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LA LOCAZIONE E L'AFFITTO
La locazione è il contratto con il quale una parte (locatore o concedente) si obbliga a far utilizzare
ad un altro soggetto (conduttore, inquilino, concessionario o affittuario) una cosa per un dato tempo,
in cambio di un determinato corrispettivo.
Vanno però fatte delle distinzioni:
Quella per quanto riguarda la locazione di beni mobili, soprattutto registrati
• La locazione di beni immobili urbani, che costituisce la figura di maggiore rilevanza e
• frequenza
La locazione di beni immobili non urbani (fabbricati rurali)
• La locazione di beni produttivi (fondi rustici, aziende,alberghi, ecc )
•
Il contratto di locazione
1) può essere a tempo determinato, ma non superiore ai 30 anni o indeterminato. In questo
secondo caso è la legge a stabilire appositi limiti di durata, a seconda di che bene si tratta
2) Il locatore ha l'obbligo di consegnare o mantenere la cosa "in modo da servire all'uso
convenuto", provvedendo quindi a eseguire tutte le riparazioni necessarie, escluse quelle di
piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. In caso di vizi, anche sopravvenuti,
il conduttore ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del canone.
3) Il conduttore ha l'obbligo di servirsi della cosa secondo l'uso pattuito e con la diligenza del
buon padre di famiglia: per la precisione, deve restituire la cosa locata nello stesso stato in
cui l'ha ricevuta; non ha diritto a rimborsi per i miglioramenti eventualmente apportati e ha
diritto di togliere, alla fine della locazione, le eventuali addizioni: se il proprietario
preferisce che il locatore le lasci, deve pagargli un'indennità
4) L'alienazione del bene locato non determina lo scioglimento del contratto, purché la
locazione abbia data anteriore al trasferimento.
5) Salvo patto contrario, il conduttore ha facoltà di subaffittare il bene, in tutto o in parte, ma
non puo cedere il contratto senza il consenso del locatore. La differenza sta in questo:
mentre con la sublocazione, il conduttore resta obbligato verso il concedente e, al contempo,
diventa a sua volta locatore nei confronti di un altro inquilino, con un rapporto indipendente
rispetto a quello che intercorre tra lui e il primo locatore; con la cessione della locazione il
nuovo conduttore subentra al posto dell'originario inquilino, in tutti gli obblighi e i diritti che
quello aveva nei confronti del locatore
6) Se la locazione è pattuita per un tempo determinato, il rapporto cessa automaticamente al
sopraggiungere del termine, senza necessità di disdetta. La locazione si ha per rinnovata
qualora, al sopraggiungere del termine, il conduttore è lasciato nella detenzione della cosa.
Se, invece, è stata pattuita a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo far cessare il
contratto dando disdetta prima della scadenza del contratto; in caso di mancata disdetta, il
contratto si rinnova automaticamente.
Le norme dettate in via generale dal codice in materia di affitto, che costituisce solo una species del
genus locazione, introducono alcune variazioni rispetto alla disciplina generale delle locazioni,
dipendenti dalla natura della cosa, che è una res produttiva (mobile o immobile): in tal caso
l'affittuario deve curarne la gestione e gli spettano i frutti e le altre utilità della cosa; il locatore puo
chiedere la risoluzione del contratto se l'affittuario non rispetta le regole o muta stabilmente la
destinazione economica.
LA LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI
La locazione di immobili urbani è stata oggetto di continui interventi di leggi speciali, perché si
voleva tutelare soprattutto il conduttore, visto come un contraente "debole", sia sul piano della
durata del contratto che su quello del canone da versare al locatore. Una legge del 1978 distingueva
tra gli immobili adibiti ad uso abitazione e gli immobili adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione. Per i primi veniva stabilita una durata minima obbligatoria di quattro anni e una
calmierazione del corrispettivo, l' "equo canone", sottratto quindi alla libera negoziazione tra le
parti.
Questa parte è stata poi modificata. La nuova disciplina distingue tra contratti "liberi" e contratti
"tipo".
Per i primi, la determinazione del canone e degli eventuali aumenti periodici, è lasciata interamente
alla libera negoziazione tra le parti,a fronte della quale si pone una maggiore stabilità del rapporto,
infatti è prevista una durata minima quadriennale del contratto.
Nei secondi, invece, detti anche "contratti a canone concertato", le parti, beneficiando di sgravi
fiscali, aderiscono ad un contratto "tipo", le cui condizioni (sia riguardo al canone che alle altre
clausole), sono fissati mediante accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà
edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative,sulla base di indicazioni
fornite da una convenzione nazionale, promossa dal Ministero dei Lavori Pubblici, a cui spetta
indicare i criteri generali per la determinazione del corrispettivo.
Per questo tipo di contratti la durata non puo essere inferiore a tre anni.
Regole particolari sono invece previste per i contratti di locazione destinati a soddisfare esigenze di
natura transitoria e di studio. Per tutti i contratti di locazione, è richiesta la forma scritta, richiesta
perciò ad substantiam.
