1° lezione 21/09/2021
Articolo 2043 c.c. responsabilità extracontrattuale ipotesi in cui la
responsabilità non deriva dalla sussistenza di un precedente rapporto
contrattuale tra le parti. I due soggetti non hanno un collegamento
preesistente, quindi l’obbligazione sorge nel momento in cui è posto in essere il
fatto illecito che provoca un danno.
Nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), anche detta “da
inadempimento”, vi è un rapporto negoziale preesistente tra le parti ed il
risarcimento danni è una conseguenza dell’inadempimento di quel rapporto
contrattuale preesistente.
Nella responsabilità extracontrattuale c’è la lesione di un diritto altrui e quella
lesione implica che se produce un danno deve essere risarcito.
Differenze
1) Termini di prescrizione diversi La prescrizione è l’estinzione di un diritto per
non uso. L’ordinamento stabilisce che se il titolare del diritto non lo esercita per
un certo periodo di tempo, quel diritto si estingue perché vuol dire che non ha
interesse di conservare quel diritto.
La prescrizione riguarda anche il diritto al risarcimento del danno, che può
derivare o dall’inadempimento di una obbligazione precedente (responsabilità
contrattuale) o dal compimento di un fatto illecito. Colui che matura il diritto al
risarcimento del danno, ha l’onere di esercitare questo suo diritto entro un
certo periodo di tempo.
Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento si prescrive in 10 anni
mentre il diritto al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale si
prescrive in 5 anni.
2) Distribuzione dell’onere della prova chi vuole far valere un diritto ha l’onere
di provare l’esistenza e la titolarità di quel diritto. Chi vanta un diritto al
risarcimento del danno dovrà provare che ha subito un danno e che quindi ha
diritto al risarcimento del danno.
-responsabilità extracontrattuale il danneggiato che vuole agire in giudizio
per il risarcimento del danno ha l’onere di fornire la prova del fatto doloso o
colposo del danneggiante; quindi, deve dare la prova della sussistenza di un
danno ingiusto e deve dare la prova del nesso di causalità tra il fatto ed il
danno. Se la parte danneggiata non riesce a dare questa prova, non potrà
ottenere il risarcimento del danno.
-responsabilità contrattuale il creditore potrà limitarsi a dimostrare la
sussistenza di un proprio diritto di credito, affermare che quel suo diritto non è
stato soddisfatto dal debitore e quindi pretende l’adempimento o il
risarcimento del danno da inadempimento.
È possibile un concorso di queste due responsabilità, cioè è possibile che uno
stesso soggetto debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale e anche
extracontrattuale. È altresì possibile che un soggetto, per lo stesso danno,
possa agire nei confronti di qualcuno a titolo di responsabilità contrattuale e nei
confronti di altro a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Es. legge sulla responsabilità medica c’è un soggetto danneggiato da un
errore medico. Supponiamo che una persona viene ricoverata e il medico
dell’ospedale sbaglia l’intervento chirurgico e provoca un danno fisico, quindi,
ha diritto ad un risarcimento danni. Chi sono i responsabili di questo danno?
Indubbiamente chi ha eseguito l’intervento ma la responsabilità grava anche
sull’ospedale, sulla struttura sanitaria. La legge 24 del 2017 ci dice che il
medico risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale; quindi, il medico
per quell’errore risponde ai sensi dell’articolo 2043, invece la struttura risponde
ai sensi dell’articolo 1218, cioè a titolo di responsabilità contrattuale.
Il paziente potrà agire nei confronti del medico, o nella struttura sanitaria o nei
confronti di entrambi, però dovrà tenere conto (il suo avvocato ovviamente) del
diverso titolo di responsabilità che c’è a carico del medico e a carico della
struttura sanitaria.
Nell’azione giudiziale presso il medico, l’avvocato del paziente dovrà stare
attento all’articolo 2043, dovrà fare attenzione e dovrà provare l’errore medico,
il dolo, la colpa del medico, il danno provocato e il nesso di causalità tra
quell’errore ed il danno.
Invece nell’azione contrattuale del paziente nei confronti della struttura,
l’avvocato del paziente dovrà soltanto provare la sussistenza di un contratto tra
il suo assistito e la clinica, contratto facile da dimostrare perché basta
dimostrare che è stato ricoverato, contratto che si conclude nel momento in cui
una persona entra in una struttura sanitaria (contratto di spedalità).
Contro la struttura sanitaria potrà agire entro 10 anni e contro il medico entro 5
anni.
Possiamo anche avere il caso in cui nei confronti dello stesso soggetto è
possibile agire sia a titolo di responsabilità contrattuale sia a titolo di
responsabilità extracontrattuale.
Es. Pensiamo ad un contratto di deposito il depositario ha degli obblighi di
custodia. Supponiamo che un soggetto depositi presso un luogo un suo bene e
questo suo bene venga danneggiato dallo stesso depositario. Anche il
meccanico che ti tiene la macchina, se trovi il danno, il meccanico risponde di
responsabilità contrattuale ma possiamo far valere responsabilità
extracontrattuale perché siamo titolari del diritto di proprietà di quel bene. Il
proprietario potrà agire sia ex articolo 1218, sia articolo 2043 ma non significa
che c’è una duplicazione del danno.
