L'ordinamento giuridico e le norme giuridiche
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Per ordinamento giuridico si intende l'insieme di norme giuridiche, vigenti ed efficaci all'interno di un determinato Stato.
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Ogni insieme di persone, infatti, in tanto è in grado di convivere pacificamente e ordinatamente in quanto esistano una serie di regole che ne disciplinino i comportamenti.
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Tali regole, in particolare, hanno due caratteristiche fondamentali: a) sono dirette a disciplinare i comportamenti dei membri della collettività; b) sono effettivamente osservate dai membri della collettività ("principio di effettività").
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In base al principio di effettività, se un membro della collettività non osserva una regola vigente nell'ordinamento, allora interverrà un'autorità superiore (lo Stato), che obbligherà comunque a rispettare la norma.
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Le regole che compongono l'ordinamento giuridico sono definite "norme giuridiche".
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Le norme giuridiche sono regole di comportamento, i cui destinatari sono i soggetti membri dell'ordinamento giuridico.
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Poiché, all'interno di una collettività, esistono anche regole di comportamento non giuridiche (ad es., norme religiose, norme morali, ecc...), la natura giuridica di una norma si trae guardando alla "fonte" che ha prodotto la norma.
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Il carattere giuridico della norma dipende dunque dalla sua "fonte di produzione".
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Le norme giuridiche hanno tutta la medesima struttura. Esse sono composte da una "fattispecie", a cui è ricollegato un certo "effetto".
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Dunque, volendo riassumere la struttura della norma giuridica in una formula, diremo che essa ha il seguente schema: "Se A, allora B". In tale formula, A rappresenta la "fattispecie", B rappresenta "l'effetto".
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Un esempio aiuterà a chiarire il senso della nostra formula. Si legga l'art. 2043 del codice civile ("Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno").
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Questa norma stabilisce che: se qualcuno commette un fatto illecito, allora egli è obbligato a risarcire il danno.
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Nel nostro esempio, avremo: una fattispecie (il fatto illecito), alla quale segue un effetto (l'obbligo di risarcire il danno). La norma, quindi, agisce secondo un meccanismo simile alla legge di causalità: da una causa (se A), deriva un effetto (allora B).
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La fattispecie di una norma giuridica è il fatto, al quale la legge ricollega alcune conseguenze giuridiche.
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La fattispecie di una norma giuridica è sempre "astratta" e "generale".
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Astrattezza significa che le norme giuridiche non sono dettate per particolari casi concreti, ma per situazioni ipotetiche. Nel nostro esempio di prima, l'art. 2043, cod. civ., disciplina il fatto illecito in astratto, e non un singolo e specifico caso di illecito. Ne deriva quindi che la norma si applicherà a tutte le ipotesi di illecito.
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Generale significa che le norme giuridiche non sono dettate per singoli individui, ma riguardano i comportamenti di tutti i membri della comunità. Nel nostro esempio, l'art. 2043, cod. civ., disciplina il fatto illecito in generale, e non il fatto illecito commesso da Tizio o da Caio.
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Da queste caratteristiche, deriva l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
Le fonti del diritto privato
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Per fonti di produzione delle norme giuridiche si intendono tutti gli atti e i fatti, che sono in grado di "produrre" diritto. Cioè, di creare norme giuridiche valide ed efficaci all'interno dell'ordinamento giuridico dello Stato.
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Le fonti possono avere natura "materiale" (ad es., prassi diffuse che diventano consuetudini) o natura "formale" (ad es., una legge emanata dal Parlamento della Repubblica).
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Nel caso delle fonti "formali", che sono le più diffuse, è sempre possibile individuare: a) l'Autorità che ha il potere di emanare l'atto; b) il procedimento attraverso cui si giunge alla emanazione dell'atto; c) il documento normativo, che viene emanato all'esito del procedimento; d) le norme, contenute nel documento.
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Le fonti sono ordinate secondo un criterio gerarchico (cd. "principio di gerarchia delle fonti").
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Il significato di tale principio è il seguente: le norme dell'ordinamento sono ordinate secondo un criterio gerarchico o verticale. La norma che proviene da una fonte di grado superiore prevale rispetto ad una norma che proviene da una fonte di grado inferiore.
