Sommario
1.Il Diritto Privato Nel Sistema Giuridico...........................................3
2.Le Fonti Del Diritto Privato............................................................6
3.Situazioni Giuridiche, Diritti Soggettivi, Rapporti Giuridici.............10
4.Fatti, Atti, Effetti Giuridici...........................................................13
5.I Beni E Il Patrimonio...................................................................15
6.Le Vicende Dei Diritti E La Circolazione Giuridica..........................17
7.L’attuazione Dei Diritti: Tutela Giurisdizionale E Prove...................22
8.I Soggetti Del Diritto. Persone Fisiche..........................................26
9.Le Organizzazioni........................................................................ 31
10.I Diritti Della Personalita’..........................................................36
11.Il Diritto Di Proprieta’ Nel Sistema Giuridico...............................39
12.La Proprieta’: Esercizio, Acquisto E Tutela..................................41
14.I Diritti Reali Minori...................................................................46
15.Diritti Reali E Diritti Di Credito...................................................47
16.La Trascrizione.......................................................................... 48
17.Il Possesso................................................................................ 50
18.Obbligazioni.............................................................................54
19.Adempimento, E Altre Cause Di Estinzione Delle Obbligazioni......56
21.L’inadempimento Del Debitore: Mora E Responsabilita’................59
22.La Garanzia Del Credito.............................................................65
23.La Definizione Del Contratto......................................................70
24.Formazione E Forma Del Contratto.............................................73
25.La Rappresentanza.................................................................... 79
26.Gli Elementi Del Contratto.........................................................82
27.Il Regolamento Contrattuale......................................................86
28.Gli Effetti Del Contratto E Il Vincolo Contrattuale........................91
29.Effetti Del Contratto, Interessi Delle Parti E Autonomia Privata....96
30. I Rimedi Contrattuali: Invalidita’ Del Contratto...........................98
31.Il Trattamento Dei Contratti Invalidi.........................................105
32. Risoluzione Del Contratto, E Altri Rimedi.................................108
37.La Responsabilita’ Civile: Funzioni E Presupposti......................112
38. Particolari Ipotesi Di Responsabilità........................................118
39. I Rimedi Contro Il Danno, E I Diversi Tipi Di Responsabilità.......124
40. Promesse Unilaterali E “Quasi Contratti”.................................127
42. Imprese E Consumatori...........................................................130
Diritto privato
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1.Il Diritto Privato Nel Sistema Giuridico
Di cosa si occupa il diritto privato
Il diritto privato si occupa di aspetti e fenomeni importanti della vita
economico-sociale (organizzazioni, beni, di debiti e crediti, contratti, danni …) e
cioè di indirizzare i comportamenti degli uomini, coinvolti in questi fenomeni.
organizzazioni
Si occupa delle create per obiettivi generali o comuni a più
persone, che il singolo individuo non sarebbe in grado di realizzare agendo in
beni,
modo isolato. Si occupa dei cioè delle entità capaci di soddisfare interessi
debiti e crediti,
e bisogni umani. Si occupa di cioè dei rapporti fra chi è
debitore, obbligato a dare o fare qualcosa nell’interesse di un altro, e
quest’altro, il creditore, che può pretendere quel qualcosa da lui. Si occupa di
contratti: il principale strumento legale per movimentare risorse e realizzare
danni:
operazioni economiche. Si occupa dei quando qualcuno subisce
l’aggressione di un suo bene il diritto privato stabilisce se questa perdita
famiglia,
rimane a carico del danneggiato o no. Si occupa della cioè delle
successioni
relazioni fra marito e moglie, e fra genitori e figli. Si occupa delle
per causa di morte, cioè di quello che accade ai beni, ai debiti o crediti di una
persona, quando questa muore.
La funzione del diritto privato: interessi e conflitti
La funzione del diritto privato si comprende meglio partendo dal concetto di
interesse, che è la tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i
suoi bisogni. Gli interessi che sono oggetto della materia privatistica sono sia di
natura economica che non economica (es. matrimonio), e potrebbero essere
sia interessi individuali che relativi alla collettività. Spesso l’interesse di uno
può risultare incompatibile con l’interesse di un altro: in questo caso si
prospetta un conflitto fra i portatori degli interessi in contrasto. Funzione del
diritto è risolvere tali conflitti, ma anche di prevenirli.
