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Capitolo I - Ordinamento giuridico

Qualsiasi forma di aggregazione sociale, per avere svolgimento ordinato, necessita di un complesso di regole per farla osservare. Le regole, secondo le quali è organizzata un'aggregazione sociale, si dicono norme giuridiche, le quali, nel loro insieme, formano l'ordinamento giuridico (Diritto) il quale tende a far sì che i rapporti tra membri si svolgano in un certo ordine. A questo ordine si contrapporranno sempre dei "disordini" e altri "ordini" i quali saranno risultato dell'evoluzione dei comportamenti dei membri della collettività.

Infine è necessario dire che l'ordinamento di una collettività costituisce il suo diritto in maniera:

  • Oggettiva (Diritto oggettivo): Complesso di norme giuridiche che disciplinano la vita di una collettività.
  • Soggettiva (Diritto soggettivo): Potere di agire a tutela di un proprio interesse, riconosciuto ad un soggetto dal diritto oggettivo. (Es. la proprietà).

Il più importante degli ordinamenti giuridici è Lo Stato il quale è una comunità, politicamente organizzata, all'interno di un determinato territorio, sotto la guida di un'autorità, per il raggiungimento di scopi che interessano la collettività. L'ordinamento statale è il più importante ma non è l'unico, esiste infatti una pluralità di ordinamenti come ad esempio l'ordinamento internazionale.

La norma giuridica

Le regole che disciplinano l'ordinamento di una collettività si chiamano norme giuridiche ("giuridica" in quanto autorità che forma). Non è importante la formulazione di ciascuna norma, quanto il significato che ad essa viene attribuito, ovvero il modo in cui viene applicata.

  • La parte della norma che descrive l'evento che intende regolare si definisce fattispecie. Si parla di:
    • Fattispecie astratta: fatto non realmente accaduto, ma descritto ipoteticamente. (Risoluzione attraverso un'operazione intellettuale, di interpretazione del testo normativo)
    • Fattispecie concreta: fatto realmente verificatosi. (Accertamento del fatto storico)
    • Fattispecie semplice: Consiste in un unico fatto (Es. morte di una persona)
    • Fattispecie complessa: Consiste in più fatti (Es. matrimonio)
    • Fattispecie a formazione progressiva: Si compone di una serie di fatti che si succedono nel tempo (Es. negozio su cosa futura).
  • I requisiti necessari delle norme di Diritto Privato sono:
    • Precettività: "L'ignoranza della legge, non sottrae il cittadino dalla sua osservanza". Le conseguenze possono essere delle sanzioni patrimoniali da parte del giudice civile.
    • Generalità: La legge non dev'essere dettata per singoli individui, ma per classi generiche di soggetti.
    • Astrattezza: Si intende sottolineare che la legge non dev'essere dettata per specifiche situazioni concrete, ma per fattispecie astratte, per situazioni individuate ipoteticamente.

Quest'ultimo concetto si suddivide in due nozioni:

  • Nozioni di fattispecie astratta: Delineate in termini teorici dal legislatore.
  • Nozioni di fattispecie astratta concreta (es. incidente tra due privati): Delineata in termini effettivi (Lettura norma n° 2043 - concetto di astrattezza, atto illecito).

Infine bisogna parlare di sanzione, la quale è la reazione che l'ordinamento minaccia a chi viola le norme. Sanzioni estreme sono:

  • Esecuzione: Procedura diretta a sottrarre al debitore beni di sua proprietà qualora non voglia adempiere alle proprie obbligazioni.
  • Pena: Infligge al violatore un male che non è in rapporto diretto con la lesione compiuta.
  • Risarcimento e Riparazione: Per ottenere un equivalente di ciò che sarebbe ottenuto mediante l'obbedienza spontanea della norma.
  • Norme imperfette: Norme per le quali è prevista una sanzione non adeguata.

Capitolo II - Diritto privato e le sue fonti

Diritto pubblico e diritto privato, norme derogabili e inderogabili

Il diritto oggettivo si distingue in:

  • Diritto pubblico: Regola l'organizzazione della collettività e regola la formazione dello Stato e degli altri enti pubblici dei suoi rapporti con i cittadini.
  • Diritto privato: Regola i rapporti giuridici tra i membri della collettività (privati).

