Diritto privato 1
Argomenti del parziale
Situazioni giuridiche soggettive, i soggetti, diritti della personalità, i diritti reali, i diritti reali di godimento e di garanzia, comunione e condominio.
Che cos'è il diritto?
Il diritto non è solo un insieme di regole atte a disciplinare il comportamento dei consociati (diritto oggettivo). Il diritto ha qualcosa di più nobile di questo. Esso assolve ad una funzione livellatrice della società: ad esempio, la rivoluzione francese. L'eredità si divide in parti uguali fra tutti i discendenti (vero patibolo della nobiltà francese). Questa norma portò alla caduta della nobiltà (il patrimonio non andava più al primogenito, ma fra tutti i figli, quindi c'è stata una frammentazione della ricchezza) era diviso in parti uguali.
Il diritto serve anche a creare ricchezza che in natura non esiste: ad esempio, la multiproprietà. La multiproprietà è una creazione intellettuale (è stato concepito che un bene potesse avere anche una dimensione temporale oltre che spaziale). Il godimento di un bene può essere frammentato anche a livello temporale. Si crea quindi nuova ricchezza inesistente in natura, ad esempio, la cambiale, i titoli di credito (idea di incorporare i diritti di credito in un documento così da renderlo circolabile come i beni tangibili), i prodotti finanziari (presuppongono i contratti, un istituto giuridico).
Bisogna avere un approccio attivo nei confronti del diritto (ci dobbiamo fare delle domande). Ad oggi c'è un diritto civile sovranazionale oltre che quello nazionale e regionale. Individuare le fonti del diritto non è troppo semplice.
Sitazioni giuridiche soggettive
Situazioni giuridiche soggettive: situazioni rilevanti dal punto di vista giuridico nei rapporti fra privati. Situazioni giuridiche soggettive attive e passive: le prime fanno riferimento alle libertà mentre le seconde si traducono in obblighi o doveri (condotte che il privato ha il dovere di porre in essere).
La situazione giuridica attiva principale è il diritto soggettivo (fa capo al prelato): ci si riferisce a quella situazione soggettiva che viene riconosciuta al soggetto dall’ordinamento (può essere considerato come un potere/vantaggio riconosciuto al privato e garantito dall’ordinamento), ad esempio il diritto di proprietà (si possono compiere atti di disposizione del bene). Il titolare di un diritto reale ha anche una serie di facoltà/poteri collegati a quel diritto. Anche la facoltà è una situazione giuridica di diritto soggettivo, ad esempio, il potere di disposizione del bene (produce un effetto giuridico).
Il diritto soggettivo si traduce anche in una situazione di libertà: il proprietario di un bene può anche non utilizzarlo pur non perdendo quel diritto (ci sono istituti come la prescrizione che vengono persi se non utilizzati): la proprietà è imprescrittibile. Il diritto di credito (il diritto di esigere una prestazione da parte di un soggetto) dopo dieci anni, se non viene esercitato, si interrompe. Si potrebbe perdere la proprietà se un altro soggetto dovesse impossessarsi del bene e (è possibile se il proprietario non reagisce all’impossessamento) usucapire l’obbligo o il dovere.
Il contraltare della situazione giuridica soggettiva attiva è l’obbligo. L’obbligo presuppone un rapporto obbligatorio (una relazione tra soggetti determinati o determinabili). L’obbligo consiste nel comportamento che un soggetto deve tenere. Il dovere invece è una regola comportamentale che è rivolta ad incertam personam (il dovere di astenersi dall’interferire nel rapporto tra proprietario e proprietà ad esempio). I doveri possono essere espressi in forma negativa (divieto).
Il diritto potestativo (gli fa da contraltare la situazione di soggezione): è il diritto di modificare una situazione giuridica soggettiva altrui senza che il destinatario del diritto possa opporsi (egli soggiace). Il diritto di recesso è il diritto di sciogliere un contratto unilateralmente prima del previsto (di regola il contratto non può essere sciolto se non con mutuo accordo o per motivi espressamente previsti dalla legge, a meno che non si attribuisca nel contratto a uno o tutti i contraenti il diritto di recesso). Il diritto di recesso è un diritto potestativo perché colui che non vuole sciogliere il contratto soggiace alla decisione di chi lo scioglie.
