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Il trattamento dei contratti invalidi

La nullità tutela un interesse generale, mentre l'annullabilità interessa particolari. Ciò spiega una serie di differenze tra i due tipi di azioni: in primo luogo il fatto che la nullità riguarda una serie ampia e aperta di casi (vd. nullità virtuale), mentre l'annullabilità ipotesi tipiche. Inoltre, nullità e annullabilità si differenziano in ragione di quattro parametri:

  • Nullità:
    • Solo la parte nel cui interesse la legge prevede
    • Legittimazione all'azione dal giudice perché corrisponde ad un interesse generale
    • Imprescrittibile, tuttavia, è soggetta a prescrizione del soggetto a prescrizione di 5 anni, che
  • Annullabilità:
    • Chiunque abbia interesse perché corrisponde ad interessi particolari (eccezione annullabilità assoluta)
    • Non può essere rilevata d'ufficio
    • Corrisponde ad un interesse generale (eccezione nullità relativa)

La decorrenza della prescrizione è l'azione con cui si richiede il diritto ad esercitare da quando cessa la causa che ha determinato la restituzione delle prestazioni rese in base ad un contratto nullo.

Devono essere rispettati i requisiti:

  1. Deve essere esercitata solo dalla parte legittimata ad esercitare l'azione di annullamento unilaterale ricettizio. Non è ammessa la volontà di convalidare il contratto, dando valido ed efficace volontaria esecuzione al contratto.
  2. Deve essere venuta meno la causa di annullabilità che rende il contratto nullo (ad esempio, contratto annullato per incapacità).

Conseguenze dell'invalidità:

  • La nullità è sempre opponibile e opera retroattivamente.
  • Eccezione: terzo in mala fede, terzo che ha acquistato a titolo gratuito o dipeso da incapacità legale.

Nullità.

parziale: se nulla è solo una clausola o una parte del contratto è nulla solo quella clausola/parte:

  • se la clausola è essenziale, ovvero le parti non avrebbero stipulato il contratto senza la clausola/parte nulla, l'intero contratto è nullo; la valutazione circa l'essenzialità della clausola è oggettiva;
  • se la clausola non è essenziale, il contratto rimane valido, ma quella clausola cade;
  • se la clausola è essenziale, ma tale clausola è sostituita di diritto da norme imperative, il contratto rimane valido e la clausola nulla è sostituita automaticamente.

Il contratto nullo non può essere convalidato, ma può essere convertito e per conversione si intende il caso in cui il contratto nullo produce gli effetti di un contratto diverso purché:

  • abbia i medesimi requisiti di sostanza e forma previsti per il contratto diverso
  • le parti avrebbero voluto il contratto

diverso se avessero saputo della nullità del contratto; la valutazione circal’intenzione delle parti è oggettiva, ovvero fatta con riguardo agli interessi e allo scopo perseguito dalle parti

Azione di rescissione: il trattamento derivante dall’esercizio dell’azione di rescissione si avvicina a quella vista con riguardo all’annullamento e infatti:

  • l’azione di rescissione può essere proposta solo da chi vi ha interesse
  • è soggetta a prescrizione (1 anno)
  • tra le parti, gli effetti decadono retroattivamente (ma nel caso di contratto concluso in stato di pericolo il giudice può assegnare un equo compenso per l’opera prestata alla parte che ha profittato della situazione di pericolo)
  • non è opponibile ai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione
  • tuttavia, come nella nullità, il contratto rescindibile non può essere convalidato (ma è
possibile riduzione ad equità) L15: RAPPRESENTANZA Rappresentanza: meccanismo attraverso cui si dà luogo ad una sostituzione: un soggetto (rappresentante) compie un atto giuridico in luogo di un altro soggetto (rappresentato) e gli effetti di tale atto ricadono sul rappresentato e perché ciò avvenga è necessario che il rappresentante agisca in nome e nell'interesse del rappresentato: spendita del nome. Nuncius: non dà luogo ad un'ipotesi di sostituzione, ma è un tramite, ovvero un modo che un soggetto utilizza per rivelare e/o trasmettere la sua volontà. La volontà è quella del soggetto, mentre il nuncius non è che un semplice portavoce di tale volontà. Ciò vale a distinguere il nuncius dal rappresentante, il quale esprime la sua volontà, anche se in nome e per conto del rappresentato. Sono previste due fonti della rappresentanza: - rappresentanza legale: la legge stabilisce se un soggetto può rappresentare un altro soggetto in determinate circostanze; - rappresentanza volontaria: i soggetti possono stabilire un rapporto di rappresentanza tra di loro attraverso un accordo volontario.soggetto deve essere rappresentato, da chi, con quali poteri
  • rappresentanza volontaria: autonomia del rappresentato ha notevole spazio di azione: può decidere se essere rappresentato o meno, da chi, con quali poteri (procura)
  • rappresentanza organica: il soggetto rappresentato è un'organizzazione e si tratta di una forma di rappresentanza necessaria perché l'organizzazione non può operare senza un rappresentante
Il rappresentante può compiere diversi atti:
  • concludere contratti: perché il contratto concluso dal rappresentato sia valido è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato
  • compiere atti unilaterali: rappresentante può recedere da un contratto, ratificare un atto di un terzo, rinunciare ad un credito, pagare un debito
  • rappresentanza passiva: rappresentante può ricevere una disdetta, un'intimazione, un recesso
  • non può compiere atti personalissimi: testamento

matrimonio, riconoscimento di un figlio

Ai fini della validità, in generale, a venire in rilievo sono gli stati soggettivi (errore, dolo, violenza) del rappresentante, in quanto a differenza del nuncius, sua è la volontà espressa, anche se poi gli effetti ricadono sul rappresentato. Per la validità del contratto stipulato dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso.

