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DONAZIONE

Secondo definizione al 769 la donazione è un contratto, quindi non è sufficiente la sola volontà del donante per attuare validamente una donazione; sarà infatti necessaria, per porre in essere questo contratto, che ha dunque struttura bilaterale, l'accettazione del donatario.

È ammissibile anche la donazione dell'eredità e può essere oggetto di donazione l'universalità di beni, ma è stato dibattuto se in questo caso fosse necessario indicare il valore dei singoli beni, mobili e immobili, o se fosse sufficiente indicare solo il valore complessivo; è prevalente la seconda opinione.

Può essere oggetto di donazione anche l'azienda, per la giurisprudenza maggioritaria è necessario indicare il valore di ogni bene componente l'azienda (cosa si intende per azienda: è il complesso di beni necessari per l'attività di impresa).

Morfologia donazione al 769: necessario lo

Spirito di liberalità è il donante che arricchisce il donatario o disponendo in suo favore un proprio diritto o assumendo nei confronti del donatario un'obbligazione, che dovrà essere sempre di dare e non di fare, e si ha come conseguenza sempre il depauperamento del donante.

Spirito di liberalità è la causa del contratto, che nella donazione, come negli altri contratti, non si identifica col motivo. Spirito di liberalità che vietà il ricevimento di un corrispettivo da parte del donatario.

Rientra quindi nello schema del contratto di donazione anche la cosiddetta donazione remuneratoria, 770, che dunque necessita di forma ad substantiam si tratta di una liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione. Donazione remuneratoria che si distingue quindi dall'obbligazione naturale dato che l'attribuzione non viene eseguita dal donante in adempimento ad un obbligo morale o sociale.

Rispetto alla donazione normale, quella remuneratoria ha un trattamento diverso, infatti è irrevocabile, 805, non obbliga il donatario a prestare alimenti al donante, e comporta a carico del donante la garanzia per evizione, nei limiti del n3 al 707.

Mentre donazione remuneratoria rientra sempre nei contratti di donazione, non si può qualificare come tale la liberalità fatta in occasione di servizi resi (regali al professionista o ai dipendenti per es), purché non ecceda i limiti della normale proporzionalità, come non rientra tra i contratti di donazione le liberalità elargite in conformità agli usi (regali a parenti e amici, 770 co2.

Rispetto alla donazione non è ammissibile dunque il contratto preliminare dato che con questo viene meno la spontaneità necessaria per la donazione.

Arricchimento: incremento del patrimonio del donatario. Ai sensi del 769 l'arricchimento si può realizzare o disponendo di un diritto in

la liberalità, che rappresenta un concetto più ampio e generale. La donazione, infatti, è solo una delle forme di liberalità, ma non è l'unica. La donazione si caratterizza per il fatto che una parte, il donante, trasferisce gratuitamente un bene o un diritto a un'altra parte, il donatario. Questo trasferimento avviene senza che il donatario abbia l'obbligo di restituire nulla al donante. In questo modo, il donatario si arricchisce a spese del donante. Tuttavia, non tutti i negozi a titolo gratuito costituiscono una donazione. Nel codice civile italiano sono previsti molti altri tipi di contratti gratuiti, come il mandato, il deposito, il mutuo, il trasporto, che possono essere sia gratuiti che onerosi a seconda della volontà delle parti. In questi casi, il soggetto che esegue la prestazione non necessariamente compie una liberalità a vantaggio dell'altro. Oltre a queste ipotesi di negozi a titolo gratuito atipiche, esistono anche altre figure atipiche che vanno distinte dallo schema della donazione. La liberalità, infatti, può manifestarsi in forme diverse e non necessariamente attraverso una donazione.

l'obbligazione naturale, dato che è un'attribuzione patrimoniale spontanea ma non liberale, dato che costituisce adempimento dovere morale o sociale, 2034. Anche la donazione indiretta, che è un atto di liberalità, come le liberalità d'uso, non integra il tipo della donazione. La donazione è dunque: un contratto tipico a scopo di liberalità, che però ha una specifica disciplina e struttura; essa dunque non esaurisce la categoria dei contratti gratuiti e non esaurisce neanche la categoria dei negozi inter vivos a scopo di liberalità.

- Donazione indiretta

Lo scopo di arricchire un altro soggetto si può raggiungere o direttamente, con la donazione appunto, ma anche indirettamente, attraverso negozi con causa diversa da quella liberale. Per esempio posso voler arricchire una persona rinunciando ad un credito nei confronti di un altro o ad un diritto reale o accollando un debito. Caso frequente di donazione indiretta

