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Istituzioni di diritto privato

Modifiche delle fonti del diritto

Art 1 preleggi: elenco superato perché sono intervenute modifiche nazionali importanti, tra cui la Costituzione (che è del 48, mentre le disposizioni sono del 42); grazie alla costituzione si sono inserite, come nuove fonti, le leggi regionali. Sono importanti quanto le leggi nazionali; la differenza sta nelle materie di competenza. Grazie all’art 117 della cost. c’è una ripartizione delle competenze: materie di competenza esclusiva dello stato, altre competenza concorrente tra stato e regione e un ambito (definito per sottrazione = competenze residuali), per cui tutto quello che non è definito nei primi due elenchi rientra nel terzo, cioè la competenza esclusiva delle regioni.

Innovazione delle fonti del diritto

Grande innovazione nell’ambito delle fonti intervenuta con la Comunità Economica Europea prima, Unione Europea ora; non soltanto attraverso i trattati che l’hanno istituita e con i quali si è modificata, ma anche e soprattutto il diritto comunitario europeo derivato, cioè quell’insieme di leggi e di normative che sono contenute in fonti del diritto europeo che si differenziano tra di loro per alcune caratteristiche che sono i regolamenti di direttive e decisioni: sono norme vincolanti alle quali si affiancano altre fonti non vincolanti ma che hanno un loro valore.

Accanto a queste vanno ricordati i trattati internazionali, che hanno un ruolo diverso da quello delle norme europee e di come le norme dei trattati internazionali entrano nell’ordinamento nazionale. Si è parlato dei fenomeni che hanno interessato le fonti, in particolare del ruolo della Costituzione nel diritto privato (= costituzionalizzazione del diritto privato); si è parlato anche della decodificazione e della ricodificazione, cioè quel fenomeno che a partire dalla seconda guerra mondiale con le leggi di emergenza e poi in seguito, come conseguenza della volontà di un rinnovamento dell’ordinamento, il diritto privato è stato fatto uscire dal codice civile; le leggi speciali hanno sottratto delle normative al codice e hanno creato una normativa a sé, più specifica.

Ricodificazione del diritto privato

Quando il testo parla di “ricodificazione” non intende il ritorno al codice civile, ma quell’opera di uso di tesi che vengono chiamati codici, ma che non hanno nulla a che fare con il codice civile, penale o quelli degli anni 40, ma si intende la nuova codificazione in cui si sono emanati alcuni codici (tra i più importanti il Codice del Consumo) nel quale sono riunite tutte le norme che sono state emanate sia a livello europeo che a livello nazionale (con integrazioni) dove ritroviamo in modo più sistematico le materie prima sparse in una serie di normative; questi nuovi codici corrispondono più ad una esigenza di razionalizzazione e sistematizzazione e semplificazione del tessuto normativo, più che ad una vera codificazione.

Il Codice Civile

Diviso in 6 libri:

  • I: Delle persone e della famiglia; ha come oggetto lo studio dei soggetti del diritto, dei soggetti individuali, cioè le persone fisiche e i soggetti collettivi, cioè le persone giuridiche e contiene una serie di norme che riferiscono al diritto di famiglia. 1975. In queste norme si trovano numerazioni diverse dal solito -> si dice che il codice è stato novellato, cioè è un caso nel quale la legge speciale che è stata emanata per “rettificare” il codice civile, non è rimasta fuori dal codice stesso, ma è stata introdotta. Novellazione
  • II: Delle successioni; riguarda quei fenomeni che intervengono nel momento in cui si verifica la morte di una persona e si tratta di decidere quale è il destino dei beni e dei rapporti patrimoniali che fanno capo al defunti. Si tratta del complesso di queste situazioni alle quali poi va aggiunta la trattazione e la disciplina del contratto di donazione (contratto particolare caratterizzato dallo spirito di liberalità)
  • III: Della proprietà; ha ad oggetto la disciplina dei beni di cui si occupa il diritto e dei diritti reali (diritti reali assoluti-proprietà; diritti reali su cosa altrui – diritti reali minori); si occupa anche della disciplina del possesso, è una situazione di fatto; attività che si svolge ad immagine di un diritto reale senza essere un diritto reale. È una situazione di diritto e non di fatto.
  • IV: Delle obbligazioni; si occupa dei diritti di credito, e più in generale di credito/debito e dei contratti, almeno in gran parte.
  • V: Del lavoro; ha per oggetto una serie di contratti legati all’esercizio di impresa e la regolazione della disciplina delle società, in particolare quelle di capitali. La trattazione della società si divide tra libro I e V. Vengono considerate le situazioni che si riferiscono al lavoro e all’impresa; definizione di impresa viene data qui.
  • VI: Della tutela dei diritti; c’è un po’ di tutto; si dice che quello che era rimasto fuori da tutti gli altri libri è stato messo nel libro 6; ha a che fare con prescrizione, decadenza, trascrizione, prove; una serie di situazioni molto vaghe.

