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Sommario

1.Il Diritto Privato Nel Sistema Giuridico...........................................3

2.Le Fonti Del Diritto Privato............................................................6

3.Situazioni Giuridiche, Diritti Soggettivi, Rapporti Giuridici.............10

4.Fatti, Atti, Effetti Giuridici...........................................................13

5.I Beni E Il Patrimonio...................................................................15

6.Le Vicende Dei Diritti E La Circolazione Giuridica..........................17

7.L’attuazione Dei Diritti: Tutela Giurisdizionale E Prove...................22

8.I Soggetti Del Diritto. Persone Fisiche..........................................26

9.Le Organizzazioni........................................................................ 31

10.I Diritti Della Personalita’..........................................................36

11.Il Diritto Di Proprieta’ Nel Sistema Giuridico...............................39

12.La Proprieta’: Esercizio, Acquisto E Tutela..................................41

14.I Diritti Reali Minori...................................................................46

15.Diritti Reali E Diritti Di Credito...................................................47

16.La Trascrizione.......................................................................... 48

17.Il Possesso................................................................................ 50

18.Obbligazioni.............................................................................54

19.Adempimento, E Altre Cause Di Estinzione Delle Obbligazioni......56

21.L’inadempimento Del Debitore: Mora E Responsabilita’................59

22.La Garanzia Del Credito.............................................................65

23.La Definizione Del Contratto......................................................70

24.Formazione E Forma Del Contratto.............................................73

25.La Rappresentanza.................................................................... 79

26.Gli Elementi Del Contratto.........................................................82

27.Il Regolamento Contrattuale......................................................86

28.Gli Effetti Del Contratto E Il Vincolo Contrattuale........................91

29.Effetti Del Contratto, Interessi Delle Parti E Autonomia Privata....96

30. I Rimedi Contrattuali: Invalidita’ Del Contratto...........................98

31.Il Trattamento Dei Contratti Invalidi.........................................105

32. Risoluzione Del Contratto, E Altri Rimedi.................................108

37.La Responsabilita’ Civile: Funzioni E Presupposti......................112

38. Particolari Ipotesi Di Responsabilità........................................118

39. I Rimedi Contro Il Danno, E I Diversi Tipi Di Responsabilità.......124

40. Promesse Unilaterali E “Quasi Contratti”.................................127

42. Imprese E Consumatori...........................................................130

Diritto privato

2

1.Il Diritto Privato Nel Sistema Giuridico

Di cosa si occupa il diritto privato

Il diritto privato si occupa di aspetti e fenomeni importanti della vita

economico-sociale (organizzazioni, beni, di debiti e crediti, contratti, danni …) e

cioè di indirizzare i comportamenti degli uomini, coinvolti in questi fenomeni.

organizzazioni

Si occupa delle create per obiettivi generali o comuni a più

persone, che il singolo individuo non sarebbe in grado di realizzare agendo in

beni,

modo isolato. Si occupa dei cioè delle entità capaci di soddisfare interessi

debiti e crediti,

e bisogni umani. Si occupa di cioè dei rapporti fra chi è

debitore, obbligato a dare o fare qualcosa nell’interesse di un altro, e

quest’altro, il creditore, che può pretendere quel qualcosa da lui. Si occupa di

contratti: il principale strumento legale per movimentare risorse e realizzare

danni:

operazioni economiche. Si occupa dei quando qualcuno subisce

l’aggressione di un suo bene il diritto privato stabilisce se questa perdita

famiglia,

rimane a carico del danneggiato o no. Si occupa della cioè delle

successioni

relazioni fra marito e moglie, e fra genitori e figli. Si occupa delle

per causa di morte, cioè di quello che accade ai beni, ai debiti o crediti di una

persona, quando questa muore.

La funzione del diritto privato: interessi e conflitti

La funzione del diritto privato si comprende meglio partendo dal concetto di

interesse, che è la tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i

suoi bisogni. Gli interessi che sono oggetto della materia privatistica sono sia di

natura economica che non economica (es. matrimonio), e potrebbero essere

sia interessi individuali che relativi alla collettività. Spesso l’interesse di uno

può risultare incompatibile con l’interesse di un altro: in questo caso si

prospetta un conflitto fra i portatori degli interessi in contrasto. Funzione del

diritto è risolvere tali conflitti, ma anche di prevenirli.

