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Amministrazione di sostegno per persone incapaci

Sono quelle persone impossibilitate parzialmente o in maniera totale di tutelare i propri interessi, come ad esempio malati lungodegenti, depressi, ... Il giudice può nominare un amministratore di sostegno, si tratta di un istituto che permette di superare le rigidità dell'interdizione e inabilitazione, lasciando maggiore autonomia al soggetto di riferimento (art. 404 ss. c.c.). L'amministrazione di sostegno può compiere sia atti patrimoniali, ma anche personali.

Incapacità naturale: si tratta di un'incapacità di fatto; soggetto che, sebbene capace legalmente di agire, è incapace di intendere o di volere il significato dell'atto che pone in essere. L'incapacità naturale, al contrario di quella legale, non è mai ufficialmente documentata, e quindi è più difficile da accertare. Ad esempio, l'ubriaco: soggetto che pur essendo legalmente capace, ma che di fatto non è in grado di...

capire l'atto che sta ponendo in essere in quanto ubriaco (art. 428, 2046). Questa previsione di incapacità è posta in tutela dell'incapace, ma anche il soggetto che si rapporta con l'incapace. Incapacità legale di agire (l. 4/2004) ● minore e interdetto giudiziale: questi soggetti non possono compiere nessun atto negoziale, ma sono sostituiti da un rappresentante legale, chiamato tutore o genitore, svolgendo al suo posto gli atti patrimoniali che l'interdetto o il minore non possono compiere. Il rappresentante legale non può compiere atti personali come il matrimonio. ● minore emancipato e inabilitato: questi soggetti possono compiere atti patrimoniali solo di amministrazione ordinaria (atti che comportano la conservazione di un bene o il consumo di un reddito che deriva da un capitale), mentre per quella straordinaria (atti che intaccano direttamente il capitale) deve esserci l'assistenza di un curatore. Differenza tra tutore eil tutore sostituisce ilsoggetto, mentre il curatore assiste il soggetto.

Persone giuridiche

Gli enti giuridici sono delle particolari organizzazioni collettive alle quali l'ordinamento attribuisce soggettività giuridica (idonei ad essere titolari di rapporti giuridici, ma sono esclusi quelli che considerano l'individuo umano). Il problema scaturisce quando si prende in considerazione la capacità di agire: gli enti giuridici operano tramite persone fisiche, chiamati rappresentanti organici. Essi si chiamano organici in quanto organi dell'ente e che agiscono per conto di esso, come l'amministratore delegato di una società, il sindaco di un comune, ecc...

Tali organizzazioni sono considerate come soggetti a sé stanti ed autonomi rispetto alle persone che li compongono; si tratta di una finzione giuridica. L'ordinamento ha costruito tale finzione per separare l'attività giuridica ed economica dell'ente.

