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Indice

  • Cap. 1: Il diritto privato nel sistema giuridico: di cosa si occupa; funzioni; diritto oggettivo e soggettivo; norme giuridiche.
  • Cap. 2: I diritti: situazioni giuridiche, diritti soggettivi, rapporti giuridici; fatti, atti, effetti giuridici; i beni e il patrimonio; le vicende dei diritti e la circolazione giuridica.
  • Cap. 3: I soggetti: persone fisiche; organizzazioni.
  • Cap. 4: I diritti sulle cose: il diritto di proprietà nel sistema giuridico; la proprietà: esercizio, acquisto e tutela; i diritti reali minori; diritti reali e diritti di credito; la trascrizione; il possesso.
  • Cap. 5: Le obbligazioni: l'obbligazione; adempimento e altre cause di estinzione delle obbligazioni; le modificazioni delle obbligazioni; l'inadempimento del debitore: mora e responsabilità; la garanzia del credito.
  • Cap. 6: Il contratto: la definizione del contratto; formazione e forma del contratto; la rappresentanza; gli elementi del contratto; il regolamento contrattuale; gli effetti del contratto e il vincolo contrattuale; effetti del contratto, interessi delle parti e autonomia privata; i rimedi contrattuali: invalidità del contratto; il trattamento dei contratti invalidi; risoluzione del contratto e altri rimedi.
  • Cap. 7: I contratti: i tipi contrattuali. Contratti per il trasferimento di beni.

Il diritto privato nel sistema giuridico

Di cosa si occupa il diritto privato

Il diritto privato si occupa di:

  • Organizzazioni create per obiettivi che il singolo non riuscirebbe a realizzare da solo.
  • Beni, ossia le entità che soddisfano interessi e bisogni umani. Più precisamente dell’uso dei beni.
  • Debiti e crediti.
  • Contratti, il principale strumento legale per movimentare risorse e realizzare operazioni economiche. Incidono sulla proprietà e sull’uso dei beni e creano debiti e crediti.
  • Danni verso i beni.
  • Attività economiche organizzate, svolte da operatori che producono beni e servizi e lo scambiano sul mercato.
  • Famiglia, ossia le relazioni tra coniugi e genitori e figli.
  • Successioni per causa di morte.

La funzione del diritto privato

Il diritto privato si occupa di regolare gli elementi elencati sopra, indirizza i comportamenti degli uomini. L’interesse è la tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni. Spesso l’interesse di un soggetto è incompatibile con quello di un altro soggetto, questo si chiama conflitto fra portatori di interesse. Il diritto privato risolve i conflitti, evitando che i cittadini si facciano giustizia da soli e assicurando la pace sociale. Oltre a risolvere i conflitti, il diritto privato li previene. Infine, si occupa non solo degli interessi economici, ma anche di quelli morali.

Diritto oggettivo e diritti soggettivi

Diritto oggettivo: complesso di norme giuridiche.

Diritto soggettivo: potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro, es. diritto di proprietà: il potere del proprietario di usare liberamente le sue cose. I diritti soggettivi dipendono dal diritto oggettivo, il quale stabilisce quali sono e in cosa consistono i diritti soggettivi.

Le norme giuridiche

Le norme giuridiche sono combinazioni di:

  • Regola: regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato.
  • Sanzione: conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola. Violare una regola significa ledere l’interesse che la regola stessa vuole affermare. Ha diversi ruoli:
    • Ruolo satisfattivo: ripristina l’interesse leso cancellando l’effetto indesiderato prodotto dalla violazione della regola. Soddisfa in modo diretto e pieno l’interesse leso. Es. sanzione per mancato pagamento di un debito.
    • Ruolo compensativo: compensa la vittima della violazione con qualcosa che non ripristina l’interesse leso, ma lo sostituisce con un surrogato di valore economico equivalente. Es. risarcimento in denaro.
    • Ruolo punitivo: colpisce un comportamento riprovevole. La paura di subire questa punizione spinge i soggetti a non violare la regola. Per cui si parla di ruolo deterrente o preventivo.

Nel diritto privato esistono però molte regole che non impongono o vietano un comportamento, ma dispongono determinati effetti legali al verificarsi di certe situazioni. Es. se si firma il contratto si acquisisce il diritto di proprietà.

