarli, se per fini analoghi o altro.
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
È un ente privato a struttura associativa senza finalità economiche, ma non essendo registrato non è
dotato di personalità giuridica né di autonomia patrimoniale perfetta.
ATTO COSTITUTIVO
L’associazione si costituisce con un atto costitutivo, un contratto senza requisiti di forma né di
contenuto, deve avere forma notarile, deve regolare la vita e l’attività delle persone che fanno parte
dell’associazione.
Dopo l’atto c’è uno STATUTO: atto che detta le regole che ordinano la vita dell’associazione
( quando convocare assemblea, modalità ammissione soci..).
RICONOSCIMENTO
Le fondazioni devono SEMPRE essere riconosciute poiché per loro è centrale l’aspetto del
patrimonio, mentre le associazioni che hanno al centro idee, finalità politiche o culturali, possono
anche non essere riconosciute: la maggioranza è così perché non si viene esposti a continui controlli
e regimi di pubblicità.
Anche se oggi i controlli sono più blandi e basta essere iscritti ai registri delle persone giuridiche.
FONDO COMUNE: è distinto dal patrimonio dei singoli associati, se un socio recede non può
chiedere la sua quota associativa.
FONDAZIONE
Ha personalità giuridica, autonomia patrimoniale perfetta, è una struttura istituzionale, un ente
registrato.
L’atto di fondazione NON è UN CONTRATTO , MA UN ATTO UNILATERALE TRA
FONDATORI.
Questo atto può essere sia contenuto in un testamento oppure un atto notarile che può essere
revocato dal fondatore prima della registrazione della fondazione o all’inizio dell’attività.
L’atto deve contenere :
- volontà del fondatore
- denominazione
- scopo sede e patrimonio
- criteri di erogazione vendite
il fondatore devolve i suoi beni alla fondazione e si impegna a perseguire lo scopo seguendo un
vincolo di destinazione insieme a terzi.
REGISTRAZIONE
Si presenta alla prefettura l’atto di fondazione e l’atto di dotazione, si fa un controllo di legittimità e
si viene iscritti nel registro delle persone giuridiche, ma finchè non viene riconosciuta non può
operare.
ORGANO AMMINISTRATIVO
La fondazione è gestita dall’organo amministrativo e sottoposta al controllo dell’autorità
amministrativa che può annullare le deliberazioni dell’organo, sostituire e nominare amministratori,
sciogliere l’organo amministrativo.
Nella fondazione non c’è assemblea quindi controlla l’autorità pubblica.
SCIOGLIMENTO
Se si verifica una causa di scioglimento la fondazione non si estingue, ma modifica il suo scopo,
allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
A meno che il fondatore preveda che in caso di scioglimento i beni vengano devoluti a terzi,
altrimenti vengono affidati ad enti con finalità simili.
SCOPO
Oltre che economico deve anche avere un’utilità pubblica, nelle fondazioni per la famiglia ad
esempio, ma col fatto che lo scopo non può essere cambiato si cerca di mettere nell’atto unilaterale
scopi sempre generali.
Oggi la fondazione può svolgere attività d’impresa tranne nel caso in cui riguardi lucro soggettivo.
COMITATI
Se riconosciuti godono di autonomia patrimoniale perfetta, se no imperfetta.
Non hanno finalità economiche, hanno una struttura associativa.
Nascono con un ACCORDO ASSOCIATIVO, fanno conoscere il proprio scopo attraverso un
programma.
- i promotori del comitato dopo averne illustrato lo scopo raccolgono i fondi o si effettuano
donazioni.
- I promotori gestiscono i fondi per perseguire uno scopo.
- Lo scopo : interesse pubblico, altruistico, non si possono usare le donazioni se non nel modo
esplicitato dal programma!
ART 41 : i componenti del comitato rispondono personalmente e solidamente delle obbligazioni del
comitato, in modo tale da spingere i soggetti a richiedere un riconoscimento.
FONDAZIONI D’IMPRESA E BANCARIE
Quelle d’impresa svolgono attività per finanziarsi, quelle bancarie incassano utili, vengono
controllate da fondazioni che destinano utili in beneficienza, così le fondazioni hanno solidi
patrimoni.
ALTRE ISTITUZIONI PRIVATE
- enti ecclesiastici
TERZO SETTORE
Si occupa di attività sociali senza fini di lucro
- onlus
- imprese sociali
- volontariato
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETà : il potere pubblico è legittimato ad intervenire nel settore solo
quando nessun privato sia disponibile ad operare.
Anche gli enti godono del diritto al nome, all’integrità morale, alla protezione dei dati personali.
RIASSUNTO NECESSITà DELLE PERSONE GIURIDICHE:
- soggetti
- patrimonio
- scopo
- organi
- riconoscimento
- dal 2000 pubblicità e registro personalità giuridiche
L’OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO : I BENI
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
In ambito economico un bene è la cosa che rappresenta un valore economico, in ambito giuridico
rappresenta il diritto sulla res, non il res in quanto tale.
BENI IMMATERIALI E MATERIALI
I primi sono impercettibili con i sensi, i secondi sì, come il diritto di credito, gli strumenti finanziari,
i dati personali, le banche dati, il know- how beni immateriali.
