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Introduzione al diritto

Che cos'è il diritto?

Il diritto è un insieme di regole che puntano a sciogliere e risolvere i conflitti di interessi, che possono sorgere tra chi opera nella società (persone fisiche e giuridiche). Il diritto ha quindi la funzione di prevenire e risolvere i conflitti mediante l'applicazione di regole predeterminate. La regola giuridica la si ricava da una norma giuridica.

Il diritto è un insieme di regole che un determinato stato adotta. Le regole giuridiche non corrispondono sempre e semplicemente alle regole che la mentalità sociale può credere e reputare essere le regole giuste. In molti casi le regole di diritto sono il radicamento di regole che si sono socialmente affermate in quanto giusto, e quindi la regola di diritto è anche la regola che in una società viene vista come giusta. Le regole di diritto però, a differenza delle regole di giustizia (che sono soggettive), sono oggettive per lo stato: le regole di diritto quindi possono realizzare risultati che magari in prima battuta possono essere non quelli giusti (non solo per una parte della popolazione, ad esempio nel caso della legge dell'aborto), ma ci sono delle regole di diritto che all'inizio sembrano a tutte non giuste perché mirano alla prevenzione dei conflitti di interesse ad un raggio maggiore rispetto all'immediata giustizia. Quindi possiamo dire che il diritto non si identifica con la giustizia.

Stato e sovranità

Stato: È una certa comunità di individui stanziata in un certo territorio, sul quale si dispiega la sovranità dello Stato, ed è organizzata in base ad un certo sistema di regole, ossia un ordinamento giuridico.

Esempi pratici di diritto

  • Esempio: Tizio ruba la bicicletta di Caio e la posteggia nel suo giardino. Dopo qualche mese Caio scopre dov'era la sua bici e decide di infiltrarsi per riprendersela. Tizio chiede al giudice di condannare Caio, ma Caio dice che se l'è solo ripresa: chi ha ragione?
  • Esempio: ho ricevuto in prestito da un amico 100.000€, e glieli dovrei restituire 7 anni più tardi, quindi posso tenerli per 7 anni. In questi 7 anni però c'è un 7% di inflazione, quindi quando restituisco al mio amico i 100.000€, questi varranno di meno di quanto valevano 7 anni prima, perché si sono svalutati del 7%. Quindi io devo ridare 100.000 o 107.000? Il diritto dice che in questo caso bisogna versare il valore nominale, ovvero 100.000, perché è il mio amico che mi autorizza a tenerli per 7 anni. Quindi il debito si estingue per il suo valore nominale.

Norma giuridica

La norma giuridica nasce da una proposizione, da un insieme di parole, tuttavia la norma giuridica ha un contenuto precettivo: impone determinate condotte, e sanziona l'inosservanza di determinate prescrizioni.

  • Esempio: il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non dimostra che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Questa è una norma giuridica.
  • Esempio: un commerciante non paga il canone di locazione perché messo in difficoltà dalla chiusura per Covid. Questa non è una norma giuridica, è come se fosse una storia raccontata.

Caratteristiche della norma giuridica

  • Prescrittiva (non descrittiva): non mira semplicemente ad informare, ma a modificare il comportamento dei suoi destinatari (non mancano, tuttavia, alcune definizioni).
  • Coercitiva: chi non la osserva viene sanzionato ed eventualmente costretto ad osservarla.
  • Generale (non individuale): si rivolge a tutti i membri della collettività o a categorie di soggetti, non è quindi dettata per i singoli individui.
  • Astratta (non concreta): riguarda una serie ipotetica di fatti, ha lo scopo di regolare una serie indeterminata di casi futuri ed eventuali, non deve essere dettata per specifiche situazioni.

Generalmente nell'ambito della norma giuridica si parte da una fattispecie (consiste nella descrizione di un fatto definito in base ad alcuni elementi che lo caratterizzano, in modo tale che in quella descrizione possano rispecchiarsi una moltitudine di eventi storici diversi. Può essere astratta, si intende il fatto ipoteticamente descritto da una norma ad indicare quanto deve verificarsi affinché si produca una data conseguenza giuridica; concreta, si intende il fatto realmente verificatosi; semplice, quando costituita da un unico fatto; complessa, quando costituita da una pluralità di fatti giuridici) per poi arrivare all'effetto giuridico (conseguenza che la legge ricollega al verificarsi della fattispecie, ad esempio una sanzione).

