Successioni
Il contesto delle successioni mortis causa
La morte dell'individuo determina un insorgere di una esigenza negativa, ossia che il patrimonio non resti privo del titolare, evitando così una precarietà nella titolarità e gestione dei beni del defunto e un’incertezza sulle sorti dei rapporti obbligatori che questi aveva contratto. Il regime giuridico delle successioni mortis causa è profondamente condizionato da elementi culturali e socioeconomici.
Gli interessi tutelati attraverso la successione per causa di morte in primo luogo riguardano l'interesse dell’ereditando, inoltre non secondario è l'interesse dei familiari del de cuius. Sono interessati alla sorte del patrimonio ereditario anche i creditori del de cuius, dal momento che possono esserci rischi legati alla dispersione o all'insufficienza dell'asse ereditario a soddisfare integralmente tutti i creditori, e dunque vi è l'esigenza di prevedere, nel caso in cui vi siano appunto creditori del defunto, forme di liquidazione che garantiscano la par condicio creditorum. Vi è anche un interesse dello Stato a tassare i trasferimenti di ricchezza che si verificano mortis causa.
Il diritto delle successioni mortis causa
Il diritto delle successioni mortis causa è disciplinato dal diritto privato, infatti l'eredità si devolve allo Stato solo se non risulti chiamato nessun altro soggetto ex lege o ex testamento alla successione o quando il diritto di tutti chiamati sia estinto per rinuncia o prescrizione. Le decisioni circa il patrimonio ereditario sono lasciate a decisioni discrezionali dell’ereditando che può disporre dei propri beni attraverso il testamento. Tuttavia è limitata la discrezionalità del testatore, infatti se sono sopravvissuti stretti congiunti del de cuius, come figli coniuge o ascendenti, nel caso in cui non vi siano figli, il legislatore prevede una riserva in favore di costoro una quota del patrimonio detta legittima o indisponibile che deve essere garantita a questi soggetti. Detta legittima o quota indisponibile non opera rendendo invalide, nulle o annullabili le eventuali disposizioni testamentarie lesive della legittima, ma attribuisce soltanto dal ciascun legittimario il diritto, irrinunciabile prima della morte del de cuius, di impugnarle chiedendone la riduzione.
Per la parte disponibile l’ereditando può disporre come preferisce. Se l’ereditando non ha provveduto in tutto o in parte a disporre attraverso testamento dei propri beni la legge detta i criteri per la devoluzione del relictum; questo è il caso della successione legittima. Sono successibili ex lege il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti e infine, ad ultimo lo Stato.
Tutela dei creditori e altre norme
È tutelato anche l'interesse dei creditori del de cuius: si trasmette in capo agli eredi la responsabilità per i debiti ereditari; i creditori possono richiedere la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede; i creditori possono richiedere, in caso di eredità beneficiata, alcune procedure informali di liquidazione del patrimonio ereditario.
Eredità e legato
Complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili attivi e passivi in capo al de cuius al momento della morte e costituisce l'eredità in senso oggettivo. Per patrimonio si intende l'insieme dei rapporti giuridici di cui era titolare il defunto indipendentemente dal loro valore economico. Si può avere un patrimonio infatti anche se l'eredità sia modesta o addirittura passiva, se i debiti sono superiori alla componente attiva.
La successione mortis causa può essere a titolo universale, si avrà l'eredità e dunque l’erede o coeredi in caso di pluralità dei successori, ma può essere anche a titolo particolare, si ha il legato e il relativo beneficiario detto legatario. Tale distinzione tra legato e successione a titolo universale si fonda sul diverso titolo con cui opera la chiamata alla successione; nel caso del legato la chiamata riguarda solo uno o più diritti ovvero rapporti giuridici determinati; nel caso invece di chiamata a titolo universale essa riguarda complessivamente la situazione patrimoniale del soggetto defunto, mettendo il beneficiario nella condizione di succedere in tutti i rapporti trasmissibili attivi e passivi facenti capo al de cuius al momento della morte, ad esclusione soltanto di quelli per cui sia stato disposto diversamente dalla legge o dal testamento, compresi tuttavia anche i rapporti di cui il defunto non conosceva l'esistenza o che sono sorti in un momento successivo rispetto a quando il de cuius ha redatto il testamento.