BENI MOBILI E IMMOBILI
Per gli immobili ci si riferisce al suolo e a tutto ciò che è incorporato in esso ( mulini, edifici
galleggianti) quando siano saldamente ancorati alla riva, sono iscritti nel registro beni immobili,
così chi va a comprare sa cosa sta comprando.
I beni mobili sono tutti gli altri beni.
- per trasferire la proprietà di beni immobili c’è bisogno di un contratto in forma scritta
- usucapione di bene immobile ( art 1158) solo per 20 anni, poi divento proprietario
- possesso vale titolo per beni immobili
BENI REGISTRATI
SONO iscritti in pubblici registri:
- registro immobiliare, automobilistico…
PRODOTTI FINANZIARI( comprendono anche azioni, obbligazioni, titoli di Stato)
Sono gli investimenti di natura finanziaria volti ad un ritorno economico.
Chi vuole offrire prodotti finanziari deve anche informare sui possibili rischi.
BENI FUNGIBILI E INFUNGIBILI
I primi vengono individuati con riferimento alla loro appartenenza a un determinato genere
( denaro) possono essere sostituiti in modo indifferente con altri.
Gli infungibili vengono individuati alla base di una specifica identità ( immobili).
Le due caratteristiche dipendono dalla natura del bene e dalla volontà delle parti.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETà : per i beni fungibili serve una separazione come la pesatura,
mentre per i non fungibili solo l’accordo delle parti, si parla di mutuo per beni fungibili e di
comodato per i beni infungibili: una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affichè se
ne serva per u tempo e con l’obbligo di restituirla.
BENI CONSUMABILI E INCONSUMABILI
Sono beni di utilità semplice: MUTUO , QUASI USUFRUTTO
Gli inconsumabili USUFRUTTO, sono quelli che possono essere usati più volte senza venire
distrutti.
BENI DIVISIBILI E NON
Divisi senza che se ne alteri la destinzione economica ( edificio), indivisibili se divisi se ne altera la
destinazione ( appartamento).
Si può ottenere lo scioglimento della comunione per i beni divisibili , per quelli indivisibili si vende
il bene e si ripartisce l’incasso.
BENI PRESENTI O FUTURI
I beni presenti già in natura possono essere soggetti a diritti reali, quelli futuri non ancora presenti in
natura ( casa progettata) sono solo oggetto di rapporti obbligatori, non di diritti reali.
- il contratto che riguarda un bene futuro può o non comportare alcun rischio se ad ex la casa
non viene ultimata, oppure con un CONTRATTO ALEATORIO si va alla cieca, sia che vada
bene o male.
I FRUTTI
NATURALI: prodotti da un altro bene con o senza l’intervento di un uomo, hanno un carattere
periodico, i frutti pendenti sono beni futuri, se un terzo raccoglie frutti deve essere pagato per quello
che fa.
CIVILI: provengono dal dare in locazione un appartamento, si ottengono come corrispettivo per il
suo godimento e sono periodici.
BENI SEMPLICI: formati da elementi che se staccati distruggerebbero la fisionomia del tutto,
COMPOSTI: possono essere staccati senza alterarsi ( automobile), se il bene è mobile ed è
composto da parti di proprietari diversi se ne può chiedere la separazione se non arreca danni, se è
immobile prevale l’accessione.
BENI PUBBLICI: - appartenenti a un ente pubblico “ Patrimonio dello Stato s.p.a”
- assoggettati a un regime speciale per favorire scopi pubblici ( beni demaniali).
BENI DEMANIALI: - di demanio necessario: appartengono necessariamente allo stato ( spiaggia,
fiumi)
- beni del demanio accidente : possono appartenere sia allo stato che ai privati
BENI NON DEMANIALI: sono beni patrimoniali inalienabili, non soggetti a negozio, non
usucapibili da privati, ma solo CONCESSI ( stabilimento balneare ).
- beni del patrimonio indisponibile ( foreste, non possono essere sottratti alla loro
destinazione)
- beni del patrimonio disponibile ( oggetti delle norme del cc)
DIRITTI REALI
Godono di :
1) immediatezza : il potere di esercitare diritti sulla cosa senza l’aiuto di terzi
2) assolutezza : nessuno può interferire nel rapporto tra proprietario e cosa, erga omnes
3) inerenza : può agire nei confronti di chi possiede il bene per ottenerne la restituzione
i diritti reali costituiscono un numerus clausus, ovvero solo certi casi previsti dalla legge e secondo
certe modalità.
• Ius in re propria
• Ius in re aliena: diritti di proprietà altrui che coesistono con quello del proprietario
a) diritti reali di godimento : di trarre dal bene l’utilità che è in grado di fornire
b) diritti reali di garanzia : diritti di farsi assegnare i frutti del bene alienato
OBBLIGAZIONI PROPTER REM
La persona viene individuata in base alla titolarità su un determinato bene : l’obbligo di sostenere le
spese per riparazione muro condominio grava su tutti i condomini.
ONERE REALE
Il creditore può soddisfarsi del bene stesso poiché ne è divenuto proprietario o in garanzia.
DIRITTO DI PROPRIETA
Tutte le proprietà secondo lo statuto albertino sono inviolabili
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