Estratto del documento

1° lezione 21/09/2021

Articolo 2043 c.c. responsabilità extracontrattuale ipotesi in cui la

responsabilità non deriva dalla sussistenza di un precedente rapporto

contrattuale tra le parti. I due soggetti non hanno un collegamento

preesistente, quindi l’obbligazione sorge nel momento in cui è posto in essere il

fatto illecito che provoca un danno.

Nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), anche detta “da

inadempimento”, vi è un rapporto negoziale preesistente tra le parti ed il

risarcimento danni è una conseguenza dell’inadempimento di quel rapporto

contrattuale preesistente.

Nella responsabilità extracontrattuale c’è la lesione di un diritto altrui e quella

lesione implica che se produce un danno deve essere risarcito.

Differenze

1) Termini di prescrizione diversi La prescrizione è l’estinzione di un diritto per

non uso. L’ordinamento stabilisce che se il titolare del diritto non lo esercita per

un certo periodo di tempo, quel diritto si estingue perché vuol dire che non ha

interesse di conservare quel diritto.

La prescrizione riguarda anche il diritto al risarcimento del danno, che può

derivare o dall’inadempimento di una obbligazione precedente (responsabilità

contrattuale) o dal compimento di un fatto illecito. Colui che matura il diritto al

risarcimento del danno, ha l’onere di esercitare questo suo diritto entro un

certo periodo di tempo.

Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento si prescrive in 10 anni

mentre il diritto al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale si

prescrive in 5 anni.

2) Distribuzione dell’onere della prova chi vuole far valere un diritto ha l’onere

di provare l’esistenza e la titolarità di quel diritto. Chi vanta un diritto al

risarcimento del danno dovrà provare che ha subito un danno e che quindi ha

diritto al risarcimento del danno.

-responsabilità extracontrattuale il danneggiato che vuole agire in giudizio

per il risarcimento del danno ha l’onere di fornire la prova del fatto doloso o

colposo del danneggiante; quindi, deve dare la prova della sussistenza di un

danno ingiusto e deve dare la prova del nesso di causalità tra il fatto ed il

danno. Se la parte danneggiata non riesce a dare questa prova, non potrà

ottenere il risarcimento del danno.

-responsabilità contrattuale il creditore potrà limitarsi a dimostrare la

sussistenza di un proprio diritto di credito, affermare che quel suo diritto non è

stato soddisfatto dal debitore e quindi pretende l’adempimento o il

risarcimento del danno da inadempimento.

È possibile un concorso di queste due responsabilità, cioè è possibile che uno

stesso soggetto debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale e anche

extracontrattuale. È altresì possibile che un soggetto, per lo stesso danno,

possa agire nei confronti di qualcuno a titolo di responsabilità contrattuale e nei

confronti di altro a titolo di responsabilità extracontrattuale.

Es. legge sulla responsabilità medica c’è un soggetto danneggiato da un

errore medico. Supponiamo che una persona viene ricoverata e il medico

dell’ospedale sbaglia l’intervento chirurgico e provoca un danno fisico, quindi,

ha diritto ad un risarcimento danni. Chi sono i responsabili di questo danno?

Indubbiamente chi ha eseguito l’intervento ma la responsabilità grava anche

sull’ospedale, sulla struttura sanitaria. La legge 24 del 2017 ci dice che il

medico risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale; quindi, il medico

per quell’errore risponde ai sensi dell’articolo 2043, invece la struttura risponde

ai sensi dell’articolo 1218, cioè a titolo di responsabilità contrattuale.

Il paziente potrà agire nei confronti del medico, o nella struttura sanitaria o nei

confronti di entrambi, però dovrà tenere conto (il suo avvocato ovviamente) del

diverso titolo di responsabilità che c’è a carico del medico e a carico della

struttura sanitaria.

Nell’azione giudiziale presso il medico, l’avvocato del paziente dovrà stare

attento all’articolo 2043, dovrà fare attenzione e dovrà provare l’errore medico,

il dolo, la colpa del medico, il danno provocato e il nesso di causalità tra

quell’errore ed il danno.

