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Appunti di diritto privato

Introduzione al diritto privato

In un ordinamento di uno Stato contemporaneo vi è un'enorme quantità di regole; ci sono quindi due esigenze:

  • Classificatoria: suddividere le norme in settori collegati tra loro.
  • Funzionale: le diverse norme si occupano di problemi, funzioni e scopi diversi.

Nozione di interesse: tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i bisogni. L’uomo dispone di diversi strumenti per soddisfare il suo bisogno (vendita). Non si occupa solo di fornire strumenti, ma anche di prevenire o risolvere conflitti tra interessi diversi.

Distinzione tra diritto pubblico e privato

Nel diritto privato i soggetti sono autonomi e posti sullo stesso piano; si occupa di interessi disponibili (interessi che posso cedere, rinunciare). La distinzione non è sempre così netta perché il diritto privato può occuparsi anche di interessi indisponibili o la parità tra soggetti è formale, ma non sostanziale o la PA agisce come privato. Questa distinzione non così netta deriva dal passaggio da Stato liberale a stato sociale (cresce l’intervento pubblico).

Le fonti del diritto privato

Fonte: atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche. C’è una pluralità di fonti e una loro gerarchia. Art. 1 preleggi: le fonti del diritto privato sono: leggi, regolamenti, usi, norme corporative (non più applicate). Gli usi hanno un carattere marginale e per essere vincolanti devono essere caratterizzati dalla ripetizione nel tempo di una condotta (oggettivo) e da una condotta che si sente come dovuta (soggettivo). Vi sono inoltre due tipi di usi:

  • Normativi: fonti non scritte caratterizzati da questi due elementi.
  • Contrattuali e interpretativi: non sono fonti del diritto, ma consuetudini che orientano su come comportarsi.

Per fonti di diritto privato intendiamo le fonti nazionali (Costituzione, Codice civile e legislazione speciale), fonti comunitarie (direttive e regolamenti) e internazionali: lex mercatoria.

Codice: testo normativo complesso che raccoglie sistematicamente tutte le norme che rientrano in una data materia. Prima dei codici c’erano norme specifiche per i diversi status (particolarismo giuridico) e non tutte erano scritte (usi) e pubbliche (corporazioni). Questo sistema viene travolto dall’emersione dello Stato-nazione in cui lo Stato concentra in sé tutta la sovranità, che consegue unità del diritto e la sua eguaglianza per tutti.

Risponde a un'esigenza di riforma del particolarismo giuridico, che aveva dato luogo a un intreccio complicato e sterminato di norme. Gli obiettivi del codice sono la chiarezza, la certezza e coerenza. In questo senso, i codici derivano come idea dall’illuminismo.

Codice civile

Il codice civile è il cuore del sistema di diritto privato e ha un ruolo tendenzialmente esaustivo. In Italia, il primo Codice civile unitario è quello del 1865 ed era affiancato dal codice del commercio. La distinzione deriva dal fatto che i mercanti avevano storicamente sviluppato un complesso autonomo di regole.

Codice civile del 1865: deriva dal Code Napoleon ed esalta l’individuo, la sua autonomia e la sua eguaglianza di fronte alla legge. L’istituto più importante era la proprietà e il contratto aveva un ruolo subordinato rispetto al diritto di proprietà. Deriva dal fatto che si era legati molto alla terra (ricchezza statica).

Codice civile del 1942: unifica i due vecchi codici ed è tutt’ora vigente. Le ragioni della riforma sono legate alla politica fascista che mirava ad un approccio produttivista e corporativista. Accoglie in realtà solo in minima parte questi principi, rimanendo prevalentemente liberale. È fortemente ispirato al BGB, Codice civile tedesco. Il fulcro centrale sono le obbligazioni, i contratti e l’impresa. Questo cambiamento deriva dal mutamento socioculturale. Sul piano economico, quello che più importa è la produzione e circolazione della ricchezza.

Struttura del Codice civile: è preceduto dalle disposizione sulla legge in generale, suddivise in fonti del diritto e applicazione della legge. È composto da 2969 articoli, suddivisi in sei libri.

La legislazione di settore

Fino agli anni ’70 il CC era il centro del sistema. La situazione cambia sia per quanto riguarda la quantità (aumentano norme ex-codicistiche), sia in qualità (norme che rinnovano alcuni istituti di diritto privato). Ciò è dovuto alla maggiore complessità dei rapporti economici e alla normativa di derivazione comunitaria. Ciò ha portato a una frammentazione della legislazione civilistica, dispersa in una miriade di leggi speciali.