Il diritto oggettivo dev'essere distinto dal diritto naturale, ovvero, complesso delle norme che rispondono al fondamentale bisogno di libertà e giustizia di tutti gli uomini di tutti i paesi e di tutti i tempi.

Successivamente possiamo dire che le norme si suddividono in:

  • Norme imperative: Inderogabili dai privati.
  • Norme dispositive: Derogabili dai privati.

Fonti delle norme giuridiche

Le fonti delle norme giuridiche (diritto oggettivo) possono essere suddivise in:

  • Fonti di produzione: Atti o fatti abilitati dall'ordinamento a creare le norme giuridiche (Capaci di produrre le norme e quindi il diritto oggettivo).
  • Fonti di cognizione: Atti che contengono e divulgano le norme giuridiche (Attraverso cui la norma, già prodotta, viene portata alla conoscenza dei soggetti destinatari). (Es. Gazzetta ufficiale).

L'art. 1 delle disposizioni sulla legge sancisce che sono fonti di produzione del diritto:

  • Le leggi: Innanzitutto la Costituzione che contiene le norme fondamentali relative all'organizzazione dello Stato e ai rapporti tra Stato e cittadino, quindi le leggi della Repubblica, ossia, quegli atti approvati dal Parlamento; I decreti legislativi atti del Presidente della Repubblica emanati con il concorso del Governo in seguito ad una delega di poteri fatta dal Parlamento; I decreti legge, atti emanati dal Governo in caso di necessità ed urgenza; le leggi regionali, art. 117 Cost, che hanno diverso valore a seconda della regione.
  • I regolamenti: Atti del potere esecutivo che pongono norme nei limiti di potestà conferita dalla legge.
  • Le consuetudini o usi: "Consistono in regole non scritte che la generalità dei soggetti osserva in modo costante ed uniforme, per un congruo periodo di tempo, con il convincimento della loro giuridica doverosità". Esse possono regolare solo materie non disciplinate dalla legge.

3 tipi di consuetudini:

  • In accordo con la legge
  • Al di là della legge (Materie non disciplinate da fonti normative scritte)
  • Contro la legge

Particolare importanza fra tutte le leggi è quella dei codici:

Il Codice Civile Italiano: Si compone di un complesso di norme (31 articoli) dette disposizioni sulla legge in generale e di 6 libri, ciascuno dei quali suddiviso in titoli, capitoli, sezioni, paragrafi ed articoli.

Nella storia moderna (XVII/XVIII secolo) ha assunto importanza rilevante il movimento per la codificazione sia in campo costituzionale che in quello del diritto privato. Tuttora il codice civile riveste un ruolo centrale nel diritto privato, regolando i soggetti (persone private e giuridiche), i beni (proprietà), l'attività (contratto) e i principi sulla responsabilità civile.

Il primo codice fu il "Codice civile dei francesi" nel 1804 che favorì i principi di uguaglianza tra i cittadini. In Italia, invece, nel 1938 cominciarono ad essere emanati singoli libri di un nuovo codice civile, promulgato per intero nel 1942. La scelta nell'emanare un nuovo codice nel corso di una grande guerra, non fu delle migliori, infatti nel dopoguerra furono molti i settori in cui sono state emanate leggi che hanno modificato il codice originario. Importante è ricordare i principi dettati con la Carta costituzionale del 1948 più sensibile alle esigenze sociali. Infine bisogna dire che i codici sono soggetti al controllo della Corte Costituzionale e possono essere sempre modificati (o abrogati) con leggi ordinarie successive.

Capitolo III - L'efficacia temporale delle leggi

Entrata in vigore, abrogazione e irretroattività della legge

La norma giuridica entra in vigore dopo:

  • La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
  • Il decorso di un certo periodo di tempo (di regola 15 giorni) dalla pubblicazione. Trascorso il periodo, la legge diviene obbligatoria per tutti e nessuno può sottrarsi.

L'abrogazione della norma giuridica, ossia la cessazione della sua efficacia, si realizza per:

  • Dichiarazione espressa del legislatore: Quando la legge posteriore dichiara esplicitamente abrogata una legge anteriore, o suoi singoli articoli.
  • Dichiarazione tacita del legislatore: Quando le norme posteriori di una legge sono:
    • Incompatibili con una o più disposizioni antecedenti.
    • Introducono una nuova regolamentazione dell'intera materia, la quale era già regolata dalla legge precedente.
  • Referendum popolare: Altra forma di abrogazione che viene approvata se alla votazione partecipano la maggioranza degli aventi diritto e la proposta raggiunga la maggioranza dei voti espressi.
  • Illegittimità costituzionale: Annulla la disposizione illegittima, come se non fosse mai stata emanata.