Ordinamento giuridico italiano

L'ordinamento giuridico italiano è l'insieme, più o meno, coerente e completo delle norme che regolano lo svolgimento della vita di un determinato stato. L'istituto giuridico è invece l'insieme delle norme che regolano un determinato fenomeno della vita sociale. Fino ad adesso però abbiamo parlato di diritto in senso ampio, ma ci dobbiamo addentrare nel diritto privato: regola i rapporti tra privati, ed anche quelli cui partecipano Stato o enti pubblici se si svolgono su un piano di parità (ne derivano: civile, commerciale, lavoro, industriale — il diritto civile è la grande parte del diritto privato, quindi possiamo quasi usarli come sinonimi).

Principi del diritto privato

  • Parità
  • Autonomia (dettare regole in base alla manifestazione di volontà)

Il diritto pubblico

Il diritto pubblico invece regola il rapporto tra lo stato ed i cittadini, i rapporti in cui centrale è la posizione dello stato o di un ente pubblico in una posizione di supremazia (ne derivano: costituzionale, processuale, amministrativo, tributario, penale).

Fonti del diritto

Quali sono le fonti del diritto? Qualunque atto che, in un dato ordinamento giuridico, è reputato idoneo a creare norme giuridiche. Però ci sono delle regole che ci dicono come si fanno le regole fonti del diritto in un determinato ordinamento: ho la legge che mi dice che non posso fumare a scuola, però in un determinato ordinamento devo sapere come si producono le leggi. Sopra alle fonti del diritto ci sono altre regole originarie che ci dicono come si producono atti e leggi che siano fonti del diritto: sono presenti nella costituzione — ci dice come fare le leggi per il nostro ordinamento.

Alcune delle fonti del diritto

  • Fonti scritte: leggi, regolamento, norme corporative
  • Fonti non scritte: usi

Rappresenta un elenco del 1942, che per un verso è in eccesso (le norme corporative non sono più fonti del diritto), dall'altro verso è ristretto: dopo il 1942 viene creata la Costituzione e l'Italia aderisce alle comunità europee (Comunità Carbone e Acciaio, comunità economica Europa, UE). Questi due eventi hanno radicalmente modificato il quadro e l'assetto delle fonti del diritto attuali nel nostro sistema.

L'adesione dell'Italia nell'Unione Europea ha implicato l'accettazione di limiti alla sovranità dello Stato. Con il trattato di Maastricht del 1992 si è introdotta la cittadinanza dell'Unione Europea. Il trattato di Nizza ha proclamato la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, essa enuncia i principi fondamentali che devono essere rispettati dall'unione in sede di applicazione del diritto comunitario.

Gerarchia delle fonti del diritto

  1. Fonti Costituzionali: costituzione e leggi costituzionali
  2. Fonti Primarie: leggi statali e regionali, regolamenti comunitari
  3. Fonti Secondarie: regolamenti (atti normativi di rango secondario, che vengono adottati dal governo in occasione di attuazione di leggi)
  4. Usi: rappresenta la consuetudine come pratica costante ed uniforme che dà alla vita una regola reputata vincolante

Infine, influenza di legislazione comunitaria. L'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea determina l'attuazione di atti dell'istituzione dell'UE, tra questi atti vanno distinti:

  • Regolamenti comunitari: diversi dai regolamenti di rango secondario, sono di fatto le leggi dell'Unione europea. Sono atti normativi che prevedono delle regole che in via immediata si applicano a tutti i cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE. È quindi uno strumento di armonizzazione piena dei diversi ordinamenti giuridici europei: con l'approvazione di un regolamento comunitario in tutti i paesi della comunità si applica la medesima regola.
  • Direttive: spesso però gli Stati membri non vogliono rinunciare così alla propria autorità di normazione, come se dicessero che preferiscono fare loro stessi una legge riguardo a una determinata materia. Allora questa esigenza porta spesso a non usare i regolamenti comunitari, bensì l'UE usa una direttiva: approvata dall'UE con delle regole, che però prevede che determinate regole (non immediatamente applicabili in tutti gli Stati membri) che verranno imposte agli Stati membri che dovranno fare delle leggi che dovranno comunque seguire queste regole. Impone allo stato membro di approvare una propria legge coerente con i contenuti della direttiva. C'è un'armonizzazione moderata: rimane un po' di discrezionalità da parte degli Stati nel recepire i contenuti delle direttive.

