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Diritto privato: soggetti giuridici

Introduzione ai soggetti giuridici

Basilare del diritto privato sono i soggetti. Il termine soggetto è un termine tecnico giuridico e dietro questa nozione astratta di soggetto stanno due possibili situazioni. Un soggetto in senso giuridico può essere:

  • Una persona fisica
  • Un ente, un'identità non identificabile come una persona fisica, come un'associazione studentesca, una fondazione, una società per azioni o una società a responsabilità limitata, e così via. Tutti questi sono soggetti distinti dalle persone fisiche.

Persone fisiche

Oggi parleremo essenzialmente di soggetti persone fisiche, che sono per il diritto centri di imputazione di diritti e di obblighi o di altre situazioni soggettive. Per il diritto privato tradizionale il soggetto è essenzialmente un concetto che serve per individuare un punto di riferimento a cui riferire la titolarità di diritti, obblighi o altre situazioni. È dunque essenziale definire a partire da quale momento esiste il soggetto di diritto. Nel caso delle persone fisiche la norma di riferimento è la norma iniziale del Codice Civile: l’art. 1.

L’art. 1 si riferisce a un concetto cardine, quello di capacità giuridica. La capacità giuridica è un concetto statico, serve per identificare il momento a partire dal quale esiste un centro a cui riferire la titolarità di tutte le varie situazioni del diritto privato e del diritto in generale: diritti, obblighi, poteri, aspettative, interessi legittimi, ecc. L’art. 1 del Codice Civile identifica questo momento, per quanto riguarda le persone fisiche, in un dato biologico che è la nascita. Quindi l’art. 1 dice che la capacità giuridica si acquista con la nascita.

Capacità giuridica

L’art. 1 non definisce la capacità giuridica, un concetto che va definito a parte. Capacità giuridica vuol dire idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, quindi: diritti, obblighi, interessi legittimi, aspettative, ecc. Non definisce l’art. 1 il concetto di capacità giuridica perché è un concetto già consolidato, ma dice quando una persona fisica acquista la capacità giuridica e la identifica con la nascita.

Questa identificazione con la nascita è importante: è un momento, un evento, una caratteristica che elimina ogni discriminazione. La capacità giuridica, la capacità di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, non dipende da nient’altro che dalla nascita e non dipende dall’appartenenza a una certa razza, né da nessun orientamento politico né religioso. La capacità giuridica è qualcosa che condividono tutte le persone nate, anche se muoiono un secondo dopo, con la nascita hanno comunque acquisito la capacità giuridica e quindi si apre la successione in quel caso.

Disciplina della capacità giuridica

La formulazione originaria della norma invece rinviava alle norme discriminatorie sul piano razziale che erano state emanate nel periodo fascista, le leggi cosiddette fascistissime, che erano state emanate per discriminare gli appartenenti alla razza ebraica. Naturalmente, neanche a dirlo, si tratta di discriminazioni cadute.

L’art. 1 è importante anche perché fissa un momento, quello della nascita, come l’acquisto della capacità giuridica rispetto alla vicenda del nascituro (di chi non è ancora nato). Questo art. 1 può essere visto tanto come un articolo che fissa un requisito minimo non discriminatorio, in questo senso è un articolo che si lega al principio di uguaglianza, è perfettamente conforme alla direttiva costituzionale dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Ma oggi, è un articolo che può essere messo in discussione, non tanto sotto l’aspetto del principio di uguaglianza, quanto sotto il profilo dell’identificazione di un requisito massimo per l’acquisto della capacità giuridica, ossia la nascita. Ci si può chiedere: ma perché non attribuire la capacità giuridica a chi non è ancora nato? Ora, a dire il vero, questo requisito dell’acquisto della capacità giuridica al momento della nascita non esclude e non è contraddittorio con la direttiva e percorre una parte a tutela del concepito o del nascituro.