Diritto oggettivo e diritti soggettivi

Il diritto di cui abbiamo parlato finora, con la funzione di sistemare interessi e di

risolvere i conflitti, è il diritto in senso oggettivo, mentre il diritto inteso come

diritto soggettivo significa potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun

altro (il diritto di proprietà è un diritto soggettivo perché è il potere del

proprietario di usare liberamente le sue cose).

Le norme giuridiche

L’elemento base della struttura del diritto oggettivo è rappresentato dalle

norme del diritto, o norme giuridiche. La norma giuridica funziona attraverso la

combinazione di due elementi fondamentali: regola e sanzione. La norma

giuridica consiste prima di tutto in una regola, che generalmente è una regola

di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso

desiderato (pagare i debiti, non recare danni agli altri ecc..). Se la regola non

viene osservata c’è la necessità della sanzione, che è la conseguenza che la

norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola. La sanzione può avere

un ruolo satisfattivo, nel senso che soddisfa in modo diretto e pieno l’interesse

leso; ruolo compensativo, serve a compensare la vittima tramite un surrogato

di valore economico equivalente; ruolo punitivo, perché punta a colpire un

comportamento riprovevole; ruolo preventivo. Sinonimo di diritto (oggettivo)

3

sono le espressioni sistema giuridico, oppure ordinamento giuridico: che

indicano l’insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una

determinata società.

L’applicazione delle norme giuridiche: la << fattispecie >>

L’applicazione di una norma implica l’incrocio fra un dato empirico (che cosa è

successo nella realtà) e un dato giuridico (che cosa prevede la norma in tal

generalità e

caso). Le norme giuridiche presentano le caratteristiche della

dell’astrattezza: generali significa che s’indirizzano a una moltitudine

indeterminata di destinatari; astratte significa che risultano applicabili a un

numero indeterminato di situazioni concrete. Di solito la norma contiene la

descrizione di un fatto, definito in base ad alcuni elementi che lo

caratterizzano, in modo tale che quella descrizione può adattarsi a una

fattispecie astratta fattispecie concreta

moltitudine di eventi storici ( ). La

invece può essere inquadrata nella fattispecie astratta della norma.

L’interpretazione delle norme giuridiche

Applicare la norma significa stabilire se la fattispecie concreta di cui si occupa

corrisponde alla fattispecie astratta descritta dalla norma stessa. Per applicare

la norma bisogna prima interpretarla: l’interpretazione delle norme giuridiche è

l’attività finalizzata a identificare il giusto significato delle parole, e dei loro

collegamenti sintattici, che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta.

testo,

<< Norma >> può significare due cose diverse: norma come e cioè

come l’insieme delle formule linguistiche con cui la norma è espressa dalla sua

precetto,

fonte; norma come che corrisponde al preciso significato da attribuire

al testo, e definisce la regola effettivamente imposta.

Criteri, limiti e spazi dell’interpretazione

Chi interpreta le norme non può impiegare a suo arbitrio i criteri che gli

sembrano soggettivamente i migliori; deve seguire i criteri fissati dalle norme

giuridiche che regolano l’interpretazione.

criterio letterale

Per il , le norme vanno interpretate secondo il comune

 significato che le parole e le frasi del testo hanno nella lingua italiana.

criterio logico

Il porta a prescegliere fra i vari significati possibili in base

 al criterio letterale, quello che meglio corrisponde alla intenzione del

legislatore.

In senso soggettivo (criterio psicologico)

o In senso oggettivo (criterio teleologico)

o

La certezza del diritto equivale ad una certezza circa il modo in cui il diritto

viene interpretato, è socialmente utile perché permette a chiunque di sapere

con precisione quali sono i suoi diritti e i suoi obblighi, cosa può fare e cosa non

può fare.

