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IL DIRITTO

Definizione: sistema di regole per la soluzione di conflitti tra gli uomini (litigi tra cittadini, ma anche a

livello internazionale). In particolare, il diritto privato studia i litigi tra i cittadini.

Funzione: prevenire e risolvere i conflitti fra portatori di interessi contrastanti (in maniera pacifica)

mediante l’applicazione di regole predeterminate (determinate a priori del conflitto). Queste regole si

chiamano norme giuridiche (le norme possono essere anche morali, religiose, educative che disciplinano la

vita comune).

Norma giuridica: proposizione precettiva formulata in termini generali ed astratti. La norma giuridica è

una regola di diritto (giuridico, dal latino ius che significa ‘relativo al diritto’), posta come elemento di base nel

diritto oggettivo.

Caratteri

● proposizione precettiva: frase che prescrive un determinato comportamento. La norma stabilisce una

regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato; come

bisogna comportarsi in una determinata situazione.

Esempi

- artt. 1476: il venditore ha l’obbligo di consegnare il bene all’acquirente e che esso non abbia dei

vizi

- artt. 2043 c.c.: chi fa un danno ingiusto ad un altro, deve risarcirlo

- artt. 3.1 comma Cost.: principio di uguaglianza a livello formale. “Tutti i cittadini hanno pari dignità

sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

artt. 3.2 comma: principio di uguaglianza sostanziale, di fatto

. “È compito della Repubblica

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

● generale: si rivolge a tutti i membri della collettività, non esistono norme ad personam, ma si rivolgono

alla generalità, a una moltitudine indeterminata di destinatari, perché la legge è uguale per tutti

● astratta: riguarda una serie ipotetica di fatti, in quanto determinata a priori di un conflitto; risulta

applicabile a un numero indeterminato di situazioni concrete, non prefigurabili in modo preciso nel

momento in cui viene posta la norma.

Esempio: artt. 1470 c.c.: riguarda la definizione di compravendita

● coercitiva: l’inosservanza della regola comporta la lesione di un interesse tutelato e dunque

l’applicazione di una sanzione concreta per il trasgressore. La sanzione più frequente contemplata dal

diritto civile o privato è il risarcimento dei danni, ma mai la detenzione.

L’istituto giuridico è un insieme di norme che regolano un determinato fenomeno della vita sociale. Ad

esempio, l’istituto del matrimonio e l’istituto della proprietà.

L’ordinamento giuridico è un sistema normativo unitario che regola lo svolgimento della vita sociale di

una data collettività di individui. E’ definito unitario in quanto coerente con se stesso: non tollera che ci

siano norme in conflitto tra loro. Ad esempio, l’ordinamento italiano e il diritto italiano.

Schema ‘gerarchico’ norma giuridica

istituto giuridico

ordinamento giuridico

Diritto: proviene dal latino medievale Directus, in cui Rec significa regola, ovvero lo strumento che serviva a

tirare linee dritte.

Esso significa ordinamento giuridico e può essere distinto in due macroaree

● diritto privato: regola i rapporti tra privati e quelli a cui partecipa lo Stato (qualsiasi altro ente pubblico)

se si svolgono su un piano di parità. Esso si basa sull'autonomia delle persone, che lascia libere di

scegliere e agire nel proprio interesse, senza costringerle a subire imposizioni esterne.

Principi

- parità

- libertà

- autonomia

Sottoinsiemi

- civile: è quello più antico, in quanto riguarda il contratto in generale, la proprietà

- lavoro: si occupa dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori subordinati

- agrario: riguarda la proprietà agricola, ecc.

- commerciale: si occupa dell'esercizio professionale di attività economiche (imprese) e delle

organizzazioni create a questo fine (società)

● diritto pubblico: regola i rapporti cui partecipa lo Stato (o altro ente pubblico) e nei quali lo Stato si

pone in una posizione di supremazia. Insieme di norme che attribuiscono a una pubblica autorità il

potere di incidere sulle posizioni delle persone, anche senza e contro la volontà di queste.

