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DIRITTO PRIVATO APPUNTI GIULIA SOFIA CHINDAMO

Il contratto è ancora in vigore, si continuano ad applicare le norme paritarie del diritto privato (la scelta iniziale di optare per la via pubblicistica/privatistica è incontrovertibile).

La figura dell'interesse legittimo è in contrapposizione con il diritto soggettivo. Il diritto soggettivo è la situazione giuridica più forte per il suo titolare (ad es. proprietà privata, che attribuisce al titolare il potere di utilizzare la cosa come crede, fatto salvo il rispetto di limiti che l'ordinamento pone).

Diverso è il concetto di diritto oggettivo, cioè l'insieme delle norme giuridiche che limitano il diritto soggettivo. L'ente pubblico ha superiorità giuridica nei confronti dei soggetti privati (il diritto pubblico "opprime" il diritto soggettivo).

L'interesse legittimo nasce all'interno del diritto pubblico quindi nasce in un contesto di

disparità in cui non può esserci un diritto soggettivo (a meno che non ci sia un contratto privatistico tra le parti). Il soggetto può far valere l'interesse legittimo, più circoscritto rispetto al diritto soggettivo; l'interesse legittimo consente al privato che entri in relazione con la pubblica amministrazione di pretendere e ottenere, rivolgendosi al Tar e poi al Consiglio di Stato, che l'ente pubblico sia rispettoso del principio di legalità. Nel caso in cui il privato rilevi irregolarità da parte dell'ente nel seguire il principio di legalità, si parla di lesione dell'interesse legittimo; l'ente pubblico agisce sul soggetto privato violando il principio di legalità (provvedimento viziato), ciò comporta la cancellazione del provvedimento da parte dell'ente pubblico nei confronti del soggetto privato.

2DIRITTO PRIVATO APPUNTI GIULIA SOFIA CHINDAMOLEZIONE 2 - CODICE CIVILE

Formattazione del testo

civile troviamo gli istituti particolari del diritto privato, ovvero l'insieme di discipline che hanno un aspetto in comune; si tratta di regole normative ma, accanto ad esse, anche regole che non discendono dal legislatore ma dalla giurisprudenza.

STORIA

Il Codice civile è entrato in vigore nel 1942, sotto il regime fascista, ed è tuttora in vigore. I giuristi italiani (di ideologia liberale) che hanno scritto il codice vissero in un contesto sociopolitico antecedente al 1942. Il Codice fu contaminato in modo minimo dal Fascismo, mediante le norme corporative, le quali affermavano che ciascun componente (cittadino singolo o ente) della società era una piccola parte del "tutto-organico" (la Nazione), di conseguenza i componenti sono funzionalizzati, hanno la finalità di essere il più possibile efficienti economicamente, per incrementare la ricchezza nazionale collettiva. Anche i contratti (accordi tra 2 o più componenti) di

Vendita/compravendita erano influenzati dal principio corporativista. L'impronta fascista è stata successivamente rimossa con l'abrogazione delle norme corporative avvenuta dopo la caduta del regime.

STRUTTURA

Il Codice civile presenta istituti/discipline fondamentali del diritto privato, le quali sono regole legislative/normative, in gran parte, e giuridiche, in minor parte. Le regole legislative hanno come fonte il legislatore, quelle giuridiche trovano la loro fonte nella giurisprudenza. Presenta sei libri. Ciascun libro è suddiviso in articoli ("art." al singolare o "artt." al plurale); ciascun articolo è suddiviso in commi, che contengono una serie di prescrizioni di regole grazie alla quale chi legge può conoscere la disciplina di un certo istituto.

I libri sono:

  1. PERSONE & FAMIGLIA
  2. SUCCESSIONI
  3. PROPRIETÀ E DIRITTI REALI
  4. OBBLIGAZIONI E CONTRATTO (da guardare)
  5. SOCIETÀ, LAVORO E IMPRESA
  6. TUTELA
DEI DIRITTI La dottrina è fatta dalle persone che per ragioni professionali studino il diritto (dottrina civilistica, privatistica,etc.); è quindi la teoria del diritto (espressa in manuali, libri, ecc.) costituita da esperti in materia, con scopo conoscitivo (fornisce informazioni generiche fruibili a tutti), oltre allo scopo pratico (fornisce ad avvocati, magistrati e giudici strumenti validi di interpretazione/argomentazione giuridica). La giurisprudenza insieme delle sentenze (amministrative, penali, processuali, civili, etc.) che i giudici/magistrati (composizione monocratica, di un giudice solo, oppure composizione collegiale, di un giudice facente parte di un organo giudiziario) pronunciano in nome del popolo italiano. La giurisprudenza ha lo scopo di applicare le regole legislative obbligatoriamente attraverso regole giuridiche, mediante interpretazione ermeneutica da parte del giudice (ci sono regole che hanno fonte nella giurisprudenza). Nel processo in caso di

Controversia (ad esempio nel contratto tra sportivo e società di vestiti), la parte attrice/attore in giudizio è rappresentata dal soggetto che dà vita alla causa civile e dunque al processo; al contrario, la parte convenente/convenuto in giudizio è rappresentata dal soggetto che viene accusato di controversia. Una volta sorto il giudizio occorre un giudice, terzo rispetto alle parti (principio di terzietà), che deve chiarire le caratteristiche della controversia. Qui entra in atto l'attività interpretativa del giudice, che è un punto delicato; l'interpretazione serve per capire quale sia il significato delle regole giuridiche. L'interpretazione non ha nulla di meccanico, al contrario, significa che il giudice deve innanzitutto aver chiarito le caratteristiche della controversia, quindi le circostanze di fatto e collegarle alle regole giuridiche.

