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BENI MOBILI DISCIPLINA GIURIDICA
Prevalgono parametri di semplicità e rapidità
Non occorrono forme particolari per gli atti di alienazione
Non è previsto un sistema di pubblicità tramite pubblici registri, essendo sufficiente
dimostrare il possesso del bene
BENI IMMOBILI DISCIPLINA GIURIDICA
È richiesta una maggiore solennità, di regola, al meno la scrittura privata per gli atti che
costituiscono o trasferiscono diritti reali sugli stessi
È previsto un sistema di pubblicità tramite i registri immobiliari
BENI MOBILI REGISTRATI
Autoveicoli, motoveicoli, natanti, aeromobili, ecc.: a tali beni si applicano alcune regole
analoghe a quelle vigenti per i beni immobili
Per la loro circolazione è previsto un sistema di pubblicità affidato a pubblici registri
Non trovano applicazione molte regole relative ai beni mobili comuni
In mancanza di norme specifiche, ritrovano vigore (in base all’art. 815 cod. civ.) le
disposizioni relative ai beni mobili
RAPPORTO DI PERTINENZA
Rapporto in virtù del quale vi è una cosa principale e un’altra accessoria, chiamata pertinenza
(art. 817 cod. civ.)
- La cosa accessoria è destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra;
- Gli atti e i rapporti aventi ad oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze,
salvo che sia diversamente disposto.
FRUTTI (artt. 820 e 821 cod.civ.)
Frutti naturali
─ Provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo (ad
esempio la legna, i prodotti agricoli, i prodotti delle miniere, ecc.)
─ Per un certo tempo sono parte della cosa (frutti pendenti), poi se ne separano e
sono considerati un bene autonomo.
Frutti civili
─ Sono il corrispettivo che si trae da una cosa in cambio del godimento che altri ne
abbia (ad esempio, gli interessi sulle somme date a mutuo, i canoni di locazione,
ecc.)
─ Si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.
UNIVERSALITÀ DI MOBILI
Pluralità di cose, che appartengono ad una stessa persona e che hanno una
destinazione unitaria
Ad es.: il gregge, la biblioteca, ecc.
È considerata come un bene unitario, anche se in realtà anche i singoli elementi che la
compongono possono essere oggetto di separati atti giuridici
Viene considerata universalità anche l’azienda: complesso dei beni organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 cod. civ.)
Universalità di diritto
Insieme di rapporti giuridici attivi e passivi (ad esempio, l’eredità)
BENI IMMATERIALI
Beni giuridici caratterizzati dall’incorporeità, ovvero dal fatto di non esistere in natura, ma di
essere frutto di creazione umana
Caratteristiche:
Intellettualità
Riproducibilità
BENI IMMATERIALI. TUTELA
Tramite la protezione dell’originalità della creazione
diritto morale,
Attribuzione di un quello ad essere riconosciuto autore dell’opera, e
diritto patrimoniale,
di un cioè di sfruttamento economico
Tramite la brevettazione
Prevista per le invenzioni industriali e i marchi registrati
Consiste nell’attribuzione di una esclusiva in ordine alla possibilità di sfruttare
economicamente la creazione intellettuale
Proprietà e diritti reali
PROPRIETA’ e DIRITTI REALI (MINORI)
Proprietà: espressione massima del diritto reale
Diritti reali di godimento
Diritti reali di garanzia
PROPRIETA’ (art. 832 cod. civ.)
Diritto di godere e disporre di un bene in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con
l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico
Complesso di situazioni semplici conferite nella maniera più ampia:
Facoltà
Poteri
Doveri
(cfr. slides
Diritti reali di godimento nn. 74-81)
DIRITTO DI PROPRIETA’ CONTENUTO ESSENZIALE
Potere di godere di un bene
Potere di fruirne materialmente in tutti i modi ritenuti dal proprietario consoni al
suo interesse
Potere di appropriarsi dei frutti naturali o civili della cosa
Potere di utilizzarla o meno, trasformarla o addirittura distruggerla
(cfr. slides
Differenza con il possesso nn. 9-18)
Potere di disporre di un bene
Potere di stipulare negozi giuridici aventi ad oggetto il bene (ad esempio, vendita,
locazione, ecc.).
DIRITTO DI PROPRIETA’ CARATTERI FISIONOMICI
ELASTICITA’
Sulla pienezza del diritto potrebbe incidere la costituzione di un diritto reale
minore, ma il diritto di proprietà tornerà a riespandersi, non appena il diritto reale
minore venga meno
PERPETUITA’
Non tollera limiti di durata ed è imprescrittibile, salvo le norme sull’usucapione
FUNZIONE SOCIALE DELLA PROPRIETÀ
Art. 42 Cost.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto,
di godimento e i limiti allo scopo di assicurane la funzione sociale e di renderla accessibile a
tutti
Principio solidaristico e superamento di una visione esclusivamente produttivistica
Non è diritto attributo della persona, ma mezzo per tutelare la personalità
DIVIETO DI ATTI EMULATIVI (art. 833 cod. civ.)
