Requisiti del contratto
(artt. 1325-1352 c.c.) ✔
Condizione del contratto
(artt. 1353-1361 c.c.) ✔
Interpretazione del contratto
(artt. 1362-1371 c.c.) ✔
Effetti del contratto
(artt. 1372-1386 c.c.) ✔
La rappresentanza
(artt. 1387-1400 c.c.) ✔
Contratto per persona da nominare
(artt. 1401-1405 c.c.) ✔
Cessione del contratto
(artt. 1406-1410 c.c.) ✔
Contratto a favore di terzi
(artt. 1411-1413 c.c.) ✔
Simulazione
(artt. 1414-1417 c.c.) ✔
Nullità del contratto
(artt. 1418-1424 c.c.) ✔
Annullabilità del contratto
(artt. 1425-1446 c.c.) ✔
Rescissione del contratto
(artt. 1447-1452 c.c.) ✔
Risoluzione del contratto
(artt. 1453-1469 c.c.) ✔
Vessatorietà
(artt. 1469bis-1469quinquies c.c.) ✔
Il contratto e l'autonomia negoziale
Il contratto è espressione dell'autonomia negoziale delle parti contraenti, che hanno il potere di autoregolamentare i propri interessi.
È l'accordo di due o più parti, idoneo a costituire, regolare, estinguere rapporti patrimoniali. Esso ha per oggetto rapporti patrimoniali suscettibili di valutazione economica.
Il contratto è un negozio bilaterale o plurilaterale, poiché si perfeziona con il consenso di una o più parti.
Requisiti del contratto
- Causa: Funzione economico-sociale che il negozio mira a raggiungere.
- Accordo: Reciproco consenso delle parti in ordine al contenuto del contratto.
- Forma: Mezzo attraverso cui si manifesta la volontà contrattuale.
- Oggetto: Contenuto stesso del contratto.
Accordo tra le parti
L’accordo concretizza la nozione contrattuale. In tal senso, il contratto si distingue dall’atto unilaterale. Si può dire, allora, che il contratto è “regola autonoma”, pattizia, perché scaturisce dal consenso delle parti anziché dal potere autoritario esterno.
Forma del contratto
Requisito solo eventuale del contratto. Nel nostro ordinamento vige il principio generale della libertà della forma. L’art. 1352 c.c., poi, valuta il caso della forma volontaria: Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata “forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia voluta per la validità di questo” (presunzione relativa).
Tipi di forma
- Forma orale o Forma scritta (art. 1350 c.c.)
- Forma tacita o Forma espressa
- Scrittura privata (art. 2702 c.c.)
- Scrittura privata autenticata
- Atto pubblico
Taluni atti devono essere stipulati utilizzando forme particolari ad probationem o ad substantiam.
Oggetto del contratto
- Possibile ✔
- Lecito ✔
- Determinato o determinabile ✔ (la determinazione può anche essere rimessa alla volontà di un terzo)
La causa e il negozio giuridico
Il contratto si inquadra nella categoria del negozio giuridico. Il negozio giuridico può essere individuato quale atto di volontà – atto di autonomia privata – diretto ad uno scopo rilevante per l’ordinamento giuridico.
Mediante atti negoziali il soggetto organizza la propria vita e dispone i propri interessi (es. acquista ed aliena beni, contrae matrimonio, costituisce società commerciali, …).
N.B.: I rapporti che non hanno titolo nel negozio giuridico rientrano nella sfera dei rapporti extranegoziali.
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