Inoltre l’erede succede nel possesso del defunto: il possesso continua nell’erede con effetto dall'apertura della successione, mentre per il legatario è previsto solo l'accessio possessionis, ossia è previsto che il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti. Inoltre l’erede è tenuto ipso iure al pagamento dei debiti e pesi ereditari, a differenza del legatario. Solo l’erede può esperire la hereditas petitio, per ottenere la restituzione dei beni ereditari posseduti da altri a titolo di erede o senza titolo. Soltanto l'erede subentra in ogni rapporto come se ne fosse stato parte ab initio anche in quelli in via di formazione al momento della morte del de cuius. Infine solo l'erede subentra nel processo in cui fosse parte il defunto.
Successione regolata per testamento
Se la successione è regolata per testamento è necessaria l'interpretazione della dichiarazione del testatore che infatti si può presentare ambigua dal momento che può esserci il dubbio se il testatore abbia voluto disporre un’attribuzione a titolo universale o di legato. Vi è infatti difficoltà in merito all'interpretazione quando la disposizione testamentaria contiene l'indicazione di beni determinati o di un complesso dei beni, dal momento che non si esclude che la successione sia a titolo universale, sempre che risulti che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio. Infatti se il testatore ha destinato beni determinati è necessario indagare quale sia stata l'intenzione del testatore, se abbia voluto attribuire i beni determinati e soltanto quelli come cespiti determinati e singoli ci ha legato; sì invece anche se ha indicato specificatamente beni determinati ma ha inteso lasciarle come porzione del suo intero patrimonio allora si avrà la successione a titolo universale.
La successione in assenza di testamento si devolve interamente per legge, in questo caso non vi è problema dato che la vocazione è a titolo universale. Esistono anche ipotesi di legato disposto dalla legge ma sono tipiche, per esempio al coniuge superstite spetta a titolo di legato il diritto di abitazione nella casa familiare e di uso degli arredi.
Regole particolari e situazioni giuridiche
Le situazioni giuridiche non patrimoniali sono di regola intrasmissibili e dunque non si verifica successione, anche se in alcune ipotesi la legge riconosce espressamente la trasmissibilità della legittimazione attiva o passiva per quanto riguarda interessi non patrimoniali, esempio per quanto riguarda le azioni relative allo status di figlio. È intrasmissibile anche il diritto morale d'autore, i diritti di utilizzazione economica si trasferiscono agli eredi mentre il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi alterazione si attribuisce ai parenti e non agli eredi. Sono intrasmissibili attraverso la successione anche i rapporti strettamente personali come usufrutto uso abitazione diritto alimentare rendita vitalizia.
Vi sono regole particolari per i singoli contratti che implicano un'attività personale del debitore, se la considerazione della persona si è stato un motivo determinante del consenso, ovvero per i contratti volte a soddisfare esigenze di carattere primario dei superstiti o per i rapporti societari. L’erede subentra nei diritti potestativi che spettano al de cuius ossia il diritto di riscatto di recesso di ratifica di impugnazione … il diritto di accettare una proposta contrattuale implica che la morte del destinatario dell'offerta non rende questa senza effetto. Morte del proponente che non comporta inefficacia della proposta se si tratta di proposta irrevocabile o fatta nell'esercizio di impresa.