Negli ultimi anni il legislatore ha emanato codici di settore (consumo, bancario, assicurativo), per dare maggiore coerenza alle norme esistenti. Seppur il CC abbia perso centralità, ha comunque un ruolo importante perché contiene la definizione e disciplina di una serie di istituiti centrali per il funzionamento del diritto privato e si possono ricavare principi generali che orientano l’interprete. La legislazione di settore ha un ruolo complementare rispetto al CC.

Le fonti nella loro dimensione internazionale

Come regolare i rapporti tra conflitti di leggi di diversi Stati?

  • Complesso di norme, definite di diritto internazionale privato, che servono ad individuare le norme di quale Stato dovranno essere applicate (es: responsabilità extracontrattuale: luogo dove si è verificato l’incidente dannoso).
  • Convenzioni internazionali che fissano regole comuni a tutti gli Stati che le sottoscrivono (es: Convenzione internazionale di Vienna sulla vendita di beni mobili).
  • Sviluppo di norme comuni ad un certo gruppo di operatori, di standard comuni sviluppati da operatori forti, da modelli contrattuali che emergono come vincenti nella prassi o grazie all’attività di uniformazione.

Un ruolo sempre più importante è giocato dalle direttive e regolamenti europei che creano uno spazio comune europeo. Hanno innovato i contenuti del diritto privato italiano in molti settori (contratti, attività finanziarie, diritti dei consumatori, privacy, responsabilità civile). Un ruolo molto importante è rappresentato dalla Corte di giustizia, che con le sue sentenze contribuisce ad interpretare, e anche innovare, il diritto europeo e, in ricaduta, quello italiano.

L2: Nozioni introduttive

Situazioni giuridiche soggettive

Il diritto stabilisce una graduatoria tra diversi interessi, facendo sì che l’interesse di un soggetto prevalga sull’altro. Il diritto attribuisce una situazione giuridica quindi al soggetto (titolare) il cui interesse prevale. Sono soggettive perché si riferiscono a un soggetto.

  • Situazione attiva: prevalenza interesse del titolare di situazione giuridica sull’interesse di altri soggetti.
  • Situazione passiva: subordinazione dell’interesse del titolare all’interesse di un altro soggetto (c. locazione).

Si può usare un altro tipo di terminologia. Si può quindi distinguere tra:

  • Obbligo: situazione giuridica soggettiva di una persona che deve tenere un certo comportamento.
  • Facoltà: situazione giuridica soggettiva che corrisponde ad una condotta che è consentita alla persona.
  • Potere: situazione giuridica soggettiva che indica che una persona può efficacemente compiere un atto.

Diritto soggettivo

Diritto soggettivo: potere di agire nel proprio interesse, o di pretendere che qualcun altro tenga un determinato comportamento nell’interesse del titolare del diritto. Il contenuto può essere vario e in linea generale corrisponde al tipo di poteri dei titolati e al tipo di interessi che mirano a realizzare. In ogni caso riserva al titolare uno spazio di autonomia per valutare quale sia il proprio interesse e il modo migliore per realizzarlo.

Tipi di diritto soggettivo:

  • Pubblici: incidono sull’organizzazione politica della società o che definiscono la sua posizione nell’organizzazione politica della società o privati: interessi del titolare non incidono sull’organizzazione politica della società.
  • Patrimoniali: procurano al titolare utilità di natura economica o non patrimoniali: procurano al titolare utilità di natura morale o ideale.
  • Assoluti: titolare può far valere il suo diritto nei confronti di tutti i soggetti terzi o relativi: titolare può far valere il suo diritto nei confronti di soggetti specifici o determinati.
  • Disponibili: titolare può liberamente traferire, autolimitare o cancellare il suo diritto con atto giuridico; indisponibili: titolare non può liberamente traferire, autolimitare o anche cancellare il proprio diritto.
  • Potestativi: il titolare può incidere sulle situazioni giuridiche altrui senza che l’altro titolare possa impedirlo.

