Il contratto
Sabato 13 giugno 2015 09:34
L'autonomia è quel potere riconosciuto o attribuito dall'ordinamento giuridico al privato, consistente nel potere di tutelare da soli i propri interessi. Creazione di regole da parte non del titolare degli interessi, ma di un soggetto estraneo provvisto di un potere pubblico.
Manifestazioni dell'autonomia
L'autonomia si manifesta con il compimento di un negozio caratterizzato non solo da negozi bi o plurilaterali, ma anche da quelli unilaterali. L'autonomia si manifesta con il compimento del contratto caratterizzato dalla pluralità delle parti e dalla patrimonialità del contenuto.
Libertà dell'autonomia contrattuale
- Con la scelta di concludere o no il contratto (obblighi legali, patto d’opzione).
- Di contrarre, con diverse modalità (negozio di fiducia, prelazione volontaria e legale).
- Di scegliere il contraente, di determinare il contenuto contrattuale arricchendolo con elementi accidentali ecc. (clausole d’uso).
- Creando contratti misti (combinazioni di più contratti tipici), o apportare schemi contrattuali atipici, stabilire una connessione di più contratti.
- Di determinare nuove forme di contratti come le forme convenzionali o patrizie, e di scegliere anche la forma: o scritta o elettronica.
L'unico limite che viene chiaramente posto è di tipo finalistico: i contratti devono comunque essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Libertà contrattuale e struttura negoziale
Altra libertà contrattuale è la scelta della struttura negoziale che si fonda sul principio dell'economia delle dichiarazioni. Questa libertà è intesa come il potere riconosciuto ai soggetti di compiere una duplice opzione:
- Scegliere fra una struttura contrattuale ed una struttura negoziale unilaterale.
- Scegliere fra diverse strutture contrattuali.
Autonomia e rapporti familiari
L'autonomia in relazione alla persona è molto ingarbugliata, perché al legislatore spetta l'arduo compito di definire i limiti di disposizione del proprio corpo e di definire la meritevolezza dell'autonomia nel campo della bioetica o del biodiritto. Altro problema riguarda il collegamento tra l'autonomia negoziale e i rapporti familiari, dove è posto al centro il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
Autonomia testamentaria
Di autonomia testamentaria gode l'autore del testamento, il quale può scegliere fra tanti strumenti negoziali idonei a disporre delle proprie sostanze anche dopo la morte. La definizione del contratto è data dall'art. 1321 c.c., mentre gli accordi e le convenzioni non sono definiti dalla legge.
Articolo 1321 c.c.
L'art 1321 c.c. afferma che: “Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
Contratti e negozi unilaterali
Contrapposti ai contratti, agli accordi e alle convenzioni sono i negozi unilaterali, dove vi è la presenza di una sola parte, ossia di un solo centro d'imputazione giuridica del regolamento d'interessi. Tali negozi il codice li definisce atti e per alcuni detta una disciplina particolare, per altri regola solo determinati aspetti; per tutti quelli operanti inter-vivos e a contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.) il codice detta la disciplina dei contratti in generale.
Validità e tassatività dei negozi unilaterali
È stata rivisitata la tassatività dei negozi unilaterali riconoscendone molti altri, definiti atipici, come quelli inter-vivos a carattere patrimoniale. La validità dei contratti atipici è naturalmente subordinata all'esito positivo del controllo di meritevolezza di tutela dell'interesse dedotto.
La parte
Il negozio giuridico presuppone l'esistenza di un soggetto legittimato a porlo in essere, che assuma la qualità di soggetto del negozio giuridico. In tal senso, non è concepibile un atto giuridico in mancanza di un soggetto esistente e determinato; questi è essenziale al perfezionamento della fattispecie negoziale.
La parte è intesa come centro di interessi, assumendo il ruolo di portatore degli interessi negoziali e, di regola, di destinatario degli effetti negoziali. La parte si identifica in un soggetto o in una pluralità di soggetti; tale pluralità, tuttavia, non nuoce alla configurazione di un'unica parte, perché questa è individuabile in base all'unicità dell'interesse perseguito.