Il fatto di dire che si acquista l’idoneità ad essere titolari di diritti e di obblighi solo a partire dalla nascita, non esclude affatto che chi non è ancora nato, nel periodo tra il concepimento e la nascita, non vi sia una tutela del nascituro. Ad esempio, se una donna in stato di gravidanza viene ferita in occasione di un incidente automobilistico e in conseguenza di un fatto illecito di qualcuno il nascituro subisce dei danni, ci si può chiedere se è possibile che il nascituro, una volta nato, chieda il risarcimento del danno. Naturalmente, finché è minorenne, lo chiederanno i suoi rappresentanti legali.

Il cuore direbbe che è possibile e questa è anche la soluzione che la giurisprudenza ha accolto, ma non si deve pensare che sia una soluzione scontata. Proprio perché se si resta un po’ ancorati all’idea che i diritti nascono solo con la nascita si potrebbe essere pensati che prima della nascita non ci siano diritti. In realtà, la tutela della salute è una tutela che si riferisce anche al nascituro, anche se, si precisa, il diritto al risarcimento del danno può essere esercitato subordinatamente alla nascita.

Poniamo che, sempre in conseguenza dello stesso fatto sopra descritto, il nascituro non venga a nascere. Qui, in questo caso, il danno alla salute si concretizza con l’impossibilità di nascere, quindi di procurato aborto. A parte le conseguenze di natura penale per un atto così grave, ci si può chiedere se c’è una tutela civilistica. Ora, questo caso è diverso dal precedente in quanto il nascituro non è nato e quindi lui, in quanto tale, non può, neppure attraverso la madre, chiedere un risarcimento del danno, quindi sarà la madre a chiederlo per se stessa ma non per il nascituro.

Altro caso ancora: in caso di incidente stradale che coinvolge una donna in stato di gravidanza, il nascituro subisce una lesione, che non è tale da portare ad un aborto, ma il nascituro per motivi diversi dal fatto illecito, indipendenti dal fatto illecito, non viene a nascere. Ha subito un danno ma non è questa la ragione per cui non nasce. Può la madre, in questo caso come rappresentante legale del nascituro che non è nato, chiedere il risarcimento del danno? La risposta è no, perché la titolarità di questo diritto è subordinata alla nascita, comunque c’è una tutela del nascituro ma per quanto riguarda questi diritti è subordinata alla nascita.

Un ambito che già il Codice Civile del 1942 si era preoccupato di tutelare era quello della successione del nascituro, purtroppo la successione implica sempre un evento tragico. Es.: Poniamo che il padre del nascituro muoia prima della nascita del figlio e muoia senza aver fatto testamento, in questo caso si aprirà una successione cosiddetta legittima la cui fonte è la legge, è la legge che stabilisce chi sono i successori che sono gli eredi.

Nel caso di un padre coniugato con la madre del nascituro i principali eredi: il coniuge nonché i discendenti (i figli). Il problema è che tra gli eredi rientra o non rientra il nascituro concepito ma ancora non nato? Rientra ma subordinatamente alla nascita, se per qualsiasi motivo il nascituro non nasce i suoi diritti successori non maturano. Anzi il C.C. si spinge ancora oltre e ammette che nel caso di testamento si possa fare testamento a favore di qualcuno che non solo non è ancora nato, ma addirittura non è stato neppure concepito, l’importante è che si identifichi, cioè sia figlio di una persona vivente al momento dell’apertura della successione. Questo per farvi capire che anche il diritto privato si è occupato della posizione del nascituro.

Tutela del nascituro

D’altra parte, la tutela del nascituro non si esaurisce negli aspetti più privatistici e qui non posso che rinviare a istituti che sono stati rientrati nel nostro ordinamento che sono:

  • L’interruzione volontaria di gravidanza che è disciplinata da una legge del 1978, e che consente alla madre l’interruzione volontaria di gravidanza ma all’art. 1 la legge esordisce riconoscendo la tutela della vita umana fin dal suo inizio. Quindi il principio da cui muove questa legge è quella della tutela della vita umana fin dal suo inizio (concepimento) e scopo della legge è quello di regolamentare e delimitare l’esercizio del diritto della interruzione volontaria di gravidanza prevedendo e ammettendolo ma dentro dei confini ben precisi che consentano un contemperamento tra la tutela della vita umana fin dall’inizio e la tutela della madre,
  • Ancora una legge più recente che è stata in vero pesantemente smantellata dalla Corte Costituzionale è la Legge Italiana n. 40/2004 sulla fecondazione assistita. Apparentemente potreste obiettare: ma che c’entra la legge sulla fecondazione assistita con la tutela del concepito, del nascituro? C’entra molto perché le tecniche di fecondazione assistita interferiscono con il principio della tutela della vita umana e con la tutela del nascituro perché implicano entro certi limiti, ma tendenzialmente la creazione di embrioni che non necessariamente vengono impiantati. Quindi pone problemi bioetici rilevanti.

Quindi anche quella legge nasce con l’idea di bilanciare la vita umana fin dall’inizio con l’interesse dei genitori che ricorrono a queste tecniche per avere figli che non possono avere per via naturale. Una sentenza della Corte Costituzionale del 2014 addirittura ha rimosso il divieto della fecondazione eterologa.

Capacità giuridica e capacità di agire

La capacità giuridica è un concetto statico, cioè il bimbo che nasce, per il fatto che nasce, è già titolare di diritti e di obblighi. Esempio: il neonato non soltanto è titolare di tutti i diritti che si connettono alla persona umana in quanto tale, quindi dai diritti inviolabili, libertà, salute, dignità, ecc. Può essere anche titolare di diritti patrimoniali, si pensa al caso che citavo prima del nato che per il fatto stesso di nascere è già erede e quindi in via successoria è già titolare o contitolare di diritti di natura patrimoniale. Il fatto di essere titolare di diritti però non necessariamente implica che il titolare li debba esercitare. Il neonato può essere proprietario di un bene immobiliare, può essere di per sé proprietario di ingenti ricchezze immobiliari ma è evidente che se si tratterà di vendere un immobile il neonato non potrà andare di fronte al notaio per compiere un atto di vendita, quindi per questo esistono nel diritto privato due diversi concetti:

  • Uno è quello della capacità giuridica
  • Altro è quello della capacità di agire

La capacità di agire, anche questa volta è prevista dall’art. 2 ma non è definita, anche qui semplicemente il Codice Civile prende atto di una capacità di agire già consolidata nella dottrina. La capacità di agire, prevista dall’art. 2 del Codice Civile, è quella di porre in essere atti giuridici. Questa capacità di agire è un concetto dinamico, implica sempre un agire, un essere idonei a compiere atti giuridici. L’art. 2 si preoccupa di stabilire un momento dal quale un soggetto è capace di agire, e questo momento è il raggiungimento del 18° anno di età. Questa dell’età è una scelta del tutto convenzionale: ci può essere infatti la persona, che al compimento del 18° anno di età è ancora immaturo e quindi di fatto non capace di compiere atti giuridici impegnativi, oppure essere pienamente maturo.

È evidente che per motivi giuridici, di semplicità, non si è adottata una soluzione per l’acquisto della capacità di agire che implichi una verifica in concreto della capacità di agire del soggetto. Cioè, se si dovesse ogni volta verificare se un soggetto è davvero capace, di fatto, di agire, si complicherebbe il compimento di atti giuridici, quindi è chiaro che l’individuazione di una soglia astratta e generale va bene per tutti. Questa soglia però che identifica la capacità legale di agire non può essere troppo rigida, altrimenti si rischiano situazioni inique. Questo implica che sia prima del compimento del 18° anno di età, sia dopo ci possono essere situazioni che contraddicono la regola generale.

Il minore

Iniziamo con la posizione del minore. Il minore è sì un soggetto legale incapace di agire, tuttavia negare ogni forma di capacità al minore per il solo fatto che non ha compiuto il 18° anno di età in molte situazioni è inadeguato, iniquo, insoddisfacente. Partiamo dall’art. 2.