Situazioni giuridiche passive

Vi sono diverse situazioni giuridiche passive:

  • Obbligo: imposto all’azione del titolare, per soddisfare interesse di chi ha posizione attiva rispetto a tale obbligo.
  • Dovere: situazione che vieta di tenere comportamenti capaci di ledere il diritto soggettivo altrui.
  • Soggezione: situazione di chi si trova esposto al diritto potestativo altrui.
  • Responsabilità: situazione del soggetto esposto a subire le conseguenze svantaggiose previste dalle norme in relazione a qualche suo comportamento o posizione.
  • Onere: comportamento che un soggetto deve tenere se vuole esercitare qualche sua posizione attiva.

Rapporto giuridico

Rapporto giuridico: relazione tra titolare della situazione attiva e titolare della situazione passiva collegata. È complesso, cioè vi sono una pluralità di situazioni giuridiche attive e passive che si intrecciano. Esprime una relazione tra le parti del rapporto e ad esse si contrappongono i terzi, esterni al rapporto giuridico.

Effetti giuridici

Effetti giuridici: mutamenti che si producono nelle situazioni giuridiche dei soggetti, in particolare nella creazione, modifica ed estinzione delle situazioni giuridiche. Questa nozione serve a trasmettere questa dinamicità delle situazioni giuridiche. La causa che determina gli effetti giuridici è chiamata fattispecie giuridica. La relazione causale tra fattispecie ed effetti è frutto di una convenzione umana e può consistere in un fatto o atto.

Fatto giuridico

Fatto giuridico: evento che produce effetti giuridici indipendentemente da intenzionalità e consapevolezza umana. Sono fatti di natura, ma vengono qualificati come giuridici poiché l’avverarsi comporta effetti giuridici.

Atti giuridici

Atti giuridici: azioni umane capaci di produrre effetti giuridici perché caratterizzate da un certo grado di consapevolezza e volontà. Si parla anche di imputabilità dell’atto giuridico a un soggetto. Si distinguono in:

  • Atti negoziali: volontà e consapevolezza sono centrali: volontà di compiere l’atto e di produrre effetti giuridici.
  • Atti non negoziali: volontà presente in grado minore: volontà di compiere l’atto ma non di produrre effetti giuridici.

Ulteriori classificazioni:

  • Natura delle situazioni giuridiche: atti patrimoniali e non patrimoniali (matrimonio).
  • Senso economico dell’atto: atti onerosi (vendita) e gratuiti (donazione).
  • Fattore in vista del quale si producono gli effetti: atti a causa di morte (testamento) e fra vivi.

Un atto umano è illecito quando viola una regola di diritto, ledendo gli interessi che quella regola protegge. Vi sono diverse specie di illecito rispetto a: norma violata, interesse sotteso a tale norma e sanzioni che possono derivare.

Forma degli atti giuridici

Atto pubblico: documento redatto con particolari formalità da notaio o pubblico ufficiale e ha particolare forza probatoria. I pubblici ufficiali si assumono la responsabilità del contenuto e per contestare quanto dichiarato è necessario presentare querela di falso.

Scrittura privata: documento sottoscritto da privato che attraverso la firma si assume la paternità di quanto contenuto in quel documento. Può essere autenticata (notaio o pubblico ufficiale non si assumono la responsabilità del contenuto) o semplice (autenticità della sottoscrizione è riconosciuta dal sottoscrittore o accertato giudizialmente).

Autonomia privata

Autonomia privata: potere che i soggetti hanno di creare e conformare liberamente le situazioni giuridiche che li riguardano. Questa libertà non è assoluta, ma si esplica entro i confini stabiliti dalle norme. È l’essenza del diritto privato e serve a distinguere quest’ultimo dal diritto pubblico; essa ha inoltre un valore politico, perché esprime il principio di libertà del cittadino nei confronti del potere pubblico.

L3: I beni e le vicende dei diritti

I beni

I beni sono le cose che possono formare l’oggetto di diritti. Una cosa può formare oggetto di diritti quando è immaginabile un conflitto di interessi su quella cosa. Per “cosa” si intende entità materiali e immateriali. Se non vi sono conflitti, se la cosa è priva di valore economico o perché non è appropriabile non si ha un bene.

Definizione di bene del CC: qualsiasi entità utile all’uomo, materiale o immateriale, purché suscettibile di aprire conflitti di interessi regolabili dal diritto.

