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Il possesso e la sua definizione

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 codice civile). La categoria del possesso si lega alla distinzione fra situazione di diritto e situazione di fatto:

  • La situazione di fatto riguarda l'esercizio effettivo di poteri sopra la cosa.
  • La situazione di diritto riguarda invece l'esistenza di poteri legali sulla cosa.

La definizione ci dice che i poteri esercitati dal possessore sono quelli corrispondenti alla proprietà (possesso pieno), oppure anche a un diritto minore (possesso minore): chi passa effettivamente sul terreno altrui, per raggiungere più comodamente la strada del proprio fondo, possiede la servitù di passaggio.

Possesso e detenzione

Per avere il possesso sono necessari due elementi: un elemento oggettivo, consiste nell'avere il controllo effettivo della cosa; un elemento soggettivo, consiste

nell'intenzione di esercitare sulla cosa i poteri che corrispondono al contenuto della proprietà, l'intenzione di comportarsi da titolare del diritto (animus possidendi). In qualche situazione, può essere presente solo il primo elemento e non il secondo: chi controlla materialmente la cosa non manifesta l'intenzione di comportarsi da proprietario, questa situazione è detenzione (quando lascio l'auto a farsi riparare, il meccanico diventa il detentore). La possessone norma dice chiaramente che si può possedere direttamente -> immediato (il proprietario che abita a casa sua); ma si può anche possedere per mezzo di un'altra persona, che la detenzione della cosa -> mediato (locatore che possiede l'inquilino). Possesso legittimo e illegittimo; di buona fede e di malafede. Si ha possesso legittimo quando le due situazioni coincidono, per cui chi ha il possesso è il titolare del diritto (chi effettivamente controlla e usa).la cosa, ne è proprietario o usufruttario). Si ha invece possesso illegittimo quando le due situazioni non coincidono, perché il possessore non ha il diritto: possesso illegittimo è ovviamente quello del ladro. Possesso di buona fede è quello di chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritti (X ha nelle sue mani, e usa con pienezza di poteri, una cosa di cui pensa di essere il proprietario, mentre la verità è che la sua cosa appartiene a Y). Possesso di mala fede è invece quello di chi possiede nella consapevolezza di ledere il diritto altrui. L'acquisto del possesso, e la presunzione di possesso Il possesso si acquista nel momento in cui si cominciano a esercitare sulla cosa poteri corrispondenti alla proprietà o ad altro diritto reale. L'esercizio di tali poteri non fa però acquistare il possesso quando il soggetto li esercita grazie alla altrui tolleranza, per questo determinare il possesso puòrisultare difficile.Infatti, un medesimo comportamento, visto dall'esterno, potrebbe corrispondere sia a possesso sia a detenzione. Per agevolare l'identificazione delle situazioni di possesso, la legge interviene perciò con una regola di base: quando un soggetto esercita sopra una cosa poteri di fatto, si presume che egli abbia il possesso, senza richiedere da lui alcuna prova in tal senso (presunzione di possesso). Spetta al controinteressato dare la prova contraria dimostrando che il soggetto è il semplice detentore. Presunzione di possesso intermedio e di possesso anteriore possesso intermedio: La presunzione di se X è attualmente possessore, ed imostra di avere esercitato il possesso in un certo giorno, due anni fa, si presume che abbia posseduto interrottamente per tutto il tempo che intercorre da quel giorno a oggi: spetterà all'eventuale controinteressato dare la prova contraria. Il solo fatto che X possieda attualmente, invece, non basta a che abbia posseduto anche in precedenza: di regola non c'è possesso anteriore. di La trasformazione della detenzione in possesso, l'interversione del possesso. È possibile che una detenzione si trasformi in possesso: chi fino a un certo punto esercitava sulla cosa poteri di fatto come detentore, comincia a esercitarli in qualità di possessore. La differenza tra le due situazioni è data dall'animus possidendi, che però deve tradursi in segni esteriori: per realizzare la trasformazione della detenzione in possesso, è insufficiente una mutata disposizione d'animo del detentore. Occorre che: il detentore faccia opposizione contro colui che fino a quel momento ha avuto il possesso della cosa, manifestandogli in modo chiaro l'intenzione di tenere la cosa per sé e di esercitare su essa i poteri che spetterebbero al proprietario; oppure che il titolo in forza del quale si esercitano i poteri sulla cosa.venga mutato da un atto esterno al soggetto che li esercita. Gli stessi requisiti sono necessari per l'inversione di possesso, che è la trasformazione del possesso minore in possesso pieno. Accessione del possesso e successione nel possesso Può accadere che il possesso si acquisti sulla base di un rapporto con il precedente possessore, al quale l'attuale possessore subentra. Se il subentro si collega a un acquisto a titolo particolare il nuovo possessore può unire alla durata del proprio possesso la durata di quello del dante causa, che risulta conveniente quando il possesso del precedente possessore era di buona fede. Nel caso di acquisto a titolo universale, il congiungimento del vecchio possesso al nuovo possesso, che prosegue con le medesime qualità del precedente, è invece un effetto automatico e inevitabile successione nel possesso. La perdita del possesso, e il costituto possessorio La perdita del possesso può

Il possesso può avvenire in vari modi: il possessore abbandona la cosa, la smarrisce, la consegna al compratore cui l'ha venduta, ne subisce furto, ecc. Si può perdere il possesso anche continuando ad avere la cosa nel proprio controllo materiale, e ad usarla (il proprietario di una casa la vende, ma continua ad abitarci come inquilino per effetto di una locazione stipulata con il nuovo proprietario).