Pluralità e rappresentanza
Le funzioni di parte della fattispecie e di parte del regolamento d'interessi sono normalmente svolte da un medesimo soggetto. Non è escluso però che le diverse componenti della vicenda negoziale siano attribuite o riferite a soggetti distinti; un esempio è la rappresentanza. Sotto altro punto di vista, l'assunzione della qualifica di parte del regolamento d'interessi costituisce il presupposto per l'attribuzione della titolarità degli effetti negoziali. Tuttavia, questi ultimi possono essere attribuiti direttamente anche ad un soggetto diverso, come ad esempio nel contratto a favore di terzi o nel contratto per persona da nominare.
Negozio a carattere personale
La determinazione e l'esistenza del soggetto sono necessarie nella conclusione di negozi a carattere personale (intuitu personae), mentre per altri negozi il soggetto può anche essere indeterminato o determinabile in futuro. I soggetti sono identificati mediante l'uso dei segni rappresentativi della soggettività e della personalità.
Uso di nomi fittizi
Il problema sorge nel caso una delle parti usi un nome fittizio: in questo caso il contratto conserva la sua efficacia e la sua validità. Problema diverso è se si usa il nome di un'altra persona, usurpandolo. Esistono delle sanzioni per coloro che utilizzano il nome altrui per scopi economici: il contratto può essere dichiarato nullo o annullabile, se si voleva eludere un divieto normativo oppure si voleva ingannare la controparte.
Rappresentanza
Il procedimento di formazione delle fattispecie negoziali, di norma, è dovuto alla diretta e personale partecipazione del titolare degli interessi regolati. Spesso l'interessato non può o non vuole partecipare personalmente alla conclusione degli atti e ciò determina l'intervento di un soggetto in sostituzione nell'atto negoziale. Tra gli schemi usati, un ruolo preminente è svolto dall'istituto della rappresentanza.
Rappresentanza diretta
Nella rappresentanza (art. 1388 c.c.), un soggetto (rappresentante), allo scopo di curare un interesse altrui, compie un atto (rappresentativo) destinato a produrre effetti nella sfera giuridico-patrimoniale di un soggetto diverso (rappresentato). La rappresentanza si può applicare per i negozi giuridici aventi contenuto patrimoniale, ed anche per gli atti giuridici in senso stretto; non si può applicare per gli atti personalissimi come il matrimonio. La rappresentanza diretta è caratterizzata dalla presenza di un rappresentante che è legittimato ad agire per nome del rappresentato (spendita del nome) e per interesse dello stesso, perché gli effetti dell'atto si producono direttamente sulla sfera giuridica del rappresentato.
Rappresentanza indiretta
Nella rappresentanza indiretta, un soggetto mandatario si obbliga a compiere un atto giuridico per conto di un soggetto diverso (mandante), senza, però, manifestare l'altruità dell'affare (mandato senza rappresentanza; art. 1705, 1706, 1707 c.c.); il rappresentante compie un negozio per conto dell'interessato, ma questo negozio è concluso a nome proprio, cioè senza spendere il nome del rappresentato. Nell'acquisto di beni immobili, il mandatario è obbligato a trasferire i beni al mandante; nell'acquisto di beni mobili o nella costituzione di diritti di credito, il mandante può rivendicare i beni ed esercitare i crediti.
Differenze tra rappresentanza diretta e indiretta
La differenza principale sta nel fatto che nella rappresentanza diretta, il rappresentato è parte del regolamento contrattuale; nella rappresentanza indiretta, il rappresentante è parte del regolamento contrattuale e il rappresentato è soltanto termine di riferimento degli effetti scaturiti dal mandato. I vizi della volontà sono causa di annullabilità di potere solo se riguarda non il rappresentante. L’abuso di rappresentanza consiste in un esercizio del potere difforme dalla funzione che gli è propria a danno del rappresentato. L’eccesso del potere rappresentante è causa di inefficacia; esso consiste nell’eseguire un potere di cui non si è legittimati. Può accadere che qualcuno contratti come rappresentante altrui senza averne i poteri: è il caso del falsus procurator.
Rappresentanza apparente
Fattispecie particolare riguarda la rappresentanza apparente: in base ad elementi obiettivi, i terzi sono indotti senza colpa a credere che il contraente sia titolare di un potere rappresentativo in realtà inesistente a causa del comportamento colposo dell'interessato.