è il caso in cui un genitore paga con denaro proprio il prezzo per l'acquisto di un immobile al figlio, vedi collazione. Caso particolare: vendita a prezzo inferiore al valore della cosa, il negotium mixtum cum donatione. Affinché si tratti di negotium mixtum cum donazione è necessario che siano compresenti caratteri strutturali e di morfologia d'entrambi i negozi, di vendita e di donazione (si vende a 100 ciò che costerebbe 200 per avvantaggiare il compratore, tale contratto non ha solo la struttura esteriore della vendita ma è anche sostanzialmente una vendita, dato che consiste effettivamente in uno scambio di prestazioni, anche se non corrispondente alla vendita al prezzo max che si troverebbe sul mercato. Diverso dal negotium mixtum cum donatione è il caso in cui anche se il venditore dichiara di voler effettuare la vendita, non la effettua ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo di vendita della cosa, avvantaggiandol'acquirente attraverso in sostanza uno sconto, ma viene pattuito un prezzo simbolico, tale che, tenendo conto del valore della cosa venduta, non ha neanche importanza se tale cosa verrà venduta o meno. Questo dunque è il caso della vendita nummo uno. Per avere il negotium mixtum cum dnatione però non è sufficiente che vi sia proporzione tra le due prestazioni, tra quella del compratore e quella del venditore che vende la cosa ad un prezzo minore, ma è necessario che questa sproporzione sia voluta da chi la subisce, che in tal modo vuole avvantaggiare l'acquirente con tale liberalità, e che il beneficiario conosca la finalità liberale e che l'accetti. Discussa è la questione riguardante il negotium mixtum cum donatione, infatti vi è una dottrina, quella seguita dal torrente, secondo la quale è uno dei modi con cui si attua, in via indiretta, arricchimento di altri. Anche se non manca chi identifica questo.

negozio tra i negozi misti.

Disciplina della donazione indiretta: duplice valenza dell'operazione negoziale, che, da un lato, non da luogo ad un vero e proprio contratto di donazione, ed è soggetta alle norme che regolano la figura nazionale concretamente adottata ai fini indiretti e non a quelle stabilite per la donazione, non si estende al negozio indirettamente impiegato ai fini di liberalità il requisito della forma richiesto per la donazione indiretta dal 782, quindi la donazione indiretta è valida e efficace anche se non sia stata adottata la forma dell'atto pubblico, sempre che sia stata adottata la forma propria del tipo negoziale adottato. Ma si tratta sempre di una liberalità, quindi il legislatore ha deciso di estendere alla donazione indiretta anche alcune regole materiali proprie delle donazioni (con la donazione indiretta si possono ledere le quote dellalegittima, e dunque anche la donazione indiretta è soggetta a riduzione e a collazione).

È sottoposta a revocazione per ingratitudine o persopravvenienza di figli, 809.- Requisiti e disciplina della donazione

Capacità di donare è regolata dai principi generali, infatti si può donare solo se si è capaci di agire (no minorenni, interdetti, inabilitati e incapaci naturali). È richiesta la capacità di agire dunque sia dal punto di vista giuridico, ma anche da quello sostanziale, nel senso che il donatario deve essere capace di poter disporre dei beni oggetto della donazione (per esempio il rappresentante non potrà compiere validamente donazioni in luogo del rappresentato, non essendo egli nella disponibilità dei beni del rappresentato). Dubbio se minore emancipato ma autorizzato all’esercizio dell’impresa potesse compiere donazioni: egli può compiere atti eccedenti l’ordinaria amm.ne, ma il legislatore ha preferito estendergli l’incapacità di donare stabilita per il semplice minore emancipato.

In termini generali, invece, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può validamente donare, sarà il giudice tutelare a decidere se vietarglielo o meno.

Non sono capaci di donare gli inabilitati per prodigalità, la sent. retroagisce fino a 6 mesi prima dell'inizio del giudizio.

Persone giuridiche sono capaci di effettuare donazioni se tale capacità è riconosciuta dal loro statuto o dall'atto costitutivo e nei limiti del riconoscimento stesso.

Valide anche le liberalità e attribuzioni gratuite fatte da società commerciali a scopo promozionale o di rappresentanza.

Mecenatismo: liberalità che consistono in erogazioni in denaro fatte da società commerciali in favore della tutela e del recupero o restauro del patrimonio artistico, ambientale, per il finanziamento studi o iniziative culturali.

Mandato a donare: la rappresentanza del donante nella stipulazione dell'atto di donazione è soggetta a limiti precisi.

La donazione è un atto personale del donante, tutte le scelte devono essere compiute da questi in completa autonomia, dunque il mandato a donare rende nulla la donazione. Come per quanto riguarda i legati, è consentito rimettere ad un terzo la scelta del donatario tra determinate categorie di persone o di oggetti indicati sempre dal donante. È consentita la donazione per procura solo quando si tratta di nuncius, non di procura vera e propria, essendo la donazione un atto personale e dunque il donante non può essere sostituito da nessuno. Mandato a donare, nel caso ovviamente del nuncius, altrimenti la donazione è invalida, valido però deve essere fatto seguendo le stesse formalità, ad substantiam, previste per donazione compiuta dal donante, ossia per atto pubblico e con duplice testimone. Se è necessaria la capacità per effettuare le donazioni, è richiesta anche la capacità per ricevere donazioni, anche se vi èuna deroga a ciò: è infatti
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A.A. 2019-2020
51 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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