I soggetti del rapporto giuridico: la persona fisica
Il diritto privato ha al centro del proprio interesse due elementi fondamentali:
- I soggetti, ovvero i titolari del diritto;
- Il patrimonio, non inteso strettamente come il cumulo di ricchezze delle persone, ma come l’insieme di tutti i diritti e obblighi del soggetto (quindi tanto i crediti quanto i debiti).
È una disciplina molto ampia e invasiva (riguarda molti aspetti e momenti della nostra vita); regola i rapporti che s’instaurano tra i privati, e tra i privati e le Pubbliche Amministrazioni (quando queste si comportano come soggetti privati e non pubblici). All’interno del diritto privato, quindi, si ritrovano diverse branche, che si differenziano tra loro per le peculiarità delle materie trattate. Ci riferiamo in particolare al:
- Diritto civile = norme che disciplinano e riguardano l’esistenza del soggetto, la sua capacità, i vari aspetti della sua partecipazione all’utilizzo e al godimento delle risorse economiche e le tutela cui può far ricorso in caso di offesa alla sfera giuridico-patrimoniale;
- Diritto commerciale;
- Diritto del lavoro;
- Diritto della navigazione.
Saranno regolati dal diritto privato tutti quei rapporti giuridici in cui i soggetti (anche se appartenenti alla pubblica amministrazione) si trovino in posizione assolutamente paritaria, di reciproca uguaglianza; invece, dovranno essere regolati da norme di diritto pubblico tutti quei rapporti nei quali il soggetto pubblico verrà a trovarsi in posizione di decisa supremazia nei confronti del cittadino.
La fonte principale e specifica del diritto privato è il Codice Civile (oltre alla fonte massima, per qualsiasi disciplina, ovvero la Costituzione); su di esso si instaurano una serie di leggi speciali. Il Codice civile è un’unica legge, molto corposa e articolata. È più antica della Costituzione, infatti, nasce in epoca fascista subendo dei cambiamenti affinché diventasse compatibile ai principi della Costituzione (post-fascismo) e alla nuova società (proprio per questo, ad esempio, non si parla più di patria potestà ma di responsabilità genitoriale, in seguito alla trasformazione della famiglia).
Il codice civile e la sua struttura
Il Codice civile è diviso in sei libri, ciascuno per una materia specifica:
- Intitolato “Delle persone e della famiglia” = riguarda tutto ciò che regola la famiglia e il diritto della persona;
- Intitolato “Successioni a causa di morte”;
- Intitolato “Diritto di proprietà e altri diritti reali” = si tratta di diritti che insistono sul RES, beni tangibili, il più importante di cui si occupano le leggi privatistiche è proprio il diritto alla proprietà;
- Disciplina le obbligazioni (contratti);
- Riguarda il lavoro (materia molto modificata da leggi speciali, come ad esempio lo Statuto dei lavoratori) e la disciplina relativa alle società commerciali;
- Intitolato “Della tutela dei diritti” = si tratta del libro più processuale e, quindi, crea un collegamento con un altro Codice di procedura civile, in cui si disciplina il processo.
Rapporto giuridico
Rapporto giuridico = la relazione tra due o più soggetti riconosciuta e disciplinata dal diritto; quindi, gli elementi essenziali che lo caratterizzano sono:
- I soggetti/parti ovvero i protagonisti di un rapporto giuridico; in base al loro numero si possono avere rapporti bilaterali o plurilaterali. Il soggetto attivo è il titolare del diritto (come il creditore) e al soggetto passivo spetta il corrispondente dovere (come il debitore). Possono essere persone fisiche ma anche enti collettivi.
- Le situazioni giuridiche (attive e passive), ovvero le posizioni diverse in cui si trovano i soggetti all’interno di ogni rapporto giuridico.
- L’oggetto, cioè il bene, lo strumento di appagamento del bisogno e dell’interesse del soggetto.
Soggetti dell’attività giuridica
Per il nostro ordinamento sono da considerarsi soggetti dell’attività giuridica:
- Personale fisiche;
- Personale giuridiche: enti di fatto, commerciali e non (quelli senza scopo di lucro).