Apertura della successione
La morte di una persona determina l'apertura della successione. È importante la determinazione del momento e del luogo in cui si apre la successione. Ai sensi del 456 la successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. Il regolamento UE 650 del 2012 attribuisce rilevanza per determinare la legge applicabile la giurisdizione al luogo di residenza abituale del defunto, anche se in ogni caso il de cuius non può validamente derogare ai principi del nostro ordinamento riguardanti la giurisdizione. Giurisprudenza e dottrina prevalente equiparano morte naturale alla morte presunta per quanto riguarda gli effetti che determina rispetto ai successori; in caso di assenza invece coloro che sarebbero gli eredi dell’assente possono solo domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.
Patti successori
Quando si apre la successione è necessario vedere a chi spettano il patrimonio ereditario o i singoli beni, chi ha la vocazione ereditaria, ossia l'indicazione di chi è chiamato all'eredità. Nel codice è detta delazione dell'eredità, ossia offerta dell’eredità ad una persona che se vuole può acquistarla. Possono anche esserci casi di vocazione senza delazione ossia senza un’offerta attuale dell’eredità, è il caso dell’erede istituito sotto condizione sospensiva o del nascituro dal momento che questi possono adire l'eredità solo dopo che si siano verificate la condizione sospensiva o la nascita.
Il nostro ordinamento esclude la successione per contratto che ha messo invece in altri ordinamenti come in Germania. Il codice infatti vieta espressamente i patti successori, che possono essere di 3 tipi: confermativi o istitutivi, quando di tizio si accordo con Caio di lasciargli la propria eredità; dispositivi, se si vendono a Caio i beni che dovrebbero pervenire dall’eredità di sempronio; o rinunciativi, se tizio conviene con Caio di rinunciare all'eredità di sempronio non ancora devoluta. È vietata anche la donazione mortis causa, in base alla quale la morte del donante sarebbe la causa dell'attribuzione patrimoniale, anche questa come per i patti successori istitutivi è in contrasto con il principio fondamentale della revocabilità in ogni tempo delle disposizioni mortis causa da parte del disponente fintanto che è in vita. Una significativa deroga al divieto di disporre per contratto di diritti relativi a successione futura è stato introdotto dalla legge 55/2006 che ha istituito il patto di famiglia.
Giacenza dell’eredità
Con la morte del de cuius il chiamato all'eredità si è per legge che per testamento non acquista immediatamente la qualità di erede nella titolarità dei beni e dei diritti, ma affinché si verifichi è necessaria una sua dichiarazione di volontà: l'accettazione o addizione dell’eredità. Gli effetti dell'accettazione retroagiscono al momento dell'apertura della successione. Il chiamato all'eredità può non accettare subito e dunque può accadere che alla morte dell'ereditando il patrimonio rimanga senza un titolare e per la gestione del patrimonio ereditario durante questa fase gli articoli 528 ss prevedono l'eredità giacente, nel caso in cui concorrano tutte queste condizioni:
- Che il chiamato non abbia ancora accettato l'eredità
- Che il chiamato non si trovi nel possesso dei beni ereditari
- Che sia nominato su istanza di qualsiasi interessato o anche d'ufficio un curatore dell'eredità giacente, nomina che però deve essere motivata da una concreta esigenza di provvedere ad atti di gestione del patrimonio che non possono essere rinviati in attesa dell’accettazione da parte del chiamato
Il curatore non è un rappresentante del chiamato o del futuro erede o dei creditori del de cuius ma è un mero amministratore di un patrimonio con funzioni in genere conservative, anche se in alcuni casi può avere anche poteri dispositivi. Il curatore che provvede all'amministrazione e alla conservazione del patrimonio ereditario è legittimato a stare in giudizio sia attivamente che passivamente; può provvedere al pagamento di debiti ereditari e legati, con l'autorizzazione del tribunale, sempre che non si oppongano i creditori o i legatari, se si oppongono il curatore deve liquidare l'eredità secondo le norme stabilite per quanto riguarda l'accettazione con beneficio di inventario. Le funzioni del curatore cessano quando il chiamato accetta.