Principi

- disparità

- soggezione

Sottoinsiemi

- penale: funzione di poter erogare sanzioni come la detenzione

- tributario

- amministrativo: riguarda organizzazione della pubblica amministrazione

- costituzionale: riguarda i poteri dello Stato e le sue funzioni

- processuale: riguarda l’esercizio giudiziario del diritto penale, amministrativo e costituzionale

Ciò che differenzia le due macroaree è lo Stato che si pone o meno in posizione di supremazia. Lo

spartiacque è considerato la prima Guerra mondiale, prima di cui privato e pubblico erano ‘uniti’.

N.B. C’è una differenza tra il concetto di norma e di legge, non possono essere utilizzati come sinonimi. Non si

tratta di una differenza concettuale ma di contenuto: la legge è un atto generico e di grande portata, la norma

invece è una disposizione più precisa, limitata ad un determinato ambito o settore. Una legge è il risultato di

diverse norme collegate e autonome tra loro ma unite da un unico filo logico.

Fonti del diritto

Le fonti delle norme giuridiche sono qualunque atto o fatto capace di creare norme giuridiche in un dato

ordinamento giuridico. In altre parole, un ordinamento individua soggetti e procedimenti in grado di creare

norme giuridiche, ovvero norme di condotta vincolanti per la comunità a cui si rivolgono.

La funzione delle fonti del diritto è fondamentale: creando nuove norme giuridiche, esse permettono al diritto di

rinnovarsi e così adeguarsi alle condizioni ed esigenze della vita sociale che cambiano continuamente. Tale

rinnovamento però deve avvenire in modo ordinato e controllabile: non è concepibile che le norme giuridiche

siano create da chiunque e in qualunque modo.

Bisogna fare una distinzione tra (due facce della stessa medaglia)

● fonti di produzione: modalità tramite cui viene prodotta una norma giuridica (processo di formazione).

In ogni paese variano le fonti di produzione (ad esempio l’ordinamento anglosassone è diverso da

quello italiano)

● fonti di cognizione: testi e documenti che contengono norme già formate dalle fonti di produzione

(concreta applicazione)

Disposizioni sulla legge in generale (preleggi)

Sono delle norme in cui i primi 9 articoli indicano le fonti del diritto, dopo di che si parla dei criteri di

applicazione delle leggi. Vengono chiamate anche preleggi, perché si tratta di un corpo attualmente di 16

articoli che precede il codice civile.

Art.1 Indicazione delle fonti p.3 del codice civile

L’articolo 1, del 1942, indica quali sono le fonti del diritto

● leggi

● regolamenti

● norme corporative

● usi

Tale articolo è però sorpassato: esso comprende fonti oggi fuori gioco, come le norme corporative, morte con il

regime fascista. Inoltre, non vi compare la costituzione del 1948. Oggi quindi nelle fonti del diritto nazionale si

trovano

● costituzione

● leggi dello stato + leggi regionali

● regolamenti

● usi

In aggiunta troviamo le fonti europee (art. 11 cost.)

● trattati UE

● regolamenti

● direttive

Il panorama si è complicato, le fonti sono molte e ad opera di diversi organi (esecutivo, consiglio dell’unione

europea, parlamento, …). Tali norme possono anche essere in antinomia, in contrasto. Tale problema viene

risolto con il sistema delle fonti.

Sistema delle fonti

Per far fronte al principio di pluralità delle fonti, ovvero l’esistenza di molteplici fonti del diritto, c’è l’esigenza di

coordinamento. Vengono stabiliti dei gradi in modo da stabilire una coordinazione secondo il principio di

gerarchia: non tutte le fonti hanno lo stesso valore, possono avere gradi diversi. Il ‘generale’ del diritto è la

costituzione.

Se due fonti contrastanti sono di paro grado, si seguono i principi

● principio cronologico: fra le fonti di paro grado contrastanti prevale quella creata successivamente, in

quanto quella nuova si è adeguata alla realtà moderna

● principio di competenza: fra fonti di pari grado alcune possono creare norme solo in determinate

materie. Ad esempio la legge regionale non può creare norme che spettano allo stato

Attualmente, in base al sistema delle fonti secondo il principio di gerarchia, le fonti del diritto sono

1. fonti primarie

● costituzione

● leggi costituzionali

2. fonti primarie (di pari grado):

● leggi ordinarie

● decreti legge e decreti legislativi

● leggi regionali

● regolamenti Ue

3. fonti secondarie: regolamenti

4. usi

Costituzione italiana

La costituzione è stata approvata dall’assemblea costituente nel 1942 e poi promulgata dal capo dello Stato

Enrico de Nicola. Essa venne pubblicata sulla gazzetta ufficiale ed entrò in vigore il 01/01/1948.