È l’onere: altra situazione giuridica soggettiva passiva consiste in un comportamento che il privato deve tenere se vuole ottenere un vantaggio (es. onere della prova). Nel diritto sostanziale si può pensare all’onere di denuncia dei vizi (il venditore deve garantire che il bene sia privo di vizi). Se non denuncia dei vizi entro un periodo di tempo stabilito dalla legge egli non può giovarsi della garanzia datagli dalla legge. In ambito processuale abbiamo l’onere della prova (il soggetto deve dimostrare che il fatto dannoso è avvenuto), onere di trascrivere l’acquisto di un immobile nei pubblici registri.
Onere della trascrizione immobiliari; infatti senza trascrizione potrebbe prevalere un secondo acquirente che invece trascrive l’acquisto. L’interesse legittimo: è l’interesse del privato che l’attività amministrativa venga svolta nel rispetto della legge. La tutela dei diritti legittimi spetta al giudice civile (nei vari gradi) mentre la tutela degli interessi legittimi compete al giudice amministrativo (TAR e consiglio di stato).
L’ufficio o potestà: il soggetto investito dell’ufficio è un soggetto a cui spettano sia diritti che doveri. Ad un privato fanno capo una serie di poteri e doveri attribuitigli dalla legge in maniera funzionale ad uno scopo fissato dalla legge stessa. Es. potestà genitoriale (dal 2012 responsabilità genitoriale): i genitori sono titolari di una serie di poteri e doveri nei confronti del figlio con lo scopo di tutelare quest’ultimo (soggetto incapace di agire). Essi hanno il diritto e il dovere di istruire, mantenere ed educare il figlio. Nella stessa situazione si trova il tutore nei confronti dell’interdetto.
Classificazione dei diritti soggettivi
- Diritti assoluti: possono essere fatti valere erga omnes; il titolare del diritto assoluto non necessita della collaborazione di altri soggetti per la soddisfazione del proprio diritto (es. diritto di proprietà), ma anzi gli altri soggetti devono astenersi dall’interferire.
- Diritti relativi: sono diritti i cui effetti si esplicano solo inter partes; si può far valere solo nei confronti di determinati soggetti (il creditore può esigere il pagamento solo dal debitore, non da altri); il creditore necessita della collaborazione del debitore (il debitore deve eseguire il comportamento pattuito dal rapporto obbligatorio).
La titolarità è la situazione di appartenenza del diritto, il titolo è il modo in cui il diritto viene acquistato, il titolare è il soggetto a cui fa capo un diritto.
- Titolo originario: il diritto sorge per la prima volta in capo al suo titolare; non gli viene trasferito da un altro titolare.
- Titolo derivativo: il diritto viene trasferito da un precedente titolare (es. compravendita, donazione).
Da queste distinzioni seguono dei regimi giuridici differenti. L’acquisto a titolo derivativo soffre i limiti che il diritto aveva quando era in possesso del titolare precedente (i pesi gravanti sul titolare precedente graveranno anche sul titolare successivo, vengono trasferiti col diritto). Limiti di cui non soffre il diritto acquistato a titolo originario.
- Titolo derivativo traslativo: presuppone che al nuovo titolare venga trasferito il medesimo diritto appartenente al titolare precedente (viene trasferito nella sua interezza).
- Titolo derivativo costitutivo: il nuovo titolare acquista un diritto diverso rispetto a quello sussistente in capo al vecchio titolare (acquista un diritto derivante dal diritto principale, es. il diritto di usufrutto che deriva dal diritto di proprietà).
L’acquisto di un diritto viene definito l’autore o dante causa mentre il titolare è l’avente causa, il successore o l’acquirente. La successione può avvenire:
- A titolo particolare: quando si subentra in un determinato diritto.
- A titolo universale: quando la successione riguarda la totalità delle situazioni giuridiche attive e passive di un altro soggetto (es. successione mortis causa).
