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VIZI GENETICI DEL CONTRATTO :
INVALIDITA’
RESCISSIONE
INVALIDITA’:
Figura generale che include:
Nullità vizio radicale del contratto che colpisce cioè quei contratti ove manca o un elem
essenziale oppure vi è un problema di illiceità (che può riguardare tanto un elem essenziale
quanto elementi non essenziali come motivo, condizione)
Annullabilità rimedio che presuppone o un vizio di capacità (incapacità assoluta o
relativa) o un vizio del consenso o altre ipotesi previste dalla legge – annullabilità testuale).
[Sulle cause di nullità e annullabilità vedi appunti sopra].
DISCIPLINA DELLA NULLITA’ E DELLA ANNULLABILITA’ :
NULLITA’ ANNULLABILITA’
LEGITTIMAZIONE ASSOLUTA può essere RELATIVA può essere chiesta
chiesta da chiunque ne ha solo dal soggetto nel cui
interesse, non solo dalle parti interesse la causa di
ma anche da un terzo purché annullabilità è prevista. Non
abbia un interesse risponde ad un interesse
giuridicamente rilevante a generale ma serve a
chiedere l’annullamento del proteggere un certo
contratto. soggetto.⓪
Risponde ad un interesse di
carattere generale
TERMINE PRESCRIZIONE IMPRESCRITTIBILE si può SI PRESCRIVE in un termine
chiedere quindi la nullità del breve (5 anni – quindi termine
contratto anche dopo abbreviato rispetto a quello
moltissimo tempo dalla ordinario che è invece 10
conclusione del contratto. anni).
Che cosa può succedere però Il termine decorre non
se dopo molto tempo ci si necessariamente dalla
accorge che un contratto era conclusione del contratto, ma,
nullo? (limite dato dalla per es., nel caso di vizio del
prescrizione della ripetizione consenso può decorrere dal
dell’indebito e momento in cui viene scoperto 65
dall’usucapione)① l’errore, è cessata la violenza
o è stato scoperto il dolo.
EFFICACIA TRA LE PARTI “AB ORIGINE” è inefficace fin “SUCCESSIVA” Produce
dall’inizio - ORIGINARIA temporaneamente i suoi
effetti.
SENTENZA DICHIARATIVA proprio COSTITUTIVA perché
perché il contratto è inefficace modifica la realtà giuridica (il
fin dall’inizio, la sentenza si contratto fino a quel momento
limita a dichiarare l’inefficacia. era efficace).
RILEVABILITA’ RILEVABILE D’UFFICIO② NON RILEVABILE
D’UFFICIO③
EFFICACIA VERSO TERZI SEMPRE④ NO per i terzi in buona fede e
che hanno acquistato a titolo
oneroso⑤
Es.: il minore di età che conclude un contratto a lui svantaggioso può chiedere (lo chiederà il
⓪
rappresentante) l’annullamento del contratto ma, se il minore di età ha concluso un contratto
invece a lui favorevole, la controparte del minore (magari svantaggiata) non può invece chiedere
l’annullabilità, invocando la minore età dell’altra parte ed il contratto resta in piedi. Infatti la
caratteristica dell’annullabilità del contratto è quella di essere a disposizione della parte nel cui
interesse, la legge ha previsto il rimedio (parte debole) non, essere a disposizione di una qualsiasi
delle parti.
dopo 20 anni, una delle parti si accorge che il contratto è nullo, chiede la nullità (lo può fare,
①
perché l’azione è imprescrittibile) però nel frattempo qualcosa può essere maturato, per cui magari
l’esercizio dell’azione di nullità può di fatto non essere più conveniente. Per es., una
compravendita immobiliare conclusa in forma orale (difetto di forma), il contratto è nullo e quindi in
teoria non c’è stato un trasferimento del diritto e ciò che è stato versato non doveva essere versato
ma, se la parte che voleva trasferire il diritto, chiede la dichiarazione di nullità dopo 20 anni, l’altra
parte può eccepire che nel frattempo ha usucapito il bene (è vero che non è diventato mai
proprietario per il trasferimento attraverso la compravendita ma è vero che è diventato proprietario
per usucapione a titolo originario quindi ).
Poniamo invece che, a chiedere la nullità, sia la parte che ha versato un elevato prezzo (11 anni
fa) e invoca la nullità dopo 10 anni volendo ottenere la restituzione del prezzo, e liberarsi del bene
che in realtà ha perso valore. Il realtà il soggetto può fare azione di nullità ma, non può chiedere la
restituzione del prezzo perché sono passati 10 anni e cioè il termine di prescrizione prevista per la
restituzione di una prestazione non dovuta (ripetizione dell’indebito).
