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Carleo Bellisario Cuffaro

FAMIGLIA E SUCCESSIONI, LE FORME DI

CIRCOLAZIONE DELLA RICCHEZZA FAMILIARE 1

INDICE

PARTE I : LA FAMIGLIA

Profili introduttivi … pag 3

Nozione di famiglia … pag 4

Status … pag 6

Matrimonio … pag 7

Unioni Civili … pag 10

Regime patrimoniale della famiglia … pag 10

Regime patrimoniale legale … pag 16

PARTE II : LE SUCCESSIONI

Il fenomeno successorio … pag 20

Successione legittima … pag 23

Successione testamentaria … pag 24 2

PARTE I : LA FAMIGLIA

PROFILI INTRODUTTIVI cap 1

Negli ultimi 40 anni stato completamente mutato. 3 grandi riforme:

1975, ha realizzato (sulla carta) l’uguaglianza tra coniugi;

1. 2013, ha realizzato l’uguaglianza tra figli

2.

3. 2016, introduzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

Nel c.c. del ’42, la disciplina della famiglia era rigida, tutto era volto a rendere unita e

stabile la famiglia fondata sul matrimonio (famiglia legittima), il divorzio non era

solo nel ’70; vi era una profonda disuguaglianza sia nel rapporto tra

ammesso,

coniugi e sia nel rapporto genitore-figli. [concezione pubblicistica della famiglia =

rapporti in modo gerarchico, come accade nel diritto pubblico, nessuna cura della

alla cura della famiglia] C’era la potestà

sfera del singolo, era subordinata maritale,

sulla moglie e sui figli. Totale sottomissione della donna. Esisteva la separazione (che

non scioglie il vincolo del matrimonio) ma era ammessa solo per colpa dell’altro

Per la donna l’adultero era sempre motivo di colpa ed era reato (per l’uomo

coniuge.

non era reato). Fino al ’75 c’era l’istituto della dote, la moglie quando si sposava

doveva portare di beni al marito, il quale avrebbe dovuto sopportare l’onere di

mantenerla.

“favor legittimitatis” la tutela massima era riconosciuta ai “figli legittimi”

Vigeva il

(figli nati nel matrimonio) gli altri figli, nati al di fuori del matrimonio erano chiamati

“figli illegittimi”, (“figli adulterini” nati da adulterio, non venivano riconosciuti,

gravissimo, era riportato anche nei documenti); profonda discriminazione nelle regole

successorie. Istituto dell’adozione esisteva ma aveva finalità diverse, era consentita a

chi aveva compiuto > 50 anni e non aveva discendenti, era finalizzato alla

trasmissione della propria ricchezza.

Attualmente vige ancora la regola della “presunzione di paternità del figlio nato in

costanza di matrimonio” tale presunzione può essere vinta adducendo prove contrarie

(prova del dna), in passato si tendeva comunque a favorire la presunzione, non si

permetteva di disconoscere i figli in costanza del matrimonio, perché sarebbe stato

motivo di sgretolamento della famiglia.

(1948) Cost. art.29,30 “il è fondato sull’uguaglianza morale e giuridica

matrimonio

con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”, “la legge

dei coniugi,

assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile

con i bisogni della famiglia legittima”. Per molti decenni ci si sofferma sulla seconda

parte della norma, la società non era ancora pronta...nel corso degli anni il legislatore

cambia, ed emerge una privatizzazione del diritto di famiglia (si da molta più̀

importanza al singolo, alla persona). 3

Legge 151 19 Maggio 1975 grande riforma del diritto di famiglia novità̀ : si

realizza l’uguaglianza tra i coniugi, regola dell’accordo delle decisioni che

riguardano la famiglia. →

Legge 219 10 Dicembre 2012 entrata in vigore 1/1/2013 superate discriminazioni

terminologiche, i figli sono tutti figli dinnanzi alla legge (non più̀ figli legittimi,

naturali ecc..) unicità dello status di figlio (medesimo trattamento a tutti i figli)

→ unioni civili tra persone dello stesso sesso, l’unione

Legge 76 20 Maggio 2016

civile uno status dal punto di vista giuridico (come il matrimonio).

CEDU = Convenzione Europea dei Diritti Umani, Roma 1950

CARTA DI NIZZA = Carta dei diritti fondamentali UE, 2000

→ Diritto al matrimonio = a partire dall’età minima, l’uomo e la

Art 12 CEDU

donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali

che regolano l’esercizio di tale diritto. Nel 2010 la Corte EDU ha riconosciuto il che

il diritto di sposarsi può essere esteso anche a persone del medesimo sesso.

Art 29 Cost. Diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Art 2 Cost. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia

come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità -> famiglia

come = ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire

il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una

valorizzazione del modello pluralistico.

Art 3 Cost. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni

politiche, di condizioni personali e sociali.