Se l’avvocato del proprietario del veicolo agirà contro l’officina, farà
risarcimento contrattuale e in subordine quello extracontrattuale.
Se ci sono dubbi sull’esistenza del contratto, allora l’avvocato per sicurezza in
subordine mette l’azione di risarcimento extracontrattuale. Se l’avvocato del
meccanico dimostra che non c’era il contratto, rimane comunque la
responsabilità extracontrattuale.
Il danno ingiusto, che è una componente importante dell’illecito, rappresenta la
lesione ingiustificata di un diritto altrui può essere un diritto patrimoniale ma
anche un diritto a carattere non patrimoniale. dipende dalla natura del diritto
danneggiato se parliamo di un diritto patrimoniale allora il danno viene
qualificato come patrimoniale, se si tratta di un diritto della persona si dice che
il danno è non patrimoniale. Entrambi i danni debbono essere risarciti? Sì. La
Corte di cassazione è l’organo giudiziario di ultima istanza, le sue decisioni
sono quelle definitive e quando si è occupata della differenza tra danno
patrimoniale e non patrimoniale ha cambiato idea spesso. Ad oggi, la
Cassazione ci dice che il danno patrimoniale si risarcisce ai sensi dell’articolo
2043, invece il danno non patrimoniale si risarcisce ai sensi dell’articolo 2059,
poi aggiunge che comunque sia, anche per i danni non patrimoniali, vale la
regola contenuta nell’articolo 2043.
I requisiti dell’articolo 2043 devono sussistere anche nel danno non
patrimoniale che è inteso come il danno ad un diritto di natura non
patrimoniale: diritto alla personalità, diritto alla salute…; secondo la Corte di
cassazione sono risarcibili nei limiti previsti dall’articolo 2059, fermo restando
che occorrono i requisiti dell’articolo 2043. Invece il danno patrimoniale è
risarcibile ai sensi dell’articolo 2043.
Se leggiamo l’articolo 2059, per il risarcimento del danno non patrimoniale c’è
un limite particolare stabilisce che il danno non patrimoniale deve essere
risarcito solo nei casi determinati dalla legge. non è sempre risarcibile ma solo
se c’è una legge che lo stabilisce per stabilire se al titolare di quel diritto, in
caso di lesione, spetta il risarcimento del danno, devo cercare la norma. In
realtà, non è proprio così, perché la Corte di cassazione dice che non ci deve
essere una legge specifica ma occorre almeno che quel diritto sia riconosciuto
dalla costituzione il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi previsti dalla
legge (art. 2059) e per casi previsti dalla legge si intendono le ipotesi in cui
quel diritto è riconosciuto e garantito dalla carta costituzionale.
Es. il diritto alla salute non c’è una legge che dice che la lesione di tale diritto
deve essere risarcita ma ho una norma della costituzione che tutela la salute
(art. 32), allora la lesione di un diritto alla salute è risarcibile, in base al
combinato dell’articolo 2059 del c.c. e dell’articolo 32 della costituzione.
2° lezione 22/09/2021
Quando si parla di responsabilità extracontrattuale al di fuori dell’elemento
soggettivo, cioè indipendente da esso, si parla di responsabilità oggettiva.
La regola generale è quella prevista dall’art. 2043 che prevede dolo o colpa,
ma accanto a questa ipotesi generale abbiamo fattispecie particolari che
derogano all’art. 2043; gran parte di queste ipotesi si rinvengono nel Codice
civile.
La prima ipotesi è contenuta nell’articolo 2047 del codice civile “danno
cagionato dall’incapace” ipotesi in cui il danno sia cagionato da un soggetto
che non ha la capacità di intendere e di volere è l’incapace naturale che può
essere interdetto oppure non interdetto, perché magari non è stata ancora
proposta la domanda di interdizione oppure perché l’incapacità naturale
potrebbe essere una situazione temporanea che non giustifica una domanda
giudiziale di interdizione (es. una persona momentaneamente affetta da una
malattia che non ha capacità di intendere e di volere). Cosa stabilisce:
“In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere,
il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo
che provi di non aver potuto impedire il fatto.
“Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi
è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni
economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a
un'equa indennità”
1) Primo comma: il responsabile è la persona che è tenuta alla sorveglianza
dell’incapace. Questo ci permette di qualificare come responsabilità
oggettiva un soggetto risponde per un fatto altrui, non vi è un’attività dolosa
o colposa del responsabile.
-l’incapace di intendere e di volere non risponde a titolo di responsabilità
extracontrattuale per i danni che ha prodotto.
Tuttavia, potrebbe verificarsi che l’incapacità di intendere e di volere sia stata
cagionata colposamente o dolosamente dal soggetto: es. la persona che si
ubriaca non ha capacità di intendere e di volere. In questa situazione,
l’incapacità di intendere e di volere è provocata colposamente, allora l’incapace
di intendere e di volere è ugualmente ritenuto responsabile. L’art. 2047 primo
comma si applica solo all’ipotesi in cui l’incapacità di intendere e di volere non
sia colposa o dolosa.
