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AZIONI PETITORIE
•
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (D.M. 270/04)
DIRITTO PRIVATO
31
LEZIONE 31
1
Le azioni petitorie possono essere esperite a difesa della proprietà. Hanno natura
reale,
perché dirette a far valere un diritto reale. Si distinguono in:
a) azione di rivendicazione;
b) azione di mero accertamento della proprietà;
c) azione negatoria;
d) azione di regolamento di confini;
e) azione per apposizione di termini.
a) L’azione di rivendicazione ( reivindicatio ) è concessa a chi si afferma proprietario
del
bene, ma non ne ha il possesso, al fine di ottenere l’accertamento del diritto di
proprietà sul bene stesso e la condanna di chi lo detiene o lo possiede alla sua
restituzione. Legittimato attivo è il proprietario del bene, che non ne ha il possesso.
Legittimato passivamente è colui che ha il possesso del bene e la facultas restituendi .
Il detentore può chiedere di essere estromesso dal giudizio, indicando il soggetto in
nome del quale detiene la cosa ( laudatio autoris ), in modo che l’attore possa
proseguire l’azione contro quest’ultimo. Se il convenuto cessa di possedere o
detenere
la cosa, l’azione può essere proseguita nei suoi confronti, anche se non avrà l’effetto
restitutorio. Egli dovrà, comunque, recuperare la cosa a proprie spese o
corrispondergliene il valore, oltre a risarcire il danno. L’attore ha l’onere di provare il
suo diritto di
proprietà, secondo la regola generale. Se l’acquisto è a titolo originario, dovrà fornire
la prova di tale titolo. Se è a titolo derivativo, dovrà provare il titolo di acquisto anche
dei precedenti proprietari sino ad arrivare a un acquisto a titolo originario ( probatio
diabolica). In tal caso la prova sarebbe difficile o impossibile. Per tale motivo
soccorrono i seguenti istituti:
9 nel caso di beni mobili, il possesso vale titolo, secondo il quale, anche se egli
avesse
effettuato l’acquisto da chi non era legittimo proprietario, ne avrebbe comunque
acquisito la proprietà;
9 nel caso di beni immobili, l’usucapione, in base alla quale egli ha acquisito la
proprietà, avendo avuto il possesso continuato del bene per il tempo utile al
maturarsi della predetta.
L’azione è imprescrittibile. Essa sarà rigettata, se il convenuto dimostri di aver
acquisito la proprietà per usucapione.
Si distingue dall’azione di rivendicazione, quella di restituzione, che viene esperita
quando l’attore vanta un diritto alla restituzione nascente da un contratto, ovvero
dalla sua risoluzione. Tale fattispecie non richiede la prova del diritto di proprietà,
poiché è sufficiente quella dell’obbligo di restituzione.
b) L’azione di mero accertamento della proprietà è riconosciuta a chi ha interesse ad
una pronuncia giudiziale, che affermi il suo diritto di proprietà sul bene. Non è diretta
a recuperare la cosa, bensì a chiarire l’incertezza venutasi a creare in ordine alla
proprietà della stessa.
c) L’azione negatoria è concessa al proprietario di un bene, per ottenere
l’accertamento
dell’inesistenza di diritti reali vantati da terzi sul bene, la condanna alla cessazione
delle molestie e turbative e al risarcimento del danno. L’attore deve dimostrare di
avere un valido titolo di acquisto. Il convenuto dovrà provare l’esistenza del diritto
che vanta. Tale azione è imprescrittibile. Sarà rigettata, ove il convenuto provi di aver
acquistato il diritto vantato per usucapione.
d) L’azione di regolamento di confini presuppone l’incertezza del confine tra due
fondi.
In tal caso ricorre un conflitto tra fondi, non di titoli. Essa è diretta a ottenere
l’accertamento giudiziale del confine tra due fondi contigui e ad ottenere la condanna
alla restituzione di quella parte di terreno che dovesse risultare posseduta dal non
proprietario. La prova dell’ubicazione del confine può essere proposta con ogni
mezzo. Il giudice, ove manchino altri elementi, sia atterrà al confine delineato dalle
mappe catastali. Tale azione è imprescrittibile.
e) L’azione per apposizione di termini presuppone la certezza del confine ed è diretta
a
far apporre o ristabilire i simboli del confine tra due fondi, che manchino o siano
divenuti irriconoscibili.
I DIRITTI REALI DI GODIMENTO:
NOZIONE E CLASSIFICAZIONE
• I diritti reali si distinguono in diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia. I
primi comprimono
il potere di godimento, che spetta al proprietario. I secondi comprimono il potere di
disposizione,
che spetta al proprietario, in funzione di garanzia di crediti di terzi.
• Si rammenta che i diritti reali in generale costituiscono un numerus clausus .
• I diritti reali di godimento sono:
• Superficie;
• Enfiteusi;
• Usufrutto;
• Uso;
• Abitazione;
• Servitù prediale.
• I diritti di superficie, enfiteusi, abitazione e servitù possono avere ad oggetto
soltanto beni
immobili; i diritti di usufrutto e di uso possono avere ad oggetto anche i beni mobili.
