Diritto privato
Capacità di agire
Si acquista con il raggiungimento della maggiore età ed è l'idoneità a compiere atti giuridicamente validi. Si perde con la morte o con l’interdizione che può essere legale o giudiziale. Quando si parla di incapacità di agire del soggetto bisogna distinguere due ipotesi di incapacità.
- Incapacità relativa: Al soggetto è riconosciuta una limitata attitudine al valido compimento di atti giuridici, in particolare gli è concesso compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre per compiere atti di straordinaria amministrazione necessita di un curatore;
- Incapacità assoluta: Il soggetto è giudicato dall'ordinamento inidoneo alla cura dei propri interessi, cosicché egli non può compiere validamente alcun atto giuridico; Tra le ipotesi di incapacità di agire assoluta ci sono la minore età e l'interdizione legale e giudiziale.
L'interdizione ha come presupposto uno stato di infermità di mente grave e permanente di una persona che rende quest'ultima incapace di provvedere ai propri interessi.
- Interdizione giudiziale: Si chiama così perché l'interdizione avviene per effetto di una sentenza che è emanata dal giudice su istanza o dello stesso interdicendo o da parte del coniuge o da parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo, ma può anche essere chiesta dal pm, dal tutore o dal curatore. L'interdizione è posta a salvaguardia dei suoi interessi.
- Interdizione legale: Si chiama così perché in questo caso si tratta di una condanna penale. Va specificato che la sentenza deve essere passata in giudicato per una pena dell'ergastolo o quando vi è una condanna di reclusione per un periodo non inferiore a cinque anni (reati di particolare gravità). In questa ipotesi c’è una pena accessoria che è data dall’interdizione legale. Quindi il soggetto colpevole, oltre a scontare gli anni di reclusione secondo quanto stabilito dalla sentenza, sarà anche legalmente interdetto, cioè non potrà compiere atti giuridicamente validi.
Ipotesi di incapacità di agire relativa
Inabilitazione: È un effetto di una sentenza emessa su istanza o dello stesso soggetto interessato, del coniuge, della persona stabilmente convivente, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado, del tutore, del curatore o del pm.
Ipotesi di inabilitazione per esempio:
- Stato di infermità di mente non così grave da determinare l'interdizione;
- Prodigalità (soggetto che sperpera il proprio patrimonio);
- Soggetti affetti da ludopatia (vizio del gioco);
- Sordomutismo e cecità, solo quando non sono accompagnati da un'idonea educazione che rende possibile al soggetto superare la menomazione;
- Tossicodipendenti e chi abusa di alcool;
L'autorità giudiziaria valuterà in concreto se questi presupposti sussistono o meno.
Emancipazione del minore
Si tratta di colui che abbia 16 anni e abbia contratto matrimonio previa autorizzazione del tribunale. Viene quindi emancipato e cioè acquista la capacità di agire limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.
Atti che può compiere l'emancipato, per esempio:
- Potrà riscuotere i capitali;
- Potrà stare in giudizio però solo con l'assistenza del curatore;
- Potrà compiere gli atti di straordinaria amministrazione con il consenso del curatore e con l'autorizzazione del giudice tutelare.
Capacità giuridica
Si acquista al momento della nascita. È l'idoneità a divenire titolare di situazioni giuridiche soggettive attive e passive. Tutte le persone fisiche al momento della nascita la acquistano. La capacità giuridica si perde con la morte e cioè con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.
- Scomparsa: Si ha quando non si hanno più notizie di una persona. Presuppone l'allontanamento di una persona fisica dal suo ultimo domicilio o dalla sua ultima residenza. Si tratta di una situazione di fatto.
- Domicilio: Si intende la sede principale dei propri affari e interessi, quindi il luogo in cui la persona ha stabilito i propri affari. Il domicilio è unico, non ci possono essere più domicili.
- Residenza: Si intende il luogo in cui la persona soggiorna abitualmente. Di solito residenza e domicilio possono anche coincidere, ma possono anche divergere.
- Dimora: Si intende il luogo in cui la persona si trova a stare, ma non è un luogo in cui soggiorna abitualmente, ma è caratterizzata da una temporaneità. Per esempio, dimora di montagna.
