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REQUISITI CAUSAACCORDO
Funzioneeconomico-sociale cheReciproco consenso il negozio mira adelle parti in ordine al raggiungerecontenutodel contratto FORMAOGGETTO Mezzo attraverso cuiContenuto stesso del• si manifesta la volontàcontratto contrattualePrestazione• Bene oggetto della•prestazioneACCORDO TRA LE PARTIL’accordo concretizza la nozione contrattuale.In tal senso, il contratto si distingue dall’atto unilaterale.Si può dire, allora, che il contratto è “regola autonoma”, pattizia, perché scaturiscedal consenso delle parti anziché dal potere autoritario esterno
FORMA DELCONTRATTO
Requisito solo eventuale del contrattoNel nostro ordinamento vige il principio generale dellaLIBERTA’ DELLA FORMAL’art. 1352 c.c., poi, valuta il caso della forma volontaria:Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata“ forma per la futura conclusione di un contratto,si presume che la forma sia
voluta per la validità di questo” ( presunzione relativa )
TIPI DI FORMA: cfr.Forma orale o Forma scritta ( art. 1350Forma tacita o Forma espressa c.c.)
Scrittura privata (art. 2702 c.c.)
Scrittura privata autenticata
Atto pubblico
Taluni atti devono essere stipulati utilizzando forme particolariad probationem
La formaad substantiam
La forma OGGETTO DEL CONTRATTO
Possibile✔ Lecito✔ Determinato o determinabile✔ (la determinazione può anche essere rimessa alla volontà di un terzo)
LA CAUSA
IL NEGOZIO GIURIDICO
Il contratto si inquadra nella categoria del negoziogiuridico.
Il negozio giuridico può essere individuato quale ATTO DI VOLONTA’ – atto di autonomia privata – NEGOZIO GIURIDICO diretto ad uno SCOPO rilevante per l’ordinamentogiuridico.
Mediante atti negoziali il soggetto organizza la propriavita e dispone i propri interessi (es. acquista ed alienabeni, contrae matrimonio, costituisce società commerciali)
…).N.B.: I rapporti che non hanno titolo nel negozio giuridico rientrano nella sfera dei rapporti extranegoziali e trovano esclusiva disciplina nella legge. Si tratta dei cd. contratti di fatto, i quali sono qualificabili come contratto pur scaturendo da una fattispecie non contrattuale (da un contratto sociale) che prescinde dal contratto, ma si modella secondo il contenuto di un contratto tipico (es.: i contratti di massa). LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Perfezionamento dell’accordo (problematiche relative al momento ed alle modalità di perfezionamento, alle parti coinvolte, …) Il legislatore italiano ha scelto di riferirsi al sistema della cognizione, principio della presunzione di conoscenza (ed ha introdotto anche il) vincoli nella formazione del contratto. La conclusione del contratto può essere preceduta da vincoli nella formazione del contratto. Si parlerà, in tal caso, di responsabilità derivante da trattative contrattuali. DalleSi distinguono gli accordi preparatori e le intese (singoli momenti, fonti di vincoli e di impegno per le parti, che pure fanno parte delle trattative).
Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia la facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c.
Esso rappresenta la forma più intensa e compiuta del vincolo avente per oggetto la futura conclusione del contratto. Si tratta di un ACCORDO DELLE PARTI, le quali si vincolano (entrambe o una, a seconda che il contratto sia preliminare uni- o bilaterale) a dare ENTRO UN CERTO TERMINE una FORMA DEFINITIVA ad un assetto di interessi su cui esse si trovano già d'accordo e la cui concreta operatività esse gradiscono differire il momento della definitiva stipulazione.
Un soggetto pubblico lamentava
liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge” (art. 1322 c.c.)
BUONA EQUITA’ FEDE
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è espresso, secondo buona fede (artt. 1366 e 1375 c.c.)
La CLAUSOLA è una articolazione del contratto, una proposizione, avendo una sua autonomia. Essa può essere essenziale o meno, o in mancanza, secondo gli usi e l’equità” (art. 1374 c.c.)
