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PROMESSE UNILATERALI, ALTRI ATTI O FATTI IDONEI A PRODURRE OBBLIGAZIONI

Le fonti delle obbligazioni sono il contratto, il fatto illecito o altro o fatto idoneo a produrre obbligazioni per il nostro ordinamento giuridico. Quest'ultima parte è da dedicare proprio alle promesse unilaterali.

Promessa unilaterale: si intende il negozio giuridico, unilaterale, mediante il quale un soggetto continua ad eseguire una prestazione senza la necessaria accettazione del destinatario di questa promessa.

Le principali ipotesi di promessa unilaterale, fonte delle obbligazioni, sono:

  • Promessa di pagamento e la ricognizione di debito (Art. 1988 c.c.);
  • Promessa al pubblico (Art. 1989 c.c.);
  • Titoli di credito (Art. 1992 s.s. c.c.)

L'Art. 1988 c.c. è la norma da richiamare quando si parla della promessa di pagamento e della ricognizione di debito. Sono due ipotesi di promessa unilaterale.

Promessa di pagamento: atto unilaterale con cui un soggetto promette il pagamento di una determinata

è che si tratti di atti negoziali a forma libera. La promessa di pagamento e la ricognizione di debito sono strettamente legate tra loro e sono considerate atti unilaterali in cui il debitore riconosce il proprio debito nei confronti del creditore. Un aspetto importante legato a questi atti è l'astrazione processuale. Questo significa che il beneficiario della promessa di pagamento o della ricognizione di debito, a seconda dei casi, non è tenuto a provare il rapporto sottostante da cui deriva l'obbligazione, perché si presume che tale rapporto esista. La promessa di pagamento e la ricognizione di debito possono essere di due tipi: - Pure: quando non viene menzionato alcun riferimento al rapporto sottostante. - Titolate: quando viene espressamente menzionato il rapporto sottostante. Per quanto riguarda la natura giuridica di questi atti unilaterali, la tesi più accreditata è che si tratti di atti negoziali a forma libera.

è quella dell’atto giuridico insenso stretto.

Promessa al pubblico: atto unilaterale in cui un soggetto si rivolge al pubblico; si tratta di un soggetto (promittente)che promette una prestazione a chiunque si trovi in una determinata situazione o che compia una determinata azione. Non è diretta ad un soggetto determinato ma chi si obbliga lo fa davanti ad una platea indeterminata di soggetti. La promessa al pubblico è una fonte di obbligazione vincolate dal momento in cui viene resa pubblica. Se non è previsto un termine il vicolo del promittente cesserà quando sarà trascorso un anno dalla promessa e la situazione richiesta non si è verificata. Come tutti i negozi unilaterali la promessa al pubblico può essere revocata. La revoca della promessa al pubblico può avvenire solo per giusta causa e nella stessa forma con cui è stata posta in essere la promessa. La promessa al pubblico si differenzia dall'offerta al

pubblico.-Offerta al pubblico: si tratta di un atto giuridico in senso stretto. E' una proposta contrattuale a destinatario indeterminato che diviene vincolante solo con l'accettazione e può essere revocata fino a che l'accettazione non giunga a conoscenza del promittente. -Gestione di affari altrui (Art. 1173 c.c.): ricorre quando un soggetto (gestore), senza essere obbligato, assume volontariamente e consapevolmente la gestione di un affare per conto di un altro soggetto perché questo soggetto non è in grado di provvedervi al momento. Questo soggetto si comporta al pari di un mandatario senza però che gli sia mai stato dato un mandato. Le attività che il gestore può compiere sono: -Attività materiali; -Attività giuridica: in questo caso possono compiersi anche gli atti di straordinaria amministrazione però questi atti devono essere utili e urgenti. La gestione può essere: -Rappresentativa: quando il gestore

agisce in nome del gerito. Quindi, agisce espressamente facendo riferimento al beneficiario.

-Non rappresentativa: quando il gestore agisce per conto del gerito ma lo fa in nome proprio e così facendo lo fa senza rappresentanza.

I requisiti della gestione sono:

  • Alienabilità: cioè l'affare deve fare riferimento ad altri;
  • Consapevolezza dell'altruità da parte del gestore;
  • Animus: la convinzione dell'altruità e della necessità a vantaggio degli altri dell’azione che si sta compiendo.

Possiamo, quindi, riconoscere all’interno di questa gestione una funzione solidaristica che è intesa come interesse di tutela dell’altro;

-L’interessato non deve essere in grado di provvedere da solo ai propri interessi;