E' bene ricordare che:
Il conduttore non puo cedere il contratto o sublocare il bene
• Il conduttore ha diritto di recedere dal contratto prima della scadenza, qualora sussistano
• gravi motivi, dando un preavviso di sei mesi
Il contratto si intende risolto, in caso di venti giorni di ritardo nel pagamento del canone
• Il coniuge, gli eredi, parenti e il convivente more uxorio hanno diritto di entrare nel contratto
• di locazione del conduttore, in caso di morte di quest'ultimo
Per le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, è rimasta ferma la
disciplina dettata dalla legge del 1978. Questa legge prevede che:
La durata della locazione o sublocazione di immobili adibiti ad attività industriali,
• commerciali, artigianali, turistiche o professionali non puo essere inferiore a sei anni; nove
anni, invece, se adibiti ad attività alberghiera
Il conduttore puo, tuttavia, recedere dal contratto anche prima della scadenza, qualora
• sussistano gravi motivi oppure nel caso in cui il locatore gli abbia contrattualmente concesso
questa facoltà
Il contratto si rinnova tacitamente alla sua scadenza per un ulteriore identico periodo, salvo
• tempestiva disdetta
Il conduttore puo sia sublocare l'immobile che cedere il contratto di locazione a terzi senza
• bisogno del consenso del locatore, purché venga ceduta o locata anche l'azienda
Il canone iniziale di locazione puo essere liberamente determinato dalle parti
• In caso di cessazione del rapporto che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento del
• conduttore o a suo recesso, a quest'ultimo è dovuta un'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale
Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'immobile locato, il conduttore ha un diritto di
• prelazione per l'acquisto.
IL LEASING
Il leasing, detto anche contratto di locazione finanziaria, è un contratto appartenente alla categoria
dei nuovi contratti, da tenere distinti dai contratti atipici. Esso infatti risulta dalla combinazione
degli schemi della vendita con patto di riservato dominio e del contratto di locazione.
Si tratta di un'operazione intrinsecamente finanziaria in quanto l'utilizzatore, avendo bisogno di un
bene (prevalentemente macchinari industriali o automobili, talvolta anche immobili), anziche
chiedere del denaro in prestito per acquistarli, si rivolge ad un intermediario autorizzato all'esercizio
di tale attività, chiedendogli di acquistare il bene dal fornitore o di farlo costruire dal produttore, per
poi darlo in godimento temporaneo all'utilizzatore stesso, contro pagamento di un canone periodico.
Il primo canone è sempre piu frequentemente di entità maggiore rispetto ai successivi, per questo
viene chiamato maxicanone iniziale. Il suo scopo è quello di ridurre i rischi di perdita del
concedente, in caso di insolvenza da parte dell'utilizzatore.
Vi sono due tipologia di leasing: quello "operativo" e quello "finanziario", a seconda che il locatore
sia il produttore del bene o un finanziatore che lo acquista per conto dell'utilizzatore. Sicchè nel
primo caso, quello di leasing operativo, il contratto sarebbe bilaterale cioè tra produttore e
utilizzatore; nel secondo caso, trilaterale, cioè tra produttore utilizzatore e finanziatore.
Nell'ambito del leasing finanziario va poi fatta la distinzione tra il leasing traslativo e il leasing di
godimento, a seconda che sia prevalente l'interesse dell'utilizzatore semplicemente all'uso del bene
per un certo periodo oppure, invece, all'acquisto del bene alla fine del periodo di utilizzazione.
IL CONTRATTO DI TRASPORTO
Con il contratto di trasporto, una parte detta vettore, si obbliga verso corrispettivo a trasferire
persone o cose da un luogo ad un altro. A seconda dell'oggetto e dei mezzi utilizzati, si distingue il
contratto di trasporto di persone dal contratto di trasporto di cose e poi il contratto di trasporto via
terra, via acqua e via mare (questi ultimi due, regolati anche dal codice della navigazione).
Al contratto di trasporto di persone il codice dedica solo due articoli (1681 e 1682) che trattano la
responsabilità del vettore per inadempimento, nonchè la sua responsabilità per i danni alla persona
del viaggiatore e per la perdita e l'avaria delle cose che la persona conduce con sè. Si tratta quindi di
responsabilità contrattuale, in base all'art 1218 che dice che "il debitore che non esegue esattamente
la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è
stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".
Il debitore,ossia il vettore in questo caso, ha quindi l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le
misure idonee ad evitare il danno; il viaggiatore, invece, non ha l'onore di provare la colpa del
vettore,ma ha soltanto l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto, il danno subito e il nesso di
causalità tra questo e la condotta del vettore.
In ogni caso, non rientra nell'ambito della responsabilità del vettore, il danno che il passeggero
subisca in relazione alla propria condotta anomala o con riferimento a fatti propri che siano, di per
sè, idonei a recidere il nesso di causalità con il ser