Persone fisiche
Il Codice civile si apre proprio con una norma riguardo le persone fisiche, parlando della capacità giuridica, ovvero l’astratta idoneità ad essere titolari di diritto, che si acquista alla nascita. Si parla di idoneità astratta ovviamente perché difficilmente i bambini gestiscono la propria vita.
È importante soffermarsi sul concetto giuridico di nascita: non è sufficiente il materiale distacco del feto dal grembo materno, bensì occorre, sia pur per pochi istanti, che il soggetto sia rimasto in vita. Non è la propensione alla vitalità che conta, ma la vitalità del feto al momento del distacco. (feto morto no capacità; bimbo nato vivo e poco dopo muore sì). Infatti, bastano pochi istanti di vita per, ad esempio, diventare proprietari di qualcosa in seguito ad eredità. Basta un segno vitale per far sì che quel bimbo sia nato vivo e quindi, acquisti capacità giuridica. Quindi, non importa che poi ci sia effettivamente una prosecuzione della vita.
Visto che i diritti per fornire la loro utilità devono essere esercitati e per fare ciò bisogna avere un minimo di conoscenza e di maturità, la legge stabilisce che al compimento dei 18 anni (in seguito al suo raggiungimento), si acquista la capacità di agire. Si tratta della concreta acquisizione di diritti e obblighi, prima di responsabilità dei genitori. Si diventa persona fisica che può essere soggetto di diritto.
In linea di principio, nessuno può essere privato della propria capacità giuridica; ciò non toglie che il legislatore ponga alcune limitazioni, rese giustificabili il più delle volte da esigenze di tutela del soggetto. Parimenti l’ordinamento prevede che possano presentarsi casi in cui il soggetto, pur essendo divenuto maggiorenne, possa essere privato, in tutto o in parte, della propria capacità di agire in presenza di problemi di natura patologica, che impediscano o limitino la maturità e la consapevolezza necessaria per l’autonoma cura dei propri interessi.
Incapaci assoluti
Vi sono due categorie:
- I Minori, che non avendo ancora compiuto 18 anni non hanno acquisito capacità di agire, ovvero non sono in grado di esercitare in proprio i diritti e di assolvere autonomamente agli obblighi. In suo luogo e per suo conto dovranno agire altri soggetti: di regola i genitori e, in mancanza di essi o in caso di loro inadeguatezza, un tutore; essi sono definiti rappresentanti legali del minore. È indubbio che, nel suo graduale percorso di crescita, il minore acquisirà via via sempre maggior capacità di intendere e di volere che gli consentirà, pur sotto il controllo dei genitori e/o tutore, di avvicinarsi al raggiungimento della piena capacità di gestione indipendente dei propri interessi. In linea generale, però saranno i legali rappresentati del minore a svolgere, in suo nome e conto, tutti gli atti nella sfera dell’ordinaria amministrazione (per gli atti di straordinaria amministrazione, volti a modificare la natura e l’assetto patrimoniale, i rappresentanti legali, prima di agire necessitano dell’autorizzazione del Giudice Tutelare). Gli atti posti eventualmente in essere dal minore personalmente saranno suscettibili di annullamento.
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Interdetti giudiziali [art. 414 C.c.: “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti, quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione” quindi libro I]. Presupposti per una possibile pronunzia di interdizione:
- Soggetto minorenne o minore emancipato (categoria quasi in via d’estinzione);
- Una infermità mentale grave tale da rendere al soggetto impossibile, in tutto o in gran parte, la possibilità di gestire autonomamente e in modo responsabile i propri interessi ed affari;
- Il legislatore dichiara l’interdizione quando ciò è necessario, solo per assegnare loro un’adeguata protezione; non li vuole discriminare.
Consiste in una privazione pressoché totale della capacità d’agire. Il procedimento per l’interdizione può essere promosso indifferentemente da uno dei seguenti soggetti:
- Il beneficiario stesso;
- L’inabilitato;
- Il coniuge;
- Persona stabilmente convivente (non solo coppie di fatto ma anche coinquilini ad esempio);
- Parenti entro il quarto grado (discendenti da stesso stipite);
- Affini entro il quarto grado (vincolo tra coniuge e parenti dell’altro coniuge);
- Tutore;
- Curatore;
- Pubblico Ministero (magistrato in ambito del diritto penale, coinvolto spesso per quanto riguarda il diritto di famiglia, ad esempio divorzio).