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Le fonti dell'ordinamento italiano sono indicate nell'art. 1, Disposizioni Preliminari al cod. civ. A tale elenco, deve poi aggiungersi la Costituzione, che è la fonte di grado superiore.
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In particolare, nel nostro ordinamento la gerarchia delle fonti è la seguente: 1) Costituzione e leggi di rango costituzionale; 2) leggi statali ordinarie e leggi regionali; 3) regolamenti e atti di natura regolamentare.
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La fonte principale del diritto privato è il codice civile. Il codice ha il valore di legge ordinaria. Nella gerarchia delle fonti, si colloca dunque dopo la Costituzione e le leggi costituzionali.
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La Costituzione è la fonte di grado primario. Essa è considerata di natura "rigida". Significa che non può essere modificata da leggi ordinarie, ma soltanto attraverso una particolare procedura, stabilita dall'art. 138 della stessa Costituzione.
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Al di sotto della Costituzione, si trovano le leggi ordinarie emanate dal Parlamento, alle quali sono equiparati i decreti legislativi delegati e i decreti legge di urgenza, emanati dal Governo. Nelle materie di competenza regionale, le leggi regionali hanno inoltre il valore delle leggi ordinarie.
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Al di sotto delle leggi ordinarie, si trovano le fonti secondarie e regolamentari (ad es., decreti ministeriali, atti di Autorità indipendenti, ecc.).
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Discorso a parte deve essere svolto per le fonti comunitarie. Con tale espressione, si intendono gli atti normativi di organi della Comunità Europea. Tali atti sono: i regolamenti, che producono norme direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri; le direttive, che devono essere recepite dagli Stati membri attraverso leggi ordinarie.
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Le norme comunitarie, nella gerarchia delle fonti, sono equiparate alle leggi ordinarie. Tuttavia, in caso di conflitto, la norma comunitaria prevale sulla norma interna di pari grado.
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Il codice civile, come si è detto, è la principale fonte del diritto privato. Esso ha, nella gerarchia, il valore di una legge ordinaria. Il termine codice indica, semplicemente, che esso raccoglie, a differenza delle normali leggi, una pluralità di norme che hanno come scopo di disciplinare il più ampio numero di rapporti tra cittadini "privati".
L'efficacia della legge nel tempo
L'interpretazione della legge
Gli atti, in grado di produrre norme giuridiche, si succedono nel tempo. Dunque, le fonti producono di continuo nuove norme, che si aggiungono alle norme già valide ed efficaci all'interno dell'ordinamento giuridico.
La continua produzione di norme pone quindi il problema di coordinare e disciplinare il rapporto tra vecchie e nuove norme. In particolare, tale problema si pone nel caso in cui la nuova norma disciplini un fenomeno, già oggetto di disciplina da parte di una norma precedente.
Vengono qui in rilievo due fondamentali principi: a) la legge posteriore abroga la legge anteriore; b) la legge speciale posteriore deroga alla disciplina generale.
Il primo principio stabilisce che una norma di legge viene abrogata quando una norma successiva dispone che la prima norma cessi di efficacia. L'abrogazione può essere espressa, quando la nuova norma chiaramente disponga in tal senso. Può essere tacita quando la nuova norma, pur non abrogando espressamente la precedente, detti comunque una disciplina incompatibile con la norma precedente.
Il secondo principio stabilisce se una nuova norma sostituisce, per specifici casi, la disciplina della norma precedente, allora la nuova norma deroga alla norma precedente, che però continuerà ad applicarsi a tutti gli altri casi, non espressamente disciplinati dalla nuova norma.
Accanto ai due citati principi, è opportuno inoltre fermare l'attenzione, in tema di efficacia delle leggi nel tempo, su questo ulteriore regola: la legge dispone sempre per l'avvenire, essa non ha mai efficacia retroattiva.
Una volta che le norme entrano in vigore si pone poi l'ulteriore problema della loro interpretazione.