Invece nell’azione contrattuale del paziente nei confronti della struttura,

l’avvocato del paziente dovrà soltanto provare la sussistenza di un contratto tra

il suo assistito e la clinica, contratto facile da dimostrare perché basta

dimostrare che è stato ricoverato, contratto che si conclude nel momento in cui

una persona entra in una struttura sanitaria (contratto di spedalità).

Contro la struttura sanitaria potrà agire entro 10 anni e contro il medico entro 5

anni.

Possiamo anche avere il caso in cui nei confronti dello stesso soggetto è

possibile agire sia a titolo di responsabilità contrattuale sia a titolo di

responsabilità extracontrattuale.

Es. Pensiamo ad un contratto di deposito il depositario ha degli obblighi di

custodia. Supponiamo che un soggetto depositi presso un luogo un suo bene e

questo suo bene venga danneggiato dallo stesso depositario. Anche il

meccanico che ti tiene la macchina, se trovi il danno, il meccanico risponde di

responsabilità contrattuale ma possiamo far valere responsabilità

extracontrattuale perché siamo titolari del diritto di proprietà di quel bene. Il

proprietario potrà agire sia ex articolo 1218, sia articolo 2043 ma non significa

che c’è una duplicazione del danno.

Se l’avvocato del proprietario del veicolo agirà contro l’officina, farà

risarcimento contrattuale e in subordine quello extracontrattuale.

Se ci sono dubbi sull’esistenza del contratto, allora l’avvocato per sicurezza in

subordine mette l’azione di risarcimento extracontrattuale. Se l’avvocato del

meccanico dimostra che non c’era il contratto, rimane comunque la

responsabilità extracontrattuale.

Il danno ingiusto, che è una componente importante dell’illecito, rappresenta la

lesione ingiustificata di un diritto altrui può essere un diritto patrimoniale ma

anche un diritto a carattere non patrimoniale. dipende dalla natura del diritto

danneggiato se parliamo di un diritto patrimoniale allora il danno viene

qualificato come patrimoniale, se si tratta di un diritto della persona si dice che

il danno è non patrimoniale. Entrambi i danni debbono essere risarciti? Sì. La

Corte di cassazione è l’organo giudiziario di ultima istanza, le sue decisioni

sono quelle definitive e quando si è occupata della differenza tra danno

patrimoniale e non patrimoniale ha cambiato idea spesso. Ad oggi, la

Cassazione ci dice che il danno patrimoniale si risarcisce ai sensi dell’articolo

2043, invece il danno non patrimoniale si risarcisce ai sensi dell’articolo 2059,

poi aggiunge che comunque sia, anche per i danni non patrimoniali, vale la

regola contenuta nell’articolo 2043.

I requisiti dell’articolo 2043 devono sussistere anche nel danno non

patrimoniale che è inteso come il danno ad un diritto di natura non

patrimoniale: diritto alla personalità, diritto alla salute…; secondo la Corte di

cassazione sono risarcibili nei limiti previsti dall’articolo 2059, fermo restando

che occorrono i requisiti dell’articolo 2043. Invece il danno patrimoniale è

risarcibile ai sensi dell’articolo 2043.

Se leggiamo l’articolo 2059, per il risarcimento del danno non patrimoniale c’è

un limite particolare stabilisce che il danno non patrimoniale deve essere

risarcito solo nei casi determinati dalla legge. non è sempre risarcibile ma solo

se c’è una legge che lo stabilisce per stabilire se al titolare di quel diritto, in

caso di lesione, spetta il risarcimento del danno, devo cercare la norma. In

realtà, non è proprio così, perché la Corte di cassazione dice che non ci deve

essere una legge specifica ma occorre almeno che quel diritto sia riconosciuto

dalla costituzione il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi previsti dalla

legge (art. 2059) e per casi previsti dalla legge si intendono le ipotesi in cui

quel diritto è riconosciuto e garantito dalla carta costituzionale.

