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C) DIRITTO ALLA LIBERTA' E ALLA ESPLICAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA'.
La Costituzione riconosce la libertà di locomozione; la libertà di residenza; la libertà di comunicare; la
libertà di riunione; la libertà di associazione; la libertà di professare la propria fede religiosa; la libertà
di pensiero e di parola; la libertà di scelta del proprio lavoro.
Sono nulli tutti quei negozi con i quali si sacrifichino in modo assoluto queste libertà.
D) DIRITTO AL NOME E ALLA DITTA (NOME COMMERCIALE)
Il nome rappresenta il segno legale distintivo della persona e si compone dal prenome e dal
cognome,che designa l'appartenenza alla famiglia. Una volta assegnato, il nome può essere
modificato se non nei casi espressamente previsti dalla legge. (es. testimone per lo stato - complice
arresto). Anche lo pseudonimo (es. Vasco Rossi - Jovanotti) o nome d'arte gode della stessa tutela del
diritto al nome, sempre che però, tale pseudonimo abbia acquistato l'importanza del nome (art.9).
Il diritto al nome commerciale è riconosciuto al fine di differenziare l'attività commerciale di un
imprenditore da quella di altri. In particolare distinguiamo:
- la ditta : è il nome che l'imprenditore singolo spende nel commercio.
- la ragione sociale: nome delle società commerciali:
a) per le società personali, deve contenere l'indicazione almeno di uno dei soci.
b) per le. società di capitali, può anche essere di fantasia.
GLI ENTI:
Oltre le persone fisiche, esistono gli enti, i qali sono organizzazioni dotate di soggettività giuridca, a cui
l'ordinaento attribuisce la capacità giuridca di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive
(proprietà , credito, debito). Gli enti non possono agire (decidere se acquistare o meno un determinato
bene). Seppure i loro interessi vengano gestiti da altri soggetti si ritiene che gli enti non siano privi di
capacità di agire. Gli organi dell'ente si distinguono in :
a) interni: poteri di gestione (potere di decidere una determinata operazione (acquistare o meno un
macchinario).
b) esterni: poteri di rappresentanza. (stipulare con il venditore il contratto di acquisto del macchinario).
Classificazione degli enti:
Enti pubblici: Si occupa di interessi per la collettivitá, tra questi rientrano lo Stato e gli altri enti
territoriali, oltre questi altri enti come INPS, INAIL, ACI, CONI, Croce Rossa Italiana [...]
Enti privati: Persona giuridica (ovvero, un organizzazione riconosciuta dall'ordinamento giuridico, che
possiede capacità giuridica e capacità d'agire) che persegue fini di interesse privato di tipo economico,
sociale. Si distinguono in:
a) Enti registrati: (Ass. Riconosciute, fondazioni)
) Enti non registrati: (Ass. Non riconoscite, società irregolari)
b) Enti dotati di personalità giuridica (Ass. riconosciute, fondazioni)
) Enti privi di personalità giuridica (Ass. Non riconosciute, società irregolari) I primi godono di
autonomia patrimoniale perfetta, i secondi no.
c) Enti a struttura associativa (Es. associazioni)
) Enti a struttura istituzionale (Es. Fondazioni) I primi danno vita a un'organizzazione stabie di più
soggetti per l'esercizio di un'attività volta a persguimento di uno scopo comune (Es. partito politico)
d) Enti con finalità economiche: hanno come scopo la ripartizione tra i partecipanti degli utili conseguiti
(Società lucrative)
) Enti senza finalità economiche (Fondazioni, comitati)
Associazioni e società:
L'associazione è un'organizzazione collettiva che ha come scopo il perseguimento di finalità non
economiche: in questo si distingue l'associazione dalla società in quanto quest'ultima è caratterizzata
da uno scopo lucrativo. Nell'associazione, invece sono precluse sia la ripartizione sia l'attribuzione di
vantaggi atti a soddisfare un interesse di natura economica. Le associazioni possono svolgere
un'attività economica di produzione o scambio di beni e servizi: cioè, attività di imprese e possono
svolgerla solo in via secondaria, ovvero per procurarsi entrate da destinare al perseguimento del loro
scopo.
Associazione riconosciuta:
Al fine del riconoscimento la prefettura deve verificare:
a) che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la
costitzione dell'ente.
b) che lo scopo sia possibile e lecito
c) che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
In caso di esito positivo, il prefetto provvede all'iscrizione dell'asociazione nel registro delle persone
giuridiche. L'ordinamento interno dell'associazione riconosciuta deve prevedere due organi:
-L'assemblea degli associati: ha competenza per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, per
l'approvazione del bilancio, per l'esclusione dell'associato per gravi motivi. L'assemblea delibera a
maggioranza dei voti, in prima convocazione, cola presenza di almeno la metà degli associati; in
seconda convocazione qualunque sia il nmero degli intervenuti.
-Gli amministratori: Hanno competenza per la gestione dell'attività associativa e rappresentano
l'associazione nei confronti dei terzi. L'associazione ha un suo patrimonio.
- Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, che è distinto dal patrimonio
personale. Da questo possiamo affermare che per le obbligazioni dell'associazioni non risponde
l'associato e viceversa.
- L'associazione viene detta a struttura aperta in quanto l'accordo associativo aperto all'adesione di
terzi. All'associato è riconosciuto il diritto di recedere dall'associazione in qualsiasi momento purchè
esercitato 3 mesi prima.
- L'associazione può estinguersi per il raggiungimento dello scopo, impossibilità della sua
realizzazione, venir meno degli associati.
Associazioni non riconosciute:
Le associazioni non riconosciute costituiscono un fenomeno molto diffuso nella vita moderna (partiti
politici, sindacati). Gonono di una particolare condizione giuridica, non hanno chiesto un formale
riconoscimento dell'Autorità statale, ma la cui realtà non può essere disconosciuta dall'ordinamento. A
tali enti di fatto l'ordinamento giuridico riconosce una certa soggettività giuridica, ovvero un'autonomia
patrimoniale ed amministrativa. Tale autonomia è imperfetta perchè pur esistendo un fondo comune,
per soddisfare le obbligazioni dell'associazione, sono responsabili coloro che hanno agito in nome e
per conto dell'associazione (art.38).
Le associazioni non riconosciute possono accettare eredità o donazioni senza richiedere il
riconoscimento entro un anno. Con la legge n. 266 del 1/8/1991 sono state riconosciute le
organizzazioni di volontariato che possono acccettare eredità e donazioni anche senza
riconoscimento.
I comitati:
E' un ente di fatto composto da un gruppo di persone che , attraverso un'aggregazione di mezzi
materiali, si propone il raggiungiment di uno scopo, generalmente di interesse pubblico.
Il comitato ha una certa autonomia patrimoniale (imperfetta).
Le responsabilità dei membri si distinguoo in:
-responsabilità verso gli oblatori: responsabili personalmente della conservazione del patrimonio.
-responsabilità verso i terzi creditori: tutti i componenti del comitato sono responsabili personalmente
delle obbligazioni assunte dal comitato.
La fondazione:
Organizzazione stabile che sia avvale di un patrimonio per uno scopo non economico cono uno
scopodi pubblica utilità. La fondazione può anche svolgere un'attività di impresa, organizzata per la
prodzione e lo scambio di beni e servizi; è gestita da un organo amministrativo, non ha assemblea.
La fondazione non è un contratto, ma un atto unilaterale e può essere:
a) Inter vivos: Riveste la forma di atto pubblico di regola notarile; è revocabile dal fondatore.
b) contenuto in un testamento (causa mortis).
L'atto di fondazione deve contenere le seguenti indicazioni:
denominazione dell'ente; scopo ; patrimonio; sede.
Essenziale per la fondazione è il patrimonio che sarà destinato a consentire la relazione delle proprie
finalità, il quale è costituito da donazioni e contributi pubblici. Per il riconoscimento e l'acquisto della
personalità giurdica si necessita di:
- Presentazione di atto di fondazione
- Controllo del rispetto delle condizioni previste da parte della prefettra
- Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
Se non c'è riconscimento le fondazioni sono definire fondazioni non riconosciute.
La fondazione può sciogiersi e nel momento in cui questo accada, i beni ad essa appartenenti si
estingueranno a terze persone.
Le istituzioni di carattere privato:
Sono gli enti ecclesiastici.
Il terzo settore:
Realizzazione di attività di utilità sociale ad opera di enti senza fini di lucro:
- organizzazioni di volontariato
- cooperative sociali
- associazioni di promozione sociale
- impresa sociale
Al terzo settore affianchiamo il principio di sussidiarietà, secondo il quale, il potere pubblico è
leggittimato ad intervenire direttamente nel settore solo allorquando nessun privato sia disponibile ad
operare, nonostante gli aiuti pubblici.
I diritti della personalità degli enti:
Anche agli enti spettano i diritti della personalità (diritto al nome, all'integrità morale, alla protezione dei
dati personali). CAPITOLO VIII
( L'OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO PAG 172-194)
Il bene e la cosa:
I due concetti sono spesso confusi.
La cosa è una parte di materia.
Un bene è solo la cosa che possa essere utile e oggetto di appropriazione. Non sono beni:
-Le cose dalle quali non si trae vantaggio: (Le stelle, il fondo del mare [...])
-Le cose di cui tutti possono fruire (La luce del sole, i venti, le acque degli oceani)
I beni in senso giuridico non sono altro che il diritto sulla res (cosa), in quanto è proprio il diritto che ha
valore in funzione della sua negoziabilità.
Beni materiali e immateriali:
Beni materiali: Le <<cose>> che possono essere oggetto di diritti reali e che hanno corporeità. Il
legislatore ricomprende tra i beni anche le energie naturali.
Beni immateriali: Sono gli strumenti finanziari destinati alla negoziazione; i dati personali; contenuto
delle banche-dati; opere dell'ingegno.
Qualsiasi idea può diventare un <<bene>> tipico è il caso del know-how , ovvero il patrimonio di
conoscenze.
Beni mobili e immobili:
Immobili: Il suolo e tutto ciò che na