Le lacune del diritto, e l’analogia

L’interprete può trovarsi a constatare che nessuna norma presente

nell’ordinamento prevede la fattispecie concreta di cui sta cercando la

disciplina, si può dire allora che c’è una lacuna del diritto. Per questo motivo

l’ordinamento giuridico deve contenere uno strumento che permetta di arrivare

comunque a questo risultato, anche in mancanza di una norma direttamente

4

applicabile al caso concreto: l’analogia. L’analogia consiste nell’applicare al

caso, non direttamente previsto da nessuna norma, una norma che regola un

caso simile o una materia analoga. Il divieto di analogia vale: per le norme

penali, il cui campo di applicazione, per la gravità delle sanzioni previste, deve

essere delimitato in modo preciso, a garanzia dei cittadini; per le norme

eccezionali o speciali, che derogano a una qualche regola generale in nome di

esigenze particolari e circoscritte. Infine, possono esserci rari casi in cui, di

fronte a un fatto da trattare giuridicamente, non si riesce a trovare neppure

una norma la quale preveda casi simili, allora si applicano i principi generali

dell’ordinamento giuridico: questi non s’identificano con questa o quella norma

determinata, ma corrispondono ai criteri e alle regole fondamentali che stanno

a base della nostra organizzazione giuridica.

Gli interpreti delle norme, e la giurisprudenza

In linea di principio tutti hanno il diritto di interpretare le norme, però alcune

categorie di persone hanno una posizione particolarmente qualificata, così che

l’interpretazione fatta da esse assume uno speciale rilievo. Su questa base si

distinguono vari tipi di interpretazione:

L’interpretazione autentica è quella fatta da un’altra norma di grado pari

 o superiore a quello della norma interpretata.

L’interpretazione giudiziale è quella fatta dai giudici (forse la più

 importante).

L’interpretazione amministrativa è quella fatta dagli organi della pubblica

 amministrazione.

L’interpretazione dottrinale è quella fatta dagli studiosi del diritto.

Soffermandoci sul valore della giurisprudenza, in alcuni sistemi giuridici

(common law) vale il principio del precedente vincolante: ovvero le decisioni

date dai giudici di grado superiore vincolano i giudici di grado inferiore. Nel

nostro ordinamento (civil law), invece, i tribunali sono liberi di interpretare la

norma in modo diverso da come la interpretano altri giudici di grado superiore.

Diritto privato e diritto pubblico

Il diritto privato si ispira ai principi dell’autonomia delle persone, e della parità

fra loro mentre il diritto pubblico si ispira ai principi opposti: soggezione e

subordinazione di qualcuno o qualcun altro. Possiamo definire il diritto

pubblico come complesso delle norme che attribuiscono a una pubblica

autorità il potere di incidere sulle posizioni delle persone (es. espropriazione),

anche senza e anche contro la volontà di queste. Il diritto privato si basa

sull’autonomia delle persone, che lascia libere di scegliere e agire nel proprio

interesse, senza costringerle a subire imposizioni esterne.

La triplice funzione del diritto privato nel prisma dell’autonomia:

 La definizione dell’infrastruttura giuridica complessiva, i principi e le

regole senza le persone non potrebbero interagire (es. come si acquista

funzione <<strutturale>>

la proprietà) 

 La definizione di modelli di regole e organizzazioni, che le persone

possano usare o modificare (es. come si può organizzare un’impresa) 

funzione <<abilitatrice>>

5 La definizione di regole che, limitando l’autonomia, proteggendo interessi

 generali, di persone vulnerabili o interessi che sono determinanti per il

funzione <<imperativa>>

funzionamento del mercato (es.) 