Interpretare la legge significa assegnare al testo normativo un significato. In particolare, significa scegliere, tra i diversi significati possibili, quello più conforme alla originaria intenzione del legislatore.
In materia di interpretazione della legge, la norma fondamentale è l'art. 12, disp. prel. cod. civ. Il primo comma stabilisce che, nell'interpretare la legge, bisogna tener conto: a) del significato proprio delle parole; b) della connessione tra esse; c) delle intenzioni del legislatore. Intenzione del legislatore, in particolare, significa ricostruire, anche attraverso i lavori preparatori, la ragione che ha spinto il legislatore a dettare quella particolare disposizione normativa.
Il citato art. 12 disciplina poi il c.d. fenomeno dell'analogia. Si distingue tra analogia legis e analogia iuris.
Con la nozione di analogia legis, ci si riferisce all'ipotesi in cui un caso non possa essere deciso applicando una precisa disposizione di legge, poiché per tale ipotesi non è stata appunto dettata alcuna norma specifica. In tali casi, la legge stabilisce che si debba applicare la norma, che regola l'ipotesi più simile (analoga) a quella per cui manca la precisa disposizione.
Con la nozione di analogia iuris, ci si riferisce all'ipotesi in cui un caso non possa essere deciso né applicando una precisa disposizione di legge, né avendo riguardo a casi simili. In tali casi, la legge stabilisce il caso debba essere deciso avendo riguardo ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
Da ultimo, preme segnalare che l'istituto dell'analogia non si applica alle leggi penali e alle leggi eccezionali.
Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive
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Per assolvere al compito di ordinare la convivenza tra i membri della collettività, le norme giuridiche dettano regole di comportamento. In particolare, le norme giuridiche si occupano di disciplinare i fenomeni rilevanti per l'ordinamento giuridico.
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Le regole giuridiche hanno come obiettivo di indicare ai membri della collettività quali sono i comportamenti ammessi e quali i comportamenti vietati.
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Secondo il noto schema (se A allora B), al verificarsi di una certa fattispecie, la norma stabilirà quali sono i comportamenti ammessi e quali i comportamenti vietati. Ad esempio, se commetto un fatto illecito, allora sarò obbligato a risarcire il danno e il soggetto danneggiato avrà diritto di pretendere da me il risarcimento.
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Precisando ulteriormente, si può affermare che le norme giuridiche, al verificarsi di certi fatti, prescrivono che un soggetto sia tenuto ad un certo comportamento e che dunque un altro soggetto possa pretendere dal primo l'adempimento di tale comportamento.
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Si definisce rapporto giuridico la relazione che la norma istituisce tra il soggetto obbligato a tenere un certo comportamento e il soggetto che avrà diritto di pretendere l'adempimento del comportamento prescritto.
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Tale relazione è un fenomeno puramente giuridico. È sempre una norma a stabilire che, al verificarsi di certe ipotesi, tra due soggetti si istituirà un rapporto, in base al quale uno sarà tenuto ad una prestazione nei confronti di un altro.
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Guardando adesso, singolarmente, alla posizione dei due soggetti del rapporto, si noterà che essi si trovano in condizioni opposte. Uno deve adempiere, l'altro può pretendere. Tali posizioni, in cui si trovano i soggetti del rapporto, si definiscono come "situazioni giuridiche soggettive".
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Per situazione giuridica soggettiva si intende dunque la posizione in cui si trova ogni soggetto del rapporto giuridico.
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Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive e passive. Sono attive le situazioni che attribuiscono al loro titolare il potere di fare o pretendere qualcosa. Sono passive, le situazioni che obbligano il loro titolare a fare o dare qualcosa, o a subire un dato comportamento.
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Sono situazioni giuridiche soggettive attive: il diritto soggettivo, la potestà, la facoltà, lo status.
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Sono situazioni giuridiche soggettive passive: l'obbligo giuridico, la soggezione e l'onere.
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Tra le situazioni giuridiche soggettive elencate, le principali sono il diritto soggettivo e l'obbligo giuridico, alle quali sarà dunque dedicata la prossima lezione. Si può però già anticipare che, con la nozione di rapporto giuridico, si indica in particolare la relazione tra il titolare di un diritto soggettivo, il quale può pretendere dall'altro soggetto l'adempimento del correlativo obbligo giuridico.