Art 30 Cost. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,

anche se nati fuori dal matrimonio. La legge assicura ai figli nati fuori dal

matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della

famiglia legittima.

→ la maternità, l’infanzia e la gioventù,

Art 31 Cost. La Repubblica protegge

favorendo gli istituti necessari a tali scopi.

NOZIONE DI FAMIGLIA cap 2

L’estrema elasticità della nozione di famiglia che emerge dal diritto induce a parlare

non più di modello ma di “non modello”. 4

Il carattere identitario essenziale che riguarda il rapporto di coppia si rinviene nel

profilo relazionale, caratterizzato dell’esistenza di un vincolo -non necessariamente

giuridico, ma anche solo affettivo- fra i componenti e da una coabitazione nello

ambito domestico, tale da dar luogo ad una “comunione morale e materiale di

stesso

vita”.

Famiglia nucleare = nozione ristretta di famiglia costituita dai partners e dai genitori-

figli, nozione che nel caso di adozioni in casi particolari può restringersi ancor più

prendendo in considerazione la famiglia monoparentale ovvero la famiglia che si

costituisce con la presenza di un solo genitore e di un figlio.

Famiglia ricostruita = ricomposizione in un nuovo nucleo di soggetti proveniente da

precedenti esperienze familiari.

Famiglia polinucleare = sistema coniugale e sistema genitoriale non coincidono.

Famiglia fondata sul matrimonio (famiglia legittima)

Caratterizzata da stabilità e certezza e dalla reciprocità e corrispettività dei diritti e

doveri che nascono soltanto dal matrimonio.

Famiglia fondata sulle unioni civili

L’unione civile attribuisce ai partners lo stato di parte/coniuge in presenza di

un’unione stabile formalizzata mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato

civile alla presenza di due testimoni.

Famiglia dei figli (famiglia naturale, 2012)

Indica la centralità che assume la figura del figlio nella configurazione di una

famiglia destinata ad accrescere la sua “liquidità” in presenza del rapporto verticale

che indissolubilmente lega genitori e figli a prescindere dalle vicende che riguardano

il rapporto di coppia. La responsabilità dei genitori consiste anche nel salvaguardare

lo sviluppo dei figli senza alcun riguardo alla genesi della filiazione né tanto meno al

modo in cui si configura il rapporto tra i genitori.

Convivenza di fatto

È riservata sia alle coppie eterosessuali che omosessuali, purché maggiorenni;

sussistenza di stabili legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e

materiale; assenza di vincoli di parentale, affinità, adozione, matrimonio o unione

civile.

Circolazione della ricchezza

La famiglia produce e distribuisce ricchezza in base a logiche di affetto e solidarietà e

non in base a logiche di mercato. Il legislatore accompagna l’organizzazione della

al suo interno, attribuendogli precisi riconoscimenti anche all’esterno.

famiglia

La normativa vigente detta una disciplina analitica per la famiglia fondata sul

matrimonio; tale disciplina trova in larga misura applicazione per le parti dell’unione

fine di assicurare un’equa distribuzione della ricchezza sia nella fase

civile al

fisiologica (di convivenza) che in quella patologica (di rottura della convivenza)

nonché in caso di morte.

La normativa vigente si occupa altresì di assicurare un trattamento unitario al

rapporto di filiazione secondo l’inderogabile principio contributivo. 5

La normativa vigente si preoccupa di assicurare, indipendentemente dalla sussistenza

del matrimonio, una corretta e paritaria trasmissione della ricchezza nel passaggio

generazionale.

RELAZIONI FAMILIARI FRA STATUS E CONTRATTO cap 3

Status familiare = situazione giuridica soggettiva di carattere complesso in cui si

trova una persona in virtù dei rapporti familiari che intrattiene e quale parte di una

comunità familiare (figlio, genitore, parte dell’unione civile). I concetti degli status

indicano non soltanto la situazione esistenziale di una fase della vita ma anche e

soprattutto la responsabilità che sorge in capo alla persona in virtù diritti e dei poteri

che le sono conferiti dall’ordinamento.

Anche l’unione civile si configura come modello istituzionale idoneo, al pari del

matrimonio, a far nascere uno status.

Il rapporto di appartenenza al gruppo familiare dei partners in una stabile convivenza

non può essere qualificato come status, perché l’aggregazione si eleva al rango di

“istituzione” solo quando si coniugano atto e rapporto quindi i conviventi non godono

di una posizione contrassegnata dalla reciprocità di diritti e doveri.

Status di coniuge = si acquista con il matrimonio, il quale determina una pluralità di

effetti: acquisto del cognome, acquisto della cittadinanza italiana, associa effetti di

diritto ereditario, associa una serie di benefici retributivi, previdenziali e fiscali.

