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GLI EFFETTI DEL TEMPO SUL RAPPORTO GIURIDICO: PRESCRIZIONE E DECADENZA

Il tempo ha grandissima rilevanza sulla vita dei diritti, perché per quasi tutti all'interno di una società il diritto è importante fin tanto che chi ne è titolare lo eserciti. Inoltre, con il trascorrere del tempo se un diritto non fosse esercitato potrebbe essere dimenticato, soprattutto per quelli senza "pubblicità".

Prescrizione estintiva

Si tratta della perdita di un diritto soggettivo che consegue all'inerzia, ovvero al non uso di esso da parte del soggetto titolare, che si protrae per un periodo di tempo determinato dalla legge. Si disciplina questo istituto nel Codice civile dall'art. 2934 all'art. 2963, da cui si traggono i suoi tre presupposti:
  • L'esistenza di un diritto soggettivo esercitabile;
  • Il mancato esercizio di tale diritto;
  • Il decorso del tempo previsto dalla legge.
La prescrizione inizia a decorrere non dal momento incui nasce il diritto soggettivo, ma dal momento in cui tale diritto può essere esercitato. La ragione su cui si fonda questo istituto è da ricercarsi nel fatto che il mancato esercizio di un diritto da parte del suo titolare può far insorgere nella collettività dei dubbi in ordine alla sua esistenza o al suo abbandono. Ecco, dunque, che per l'ordinamento diviene prioritario cercare in ogni modo di adeguare la situazione di diritto a quella di fatto. È, quindi importante evitare l'inerzia, la cui durata è stabilita dalla legge; e se il titolare non esercita il suo diritto per tutto il tempo stabilito dalla legge la sanzione che lo colpisce è la perdita di quest'ultimo. In realtà, il Codice civile stabilisce che non sono soggetti a prescrizioni i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge ciò significa che vi sono diritti soggettivi che, benché non esercitati per lungo tempo dal loro titolare,non obbligato a esercitarlo o a far valere i suoi diritti. In queste circostanze, il diritto non si estingue e il titolare può decidere di agire in qualsiasi momento. Ad esempio, il diritto di proprietà non si estingue semplicemente perché il proprietario non lo esercita. Tuttavia, se qualcuno approfitta di questa inerzia e acquisisce la proprietà tramite usucapione dopo 20 anni, il diritto di proprietà si estingue a favore di quest'ultimo. Allo stesso modo, l'azione per far dichiarare la nullità di un atto non si estingue per inerzia. Il titolare può decidere di agire in qualsiasi momento, anche dopo molti anni. Le potestà genitoriali sono un altro esempio di diritto che non si estingue per inerzia. Anche se un genitore non esercita le sue potestà per un certo periodo di tempo, queste non si estinguono automaticamente. La prescrizione è un istituto giuridico che stabilisce dei termini entro i quali un diritto può essere fatto valere. Si distinguono diverse tipologie di prescrizione: - La prescrizione ordinaria, che richiede un periodo di inerzia di dieci anni per estinguere un diritto. Questa forma di prescrizione si applica alla maggior parte dei diritti. - La prescrizione breve, che può durare cinque anni, due anni o un anno, a seconda del tipo di diritto coinvolto. - La prescrizione ventennale, che riguarda solo i diritti reali sulla cosa altrui. In conclusione, l'estinzione di un diritto avviene quando il titolare non agisce o non fa valere i suoi diritti per il periodo di tempo previsto dalla legge, a seconda del tipo di diritto in questione. Tuttavia, ci sono circostanze in cui il titolare non è obbligato a far valere i suoi diritti e il diritto non si estingue.

Inerte per impedimenti che gli vietano di esercitarlo. Infatti, è necessario tenere conto che detta inerzia porta alla prescrizione solo se è giustificata. Ecco perché esistono due istituti:

  • La sospensione = opera come una "parentesi" che si colloca nel periodo di inerzia dell'esercizio del diritto: la prima parentesi si pone nel momento in cui insorge la ragione dell'inerzia e si chiude quando essa cessa. Il tempo tra queste parentesi non coincide con quello della prescrizione. A questo punto il tempo utile per la prescrizione ricomincia a decorrere e si somma con quello eventualmente già maturato in precedenza. Inoltre, i casi di sospensione sono tassativi, sono solo quelli previsti dalla legge, ovvero:
  • L'esistenza di particolari rapporti tra le parti, come ad esempio il rapporto tra i coniugi, genitori e figli, ecc.
  • L'esistenza di una particolare condizione soggettiva del titolare di diritto, come ad esempio nel caso di...
un militare richiamato sul fronte e così impedito nel potere esercitare i suoi diritti. L'INTERRUZIONE = si presenta quando l'inerzia del titolare del diritto viene a mancare; ciò avviene in due casi: - Quando il titolare non ha per un periodo esercitato il proprio diritto e improvvisamente spezza l'inerzia e dimostra la sua volontà di esercitarlo, compiendo un atto nel quale si manifesta l'esercizio del suo diritto. Ad esempio, quando presenta una domanda giudiziale per la tutela del suo interesse, o quando invia alla controparte una diffida ad adempiere. - Quando il soggetto passivo del rapporto riconosce il diritto del titolare, ad esempio, pagando parzialmente il debito, o riconoscendo per iscritto la sua esistenza, o promettendo di saldarlo entro un certo periodo di tempo, ecc. A differenza di quanto visto per la sospensione, in caso di evento interruttivo l'eventuale periodo prescrizionale già decorso si azzera completamente, e

Ricomincerà a decorrere ex novo nel caso in cui l'inerzia del titolare riprenda. Tutta la disciplina in materia di prescrizione estintiva è inderogabile (non si tocca è quella data dal codice).

