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ESECUZIONE FORZATA DEGLI OBBLIGHI DI FARE

L'esecuzione forzata degli obblighi di fare, viene disciplinata dall'articolo

2931 del codice civile il quale stabilisce che: solo per quelli fungibili (un

bene è sostituibile, ce ne sono molti nel mercato), così si ha la

surrogazione (il giudice sostituisce il debitore con un altro a spese del

primo debitore).

La fungibilità non è legata né al genere né allo specifico. Un bene di

genere può essere fungibile.

Quando la condanna non è eseguibile in forma specifica poco effettiva,

per questo ci sono le comminatorie o misure compulsorie, sono le

somme di denaro che il giudice impone al condannato per ogni giorno di

ritardo. Questa è stata introdotta due anni fa, con l'articolo 614 bis del

codice di procedura civile, dal prof Mazzamuto.

Le misure compulsorie rendono eseguibili prestazioni non fungibili.

ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA DI OBBLIGHI DI NON FARE

Nell’esecuzione forzata in forma specifica di obblighi di non fare si è

inadempiente se non si fa. Se il non fare, riguarda un immobile, si può

fare l'adempimento in natura, cioè rimuovere ciò che si è fatto, e può

essere fatto in forma specifica tramite la surrogazione. Non sempre il non

fare è irreversibile, non si può adempiere in natura, ma essi possono

ottenere una condanna di non continuare a fare, ma se non può essere

eseguito in forma specifica, allora si usa il 614 bis del prof Mazzamuto

C'è un risarcimento? L'inadempimento (assoluto, inesatto, impossibilità)

non è produttivo di danni, perché se non determina il venir meno

dell'interesse del creditore ed è non imputabile, il rimedio prioritario è

l'adempimento in natura. C’è risarcimento se produce danni o

l'impossibilità è imputabile, o l'interesse del creditore è venuto meno.

Questi sono rimedi sussidiari. Non è vero che se c'è l'inadempimento c'è

danno, se a seguito di modificazioni si può adempiere e se c'è interesse si

può ottenere l'adempimento in natura. Se non si può ottenere perché la

prestazione o l'interesse sono venuti meno, c'è danno (quando l'interesse

è irrimediabilmente leso) e quindi c'è il risarcimento.

PRIORITA’ TRA ADEMPIMENTO IN NATURA RISPETTO AL RISARCIMENTO

DEL DANNO

Anche quando l'adempimento in natura è possibile ci può essere

risarcimento, perché ci sono perdite irrimediabili. Ma si può adempiere in

natura e l'interesse del creditore è vivo. Ci sono danni consequenziali.

L’adempimento in natura - risarcimento del danno

il danno contrattuale si divide in:

- Danni da prestazione non conseguita o inesatta ( expectetion

interest) è pari al valore della prestazione quando non si può

adempiere in natura, o l'interesse del creditore è venuto meno. Ad

esempio il vestito da sposa dato in ritardo, quindi si avrà il

risarcimento del danno pari al valore della prestazione più il danno

del ritardo. Questo vale solo per le obbligazioni ex contractus e

sinallagmatici. Si pensa che le fonti dell'adempimento siano i

contratti sinallagamatici con prestazioni corrispettive (dout des, do

per ricevere).

L'articolo 1453 del codice civile stabilisce che: quando uno dei

contraenti non adempie l'altro può chiedere l'adempimento o la

realizzazione e inoltre anche il risarcimento del danno.

- Danni consequenziali, si hanno quando non si può adempiere in

natura. In questo caso si perde l'interesse, ovvero il mancato

guadagno (ritarde lucro cessante).

Dal contratto non discendono solo obbligazioni.

L'articolo 1453 del codice civile si riferisce solo ad alcune obbligazioni ma

l'adempimento si applica sia alle altre obbligazioni che agli effetti del

contratto. Se affermiamo che l'obbligazione fa conseguire al creditore

un'utilità, dobbiamo dargli uno strumento per ottenerla, senza il quale si

negherebbe la centralità del risultato.

Ci sono degli indici normativi, in cui esiste la mora debendi, disciplinata

dagli articoli 1209, 1220, 1221, 1222 del codice civile.

In questi articoli la mora del debitore, ha come finalità quella di far

adempiere il debitore. Se fosse vero quello dell'articolo 1218 del codice

civile, questa mora non avrebbe senso.

L'articolo 1218 del codice civile stabilisce che: se c'è inadempimento il

creditore può pretendere il risarcimento, e il debitore si libera solo se

prova che la prestazione è impossibile. Questo implica che solo se si

estingue l'obbligazione, negli altri casi il debitore deve adempiere. Se

questo articolo collegata all'articolo 1256 del codice civile il quale

stabilisce che finché la prestazione è possibile si deve adempiere. Solo se

non c'è la possibilità, il debitore è liberato. Se l'impossibilità è imputabile

c'è risarcimento del danno.

MODIFICAZIONE SOGGETTIVA DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO –

CIRCOLAZIONE DEL CREDITO

La modificazione oggettiva del rapporto obbligatorio, può essere passiva

(debitore) e attiva (creditore).