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Le situazioni giuridiche soggettive, create dalle norme, sono sempre riferite a determinati soggetti. Esse, si afferma, sono imputate ai relativi titolari. Così, sempre per citare il solito esempio, nel caso di fatto illecito, il danneggiato sarà titolare del diritto al risarcimento; colui che ha commesso l'illecito sarà titolare dell'obbligo di risarcire il danno.
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Nei casi previsti dalla legge, i titolari delle situazioni giuridiche soggettive possono cambiare, senza che però cambi o muti il relativo rapporto giuridico. È, questo, il fenomeno della successione nel rapporto giuridico.
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La successione determina che cambi il titolare di una delle situazioni giuridiche soggettive, ma che resti identico il rapporto giuridico. Così, ad esempio, qualora muoia il titolare di un diritto di credito, tale diritto diventerà di titolarità dell'erede, senza che però venga meno o cambi il contenuto del diritto e il correlativo obbligo del soggetto tenuto alla prestazione.
La soggettività giuridica, capacità giuridica e capacità di agire
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L'idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, e dunque l'idoneità ad essere soggetti di diritto, si definisce come "capacità giuridica".
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Nel nostro ordinamento, hanno capacità giuridica: le persone fisiche e gli enti. Tra gli enti, bisogna poi distinguere enti con e senza personalità giuridica.
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Al fine di evitare confusioni e fraintendimenti, converrà quindi chiarire che soggetti di diritto sono non soltanto le persone (fisiche o giuridiche), ma anche gli enti senza personalità giuridica. Il concetto di soggetto giuridico è di conseguenza più ampio di quello di persona.
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La capacità giuridica, ai sensi dell'art. 1, cod. civ., si acquista al momento della nascita. Essa è, quindi, riconosciuta a tutti gli esseri umani, per il solo fatto di essere venuti al mondo.
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Vale la pena di rammentare come tale principio sia una conquista importante della civiltà moderna. Che tutte le persone fisiche siano soggetti di diritto non è da sempre ovvio e scontato (basti pensare alla figura dello schiavo che, in epoca romana, era considerato alla stregua di una cosa).
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La nascita, da cui dipende l'acquisto della capacità giuridica, coincide, per l'ordinamento, con la piena indipendenza dal corpo materno. L'evento della nascita deve essere registrato, presso lo stato civile, entro dieci giorni.
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La capacità giuridica si perde invece con la morte, che per l'ordinamento consiste nella irreversibile cessazione di tutte le funzioni dell'encefalo. Anche l'evento morte deve essere registrato presso lo stato civile, nelle successive ventiquattro ore.
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Capacità giuridica viene riconosciuta anche al concepito, in alcuni particolari casi (v. artt. 462 e 784, cod. civ.). I diritti riconosciuti al concepito sono ovviamente subordinati all'evento della nascita.
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Nozione diversa da quella di capacità giuridica è quella di "capacità di agire". Non sempre, infatti, la persona fisica, dotata di capacità giuridica dalla nascita, è in grado, autonomamente e personalmente, di provvedere alle proprie necessità e di amministrare i propri interessi.
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La legge, dunque, richiede che, oltre la generale capacità giuridica, il soggetto possegga pure la "capacità di agire". Con essa, si intende la idoneità a porre in essere in proprio e autonomamente atti negoziali che produrranno effetti nella propria sfera giuridica. In parole semplici, la capacità di curare autonomamente i propri interessi.
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La capacità di agire si acquista, ai sensi dell'art. 2, cod. civ., al compimento del diciottesimo anno di età.
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Tuttavia, non sempre, al raggiungimento della maggiore età, il soggetto è in grado di provvedere autonomamente al proprio stato. È facile immaginare casi in cui alcuni soggetti, se pure maggiorenni, non siano autonomi e indipendenti, per le ragioni più varie (deficit psichici, infermità fisica, abuso di sostanze stupefacenti, ecc.).
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A protezione dei soggetti incapaci di agire, la legge predispone un sistema di tutela.
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