Es. il diritto alla salute non c’è una legge che dice che la lesione di tale diritto

deve essere risarcita ma ho una norma della costituzione che tutela la salute

(art. 32), allora la lesione di un diritto alla salute è risarcibile, in base al

combinato dell’articolo 2059 del c.c. e dell’articolo 32 della costituzione.

2° lezione 22/09/2021

Quando si parla di responsabilità extracontrattuale al di fuori dell’elemento

soggettivo, cioè indipendente da esso, si parla di responsabilità oggettiva.

La regola generale è quella prevista dall’art. 2043 che prevede dolo o colpa,

ma accanto a questa ipotesi generale abbiamo fattispecie particolari che

derogano all’art. 2043; gran parte di queste ipotesi si rinvengono nel Codice

civile.

La prima ipotesi è contenuta nell’articolo 2047 del codice civile “danno

cagionato dall’incapace” ipotesi in cui il danno sia cagionato da un soggetto

che non ha la capacità di intendere e di volere è l’incapace naturale che può

essere interdetto oppure non interdetto, perché magari non è stata ancora

proposta la domanda di interdizione oppure perché l’incapacità naturale

potrebbe essere una situazione temporanea che non giustifica una domanda

giudiziale di interdizione (es. una persona momentaneamente affetta da una

malattia che non ha capacità di intendere e di volere). Cosa stabilisce:

“In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere,

il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo

che provi di non aver potuto impedire il fatto.

“Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi

è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni

economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a

un'equa indennità”

1) Primo comma: il responsabile è la persona che è tenuta alla sorveglianza

dell’incapace. Questo ci permette di qualificare come responsabilità

oggettiva un soggetto risponde per un fatto altrui, non vi è un’attività dolosa

o colposa del responsabile.

-l’incapace di intendere e di volere non risponde a titolo di responsabilità

extracontrattuale per i danni che ha prodotto.

Tuttavia, potrebbe verificarsi che l’incapacità di intendere e di volere sia stata

cagionata colposamente o dolosamente dal soggetto: es. la persona che si

ubriaca non ha capacità di intendere e di volere. In questa situazione,

l’incapacità di intendere e di volere è provocata colposamente, allora l’incapace

di intendere e di volere è ugualmente ritenuto responsabile. L’art. 2047 primo

comma si applica solo all’ipotesi in cui l’incapacità di intendere e di volere non

sia colposa o dolosa.

-l’ultimo inciso della 1° comma stabilisce “salvo che provi di non aver potuto

impedire il fatto” si riferisce a colui che ha la sorveglianza della persona

incapace. può esonerarsi dall’obbligo di risarcire il danno se prova di non aver

potuto di impedire il fatto.

Abbiamo una responsabilità oggettiva che ammette la prova liberatoria anche

se altre fattispecie della responsabilità oggettiva non la prevedono (la difficoltà

di dare la prova liberatoria è un rischio che ricade sul sorvegliante).

Secondo comma “Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il

2) risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle

condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a

un'equa indennità”

La norma non parla di risarcimento, parla di equa indennità, è diverso dal punto

di vista quantitativo il risarcimento ha una funzione compensativa perché

tende a compensare la perdita subita dal danneggiato e quindi a ricostituire il

patrimonio del danneggiato nella stessa condizione in cui si trovava prima

dell’illecito.

L’indennità non ha una funzione riparatoria, ha una funzione di parziale ristoro

perché valgono anche le ragioni dell’incapace da un lato non si vuole gravare

il danneggiante dell’integrale risarcimento danni, ma non si vuole neanche

lasciare scoperto del tutto il danneggiato. L’indennità è minore rispetto al

risarcimento danni. Il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche

delle parti.

L’indennità a carico del danneggiante incapace non scatta in tutti i casi in cui il

danneggiato non riesce ad ottenere il risarcimento può esserci solo se il

giudice lo decide in considerazione delle condizioni economiche dalle parti.

