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Diritto privato parte seconda

Atti illeciti e responsabilità civile

Capitolo XIII

Gli atti illeciti

A volte l’atto dannoso nei confronti di terzi è vietato, atto illecito, e può venire preventivamente impedito, oppure una volta commesso dà luogo a responsabilità per danni. Questa responsabilità da una parte funge da risarcimento per il danneggiato e costituisce anche una sanzione per chi si è comportato in modo vietato, la cui minaccia sarebbe un deterrente nel compiere questo tipo di atti.

Bisogna necessariamente distinguere tra atti dannosi leciti e illeciti, in alcuni sistemi si risolve con il principio di tipicità, in altri, come in Italia, si è formulato un principio generale, l’art. 2043, che definisce l’atto illecito come qualunque comportamento doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto. Vi sono tuttavia norme che delineano tipi specifici di atti illeciti, ma l’art. 2043 rende aperto l’elenco, si è accolto un principio di atipicità degli atti illeciti. In questo sistema spetta all’interprete il compito di stabilire il concetto di ingiustizia del danno e determinare le figure di atti illeciti. La soluzione del problema dipende dalla valutazione comparativa di due interessi contrapposti, l’interesse minacciato e l’interesse che chi commette il danno vuole realizzare.

A volte è lo stesso legislatore a fornire dei tipi di illecito e di diritti soggettivi per risolvere il problema, ma è richiesto anche l’intervento dell’interprete, vedi legittima difesa e criterio proporzionalità. Bisogna sottolineare che il criterio, in base al quale si equiparano gli interessi, è un criterio di pubblica utilità. La pubblica utilità diventa evidente sia dove il diritto direttamente regola le attività dei consociati, ma a volte è l’interprete a doverlo desumere dai valori delle leggi che regolano materie analoghe o da principi generali dell’ordinamento. Concorrono altri criteri alla pubblica utilità come i limiti dell’efficacia delle sanzioni, il costo di applicazione di determinate regole in relazione all’interesse violato, le remore che causerebbero in futuro, ecc.

Principali figure di atto illecito

Illecito contro la persona

Sono illeciti gli atti lesivi della vita, dell’integrità fisica, della salute e della libertà altrui. Lesione materiale e anche morale, si tutela la tranquillità d’animo (es. contro l’ingiuria). La libertà è tutelata contro la costrizione fisica, la minaccia e l’inganno. Nel caso dell’uccisione di una persona si attribuisce un diritto al risarcimento ai famigliari, sia per il danno patrimoniale, se il defunto manteneva la famiglia, sia anche per il dolore causato dalla morte del caro.

Illecito contro l'onore, la riservatezza e la verità personale

Costituiscono diffamazione e sono illecite le comunicazioni di notizie, voci, apprezzamenti che offendono la reputazione altrui. Nel diritto penale la responsabilità opera solo se l’intenzione era offendere, mentre la responsabilità civile può derivare anche da atti colposi, per errore. La tutela dell’onore può scontrarsi con l’esigenza della libertà di parola, di qui le numerose cause di giustificazione, espresse per legge o desunte. Si tutelano le opinioni espresse dai parlamentari, da chi svolge funzioni giurisdizionali e amministrative. Se l’offesa consiste nella diffusione di una notizia vera occorre che la comunicazione sia stata fatta con il solo intento di offendere, è necessario un interesse apprezzabile. Si parla anche di lesioni al diritto all’identità e verità personale quando si diffondono notizie non vere, anche se non diffamatorie, il risarcimento è per danno patrimoniale quando esiste e non patrimoniale solo nei casi previsti dalla legge. Il diritto alla riservatezza della vita privata e alla inviolabilità del domicilio e alla segretezza della corrispondenza sono diritti costituzionalmente tutelati, la cui violazione comporta sanzioni penali. Per la diffusione di immagini è necessario il consenso, a meno che non si tratti di personaggi pubblici e la cui celebrità giustifichi la diffusione. La giurisprudenza da tutto ciò ha desunto un diritto generale alla riservatezza.

