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GESTIONE AFFARI ALTRUI E ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Cap. XXXIII
Si ha la gestione di affari altrui quando una persona compie un atto nell'interesse e per conto altrui, senza averne ricevuto l'incarico dell'interessato e senza essere comunque obbligata a farlo. La gestione di affari altrui è riconosciuta solo quando l'interessato non sia in grado di provvedere da sé (art. 2028 c.c.). Occorre che il gestore non sia obbligato ad intervenire: se vi è un obbligo contrattuale o legale si applicano le regole relative a questi rapporti e non quelle sulla gestione di affari.
Occorre che il gestore intervenga con la consapevolezza di agire nell'interesse e per conto altrui: se credeva di gestire un affare proprio non potrà giovarsi sulle norme della gestione di affari altrui, bensì solo di quelle dell'arricchimento senza causa. Oggetto della gestione possono essere sia atti giuridici sia atti materiali.
La gestione di affari produce...
effetti obbligatori a carico del gestore e a carico dell'interessato. Obbligazioni del gestore: il gestore deve continuare la gestione e condurla a termine, finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da sé stesso (art. 2028 c.c.). La gestione va condotta con diligenza. Il giudice, valutando le circostanze, può moderare il risarcimento per danni ai quali sarebbe tenuto il gestore per effetto della sua colpa. Il gestore non risponde per colpa lieve, come per tutte le prestazioni gratuite, e si tiene conto della situazione di emergenza. Se la gestione ha per oggetto atti giuridici, questi possono essere compiuti in nome dell'interessato, in rappresentanza diretta, ma il gestore può agire anche in nome proprio e avere diritto all'indennizzo. Obbligazioni dell'interessato: l'interessato deve rimborsare al gestore tutte le spese necessarie o utili, con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte (art. 2031 c.c.). Questorimborso è dovuto anche se la gestione, pur essendo stata utilmente iniziata, abbia finito per non recare vantaggio all'interessato, per cause non imputabili al gestore. Il gestore non agisce a proprio rischio (art. 2031 c.c.). La legge non riconosce la gestione di affari altrui eseguita contro il divieto dell'interessato. È salvo però il caso che tale divieto sia contrario al buon costume, alla legge o all'ordine pubblico (art. 2031 c.c.). L'interessato può sempre ratificare la gestione, se questa non presenta tutti i requisiti di legge: in tal caso si applicano le disposizioni sul mandato (art. 2032 c.c.). Importante perché permette a ciascuno di appropriarsi di risultati utili delle operazioni che altri abbia compiuto invadendo la propria sfera. Cap. XXXIV Gli spostamenti patrimoniali richiedono una causa che li giustifichi giuridicamente, spesso un contratto o un altro fatto giuridico. Può accadere che spostamenti patrimonialiingiustificati si verifichino in conseguenza di fatti che non sono illeciti (appropriazioni illecite, violenze, inganni) e non sono quindi fonte di responsabilità per i danni, che elimina le conseguenze del torto. Questi arricchimenti ingiustificati possono verificarsi anche in seguito a un atto dello stesso impoverito, prestazione sbagliata, o un atto dell'arricchito che però non è responsabile per danni, oppure un fatto naturale, come un alluvione. L'arricchito non sarà tenuto al risarcimento dei danni, ma a pagare all'altro un indennizzo parziale per il proprio arricchimento.