I diritti

Situazioni giuridiche, diritti soggettivi, rapporti giuridici

Situazioni giuridiche soggettive: attive e passive

Per sistemare gli interessi umani, le norme stabiliscono una graduatoria fra i diversi interessi, attribuendo ai soggetti coinvolti determinate situazioni o posizioni giuridiche soggettive. Queste ultime esprimono il modo in cui le norme regolano le possibilità dei soggetti, in conformità con la graduatoria stabilita fra i loro confliggenti interessi. Il titolare è il soggetto a cui appartiene la determinata situazione giuridica. Le situazioni giuridiche si dividono in:

  • Attive: esprimono la prevalenza dell’interesse del titolare. Es. situazione di proprietà.
  • Passive: esprimono la subordinazione dell’interesse del titolare. Es. dovere di rispettare la proprietà altrui.

Il diritto soggettivo

Il diritto soggettivo è la più importante situazione giuridica attiva, è il potere di agire nel proprio interesse o di pretendere che qualcun altro tenga un determinato comportamento nell’interesse del titolare del diritto. Alcuni esempi:

  • Diritto di proprietà: il proprietario ha il potere esclusivo sull’oggetto in questione.
  • Diritto di credito: il creditore ha il potere di pretendere che il debitore lo paghi.

Il contenuto dei diritti soggettivi corrisponde al tipo di poteri e al tipo di interessi. Comunque essi possiedono una caratteristica comune e fondamentale: riservano al titolare autonomia di giudizio e di decisione, entro la quale il titolare è libero di valutare quale sia il proprio interesse, quale sia il modo migliore di perseguirlo e di agire nel modo corrispondente.

Categorie di diritti soggettivi

Un primo modo di distinguere i diritti soggettivi è nei confronti della sfera in cui operano:

  • Diritti soggettivi pubblici: attribuiscono al titolare poteri che gli consentono di incidere sull’organizzazione politica o definiscono la sua posizione nell'organizzazione politica della società. Es. diritto di voto. Sono solitamente diritti affermati dalla Costituzione e si dirigono nei confronti dello Stato. Vengono disciplinati dal diritto pubblico.
  • Diritti soggettivi privati: riguardano poteri e interessi del titolare che non toccano l’organizzazione politica della società. Es. diritto di proprietà.

Un ente pubblico può svolgere attività giuridica di diritto privato: es. se lo Stato compra qualcosa.

Un secondo modo di catalogare i diritti soggettivi riguarda l’interesse servito:

  • Diritti soggettivi patrimoniali: procurano utilità economica. Es. diritto di proprietà.
  • Diritti soggettivi non patrimoniali: procurano utilità morale o ideale, attinente alla sfera personale. Es. diritto all’integrità fisica.

Un terzo modo cataloga i diritti a seconda del potere detenuto dal titolare:

  • Diritti soggettivi assoluti: il titolare può farli valere verso tutti gli altri soggetti. Tutti hanno un dovere nei suoi confronti. Es. diritto di proprietà.
  • Diritti soggettivi relativi: il titolare può farli valere solo nei confronti di determinati soggetti. Essi hanno un obbligo nei suoi confronti. Es. diritto di credito. Si dice che il titolare abbia una pretesa.

Infine, i diritti soggettivi si possono dividere in:

  • Diritti soggettivi disponibili: il titolare li può liberamente trasferire, auto limitare o cancellare con atti giuridici. Sono disponibili tutti i diritti patrimoniali.
  • Diritti soggettivi indisponibili: il titolare non li può liberamente trasferire, auto limitare o cancellare. Sono tali tutti i diritti non patrimoniali e alcuni diritti patrimoniali. Hanno questa caratteristica perché si tratta di interessi e valori preziosi per la persona umana, oppure riguardano diritti con una portata generale che tocca l’intera collettività.

Diritto soggettivo potestativo: potere di incidere sulle situazioni soggettive altrui senza che il titolare possa impedirlo. Es. un dipendente può sempre dare le dimissioni e il datore di lavoro non può opporsi.

L’abuso del diritto

Si deve impedire che il titolare di un diritto lo eserciti nel proprio interesse contrastando con interessi altrui meritevoli di tutela.

