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I DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Generalità

I diritti reali su cosa altrui costituiscono una limitazione del diritto di proprietà. I diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti reali su cosa altrui e comprimono il potere di godimento che spetta al proprietario.

I diritti reali di godimento sono: la superficie, l'enfiteusi, la servitù prediale, l'abitazione (i quali possono avere ad oggetto solo beni immobili), l'uso, l'usufrutto (i quali possono avere ad oggetto anche beni mobili).

LA SUPERFICIE

Nozione e disciplina

Occorre ricordare che, per il principio di accessione, tutto ciò che è stabilmente incorporato sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo medesimo (art.934 cod. civ.). Peraltro, questa regola subisce una deroga, allorquando venga attribuito a persona diversa dal proprietario il diritto di superficie (art. 952 ss. c.c.).

La superficie consiste alternativamente:

  1. Nel diritto di costruire al di

sopra del suolo altrui un'opera, di cui il superficiario, quando l'abbia realizzata, acquista a titolo originario la proprietà (proprietà superficiaria) separata da quella del suolo, la quale ultima resta invece al concedente.

Nella proprietà superficiaria di una costruzione già esistente di cui un soggetto diverso dal proprietario diviene titolare, mentre la proprietà del suolo resta al concedente.

Una separazione analoga si può stabilire per il sottosuolo (es. concedendo a un terzo di realizzare nel sottosuolo del mio immobile un parcheggio sotterraneo, con diritto di conservarne la proprietà, poniamo, per 50 anni), ma non per le piantagioni.

È importante tenere distinte le due ipotesi sopra delineate di diritto di superficie. Così ad esempio:

- Se la costruzione ancora non esiste, non si ha che un diritto reale su cosa altrui, che si estingue se il titolare non costruisce per vent'anni (art. 954, comma 4,

c.c.).- Se la costruzione già esiste, si ha invece una proprietà della costruzione separata da quella del suolo, e quindi non èconcepibile l’estinzione per non uso, che non si concilia con la natura del diritto di proprietà.La superficie può essere perpetua oppure a termine: in quest’ultimo caso, alla scadenza la proprietà della costruzione passa,gratuitamente (salvo patto contrario), al proprietario del suolo (953 c.c.).

Modi di acquisto della superficie sono il contratto (vuoi a titolo oneroso, vuoi gratuito), il testamento e l’usucapione.

Per quanto riguarda i poteri del superficiario, egli ha la libera disponibilità della costruzione, che altro non è che una proprietà separata: può alienarla e costituire su di essa diritti reali.

Ma, se il diritto di superficie è a tempo determinato, la scadenza dal termine, facendo venir meno i diritti del superficiario, importada un lato l’estinzione

dei diritti costituiti dal superficiario stesso, e dall'altro l'espansione alla costruzione dei diritti reali costituiti sul suolo. Salva diversa pattuizione, il perimetro della costruzione non estingue il diritto di superficie (art. 954, comma 4, c.c.): ciò si spiega considerando che la costruzione non è che un'estrinsecazione del diritto di superficie e non si confonde con esso. Perciò il superficiario può ricostruire sul suolo in base al diritto di superficie. Il diritto di superficie trova ampia applicazione nella pratica, ad esempio negli edifici condominiali. L'USUFRUTTO, L'USO E L'ABITAZIONE L'usufrutto: nozione (artt. 978 ss.) Il diritto di usufrutto consiste nel diritto di godere della cosa altrui traendone tutte le utilità possibili, salvo rispettare la destinazione economica della cosa. L'usufruttuario ha la possibilità di godere della cosa, che però non diventa sua, restadiproprietà dell'originario titolare, colui che da luogo alla costituzione del diritto di usufrutto. La facoltà di godimento che a capo del proprietario non è autonoma, diventa diritto autonomo, perché l'usufrutto è il godimento sulla res. L'usufrutto ha necessariamente durata temporanea, quindi sempre limitata nel tempo, perché non presenterebbe alcuna utilità pratica la proprietà del concedente, se la facoltà di godimento le fosse definitivamente sottratta. - Se costituito a favore di una persona fisica, s'intende per tutta la durata della vita dell'usufruttuario; in ogni caso la morte di quest'ultimo determina l'estinzione del diritto, quand'anche non fosse ancora scaduto il termine finale eventualmente previsto. - Se costituito a favore di una persona giuridica oppure di un ente non personificato, la durata dell'usufrutto non può essere superiore a 30 anni. La forma

È scritta, nel caso in cui concerna beni immobili.

L'oggetto dell'usufrutto può essere qualunque specie di bene, con esclusione dei soli beni consumabili: questi ultimi non potrebbero infatti essere restituiti al proprietario alla cessazione dell'usufrutto (es. cibi, bevande, ecc.).

Se il godimento di beni consumabili viene attribuito a persona diversa del proprietario, si avrà una situazione che non coincide con quella dell'usufrutto, ma che si suole definire “quasi usufrutto”: in tal caso la proprietà dei beni (consumabili) passa al quasi-usufruttario.

Oggetto di un usufrutto possono essere anche beni deteriorabili (es. vestiti, autovetture, ecc.): in tal caso l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinati.