La conseguenza immediata è che bisogna svolgere tutta un'attività conservativa dei beni del soggetto scomparso, e quindi è previsto da parte del c.c. che chiunque abbia interesse, una volta appresa la notizia del soggetto scomparso o non avendo avuto più sue notizie, possa svolgere di propria spontanea volontà l'attività o può essere il pubblico ministero a dichiarare la scomparsa del soggetto e a svolgere l'attività conservativa. Sotto il profilo degli effetti non abbiamo una modifica dello status della persona che rimane lo stesso.
- Assenza: Si tratta di una situazione di diritto. Presupposto per avere l'assenza è la scomparsa; devono essere decorsi 2 anni dal giorno in cui vi è stata l'ultima notizia dell'assente. La dichiarazione di assenza che avviene con sentenza che ha valore dichiarativo avrà come conseguenza l’immissione nel possesso dei beni da parte di coloro che sarebbero stati gli eredi del soggetto, testamentari o legittimi. Si tratta di un immissione nel possesso temporanea perché è una situazione di diritto, ma non abbiamo ancora certezza della morte di un soggetto. Ma a differenza della scomparsa, l'assenza produce degli effetti giuridici che incidono sulla sfera patrimoniale e personale del soggetto. Un altro effetto prodotto è l'esonero temporaneo dell'adempimento di coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati dalle obbligazioni.
- Dichiarazione di morte presunta: Si tratta di una situazione di diritto come l’assenza perché presuppone una sentenza dichiarativa, qui però gli effetti saranno diversi. Non si ha la prova della morte (il cadavere) ma la situazione di diritto che si crea è la medesima.
I presupposti per ottenere la dichiarazione di morte presunta sono:
- Devono essere trascorsi almeno dieci anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia dell’assente;
- È necessario presentare un’istanza al Tribunale competente con la quale si chieda la dichiarazione di morte presunta;
- L’istanza deve essere presentata dal pubblico ministero o dai soggetti legittimati (eredi);
- La sentenza è pronunciata dal Tribunale del luogo dell’ultima residenza o dell’ultimo domicilio dello scomparso;
- Può essere dichiarata anche se sia mancata la dichiarazione di assenza da parte del Tribunale.
Responsabilità genitoriale
Complesso di diritti e di doveri che fanno capo ai genitori in funzione della cura degli interessi patrimoniali ma anche degli interessi personali.
- Gli atti di ordinaria amministrazione disgiuntamente;
- Gli atti di straordinaria amministrazione solo congiuntamente; compiuti disgiuntamente solo previa autorizzazione del giudice tutelare che la concede solo in caso di necessità.
Tutela: È l'istituito previsto nell’ipotesi di minore che non abbia i genitori.
- Atti di ordinaria amministrazione che possono essere compiuti liberamente;
- Atti di straordinaria amministrazione occorre l'autorizzazione giudiziale.
Protutore: È il soggetto che interviene laddove il tutore non può o nelle situazioni di incompatibilità in cui è necessario l'intervento altrui.
Curatela: È l'istituito previsto per quelle ipotesi di incapacità relativa. Il curatore è nominato dal giudice tutelare e ha la funzione e il compito di assistere e non di rappresentare l'incapace (cosa che spetta al tutore). Lo assiste in determinati atti che hanno contenuto patrimoniale.
Amministrazione di sostegno: Istituto ha l'obiettivo di tutelare quelle persone che sono prive in tutto o in parte di una piena autonomia nello svolgimento di alcune funzioni della vita quotidiana. Il beneficiario dell'amministrazione, a differenza dell'inabilitato, dell'interdetto e del minore di età, non ha una capacità di agire ridotta ma rimane pienamente capace di agire. Soltanto che per il compimento degli atti indicati dalla sentenza di nomina dell'amministratore non potrà agire autonomamente ma dovrà avere il sostegno di altro soggetto.
I presupposti che legittimano il ricorso all'amministratore di sostegno sono:
- L'infermità di mente anche parziale o temperante;
- La menomazione fisica o psichica.
