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L’INABILITAZIONE

E’ una situazione di incapacità legale che si ha in alcuni casi:

- infermità di mente non talmente grave da dare luogo all’interdizione;

- prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, tali da esporre il

soggetto

o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici;

- sordità o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, in difetto di un’educazione sufficiente.

In questo caso viene nominato un CURATORE che ASSISTE l’inabilitato nel compimento

degli atti di straordinaria amministrazione. Da questo si capisce che l’inabilitato può fare

gli atti di ordinaria amministrazione, situazione meno grave; è per questo che si parla di

incapacità relativa di agire, perché riguarda solo gli atti di straordinaria amministrazione.

Per quanto riguarda l’ordinaria amministrazione non ci sono restrizioni, e invece per

quanto riguarda la straordinaria amministrazione NON si parla di RAPPRESENTANZA, ma

di assistenza.

La differenza sta nel fatto che nella rappresentanza il soggetto agisce in nome e per conto

dell’interdetto –è il rappresentante che firma il contratto- ; nell’inabilitazione, invece, è

l’inabilitato che firma, assistito dal soggetto, è un’attività di supporto, non una sostituzione

giuridica nel compimento dell’attività altrui.

Nel caso di inabilitazione il soggetto può compiere tutti gli atti personalissimi.

L’EMANCIPAZIONE

Riguarda il soggetto minorenne, che ha compiuto 16 anni e che contrae matrimonio. In

presenza di gravi motivi si può chiedere l’autorizzazione a contrarre matrimonio a 16 anni

–anche se si potrebbe solo ai 18-.

Studiare l’emancipazione in contrapposizione con l’inabilitazione; sono entrambe figure di

incapacità di agire relativa.

Differenze:

-Scelta del curatore

i. Emancipazione: Scelta del coniuge come curatore. Se i soggetti sono entrambi

minorenni, come curatore viene scelto il genitore di uno dei due minori.

ii. Inabilitazione: Nell’inabilitazione, invece, la scelta del curatore viene rimessa al giudice.

-Attività

i. Emancipazione: qui ci può essere l’autorizzazione all’inizio dell’impresa commerciale. Il

minore emancipato può essere autorizzato a iniziare l’attività commerciale.

ii. Inabilitazione: qui l’inabilitato può essere autorizzato a continuare l’attività commerciale

già iniziata.

-Atti

i. Emancipazione: l’emancipato può compiere tutti gli atti personalissimi tranne il

testamento.

ii. Inabilitazione: l’inabilitato può compiere tutti gli atti personalissimi.

PROCEDIMENTO DI INTERDIZIONE E INABILITAZIONE

Legittimazione attiva, cioè chi può chiedere l’interdizione o l’inabilitazione può essere:

interdicendo/inabilitando, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo +

soggetti esterni al nucleo familiare (pubblico ministero, tutore, curatore).

Parentela: legame di sangue.

Affinità: legame giuridico con i parenti del coniuge.

I gradi si discutono in linea retta o collaterale; si risale sempre all’ascendente comune.

Linea retta  significa che un soggetto discende direttamente da un altro. Es. padre-figlio,

nonno-nipote.

Due fratelli: c’è un legame di sangue, ma non discendono uno dall’altro, lo stipite comune

è il genitore. Hanno una parentela collaterale di secondo grado (da figlio 1 si sale a

genitore  +1; dal genitore si scende al figlio 2  +2).

Due cugini: lo stipite comune è il nonno. In questo caso si sale fino all’ascendente comune

e si scende dall’altro.

Ci sono 3 fasi:

1. Fase PRESIDENZIALE

Il presidente del tribunale fa una prima valutazione sulla fondatezza dell’interdizione.

2. Fase ISTRUTTORIA

C’è un esame dell’interdicendo/inabilitando, con una consulenza medica.

3. Fase DECISORIA

Qui la sentenza di interdizione o inabilitazione viene annotata a margine dell’atto di

nascita. Questa azione viene fatta perché tutti i soggetti dell’ordinamento devono sapere

se un soggetto è inabilitato o interdetto, perché quando vado a compiere un atto, questo

può essere annullabile interesse pubblico a sapere se c’è interdizione o inabilitazione.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Questo scenario è rimasto inalterato fino al 2004; fino a questa data un soggetto poteva

essere interdetto o inabilitato.

Con la Legge n. 6/2004, è stata introdotta la figura dell’AMMINISTRAZIONE DI

SOSTEGNO.

E’ un istituto diverso da quelli visti fino ad ora; si vede in contrapposizione a

inabilitazione/interdizione.

-Inabilitazione/interdizione: limitazione della capacità e stigmatizzazione sociale.

-Amministrazione di sostegno: conservazione della capacità del beneficiario (art. 409 c.c.);

quando un soggetto si trova in uno stato di difficoltà, anche temporanea, può essere

nominato un amministratore di sostegno; Art. 409 CC “per tutti gli atti non previsti nel

decreto di nomina, il soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno resta

pienamente capace”.