La tutela del possesso

Il possesso, anche quando non corrisponde a un diritto di chi lo esercita viene tutelato giuridicamente, e può produrre effetti vantaggiosi per il possessore. I principali modi di tutela del possesso sono: le azioni possessorie, l'usucapione, la regola "possesso vale titolo", e la disciplina dei frutti e delle spese inerenti alla cosa posseduta.

Le azioni a difesa del possesso (azioni possessorie)

Le azioni possessorie sono le azioni date al possessore per neutralizzare gli attacchi portati contro il suo possesso, perfino se questi provengono dal legittimo titolare del diritto.

La loro giustificazione fondamentale è impedire che i cittadini si facciano giustizia da sé. Se fosse consentito al proprietario di un bene di riprenderselo con la forza da chi lo possiede illegittimamente, la pace sociale sarebbe minacciata. Per questo la legge vieta l'autotutela privata del titolare del diritto contro il possessore; anzi, protegge il possessore, pur illegittimo, che sia stato privato del suo possesso anche quando tali iniziative vengono prese dal legittimo titolare del diritto sulla cosa. Le azioni possessorie sono: l'azione di reintegrazione, l'azione di manutenzione, azioni di lenunciazione.

L'azione di reintegrazione (o di spoglio)Questa azione spetta al possessore che si è stato spogliato del suo possesso, ed è diretta a reintegrare il possesso nella sua pienezza: ad esempio il possessore a cui la cosa è stata sottratta chiede che essa ritorni nelle sue mani. Perché l'azione possa esercitarsi, occorrono due

requisiti: che lo spoglio sia avvenuto in modo violento o clandestino; che il possessore promuova l'azione entro un anno dallo spoglio o, se questo è avvenuto clandestinamente, entro un anno dalla scoperta di esso. L'azione di spoglio può essere esercitata anche dal detentore (nel caso dell'inquilino ma non per esempio l'amico che viene a casa mia per 10 giorni).

L'azione di manutenzione

Questa azione spetta al possessore che sia stato molestato nell'esercizio del suo possesso, ed è diretta all'eliminazione delle molestie. Esempi di molestie: escavazione di buche nella strada su cui il possessore di una servitù di passaggio usa transitare. Deve essere esercitata entro un anno dalla molestia, come l'azione di spoglio. Ma deve avere dei requisiti: tutela solo il possesso esercitato sopra immobili o universalità di mobili; non può essere mai esercitata dal detentore; presuppone che il possesso di cui si

Il richiedente chiede la tutela durata interrottamente da oltre un anno.

Le azioni di nunciazione (nuova opera e danno temuto)

L'azione di nuova opera spetta a chi teme che una nuova opera, da altri intrapresa su un fondo, possa recare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso (il proprietario di un giardino costruisce qualcosa di pericolante e dannoso per il proprietario del giardino vicino). L'azione può esercitarsi solo entro un anno dall'inizio dell'opera, e solo se questa non è ancora terminata. L'azione di danno temuto spetta a chi teme che da un edificio, da un albero o da qualsiasi altra cosa derivi pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso.

L'usucapione: ragioni giustificative

L'usucapione è un modo di acquisto originario della proprietà e dei diritti reali di godimento, fondato sul possesso. Funziona così: se qualcuno esercita sopra beni

altrui il possesso corrispondente al contenuto della proprietà o di altro diritto reale, pur non avendo il relativo diritto, diventa legalmente titolare del diritto stesso quando il possesso si sia protratto per un determinato tempo. Quindi con l'usucapione, chi non ha diritto, ma di fatto esercita poteri corrispondenti, finisce per acquistarlo. Non sono usucapibili i beni pubblici, o i diritti di credito e diritti reali di garanzia. L'usucapione si giustifica per ragioni di certezza dei rapporti giuridici (lo stato di diritto conviene che coincida con semplifica la prova del diritto di proprietà lo stato di fatto) e. Gli elementi dell'usucapione: il possesso Il possesso utile per l'usucapione deve presentare due caratteristiche: - Deve trattarsi di possesso non vizioso, cioè non acquisito con violenza o clandestinità. Il possesso acquistato in modo violento vale.
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dafnedafne di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Iamiceli Paola.