Diritto privato e diritto pubblico dallo Stato liberale allo

Stato sociale

Oltre al fenomeno per cui relazioni e azioni di apparati pubblici possono essere

regolate dal diritto privato, se ne registra un altro: una medesima situazione

può essere regolata, al tempo stesso, da norme del diritto privato e da norme

del diritto pubblico. La proprietà è un istituto del diritto privato, ma essa è

influenzata dall’esercizio dei poteri di autorità pubbliche, regolati dal diritto

pubblico. Oggi la distinzione fra diritto privato e diritto pubblico è abbastanza

netta sul piano concettuale, ma lo è meno sul piano pratico, perché nella realtà

fra i due campi dell’ordinamento giuridico esistono connessioni e interferenze

continue. In passato però diritto privato e diritto pubblico erano due campi ben

distinti. Durante lo Stato liberale i privati operavano liberamente mentre lo

Stato si limitava a vegliare su di essa dall’esterno, senza interferire nelle

attività e nei rapporti privati. Allo Stato liberale succede lo Stato sociale (post

Prima guerra mondiale) dove lo Stato inizia ad intervenire nel territorio delle

attività e dei rapporti privati con strumenti del diritto pubblico (chi usa la

proprietà, chi fa contratti, chi intraprende attività economiche).

Le principali aree del diritto privato diritto civile,

Le principali aree del diritto privato sono: il che si occupa

essenzialmente di rapporti di famiglia, successioni ereditarie, proprietà, debiti e

diritto commerciale

crediti, contratti, danni, associazioni; il che si occupa

dell’esercizio professionale di attività economiche e delle organizzazioni; il

diritto industriale diritto del

che si occupa della concorrenza fra le imprese; il

lavoro che si occupa dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori subordinati e il

diritto della navigazione che si occupa delle attività di trasporto aereo,

marittimo e per acque interne.

2.Le Fonti Del Diritto Privato

Le fonti del diritto

Le fonti del diritto sono i fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato

ordinamento giuridico. La funzione delle fonti del diritto è fondamentale, creare

nuove norme giuridiche permettendo al diritto di rinnovarsi e così di adeguarsi

alle condizioni ed esigenze della vita sociale. Nel nostro ordinamento vale il

principio della pluralità delle fonti: significa che non esiste un solo tipo di fonte

del diritto, ma ne esistono tanti tipi diversi, create da autorità diverse,

seguendo diverse modalità.

6 Pri

nci

pi

su

pre

Fonti

mi

Costituzionali

(Costituzione, leggi

costituzionali)

Fonti primarie (leggi statali e

regionali, atti del Governo con forza

legge, referendum abrogativi)

Fonti secondarie

(regolamenti governativi, ministeriali, regionali e

enti locali)

Fonti terziarie

(consuetudini)

La consuetudine è fonte di norme prodotte direttamente dal corpo sociale,

tramite l’osservanza costante di comportamenti che non sono tenuti con

l’intenzione di creare norme giuridiche, ma piuttosto con l’atteggiamento di chi

si uniforma a norme già esistenti. La consuetudine si fonda su due elementi: un

oggettivo,

elemento dato dalla ripetizione costante e uniforme di un dato

comportamento ad opera della gran parte dei consociati; un elemento

soggettivo, dato dalla convinzione dei consociati di essere giuridicamente

obbligati a tenere quel comportamento, in quanto imposto da una norma

contra legem,

giuridica. Non sono ammesse consuetudini cioè contrarie a leggi

secundum legem,

e a regolamenti; le consuetudini che integrano leggi o

regolamenti esistenti sono ammesse solo se siano richiamate da tali fonti

praeter legem,

scritte; le consuetudini cioè non richiamate da leggi o

regolamenti, sono ammesse solo se riguardano materie non disciplinate da tali

fonti scritte.

Le fonti del diritto privato

Sono quegli atti o fatti che possono creare norme giuridiche generali ed

astratte e si tratta di una pluralità di fonti. Distinguiamo all’interno di esso tre

grandi blocchi normativi: il codice civile, che per tradizione si considera la

principale fonte del diritto privato; la costituzione; la legislazione speciale.

7

Il codice civile: inquadramento storico

Si dice codice il testo normativo ampio e complesso che raccoglie

organicamente l’insieme delle norme relative a una determinata materia. Dal

punto di vista della gerarchia delle fonti, i codici sono sullo stesso piano delle

Code Napoléon

altre fonti primarie. Il Codice civile arriva dal (1804) con

l’affermazione delle società borghese, nel 1865 arriva il Codice civile del Regno

d’Italia (che però era s

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dafnedafne di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Iamiceli Paola.
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