Carleo Bellisario Cuffaro
FAMIGLIA E SUCCESSIONI, LE FORME DI
CIRCOLAZIONE DELLA RICCHEZZA FAMILIARE 1
INDICE
PARTE I : LA FAMIGLIA
Profili introduttivi … pag 3
Nozione di famiglia … pag 4
Status … pag 6
Matrimonio … pag 7
Unioni Civili … pag 10
Regime patrimoniale della famiglia … pag 10
Regime patrimoniale legale … pag 16
PARTE II : LE SUCCESSIONI
Il fenomeno successorio … pag 20
Successione legittima … pag 23
Successione testamentaria … pag 24 2
PARTE I : LA FAMIGLIA
PROFILI INTRODUTTIVI cap 1
è
Negli ultimi 40 anni stato completamente mutato. 3 grandi riforme:
1975, ha realizzato (sulla carta) l’uguaglianza tra coniugi;
1. 2013, ha realizzato l’uguaglianza tra figli
2.
3. 2016, introduzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
Nel c.c. del ’42, la disciplina della famiglia era rigida, tutto era volto a rendere unita e
stabile la famiglia fondata sul matrimonio (famiglia legittima), il divorzio non era
solo nel ’70; vi era una profonda disuguaglianza sia nel rapporto tra
ammesso,
coniugi e sia nel rapporto genitore-figli. [concezione pubblicistica della famiglia =
rapporti in modo gerarchico, come accade nel diritto pubblico, nessuna cura della
alla cura della famiglia] C’era la potestà
sfera del singolo, era subordinata maritale,
sulla moglie e sui figli. Totale sottomissione della donna. Esisteva la separazione (che
non scioglie il vincolo del matrimonio) ma era ammessa solo per colpa dell’altro
Per la donna l’adultero era sempre motivo di colpa ed era reato (per l’uomo
coniuge.
non era reato). Fino al ’75 c’era l’istituto della dote, la moglie quando si sposava
doveva portare di beni al marito, il quale avrebbe dovuto sopportare l’onere di
mantenerla.
“favor legittimitatis” la tutela massima era riconosciuta ai “figli legittimi”
Vigeva il
(figli nati nel matrimonio) gli altri figli, nati al di fuori del matrimonio erano chiamati
“figli illegittimi”, (“figli adulterini” nati da adulterio, non venivano riconosciuti,
gravissimo, era riportato anche nei documenti); profonda discriminazione nelle regole
successorie. Istituto dell’adozione esisteva ma aveva finalità diverse, era consentita a
chi aveva compiuto > 50 anni e non aveva discendenti, era finalizzato alla
trasmissione della propria ricchezza.
Attualmente vige ancora la regola della “presunzione di paternità del figlio nato in
costanza di matrimonio” tale presunzione può essere vinta adducendo prove contrarie
(prova del dna), in passato si tendeva comunque a favorire la presunzione, non si
permetteva di disconoscere i figli in costanza del matrimonio, perché sarebbe stato
motivo di sgretolamento della famiglia.
(1948) Cost. art.29,30 “il è fondato sull’uguaglianza morale e giuridica
matrimonio
con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”, “la legge
dei coniugi,
assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile
con i bisogni della famiglia legittima”. Per molti decenni ci si sofferma sulla seconda
parte della norma, la società non era ancora pronta...nel corso degli anni il legislatore
cambia, ed emerge una privatizzazione del diritto di famiglia (si da molta più̀
importanza al singolo, alla persona). 3
→
Legge 151 19 Maggio 1975 grande riforma del diritto di famiglia novità̀ : si
realizza l’uguaglianza tra i coniugi, regola dell’accordo delle decisioni che
riguardano la famiglia. →
Legge 219 10 Dicembre 2012 entrata in vigore 1/1/2013 superate discriminazioni
terminologiche, i figli sono tutti figli dinnanzi alla legge (non più̀ figli legittimi,
naturali ecc..) unicità dello status di figlio (medesimo trattamento a tutti i figli)
→ unioni civili tra persone dello stesso sesso, l’unione
Legge 76 20 Maggio 2016
è
civile uno status dal punto di vista giuridico (come il matrimonio).
CEDU = Convenzione Europea dei Diritti Umani, Roma 1950
CARTA DI NIZZA = Carta dei diritti fondamentali UE, 2000
→ Diritto al matrimonio = a partire dall’età minima, l’uomo e la
Art 12 CEDU
donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali
che regolano l’esercizio di tale diritto. Nel 2010 la Corte EDU ha riconosciuto il che
il diritto di sposarsi può essere esteso anche a persone del medesimo sesso.
→
Art 29 Cost. Diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
→
Art 2 Cost. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia
come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità -> famiglia
come = ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire
il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una
valorizzazione del modello pluralistico.