L’interdetto e l’inabilitato sono soggetti “incapaci”, mentre nell’amministrazione di sostegno

non c’è nessuna limitazione della capacità di agire, fatto salvo per gli atti previsti nel

decreto di nomina.

-Inabilitazione/interdizione: sono misure molto rigide; Es. l’interdetto: dire che un soggetto

non può compiere nessun atto, né di ordinaria, né di straordinaria amministrazione,

significa che quel soggetto viene estromesso del tutto dal traffico giuridico.

Lo stesso vale per l’inabilitato, anche se questo può compiere atti di ordinaria

amministrazione.

- Amministrazione di sostegno: qui non è così: il codice non dice quali sono gli atti che può

compiere o meno il beneficiario, ma è il giudice che decide. E’ importante che lo dica il

giudice perché valuta la situazione che ha davanti: in base al soggetto che ha davanti

considera quali sono gli atti che è opportuno limitare, escludere e così via.

-Interdizione/inabilitazione: la lunghezza del procedimento qui è anche divisa in 3 fasi.

-Amministrazione di sostegno: ci sono poche udienze, procedimento più snello.

Come si distingue l’amministrazione di sostegno dall’interdizione?

Si deve capire davanti al soggetto in difficoltà; la Cassazione ha chiarito la situazione:

Cass. 26.07.2013, n. 18171

“La scelta del giudice di merito tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno non può

tanto fondarsi sul grado più o meno intenso di infermità psichica del destinatario del

provvedimento, quanto sull'idoneità della misura da adottare a fronteggiare le concrete

esigenze del soggetto predetto, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la

fattispecie, quindi sia del tipo di attività che devono essere compiute per conto del

beneficiario, sia della durata e della natura dell'impedimento –es: due soggetti che hanno

lo stesso grado di infermità psichica, però una è una pensionata che deve solo riscuotere

la pensione e l’altro è un ex imprenditore con pacchetti azionari e società all’estero, è

chiaro che la difficoltà di gestire le cose è diversa. La cassazione dunque afferma che non

si deve guardare solo il grado di infermità, ma anche le circostanze- (nella specie, la

Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'interdizione

fosse l'unica misura idonea a garantire la corretta gestione del rilevantissimo e variegato

patrimonio del destinatario, quasi centenario e ormai in condizioni di incapacità

fisiopsichica)”.

Alcune sentenze che hanno deciso per l’amministrazione di sostegno.

1. Shopping compulsivo

Trib. Varese, decreto 03.10.2012

“[…] La persona beneficiaria, sentita all'udienza del […], ha confermato […] l'istanza del

[…], finalizzata ad ottenere un supporto protettivo e di sostegno giuridico, per far fronte

alla sua attuale difficoltà nel contenere la propensione al consumo irrazionale di denaro e

riacquistare la capacità di risparmio e gestione efficiente del reddito”

“[...] Si tratta, peraltro, di soggetto in cui la errata percezione del denaro, in una scala

valoriale, ha determinato una incontenibile propensione al consumo mediante l'acquisto di

beni di vario genere senza il carattere della necessità, in particolare abbigliamento ,

scarpe, prodotti per il corpo e simili (shopping). La irrefrenabile voglia di spesa ha causato

un grave danno alla persona beneficiaria: in sede di esame, si è discusso di debiti contratti

(mediante finanziarie) per quasi 50 mila Euro con addirittura dimissioni presentata al

datore di lavoro al solo fine di utilizzare il trattamento di fine rapporto. All'esito dell'esame,

è emerso che la beneficiaria è motivata nel senso di riuscire a recuperare, gradualmente,

la propria situazione di benessere”.

 […] Nel caso di specie, pertanto, la situazione del beneficiario rende necessaria oltre che

opportuna l'introduzione di un percorso con il beneficiario stesso inteso a fargli riacquistare

la propensione al risparmio, vigilando su come vengono investiti e spesi i soldi ed

imponendo soglie limite di spesa: settimanali e mensili. Il graduale riacquisto della

capacità di gestire il denaro, ove associata ad una riduzione della propensione al

consumo, favorirà un recupero delle piene capacità del beneficiario e saranno maturi i

tempi per estinguere la misura”.

“[…] alla persona beneficiaria, verrà rilasciata una carta di debito (e non carte di credito)

con la previsione di soglie settimanali fisse. Prima di stabilire la soglia settimanale, la

persona beneficiaria stabilirà con l’amministratrice un “piano di spesa”, specificando di

quali somme necessita, settimanalmente, per la gestione ed il ménage quotidiano. Ogni

ulteriore spesa fissa verrà direttamente domiciliata sul c/c. Nella previsione del piano,

l’amministratrice introdurrà una provvista per l’eventualità di shopping: provvista che, di

mese in mese, deve essere costantemente ridotta”.

2. Caso: Tizia lavorava come commessa presso un centro commerciale, con uno stipendio

di circa 1000€; ha dei debiti, ha sottoscritto 3 contratti di finanziamento, uno per far

acquistare all’ex fidanzato l’auto nuova, uno per l’ex fidanzato che l’aveva convinta delle

sue necessit&ag

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A.A. 2015-2016
137 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ballerina_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Sirsi Eleonora.