Vi sono diverse distinzioni:

  • Beni immobili: (trattamento giuridico differenziato): i titolari sono soggetti a limiti più severi nell’uso dei beni immobili; esiste un sistema di registrazione relativo sia alla titolarità e consistenza e perciò la circolazione richiede formalità più rigorose; devono avere necessariamente un proprietario (in via residuale lo Stato).
    • Beni immobili in natura: naturalmente e artificialmente incorporata al suolo.
    • Beni immobili per destinazione: entità saldamente assicurati alla riva.
  • Beni mobili: tutti gli altri beni diversi da quelli immobili.
    • Beni mobili registrati: circolazione è abbastanza controllabile (iscritti in pubblici registri).
    • Universalità di beni mobili: complessi di cose mobili che appartengono alla medesima persona e hanno destinazione unitaria, per cui vengono trattati come un complesso unitario (gregge).

Altre classificazioni:

  • Beni divisibili: possono essere suddivisi fisicamente in più porzioni, ciascuna mantenendo la funzione economica.
  • Beni indivisibili: beni la cui suddivisione è materialmente o economicamente impossibile.
  • Beni consumabili: si esauriscono immediatamente con il loro consumo.
  • Beni inconsumabili: possono essere utilizzati in modo continuativo e ripetuto.
  • Beni fungibili: sono identici per qualità ad altri beni dello stesso genere.
  • Beni infungibili: beni che non possono essere sostituiti indifferentemente con altri beni.

Vincolo pertinenziale: collegamento tra bene principale e uno accessorio che può intercorrere tra due beni mobili, due beni immobili o tra un bene mobile e uno immobile; si stabilisce il bene principale per valore economico maggiore. Il proprietario del bene principale può decidere di trasferire il bene principale insieme a quello pertinenziale, o trasferirli in modo disgiunto (se non esplicita si presume che venga effettuato il trasferimento di entrambi).

Frutti: beni prodotti da altri beni, detti beni fruttiferi; appartengono di norma al proprietario del bene fruttifero, ma quest’ultimo può prevedere che i frutti appartengano ad altri: in questo caso, la proprietà dei frutti si ha con la loro separazione dal bene fruttifero. Si distingue tra:

  • Frutti naturali: provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o meno l’opera dell’uomo (prodotti agricoli).
  • Frutti civili: frutti che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia (interessi).

Vi sono due criteri per la distinzione tra beni privati e pubblici:

  • Criterio di appartenenza: a chi appartiene il bene.
  • Criterio della destinazione: quale interesse mirano a perseguire quei beni.

Beni pubblici: beni che appartengono allo Stato o altro ente pubblico e sono destinati a soddisfare interessi generali della collettività (pubblica utilità). Sono soggetti a regimi giuridici speciali diversi, rispetto a categoria cui fanno parte:

  • Beni demaniali: beni pubblici inalienabili perché strettamente al servizio dell’interesse generale (es. spiagge).
  • Beni patrimoniali indisponibili: soggetti a vincolo meno severo di quello dell’inalienabilità, in quanto il loro regime consiste in un vincolo di destinazione per cui tali beni non possono essere sottratti se non per legge.
  • Beni patrimoniali disponibili: proprietà Stato o ente pubblico e seguono stesso regime previsto per i beni privati.

Beni privati: tutti quei beni che non sono pubblici.

Patrimonio: complesso di situazioni giuridiche attive e passive di una persona; è un’entità dinamica che muta nel tempo grazie a fatti e atti che fanno capo al titolare del patrimonio stesso; rientrano quindi i beni materiali, immateriali e rapporti attivi e passivi (es. debiti).

Le vicende dei diritti

Si intendono i movimenti e cambiamenti dei diritti e le vicende principali che possono riguardare i diritti sono la nascita, il trasferimento e l’estinzione del diritto. Dal punto di vista invece del titolare del diritto, le vicende che lo possono interessare sono l’acquisto o la perdita del diritto.

Acquisto dei diritti: tramite l’acquisto il soggetto diventa titolare di un diritto che prima non aveva tramite un atto (contratto) o fatto (rinvenimento di una res nullius) che lo giustifica. L’acquisto può avvenire:

  • A titolo originario: acquisto del diritto come se fosse nuovo.
  • A titolo derivativo: il diritto viene trasferito dal dante causa all’avente causa (AC).

L’acquisto può inoltre avvenire:

  • A titolo gratuito: no sacrificio economico (donazione); oneroso: pagamento in controprestazione all’acquisto.
  • Tra vivi: vendita o a causa di morte (successione).
  • A titolo particolare: acquisto di uno o più diritti; universale: AC subentra nell’intero patrimonio o in parte (erede).
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nardel di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Ferrari Matteo.
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