Diritto privato internazionale

Quando si parla di diritto internazionale privato si fa riferimento ad un fenomeno di cui abbiamo già parlato, cioè dell’attinenza a ciascun ordinamento giuridico. I diritti si specificano in singoli ordinamenti giuridici sia nel tempo che nello spazio. Questo pone 3 questioni molto generali:

  • 1: Questioni riguardo alla legge/normativa da applicare quando uno degli elementi del rapporto di diritto privato è di nazionalità diversa. “Uno degli elementi” può voler dire “uno dei soggetti” che sono coinvolti; esempio: contraenti di nazionalità diversa. Oppure può accadere che il bene che è oggetto del contratto sia collocato nel territorio di un altro stato; “rapporti” sia di tipo patrimoniale (acquisto di appartamento) sia di tipo non patrimoniale (matrimonio e nascita di un figlio di genitori di diverse nazionalità). Situazioni che coinvolgono il diritto di un altro stato. Ciascun paese ha le sue regole per definire quale sia la normativa applicabile.
  • 2: La relazione tra diritto internazionale e privato non si limita a questo; almeno altri due fenomeni sono rilevanti:
    • La normativa dell’UE: abbiamo visto come il diritto comunitario europeo derivato sia sempre più significativo, cioè regola una sempre maggiore quantità di situazioni personali e di interessi di persone e quindi incide anche sulle norme del diritto privato. Fenomeno che ritroveremo perché ci sono una serie di situazioni rilevanti dal punto di vista del diritto privato che sono definite nel diritto europeo. Esempio: normativa in materia di responsabilità del produttore; normativa che viene introdotta negli ordinamenti europei con la direttiva del 1985 e che poi viene fatta propria dalla normativa dei vari paesi (in Italia attualmente le regole che derivano da questa direttiva europea sono contenute nel codice del consumo); il concetto fondamentale di questa normativa è quello secondo il quale il responsabile per i danni causati alla salute delle persone da un prodotto sono da imputare (in termini di responsabilità) a colui che prodotto il bene, e non a colui che lo ha venduto. Questione nata negli USA – caso Saiwa; caso di un biscotto che era responsabile di un danno rilevante alla salute di una persona dovuto al fatto di contenere delle particolari sostanze dannose- il problema si pose perché il soggetto danneggiato pensò di rivolgersi (per il risarcimento) a colui dal quale aveva acquistato il biscotto, se non che i biscotti erano sigillati e quindi il venditore non aveva possibilità di influire sul biscotto. Queste situazioni si immaginavano sempre più frequenti perché il modo di produzione è cambiato nel corso del tempo: siamo passati dalla produzione artigianale – dove la relazione tra produttore e consumatore era per lo più diretta- ad una organizzazione diversa, e ad una forte presenza dell’industria, che porta non solo ad una forte divisione del lavoro, ma allontana in modo definitivo il consumatore dal produttore: quando acquistiamo un bene – qualunque esso sia- abbiamo presente la persona da cui lo acquistiamo, non quella che lo ha prodotto. Ci si rese conto di fronte ad una realtà di questo tipo – cioè di forte distinzione tra chi distribuisce e chi produce il bene- che il sistema di norme a disposizione non teneva conto di questa nuova condizione, che le norme erano rimaste indietro, cioè vedevano solo la relazione tra venditore e consumatore; dagli USA nacque dunque la necessità di riconoscere la responsabilità del produttore.
    • I trattati internazionali, che si pongono l’obiettivo di determinare una uniformazione delle regole. L’idea del libero mercato, della circolazione delle merci – idea portante del nostro sistema economico- ha sempre trovato come ostacolo fondamentale per la sua realizzazione l’esistenza delle regole tecniche, che sono le singole normative che in ciascuno stato membro disciplinano determinate situazioni (possono essere o discipline di prodotto – es: come si fa la pasta- oppure possono essere delle regole – come le regole in materia di responsabilità, oppure in materia di marchio, ma comunque riguardano il singolo paese); mentre la globalizzazione andava avanti ci si rese conto che non si sarebbe più potuto procedere in quella direzione (cioè quella della globalizzazione) se non fosse messo mano ad un tentativo di uniformazione delle regole. Non bastava eliminare i dazi (che erano l’ostacolo più evidente) perché ci si rese conto che comunque queste regole funzionavano come degli ostacoli alla libera circolazione delle merci. Avendo come obiettivo quello di superare questo tipo di ostacolo, si è agito in vari modi, nell’ambito del diritto privato con trattati che mirassero a rendere alcune regole uguali per tutti. Ci sono stati un insieme di trattati che di volta in volta hanno preso in considerazione un aspetto; per esempio il trattato di Vienna - sull’uniformazione delle regole sui contratti di vendita di beni mobili. In questa sede siamo arrivati all’individuazione di regole comuni per cui è stato stabilito che tutte le normative degli stati che aderiscono al trattato disciplineranno la materia della vendita di cose mobili nello stesso modo. Tutto questo è stato fatto su varie materie.

