Le obbligazioni
L’obbligazione è un comportamento che un soggetto (debitore) deve tenere nell’interesse di un altro soggetto (creditore). Si dice che i due soggetti sono legati da un rapporto obbligatorio. Il creditore o il soggetto attivo è il titolare del diritto di credito, dunque è il titolare di un diritto patrimoniale relativo (corrisposto dalla parte opposta con un obbligo). Il debitore o il soggetto passivo è il soggetto sottoposto a un obbligo, infatti è colui che deve eseguire l’obbligazione. L’oggetto dell’obbligazione rappresenta ciò che deve eseguire il debitore; la prestazione consiste in:
- Fare (comportamento attivo del debitore)
- Dare (consegna della cosa)
- Non fare (il debitore non deve compiere determinati atti, si parla di comportamento omissivo del debitore)
Requisiti dell’obbligazione
- Soddisfare l’interesse del creditore e questo interesse deve avere solitamente natura patrimoniale ma può avere anche natura non patrimoniale.
- Essere suscettibile di valutazione economica.
- Deve essere lecita, non contraria a norme imperative, di ordine pubblico.
- Deve essere possibile, quindi realizzabile.
- La prestazione deve essere determinata o determinabile.
- Il creditore deve avere capacità legale e naturale di agire.
- Il debitore deve adempiere in ogni caso anche non avendo capacità di agire, infatti al debitore non è richiesto che abbia capacità legale e naturale di agire, perché eseguire la prestazione è un atto dovuto.
Distinzione delle obbligazioni
Distinguiamo due tipi di obbligazioni: perfette e naturali. Le perfette sono obbligazioni che giustificano la prestazione con un conseguito spostamento patrimoniale. Il debitore, una volta eseguita la prestazione, non può rifarsi, poiché questa è giustificata da un titolo; il creditore può, in caso, agire contro in modo che il debitore adempia l’obbligazione. Le naturali sono obbligazioni che nascono da doveri morali e sociali e si caratterizzano per il fatto che giustificano la prestazione eseguita solo nel caso in cui il debitore sia capace di agire (legalmente e naturalmente) ed esegue la prestazione volontariamente. A differenza delle obbligazioni perfette, se il debitore non esegue spontaneamente un’obbligazione naturale, il creditore non può rivolgersi al giudice per l’adempimento. Questo perché le obbligazioni naturali sono dovute in base a doveri morali e sociali.
Fonti delle obbligazioni
- Art. 1173
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il fatto illecito è ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto ed è fonte dell’obbligazione di risarcire questo danno. Ogni altro atto o fatto (da gestione degli affari altrui, promesse unilaterali, promesse al pubblico, promesse di pagamento, riconoscimento del debito), arricchimento senza causa, restituzione o indebito.
Tipi di obbligazioni
Soggettivo o oggettivo.
Obbligazioni complesse dal punto di vista soggettivo
Ci sono più creditori, più debitori, o più creditori e più debitori.
Dal punto di vista passivo:
- La regola della solidale passiva, il creditore può rivolgersi a un qualunque debitore e pretendere l’intera somma; questo debitore ha il diritto di regresso nei confronti degli altri creditori.
- La regola della parziaria passiva, il creditore può pretendere dal debitore solo quando il singolo debitore è obbligato a versare. Se le parti non hanno stabilito nulla si applica la regola della solidale passiva.
Dal punto di vista attivo:
- La regola della solidale attiva, ogni creditore può richiedere l’intera somma e gli altri creditori hanno il diritto alla restituzione del surplus della propria quota.
- La regola della parziaria attiva, ogni creditore può pretendere dal debitore il pagamento della singola quota. Se le parti non hanno stabilito nulla si applica la regola della parziaria attiva.
Obbligazioni complesse dal punto di vista oggettivo
- Alternative e facoltative.
Alternative: quando il debitore per adempiere può scegliere tra due diverse prestazioni. Nel momento della scelta il debitore diventa obbligato a scegliere una (obbligazione semplice). Se prima della scelta una prestazione diventa impossibile deve scegliere quell’altra. Se la prestazione diventa impossibile dopo la scelta, l’obbligazione si estingue per impossibilità sopravvenuta imputabile al debitore.