Diritto oggettivo e diritti soggettivi
Il diritto di cui abbiamo parlato finora, con la funzione di sistemare interessi e di
risolvere i conflitti, è il diritto in senso oggettivo, mentre il diritto inteso come
diritto soggettivo significa potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun
altro (il diritto di proprietà è un diritto soggettivo perché è il potere del
proprietario di usare liberamente le sue cose).
Le norme giuridiche
L’elemento base della struttura del diritto oggettivo è rappresentato dalle
norme del diritto, o norme giuridiche. La norma giuridica funziona attraverso la
combinazione di due elementi fondamentali: regola e sanzione. La norma
giuridica consiste prima di tutto in una regola, che generalmente è una regola
di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso
desiderato (pagare i debiti, non recare danni agli altri ecc..). Se la regola non
viene osservata c’è la necessità della sanzione, che è la conseguenza che la
norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola. La sanzione può avere
un ruolo satisfattivo, nel senso che soddisfa in modo diretto e pieno l’interesse
leso; ruolo compensativo, serve a compensare la vittima tramite un surrogato
di valore economico equivalente; ruolo punitivo, perché punta a colpire un
comportamento riprovevole; ruolo preventivo. Sinonimo di diritto (oggettivo)
3
sono le espressioni sistema giuridico, oppure ordinamento giuridico: che
indicano l’insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una
determinata società.
L’applicazione delle norme giuridiche: la << fattispecie >>
L’applicazione di una norma implica l’incrocio fra un dato empirico (che cosa è
successo nella realtà) e un dato giuridico (che cosa prevede la norma in tal
generalità e
caso). Le norme giuridiche presentano le caratteristiche della
dell’astrattezza: generali significa che s’indirizzano a una moltitudine
indeterminata di destinatari; astratte significa che risultano applicabili a un
numero indeterminato di situazioni concrete. Di solito la norma contiene la
descrizione di un fatto, definito in base ad alcuni elementi che lo
caratterizzano, in modo tale che quella descrizione può adattarsi a una
fattispecie astratta fattispecie concreta
moltitudine di eventi storici ( ). La
invece può essere inquadrata nella fattispecie astratta della norma.
L’interpretazione delle norme giuridiche
Applicare la norma significa stabilire se la fattispecie concreta di cui si occupa
corrisponde alla fattispecie astratta descritta dalla norma stessa. Per applicare
la norma bisogna prima interpretarla: l’interpretazione delle norme giuridiche è
l’attività finalizzata a identificare il giusto significato delle parole, e dei loro
collegamenti sintattici, che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta.
testo,
<< Norma >> può significare due cose diverse: norma come e cioè
come l’insieme delle formule linguistiche con cui la norma è espressa dalla sua
precetto,
fonte; norma come che corrisponde al preciso significato da attribuire
al testo, e definisce la regola effettivamente imposta.
Criteri, limiti e spazi dell’interpretazione
Chi interpreta le norme non può impiegare a suo arbitrio i criteri che gli
sembrano soggettivamente i migliori; deve seguire i criteri fissati dalle norme
giuridiche che regolano l’interpretazione.
criterio letterale
Per il , le norme vanno interpretate secondo il comune
significato che le parole e le frasi del testo hanno nella lingua italiana.
criterio logico
Il porta a prescegliere fra i vari significati possibili in base
al criterio letterale, quello che meglio corrisponde alla intenzione del
legislatore.
In senso soggettivo (criterio psicologico)
o In senso oggettivo (criterio teleologico)
o
La certezza del diritto equivale ad una certezza circa il modo in cui il diritto
viene interpretato, è socialmente utile perché permette a chiunque di sapere
con precisione quali sono i suoi diritti e i suoi obblighi, cosa può fare e cosa non
può fare.