Entrata in vigore delle norme

Quando entra in vigore la norma contenuta in una legge o in un regolamento? Quando entra a far parte della Gazzetta ufficiale, anche se l'entrata in vigore avviene 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge. L'articolo 15 delle pre-leggi riguarda i conflitti tra le regole: quando in un determinato ordinamento giuridico ci sono leggi tra loro contrastanti (limite velocità di 70, ma un'altra dice 90).

Normalmente nel caso di regole di pari livello il conflitto si scioglie con il criterio cronologico: prevale ovviamente la legge successiva, la quale abroga la legge precedente contrastante nei contenuti. L'abrogazione però può essere espressa o tacita:

  • Espressa: se la legge nuova esprime in modo esplicito che la vecchia legge è stata abrogata.
  • Tacita: se la nuova legge non dice in maniera esplicita che la vecchia legge è stata abrogata.

Però c'è da fare una ulteriore considerazione riguardante le leggi di diverso livello: si utilizza il criterio gerarchico, prevale la regola che trova fonte nell'atto normativo gerarchicamente superiore. Quindi pur successiva la legge ordinaria che viola la legge costituzionale, quella nuova legge cade: perché dichiarata incostituzionale. A decidere e a valutare il contenuto di legge in conflitto con la regola costituzionale c'è l'organo chiamato Corte Costituzionale.

Interpretazione della legge

L'articolo 12 delle pre-leggi riguarda l'interpretazione della legge (interpretare: attribuire un senso, decidere che cosa il testo dice effettivamente è vedere come vanno risolti i conflitti), e sostiene che nell'interpretare la legge si deve partire da un criterio testuale (non bisogna attribuire altro senso se non quello palese del significato proprio delle parole), ma se questo non dovesse funzionare bisogna guardare l'intenzione del legislatore. Quindi per l'interpretazione della legge si utilizza sia un criterio testuale sia un criterio logico-sistematico.

Dalla disposizione (come segno linguistico, proposizione normativa contenuta in un testo) bisogna passare alla norma (disposizione a seguito dell'attività interpretativa: significato).

  • Esempio: l'art. 2043 del codice civile sostiene che se provoco un danno ingiusto a terzi sono costretto a ripagarlo: ma se apro un negozio e provoco il calo del fatturato del 90% al mio concorrente non è un danno ingiusto, quindi non lo devo pagare.

Criteri di interpretazione della norma

  • Letterale: quando si attribuisce alla legge il senso palesato dal significato proprio delle parole che la formano.
  • Logico: quando si intende stabilire l'intenzione del legislatore.
  • Sistematico: l'interprete deve fare riferimento alla legge nel suo complesso, ossia alla disciplina in cui si inserisce la norma.
  • Storico: quando si fa riferimento ai precedenti storici che regolavano la stessa fattispecie, per valutare le ragioni per cui la nuova norma è stata introdotta.
  • Teologico: consiste nello stabilire lo scopo della norma.

L'ordinamento giuridico è l'insieme complesso ed articolato delle norme di un particolare stato, ma non è necessariamente un insieme completo (possono esserci dei conflitti di interesse che non sono risolti da una specifica regola predeterminata: non tutte le situazioni dell'esperienza umana sono disciplinare da norme giuridiche). Il complesso di norme da cui è costituito l'ordinamento rappresenta il diritto positivo. Purtroppo però anche le situazioni non disciplinate devono essere decise dal giudice: per tale motivo l'Art. 12 secondo comma delle pre-leggi sostiene che nel caso di una lacuna normativa bisogna ricorrere a casi di interesse simili al caso analizzato, tramite un'analogia perché le due fattispecie sono in qualche modo simili tra loro (con analogia legis si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. È però compito dell'interprete capire se la lacuna sia una dimenticanza del legislatore oppure se sia una lacuna voluta per rendere il caso più specifico).