-Spontaneità dell’intervento del gestore: cioè non ci deve essere un incarico preesiste tra i due soggetti. L’atto è compito spontaneamente dal gestore a vantaggio del

beneficiario;-Utilità: valutata solo all'inizio della gestione.-Capacità di agire del gestore: deve essere pienamente capace di agire.Gli effetti obbligatori della gestione sono:Per quanto riguarda il gestore ha l'obbligo di continuare la gestione fino a quando il beneficiario o il suo erede non siano in grado di provvedervi personalmente.Per quanto riguarda il gerito deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in suo nome se si è trattato di una gestione di affari altrui rappresentativa.-Il pagamento dell'indebito (Art. 2033 c.c.): si tratta dell'esecuzione di una prestazione non dovuta che obbliga chi l'ha ricevuta a restituire quanto ha ottenuto.Si tratta di una disciplina complessa, la stessa dottrina tende a distingue due concetti:-Indebito oggettivo: si ha quando l'adempiente esegue una prestazione sulla base di un titolo che non esiste o che non può aver nessuno effetto e quindi oggettivamente nondovuto.-Indebito soggettivo: (Art. 2036 c.c.) si ha quando un soggetto paga un debito altrui e lo fa perché si crede, erroneamente, debitore. Determina la ripetibilità però affinché questa ripetibilità possa effettivamente avvenire ci deve essere alla base un errore scusabile e il creditore non deve essersi privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito altrimenti non potrà essere chiesta la ripetizione. Nella disciplina del pagamento dell'indebito viene previsto dal Codice che:
Il solvens, colui che ha pagato in modo indebito, ha diritto alla restituzione dei frutti e degli interessi sulle somme.
-Ne avrà diritto dal giorno della domanda qualora l'accipiens, colui che ha accettato il pagamento non dovuto, era in buona fede. -Ne avrà diritto dal giorno del pagamento e non della domanda qualora l'accipiens era in mala fede. Questo diritto a ripetere la prestazione ha come presupposto l'azione di ripetizione.

Si tratta di un azione personale. La legittimazione attiva spetta al soggetto a cui giuridicamente è imputabile il pagamento. L'azione di ripetizione si prescrive in 10 anni, trascorso questo termine, nonostante vi siano i presupposti del pagamento dell'indebito non è più possibile la ripetizione.

Arricchimento senza giusta causa (Art. 2041 c.c.): il legislatore dice che chi si arricchisce senza giusta causa, a danno di un altro soggetto, è obbligato nei limiti dell'arricchimento ricevuto ad indennizzare chi ha subito una diminuzione patrimoniale.

I requisiti per poter applicare l'Art. 2041 c.c. sono:

  • Arricchimento di un soggetto: si intende qualsiasi vantaggio patrimoniale conseguito. Potrebbe anche essere un vantaggio patrimoniale il fatto che un soggetto non ha affrontato una spesa perché è stata affrontata da altri.
  • Impoverimento dell'altra parte: il soggetto ha avuto una perdita e a quest'ultima corrisponde il
vantaggio dell'altrosoggetto-Assenza di una giusta causa: cioè l'arricchimento di un soggetto che ha determinato l'impoverimento di un altrosoggetto non corrisponde ad alcuna causa; non c'è una motivazione giuridica, non c'è una liberalità, non c'è un adempimento di un obbligazione, non c'è un obbligazione naturale. Per quanto riguarda gli obblighi di indennizzo e di restituzione, l'accipiens è tenuto ad indennizzare l'impoverimento della diminuzione patrimoniale subita. Il calcolo dell'indennizzo deve comprendere solo il danno emergente e non il lucro cessante. Se l'arricchimento ha per oggetto una cosa determinata l'accipiens dovrà restituirla in natura ma solo quando la restituzione è possibile. Si prescrive in 10 anni. CONTRATTO: disciplinato dall'Art. 1321 c.c. Si tratta dell'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un

Rapporto giuridico patrimoniale. Da quanto detto emergono alcune caratteristiche che contraddistinguono la nozione di contratto:

  • Giuridicità: per avere contratto bisogna essere di fronte ad una situazione o ad un rapporto rilevanti per l'ordinamento giuridico;
  • Patrimonialità: il rapporto ha natura patrimoniale se i beni o la prestazione oggetto dello stesso rapporto sono suscettibili di valutazione economica.

Il regolamento contrattuale può avere una funzione:

  • Costitutiva: questo elemento implica il potere contrattuale di determinare la nascita del rapporto giuridico. Costituire una situazione giuridica meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.
  • Regolativa: significa modificare le situazioni con cui le parti sono titolari. Regolare comporta un accertamento da parte dei soggetti interessati dell'esistenza o meno di una situazione giuridica. Il significato del termine cambia in relazione al contratto, le parti autoregolamentano quelli che sono i propri.

interessi.-Estintiva: di situazioni giuridiche.L'Art. 1322 c.c. disciplina l'autonomia contrattuale e cioè (1° comma) le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge..L'autonomia contrattuale può essere intesa:-Sotto un profilo negativo: secondo cui nessuno può essere costretto a concludere un contratto contro il proprio volere.-Sotto un profilo positivo: nel rispetto dei limiti della legge è ammessa la libertà contrattuale fermo restando la libertà di ciascuno di poter determinare come meglio crede i propri interessi, si deve trattare però di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.Con il termine "parte" si intende una entità giuridica che fa capo ad un centro di interessi omogenei per la cui realizzazione viene manifestata una volontà giuridicamente rilevante.Di solito è un unico soggetto che forma una

parte ma ci potrebbero essere delle parti plurisoggettive. I contratti tra le tante distinzioni si distinguono in:

  • Contratti tipici: sono quelli
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher raf.iannozzi1997 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Spoto Giuseppe.