Il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno è di competenza del giudice tutelare e inizia con la proposizione di un ricorso che può essere presentato o dallo stesso beneficiario o da pm, il coniuge, parenti entro il quarto grado ecc. In questo procedimento il soggetto beneficiario avrà diritto a essere ascoltato quindi c'è la necessità della sua audizione. La nomina di amministratore avviene con decreto. Gli atti compiuti dall'amministratore e dal beneficiario in violazione o delle norme del codice civile o in violazione del contenuto del decreto di nomina dell'amministratore sono degli atti annullabili.
Enti lucrativi
Enti che si caratterizzano per il fatto di svolgere un’attività finalizzata a produrre utili che devono essere distribuiti tra i soci. Le società, per esempio, sono enti lucrativi e lo scopo è quello di produrre utili per i soci e distribuirli ad essi. Questi sono appunto enti profit.
Enti non lucrativi
Enti il cui scopo non è quello di ridistribuire gli utili tra soci. Questi possono anche svolgere un’attività di carattere economico ma la differenza con gli enti lucrativi è che questa ricchezza eventualmente prodotta deve essere destinata allo scopo dell’ente, non vi è quindi ridistribuzione di questa ricchezza a favore dei soci. Questi sono appunto enti no profit.
Possiamo parlare di soggettività giuridica per indicare l'attitudine che un ente ha, anche se privo di personalità giuridica, per costituire un centro autonomo di imputazioni di situazioni giuridiche che possono essere attive o passive. L’effetto dell'attribuzione della personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale perfetta. Se l'ente è riconosciuto acquisterà la personalità giuridica e quindi il proprio patrimonio sarà distinto perfettamente da quello dei singoli componenti (autonomia patrimoniale perfetta).
Se l'ente non è riconosciuto non ci sarà attribuzione della personalità giuridica e ci sarà una separazione del patrimonio dell’ente destinato allo scopo da raggiungere rispetto al patrimonio di coloro che singolarmente hanno costituito l'ente (autonomia patrimoniale imperfetta). Il riconoscimento avviene attraverso l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, con il riconoscimento quindi l'ente acquista l'autonomia patrimoniale perfetta.
Le tre tipologie di enti non lucrativi
- Associazioni: Si distinguono in due categorie:
- Associazioni riconosciute: È necessario un atto costitutivo e uno statuto. Nell'atto costitutivo si inseriscono tutti gli elementi costitutivi dell’associazione; la sede, lo scopo, i componenti. Nello statuto si inseriscono tutte quelle norme che disciplinano il funzionamento dell’ente. L’associazione ha un organo deliberativo che è dato dall’assemblea. Quest'ultima nel prendere decisioni è formata da tutti i soci che compongono l'associazione. Le delibere vengono prese in applicazione del principio di maggioranza e tutti quanti gli associati hanno diritto a partecipare all'associazione e nessuno può essere escluso se non per gravi motivi. Esistono anche gli organi di distribuzione delle delibere, questo organo è rappresentato dall'amministratore. Si costituiscono con la forma dell'atto pubblico; questo requisito di forma è richiesto per ottenere il riconoscimento.
- Associazioni non riconosciute.
- Fondazioni: L'elemento predominante è rappresentato dal patrimonio. Non è altro che un patrimonio che è vincolato ad un determinato scopo. La costituzione della fondazione può avvenire attraverso un testamento ma potrebbe anche avvenire per un atto inter vivos cioè in vita un soggetto o più soggetti decidono di costituire una fondazione e quindi destinare un complesso di beni per la realizzazione di uno scopo. Nel momento stesso in cui questo complesso di beni, che forma la fondazione, ottiene il riconoscimento, quell'ente assume piena personalità giuridica e diventa cioè una persona giuridica distinta da quelli che sono i fondatori e quest'ultimi perdono il controllo di questi beni che hanno destinato perché dal momento in cui la fondazione viene riconosciuta, quel patrimonio dovrà e potrà essere destinato solo a quello scopo. La revoca della fondazione è possibile fino a quando non c’è il riconoscimento. I beni che costituiscono la fondazione devono essere destinati allo scopo. Se non sono più sufficienti o se lo scopo è raggiunto, quei beni, quelle somme e quelle risorse che costituiscono elemento patrimoniale dell’ente non possono tornare indietro (al fondatore) ma devono essere sempre direzionate allo scopo. Il vincolo dello scopo è importante sia nelle associazioni che nelle fondazioni.