Le lacune del diritto, e l’analogia
L’interprete può trovarsi a constatare che nessuna norma presente
nell’ordinamento prevede la fattispecie concreta di cui sta cercando la
disciplina, si può dire allora che c’è una lacuna del diritto. Per questo motivo
l’ordinamento giuridico deve contenere uno strumento che permetta di arrivare
comunque a questo risultato, anche in mancanza di una norma direttamente
4
applicabile al caso concreto: l’analogia. L’analogia consiste nell’applicare al
caso, non direttamente previsto da nessuna norma, una norma che regola un
caso simile o una materia analoga. Il divieto di analogia vale: per le norme
penali, il cui campo di applicazione, per la gravità delle sanzioni previste, deve
essere delimitato in modo preciso, a garanzia dei cittadini; per le norme
eccezionali o speciali, che derogano a una qualche regola generale in nome di
esigenze particolari e circoscritte. Infine, possono esserci rari casi in cui, di
fronte a un fatto da trattare giuridicamente, non si riesce a trovare neppure
una norma la quale preveda casi simili, allora si applicano i principi generali
dell’ordinamento giuridico: questi non s’identificano con questa o quella norma
determinata, ma corrispondono ai criteri e alle regole fondamentali che stanno
a base della nostra organizzazione giuridica.
Gli interpreti delle norme, e la giurisprudenza
In linea di principio tutti hanno il diritto di interpretare le norme, però alcune
categorie di persone hanno una posizione particolarmente qualificata, così che
l’interpretazione fatta da esse assume uno speciale rilievo. Su questa base si
distinguono vari tipi di interpretazione:
L’interpretazione autentica è quella fatta da un’altra norma di grado pari
o superiore a quello della norma interpretata.
L’interpretazione giudiziale è quella fatta dai giudici (forse la più
importante).
L’interpretazione amministrativa è quella fatta dagli organi della pubblica
amministrazione.
L’interpretazione dottrinale è quella fatta dagli studiosi del diritto.
Soffermandoci sul valore della giurisprudenza, in alcuni sistemi giuridici
(common law) vale il principio del precedente vincolante: ovvero le decisioni
date dai giudici di grado superiore vincolano i giudici di grado inferiore. Nel
nostro ordinamento (civil law), invece, i tribunali sono liberi di interpretare la
norma in modo diverso da come la interpretano altri giudici di grado superiore.
Diritto privato e diritto pubblico
Il diritto privato si ispira ai principi dell’autonomia delle persone, e della parità
fra loro mentre il diritto pubblico si ispira ai principi opposti: soggezione e
subordinazione di qualcuno o qualcun altro. Possiamo definire il diritto
pubblico come complesso delle norme che attribuiscono a una pubblica
autorità il potere di incidere sulle posizioni delle persone (es. espropriazione),
anche senza e anche contro la volontà di queste. Il diritto privato si basa
sull’autonomia delle persone, che lascia libere di scegliere e agire nel proprio
interesse, senza costringerle a subire imposizioni esterne.
La triplice funzione del diritto privato nel prisma dell’autonomia:
La definizione dell’infrastruttura giuridica complessiva, i principi e le
regole senza le persone non potrebbero interagire (es. come si acquista
funzione <<strutturale>>
la proprietà)
La definizione di modelli di regole e organizzazioni, che le persone
possano usare o modificare (es. come si può organizzare un’impresa)
funzione <<abilitatrice>>
5 La definizione di regole che, limitando l’autonomia, proteggendo interessi
generali, di persone vulnerabili o interessi che sono determinanti per il
funzione <<imperativa>>
funzionamento del mercato (es.)