Lesione di diritti reali

Tra gli interessi patrimoniali la tutela più intensa spetta ai diritti reali. Sono illeciti gli atti che danneggiano materialmente la cosa o la distruggono. Il diritto reale si può violare anche attraverso l’impossessamento o la disposizione della cosa, che la sottragga all’avente diritto. La piena responsabilità vi è solo in caso di malafede o colpa grave, se si tratta di buona fede si è responsabili solo nel limite del proprio arricchimento, non si vuole intralciare il traffico e lo sfruttamento di beni.

Danni all'ambiente

I danni cagionati a cose che non sono di proprietà come l’atmosfera, il mare e l’ambiente nel suo complesso, si risolvono in danni alla salute e alla qualità di vita dei singoli, ma essendo frazionati e diffusi i mezzi principali di tutela sono offerti al diritto pubblico e gli strumenti privatistici attribuiti a un ente pubblico possono divenire operanti. Lo Stato ha diritto al risarcimento per il danno causato all’ambiente. Il responsabile è obbligato a ripristinare la situazione precedente o all’equivalente patrimoniale, che comprende il ripristino dell’ambiente danneggiato o di una situazione equivalente. Se non è possibile ricostruire la situazione originaria, riparazione primaria, si cerca di ottenere una situazione equivalente a livello di risorse e servizi, riparazione complementare, oltre a ulteriori miglioramenti rivolti a ricompensare la perdita temporanea di risorse e servizi in attesa del ripristino, riparazione compensativa.

Pregiudizio a posizioni contrattuali

La lesione più ovvia del credito contrattuale proviene dal debitore, quando non esegua la prestazione dovuta, o adempia male o con ritardo. La posizione contrattuale può venire pregiudicata anche da un terzo, quando cooperi all’inadempimento del debitore, tutela extracontrattuale. Il terzo è responsabile quando mosso dall’intento specifico di danneggiare il creditore induca il debitore all’inadempimento mediante incentivi impropri o cooperi con lui attivamente in una manovra fraudolenta.

Concorrenza sleale e illeciti contro l'impresa

Commette concorrenza sleale l’imprenditore che compia atti idonei a creare confusione della propria attività e dei propri prodotti con attività e prodotti del concorrente, oppure diffonda notizie e apprezzamenti idonei a discriminare i prodotti e le attività del concorrente, oppure si appropri di pregi dei prodotti dell’impresa del concorrente, art. 2598. Principio generale di divieto degli atti dannosi non conformi ai principi della correttezza professionale. Questi atti rimangono illeciti anche se commessi da un non concorrente, boicottaggio, minacce clienti altrui, corruzione dipendenti altrui, ecc.

Falsa informazione

La falsa informazione, forma di attentato a interessi patrimoniali, costituisce un illecito civile anche quando sia solo colposa, ma se si tratta di un’informazione di cortesia la responsabilità è limitata ai casi di dolo o colpa grave, non si vuole scoraggiare atti di cortesia e peso minore dato all’informazione.

Illeciti commessi con l'amministrazione della giustizia

La denuncia penale dell’innocente è colpita da sanzione solo se vi è malafede del denunciante, non si vuole scoraggiare la collaborazione dei cittadini e sta al PM l’effettivo esercizio dell’azione penale, può archiviare se ritiene infondata. L’agire o il resistere in un giudizio civile avendo torto sono fonti di una piena responsabilità per danni solo se la parte soccombente era in malafede o colpa grave, altrimenti solo spese giudiziali. I danni cagionati dal giudice, che abbia deciso ingiustamente, pongono un problema delicato. Il giudice, in nessun ordinamento, è sottoposto alla ordinaria responsabilità per colpa, non svolgerebbe serenamente le sue funzioni, allora l’ordinamento lo sottopone alla responsabilità solo per dolo o ipotesi definite di colpa grave. Per dolo il giudice è sottoposto alla disciplina ordinaria, per colpa grave il danneggiato può agire verso lo Stato per il risarcimento, il quale poi eserciterà un’azione di rivalsa verso il giudice.