Le situazioni giuridiche soggettive

Affrontare questo tema significa occuparsi – abbiamo detto quale è il ruolo del diritto, cioè quello di mettere ordine, sistemare, ordinare le relazioni fra i soggetti privati. Rispondere tutelando i loro diritti. Il diritto privato si occupa di diritti individuali, ma osservati sempre come situazioni relazionali. Il diritto è relazionale; mentre la filosofia si è occupata di dare delle risposte a delle domande che riguardano le singole persone; non si occupa dei rapporti tra le persone, ma delle persone stesse. Il diritto invece di colloca nell’ambito delle scienze sociali, piuttosto che in quello delle scienze umane; questo perché si occupa delle relazioni.

Quando ci occupiamo del diritto di una persona ci dobbiamo chiedere quale è la situazione dei soggetti che con hanno a che fare con quella persona. Per quanto riguarda il diritto di proprietà si dice che “tutti gli altri sono tenuti ad astenersi da turbative”; quando un soggetto ha un diritto di proprietà, intorno ha una serie di persone che non devono turbare il suo diritto di proprietà perché questo è reale e assoluto, che regola il mio rapporto con un bene. Sono relazionato a tutti coloro che non devono turbare il mio diritto di proprietà. La situazione è diversa da quella di un inquilino in locazione: qui l’interlocutore è il locatore, che ha stipulato con me un contratto di locazione; qui ci sono due soggetti che sono titolari di due situazioni giuridiche soggettive, che si pongono l’uno nei confronti dell’altro. Si tratta di valutare quali poteri hanno queste due persone.

Il terzo esempio è quello del diritto all’onore (NON si trova nel codice civile). È un diritto personalissimo, della personalità. Il diritto all’onore mi consente di reagire alle offese, cioè di reagire contro chi intende colpire il mio onore. Le situazioni giuridiche soggettive riguardano la posizione che un soggetto ha nei confronti di un altro nell’ambito del diritto privato. Il soggetto a cui viene riferita una determinata situazione giuridica soggettiva si dice che è titolare di una situazione giuridica soggettiva. Si parla in termini di titolarità; un soggetto è titolare di un diritto soggettivo (in particolare - per esempio - di un diritto di credito).

Esistono delle distinzioni per quanto riguarda le situazioni giuridiche soggettive, distinzioni che però non si trovano nelle normative, ma che vengono effettuate a fini didattici e di sistemazione del diritto. Nelle leggi si trova l’oggetto, ma non la distinzione. Anche il concetto stesso di situazione giuridica soggettiva non esiste nel codice civile, ma è uno strumento che è stato elaborato dalla dottrina e che serve per dare ragione delle discipline del diritto privato.