L’art. 2 fa riferimento al 2° comma, ai casi in cui il minore è un lavoratore. Il minore lavoratore è un minore che ha stipulato, normalmente con l’assistenza dei genitori, un contratto di lavoro subordinato, quindi è un minore che rispetto all’ambito lavorativo è già non proprio a digiuno di situazioni di responsabilità che richiedono la capacità di decisioni. Per questo l’art. 2 ammette che il minore che è titolare di un contratto di lavoro, possa esercitare da solo senza l’assistenza dei genitori, tutti i diritti che derivano dal contratto di lavoro. Quindi possa esercitare autonomamente il diritto di sciopero, possa esercitare il diritto di decidere circa le ferie, possa decidere per esempio di licenziarsi. Quindi tutti i diritti legati al contratto di lavoro, ammette, che li possa esercitare.

Questa è soltanto una prima parte della capacità del minore. Un altro ambito che si ritiene vi sia capacità del minore, anche se il Codice Civile non dice niente, è quello degli atti minuti della vita quotidiana.

  • Diritti derivanti dal contratto di lavoro
  • Atti minuti della vita quotidiana

Un altro ambito non particolarmente significativo dal punto di vista economico è quello degli atti minuti della vita quotidiana. Esempio: un minore di 10 anni si reca all’edicola ad acquistare un giornaletto, oppure va dal tabaccaio ad acquistare il biglietto dell’autobus. Sono atti che il minore può compiere da solo? Formalmente no, perché il minore sarebbe incapace di agire però si ammette che quanto si tratta di atti che hanno un modesto valore economico e che rientrano nelle abitudini quotidiane del minore, questi possano essere effettuati dal minore. Ed è evidente che un conto è acquistare un biglietto dell’autobus, un conto è acquistare un biglietto aereo (che da solo non potrebbe acquistare). Un altro ambito in cui si accetta la capacità del minore, sono gli ambiti un po’ più personali e qui si apre tutto il vasto ambito della capacità del minore di autodeterminarsi, di essere sentito nell’ambito del diritto di famiglia.

Esempio: un minore di 10 anni per il quale si apre un percorso di adozione deve prestare il consenso o no? No, non deve prestare consenso, ma un minore di 12 anni, non deve prestare consenso ma deve obbligatoriamente essere sentito, ascoltato, dopo di che deve prestare il suo consenso all’adozione. È passato con le riforme legislative più recenti il principio per cui il minore anche quando ha meno di 12 anni debba essere sentito, ascoltato, esiste proprio un procedimento del minore, in tutti quanti i procedimenti che lo riguardano, quindi non solo l’adozione ma anche l’affidamento dei minori in caso di separazione o divorzio dei genitori, in caso di azioni che riguardano l’affiliazione etc. Questo vuol dire che la volontà del minore anche quando è così piccolo, debba essere tenuta in considerazione. Ovviamente, l’ascolto non è obbligatorio, si può persino prescindere dall’ascolto quanto si pensa che sia pregiudizievole per lui. C’è anche qui un bilanciamento tra la tutela, in questo caso paternalistica, di un soggetto debole e la tutela della manifestazione della sua volontà.

Minore emancipato

Nell’ambito del diritto di famiglia, il minore anche se ha meno di 18 anni ma comunque un’età minima, almeno 16 anni, può contrarre matrimonio con il consenso del tribunale che deve verificare la sua maturità (verifica in concreto della maturità del minore) e può riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio. La riforma del 2012 ha eliminato la distinzione terminologica: figlio legittimo, figlio naturale, ed ha parificato completamente tutti i figli sotto il profilo del rapporto genitori-figli e sotto il profilo del rapporto parenti dei minori, sotto il profilo del rapporto che si instaura con la filiazione che si instaura vuoi verso i genitori vuoi verso gli altri parenti, ogni distinzione è stata eliminata, e giustamente da questo punto di vista si deve parlare soltanto di figlio. Ma non si può eliminare una differenza che attiene alla formazione dello status di figlio. Se il figlio X nasce durante il matrimonio dei genitori di A e B è un figlio che tale è considerato soltanto per il fatto che è nato all’interno del loro matrimonio e A e B non devono fare proprio niente per dire questo è nostro figlio X. È automaticamente figlio di A e B, addirittura con le variazioni intervenute nel 2013 addirittura se è nato il giorno do...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marta1688 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bargelli Elena.
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