I destinatari delle situazioni giuridiche soggettive
I soggetti del diritto sono dei centri d’imputazione di situazioni giuridiche soggettive attive e passive:
- Le persone fisiche
- Le persone giuridiche
- Gli enti privi di personalità giuridica
Non vi è coincidenza fra soggettività e personalità giuridica. La soggettività è quella di cui sopra. Ad esempio, il condominio ha soggettività giuridica ma non personalità giuridica. La personalità giuridica è l’idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive.
La capacità
Le persone fisiche
La persona fisica acquista la capacità giuridica (soggettività) al momento della nascita (indipendenza piena dal corpo materno e inizio della respirazione polmonare) secondo il secondo comma dell’articolo 1 del codice civile. Il codice civile dice anche che i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita (sono diritti che potranno essere fatti valere solo se e quando avvenga la nascita).
Vengono riconosciuti dei diritti anche a coloro che non sono nati ma ancora semplicemente concepiti. Non c’è dubbio che il concepito sia destinatario di diritti di tipo patrimoniale: il concepito può ricevere per successione e per donazione. Può ricevere per donazione e successione anche il non concepito a patto che ci sia la nascita (vi sono determinati limiti a ciò).
I diritti di tipo non patrimoniale: vi è stata una discussione riguardo la titolarità dei non concepiti e concepiti di diritto di tipo non patrimoniale. Se si pone come presupposto che l’embrione o il concepito possano essere titolari di situazioni giuridiche soggettive ci può essere lesione di questi diritti ma anche lesione di altri diritti (come il diritto della madre di interrompere la gravidanza).
Nel nostro ordinamento ci sono dei limiti al diritto di interruzione della gravidanza (art. 4 del codice civile). Successivamente ai primi 90 giorni, l’interruzione della gravidanza viene subordinata a delle condizioni patologiche. Entro i primi 90 giorni possiamo parlare di embrione, successivamente possiamo parlare di concepito (l’ordinamento non ritiene l’embrione soggetto tutelabile, preferendo tutelare la gestante).
Intorno agli anni ’90 si iniziano ad avere le prime pronunce giurisprudenziali riguardo i diritti non patrimoniali del concepito (es. pronuncia del tribunale di Verona). Al concepito si riconosce soggettività giuridica (è anche titolare di un’aspettativa a nascere e a nascere come individuo sano).
Anche la morte è un fatto rilevante per il diritto. Apre il fenomeno della successione mortis causa. La morte viene riconosciuta al momento della morte cerebrale (cessazione di tutte le funzioni dell’encefalo). Al fenomeno della commorienza si riferisce l’art 4 del codice civile.
Norma che viene dettata da un’eventualità: se non è possibile stabilire chi tra due soggetti sia morto prima, allora si stabilisce che le due persone siano morte nello stesso momento (presunzione di commorienza). Presunzione: derivare da un fatto certo la prova di un fatto incerto. Se padre e figlio muoiono e opera la presunzione di commorienza, il patrimonio va solo all’altro figlio e non, ad esempio, al coniuge del primo figlio.
I luoghi della persona
I luoghi della persona: luoghi ai quali una persona è collegata con una certa continuità. La residenza: luogo dove la persona dimora abitualmente; ha una rilevanza pubblica, ovvero viene attestata nei registri anagrafici; la residenza può essere modificata se ci si sposta in un altro comune ad esempio; individuare la residenza di un individuo è necessario anche a fini processuali.
La dimora: è il luogo dove si abita. Il domicilio: luogo dove si concentrano gli affari e gli interessi della persona (dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi); può o meno coincidere con la residenza; può essere “legale” (nel caso del minore è la legge che individua il domicilio) o “volontario” (eletto dall’interessato); può essere “generale” (domicilio eletto per lo svolgimento di tutti gli interessi della persona) o “speciale” (domicilio eletto ad hoc per lo svolgimento di un proprio interesse specifico).
Le vicende oltre la nascita e la morte
Vi sono altre vicende oltre la nascita e la morte che riguardano la persona (art 48 e seguenti):
La scomparsa
La scomparsa: situazione in cui non si hanno più notizie di una persona; non è determinata dal punto di vista temporale; nasce l’esigenza di gestire il patrimonio dello scomparso; chi di interesse può far nominare un curatore (viene investito di un ufficio, ovvero quello di amministrare i beni dello scomparso).