Verrà disposta dal giudice se il danneggiante incapace ha un patrimonio

considerevole ed il danneggiato no, allora in quel caso dispone l’indennità.

La fattispecie che abbiamo appena visto presenta un punto di contatto con

quella successiva, dell’art. 2048 dove c’è un’altra ipotesi di responsabilità

oggettiva.

“Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto

illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che

abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del

danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui

sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità

soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”

È una responsabilità oggettiva perché c’è una responsabilità per fatto altrui

sono i genitori o il tutore che rispondono ad un fatto illecito commesso da un

terzo, ergo il figlio o dalla persona soggetta a tutela. Questa norma pone alcuni

limiti è previsto che i genitori o il tutore sono responsabili del fatto illecito se

il soggetto che ha commesso il fatto abiti con il tutore o con i genitori, se

manca questo elemento la norma non si applica.

Tra questa norma e la precedente ci sono dei punti di contatto. Chi è

responsabile se un minore che non abita con i genitori commetta un illecito.

Eventualmente applico il 2047.

Immaginiamo l’ipotesi in cui il dipendente dell’impresa edile fa dei lavori, gli

sfugge un attrezzo che cade e colpisce un passante. il danneggiato è una parte

del contratto.

C’è un sostegno normativo art. 1228 “Salva diversa volontà delle parti, il

debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi,

risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Responsabilità per fatto degli ausiliari l’ausiliario citato da questa norma è

colui della cui opera si avvale un terzo per adempiere la propria obbligazione,

ipotesi del dipendente dell’impresa edile, non è altro che un ausiliario di cui

l’imprenditore si serve per adempiere al contratto di appalto.

La norma ci dice che il debitore che per adempiere alla propria prestazione si

avvale di altri soggetti, risponde dei fatti dolosi e colposi cagionati da questi.

Un’altra ipotesi è quella in cui il danno è subito da un terzo estraneo rispetto al

rapporto contrattuale: un dipendente fa dei lavori e un arnese colpisce un

passante. Il passante soffre un danno, a chi si può rivolgere? Si può rivolgere

all’imprenditore?

Si c’è l’art. 2049”I padroni e i committenti sono responsabili per i danni

arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle

incombenze a cui sono adibiti.”

Non c’è la prova liberatoria, il terzo responsabile, nel nostro esempio

l’imprenditore edile, non può fornire una prova liberatoria, nei casi precedenti

si.

Un’altra ipotesi è prevista dall’art. 2050 “Chiunque cagiona danno ad altri

nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei

mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte

le misure idonee a evitare il danno [1681, 2054].”

Le attività pericolose sono attività idonee a provocare un danno a terzi.

Esempio fabbrica di fuochi d’artificio, o lo svolgimento di attività sportive.

Quindi per esonerarsi dovrebbe fornire la prova liberatoria che il danno è stato

causato per responsabilità di terzi o per fatti naturali (prova complicata da

fornire).

Altra ipotesi di responsabilità oggettiva

Prevista da art. 2051 danno cagionato da cose in custodia

“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia,

salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256, 2052].”

Un’altra ipotesi è l’art. 2054:

1 comma “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a

risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se

non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.” È difficile dare

la prova liberatoria, si può dimostrare un fatto estraneo dalla condotta di guida,

come una chiazza d’olio per esempio.

2 comma &ldq

Anteprima
Vedrai una selezione di 18 pagine su 85
Diritto privato 2 Pag. 1 Diritto privato 2 Pag. 2
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 Pag. 6
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 Pag. 11
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 Pag. 16
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 Pag. 21
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 Pag. 26
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 Pag. 31
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 Pag. 36
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 Pag. 41
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 Pag. 46
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 Pag. 51
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 Pag. 56
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 Pag. 61
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 Pag. 66
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 Pag. 71
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 Pag. 76
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato 2 Pag. 81
1 su 85
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lo.99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Emiliozzi Enrico Antonio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community