Classificazione delle situazioni giuridiche soggettive

1^ classificazione

  • i. Situazioni giuridiche soggettive attive
  • ii. Situazioni giuridiche soggettive passive

i. Le situazioni giuridiche soggettive attive indicano una situazione di prevalenza di un soggetto nei confronti di altri. Es: diritto di proprietà, contratto di locazione. I titolari di questi diritti sono titolari di situazioni soggettive attive; hanno diritto a qualcosa. Il proprietario ha diritto a far prevalere la sua posizione nei confronti di tutti gli altri; l’inquilino ha una serie di diritti che può esercitare nei confronti di un solo soggetto - il locatore.

ii. Situazioni giuridiche soggettive passive, sono situazioni in cui il soggetto si trova in una situazione di subordinazione nei confronti di un altro soggetto ed è quindi tenuto ad una serie di comportamenti. Generalmente le situazioni giuridiche passive si collocano in due categorie abbastanza generali, quelle del dovere e dell’obbligo.

  • Dovere: quando si parla di dovere ci riferiamo ad un comportamento che si è tenuti ad avere nei confronti non di un soggetto determinato, ma nei confronti di un soggetto indeterminato.
  • Obbligo: quando si parla di obbligo ci riferiamo ad una situazione in cui noi siamo obbligati ad agire in un determinato modo per la soddisfazione dell’interesse di un soggetto determinato (es. ambito debito-credito → il debitore ha l’obbligo di adempiere SOLO verso il suo creditore).

2^ classificazione

Nell’ambito delle situazioni giuridiche soggettive una fondamentale categoria è quella del diritto soggettivo. Non c’è una definizione giuridica, normativa. Si ha un’elaborazione dottrinale che poi si è costruita intorno a delle situazioni. Si può dire che il diritto soggettivo è il potere di un soggetto di agire per la soddisfazione di un proprio interesse o potere di pretendere che altri agiscano per la soddisfazione del proprio interesse. Il diritto soggettivo è una pretesa. Viene chiamata in causa la categoria del potere (mentre nelle situazioni giuridiche soggettive passive si parlava di dovere). Vedremo anche la condizione del non poter fare nulla, che è la soggezione.

Esempi: diritti soggettivi che poi sono diversi. I diritti soggettivi sono tutti poteri, ma nell’ambito dei diritti soggettivi le singole situazioni di diritto soggettivo si diversificano l’una dalle altre. Es: il proprietario avrà una serie di poteri che sono definiti dal codice civile (da art 832, libro III): “il proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo….”; il proprietario può recintare il bene, impedire l’accesso a terzi. Ha dei diritti che può esercitare nei confronto della generalità che può solo rispettare questo diritto.

Nell’ambito del diritto di proprietà ci sono una serie di poteri che si riferiscono alla scelta di che cosa fare; il proprietario può decidere come usare un bene, se usarlo direttamente, se venderlo, se affittarlo, se abbandonarlo e teoricamente anche di distruggerlo (teoricamente perché questo diritto dipende dal tipo di bene); il proprietario non può pretendere che altri lo riparino. I poteri dell’inquilino rappresentano un altro diritto soggettivo; l’inquilino ha il potere di abitare, di ospitare amici, usare lo spazio nel modo che si preferisce, ma per esempio non si può trasformare l’abitazione abbattendo un muro, non lo si può vendere, si può pretendere che altri riparino l’appartamento, in quanto è compito del proprietario.

3^ classificazione

  • i. Pubblica: in questo ambito troviamo una serie di diritti, i diritti di libertà (sostanzialmente si trovano nella costituzione, o comunque trovano lì la loro base) e diritti politici (diritto al voto, diritto di muoverci nello stato, raccogliere firme per referendum, diritto di essere eletti…)
  • ii. Privata: sono tutti gli altri, quelli che si riferiscono ai nostri rapporti con gli altri soggetti privati.

Interesse dei diritti soggettivi

  • i. Diritti soggettivi di tipo patrimoniale
  • ii. Diritti soggettivi di tipo non patrimoniale

i. Patrimoniale: si riferiscono a questioni/interessi che hanno un valore economico (proprietà, locazione…).

ii. Non patrimoniale: si riferiscono alla soddisfazione di interessi non di tipo economico.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ballerina_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Sirsi Eleonora.
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