L’istanza per ottenere la sentenza di interdizione va presentata al Tribunale di competenza per territorio. Naturalmente, il giudice per poter ponderatamente valutare lo stato mentale del soggetto può farsi affiancare ed assistere da un consulente tecnico specialista del settore. Il giudice non solo dovrà esaminare le prove allegate all’istanza ma anche interrogare i parenti dell’interdicendo e disporre d’ufficio tutti i mezzi istruttori ritenuti utili e necessari per giungere ad una ragionata decisione. Durante questo procedimento, qualora ravvisi la necessità di anticipare la protezione del soggetto, il giudice può nominare un tutore provvisorio. Se il giudice è favorevole allora dichiara l’interdizione del soggetto con una sentenza esecutiva immediatamente dopo la sua pubblicazione (produce subito i suoi effetti). La ragione di ciò sta nella necessità di garantire all’incapace la più celere e tempestiva protezione possibile. In seguito alla sentenza il giudice provvede alla nomina del tutore definitivo = rappresentante legale dell’interdetto, ovvero colui che si sostituisce ad esso nel compimento di tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione: nel primo caso si tratta della gestione e conservazione del patrimonio che il tutore può compiere in autonomia; nel secondo caso si parla degli atti di particolare rilievo diretti a modificare sensibilmente il valore del patrimonio e/o la sua composizione. Per fare ciò prima serve l’autorizzazione del giudice. Ovviamente, la dichiarazione di interdizione di un soggetto è un evento che necessariamente va portato alla conoscenza di terzi. Infatti, questi ultimi hanno interesse a poter essere informati dell’intervenuta incapacità, anche solo per evitare la stipulazione di contratti nulli, ad esempio; perciò, la sentenza viene annotata a margine del certificato di nascita del soggetto (tenuti nei registri anagrafici, accessibili a tutti). Gli atti eventualmente compiuti dall’interdetto saranno annullabili e l’iniziativa per la pronuncia di annullamento spetta al tutore, allo stesso interdetto, ai suoi eredi o aventi causa. Infine, il potere di rappresentanza conferito al tutore trova un limite naturale dinnanzi a quei negozi di natura strettamente privata e personale (matrimonio o testamento, ad esempio), nei quali per l’appunto il tutore non può sostituirsi all’incapace. Quindi, tali negozi sono preclusi all’interdetto stesso. Il tutore, inoltre, deve operare nei limiti della legge e negli interessi del soggetto interdetto, dando ogni anno un rendiconto al tribunale e potrebbe essere chiamato a rispondere delle proprie azioni.
Revoca dell’interdizione
Può, infatti, accadere che le cause che hanno portato alla dichiarazione di interdizione di un soggetto vengano meno; in tal caso è possibile chiedere la revoca della sentenza, con conseguente recupero, in tutto o in parte, della capacità di agire in capo alla persona. I soggetti legittimati a presentare la richiesta sono gli stessi precedentemente elencati. Nel corso del procedimento il giudice deve verificare se effettivamente siano cessate le gravi infermità mentali del soggetto. In tal caso verrà pronunciata la sentenza di revoca: a seconda dei singoli casi il soggetto potrebbe passare allo stato di inabilità (se diminuita la malattia), con conseguente nomina di un curatore al posto del tutore. La sentenza di revoca diviene esecutiva, quindi produce i suoi effetti, solo dopo il passaggio in giudicato (ciò avviene quando emessa la sentenza di primo grado le parti interessate non la impugnano entro il termine previsto; oppure quando siano esauriti tutti i gradi di impugnazione previsti dall’ordinamento). Ciò viene fatto sempre per garantire la migliore tutela possibile al soggetto.
Interdetti legali
Si tratta di una figura prevista dal Codice penale, da intendersi come sanzione accessoria assegnata a chiunque sia stato ritenuto colpevole di un reato con sentenza del giudice penale e abbia riportato una pena detentiva non inferiore a cinque anni. Il soggetto sarà incapace di agire per tutto il tempo della durata della pena, ma solo per quanto riguarda gli atti a contenuto patrimoniale (sì atti personali e familiari).
Incapaci relativi
Si tratta solo di una parziale limitazione alla capacità di agire.