I requisiti del contratto
Articolo 1325 del codice civile:
- Accordo delle parti (art. 1326 ss.).
- Causa (art. 1343 ss.).
- Oggetto (art. 1346 ss.).
- Forma (art. 1350 ss.).
La causa
La causa è uno degli elementi essenziali del contratto ed è tutelato dalla legge, in quanto lecita e meritevole di tutela. Nel caso la causa fosse illecita e immeritevole di tutela, l'ordinamento sanziona ciò con la nullità del contratto. Alla causa è ricondotta una pluralità di funzioni: una funzione economico-sociale, una sintesi degli effetti essenziali, una funzione economica-individuale, giustificazione dello spostamento patrimoniale, ecc.
Evoluzione della concezione della causa
Con il codice del 1865 si aveva una concezione soggettiva della causa; il contratto era visto come un'obbligazione e la causa si risolveva nel raggiungimento degli interessi, cioè il contratto era valutato dal punto di vista dei contraenti. Con l'entrata in vigore del codice civile del 1942, il contratto non è visto più come una mera obbligazione e la causa si risolveva prima nella ragione economica-giuridica del negozio, in seguito nella ragione economico-sociale riguardante quegli atti negoziali che realizzano una funzione di utilità sociale e la quale causa (tipica) è già disciplinata dall'ordinamento.
Controllo della causa e meritevolezza
La causa aveva il ruolo di controllare che i fini perseguiti dai contraenti fossero coerenti con quelli generali fissati dall'ordinamento. Si ha quindi uno spostamento della valutazione del contratto dal punto di vista dei contraenti, a quello dell'ordinamento (concezione oggettiva). Un errore che è stato commesso da molti studiosi è quello di ritenere uguali la causa e il tipo. Per non incorrere in tale errore, nella causa si intravede anche la funzione economico-individuale, cioè la reale partecipazione delle parti all'operazione. L'ordinamento divide i contratti tipici da quelli atipici.
Contratti tipici e atipici
I contratti tipici sono quei contratti caratterizzati da una fattispecie disciplinata e da una causa tipica con schemi previsti; bisogna distinguere la causa in astratto e la causa in concreto. Per quanto riguarda la causa in astratto, se si tratta di contratto tipico non si pone un problema di mancanza di causa che invece si pone per quanto riguarda la causa in concreto. Il problema della causa in astratto si pone per i contratti atipici, cioè quei contratti che sono caratterizzati da una fattispecie non disciplinata ed a una causa atipica, dove il giudice dovrà accertare se nel contratto ricorre il requisito della causa. La causa è la funzione giuridica fissata dalla sintesi degli effetti giuridici diretti ed essenziali del contratto; essa (la causa) è costituita dall'incontro del concreto interesse con gli effetti del contratto. Per sintesi si intende la relativizzazione degli effetti con riferimento al concreto negozio. Questa funzione giuridica non si risolve in tutti gli effetti riconducibili alla fattispecie, ma solo alla sintesi di quelli essenziali. Il negozio indiretto, inteso come uno schema tipico per raggiungere uno scopo non riconducibile a quel dato tipo negoziale, non rappresenta una situazione anomala, però è sottoposto a controlli di liceità e meritevolezza. Il negozio indiretto è una connessione di più negozi al fine di ottenere un risultato che è diverso da quello che persegue ogni singolo negozio, senza eludere il divieto di una norma imperativa (ART 1344 CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE).
Causa nella compravendita
La causa nella compravendita è il trasferimento della cosa contro il corrispettivo del prezzo, il motivo è tutto ciò che ha spinto i contraenti alla conclusione del contratto. Il motivo quindi costituisce il concreto interesse di una o di entrambe le parti ed esso non è dedotto nel regolamento da esse (le parti) predisposto; il motivo è rilevante solo se illecito e comune ad entrambi le parti del contratto ed è rilevante non solo in chiave patologica.
Controllo di meritevolezza e liceità
- Il controllo di meritevolezza.
- Il controllo di liceità.