La costituzione italiana è una costituzione rigida: è difficile modificarla, in quanto è necessario un processo

complicato e lungo (revisione costituzionale).

Si tratta un corpus di circa 135 norme divisa in tre parti

1. principi fondamentali

2. diritti e doveri dei cittadini distinguendo

● rapporti tra cittadini e stato, come libertà di pensiero, di corrispondenza, diritto di associarsi

● rapporti tra i singoli individui, come l'art 29, art 30, art 32, art 35, art 41, art 42 e art 49

3. organizzazione dello stato, poteri del presidente della repubblica, …

Fonti primarie

● leggi ordinarie hanno come organo il parlamento, mentre i decreti legge hanno come organo il

governo

● decreti legge: leggi emanate dal governo in caso di emergenza e convertiti in legge in 160 giorni

● decreti legislativi: a differenza dei decreti legge, il parlamento dà una delega al governo in

determinate materie per poi formare un decreto. Entrambi sono parificati alle leggi ordinarie

● leggi regionali sono state previste all’art. 117 della costituzione che dice “La potestà legislativa è

esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento

Le regioni hanno una potestà legislativa che riguarda il loro

comunitario e dagli obblighi internazionali.”

territorio, su tutte le materie salvo alcune che sono riservate allo Stato, tra cui l’ordinamento civile in

quanto è necessaria uniformità nazionale

Fonti secondarie: regolamenti

I regolamenti sono previsti negli articoli 3 e 4 delle preleggi. Sono norme emanate dal potere esecutivo,

solitamente in materie precise. Esistono ordinamenti comunali che stabiliscono la ripartizione del territorio del

comune.

Usi

E’ una fonte non scritta e non formata da organi dello Stato. Essa proviene dalla collettività, dai cittadini, gli usi

sono consuetudini seguite da cittadini e che in certe condizioni si trasformano in fonte.

Tali fonti devono rispettare due condizioni

● la collettività si deve comportare costantemente in quel modo (articolo 4)

● la collettività si comporta in tal modo, perché ritiene che sia un obbligo

Gli usi vengono utilizzati pochissimo o comunque solamente quando la materia non è stata disciplinata da

leggi o regolamenti, oppure quando una legge o il legislatore richiama un uso (ad esempio art.892).

Gli usi non possono mai essere contro una legge o regolamento.

Esistono raccolte degli usi locali o provinciali in cui gli usi vengono verbalizzati.

Fonti europee

● trattato: l’Italia ha deciso di aderire a dei trattati europei, nel 1956 con il trattato di Roma ha sancito la

creazione della Comunità Europea. Successivamente, nel 1992 con il trattato di Maastricht, la

Comunità Europea viene trasformata in Unione Europea.

L’Italia ha rinunciato a parte della sua sovranità, in modo che gli organi europei potessero creare norme

giuridiche. Tale legittimazione si trova nell’art. 11 della Costituzione: “L'Italia ripudia la guerra come

strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;

consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che

assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale

. Tale articolo era stato dettato per la partecipazione dell’Italia all’Onu, successivamente è stato

scopo”

esteso ed applicato anche all’adesione dell’Unione Europea

● regolamenti: sono norme giuridiche che si rivolgono direttamente ai cittadini e hanno un’immediata

incidenza nella normativa statale. Il consiglio dell’Unione Europea emette dei regolamenti in

determinate materie che sono direttamente vincolanti all’interno dello Stato. Sono fonti primarie in

quanto prevalgono sulle leggi ordinarie in quelle materie

● direttive: sono delle linee di condotta, principi rivolti al singolo Stato in determinate materie che si

vogliono rendere omogenei nell’Unione Europea. In questo modo, lo Stato lo deve tradurre in norme

giuridiche vincolanti per i cittadini. Se ci sono direttive che non vengono recepite nei termini previsti, ma

che comunque sono chiare allora vengono applicate direttamente (direttive self-executing)

Efficacia delle norme giuridiche

L’efficacia delle norme giuridiche è trattata nelle disposizioni preliminari nel codice civile a partire dall’art. 10.