Deroga: L'abrogazione differisce dalla deroga che si ha quando una norma fa eccezione a regole contenute in un'altra norma la quale resta pienamente efficace nel suo ambito.

L'articolo 11 delle disposizioni preliminari sancisce il principio fondamentale di irretroattività delle norme giuridiche: "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". La legge, cioè, non estende la sua efficacia a rapporti verificatisi nel tempo antecedente alla sua emanazione.

Capitolo IV - Successione, applicazione, interpretazione delle leggi

Successione: In alcuni casi il legislatore ha cura di regolare il passaggio tra legge vecchia e nuova con specifiche norme, le quali vengono denominate con "disposizioni transitorie". In mancanza di queste le questioni vengono risolte dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti: in base alla teoria del fatto compiuto in virtù della quale le nuove norme non hanno efficacia sui fatti compiuti sotto la norma precedente anche se da essa sono ancora pendenti gli effetti. Oppure in base al "Diritto quesito" secondo cui il diritto acquistato non può essere eliminato da una legge successiva.

Applicazione: Per applicazione della legge s'intende la concreta realizzazione nella vita della collettività. È compito dello Stato curare l'applicazione delle norme di diritto pubblico, mentre per l'applicazione di diritto privato non è imposta in modo autoritario, ma dipende dall'iniziativa dei singoli. (Ciascuno di noi quotidianamente, applica spontaneamente un numero ampio di norme).

Interpretazione: Consiste nella ricerca del significato di una norma come risulta dal significato delle parole in base alla connessione di esse e all'intenzione del legislatore. Questa può essere:

  • Autentica: Ossia posta in essere dallo stesso legislatore mediante una legge volta a chiarire il significato o i modi di attuazione di una norma preesistente.
  • Dottrinale: Ossia svolta dagli studiosi del diritto, senza alcuna forza vincolante.
  • Giudiziale: Ossia data dai giudici nell'applicare le norme ai casi concreti al fine di risolvere le controversie: vincola solo le parti.

Per determinare il significato della norma, l'interprete deve rifarsi:

  • Allo scopo della norma: criterio teleologico;
  • Al sistema giuridico complessivo: criterio sistematico;
  • Ai precedenti storici della norma: criterio storico;

In relazione ai risultati, l'interpretazione può essere:

  • Dichiarativa: I risultati dell'interpretazione grammaticale coincidono con quelli dell'interpretazione logica;
  • Estensiva: L'ambito di applicazione della norma è più esteso di quanto si ricava dalla formulazione letterale;
  • Restrittiva: Nel caso contrario al precedente.

L'integrazione dell'ordinamento giuridico: l'analogia

Può capitare che al giudice vengano sottoposte fattispecie concrete non previste né disciplinate direttamente da alcuna norma positiva.

  • Analogia legis: Il caso è disciplinato ricorrendo ad un'altra norma che regola un caso simile.
  • Analogia iuris: Si ricorre quando non si riesce a trovare una norma simile per disciplinare il caso. Si prendono in considerazione principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il ricorso all'analogia è ammissibile solo se:

  • Il caso in questione non sia previsto da alcuna norma;
  • Vi siano somiglianze tra fattispecie prevista dalla legge e quella non prevista;
  • Il rapporto di somiglianza concerna elementi della fattispecie che hanno costituito la giustificazione stessa della disciplina dettata dal legislatore.

Il ricorso non è ammesso se:

  • Rispetto alle leggi penali: per il principio di legalità, per cui non si può essere incriminati per un fatto che, al momento in cui è stato compiuto, non era considerato reato in base alla legge.
  • Rispetto alle leggi eccezionali: il tenore eccezionale delle stesse ne sconsiglia l'applicazione in altre circostanze.

Capitolo V - I conflitti di leggi nello spazio

Capitolo VI - Le situazioni giuridiche soggettive

Il rapporto giuridico: Le relazioni tra me e il mio debitore sono regolate dal diritto (oggettivo) che attribuisce a me il potere di pretendere il pagamento del debito (Diritto soggettivo) e pone a carico del mio debitore il dovere di pagare. Il rapporto giuridico quindi è la relazione tra due soggetti regolata dall'ordinamento giuridico. Esistono due tipologie di soggetti:

  • Attivo: Colui al quale l'ordinamento giuridico attribuisce un potere.
  • Passivo: Colui a carico del quale sussiste un dovere.