- Comitati: Un ente che si colloca in una disciplina a metà strada tra associazioni e fondazioni. È un ente, come abbiamo detto, non lucrativo a struttura associativa che ruota intorno al vincolo di destinazione impresso al patrimonio che viene raccolto attraverso donazioni (oblazioni) e che costituisce un autonomo soggetto di diritto suscettibile di riconoscimento. Il comitato coinvolge tre categorie di soggetti:
- Promotori: Sono quelle persone che procedono alla raccolta dei fondi necessari per perseguire lo scopo di pubblica utilità che è stato annunciato.
- Organizzatori: Sono quelle persone che gestiscono i fondi raccolti.
- Oblatori: Sono i sottoscrittori, cioè quei soggetti che donano risorse per raggiungere lo scopo; queste donazioni sono dette oblazioni.
Famiglia
Primo libro matrimonio visto sotto due accezioni:
- Atto giuridico: Negozi di solenne mediante il quale gli sposi contraggono il vincolo;
- Rapporto: Complesso di diritti e doveri che nascono dal vincolo matrimoniale.
L'atto matrimoniale
Non è un contratto perché manca il carattere della patrimonialità. È un negozio giuridico: è una dichiarazione di volontà tra i nubenti per costituire, regolare ed estinguere questo rapporto giuridico e costituire insieme una famiglia. Da questo vincolo nascono reciprocamente dei diritti e doveri tra di loro e nei confronti dei figli.
La promessa di matrimonio, tuttavia, produce però alcuni effetti giuridici; questi sono descritti dall'Art. 79 del codice civile, bisogna distinguere due ipotesi:
- La promessa fatta per atto pubblico o per scrittura privata: Se viene realizzata adempiendo ad una di queste formalità avrà come effetto quello di obbligare il promittente, che senza giusto motivo non abbia portato a termine la promessa o con il suo comportamento ha portato l’altro al rifiuto a contrarre il matrimonio, a risarcire il danno subito dall'altro promittente per le spese che sono state fatte e alle obbligazioni che sono state contratte a seguito della promessa. L'azione per la restituzione di queste spese si prescrive in un anno dal giorno del rifiuto.
- La promessa fatta unilateralmente o se espressa in una forma non solenne: In questo caso, se alla promessa unilaterale non segue la celebrazione del matrimonio, l’unico effetto che l'ordinamento riconosce è quello di legittimare il promittente a domandare entro un anno la restituzione dei doni in ragione della stessa promessa.
Dopo l'eventuale promessa di matrimonio deve avvenire la pubblicazione dello stesso. La pubblicazione deve precedere il matrimonio e consiste nell'obbligo di affissione sulla porta della casa comunale, a cura dell'ufficiale di stato civile, di un atto contenente l'indicazione degli sposi, il luogo in cui verrà celebrato il matrimonio e la data di celebrazione. Le pubblicazioni hanno funzione di notizia del matrimonio, servono a far conoscere alla collettività l’intenzione dei nubenti di contrarre matrimonio in modo che chiunque sia a conoscenza di cause ostative possa opporsi al matrimonio. I soggetti che possono proporre opposizione sono:
- Genitori;
- Ascendenti e collaterali entro il terzo grado;
- Tutore;
- Curatore;
- Pubblico ministero.
Nell'atto di opposizione il dichiarante deve specificare la qualità che gli consente di proporre opposizione, le cause e l'elezione di domicilio. Se l'opposizione è respinta, l'opponente può essere condannato al risarcimento dei danni tranne che se si tratti di un ascendente o del pubblico ministero.
Matrimonio concordatario: riguarda la celebrazione fatta in chiesa secondo quelli che sono i Patti Lateranensi, (accordo tra Stato e Chiesa) in virtù del quale...
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