Invece si parla di analogia iuris se il caso rimanesse ancora dubbio di deciderebbe secondi i principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato.

Regole del diritto privato

In generale le regole del diritto privato sono regole di carattere dispositivi o derogabile: il codice civile detta delle regole, ma è possibile che le altri stabiliscano regole diverse dal codice civile (avviene in modo significativo nel caso del diritto privato contrattuale) (deroga = quando una nuova norma pone, in specifici casi, una disciplina diversa prevista da quella della norma precedente). La volontà del soggetto privato ha un ruolo centrale, ad esempio quando si firma un contratto le parti possono scrivere quello che vogliono (nei limiti legislativi specifici), magari poi la legge se le parti tacciono su determinati punti prevede delle regole integrative del contratto. Spesso le regole di diritto privato quindi fanno un passo indietro rispetto alle due parti private che hanno fatto un accordo (regole che intervengono in supplenza solo se le parti non esplicitano qualcosa in un contratto).

Quindi le regole del diritto privato possono essere:

  • Derogabili: suppletive (trovano applicazione solo quando i soggetti privati non abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto dei loro rapporti, lasciando così una lacuna) oppure dispositive (la cui applicazione questo evitata mediante un accordo di interessati).
  • Inderogabili: quindi regole imperative che valgono sempre. Norme la cui applicazione è imposta dall'ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli.

Usi come fonti non scritte

Tornando a parlare degli usi possiamo dire che questi rappresentano delle fonti non scritte di regole giuridiche. Nascono da una consuetudine, ovvero da una ripetizione costante ed uniforme di determinate regole e condotte in un determinato contesto sociale da parte di determinati consociati, in modo che i consociati stessi credano che quelle siano regole di diritto per loro vincolanti. Il diritto un tempo era tutto diritto consuetudinario e non statuale: le regole di diritto fino all'inizio dell'Ottocento nascevano dalla consuetudine e dagli usi, dal fatto che nei secoli si erano sedimentate delle condotte osservate da tutti perché ritenute vincolanti, e anche i tribunali applicavano regole consuetudinarie perché le regole di diritto ancora non nascevano da un atto statuale compiuto da una autorità legittimata a produrre regole giuridiche.

Per l'art 8 delle pre-leggi sostiene che "nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati", ovvero gli usi hanno efficacia quando sono richiamati da leggi e regolamenti, inoltre si può anche concludere che nelle materie non regolate da leggi e regolamenti gli usi certamente si applicano ed impediscono che ci sia una lacuna (che si crea quando non ci sono leggi, regolamenti e usi).

Quindi in definitiva l'uso si applica quando:

  • La legge o il regolamento richiamano un uso.
  • Una materia non è regolata né da legge né da regolamento, ma c'è un uso per evitare una lacuna giuridica. Dove non c'è una previsione di legge o regolamentare quindi si applicano gli usi.
  • L'uso inoltre non può mai andare contro ad una legge.

Situazioni giuridiche soggettive

Si definiscono situazioni giuridiche soggettive le situazioni in cui viene a trovarsi un soggetto in base alla gerarchia tra conflitti di interessi, stabilità da una determinata norma giuridica; quando un soggetto si trova a voler realizzare un proprio interesse e la norma giuridica dice se quell'interesse può essere da lui legittimamente soddisfatto o meno.

Le situazioni giuridiche soggettive possono quindi essere di due tipologie:

  • Attive: determinano la prevalenza dell'interesse del titolare rispetto a quello degli altri soggetti, in capo a chi vince questo conflitto — diritto soggettivo. Rappresenta il potere di agire/pretendere che un altro agisca per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale, protetto dall'ordinamento giuridico (es: il diritto di credito rappresenterà la possibilità di pretendere da altri la somma dovuta). È quindi una posizione di vantaggio tutelata da una norma giuridica.
  • Passive: determinano la subordinazione dell'interesse del titolare rispetto a quello degli altri soggetti — obbligo, dovere, soggezione.

Obbligo: situazione passiva consistente in un vincolo imposto all'azione del titolare, nell'interesse di chi ha un diritto soggettivo rivolto direttamente.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gabriele.busnardo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof D'Adda Alessandro.
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