rispondere in giudizio, ovvero possono essere parte in un processo legale. Questa capacità è attribuita loro dalla legge e permette agli enti giuridici di agire e difendersi in tribunale come se fossero persone fisiche. L'autonomia patrimoniale degli enti giuridici è molto importante perché permette di separare il patrimonio dell'ente da quello dei singoli soggetti che ne fanno parte. Questo significa che, in caso di debiti o obbligazioni dell'ente, i creditori possono agire solo sul patrimonio dell'ente stesso e non su quello dei singoli soggetti. L'articolo 2740 del codice civile stabilisce che il debitore è responsabile dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Questo principio, chiamato responsabilità patrimoniale, significa che se un soggetto non adempie alla propria obbligazione, diventa un debitore inadempiente e risponde con tutto il suo patrimonio. Tuttavia, se si crea un ente separato rispetto ai soci, i creditori non possono intaccare il patrimonio dei singoli soci, ma possono agire solo sul capitale investito nell'ente. Questo meccanismo limita i rischi per i soci e favorisce anche l'attività imprenditoriale rischiosa. In conclusione, tutti gli enti giuridici hanno autonomia patrimoniale e capacità giuridica. Questo significa che hanno un proprio patrimonio distinto da quello dei singoli soggetti che li compongono e possono agire e difendersi in tribunale come persone fisiche.agire e anche patrimonio autonomo, ma in base all'ampiezza della loro autonomia, si distinguono in:
  • persone giuridiche: enti (anche) con personalità giuridica → autonomia perfetta, totale: assoluta separazione e reciproca indifferenza tra il patrimonio dell'ente e quello dei singoli partecipanti. Le vicende che riguardano il patrimonio del singolo non intaccano il patrimonio dell'ente e viceversa.
  • enti di fatto: enti con solo soggettività giuridica → autonomia imperfetta: pur sussistendo una distinzione tra patrimonio dell'ente e quello dei componenti, non si manifesta mai nell'assoluta separazione e indifferenza dei patrimoni. La differenza rispetto all'autonomia perfetta consiste nel fatto che il creditore dell'ente si potrà rivolgere anche nei confronti di alcuni componenti dell'ente stesso (la figura varia da ente a ente). Le vicende dell'organizzazione toccano, oltre al patrimonio dell'organizzazione,
anche il patrimonio delle persone fisiche sottostanti, e viceversa Le persone giuridiche si dividono in:
  • enti profit: enti con scopo di profitto, si propongono come fine degli utili da dividere tra soci, si suddividono in:
    • società di capitali, tra cui S.P.A, S.R.L., S.A.P.A: enti con autonomia perfetta
    • società di persone, tra cui S.S., S.N.C., S.A.S: enti con autonomia imperfetta
  • enti no-profit: enti senza scopo di profitto che si suddividono in:
    • associazioni riconosciute: enti no-profit con autonomia perfetta
    • fondazioni: enti no-profit con autonomia perfetta
    • associazioni non riconosciute: enti no-profit con autonomia imperfetta
    • comitati: enti no-profit con autonomia imperfetta
Fin dalla rivoluzione francese, lo Stato liberale provava una certa ostilità nei confronti dello svolgimento di attività no-profit, quale era visto come un pericolo per l'organizzazione dello stato e si pensava che non consentissero la circolazione della ricchezza (dannol’economia). Soltanto le organizzazioni, il cui scopo era la ricerca del profitto, erano considerate politicamente utili allo Stato. La diversità di atteggiamento si tradusse in una diversità di trattamento giuridico: uno spirito di simpatia a favore delle organizzazioni di profitto, mentre uno spirito di sospetto per le organizzazioni no-profit. Tale diversità di spirito è entrata nel codice civile del 1942. La vecchia discriminazione legislativa oggi è superata: nel 1948, venne promulgata la costituzione, la quale risultò più favorevole alle attività non economiche (vedi art. 2, art. 18, art. 19, art. 39 e art. 49). Gli elementi costitutivi degli enti giuridici sono: - elemento materiale - soggetti: persone fisiche che compongono l’ente stesso - patrimonio autonomo: con autonomia perfetta o imperfetta - scopo: che può essere profit o no-profit - elemento formale, riconoscimento solo per persone giuridicheottenere l'autonomia perfetta. Entrambi per ottenere la personalità giuridica devono iscriversi ad un apposito registro, ma l'iter avviene in maniera diversa tra: - società di capitali: il riconoscimento avviene in automatico mediante l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso le camere di commercio - associazioni e fondazioni: devono presentare una domanda al prefetto o al presidente della regione; l'organo deve vagliare che lo scopo perseguito non sia illecito e che il patrimonio sia congruente al raggiungimento dello scopo. Solo successivamente, possono iscriversi al registro, ottenendo poi l'autonomia patrimoniale perfetta. Associazione riconosciuta Le associazioni sono organizzazioni formate da una pluralità di persone che persegue uno scopo comune, diverso dal profitto. Nell'art. 14 del codice civile vengono disciplinate le associazioni riconosciute. Costituzione dell'associazione La costituzione delle associazioni risultada in atto (art.21)● revisori dei conti: rappresenta l'organo di controllo, che verifica la corretta gestione finanziaria dell'ente (art.22)ModificheL'atto costitutivo e lo statuto possono essere modificati solo con il consenso degli associati, secondo le modalità previste dall'art.23. Le modifiche devono essere comunicate al registro delle persone giuridiche per essere valide (art.24).ScioglimentoL'associazione può essere sciolta in caso di decisione dell'assemblea degli associati o per altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto (art.25). In caso di scioglimento, il patrimonio dell'ente sarà devoluto a fini di utilità sociale, secondo quanto stabilito dall'art.26.in pratica Patrimonio L'associazione ha un patrimonio, costituito prevalentemente dai contributi degli associati e che ha autonomia patrimoniale perfetta. Estinzione Possono essere diverse le cause, indicate nell'art. 27, che provocano l'estinzione dell'associazione. In ogni caso essa comporta: - la liquidazione dell'ente: si può fare un'attività volta al pagamento dei debiti - la eventuale devoluzione dei beni residui - infine si procede con la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche Associazione non riconosciuta È un insieme di persone che mira al raggiungimento di uno scopo no-profit munendosi di un patrimonio dato prevalentemente dal contributo degli associati. Le associazioni più importanti sono quelle non riconosciute, in quanto comportano meno costi e non hanno nessun tipo di controllo pubblico. Sono disciplinate dagli artt. 36, 37 e 38 del codice civile per le differenze, mentre per il resto siapplicano le stesse delle associazioni riconosciute per analogia. Non richiedono né una forma particolare né un contenuto specifico. Non c'è un'iscrizione e pubblicità enemmeno controlli pubblici. La fondamentale differenza giuridica è segnalata nell'art. 38: l'associazione non riconosciuta ha autonomia patrimoniale imperfetta. Per i debiti dell'associazione rispondono anche personalmente coloro che hanno agito concretamente in nome e per conto dell'associazione, a prescindere dal suo ruolo; il criterio è quello dell'attività negoziale concretamente svolta per conto dell'associazione (non nei confronti di tutti gli associati). La ratio della norma è l'esigenza di tutelare i soggetti terzi, perché non c'è né iscrizione, né pubblicità, quindi esso può affidarsi solo a chi ha agito in nome e per conto dell'associazione. Fondazioneè un complesso di beni destinati da un soggetto, chiamato fondatore, al perseguimento di un determinato scopo
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Publisher
A.A. 2021-2022
77 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher daisy2002 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Salomoni Alessandra.