Responsabilità per omissione

Nei casi in cui è vietato cagionare un danno, il divieto si riferisce ai soli comportamenti attivi e non viene esteso alle omissioni di atti idonei ad impedire eventi dannosi. Chi manca di cooperare per salvare altri da un pericolo viene meno a un dovere morale, ma non incorre in responsabilità giuridica. L’omissione diventa giuridicamente illecita quando costituisca violazione di uno specifico dovere giuridico di agire, può derivare da una legge, un contratto o un precedente comportamento attivo. Per legge abbiamo dovere di soccorso e sorveglianza incapaci o minori, per comportamento precedente qualsiasi pericolo deve essere rimosso o ridotto da chi lo ha creato, responsabilità per un comportamento complessivo, azioni e omissioni. Se uno inizia a proteggere altri dal pericolo, deve continuare l’opera.

Responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte

Il padre e la madre sono responsabili congiuntamente del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati che abitino con essi, art. 2048. Il minore non può essere responsabile personalmente se bambino o malato di mente, ne rispondono solo i genitori. Se si tratta di un giovane che abbia la capacità naturale di intendere e di volere, egli è responsabile in solido con i genitori, di solito il danneggiato agisce contro i genitori, provvisti dei mezzi per risarcire il danno. La responsabilità dei genitori è fondata sulla presunzione di colpa nella sorveglianza, che può essere eliminata solo con la prova di non aver potuto impedire il fatto. La sorveglianza del genitore deve essere doverosa e ragionevole in base alle circostanze. La responsabilità viene meno qualora il minore non abiti con i genitori, tranne che la mancata coabitazione sia causata dal genitore, abbandono. Le stesse regole si applicano al tutore e analoga è la disposizione secondo la quale i precettori e coloro che insegnano un mestiere sono responsabili del fatto illecito dei loro allievi durante la loro sorveglianza, salvo prova di non aver potuto evitare il fatto.

Circostanze giustificative di atti illeciti

Alcuni comportamenti antigiuridici possono essere giustificati da particolari circostanze, tra tutte il codice penale menziona l’esercizio di un diritto. Il termine “diritto” è tanto ampio da dettare una clausola generale. Esistono tuttavia alcune cause tipiche di giustificazione:

  • Consenso dell’avente diritto, non è responsabile chi lede un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne.
  • Legittima difesa, non è responsabile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all’offesa.
  • Stato di necessità, chi compie un fatto dannoso costrettovi dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, se il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile. Il danno deve essere ripartito secondo equo apprezzamento del giudice tra danneggiato e danneggiante. La necessità si intende quando si agisce per salvare una persona da un danno grave, cose e danni lievi sono esclusi. Se il pericolo è stato causato da un terzo con un comportamento illecito o con un atto fonte di responsabilità oggettiva, la responsabilità del terzo concorre con l’obbligo del danneggiante di ripagare il danno.

Doloso e colposo

Il divieto di danneggiare altri ingiustamente si riferisce tanto agli atti diretti a cagionare danno, atti dolosi, quanto agli atti che non intendono cagionare danno ma determinano il pericolo del suo verificarsi, atti colposi, art. 2043. Il dolo consiste nella coscienza e nella volontà di cagionare l’evento dannoso. È necessario che l’evento sia stato previsto e accettato dall’agente come conseguenza dannosa dell’evento e che sia conosciuta la qualità ingiustamente dannoso dell’evento. L’errore, che esclude il dolo, può derivare anche dall’ignoranza o dal fraintendimento di una norma di diritto, ma un errore che riguardi la qualificazione giuridica di elementi della situazione nella quale si opera, non dell’ignoranza della norma che vietava il comportamento.

