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Amministrazione di sostegno per persone incapaci
Sono quelle persone impossibilitate parzialmente o in maniera totale di tutelare i propri interessi, come ad esempio malati lungodegenti, depressi, ... Il giudice può nominare un amministratore di sostegno, si tratta di un istituto che permette di superare le rigidità dell'interdizione e inabilitazione, lasciando maggiore autonomia al soggetto di riferimento (art. 404 ss. c.c.). L'amministrazione di sostegno può compiere sia atti patrimoniali, ma anche personali.
Incapacità naturale: si tratta di un'incapacità di fatto; soggetto che, sebbene capace legalmente di agire, è incapace di intendere o di volere il significato dell'atto che pone in essere. L'incapacità naturale, al contrario di quella legale, non è mai ufficialmente documentata, e quindi è più difficile da accertare. Ad esempio, l'ubriaco: soggetto che pur essendo legalmente capace, ma che di fatto non è in grado di...
capire l'atto che sta ponendo in essere in quanto ubriaco (art. 428, 2046). Questa previsione di incapacità è posta in tutela dell'incapace, ma anche il soggetto che si rapporta con l'incapace. Incapacità legale di agire (l. 4/2004) ● minore e interdetto giudiziale: questi soggetti non possono compiere nessun atto negoziale, ma sono sostituiti da un rappresentante legale, chiamato tutore o genitore, svolgendo al suo posto gli atti patrimoniali che l'interdetto o il minore non possono compiere. Il rappresentante legale non può compiere atti personali come il matrimonio. ● minore emancipato e inabilitato: questi soggetti possono compiere atti patrimoniali solo di amministrazione ordinaria (atti che comportano la conservazione di un bene o il consumo di un reddito che deriva da un capitale), mentre per quella straordinaria (atti che intaccano direttamente il capitale) deve esserci l'assistenza di un curatore. Differenza tra tutore ePersone giuridiche
Gli enti giuridici sono delle particolari organizzazioni collettive alle quali l'ordinamento attribuisce soggettività giuridica (idonei ad essere titolari di rapporti giuridici, ma sono esclusi quelli che considerano l'individuo umano). Il problema scaturisce quando si prende in considerazione la capacità di agire: gli enti giuridici operano tramite persone fisiche, chiamati rappresentanti organici. Essi si chiamano organici in quanto organi dell'ente e che agiscono per conto di esso, come l'amministratore delegato di una società, il sindaco di un comune, ecc...
Tali organizzazioni sono considerate come soggetti a sé stanti ed autonomi rispetto alle persone che li compongono; si tratta di una finzione giuridica. L'ordinamento ha costruito tale finzione per separare l'attività giuridica ed economica dell'ente.
rispondere in giudizio, ovvero possono essere parte in un processo legale. Questa capacità è attribuita loro dalla legge e permette agli enti giuridici di agire e difendersi in tribunale come se fossero persone fisiche. L'autonomia patrimoniale degli enti giuridici è molto importante perché permette di separare il patrimonio dell'ente da quello dei singoli soggetti che ne fanno parte. Questo significa che, in caso di debiti o obbligazioni dell'ente, i creditori possono agire solo sul patrimonio dell'ente stesso e non su quello dei singoli soggetti. L'articolo 2740 del codice civile stabilisce che il debitore è responsabile dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Questo principio, chiamato responsabilità patrimoniale, significa che se un soggetto non adempie alla propria obbligazione, diventa un debitore inadempiente e risponde con tutto il suo patrimonio. Tuttavia, se si crea un ente separato rispetto ai soci, i creditori non possono intaccare il patrimonio dei singoli soci, ma possono agire solo sul capitale investito nell'ente. Questo meccanismo limita i rischi per i soci e favorisce anche l'attività imprenditoriale rischiosa. In conclusione, tutti gli enti giuridici hanno autonomia patrimoniale e capacità giuridica. Questo significa che hanno un proprio patrimonio distinto da quello dei singoli soggetti che li compongono e possono agire e difendersi in tribunale come persone fisiche.agire e anche patrimonio autonomo, ma in base all'ampiezza della loro autonomia, si distinguono in:- persone giuridiche: enti (anche) con personalità giuridica → autonomia perfetta, totale: assoluta separazione e reciproca indifferenza tra il patrimonio dell'ente e quello dei singoli partecipanti. Le vicende che riguardano il patrimonio del singolo non intaccano il patrimonio dell'ente e viceversa.
- enti di fatto: enti con solo soggettività giuridica → autonomia imperfetta: pur sussistendo una distinzione tra patrimonio dell'ente e quello dei componenti, non si manifesta mai nell'assoluta separazione e indifferenza dei patrimoni. La differenza rispetto all'autonomia perfetta consiste nel fatto che il creditore dell'ente si potrà rivolgere anche nei confronti di alcuni componenti dell'ente stesso (la figura varia da ente a ente). Le vicende dell'organizzazione toccano, oltre al patrimonio dell'organizzazione,
- enti profit: enti con scopo di profitto, si propongono come fine degli utili da dividere tra soci, si suddividono in:
- società di capitali, tra cui S.P.A, S.R.L., S.A.P.A: enti con autonomia perfetta
- società di persone, tra cui S.S., S.N.C., S.A.S: enti con autonomia imperfetta
- enti no-profit: enti senza scopo di profitto che si suddividono in:
- associazioni riconosciute: enti no-profit con autonomia perfetta
- fondazioni: enti no-profit con autonomia perfetta
- associazioni non riconosciute: enti no-profit con autonomia imperfetta
- comitati: enti no-profit con autonomia imperfetta