Facoltative: obbligazione in base a cui il debitore deve eseguire la prestazione, ma ha la facoltà di eseguire anche un’altra prestazione nel suo interesse. Se l’obbligazione scelta è impossibile, il debitore è liberato.
Obbligazioni pecuniarie
Sono obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro. Esistono due tipi:
- Di valuta
- Di valore
Di valuta: obbligazioni pecuniarie che hanno per oggetto una somma di denaro già stabilita. Vale il principio nominalistico in base a cui il debitore è tenuto a pagare una determinata cifra in moneta anche a seguito di svalutazioni.
Di valore: obbligazioni pecuniarie in cui il creditore ha diritto ad avere una somma di denaro non ancora stabilita. La somma verrà calcolata in base a quanto verrà un determinato bene preso a parametro. Questo tipo di obbligazioni viene scelto per evitare la svalutazione della valuta corrente. Ogni obbligazione pecuniaria si adempie pagando la somma al domicilio del creditore.
Modi di estinzione di un’obbligazione
Il modo tipico è l’adempimento. Modi di estinzione dell’obbligazione diversi da adempimento sono: confusione, compensazione, remissione, novazione, impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore, prescrizione.
Adempimento: eseguire la prestazione dell’obbligazione. Nel momento in cui il debitore esegue la prestazione, può richiedere al creditore una quietanza o dichiarazione con cui il creditore dichiara che il debitore ha eseguito la prestazione. Un’obbligazione e la sua prestazione possono essere eseguite da un terzo al posto del debitore. Un terzo può adempiere l’obbligazione al posto del debitore per richiesta del debitore o per svariate ragioni (spirito di liberalità). Ci sono però prestazioni in cui non è possibile che sia un terzo ad adempiere, come nelle obbligazioni personali le quali hanno caratteristiche tali per cui se fossero eseguite da terzi non soddisfarebbero gli interessi del creditore.
Pagamento con surrogazione
Se un terzo esegue la prestazione per il debitore, il creditore può surrogarlo nel proprio ruolo (pagamento con surrogazione). Possiamo distinguere tre casi:
Per volontà del creditore: quando è il creditore, ricevuto il pagamento da parte del terzo, surroga il terzo nei suoi interessi.
Per volontà del debitore: quando è il debitore, che facendosi prestare una somma di denaro da un terzo, surroga quest’ultimo nell’interesse del creditore.
Casi previsti dalla legge.
Caratteristiche dell’adempimento per portare l’estinzione del credito
- Adempimento integrale: per essere estinta deve essere eseguita intera prestazione.
- Adempimento esattamente quello che forma l’oggetto della prestazione: la prestazione eseguita dal debitore deve rispecchiare quella stabilita dal contratto.
- Adempimento fatto nel luogo stabilito: solitamente il luogo in cui è eseguita la prestazione è il domicilio del debitore salvo diversi casi stabiliti nel contratto. Consegna di cose determinate avviene dove nasce l’obbligazione.
- Adempimento fatto nel tempo stabilito: il termine stabilito può essere:
- Nell’interesse del debitore e il creditore non può pretendere prima del termine.
- Nell’interesse del creditore, il quale può pretendere quando vuole, anche prima del termine. Se non è stabilito il termine, il creditore può pretendere anche immediatamente la prestazione.
Nel momento in cui manca un qualunque elemento, si parla di inadempimento, quindi il creditore non è obbligato a ricevere la prestazione. Perché vada a buon fine ci deve essere correttezza: il creditore deve massimizzare il sacrificio del debitore, e questo deve massimizzare l’interesse del creditore.
Compensazione
Quando due soggetti sono reciprocamente e nello stesso momento creditori e debitori. In questi casi si può compensare e bilanciare l’uno con l’altro. Si possono avere compensazioni totali o parziali. Inoltre le compensazioni possono essere legali, giudiziali, volontarie.