La causa giustificatrice di una prestazione consiste per lo più in un precedente rapporto obbligatorio fra colui che esegue la prestazione e colui che la riceve. Una prestazione senza causa può venire eseguita per errore, oppure anche consapevolmente. Spesso si tratta di prestazione in esecuzione di un negozio nullo, o ancora più spesso, vi era una giustificazione al
tempo dell'esecuzione, venuta meno in seguito, retroattivamente, per rescissione, annullamento o risoluzione del contratto. Chi ha ricevuto un pagamento non dovuto di una somma di danaro dovrà restituire, di regola, un'uguale somma. Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla, se consumata una somma di denaro equivalente. L'azione concessa a chi ha pagato l'indebito è chiamata ripetizione dell'indebito. Essa è preclusa a chi abbia eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume. Gli artt. 2033 ss. c.c. appaiono dettati solo per le ipotesi in cui il pagamento non dovuto abbia per oggetto una somma di danaro o una cosa. Ma il principio si applica in ogni caso di prestazione non dovuta, anche di fare, omettere o godimento temporaneo, somma commisurata al valore della prestazione. L'azione è personale, esercitabile unicamente contro colui che siè arricchito, nonverso un terzo al quale l’arricchito abbia ceduto l’oggetto della prestazione. L’azione di rivendicazione può concorre con l’azione di ripetizione, a meno cheall’inizio non ci fosse stata una causa, allora solo ripetizione. Oltre al pagamento dell’indebito, tutti gli altri modi in cui può conseguirsi unarricchimento ingiustificato ricadono nella previsione sintetica e generale dell’ art.2041 c.c.. Tutte le altre ipotesi sono riconducibili all’idea di un arricchimentoderivante dall’aver conseguito utilità che sono oggetto di un diritto altrui. L’azioneconcessa all’impoverito costituisce un’integrazione necessaria della tutela del suodiritto. Finché la cosa esiste il proprietario può rivendicarne la proprietà, qualorasia stata consumata o alienata, può agire per ottenere le utilità trattene, se buonafede.All’ipotesi di consumazioneDella cosa altrui possono accostarsi quella dellaspecificazione, unione o commistione, accessione o avulsione. L'azione di arricchimento senza causa può operare integrando la tutela del diritto di proprietà e degli altri diritti reali sulle cose. Essa può anche integrare la tutela dei diritti di brevetto e del diritto patrimoniale d'autore e dei diritti di credito. Una terza ipotesi di categoria di arricchimento senza causa, può derivare da un'attività compiuta dall'altro non nell'interesse dell'arricchito, come dal proprietà che erroneamente migliora la cosa altrui pensando che sia propria, ha diritto all'indennità. All'impoverito si permette di recuperare il valore di un'utilità da questo perduta, quando questa sia frutto o di un suo diritto o di una sua attività. Occorre che l'impoverito possa rivendicare un proprio diritto, non quindi tutti gli arricchimenti senza causa.
possono essere correlati da un'azione, l'impresa che perde clienti e chiude a seguito della concorrenza. Così come non si possono rivendicare le utilità indirette e collaterali conseguite da altri in seguito a una propria attività, deve essere conseguenza diretta. I limiti della restituzione, perdita e arricchimento, corrispondono a un giusto scambio, ex lege, si rientrerebbe nel quasi-contratto. Occorre che l'attività sia stata fatta in buona fede e che l'arricchito l'abbia ricevuta positivamente o ne abbia tollerato l'esecuzione diretta nel proprio ambito patrimoniale. L'arricchimento derivante da una prestazione è giustificato se questa era dovuta dal solvens all'accipiens. Altrimenti la prestazione è priva di causa. Se l'arricchimento consiste nell'aver conseguito utilità inerenti al valore capitale del diritto altrui, esso è sempre ingiustificato. Per poter legittimamenteconsumare il bene, o per poter alienare il diritto allo scopo di conseguire per sé un corrispettivo, occorre esserne titolari; se non lo si è, l'arricchimento che deriva dalla consumazione o dall'alienazione è senz'altro ingiustificato. Vi sono però ipotesi nelle quali l'appropriazione delle utilità inerenti al valore capitale del diritto altrui è accompagnata dall'acquisto ex lege della stessa titolarità del diritto, come la specificazione, accessione, unione o commistione. Qui la legge stessa sancisce l'acquisto della proprietà della cosa, evita l'inconveniente della comproprietà, ma impone allo stesso tempo il pagamento di un'indennità nei limiti dell'arricchimento conseguito. La prescrizione e l'usucapione rendono incompatibili le azioni di arricchimento, così come la vendita efficace "a non domino" non permette di agire verso l'acquirente,
stato spontaneo: perciò laripetizione sarà ammessa se, per esempio, si è pagato in esecuzione di unasentenza di primo grado, e questa è stata annullata in appello.
L’azione spetta al titolare del diritto, se l’arricchimento consiste in un’utilità daappropriazione diritto altrui; spetterà all’autore della prestazione verso ildestinatario, se deriva da una prestazione.
Il problema è nel caso della prestazioneper mezzo di un terzo e nella prestazione del terzo. Nella prima il terzo, delegato,agisce per contro del delegante, che rimane l’autore, i mezzi economici derivanosempre da lui e a lui spetterà l’azione se la prestazione risulterà senza causa. Nellaseconda un terzo paga il creditore senza specificare che agisce per conto deldebitore e senza aver ricevuto da lui l’incarico e agisce con mezzi propri, sarà luil’autore della prestazione e a lui spetterà.
l'azione.Nel caso in cui una persona paghi erroneamente un debito altrui pensando di essere debitor