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GLI EFFETTI DEL TEMPO SUL RAPPORTO GIURIDICO: PRESCRIZIONE E DECADENZA
Il tempo ha grandissima rilevanza sulla vita dei diritti, perché per quasi tutti all'interno di una società il diritto è importante fin tanto che chi ne è titolare lo eserciti. Inoltre, con il trascorrere del tempo se un diritto non fosse esercitato potrebbe essere dimenticato, soprattutto per quelli senza "pubblicità".Prescrizione estintiva
Si tratta della perdita di un diritto soggettivo che consegue all'inerzia, ovvero al non uso di esso da parte del soggetto titolare, che si protrae per un periodo di tempo determinato dalla legge. Si disciplina questo istituto nel Codice civile dall'art. 2934 all'art. 2963, da cui si traggono i suoi tre presupposti:- L'esistenza di un diritto soggettivo esercitabile;
- Il mancato esercizio di tale diritto;
- Il decorso del tempo previsto dalla legge.
Inerte per impedimenti che gli vietano di esercitarlo. Infatti, è necessario tenere conto che detta inerzia porta alla prescrizione solo se è giustificata. Ecco perché esistono due istituti:
- La sospensione = opera come una "parentesi" che si colloca nel periodo di inerzia dell'esercizio del diritto: la prima parentesi si pone nel momento in cui insorge la ragione dell'inerzia e si chiude quando essa cessa. Il tempo tra queste parentesi non coincide con quello della prescrizione. A questo punto il tempo utile per la prescrizione ricomincia a decorrere e si somma con quello eventualmente già maturato in precedenza. Inoltre, i casi di sospensione sono tassativi, sono solo quelli previsti dalla legge, ovvero:
- L'esistenza di particolari rapporti tra le parti, come ad esempio il rapporto tra i coniugi, genitori e figli, ecc.
- L'esistenza di una particolare condizione soggettiva del titolare di diritto, come ad esempio nel caso di...
Ricomincerà a decorrere ex novo nel caso in cui l'inerzia del titolare riprenda. Tutta la disciplina in materia di prescrizione estintiva è inderogabile (non si tocca è quella data dal codice).
RINUNZIA = non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.
Rinunzia preventiva vietata perché la disciplina è inderogabile (sarebbe un caso di nullità), la rinunzia della prescrizione può essere solo successiva.
Quando il diritto si prescrive non è che sparisca ma diventa uno strumento in mano a chi avrebbe dovuto in forza di esso rendere una prestazione, per evitare di renderla.
Esempio: se Tizio ha prestato 100 euro a Caio con l'impegno della restituzione a fine mese e non li riscuote per 10 anni
(non li pretende), con l'inerzia del creditore il diritto di credito si prescrive e la prescrizione opera solo se la fa valere il debitore. Se dopo 10 anni il creditore volesse pretendere la restituzione, solo il debitore può contestare con la prescrizione. Sta alla volontà del debitore se opporsi oppure pagare anche dopo l'intervento della prescrizione estintiva; questa non opera in automatico. Assoluta irrivelabilità di una prescrizione, il giudice si preoccupa di accertare se un determinato diritto sia o meno prescritto solo su richiesta della parte interessata (se no deve fare finta di niente).
Lezione 8 del 23/04
Prescrizione presuntiva
A differenza di quella estintiva, la presuntiva non comporta l'estinzione di un diritto soggettivo, ma genera solo la sua presunzione, quindi suscettibile di prova contraria, di un'intervenuta estinzione dell'obbligazione da parte del debitore, quando sia decorso un determinato periodo di tempo previsto
dalla legge. Taledisciplina non si applica a tutti i rapporti obbligatori, ma solo a quelli elencati negli articoli 2954-55-56 delCodice civile
si tratta di rapporti appartenenti per lo più alla quotidianità e caratterizzati dal fatto che,frequentemente, all’atto della loro estinzione non viene rilasciata quietanza (ricevuta di pagamento), oppurenon vi è la consuetudine di conservarla.Quindi è chiara la difficoltà nella quale si troverebbe un soggetto, che avesse estinto l’obbligazione,a fornirne la prova nel caso gli venisse reiterata la richiesta di pagamento. Quindi, per questi rapportila legge prevede che, decorso il periodo di tempo da essa stabilito (dai sei mesi ai tre anni), si presumeche l’obbligazione sia stata estinta dal debitore.Qualora il titolare del diritto, una volta trascorso il tempo previsto, agisca verso la controparteassumendo che, in realtà, l’obbligazione non è stata adempiuta, egli siTroverà costretto non solo a fornire la prova del mancato pagamento (quando di solito è al debitore che spetta l'onere di provare l'avvenuto adempimento), ma in più si vedrà limitato nell'utilizzo dei mezzi di prova, potendo solo sperare in una, improbabile, confessione da parte del debitore, ovvero dovendo ricorrere allo strumento del giuramento decisorio.
Si pensi ad ogniqualvolta buttando via gli scontrini, effettivamente, eliminiamo la prova dell'avvenuto pagamento. L'aggettivo presuntiva sta proprio nel fatto che il legislatore presume che per i rapporti indicati stabiliti dalla legge dopo un preciso periodo di tempo, il cliente abbia pagato.
Il diritto non si estingue ma si presume soltanto che sia stato istinto. (non prescrizione estintiva).
Giurare il falso → querela penale, ma eventualmente la condanna del giudice penale non fa venir meno quella del giudice civile, quindi quest'ultima non può essere
revocata ma il creditore potrebbe chiedere un risarcimento in seguito all'apertura di un'altra causa.
La decadenza
Si può definire come la perdita della possibilità di esercitare un diritto in conseguenza del mancato compimento di una determinata attività necessaria all'acquisto del diritto, o di un dato atto nel termine perentorio fissato dalla legge.
La profonda differenza rispetto alla prescrizione estintiva è che qui non ha alcun rilievo l'aspetto soggettivo dell'inerzia del titolare del diritto, mentre conta unicamente il fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro il termine stabilito dalla legge e con le modalità da questa imposte. Per questo motivo non vi sono, in questo caso, le possibilità di sospensione o di interruzione.
Vi sono due tipi di decadenza:
DECADENZA LEGALE = è quella prevista dalla legge e ha carattere eccezionale, poiché deroga al principio generale secondo il quale
L'esercizio dei diritti soggettivi non può essere sottoposto a limiti di tempo;
DECADENZA VOLONTARIA/convenzionale = è quella che possono stabilire le parti in accordo tra di loro. Gli unici limiti possono essere quelli imposti dalla legge riguardo il termine, che non può essere troppo ristretto e comunque tale da rendere particolarmente difficoltoso l'esercizio del diritto, nonché la tipologia dei diritti, giacché non si possono prevedere termini di decadenza convenzionale per l'esercizio dei diritti indisponibili (Ovvero le parti private possono decidere di inserire nel proprio testo contrattuale delle decadenze ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge, che si riferiscano a diritti disponibili per le parti).
Ad esempio, nel nostro ordinamento giuridico sono previsti più gradi di giudizio. Ottenuta sentenza di primo grado possibilità di impugnare in secondo grado e poi se ci sono i presupposti in Cassazione.
Non è che le persone possano fare come vogliano, ma ci sono termini ben precisi. Ma anche ad esempio, per i resi degli acquisti. I termini di decadenza sono importanti da rispettare.