  • Abuso di un diritto: il titolare di esso compie azioni che sono in suo potere, ma in circostanze tali che vanno a danneggiare in modo irragionevole un interesse altrui.
  • Superamento di un diritto: il titolare di esso compie azioni che non sono in suo potere.

Il dibattito sull’abuso del diritto iniziò agli inizi del ‘900 e oggi riguarda il contrasto tra ruolo delle norme e ruolo del giudice.

La facoltà

La facoltà è la possibilità, riconosciuta al titolare di un diritto, di comportarsi in un certo modo, che è compreso nel contenuto del diritto, ma non lo esaurisce. Es. il proprietario di un gioiello può indossarlo, prestarlo, ecc. La facoltà non è altro che una componente elementare. La somma delle facoltà è il contenuto del diritto soggettivo. Si tratta di comportamenti facoltativi che il titolare del diritto può tenere o meno.

Gli interessi collettivi

L’interesse collettivo è la situazione di un soggetto, danneggiato da comportamenti altrui, i quali ledono analoghi interessi di una moltitudine di altri soggetti.

Le situazioni passive: dovere, obbligo, soggezione, responsabilità

Le situazioni passive sono quelle del soggetto il cui interesse viene sacrificato all’interesse del titolare della situazione attiva. Queste situazioni possono essere riassunte in:

  • Dovere: vieta di tenere comportamenti capaci di ledere il diritto soggettivo altrui e, in particolare, il diritto soggettivo assoluto. Possiede carattere:
    • Generale: grava su tutti i soggetti diversi dal titolare.
    • Negativo: impone al titolare di non fare qualcosa.
  • Obbligo: è un vincolo imposto all’azione del titolare, nell’interesse di chi ha un diritto soggettivo rivolto direttamente ed esclusivamente a lui (diritto soggettivo relativo). Il titolare è detto obbligato o debitore. Ha carattere:
    • Individuale: grava su un determinato soggetto.
    • Positivo: impone al titolare di fare qualcosa.
  • Soggezione: corrisponde al diritto potestativo. Grava su chi si trova esposto al diritto potestativo altrui, il quale subisce modifiche di qualche propria situazione giuridica senza poterle impedire.
  • Responsabilità: situazione del soggetto esposto a subire le conseguenze, svantaggiose per lui, previste dalle norme in relazione a qualche suo comportamento o posizione. I casi più importanti riguardano gli atti illeciti. In quest’ultimo caso, la responsabilità è la situazione di chi, avendo commesso un illecito, è esposto a subire la sanzione conseguente, che riguarda l’obbligo di risarcire il danno compiuto. La responsabilità può anche gravare su di un soggetto che non ha violato alcuna regola, ad es. se una persona presta l’auto ad un’altra persona, la quale investe un pedone, il proprietario dell’auto deve anch’esso risarcire. Questa è detta responsabilità oggettiva.

L’onere

L’onere è la situazione di chi deve tenere un determinato comportamento se vuole avere la possibilità di utilizzare qualche sua situazione attiva. Es. chi compra una cosa e la scopre difettosa deve denunciare il difetto entro 8 giorni, altrimenti non avrà alcuna garanzia. Ha doppia natura:

  • L’obiettivo è realizzare un interesse del soggetto.
  • Consiste in un vincolo all’azione.

Nel caso in cui l’onere non venga rispettato, non si incorre ad alcuna sanzione, al contrario dell’obbligo.

Le parti

Nei casi in cui la relazione tra un titolare di una situazione attiva e un titolare di una situazione passiva è strettamente collegata, si parla di rapporto giuridico, nel quale i titolari vengono chiamati parti. Non sempre la parte è una singola persona, può anche essere composta da più soggetti con interessi omogenei. Data una parte del rapporto giuridico, l’altra parte è detta controparte. Un rapporto giuridico può essere:

  • Semplice: collega una singola situazione attiva con una singola situazione passiva.
  • Complesso: collega una serie di situazioni attive e passive.

Parti e terzi: chiunque non faccia parte di un rapporto giuridico è detto terzo.

Fatti, atti, effetti giuridici

Situazioni giuridiche, effetti giuridici e fattispecie giuridiche

Le situazioni giuridiche mutano nel tempo, gli effetti giuridici sono i mutamenti che si producono nelle situazioni giuridiche dei soggetti, possono essere:

  • Creazione.
  • Modifica.
  • Estinzione.