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Regolamento contrattuale elaborato da una sola parte
✔ L’altra parte ha solo possibilità di scegliere se accettare o rifiutare
✔ Il regolamento è proposto ad una generalità di soggetti
✔ È motivato dal bisogno di assicurare l’uniformità del contenuto di tutti i rapporti di natura identica per una più precisa determinazione
dell'alea che vi è connessa, nonché l'esigenza di semplificare l'organizzazione e la gestione d'impresa. L'aderente è vincolato anche alle clausole che non ha conosciuto ma avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza. Le clausole vessatorie indicate all'art. 1341 c.c., 2° comma, non sono vincolanti se non sono specificamente sottoscritte (es. la parte che redige le condizioni generali conferisce a se stessa l'ulteriore facoltà di recesso dal contratto). ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO Si tratta di elementi che le parti volutamente inseriscono in sede contrattuale. LA CONDIZIONE La clausola condizionale garantisce l'attualità degli interessi dedotti ad oggetto del contratto. Recita l'art. 1353 c.c.: "Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un evento futuro ed incerto". L'interesse contrattuale sifarà attuale solo nel caso in cui si verifichi l'evento che si deduce in condizione sospensiva (il contratto resta come in stato di dipendenza; le parti, infatti, agiscono sull'efficacia del contratto). L'interesse contrattuale è già attuale al momento della stipulazione contrattuale, ma potrà divenire risolutivo al verificarsi della condizione dedotta dalla clausola condizionale meramente potestativa. È nulla per legge la condizione espressa come "Se vorrò...". A differenza della condizione, il termine si riferisce a un evento futuro e certo. Apponendo un termine sospensivo al contratto, le parti vogliono che il contratto dispieghi i suoi effetti a partire da una certa data. Apponendo un termine risolutivo al contratto, le parti vogliono che gli effetti del contratto in questione cessino ad una certa scadenza. Rappresenta un peso, una limitazione dell'attribuzione a titolo.gratuitoEsso riguarda sempre negozi a titolo gratuito.A differenza della condizione, tuttavia, il modo non sospende o risolve gli effettidell’attribuzione, ma ne limita in senso economico la portata
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto può essere interpretato nella misura in cui si voglia accertare la VOLONTA’DELLE PARTI.La finalità dell’interpretazione, infatti, è quella di indagare la “comune intenzione delleparti”, il modo in cui questa intenzione si è esteriorizzata
LA RAPPRESENTANZA
Un soggetto (rappresentante) può porre in essere per l’interessato (rappresentato) un attogiuridico che quest’ultimo non voglia o non possa porre in essere personalmente. Ilsi sostituiscerappresentante, dunque, all’interessato nel compimento dell’atto giuridico inquestione. I VIZI DEL CONSENSO
La volontà che sottende al contratto che si va a stipulare deve formarsi in modo libero econsapevole. Quando la
volontà viene a formarsi in modo anomalo, si parla di vizi del consenso, vizi della volontà. Sono 3: NULLITÀ DEL CONTRATTO è la forma più radicale di invalidità del contratto. Giova qui precisare che per invalidità del contratto si intende l'inidoneità del contratto a produrre effetti giuridici: Totale ed originaria inefficacia del contratto ✔ La nullità può essere parziale o totale ✔ "Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge non disponga ✔ diversamente" Casi specifici di nullità: Assenza di causa; assenza di consenso; assenza di oggetto/ ✔ ad substantiam impossibilità e/o indeterminabilità dell'oggetto, della forma prescritta; illiceità di causa; contrarietà a norme imperative, ad ordine pubblico, a buon costume. Ulteriore esempio è il contratto in frode alla legge (il quale costituisce il mezzo pereluderel'applicazione di una norma imperativa ).Si cita anche l'illiceità dei motivi (rende, però, nullo il contratto quel motivo illecito che sia esclusivo e comune ad entrambe le parti)
L'azione di nullità può esser proposta solo dalle parti interessate e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. L'azione non cade mai in prescrizione; il negozio nullo non è mai sanabile.
La sentenza finale è di mero accertamento. Il contratto nullo non produce effetti tra le parti, né nei confronti di terzi: la nullità è opponibile. Il negozio nullo può essere rinnovato o convertito.