Il contratto è annullabile se ad essere viziata è la volontà del rappresentante, tranne il caso in cui il rappresentato avesse indicato elementi predeterminati del contratto stipulato dal rappresentante e il vizio della volontà riguardi tali elementi. In tal caso anche il vizio di volontà del rappresentato comporta annullabilità del contratto.

Sono rilevanti la buona o mala fede, la conoscenza o ignoranza del rappresentante, tranne il caso in cui:

  • tali

stati non riguardino elementi predeterminati dal rappresentato, nel qual caso a venir in rilievo è la figura del rappresentato• il rappresentato sia in mala fede per cui artatamente ricorre al rappresentante in buona fede per evitare tale problema; in tal caso, seppure il rappresentante sia in buona fede, si considera l'atto compiuto come connotato da mala fede, venendo in rilievo lo stato soggettivo del rappresentato

Procura: atto con cui il rappresentato attribuisce volontariamente al rappresentante il potere di rappresentarlo; si tratta di un atto unilaterale non ricettizio, in quanto non è indirizzato al rappresentante, ma serve a rendere edotti iterzi che il rappresentante è dotato di rappresentare il rappresentato. La forma della procura deve essere la medesima prevista per il contratto con il quale il potere di rappresentanza è stato attribuito. Si distingue tra:

  • procura generale: attribuisce al rappresentante potere di compiere tutti gli
affari del rappresentato (o categoria)
  • procura speciale: riguarda uno o più affari determinati e può prevedere ulteriori limiti

Normalmente la procura trova giustificazione in un rapporto sottostante (rapporto lavoratore – datore di lavoro), i quali tuttavia devono essere tenuti distinti concettualmente e possono essere anche scissi. La procura può essere modificata, aumentando o diminuendo i poteri conferiti al rappresentante; la procura si estingue per:

  • venir meno del rapporto sottostante
  • morte del rappresentante o del rappresentato
  • rinuncia del rappresentante o revoca del rappresentato (tranne nel caso di procura irrevocabile per volontà del rappresentato o per la natura dell’affare)

La revoca o la modifica della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (tutela dell’affidamento) e se ciò non avviene, revoca e modifiche possono essere opposte ai terzi, tranne nel caso in cui si porvi

interessi. Per garantire la corretta formattazione del testo, è possibile utilizzare i seguenti tag HTML: - `

` per indicare un nuovo paragrafo - `` per evidenziare il testo in grassetto - `
` per inserire un'interruzione di linea Ecco come potrebbe apparire il testo formattato:

Che i terzi erano in mala fede.

Conflitto di interessi: può accadere che si creino conflitti tra l'interesse del rappresentato e quello del rappresentante o terzo; il principio cardine in materia è quella della tutela dell'affidamento: è infatti necessario tutelare l'affidamento delle diverse parti in causa, che potrebbero incolpevolmente ignorare l'esistenza del conflitto tra i diversi interessi:

  • se il rappresentante stipula un contratto in una situazione di conflitto di interessi con il rappresentato, questo può essere annullato, ma solo se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo
  • il contratto stipulato dal rappresentante con sé stesso (in proprio o come rappresentante di un terzo) è annullabile, tranne il caso in cui il rappresentato abbia autorizzato specificatamente tale tipo di contratto o il contenuto del contratto fosse stato predeterminato dal rappresentato in modo da evitare il conflitto di interessi

interessi.Rappresentanza senza potere: casi in cui un falso rappresentante, in nome del preteso rappresentato, fa un contratto che non è stato autorizzato a fare; in via preliminare si deve ricordare che il terzo può tutelarsi a fronte del falso rappresentante: il terzo può sempre chiedere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata. Nel caso di difetto di rappresentanza:

  • il contratto eventualmente stipulato è inefficace sia verso il rappresentato (che non ha mai dato il potere di rappresentanza) che verso il rappresentante (in quanto il terzo non voleva contrarre con lui, ma con il preteso rappresentato); il rappresentante inoltre è tenuto a risarcire il danno cagionato al terzo, se questi aveva confidato senza sua colpa nella validità del contratto;
  • il preteso rappresentato può ratificare il contratto stipulato dal falso rappresentante;
La ratifica è un atto unilaterale ricettizio con cui il preteso rappresentato rende efficace nei suoi confronti, in via retroattiva e salvi i diritti dei terzi, un contratto altrimenti inesistente o inefficace.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
39 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nardel di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Ferrari Matteo.