Se non è stato nominato un curatore non si ha una situazione di giacenza ma di vacanza dell’eredità. In questo caso il chiamato ha dei limitati poteri per quanto riguarda la conservazione del patrimonio ereditario; infatti anche se non ha ancora preso i beni il chiamato può esercitare le azioni possessorie; può anche compiere atti conservativi di vigilanza e di amministrazione temporanea. Tali poteri non possono essere esercitati dal chiamato se è stato nominato un curatore dell'eredità giacente.
Capacità di succedere
Ogni persona fisica che all'apertura della successione è nata, o è ancora in vita è capace di succedere. Se si ignora che il chiamato è vivo, l'assente, il legislatore ammette che la successione sia devoluta in favore di coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza dell’assente.
La particolarità della disciplina successoria è il fatto che il legislatore concede la capacità di succedere anche a coloro che al tempo dell'apertura della successione erano solo concepiti, presumendo salvo prova contraria che fosse già concepito chi sia nato entro i 300 giorni dalla morte del de cuius. Ovviamente la chiamata la successione è subordinata alla nascita, ma il solo fatto del concepimento determina una situazione di pendenza.
Per quanto riguarda la successione testamentaria la capacità di succedere è espansa anche ai figli non ancora concepiti di una determinata persona vivente al momento dell'apertura della successione. La chiamata deve essere disposta in favore di tutti i figli nascituri e non ad esempio solo in favore del primogenito. Se il chiamato è un concepito il periodo di incertezza circa la definitiva attribuzione dei beni a lui devoluti è breve non oltre 300 giorni e in tale periodo l'amministrazione dei beni spetta al padre e alla madre. Se invece sono chiamati ex testamento nascituri non concepiti ma figli di una determinata persona vivente il periodo di incertezza può durare anche a lungo, ed è disposto che in tale periodo l'amministrazione dell’eredità sia affidata a coloro cui le dita o con la quota di eredità sarebbe devoluta se i nascituri non dovessero nascere. Possono succedere per testamento anche le persone giuridiche, che un tempo dovevano necessariamente munirsi per poter accettare di un'autorizzazione governativa.
Indegnità
Il suo fondamento è diverso dall’incapacità di succedere, infatti quest'ultima consiste nella fine idoneità del soggetto a subentrare nei rapporti che facevano capo al defunto. L'indegnità invece si basa sulla incompatibilità morale di chi sarebbe chiamato alla successione. L'incapacità comporta la mancanza di un soggetto idoneo all'acquisto dei diritti ereditari e dunque la radicale assenza di un effetto acquisitivo. Secondo l'opinione prevalente, invece, soprattutto in giurisprudenza, l'indegnità funziona come una causa di esclusione che opera in forza di una pronuncia giudiziale, sentenza costitutiva. Mentre l'azione necessaria per far dichiarare in capacità di succedere è imprescrittibile, l'azione per la pronuncia di indegnità si prescrive nel termine ordinario di 10 anni decorrente dal giorno di apertura della successione. La capacità di succedere non può essere rimossa, cosa che invece può accadere con l'indegnità attraverso la riabilitazione.
Le cause di indegnità sono tassativamente indicate:
- Atti compiuti contro la persona fisica o contro la personalità morale del de cuius ovvero del coniuge del discendente o dell'ascendente del defunto
- Atti diretti con violenza o dolo contro la libertà di testare del de cuius, come avere indotto con violenza o dolo il testatore a redigere il testamento o revocarlo o a mutarne la disposizione, l’aver distrutto, occultato, alterato il testamento del de cuius, o l’aver formato o utilizzato consapevolmente un testamento falso
- La decadenza dalla responsabilità genitoriale è una causa di indegnità introdotta dalla legge, in base alla quale è escluso dalla successione del figlio il genitore che sia stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale; indegnità che non sussiste se il genitore è stato reintegrato nella responsabilità quando è stata aperta la successione
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