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Inabilitato, possono essere inabilitati i seguenti soggetti:
- Il maggiore di età che presenti uno stato di infermità mentale non così grave da dar luogo ad interdizione;
- Il soggetto affetto da prodigalità, che esponga sé stesso e la propria famiglia a grave pregiudizio economico. Si tratta di un vero e proprio disturbo della personalità, ovvero l’istinto a spendere più di quanto si possiede, arrivando a compromettere in modo irreparabile il patrimonio proprio e quello della famiglia; tendenza patologica allo sperpero;
- Il soggetto che a cagione di abuso di alcol o sostanze stupefacenti esponga sé stesso e la propria famiglia a grave pregiudizio economico;
- Il sordo e il cieco dalla nascita e dalla prima infanzia, che non abbiano ricevuto una educazione adeguata a compensare il proprio handicap.
Per quanto riguarda i soggetti legittimati a proporre l’istanza, il procedimento, i poteri del giudice, la sentenza e la sua efficacia, la revoca e le forme di pubblicità, la disciplina dell’inabilitazione è identica a quella dell’interdizione. Con la sentenza che dichiara l’inabilitazione il giudice nomina il curatore (eventualmente nomina curatore provvisorio durante i vari procedimenti) = non è un rappresentante dell’incapace relativo, egli è legato all’inabilitato da un rapporto di assistenza. Il soggetto inabilitato, infatti, conserva in pieno l’autonomia nello svolgimento di tutte le attività di ordinaria amministrazione del patrimonio; mentre invece avrà bisogno dell’assistenza del curatore solo per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione. Il suo compito, dunque, è quello di integrare la volontà dell’incapace relativo nel compimento di tutti quegli atti suscettibili di apportare rilevanti variazioni nella consistenza e nella composizione del suo patrimonio. La figura del curatore è scelta se possibile tra i famigliari, se non è possibile, o perché non c’è nessun di adeguato o perché rifiutano, allora è individuato tra soggetti terzi, come sindaci o specialisti [tutto ciò vale anche per il tutore]. Pure in questo caso la sentenza è annotata e può essere revocata [stessa cosa degli interdetti assoluti]
- Minore emancipato (fenomeno inverso), ad un soggetto non ancora maggiorenne viene anticipata una porzione di capacità di agire. Il minore emancipato è il minore di età, che deve comunque aver compiuto i sedici anni, che viene giudizialmente autorizzato, in presenza di gravi motivi, a contrarre matrimonio. potrа, quindi, compiere in autonomia gli atti di ordinaria amministrazione; mentre per quelli di straordinaria sono affiancati da CURATORI, che possono essere i coniugi (se sono maggiorenni), famigliari o terzi. A differenza dell’inabilitazione, qui per buon parte degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è necessario altresì l’intervento autorizzativo del Giudice Tutelare.
Nota bene: la figura del curatore e questo tipo di incapacità dura per un breve periodo, ovvero fino al raggiungimento della maggiore età, quando viene acquisita completamente la capacità di agire.
Tutore sostituto del soggetto ≠ curatore assistente
Lezione 2 del 19/02
Finora si sono trattate le figure di incapacità derivanti direttamente dalla legge (minore d’età, minore emancipato e interdetto legale), oppure da sentenza del giudice (interdetto giudiziale e inabilitato). Però vi è anche la figura dell’incapace naturale = soggetto che pur essendo legalmente capace, può trovarsi, anche per cause transitorie, nell’impossibilità di intendere e di volere. Quindi, stiamo parlando di una persona maggiorenne, non interdetta né inabilitata, che può trovarsi a vivere una temporanea condizione di mancanza di lucidità per qualsivoglia causa. L’art 428 del c.c. prevede la possibilità di ottenere l’annullamento degli atti compiuti dal soggetto incapace di intendere e volere. Presentando al giudice delle prove:
- Prova dello stato di incapacità = è necessario dimostrare che il soggetto si sia trovato nell’impossibilità di intendere e di volere proprio nel momento del compimento dell’atto. Tale prova è in realtà spesso molto difficoltosa [infatti si merita l’appellativo di “probatio diabolica”];
- Prova del grave pregiudizio in danno al soggetto = il soggetto, ai fini dell’annullamento dell’atto avrà l’onere di dimostrare di averne ricevuto un danno;
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