Situazioni soggettive attive:

  • Diritto soggettivo: Potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale, protetto dall'ordinamento giuridico.
  • Potestà e uffici: Il potere di agire è attribuito al singolo per realizzare un interesse altrui (per esempio ai genitori è attribuito un complesso di poteri concessi nell'interesse dei figli).
  • Le facoltà: Sono manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo ma sono in esso comprese.
  • Aspettativa: Può essere che l'acquisto di un diritto derivi dal concorso di più elementi successivi, ad esempio all'ipotesi di un'eredità lasciata a taluno ma con la condizione che consegua la laurea, quest'ultimo non acquisterà il diritto all'eredità se non quando si sarà laureato.
  • Status: Qualità giuridica che si ricollega alla posizione dell'individuo in una collettività.

L'esercizio del diritto soggettivo: L'esercizio del diritto soggettivo deve essere distinto dalla sua realizzazione, anche se i due fenomeni possono coincidere come nel caso che il proprietario che raccoglie i frutti del bene esercita il potere sia giuridico di godimento del bene e al tempo stesso realizza il suo interesse materiale. La realizzazione può essere spontanea, ovvero quando bisogna far ricorso ai mezzi che l'ordinamento predispone per la tutela del diritto soggettivo (ovvero, quando il debitore non adempie e il creditore fa espropriare i beni del debitore). Alcune disposizioni legislative vietano "l'abuso del diritto soggettivo" ovvero l'esercizio anomalo delle prerogative concesse dalla legge per realizzare finalità ulteriori a quelle prestabilite.

Categorie di diritti soggettivi:

  • Diritti assoluti: Tipici diritti assoluti sono i diritti reali = Diritti su una cosa (iura in re). L'interesse del proprietario è quello di conservare la disponibilità di un bene che gli appartiene e di poterne trarre utilità senza essere turbato nell'esercizio di godimento.
  • Altri diritti assoluti sono i diritti della personalità (Diritto al nome, all'immagine ecc.).
  • Rapporto obbligatorio: È determinante per la realizzazione dell'interesse del titolare del diritto il comportamento di un altro soggetto (soggetto passivo) che è tenuto ad una determinata condotta verso il creditore. (Condotta = Prestazione: può consistere in un dare, fare e non dare. Es. restituire la somma ricevuta in prestito, realizzare un'opera).
  • Diritti relativi: Diritti che si esplicano nei confronti di soggetti individuati.
  • Diritti di credito (o personali) in quanto hanno come riferimento una persona tenuta ad un determinato comportamento nei confronti del titolare del diritto).
  • Il dovere: Astensione dal compiere qualsiasi atto che impedisce il godimento del bene da parte del proprietario; il dovere di una o più persone determinate, funziona alla soddisfazione dell'interesse del creditore.
  • Diritti potestativi e la soggezione: La soggezione è uno stato nel quale si trova una persona alla quale non corrisponde alcun dovere. Il diritto potestativo invece si esercita con la dichiarazione del titolare del potere, indirizzata al soggetto passivo.
  • Diritti personali di godimento: Duplice natura:
    • Relativa: verso chi ha concesso il godimento.
    • Assoluta: verso tutti i consociati i quali sono tutti tenuti ad astenersi dal turbare il godimento.

Gli interessi legittimi: L'interesse si dice, a seconda di chi ne sia il portatore: pubblico o privato. L'interesse privato può essere chiamato "semplice" o "di fatto" quando non gode di alcuna protezione giuridica (ho interesse, come tutti, che ci siano strutture sanitarie ma non ho alcun diritto di pretenderlo). Quando invece il mio interesse riceve piena tutela giuridica, mi è concesso di sollecitare la tutela attraverso degli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento. (Se il mio debitore non mi paga posso agire in giudizio e sarò titolare di un diritto soggettivo). Si parla di interesse legittimo nell'ambito dei rapporti tra privato e pubblici poteri. Il tipico strumento di tutela dell'interesse legittimo consiste nell'impugnazione dell'atto amministrativo illegittimo per poi ottenere l'annullamento.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher crazyboys_band di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Cesaro Vincenzo.
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