→
Art 3 Cost. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
→
Art 30 Cost. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori dal matrimonio. La legge assicura ai figli nati fuori dal
matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima.
→ la maternità, l’infanzia e la gioventù,
Art 31 Cost. La Repubblica protegge
favorendo gli istituti necessari a tali scopi.
NOZIONE DI FAMIGLIA cap 2
L’estrema elasticità della nozione di famiglia che emerge dal diritto induce a parlare
non più di modello ma di “non modello”. 4
Il carattere identitario essenziale che riguarda il rapporto di coppia si rinviene nel
profilo relazionale, caratterizzato dell’esistenza di un vincolo -non necessariamente
giuridico, ma anche solo affettivo- fra i componenti e da una coabitazione nello
ambito domestico, tale da dar luogo ad una “comunione morale e materiale di
stesso
vita”.
Famiglia nucleare = nozione ristretta di famiglia costituita dai partners e dai genitori-
figli, nozione che nel caso di adozioni in casi particolari può restringersi ancor più
prendendo in considerazione la famiglia monoparentale ovvero la famiglia che si
costituisce con la presenza di un solo genitore e di un figlio.
Famiglia ricostruita = ricomposizione in un nuovo nucleo di soggetti proveniente da
precedenti esperienze familiari.
Famiglia polinucleare = sistema coniugale e sistema genitoriale non coincidono.
Famiglia fondata sul matrimonio (famiglia legittima)
Caratterizzata da stabilità e certezza e dalla reciprocità e corrispettività dei diritti e
doveri che nascono soltanto dal matrimonio.
Famiglia fondata sulle unioni civili
L’unione civile attribuisce ai partners lo stato di parte/coniuge in presenza di
un’unione stabile formalizzata mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato
civile alla presenza di due testimoni.
Famiglia dei figli (famiglia naturale, 2012)
Indica la centralità che assume la figura del figlio nella configurazione di una
famiglia destinata ad accrescere la sua “liquidità” in presenza del rapporto verticale
che indissolubilmente lega genitori e figli a prescindere dalle vicende che riguardano
il rapporto di coppia. La responsabilità dei genitori consiste anche nel salvaguardare
lo sviluppo dei figli senza alcun riguardo alla genesi della filiazione né tanto meno al
modo in cui si configura il rapporto tra i genitori.
Convivenza di fatto
È riservata sia alle coppie eterosessuali che omosessuali, purché maggiorenni;
sussistenza di stabili legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e
materiale; assenza di vincoli di parentale, affinità, adozione, matrimonio o unione
civile.
Circolazione della ricchezza
La famiglia produce e distribuisce ricchezza in base a logiche di affetto e solidarietà e
non in base a logiche di mercato. Il legislatore accompagna l’organizzazione della
al suo interno, attribuendogli precisi riconoscimenti anche all’esterno.
famiglia
La normativa vigente detta una disciplina analitica per la famiglia fondata sul
matrimonio; tale disciplina trova in larga misura applicazione per le parti dell’unione
fine di assicurare un’equa distribuzione della ricchezza sia nella fase
civile al
fisiologica (di convivenza) che in quella patologica (di rottura della convivenza)
nonché in caso di morte.
La normativa vigente si occupa altresì di assicurare un trattamento unitario al
rapporto di filiazione secondo l’inderogabile principio contributivo. 5
La normativa vigente si preoccupa di assicurare, indipendentemente dalla sussistenza
del matrimonio, una corretta e paritaria trasmissione della ricchezza nel passaggio
generazionale.
RELAZIONI FAMILIARI FRA STATUS E CONTRATTO cap 3
Status familiare = situazione giuridica soggettiva di carattere complesso in cui si
trova una persona in virtù dei rapporti familiari che intrattiene e quale parte di una
comunità familiare (figlio, genitore, parte dell’unione civile). I concetti degli status
indicano non soltanto la situazione esistenziale di una fase della vita ma anche e
soprattutto la responsabilità che sorge in capo alla persona in virtù diritti e dei poteri
che le sono conferiti dall’ordinamento.
Anche l’unione civile si configura come modello istituzionale idoneo, al pari del
matrimonio, a far nascere uno status.
Il rapporto di appartenenza al gruppo familiare dei partners in una stabile convivenza
non può essere qualificato come status, perché l’aggregazione si eleva al rango di
“istituzione” solo quando si coniugano atto e rapporto quindi i conviventi non godono
di una posizione contrassegnata dalla reciprocità di diritti e doveri.
Status di coniuge = si acquista con il matrimonio, il quale determina una pluralità di
effetti: acquisto del cognome, acquisto della cittadinanza italiana, associa effetti di
diritto ereditario, associa una serie di benefici retributivi, previdenziali e fiscali.