LA SUPERFICIE
• La superficie consiste nel diritto di costruire (concessione ad aedificandum ) al di
sopra del suolo
altrui un’opera, di cui il superficiario, una volta realizzata la costruzione, ne acquista
la proprietà a
titolo originario (proprietà superficiaria), separata da quella del suolo (nuda
proprietà), che resta al
concedente. Consiste anche nella proprietà separata di una costruzione già esistente,
di cui un
soggetto diverso dal proprietario diviene titolare, mentre la proprietà del suolo resta al
concedente.
• Una separazione analoga si può stabilire per il sottosuolo, ma non per le piantagioni.
• Se la costruzione ancora non esiste, si ha soltanto un diritto reale su cosa altrui, che
si estingue se
il titolare non costruisce per vent’anni.
• Se la costruzione già esiste, si ha una proprietà della costruzione separata da quella
del suolo.
• La superficie può essere perpetua o a termine. In tal caso alla scadenza la proprietà
della
costruzione passa al proprietario del suolo.
• Modi di acquisto della superficie sono il contratto sia a titolo oneroso, che gratuito,
il testamento,
l’usucapione.
• Il superficiario ha la libera disponibilità della costruzione, di cui è proprietario.
• Il perimento della costruzione non estingue il diritto di superficie.
L’ENFITEUSI
• L’enfiteusi attribuisce alla persona a cui favore è costituita (enfiteuta o utilista o
concessionario) lo
stesso potere di godimento che su un bene immobile spetta al proprietario, salvo
l’obbligo di
migliorare il fondo e di pagare al proprietario stesso (nudo proprietario o direttario o
concedente)
un canone periodico, costituito da denaro o da una quantità fissa di prodotti naturali.
L’enfiteuta
può mutare la destinazione del fondo, purché non lo deteriori, a differenza
dell’usufruttuario.
• Il potere di godimento che spetta all’enfiteuta è denominato dominio utile. Al nudo
proprietario
compete il dominio diretto, che consiste nel diritto al canone. L’enfiteusi può essere
perpetua o a
tempo., ma non può mai avere una durata inferiore a venti anni.
• Modi di acquisto dell’enfiteusi sono il contratto, il testamento e l’usucapione.
• L’enfiteuta ha il potere di affrancazione, per effetto del quale egli acquista la
proprietà del fondo
mediante il pagamento , a favore del concedente di una somma di denaro.
• Il concedente dispone del potere di devoluzione, per effetto del quale egli, in caso di
inadempimento da parte dell’enfiteuta all’obbligo di non deteriorare il fondo o a
quello di
migliorarlo, o all’obbligo di pagare il canone, libera il fondo dal diritto enfiteutico.
USUFRUTTO, USO E
ABITAZIONE
• L’usufrutto consiste nel diritto di godere della cosa altrui con l’obbligo di rispettarne
la destinazione
economica ( ius utendi fruendi salva rerum substantia ).
• L’usufruttuario può trarre dalla cosa tutte le utilità che ne può trarre il proprietario.
• L’istituto ha durata temporanea. Se costituito a favore di una persona fisica, esso si
intende per
tutta la vita dell’usufruttuario, fatto salvo che il titolo costitutivo non preveda una
durata inferiore.
Se costituito a favore di una persona giuridica o di un ente non personificato (ad es.
associazione
non riconosciuta), la sua durata non può essere superiore a trent’anni.
• Oggetto dell’usufrutto può essere qualunque specie di bene mobile o immobile,
deteriorabile, di cui
l’usufruttuario ha diritto a servirsene secondo l’uso a cui è destinato ( salva rerum
substantia ),
esclusi i beni consumabili, poiché essi, una volta utilizzati, perdono la loro
individualità.
• Se il godimento dei beni consumabili è attribuito a persona diversa dal proprietario,
si avrà una
situazione che viene denominata quasi – usufrutto, che non costituisce un diritto reale
su cosa
altrui. In questo caso la proprietà dei beni passa al quasi – usufruttuario, che ha
l’obbligo di
restituire il valore dei beni ricevuti ovvero altrettanti beni dello stesso genere
( tantundem eiusdem
generis ).
• Modi di acquisto dell’usufrutto possono essere:
a) la legge: usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio minore;
b) la volontà dell’uomo: contratto a titolo oneroso o gratuito, testamento, promessa al
pubblico, donazione obnuziale;
c) usucapione;
d) provvedimento del giudice.
• L’usufrutto volontario su beni immobili deve essere costituito con atto scritto,
soggetto
a trascrizione. Sono soggetti a trascrizione anche l’accettazione dell’eredità e
l’acquisto
del legato, che comportino l’acquisto dell’usufrutto sui beni.
• L’usufruttuario dispone del potere di godimento sul bene, che comporta il possesso
della cosa. Ove questo sia esercitato da altri, può essere esperita l’ actio confessoria ,
che viene definita anche vindicatio usufructus , perché analoga alla reivindicatio.
• Al predetto compete anche il potere di disposizione per atto inter vivos del diritto di
usufrutto. L’usufruttuario può cederlo ad altri e può concedere ipoteca su di esso.
Tuttavi