Essa fa riferimento all’ambito di efficacia nel tempo

● inizio obbligatorietà: si chiama entrata in vigore. Una norma diviene efficace, vincolante per i

destinatari, quando entra in vigore. Una norma entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della

legge nella sua fonte di cognizione (gazzetta ufficiale o bollettino regionale), in modo da dare il tempo

per essere conosciuta, consentire la conoscibilità della norma. Tale periodo è chiamato vacatio legis.

(art. 10 preleggi)

● principio di irretroattività: una volta che la legge entra in vigore si applica solo a fatti che si sono

verificati dopo la sua entrata in vigore, per un principio di certezza del diritto. Ci sono solo poche leggi

ad efficacia retroattiva, sono però eccezionali (art. 11 preleggi)

● cessazione: abrogazione di una norma (art. 15 preleggi) “Le leggi non sono abrogate che da leggi

(abrogazione espressa: il legislatore in una legge

posteriori per dichiarazione espressa del legislatore

successiva dichiara di abrogare la legge previgente), o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le

(abrogazione tacita: quando una norma posteriore è antinomica a quella precedente)

precedenti o perché

(una materia viene riformulata e

la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore

riconsiderata in una nuova trattazione).”

Esistono anche altro casi che non vengono citati nell’articolo: il referendum abrogativo e per illegittimità

della norma stessa (a causa di contrarietà di una legge alla costituzione).

Essa fa riferimento anche all’ambito di efficacia nello spazio

● principio di statualità del diritto: il diritto di uno Stato si applica nel territorio di quello Stato. Tale

principio consente che nel territorio di uno Stato possa essere applicato anche un altro diritto

sovranazionale. Questa materia è regolata in particolare dalla legge 218 del 1995: essa ha abrogato

gli articoli dal 17 in poi delle preleggi e l’ha sostituita con il diritto internazionale privato. Ciò

stabilisce quando il giudice deve applicare il diritto del paese o il diritto straniero, questo problema si

presenta quando è presente un elemento di stranietà (ad esempio per la proprietà di un bene si deve

applicare sempre il diritto del paese in cui si trova tale bene, per la successione invece si applica il

diritto del paese della persona che muore).

Questa norma però non consente di applicare in Italia principi contrari al nostro ordinamento (ad

esempio il matrimonio poligamo)

Interpretazione delle norme

La norma giuridica è una disposizione a carattere generale e astratto, in quanto tratta e delinea una fattispecie

astratta, generica.

Applicare la norma significa stabilire se la fattispecie concreta di cui ci si occupa, corrisponde alla fattispecie

astratta descritta dalla norma stessa. Il giudice deve individuare qual è la norma sotto cui rimandare il caso in

considerazione.

Per applicare la norma, bisogna prima interpretarla, ovvero identificare il giusto significato delle parole, e dei

loro collegamenti sintattici, che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta. Il problema

dell'interpretazione si pone soprattutto quando le parole delle norme sono ambigue, cioè si prestano a

esprimere significati diversi e contrastanti fra loro.

L'interpretazione delle norme è un'attività regolata dal diritto: chi interpreta deve seguire i criteri fissati dalle

norme giuridiche che regolano di interpretazione. Vengono presi in considerazione due criteri di

interpretazione della norma

● criterio letterale: le norme vanno interpretate secondo il comune significato che le parole e le frasi del

testo hanno nella lingua italiana; il giudice deve interpretare le parole alla lettera, ma in relazione al

contesto, nell'ambito della norma e contesto tecnico

● criterio logico: quando il testo è ambiguo bisogna scegliere, tra i vari significati possibili in base al

criterio letterale, quello c

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher daisy2002 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Salomoni Alessandra.
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