Il cognome cc “la norma prevede che la donna aggiunga al proprio cognome quello
Art. 143-bis
del marito...” Questa è
norma in contrasto con i principi di uguaglianza perché il
marito non ha questa facoltà di poter aggiungere al proprio cognome quello della
è è è è
moglie; però una facoltà non un obbligo. Quello che incostituzionale il
patronimico = regola in virtù della quale ai figli si trasmette il cognome paterno,
è
questa regola NON SCRITTA, si tramanda da secoli (serviva per riconoscere di chi
è
era padre il figlio, perché la madre sempre certa), sono state sollevate più volte
questioni di legittimità costituzionale su questa regola. Come si può inquadrare? Non
è seppur avente l’elemento oggettivo e soggettivo, una
una consuetudine perché
mai essere “contra legem”, doppia violazione, violazione
consuetudine non può
dell’art.3 della Cost. violazione del principio di uguaglianza di sesso, e in più viene
leso il diritto del figlio alla propria identità personale.
Nel 2016 interviene la Corte Costituzionale e dice che laddove ci sia una comune
dei genitori a dare entrambi i cognomi, l’ufficiale dello stato civile non si può
volontà
rifiutare di trascrivere. Resta però inteso che se sono in disaccordo resta ancora in
vigore la regola del patronimico.
Unicità dello status di figlio
Art 315 cc “Stato tutti i figli hanno lo stesso stato
giuridico della filiazione”:
giuridico… siano che siano nati fuori o dentro il matrimonio. 6
Tutti i figli sono uguali, hanno uguali rapporti di parentela e uguali diritti morali,
patrimoniali e successori.
Il primo effetto conseguente all’acquisto dello status di figlio è l’assunzione del
cognome che per figli nati nel matrimonio vale la regola del patronimico in base alla
quale il padre trasmette automaticamente il proprio cognome ai figli; se i figli sono
nati fuori dal matrimonio la disciplina non prevede alcuna automatica prevalenza per
rispetto del diritto all’identità personale del figlio.
Parentela e affinità
Parentela = vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite, sia nel caso in
cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio sia nel caso in cui è avvenuta
al di fuori di esso. La parentela trova il suo fondamento unicamente dal legame di
sangue e non nel vincolo matrimoniale. Nella parentela si distingue la linea retta,
discendenza da una persona a all’altra (padre-figlio, nonno-nipote), e la linea
collaterale in cui non si ha una discendenza diretta ma una comunanza di stipite
(fratelli, cugini, zio-nipote). I fratelli (parenti collaterali) possono essere germani
(hanno in comune entrambi i genitori) o unilaterali (consanguinei se hanno in comune
il padre o uterini se hanno in comune la madre).
Affinità = vincolo che nasce tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge ed è pertanto
cognati). L’affinità si estingue in
un effetto legale del matrimonio (suocero-nuora,
seguito all’annullamento del matrimonio (non divorzio) ma non per morte del
coniuge da cui deriva.
Obblighi alimentari
Colui che si trova in stato di bisogno e che non sia in grado di provvedere al proprio
mantenimento ha diritto di ottenere gli alimenti da una serie di congiunti indicati
dalla legge secondo un ordine preciso in relazione all’intensità del rapporto tra il
soggetto che versa in stato di bisogno e l’obbligato.
L’obbligo di prestare gli alimenti può essere adempiuto in natura, accogliendo e
mantenendo l’alimentando nella propria abitazione ovvero corrispondendogli
anticipatamente un assegno periodico. L’obbligazione cessa con la morte
dell’obbligato o per il venir meno dello stato di bisogno.
IL MATRIMONIO cap 4
Matrimonio
Il termine matrimonio viene attualmente utilizzato per indicato sia l’atto, posto a
fondamento della famiglia come società naturale, sia il rapporto, che da quell’atto
trae origine e che è “ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i
limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare (art 29 Cost).
Una def. di matrimonio previene dalla legge del sul divorzio che interrompe la
“comunione materiale e spirituale di vita”. 7
Duplice forma di celebrazione in Italia: è
- matrimonio concordatario (nasce con i Patti Lateranensi 1929) celebrato dal
ministro di culto cattolico e trascritto anche negli atti dello stato civile, quindi ha
anche effetto civile; è celebrato dall’ufficiale di stato civile oppure da un alto
- matrimonio civile,
ministro di culto diverso da quello cattolico.
Il governo italiano ha stipulato anche altre intese con chiese diverse da quella
cattolica, il matrimonio lo celebra il ministro del culto e produce effetti civili, però il
è
matrimonio celebrato da un ministro di culto diverso da quello cattolico considerato
è
un matrimonio civile (non un terzo genere).
Disciplina dell’atto
Caratteristiche:
✶ è
atto personale (non ammessa rappresentanza)
✶ atto solenne (richiede una forma particolare)
✶ atto legittimo puro (non ammette condizioni o termini)
È un atto personalissimo, legittimo e ad effetti inderogabi
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