Quindi io posso anche esercitarmi ad ottenere la nullità del contratto ma, se mi trovo di fronte
l’avvenuta usucapione o la prescrizione del diritto a richiedere indietro il denaro, questa azione di
fatto non mi servirà a nulla.
poniamo che due parti litighino a proposito di un contratto che è nullo, ma nessuna delle due
②
parti se ne accorge, e che ci sia un problema di inadempimento di un contratto nullo, la controparte
agisce in giudizio per ottenere la condanna al pagamento dei 100’000€, l’altra parte inadempiente
avrebbe un arma formidabile ovvero eccepire la nullità, ma poiché non si accorge della nullità, non
solleva quella difesa, ne solleva altre, dopodiché la difesa di quella parte, non contempla la nullità;
la causa fa in decisione: il giudice che controlla le carte, si accorge che il contratto è nullo il
giudice può in questo caso invocare la nullità perché appunto, la nullità è rilevabile d’ufficio. 66
in caso di contratto concluso da minore, si chiede l’adempimento del contratto e la parte che è
③
vittima della violenza o del dolo o dell’errore non eccepisce che il contratto è annullabile, il giudice
si ritira a decidere ma questa volta non può invocare la nullità del contratto e quindi se, quella
difesa non è stata sollevata dalla parte individuata dalla legge (debole) non c’è possibilità di
chiedere l’annullamento.
[Terzi cioè coloro che hanno acquistato diritti in base ad un contratto nullo/annullabile]
④
Es.:
A trasferisce un bene a B che lo trasferisce a sua volta a C
Ma A si rende conto che il contratto è nullo/annullabile ed esercita la nullità o l’annullabilità quindi,
il contratto fra A e B cade, viene dichiarato inefficace oppure viene annullato. Che ne è del
contratto tra B e C?? …
Nel caso di nullità: se il contratto non ha mai prodotto effetti sin dall’inizio perché nullo, allora B
non ha mei ottenuto la proprietà e quindi non ha potuto neanche trasferirla, per cui questo
contratto non è efficace nei confronti di nessuno. la nullità è efficace verso i terzi.
Nel caso di annullabilità: non si segue la logica della nullità ma si dice che, anche l’annullabilità
⑤
è capace di produrre effetti verso i terzi ma solo per quei terzi che hanno acquistato in buona fede
e a titolo oneroso.
ES.: A ha venduto a B un bene essendo raggirato da B cioè A è andato a vendere a B un suo
quadro presso un antiquario il quale, glielo ha valutato come una crosta pur trattandosi di un
quadro di valore raggirandolo, B antiquario, vende il bene a C al quale però lo vende come quadro
di valore, d’autore. A che si è accorto del raggiro, chiede l’annullamento del contratto, nei confronti
di B ma quest’ultimo ha già venduto il bene a C e quindi, A che cosa può fare? Può andare da C e
richiedere indietro il bene? Dipende se C è in buona fede ed ha acquistato a titolo oneroso.
Dimostrare la mala fede è molto difficile poiché sarà A a doverla provare, se A non riesce a
provare la mala fede di C l’annullamento non toccherà quest’ultimo.
NULLITA’ DI PROTEZIONE
La distinzione che il Cod civile fa tra nullità e annullabilità è una distinzione che si fonda su
categoria ben definite ma si è scontrata con il passare del tempo con le figure di nullità introdotte
dalla legislazione più recente, soprattutto le nullità a tutela del consumatore.
Mentre nell’annullabilità del contratto il legislatore ha fatto un uso molto parco (cioè i contratti
annullabili rimangono, con poche eccezioni, quelli previsti dal Cod civile) invece, si è assistito negli
ultimi decenni ad una esplosione delle cause di nullità del contratto diverse da quelle tradizionali
così, mentre un tempo si poteva dire con certezza che la nullità è un rimedio radicale, posto a
tutela di interessi generali ecc ecc … questa affermazione non è più certa oggi o meglio è certa
con riferimento ai casi di nullità tradizionali ma non lo è con riferimento alle nullità più recenti:
si pensi alla nullità delle clausole vessatorie; questa nullità non risponde ad un interesse generale
o meglio, può rispondere anche ad un interesse generale ma in senso lato, più che altro la nullità è
una nullità di protezione (che mira a tutelare il consumatore che ha sottoscritto una clausola
iniqua). Quindi anche la disciplina della nullità tradizionale non è detto che si applichi alle nuove
figure di nullità, proprio la nullità delle clausole vessatorie ha fatto da apripista alla categoria che è
stata elaborata in termini generali della nullità di protezione ed infatti, l’art.33 della legge del Cod.
del consumo parla proprio esplicitamente di nullità di protezione e di questa però il cod. del
consumo ci dice soltanto due cose cioè, che è una nullità che può essere fatta valere solo dal
consumatore (quindi deroga a quella caratteristica generale della nullità ovvero la legittimazione
67
assoluta), e che è rilevabile d’ufficio (come la nullità tradizionale). Per quanto riguarda le altre
caratteristiche della nullità si protezione, queste sono rimesse all’interpretazione. Non si sa per es.,
se la nullità di protezione determina un’inefficacia originaria o successiva, che efficacia ha verso i
terzi, i termini di prescrizione… è un terreno diciamo dove si ha un vuoto normativo.
RESCISSIONE
Azione che consente di sciogliere un contratto che presenta nel momento genetico un problema di
malfunzionamento della volontà, il cui tratto significativo è però ch