Compensazione legale: quando vi sono due creditori e due debitori reciproci e le compensazioni sono omogenee, fungibili, liquide ed esigibili.
Compensazione giudiziale: quando le compensazioni hanno tutte le caratteristiche delle compensazioni legali meno quella della liquidità; però le compensazioni in ogni caso sono facilmente liquidabili dal giudice.
Compensazione volontaria: quando le parti per loro volontà possono decidere di compensare anche in assenza dei requisiti.
Novazione
Quando l’obbligazione si estingue e si rinnova con un’altra obbligazione. Abbiamo:
- Novazione oggettiva: si crea una nuova obbligazione con un nuovo oggetto.
- Novazione soggettiva: si crea una nuova obbligazione con soggetti diversi, casi di: delegazione, espromissione, accollo, liberatoria.
Remissione del debito
Il creditore rinuncia a ottenere la prestazione dovuta, e il debitore dichiara di voler accettare la rinuncia.
Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
Se prima della scadenza del termine della prestazione, questa diventa impossibile per motivi non dipendenti dal debitore, l’obbligazione si estingue.
Modifica dei soggetti dell’obbligazione
Dal lato attivo -> pagamento con surrogazione, cessione del credito.
Cessione del credito
Quando il creditore decide di trasferire ad un altro il diritto di credito; per la cessione del credito non è necessario il consenso del debitore poiché l’adempimento è un atto dovuto, adempiere nelle mani di uno o di un altro è la stessa cosa. Ci sono limiti per la cessione del credito in caso in cui si tratti di debiti personali oppure nei casi in cui non è permesso per la legge. Ciò che è necessario è comunicare al debitore ceduto l’avvenuta cessione attraverso una notifica presso un ufficiale giudiziario. Se non vi è comunicazione e il debitore in buona fede adempie al creditore originario, il debitore è liberato dall’obbligazione, nel caso in cui ci fosse la notifica formale il debitore non è liberato. Ipotesi in cui il creditore originario cede a più soggetti il proprio diritto di credito, prevale chi per primo notifica al debitore ceduto.
Tipi di cessioni
- Cessione pro-soluto: quando ceduto il credito, il creditore deve garantire l’esistenza del credito, ma non è tenuto a garantire l’adempimento.
- Cessione pro-solvendo: il cedente, ceduto il credito, garantisce sia l’esistenza del credito sia l’adempimento. L’istituto che sta alla base della cessione pro-solvendo è un contratto atipico, il contratto di factoring.
Dal lato passivo
Delegazione, espromissione, accollo.
Delegazione
Esistono due tipi di delegazione: del debito e del pagamento.
Delegazione del debito
Quando il debitore di sua iniziativa chiede a un terzo di assumere la prestazione a favore del creditore. Perché la delegazione sia valida ed efficace nei confronti del debitore, il creditore deve accettare la delegazione. La delegazione si basa e si fonda su rapporti sottostanti:
- Rapporti di provvista: rapporti esistenti tra delegante e delegato (debitore originario e debitore terzo);
- Rapporti di valuta: rapporto che giustifica il passaggio di denaro, tra delegatario e delegato (creditore e debitore terzo).
Le delegazioni
Possiamo distinguere in:
- Delegazione pura: quando non si fa il cenno ai rapporti sottostanti e il delegato non potrà percepire nulla.
- Delegazione casuale: quando nell’atto di delega si fa riferimento ai rapporti di valuta sottostanti all’operazione e fa sì che il nuovo debitore possa opporre al creditore tutte le eccezioni che derivino dai rapporti sottostanti.
Le delegazioni inoltre possono essere
- Delegazione cumulativa: quando il creditore accetta la delega, ma non libera il debitore originario, il quale avrà solo beneficio di esclusione. Infatti il creditore delegatario può prima richiedere l’adempimento al debitore delegato poi può rivolgersi al debitore originario.
- Delegazione liberatoria: quando il creditore accetta la delega e libera il debitore originario. Si ha un vero e proprio trasferimento del debito e si può parlare in questo caso di novazione dell’obbligazione.