-l’ultimo inciso della 1° comma stabilisce “salvo che provi di non aver potuto
impedire il fatto” si riferisce a colui che ha la sorveglianza della persona
incapace. può esonerarsi dall’obbligo di risarcire il danno se prova di non aver
potuto di impedire il fatto.
Abbiamo una responsabilità oggettiva che ammette la prova liberatoria anche
se altre fattispecie della responsabilità oggettiva non la prevedono (la difficoltà
di dare la prova liberatoria è un rischio che ricade sul sorvegliante).
Secondo comma “Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il
2) risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle
condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a
un'equa indennità”
La norma non parla di risarcimento, parla di equa indennità, è diverso dal punto
di vista quantitativo il risarcimento ha una funzione compensativa perché
tende a compensare la perdita subita dal danneggiato e quindi a ricostituire il
patrimonio del danneggiato nella stessa condizione in cui si trovava prima
dell’illecito.
L’indennità non ha una funzione riparatoria, ha una funzione di parziale ristoro
perché valgono anche le ragioni dell’incapace da un lato non si vuole gravare
il danneggiante dell’integrale risarcimento danni, ma non si vuole neanche
lasciare scoperto del tutto il danneggiato. L’indennità è minore rispetto al
risarcimento danni. Il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche
delle parti.
L’indennità a carico del danneggiante incapace non scatta in tutti i casi in cui il
danneggiato non riesce ad ottenere il risarcimento può esserci solo se il
giudice lo decide in considerazione delle condizioni economiche dalle parti.
Verrà disposta dal giudice se il danneggiante incapace ha un patrimonio
considerevole ed il danneggiato no, allora in quel caso dispone l’indennità.
La fattispecie che abbiamo appena visto presenta un punto di contatto con
quella successiva, dell’art. 2048 dove c’è un’altra ipotesi di responsabilità
oggettiva.
“Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto
illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che
abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del
danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui
sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità
soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”
È una responsabilità oggettiva perché c’è una responsabilità per fatto altrui
sono i genitori o il tutore che rispondono ad un fatto illecito commesso da un
terzo, ergo il figlio o dalla persona soggetta a tutela. Questa norma pone alcuni
limiti è previsto che i genitori o il tutore sono responsabili del fatto illecito se
il soggetto che ha commesso il fatto abiti con il tutore o con i genitori, se
manca questo elemento la norma non si applica.
Tra questa norma e la precedente ci sono dei punti di contatto. Chi è
responsabile se un minore che non abita con i genitori commetta un illecito.
Eventualmente applico il 2047.
Immaginiamo l’ipotesi in cui il dipendente dell’impresa edile fa dei lavori, gli
sfugge un attrezzo che cade e colpisce un passante. il danneggiato è una parte
del contratto.
C’è un sostegno normativo art. 1228 “Salva diversa volontà delle parti, il
debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi,
risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Responsabilità per fatto degli ausiliari l’ausiliario citato da questa norma è
colui della cui opera si avvale un terzo per adempiere la propria obbligazione,
ipotesi del dipendente dell’impresa edile, non è altro che un ausiliario di cui
l’imprenditore si serve per adempiere al contratto di appalto.
La norma ci dice che il debitore che per adempiere alla propria prestazione si
avvale di altri soggetti, risponde dei fatti dolosi e colposi cagionati da questi.
Un’altra ipotesi è quella in cui il danno è subito da un terzo estraneo rispetto al
rapporto contrattuale: un dipendente fa dei lavori e un arnese colpisce un
passante. Il passante soffre un danno, a chi si può rivolgere? Si può rivolgere
all’imprenditore?
Si c’è l’art. 2049”I padroni e i committenti sono responsabili per i danni
arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle
incombenze a cui sono adibiti.”
Non c’è la prova liberatoria, il terzo responsabile, nel nostro esempio
l’imprenditore edile, non può fornire una prova liberatoria, nei casi precedenti
si.
Un’altra ipotesi è prevista dall’art. 2050 “Chiunque cagiona danno ad altri
nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei
mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte
le misure idonee a evitare il danno [1681, 2054].”
Le attività pericolose sono attività idonee a provocare un danno a terzi.
Esempio fabbrica di fuochi d’artificio, o lo svolgimento di attività sportive.
Quindi per esonerarsi dovrebbe fornire la prova liberatoria che il danno è stato
causato per responsabilità di terzi o per fatti naturali (prova complicata da
fornire).
Altra ipotesi di responsabilità oggettiva
Prevista da art. 2051 danno cagionato da cose in custodia
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia,
salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256, 2052].”
Un’altra ipotesi è l’art. 2054:
1 comma “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se
non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.” È difficile dare
la prova liberatoria, si può dimostrare un fatto estraneo dalla condotta di guida,
come una chiazza d’olio per esempio.
2 comma &ldq
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