DIRITTO PRIVATO APPUNTI GIULIA SOFIA CHINDAMO INTERPRETAZIONE ERMENEUTICA

GIUDIZIARIA

Il giudice innanzitutto deve individuare la fattispecie astratta (fatti approssimativi, associabili in modo generico ad un articolo – attività applicativa/qualificativa, detta anche sussunzione); poi il giudice deve risalire alla fattispecie concreta, cioè le circostanze reali accertate da prove in modo da poter interpretare con precisione l’articolo/comma (fattispecie astratta, che contiene genericamente tutti i fatti potenzialmente disciplinabili da un determinato articolo). Combinando fattispecie astratta (norma generica) a quella concreta (fatti accertati), il giudice ha margini di discrezionalità giudiziaria, secondo i quali nessuna regola è perfettamente completa, dunque non include tutti i casi che potenzialmente potrebbero essere associati a tale regola; il giudice, dunque, ragiona su come la fattispecie astratta possa determinare quella concreta, la quale è decisiva per l’esito del finale del

processo. L'inadempimento è il mancato rispetto di un contratto che può riguardare una delle due parti o essere reciproca. In numerosi casi, la giurisprudenza ha dato vita a nuove regole giuridiche (talvolta contrastanti alle regole legislative).

DISPOSIZIONI NORMATIVE & NORME GIURIDICHE

Connesso all'interpretazione è la distinzione tra disposizione normativa/legislativa, cioè una proposizione di tipo testuale e la norma giuridica, cioè il significato che il giudice trae dalle disposizioni normative. Data una disposizione, si possono ricavare più norme giuridiche (quindi più significati).

DIRITTO PRIVATO APPUNTI GIULIA SOFIA CHINDAMOLEZIONE 3 - RAPPORTO GIURIDICO

Quando l'ordinamento giuridico regola una determinata fattispecie si parla di trattamento giuridico. La fattispecie concreta è l'avvenimento (ad es. un minorenne affidato ad un istruttore, mentre fa un esercizio cade e si fa male), accanto ad essa

c'è la fattispecie astratta, cioè la norma giuridica che regola la fattispecie concreta. Pensando al ruolo del giudice di interpretare, la fattispecie concreta deve essere qualificata in termini giuridici.

La situazione giuridica è l'insieme della disciplina giuridica dettata dal legislatore (quindi contenuta nell'ordinamento giuridico) in riferimento a varie ipotesi che l'ordinamento stesso ha configurato e disciplinato (per esempio l'acquirente è una situazione giuridicamente rilevante, perché egli è soggetto a un determinato trattamento giuridico; lo stesso vale per il venditore/parte alienante).

Possiamo distinguere in situazioni giuridiche attive che attribuiscono al soggetto titolare di tale situazione una serie di poteri, facoltà giuridicamente forti (diritti soggettivi, una pretesa riconosciuta e garantita dall'ordinamento che ha attribuito ai titolari di tali diritti poteri assai forti, come per

esempio la proprietà privata). Il diritto soggettivo si distingue in diritti soggettivi relativi e assoluti: - il diritto soggettivo relativo è relativo ad una o più persone determinate (ad esempio il diritto a ricevere il pagamento del prezzo del bene da parte del compratore); ai diritti soggettivi relativi (gravano su un soggetto) corrispondono obblighi. - il diritto soggettivo assoluto è un diritto relativo alla generalità delle persone (ad esempio il diritto all'integrità fisica); ai diritti soggettivi assoluti (gravano su tutti) corrispondono doveri. Esistono poi situazioni giuridiche passive in cui l'ordinamento attribuisce al soggetto titolare di tale situazione una posizione di svantaggio giuridico (diritti oggettivi, che deve rispettare, come per esempio un contratto). Ad esempio, il contratto di compravendita in cui entrambe le parti del contratto possono essere sia soggetto giuridicamente attivo sia passivo; l'acquirente ha

L'obbligo di pagare il corrispettivo e il diritto di ricevere il bene/servizio; invece, il venditore/parte alienante ha l'obbligo di consegnare il bene/servizio e il diritto di ricevere il corrispettivo. Acquirente è obbligato a rispettare il prezzo (detto corrispettivo) di un bene di compravendita, se ha firmato un contratto di compravendita con il venditore e se quest'ultimo gli ha consegnato il bene. L'acquirente è titolare di una situazione giuridica passiva, il venditore è titolare di una situazione giuridica attiva. Viceversa, se l'acquirente paga, ma il venditore non consegna il bene, egli è soggetto giuridicamente passivo.

DIRITTI DI CREDITO, DIRITTI DI OBBLIGAZIONE & CONTRATTI ATIPICI

Importante è la distinzione tra diritti di credito (detti obbligazioni) e diritti reali, che sono categorie particolarmente importanti di diritti soggettivi.

Il creditore è un soggetto o ente titolare di situazione giuridica attiva,

che può esercitare il diritto di credito (diritto soggettivo) nei confronti di altri soggetti o enti a lui debitori. Si chiamano diritti di credito i diritti relativi a ricevere una certa prestazione avente carattere patrimoniale (si parla di prestazione patrimoniale).
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
40 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Kindy99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Grondona Mauro.