Delegazione del pagamento
Quando il debitore originario (delegante) delega un terzo (delegato) a effettuare il pagamento al creditore. Il delegato non assume l’obbligazione, si limita a pagare la prestazione. Questo è il caso in cui il terzo che adempie è solo lo strumento attraverso cui vi è il pagamento.
Espromissione
Atto del terzo che per sua iniziativa decide di assumere l’obbligazione che il debitore ha verso il creditore. Nuovo debitore = espromittente; Debitore originario = espromesso; Creditore = espromissario.
Tipi di espromissine
- Espromissine cumulativa: quando il debitorio originario rimane obbligato in solido con l’espromittente. Ciò significa che ci sono più debitori.
- Espromissine liberatoria: quando il debitore originario espromesso è totalmente liberato dall’obbligazione. In questo caso si può parlare di novazione soggettiva.
Accollo
Quando si crea un accordo tra il debitore e un terzo affinché quest'ultimo assuma il debito che il debitore ha nei confronti del creditore. L'ACCOLLO si basa e si fonda su un contratto tra ACCOLLATO (debitore originario) e ACCOLLANTE (nuovo debitore o terzo).
Tipi di accollo
- Accollo interno: quando l'ACCOLLO rimane circoscritto all'accollante e all'accollato e il creditore quindi non partecipa al contratto e questo può essere revocato (dal creditore).
- Accollo esterno: quando l'accordo tra accollante e accollato è esteso al creditore, il quale partecipa. In questo caso il contratto è irrevocabile.
Responsabilità per inadempimento (art. 1218)
Spesso viene uguagliata alla responsabilità contrattuale, in realtà non è corretto in quanto la responsabilità per inadempimento sorge dall’inadempimento di una obbligazione indipendentemente dalla sua fonte (art. 1173). Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili al debitore). Il debitore deve dimostrare che l’impossibilità non è totale, assoluta perché vietata dalla legge, imputabile a causa sopravvenuta non imputabile al debitore. Il problema arriva quando l’impossibilità non è totale, assoluta ma la prestazione o è impossibile o difficile da eseguire.
Criterio di imputazione
Il perimetro utilizzato per capire se il debitore deve rispondere oppure no. La responsabilità e di conseguenza l’obbligazione che ne deriva possono essere di due tipi:
- Responsabilità per colpa: quando il debitore risponde all’adempimento se ha la colpa (imprudenza, imperizia). In base all’art. 1176, 1° comma: il debitore può agire secondo la diligenza “del buon padre di famiglia” quindi secondo il buon senso; 2° comma: nel caso in cui si tratti di obbligazioni-prestazioni professionali la diligenza è calcolata secondo la natura dell’attività esercitata (diligenza del professionista).
- Responsabilità senza colpa: quando il debitore ha adottato tutta la perizia, prudenza e diligenza necessaria. In base all’art. 1228, il debitore risponde sempre e comunque se il dolo o la colpa è dovuto a suoi collaboratori. Il debitore deve dimostrare che l’inadempimento sia dovuto a un caso fortuito o forza maggiore, in modo che dimostri così impossibilità oggettiva e assoluta.
Il creditore per pretendere il risarcimento deve dimostrare:
- Il titolo da cui arriva l’obbligazione
- Che ci sia l’inadempimento.
Danni risarcibili
Sono di due tipi:
- Danni patrimoniali: che possono essere:
- Danno emergente: causa effettiva perdita patrimoniale subita;
- Lucro cessante: deriva dal mancato guadagno del creditore per l’inadempimento del debitore.
- Danni non patrimoniali: divisi in:
- Danno biologico
- Danno morale
- Danno da lesione di valori
Perché il danno sia risarcibile deve basarsi su casualità naturale e giuridica e deve essere prevedibile secondo la normale diligenza nel momento in cui è sorta l’obbligazione. Il risarcimento può essere di due tipi:
- Per equivalente: bisogna risarcire con una somma di denaro quantificabile il danno causato dall’inadempimento.
- In forma specifica: il giudice obbliga il debitore a eseguire l’obbligazione dovuta.
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