Atti che non hanno altro scopo se non di nuocere o recare molestia ad altri
↓
Norma dalla quale si è cercato di trarre un principio generale che vieta il cosiddetto: Abuso del
diritto
IMMISSIONI (art. 844 cod.civ.)
Esalazioni di fumo, calore, scotimenti che possono prodursi nella proprietà di un
soggetto e disturbare la proprietà confinante
Legittime qualora non superino il limite della normale tollerabilità
La normale tollerabilità viene valutata sulla base dei seguenti parametri:
Condizione dei luoghi
Priorità di un determinato uso
Contemperamento delle ragioni della produzione con quelle della proprietà
Disciplina inizialmente utilizzata anche per la tutela dell’ambiente
TUTELA
Inibitoria, cioè la cessazione del fatto generatore dell’immissione
Risarcimento del danno
MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’
La proprietà si può acquistare in due modi:
A titolo originario
A titolo derivativo
A TITOLO ORIGINARIO: occupazione (artt. 923 ss cod. civ.), invenzione (artt. 927 ss. cod.
civ.), accessione (artt. 934 ss. cod. civ.), specificazione (art. 940 cod. civ.), unione e
commistione (art. 939 cod. civ.), usucapione (artt. 1158 ss. cod. civ.).
↓ Si determina la nascita di un nuovo diritto che si costituisce in capo al titolare
indipendentemente dal fatto che quel medesimo diritto spettasse o meno in precedenza
ad un soggetto diverso
Si acquista in maniera piena con i soli limiti che discendono dalle norme imperative
A TITOLO DERIVATIVO: contratto, successione a causa di morte
↓ (dante causa):
Il diritto viene trasferito da un precedente titolare pertanto, il nuovo
(avente causa)
titolare succede nella medesima posizione del dante causa, cioè
acquista il diritto con lo stesso contenuto e i medesimi limiti che gravavano sul
precedente titolare e la validità dell’acquisto dipende dall’effettiva titolarità del dante
causa.
AZIONI A TUTELA DELLA PROPRIETA’ AZIONI PETITORIE
Azione di rivendicazione (art. 948 cod.civ.)
Azione negatoria (art. 949 cod.civ.)
Azione di regolamento di confini (art. 950 cod.civ.)
Azione per apposizione di termini (art. 951 cod.civ.)
AZIONI DI NUNCIAZIONE
(Cfr. slides nn. 17-19)
Azioni dirette a prevenire un danno alla cosa
Azione di nuova opera (art. 1171 cod. civ.)
Denunzia di danno temuto (art. 1172 cod. civ.)
AZIONI POSSESSORIE
Cfr. Voce “SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE”
Slides nn. 15-19 della presente Sezione
Diritti reali di godimento
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
Enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, abitazione e servitù prediali
↓
Limitano il potere del proprietario di godere del proprio bene
ENFITEUSI (artt. 57 ss. cod. civ.)
Diritto di godere di un fondo altrui con l’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo in
denaro o in natura
Durata minima di 20 anni, ma può essere anche perpetua
L’acquisto del diritto po’ avvenire a titolo derivativo o a titolo originario
L’enfiteuta può disporre del suo diritto per atto tra vivi o per testamento
- L’enfiteuta può disporre del diritto di affrancazione: il diritto potestativo di acquistare in ogni
momento la proprietà del fondo attraverso una dichiarazione unilaterale di volontà ed il
contestuale pagamento di una somma pari a 15 volte l’ammontare de canone
- L’enfiteuta ha il diritto di ritenzione
- Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo e riacquistare la piena proprietà in caso
di inadempimento dell’enfiteuta
SUPERFICIE (artt. 952 ss. cod. civ.)
Diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne
acquista la proprietà.
Diritto di alienare la proprietà della costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del
suolo. ↓
Scissione tra proprietà del suolo (proprietà superficiaria) e proprietà della costruzione da
mantenersi o da farsi sopra o sotto il suolo.
Inapplicabilità alle piantagioni.
USUFRUTTO (artt. 978 ss. cod. civ.)
Diritto di godere di un bene altrui, con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica e di
restituirlo al proprietario alla scadenza del termine.
↓
Il proprietario perde ogni facoltà di godimento del bene (c.d. nuda proprietà).
Ha durata limitata: non può eccedere la vita dell’usufruttuario o i 30 anni se l’usufrutto è
costituito a favore di una persona giuridica o di un ente di fatto.
USO E ABITAZIONE (artt. 1021 ss. cod. civ.)
Uso: diritto di servirsi di un bene e, se fruttifero, di percepirne i frutti nei limiti dei bisogni
propri e della famiglia.
Abitazione: diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni del titolare e della sua famiglia.
SERVITU’ PREDIALE (artt. 1027 ss. cod. civ.)
Peso imposto sopra un fondo per l’utilità, comodità o amenità di un altro fondo vicino ed
appartenente a div