Alla fine dell'usufrutto, l'usufruttuario è tenuto a restituirli nello stato in cui si trovavano (art. 996).

c.c.). Modi di acquisto dell'usufrutto 1. La legge, per quel che riguarda l'usufrutto legale dei beni del figlio minore da parte dei genitori. 2. La volontà dell'uomo: contratto, testamento, ecc. 3. L'usucapione. 4. Il provvedimento del giudice che in relazione alle necessità della prole può costituire, a favore di uno dei coniugi, l'usufrutto su parte dei beni spettanti all'altro coniuge a seguito della divisione dei cespiti già in comunione legale. Diritti dell'usufruttuario All'usufruttuario competono: 1. Potere di godimento sul bene, quindi il possesso sulla cosa, non il diritto di proprietà. 2. Percezione dei frutti civili e naturali. 3. Alienabilità, non del bene in quanto tale, ma dello stesso diritto di usufrutto → si può avere il subusufruttuario. 4. Esecuzione di miglioramenti e addizioni. Obblighi dell'usufruttuario Dovere fondamentale è quello di restituire la cosa aldel diritto dell'usufrutto. Da ciò deriva che l'usufruttuario è tenuto a: 1. Usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento della cosa. 2. Non modificare la destinazione. 3. Fare inventario e prestare garanzia per l'ipotesi in cui violi gli obblighi dell'usufruttuario. Questo in realtà non avviene quasi mai, poiché è liberamente dispensabile da parte del costituente. 4. Pagare spese di custodia, amministrazione, imposte oneri. Qui vi è il problema su chi sostiene queste spese: usufruttuario o nudo proprietario. 5. Restituzione del bene. Estinzione dell'usufrutto L'estinzione si verifica: 1. Per scadenza del termine o morte dell'usufruttuario, perché è ad tempus e destinato a estinzione automatica in questi casi. 2. Per prescrizione estintiva ventennale. A differenza della proprietà, qui è prescritto che in mancanza dell'esercizio, vi è l'estinzione.

in capo dell'usufruttuario.

3. Per consolidazione, ovvero coincidenza soggettiva tra usufrutto e nuda proprietà. Nell'ipotesi in cui si cede solo usufrutto, se ad un certo punto vi è la volontà di liberarsi anche della nuda proprietà, vi è la possibilità di vendere direttamente la nuda proprietà.

4. Per perimento totale della cosa. Se un evento non imputabile a nessuno (es. atmosferico), provoca distruzione del bene, non si può concepire più la facoltà di godimento separata su quello che resta.

5. Per abuso che l'usufruttuario faccia del suo diritto: nel caso in cui vi è una violazione degli obblighi, questo può comportare l'estinzione dell'usufrutto.

6. In caso di rinuncia.

Varianti: i diritti di uso e di abitazione

Esistono diritti reali, simili all'usufrutto, perché anche questi comprendono il godimento della res, però mentre l'usufruttuario ha

ungodimento generale, lo stesso del proprietario, purché rispetti la rerum substantia, qui invece no perché è un godimento che ha un limite interno: quello che è necessario per l'uso personale della res, diritto di uso (= servirsi del bene percependone i frutti) e il diritto di abitazione.

In particolare:

  • L’uso consiste nel diritto di servirsi di un bene e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.
  • L’abitazione consiste nel diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.

I due diritti si distinguono perciò dall’usufrutto solo sotto l’aspetto quantitativo: l’usuario ha le stesse facoltà dell’usufruttuario, amsolo entro il limite indicato.

Dato il loro carattere personale, questi diritti non si possono cedere, né il bene può essere concesso in locazione o altrimenti in godimento a terzi.

Inoltre, i due

I diritti si estinguono con la morte del titolare, pertanto non possono formare oggetto di disposizione testamentaria. Non è da confondere con i diritti personali di godimento, infatti questo potrebbe sembrare un diritto personale di godimento, qui invece viene in rilievo un diritto reale, opponibile a chiunque; tuttavia, è l'oggetto che è commisurato a questo limite interno.

LE SERVITÙ

Nozione: servitù prediali (artt. 1023 ss.)

Si tratta dell'ultimo diritto reale e in questo caso viene in rilievo la facoltà del proprietario di escludere tutti i terzi da qualsiasi ingerenza sulla cosa, però vi è la possibilità che su questo diritto di proprietà insista questo diritto reale, limitato, che chiamiamo servitù prediale. Questa consiste nel fatto che vi è un fondo limitato in tutte le sue potenzialità (es. nella servitù di passaggio è lontano dalla via pubblica di accesso). Allora la

il fondo servente è un fondo immobiliare che subisce un vincolo a favore del fondo dominante. Questo vincolo può essere di diversa natura, come ad esempio un diritto di passaggio, un diritto di affaccio o un diritto di servitù. Il fondo servente è tenuto a rispettare e garantire l'utilizzo del fondo dominante, che è il fondo che beneficia della servitù. In questo modo, il fondo dominante può sfruttare le caratteristiche o le risorse del fondo servente per il proprio vantaggio.
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiuliaMastroberti02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Schiavone Giovanni.