Il cognome cc “la norma prevede che la donna aggiunga al proprio cognome quello

Art. 143-bis

del marito...” Questa è

norma in contrasto con i principi di uguaglianza perché il

marito non ha questa facoltà di poter aggiungere al proprio cognome quello della

è è è è

moglie; però una facoltà non un obbligo. Quello che incostituzionale il

patronimico = regola in virtù della quale ai figli si trasmette il cognome paterno,

questa regola NON SCRITTA, si tramanda da secoli (serviva per riconoscere di chi

era padre il figlio, perché la madre sempre certa), sono state sollevate più volte

questioni di legittimità costituzionale su questa regola. Come si può inquadrare? Non

è seppur avente l’elemento oggettivo e soggettivo, una

una consuetudine perché

mai essere “contra legem”, doppia violazione, violazione

consuetudine non può

dell’art.3 della Cost. violazione del principio di uguaglianza di sesso, e in più viene

leso il diritto del figlio alla propria identità personale.

Nel 2016 interviene la Corte Costituzionale e dice che laddove ci sia una comune

dei genitori a dare entrambi i cognomi, l’ufficiale dello stato civile non si può

volontà

rifiutare di trascrivere. Resta però inteso che se sono in disaccordo resta ancora in

vigore la regola del patronimico.

Unicità dello status di figlio

Art 315 cc “Stato tutti i figli hanno lo stesso stato

giuridico della filiazione”:

giuridico… siano che siano nati fuori o dentro il matrimonio. 6

Tutti i figli sono uguali, hanno uguali rapporti di parentela e uguali diritti morali,

patrimoniali e successori.

Il primo effetto conseguente all’acquisto dello status di figlio è l’assunzione del

cognome che per figli nati nel matrimonio vale la regola del patronimico in base alla

quale il padre trasmette automaticamente il proprio cognome ai figli; se i figli sono

nati fuori dal matrimonio la disciplina non prevede alcuna automatica prevalenza per

rispetto del diritto all’identità personale del figlio.

Parentela e affinità

Parentela = vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite, sia nel caso in

cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio sia nel caso in cui è avvenuta

al di fuori di esso. La parentela trova il suo fondamento unicamente dal legame di

sangue e non nel vincolo matrimoniale. Nella parentela si distingue la linea retta,

discendenza da una persona a all’altra (padre-figlio, nonno-nipote), e la linea

collaterale in cui non si ha una discendenza diretta ma una comunanza di stipite

(fratelli, cugini, zio-nipote). I fratelli (parenti collaterali) possono essere germani

(hanno in comune entrambi i genitori) o unilaterali (consanguinei se hanno in comune

il padre o uterini se hanno in comune la madre).

Affinità = vincolo che nasce tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge ed è pertanto

cognati). L’affinità si estingue in

un effetto legale del matrimonio (suocero-nuora,

seguito all’annullamento del matrimonio (non divorzio) ma non per morte del

coniuge da cui deriva.

Obblighi alimentari

Colui che si trova in stato di bisogno e che non sia in grado di provvedere al proprio

mantenimento ha diritto di ottenere gli alimenti da una serie di congiunti indicati

dalla legge secondo un ordine preciso in relazione all’intensità del rapporto tra il

soggetto che versa in stato di bisogno e l’obbligato.

L’obbligo di prestare gli alimenti può essere adempiuto in natura, accogliendo e

mantenendo l’alimentando nella propria abitazione ovvero corrispondendogli

anticipatamente un assegno periodico. L’obbligazione cessa con la morte

dell’obbligato o per il venir meno dello stato di bisogno.

IL MATRIMONIO cap 4

Matrimonio

Il termine matrimonio viene attualmente utilizzato per indicato sia l’atto, posto a

fondamento della famiglia come società naturale, sia il rapporto, che da quell’atto

trae origine e che è “ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i

limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare (art 29 Cost).

Una def. di matrimonio previene dalla legge del sul divorzio che interrompe la

“comunione materiale e spirituale di vita”. 7

Duplice forma di celebrazione in Italia: è

- matrimonio concordatario (nasce con i Patti Lateranensi 1929) celebrato dal

ministro di culto cattolico e trascritto anche negli atti dello stato civile, quindi ha

anche effetto civile; è celebrato dall’ufficiale di stato civile oppure da un alto

- matrimonio civile,

ministro di culto diverso da quello cattolico.

Il governo italiano ha stipulato anche altre intese con chiese diverse da quella

cattolica, il matrimonio lo celebra il ministro del culto e produce effetti civili, però il

matrimonio celebrato da un ministro di culto diverso da quello cattolico considerato

un matrimonio civile (non un terzo genere).

Disciplina dell’atto

Caratteristiche:

✶ è

atto personale (non ammessa rappresentanza)

✶ atto solenne (richiede una forma particolare)

✶ atto legittimo puro (non ammette condizioni o termini)

È un atto personalissimo, legittimo e ad effetti inderogabi

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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