Il trasferimento dei crediti si verifica perché se vanto più crediti voglio

avere liquidità e trasferisco il credito ad altri. Questi crediti si

trasferiscono a minor prezzo dato che si ha esigenza di liquidità.

La prima forma di circolazione è la cessione del credito. Il creditore

originario trasferisce al terzo il credito a titolo oneroso o gratuito. In

questo caso c'è un rapporto bilaterale tra i due creditori e non occorre

l'assenza del debitore.

L'articolo 1260 del codice civile, sancisce la cedibilità dei crediti ed

esclude alcuni casi. Esso stabilisce che: il creditore può trasferire a titolo

oneroso o gratuito il credito anche senza il consenso del debitore, purché

il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento

non sia vietato della legge. Il comma 2 disciplina il pactum di non

cedendo, ossia creditore e debitore originari possono decidere all'inizio di

non prendere il credito cedibile; il patto non è opponibile al terzo che

acquista, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione

(quindi deve essere reso noto).

L'articolo 1261 del codice civile stabilisce che: un magistrato non può

acquistare un credito in conflitto di interesse (conflitto di interesse del

credito).

La cessione del credito è vietata anche per crediti personali, ad esempio

gli alimenti.

La cessione del credito è un contratto ad effetti reali.

L'articolo 1321 del codice civile stabilisce che: il contratto è l'accordo di

due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico

di natura patrimoniale.

L'articolo 1376 del codice civile disciplina il contratto ad effetti reali, il

quale stabilisce che: nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento

della proprietà o di altro diritto, si trasmettono o si acquistano per effetto

del consenso delle parti.

L'articolo 1264 del codice civile stabilisce che: la cessione del credito è

opponibile al debitore ceduto. La cessione ha effetto quando il debitore

l'ha accettata o gli è stata notificata (serve ad informare il debitore).

MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO DAL LATO ATTIVO

Nelle modificazioni del lato attivo il debitore non è coinvolto.

Nella modificazione del lato attivo, la notifica al debitore è informale.

L'articolo 1264 del codice civile, comma 2, stabilisce che: se per sbaglio

paga il cedente il debitore originario non è liberato. Se non era stato

informato verrà liberato. Il debitore che paga il cedente non è liberato se

il cessionario prova la sua conoscenza (del debitore) della cessione.

L'articolo 1262 del codice civile stabilisce che: quando si stipula l'accordo

della cessione, il cedente fornisce al cessionario i documenti. Se la

cessione è di una parte del credito deve fornire una copia autentica del

documento.

L'articolo 1262 del codice civile stabilisce che: il credito viene trasferito

con tutti gli accessori (ad esempio garanzie). Il comma 2 stabilisce che: se

la garanzia è il pegno, il debitore deve dare il consenso, altrimenti il

cedente sarà il custode del bene.

Le garanzie personali transitano con il credito, quelle reali no perché ci

vuole il consenso.

La cessione può essere:

- Pro soluto: se non assume la garanzia di adempimento del debitore;

- Pro solvendo: se il cedente assume la garanzia di adempimento del

debitore (cessioni a titolo oneroso).

L'articolo 1266 del codice civile stabilisce che: per la cessione a titolo

oneroso il cedente deve garantire l'esistenza del credito, poiché deve

rispondere con la somma ricevuta (risarcimento). Il comma 2 stabilisce

che: se la cessione è a titolo gratuito non va garantita l'esistenza, ed è

tenuto a fornire la garanzia per vizi ed evizione (non ci siano altri diritti sul

bene) tranne in alcuni casi.

L'articolo 1265 del codice civile stabilisce che: se il medesimo credito è

stato ceduto a più persone, prevale la cessione che è stata notificata per

prima al debitore con data certa. La causa è la funzione economico-

individuale del contratto, nella compravendita può essere quella di

estinguere il debito ma anche di garantire un'obbligazione (solvendi

causa).

LA SURROGAZIONE

La sezione 2 del libro IV, TITOLO 1, articolo 1201 del codice civile

stabilisce che: il creditore ricevendo il pagamento da un terzo, può

surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo

espresso e contemporaneamente all'atto del pagamento.

In questo caso non vi è un accordo tra creditore e terzo. La surrogazione

si verifica se un terzo interviene nel rapporto e paga il creditore

originario, subentrando nella posizione creditoria del creditore originario.

La surrogazione può avvenire per volontà del creditore, del debitore e

per legge.

La surrogazione per volontà del debitore: ad esempio nel mutuo, la

Banca si sostituisce al debitore e paga il creditore (venditore). L'articolo

1202 del codice civile stabilisce che: il debitore che prende a mutuo una

somma di denaro può surrogare il mutuante (la banca) senza l'assenso del

creditore, ma deve avere tre criteri:

- il mutuo è la quietanza devono avere data certa;

- nell'atto di mutuo deve esserci la destinazione della somma;

- il debitore dev

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher calosh22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Piraino Fabrizio.