Il collegamento negoziale
Il collegamento negoziale non è disciplinato dal c.c., però corrisponde ad un'operazione economica diffusa nella pratica, e consiste nel collegamento funzionale tra due o più contratti o negozi, in modo che ciascuno svolge autonomamente la propria funzione. Tuttavia sono diretti a realizzare una ulteriore ed unitaria operazione economica.
Esempio: mi rivolgo ad una banca per acquistare un automobile: 2 contratti, 1 di mutuo e 1 di compravendita. In presenza di un collegamenti negoziale opererebbe il principio del SIMUL STABUNT SIMUL CADENT, per il quale se cade il contratto di compravendita viene meno l'azione giustificatrice del mutuo. È un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano la loro causa autonoma anche se ciascuno dei contratti è teologicamente come collegato agli altri (interdipendenza tra i contratti).
Oggetto
Lunedì 15 giugno 2015 09:24
L'oggetto è tra i requisiti essenziali del contratto (art. 1325 c.c.); non è facile definirlo in un modo specifico, in quanto, può essere considerato oggetto sia una cosa materiale che una cosa immateriale, sia una prestazione che un diritto, ecc.
Distinzione tra oggetto del negozio e oggetto dell'obbligazione
Innanzitutto bisogna distinguere l'oggetto del negozio dall'oggetto dell'obbligazione, il primo indica un elemento della fattispecie, la cui mancanza o patologia, determina l'invalidità della fattispecie; il secondo, invece, indica un elemento del rapporto che scaturisce dall'atto, la cui mancanza o patologia non determina vizi genetici della fattispecie ma anomalie che sorgono al momento della fase attuativa o esecutiva del contratto e possono essere causa di risoluzione.
Negozi a beni futuri
I negozi a beni futuri hanno ad oggetto beni futuri, i quali devono ancora venire ad esistenza. I negozi su beni futuri hanno ad oggetto la vendita di beni futuri come, ad esempio, i frutti di un raccolto e la proprietà passerà dal venditore al compratore nel momento in cui la cosa sarà venuta ad esistenza; è, invece, vietato donare cose future. Nei negozi l'oggetto può essere determinato in modo generico o da determinarsi per relationem; quando è determinato per relationem, l'oggetto è valutato successivamente su accordo delle parti da una fonte esterna.
Esempio di arbitraggio
Un esempio è la valutazione di una cosa su cui i due contraenti non riescono a trovare un valore comune: essa è stimata a valore di mercato o può essere stimata da un terzo incaricato a valutarla a valore di mercato o sulla base del suo insindacabile arbitrio (arbitraggio).
Requisiti dell'oggetto
I requisiti dell'oggetto, indicati dall'articolo 1346 del codice civile, sono:
- Possibilità: l'oggetto del contratto deve essere possibile. La possibilità può essere materiale e giuridica: per quanto riguarda la possibilità materiale, l'oggetto è impossibile quando si tratta di una cosa che non esiste oppure di una prestazione materialmente ineseguibile; per quanto riguarda la possibilità giuridica, l'oggetto è impossibile quando esso non è per legge una cosa che può formare oggetto di diritto (corpo umano). Sono giuridicamente impossibili anche i beni che la legge dichiara inalienabili o fuori commercio (beni demaniali).
- Determinatezza o Determinabilità: l'oggetto è determinato quando è possibile ed è certa la sua identificazione; l'oggetto è determinabile quando, con stime di mercato o con metodi enunciati nel contratto, è possibile stimarlo e determinarlo.
- Liceità: l'oggetto è illecito quando la cosa dedotta in contratto è il prodotto o lo strumento di attività contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, o quando la prestazione dedotta in contratto è attività vietata.
L'illiceità della causa è differente da quella dell'oggetto, perché quella della causa investe la funzione del contratto: il contratto può avere un oggetto lecito e tuttavia una causa illecita. Il contenuto è lo stesso atto nel suo complesso, l'insieme delle pattuizioni. Nel contenuto bisogna discernere l'oggetto dalla causa: difatti, la medesima prestazione può essere oggetto di contratti che hanno causa diversa, in quanto, la condotta dell'obbligato è la stessa, ma le cause sono diverse.
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