RINUNZIA = non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

Rinunzia preventiva vietata perché la disciplina è inderogabile (sarebbe un caso di nullità), la rinunzia della prescrizione può essere solo successiva.

Quando il diritto si prescrive non è che sparisca ma diventa uno strumento in mano a chi avrebbe dovuto in forza di esso rendere una prestazione, per evitare di renderla.

Esempio: se Tizio ha prestato 100 euro a Caio con l'impegno della restituzione a fine mese e non li riscuote per 10 anni

(non li pretende), con l'inerzia del creditore il diritto di credito si prescrive e la prescrizione opera solo se la fa valere il debitore. Se dopo 10 anni il creditore volesse pretendere la restituzione, solo il debitore può contestare con la prescrizione. Sta alla volontà del debitore se opporsi oppure pagare anche dopo l'intervento della prescrizione estintiva; questa non opera in automatico. Assoluta irrivelabilità di una prescrizione, il giudice si preoccupa di accertare se un determinato diritto sia o meno prescritto solo su richiesta della parte interessata (se no deve fare finta di niente).

Lezione 8 del 23/04

Prescrizione presuntiva

A differenza di quella estintiva, la presuntiva non comporta l'estinzione di un diritto soggettivo, ma genera solo la sua presunzione, quindi suscettibile di prova contraria, di un'intervenuta estinzione dell'obbligazione da parte del debitore, quando sia decorso un determinato periodo di tempo previsto

dalla legge. Taledisciplina non si applica a tutti i rapporti obbligatori, ma solo a quelli elencati negli articoli 2954-55-56 del Codice civile si tratta di rapporti appartenenti per lo più alla quotidianità e caratterizzati dal fatto che,frequentemente, all’atto della loro estinzione non viene rilasciata quietanza (ricevuta di pagamento), oppurenon vi è la consuetudine di conservarla.Quindi è chiara la difficoltà nella quale si troverebbe un soggetto, che avesse estinto l’obbligazione,a fornirne la prova nel caso gli venisse reiterata la richiesta di pagamento. Quindi, per questi rapportila legge prevede che, decorso il periodo di tempo da essa stabilito (dai sei mesi ai tre anni), si presumeche l’obbligazione sia stata estinta dal debitore.Qualora il titolare del diritto, una volta trascorso il tempo previsto, agisca verso la controparteassumendo che, in realtà, l’obbligazione non è stata adempiuta, egli si

Troverà costretto non solo a fornire la prova del mancato pagamento (quando di solito è al debitore che spetta l'onere di provare l'avvenuto adempimento), ma in più si vedrà limitato nell'utilizzo dei mezzi di prova, potendo solo sperare in una, improbabile, confessione da parte del debitore, ovvero dovendo ricorrere allo strumento del giuramento decisorio.

Si pensi ad ogniqualvolta buttando via gli scontrini, effettivamente, eliminiamo la prova dell'avvenuto pagamento. L'aggettivo presuntiva sta proprio nel fatto che il legislatore presume che per i rapporti indicati stabiliti dalla legge dopo un preciso periodo di tempo, il cliente abbia pagato.

Il diritto non si estingue ma si presume soltanto che sia stato istinto. (non prescrizione estintiva).

Giurare il falso → querela penale, ma eventualmente la condanna del giudice penale non fa venir meno quella del giudice civile, quindi quest'ultima non può essere

revocata ma il creditore potrebbe chiedere un risarcimento in seguito all'apertura di un'altra causa.

La decadenza

Si può definire come la perdita della possibilità di esercitare un diritto in conseguenza del mancato compimento di una determinata attività necessaria all'acquisto del diritto, o di un dato atto nel termine perentorio fissato dalla legge.

La profonda differenza rispetto alla prescrizione estintiva è che qui non ha alcun rilievo l'aspetto soggettivo dell'inerzia del titolare del diritto, mentre conta unicamente il fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro il termine stabilito dalla legge e con le modalità da questa imposte. Per questo motivo non vi sono, in questo caso, le possibilità di sospensione o di interruzione.

Vi sono due tipi di decadenza:

DECADENZA LEGALE = è quella prevista dalla legge e ha carattere eccezionale, poiché deroga al principio generale secondo il quale

L'esercizio dei diritti soggettivi non può essere sottoposto a limiti di tempo;

DECADENZA VOLONTARIA/convenzionale = è quella che possono stabilire le parti in accordo tra di loro. Gli unici limiti possono essere quelli imposti dalla legge riguardo il termine, che non può essere troppo ristretto e comunque tale da rendere particolarmente difficoltoso l'esercizio del diritto, nonché la tipologia dei diritti, giacché non si possono prevedere termini di decadenza convenzionale per l'esercizio dei diritti indisponibili (Ovvero le parti private possono decidere di inserire nel proprio testo contrattuale delle decadenze ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge, che si riferiscano a diritti disponibili per le parti).

Ad esempio, nel nostro ordinamento giuridico sono previsti più gradi di giudizio. Ottenuta sentenza di primo grado possibilità di impugnare in secondo grado e poi se ci sono i presupposti in Cassazione.

Non è che le persone possano fare come vogliano, ma ci sono termini ben precisi. Ma anche ad esempio, per i resi degli acquisti. I termini di decadenza sono importanti da rispettare.
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiaghiggi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Casnici Patrizia.