L’illecito è colposo quando l’evento dannoso non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia; ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. È necessario che l’agente sia convinto che esso non sia ingiustamente dannoso, oppure che si verifichi come conseguenza di un comportamento pericoloso dell’agente. Alcune regole di prudenza e di diligenza sono tipiche e specificamente imposte da leggi o regolamenti. In molti casi tuttavia si può solo fare riferimento a un criterio generale della diligenza. Si intende una diligenza dovuta secondo le circostanze, non con quella media o usuale, così vale solo come minimo dovuto. Tuttavia la creazione di un rischio di danno non costituisce sempre un’imprudenza colpevole, occorre che il rischio vada oltre la misura che si considera come socialmente giustificata e tollerabile. Questa dipende anche dalla probabilità dell’evento dannoso, ma anche dalla gravità del danno, gravità del rischio, confrontata anche dall’utilità sociale, maggiore è l’utilità maggiore è il rischio consentito. Inoltre bisogna tenere conto anche delle misure idonee a ridurre o ad eliminare il rischio. L’evento è imputabile all’agente solo nei casi in cui egli avrebbe potuto e dovuto tenere una diversa condotta, tale da non creare, eliminare o ridurre il pericolo, che doveva essere conosciuto dall’agente. Occorre anche che il comportamento dovuto fosse possibile all’agente, menomazioni fisiche o incapacità. La colpa si valuta anche in base a quello che sarebbe il comportamento tenuto da una persona dotata di cognizioni che sono oggetto di comune conoscenza nel ceto e nel gruppo professionale dell’agente. La giurisprudenza tuttavia tiene conto solo del concetto oggettivo di colpa, non delle situazioni soggettive, largo uso assicurazione responsabilità civile. Talvolta alcuni atti sono colpiti solo se compiuti con l’intenzione di nuocere, oppure con dolo o colpa grave, a seconda dei casi, non si vuole scoraggiare l’esercizio di professioni rischiose.

Capacità di intendere e di volere

Il presupposto perché l’atto illecito possa venire punito è la capacità di intendere e di volere dell’agente, capacità naturale. La capacità può venire esclusa da malattia, giovane età, ipnosi, stupefacenti o altro, allora si esclude la responsabilità dell’agente, a meno che non sia dovuta a una sua colpa. Il risarcimento, se l’agente è escluso da responsabilità, sarà dovuto dal sorvegliante, salvo che non provi di non aver potuto impedire l’evento. Se il danneggiato non viene risarcito dal sorvegliante perché prova la sua incolpevolezza o perché assente, il giudice stabilirà un’equa indennità che dovrà pagare l’autore del danno, responsabilità senza colpa o oggettiva.

Capitolo XIV

Responsabilità oggettiva o senza colpa

La responsabilità oggettiva, o senza colpa, annovera le attività consentite ma che obbligano il risarcimento dei danni che ne derivano. Attività che sono rischiose anche se condotte diligentemente e consentite per la loro utilità sociale, emissioni industriali, traffico automobilistico, sostanze pericolose in chimica, ecc. Chi le compie deve risarcire del danno, fonte di responsabilità. La legge prevede alcuni casi specifici di responsabilità senza colpa. Abbiamo la responsabilità del padrone o del datore di lavoro, art. 2049, che è responsabile per ogni danno recato dal suo dipendente nel corso delle sue mansioni. Il datore non si libera provando di essere esente da colpa, sia avendo scelto diligentemente il dipendente, sia nella istruzione, sia nella sorveglianza. Risulta quindi che si tratta di una responsabilità senza colpa. Stesso fondamento ha la responsabilità del proprietario del veicolo per i danni del conducente. Vi è poi una serie di danni recati da cose, come la rovina di un edificio o da circolazione di automobili, in cui il proprietario è responsabile anche se il danno è causato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione, così come il danno dell’aeromobile sulla superficie a meno che non si tratti di danni causati da un terzo senza connessione con l’esercizio dell’aeromobile. Oggettiva è anche la responsabilità dell’esercente di un impianto nucleare, che è responsabile per ogni danno causato direttamente o indirettamente dall’impianto, tranne in casi di conflitto armato derivante da guerra civile, invasione, insurrezione o cataclisma naturale di carattere eccezionale. Anche il danno causato da cose o animali è coperto da responsabilità oggettiva, tranne se si prova il caso fortuito.

L’applicazione più frequente delle disposizioni sulla responsabilità oggettiva si applicano soprattutto nelle attività di impresa, l’imprenditore risponde del danno cagionato dall’opera...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Michele1984. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Romeo Christian.
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