Diritto privato e diritto pubblico dallo Stato liberale allo
Stato sociale
Oltre al fenomeno per cui relazioni e azioni di apparati pubblici possono essere
regolate dal diritto privato, se ne registra un altro: una medesima situazione
può essere regolata, al tempo stesso, da norme del diritto privato e da norme
del diritto pubblico. La proprietà è un istituto del diritto privato, ma essa è
influenzata dall’esercizio dei poteri di autorità pubbliche, regolati dal diritto
pubblico. Oggi la distinzione fra diritto privato e diritto pubblico è abbastanza
netta sul piano concettuale, ma lo è meno sul piano pratico, perché nella realtà
fra i due campi dell’ordinamento giuridico esistono connessioni e interferenze
continue. In passato però diritto privato e diritto pubblico erano due campi ben
distinti. Durante lo Stato liberale i privati operavano liberamente mentre lo
Stato si limitava a vegliare su di essa dall’esterno, senza interferire nelle
attività e nei rapporti privati. Allo Stato liberale succede lo Stato sociale (post
Prima guerra mondiale) dove lo Stato inizia ad intervenire nel territorio delle
attività e dei rapporti privati con strumenti del diritto pubblico (chi usa la
proprietà, chi fa contratti, chi intraprende attività economiche).
Le principali aree del diritto privato diritto civile,
Le principali aree del diritto privato sono: il che si occupa
essenzialmente di rapporti di famiglia, successioni ereditarie, proprietà, debiti e
diritto commerciale
crediti, contratti, danni, associazioni; il che si occupa
dell’esercizio professionale di attività economiche e delle organizzazioni; il
diritto industriale diritto del
che si occupa della concorrenza fra le imprese; il
lavoro che si occupa dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori subordinati e il
diritto della navigazione che si occupa delle attività di trasporto aereo,
marittimo e per acque interne.
2.Le Fonti Del Diritto Privato
Le fonti del diritto
Le fonti del diritto sono i fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato
ordinamento giuridico. La funzione delle fonti del diritto è fondamentale, creare
nuove norme giuridiche permettendo al diritto di rinnovarsi e così di adeguarsi
alle condizioni ed esigenze della vita sociale. Nel nostro ordinamento vale il
principio della pluralità delle fonti: significa che non esiste un solo tipo di fonte
del diritto, ma ne esistono tanti tipi diversi, create da autorità diverse,
seguendo diverse modalità.
6 Pri
nci
pi
su
pre
Fonti
mi
Costituzionali
(Costituzione, leggi
costituzionali)
Fonti primarie (leggi statali e
regionali, atti del Governo con forza
legge, referendum abrogativi)
Fonti secondarie
(regolamenti governativi, ministeriali, regionali e
enti locali)
Fonti terziarie
(consuetudini)
La consuetudine è fonte di norme prodotte direttamente dal corpo sociale,
tramite l’osservanza costante di comportamenti che non sono tenuti con
l’intenzione di creare norme giuridiche, ma piuttosto con l’atteggiamento di chi
si uniforma a norme già esistenti. La consuetudine si fonda su due elementi: un
oggettivo,
elemento dato dalla ripetizione costante e uniforme di un dato
comportamento ad opera della gran parte dei consociati; un elemento
soggettivo, dato dalla convinzione dei consociati di essere giuridicamente
obbligati a tenere quel comportamento, in quanto imposto da una norma
contra legem,
giuridica. Non sono ammesse consuetudini cioè contrarie a leggi
secundum legem,
e a regolamenti; le consuetudini che integrano leggi o
regolamenti esistenti sono ammesse solo se siano richiamate da tali fonti
praeter legem,
scritte; le consuetudini cioè non richiamate da leggi o
regolamenti, sono ammesse solo se riguardano materie non disciplinate da tali
fonti scritte.
Le fonti del diritto privato
Sono quegli atti o fatti che possono creare norme giuridiche generali ed
astratte e si tratta di una pluralità di fonti. Distinguiamo all’interno di esso tre
grandi blocchi normativi: il codice civile, che per tradizione si considera la
principale fonte del diritto privato; la costituzione; la legislazione speciale.
7
Il codice civile: inquadramento storico
Si dice codice il testo normativo ampio e complesso che raccoglie
organicamente l’insieme delle norme relative a una determinata materia. Dal
punto di vista della gerarchia delle fonti, i codici sono sullo stesso piano delle
Code Napoléon
altre fonti primarie. Il Codice civile arriva dal (1804) con
l’affermazione delle società borghese, nel 1865 arriva il Codice civile del Regno
d’Italia (che però era s
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