L'assenza
L’assenza: trascorsi due anni dalla scomparsa, chi di interesse può richiedere che venga dichiarata l’assenza della persona; come conseguenza si apre il testamento (se lo aveva fatto); l’assente non viene ancora considerato deceduto (non vi è ancora la successione mortis causa); i potenziali eredi vengono semplicemente immessi nel possesso dei beni (hanno la disponibilità materiale dei beni ma non ne sono ancora proprietari); il possesso è funzionale alla gestione dei beni; la dichiarazione di assenza non incide sul vincolo coniugale; in caso l’assente dovesse ritornare o ne dovesse essere dichiarata l’esistenza, egli rientra nel possesso di tutti i suoi beni.
La morte presunta
La morte presunta: decorsi dieci anni dall’ultima notizia, chi di interesse può far dichiarare la morte presunta del soggetto; avviene la vera e propria successione agli eredi (effetti patrimoniali tipici della successione mortis causa); il vincolo matrimoniale si scioglie (art. 68); se il morto presunto ritornasse o venisse accertata la sua esistenza si porrebbe il problema del recupero dei beni, i quali erano stati trasferiti agli eredi (art. 66, se il presunto defunto tornasse egli dovrebbe riavere tutti i suoi beni oppure avrebbe diritto a riavere il relativo prezzo di quelli alienati); per di più, se il coniuge avesse contratto un nuovo matrimonio, esso si scioglierebbe automaticamente.
(Queste situazioni devono essere tutte dichiarate dal tribunale)
La capacità di agire (art. 2)
Sarebbe l’attitudine a compiere validamente atti giuridici. Il soggetto incapace di agire non può compiere atti giuridici validi. L’invalidità:
- L’atto nullo è un atto improduttivo di effetti; non può essere sanato.
Nullità
- L’atto annullabile è un atto viziato in maniera meno grave e produce solamente effetti precari; le cause di annullabilità tutelano gli interessi del singolo (contrariamente alla nullità); è solo il soggetto che viene tutelato che può far valere la causa stessa.
Sono due forme di reazione dell’ordinamento nei confronti di un atto che si presume viziato. L’atto posto in essere dall’incapace è annullabile, ovvero produce effetti precari (perché potrebbero essere travolti da una pronuncia di annullamento). La sentenza di annullamento opera con effetto retroattivo.
La capacità di agire si acquista di regola con la maggiore età (il minore è incapace di agire). Però alcuni atti possono essere posti in essere anche dal minore (il minore sopra i 16 anni può contrarre matrimonio e con questo stesso viene emancipato). Il legislatore considera il minore incapace di agire perché lo ritiene immaturo per compiere atti giuridici (è un discrimine generico).
- Il soggetto maggiorenne può essere privato in maniera più o meno intensa della sua capacità di agire nei casi di:
Interdizione giudiziale
(L’interdizione legale è una pena accessoria che determina una privazione della capacità di agire che riguarda gli atti patrimoniali inter vivos): è uno strumento di tutela di coloro che non riescono a provvedere ai loro interessi per infermità mentale; l’interdizione va disposta come estrema ratio (bisognerebbe ricorrere agli altri istituti meno invasivi); la persona viene svuotata totalmente della capacità di agire; deve trattarsi di un’infermità grave, attuale, permanente; il soggetto può essere interdetto solo quando bisogna provvedere all’adeguata protezione della persona; l’interdetto (dal 2006) può compiere alcuni atti di ordinaria amministrazione senza intervento del tutore o solo con la sua assistenza (deve essere sentenziato dal giudice tutelare in relazione al caso).
Inabilitazione
Situazione meno grave dell’interdizione; possono essere inabilitate le persone inferme di mente il cui stato non sia talmente grave da dar luogo all’interdizione (situazione di infermità attuale e permanente ma meno grave); ex art. 415 cc possono essere inabilitati coloro che per prodigalità o per uso abituale di alcool e droghe espongano la propria famiglia o se stessi a dispersione economica; possono essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita che non abbiano ricevuto un’educazione tale da far sì che essi possano provvedere autonomamente ai propri interessi; l’inabilitato può compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione; non può compiere atti di straordinaria amministrazione.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.