Gli effetti si producono solo quando c’è una causa, detta fattispecie giuridica. Quando un elemento nella realtà corrisponde alla fattispecie di una norma e produce effetti giuridici, ha rilevanza giuridica o è giuridicamente rilevante. La fattispecie causa effetto giuridico solo perché le norme stabiliscono, in base ad una valutazione di opportunità politica, che a quella certa fattispecie consegua quel certo effetto giuridico. La fattispecie può essere:

  • Semplice: es. nella vendita di un immobile si deve soltanto spostare il diritto di proprietà.
  • Complessa: consiste in vari elementi combinati tra loro. Quando questi elementi si realizzano uno dopo l’altro, in una sequenza temporale, si parla di fattispecie a formazione progressiva: produce i suoi effetti solo quando l’ultimo degli elementi si è realizzato. Es. C acquista la proprietà come erede testamentario di B: deve avvenire la morte di B, l’esistenza del testamento di B che nomina C come erede, l’accettazione della proprietà da parte di C.

Fatti giuridici

I fatti giuridici sono gli eventi che accadono e producono i loro effetti giuridici indipendentemente da intenzionalità e consapevolezza umana. Essi sono:

  • Eventi che si realizzano nella sfera fisica e biologica. Es. la distruzione di un immobile a causa di un terremoto porta all’estinzione del diritto di proprietà.
  • Eventi riconducibili ad un’azione umana non eseguita con lo scopo di generare un effetto giuridico. Es. se un soggetto sta cucinando e genera un incendio non lo fa in maniera volontaria.

Atti giuridici: negoziali e non negoziali

Un atto giuridico è un’azione umana, sostenuta da un certo grado di consapevolezza e intenzionalità, la cui rilevanza giuridica (capacità di produrre effetti giuridici) dipende specificamente dalla presenza di questo fattore umano. Essi possono essere:

  • Negoziabili o negozi giuridici: atti in cui consapevolezza e intenzionalità si esprimono al grado di intensità più alto. Es. compravendite e contratti in generale. Si basano sulla volontà dell’autore:
    • Volontà di compiere l’atto.
    • Volontà di produrre proprio gli effetti giuridici che le norme ricollegano all’atto. Se non volesse gli effetti, non compierebbe l’atto.
  • Non negoziali: implicano sempre consapevolezza e intenzionalità, ma in modo diverso. Si parla di volontà di compiere l’atto, ma non di creare gli effetti giuridici che l’atto produrrà. Es. se la parte di un rapporto litigioso fa una dichiarazione in cui ammette qualcosa, l’effetto giuridico generato è che i fatti si considerano provati, anche se il soggetto non aveva intenzione di generare quest’effetto.

Se l’atto è negoziale ci sono maggiori possibilità di mettere in discussione i suoi effetti.

Tipi di atti

A seconda della natura delle situazioni giuridiche si hanno:

  • Atti patrimoniali: incidono su situazioni economiche. Possono essere a loro volta:
    • Atti onerosi: tutte le parti coinvolte sostengono un sacrificio economico e ricevono un correlativo vantaggio economico. Es. nella compravendita il venditore rinuncia alla proprietà dell’oggetto e riceve in cambio del denaro.
    • Atti gratuiti: solo una delle parti coinvolte sostiene un sacrificio economico, l’altra ottiene vantaggio senza compiere un sacrificio. Es. donazione.
  • Atti non patrimoniali: incidono su situazioni giuridiche non prevalentemente economiche. Es. matrimonio.

A seconda del fattore in vista del quale si vuole la produzione degli effetti si hanno:

  • Atti a causa di morte: producono effetti solo in seguito della morte dell’autore dell’atto. Es. testamento.
  • Atti fra vivi: per produrre effetti non presuppongono la morte del loro autore.

Attività giuridica privata e pubblica: l’autonomia privata

L’attività giuridica è il fenomeno del continuo e incessante compimento di atti giuridici. L’attività giuridica privata è svolta da privati e da enti pubblici che agiscono su un piano di parità con le controparti. L’autonomia privata è il potere dei soggetti di creare e conformare le proprie situazioni giuridiche liberamente, secondo la propria volontà.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisamardiiorio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Ferrari Camilla.
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