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DALL’ADEMPIMENTO

Con riferimento all’interesse del creditore (Se è soddisfatto o no) ci sono due categorie di estinzione delle obbligazioni:

 Satisfattori (L’interesse del creditore è soddisfatto):

 Compensazione

 Confusione

 Non satisfattori (L’interesse del creditore non è soddisfatto):

 Novazione oggettiva

 Remissione del debito

 Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore

L’adempimento è il modo normale di estinzione delle obbligazioni (Perché l’interesse del creditore è soddisfatto, il

debitore ha fatto ciò che era obbligato a fare e l’obbligo non c’è più perché è stato adempiuto), poi troviamo anche il

surrogato (Che è un risarcimento del danno ma non assolve l’adempimento), il deposito (Che è un modo particolare di

estinzione delle obbligazioni), inoltre c’è anche l’impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili al debitore (Che è

un esimente dalla responsabilità del debitore ma anche un modo di estinzione delle obbligazioni (La prestazione si

estingue perché è divenuta impossibile)

LA COMPENSAZIONE

È una situazione di reciproca esistenza di debiti e crediti e due persone sono obbligate reciprocamente l’una verso l’altra

C’è anche un diritto potestativo di ciascun debitore/creditore

Non è una causa di estinzione immediata ma è un diritto potestativo perché deve essere fatto valere da una delle due

parti (Con una dichiarazione unilaterale) perché possa essere una causa di estinzione dell’obbligazione

 Effetti tra le parti: Art. 1242: La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza

I debiti si estinguono per compensazione (Per le quantità corrispondenti)

Compensazione legale Art. 1243 c.1: La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una

somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere (Debiti omogenei) e che sono egualmente liquidi ed

esigibili

(Liquido = La somma di denaro è determinata nel suo ammontare; Esigibile = In caso di obbligazione pecuniaria, il

debito deve essere non sottoposto a condizione e senza termine o con termine scaduto)

Compensazione giudiziale Art. 1243 c.2: Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di pronta

liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche

sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione

Ad esempio, ho un credito di 300 euro perché ho venduto il mio scooter ma ho un debito di 1000 euro perché ho

comprato un'auto

Se il creditore mi chiama in giudizio posso chiedere la compensazione (Ad esempio, devo solo pagare 700 euro perché i

300 mi vengono compensati) 

Compensazione convenzionale o volontaria Art. 1252: Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche

se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti

Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni per tale compensazione

Quindi anche per debiti non liquidi e non esigibili si può usare la compensazione ma le parti si devono accordare

.

CONFUSIONE

In questo caso la qualità di creditore e di debitore si riuniscono

Si tratta della riunione, in capo a una persona, di due posizioni giuridiche che possono sussistere solo in capo a soggetti

diversi

 Art. 1253: Effetti: Estinzione dell’obbligazione e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati

Es. Successione ereditaria (Il figlio succede al padre e il figlio aveva un debito con il padre che era il creditore

NOVAZIONE OGGETTIVA

Art. 1230: L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con

oggetto o titolo derivativo

La volontà di estinguere la prestazione originaria deve risultare in modo non equivoco

 Rapporti con l’obbligazione originaria

 Elemento soggettivo (Animus novandi)

È fondamentale soprattutto l’elemento soggettivo nel creditore per mutare l’obbligazione, in quanto ci deve

essere la volontà di estinguere l’obbligazione originaria da parte del debitore ma anche del creditore (E

l’interesse del creditore non è più soddisfatto)

N.B.: Gli elementi in base ai quali possiamo identificare un rapporto obbligatorio sono tre: Titolo, oggetto e

soggetti

La vecchia obbligazione viene sostituita da una nuova, senza la soddisfazione dell’interesse originario

L’obbligazione si trasforma perché muta l’oggetto o il titolo, in quest’ultimo caso, ad esempio, ho un debito di 1000 euro

per la vendita della mia auto ma non li restituisco in contanti come pattuito, bensì ci accordiamo perché io li restituisca

con un mutuo (Con interessi)

 Art. 1231: Modalità che non comportano novazione (Ogni modificazione accessoria dell’obbligazione non produce

novazione

 Art. 1234: Efficacia della novazione: la novazione è senza effetto se non esisteva l’obbligazione originaria

Qualora l’obbligazione precedente derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto

validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.

Se il primo contratto è nullo, anche la novazione è inefficace. C’è un rapporto tra la seconda obbligazione (novazione) e

l’obbligazione originaria

N.B.: La novazione oggettiva è diversa dalla dazione in pagamento perché nel primo caso non viene soddisfatto

l’interesse del creditore, mentre nel secondo si.

Nel codice civile si parla anche di novazione soggettiva, in cui un nuovo soggetto è obbligato, al posto di un vecchio

debitore

(V. delegazione, espromissione e accollo)

REMISSIONE DEL DEBITO

È la rinuncia volontaria del creditore al proprio credito nei confronti del debitore, salvo che il debitore non dichiari in un

congruo termine di non volerne profittare

Il creditore può rimettere il debito per:

 Atto unilaterale o per contratto (Se la volontà è contenuta in un contratto ci può essere comunque un

corrispettivo spettante al creditore, ma non è soddisfatto l’interesse originario in ogni caso)

Nel silenzio del debitore produce un effetto liberatorio ma se il debitore si oppone è come se la remissione non

fosse mai avvenuta

Il debito può estinguersi per effetto della sola dichiarazione del debitore ma mai contro la volontà del debitore

 Dichiarazione espressa o comportamento concludente (Es. Restituzione del documento che rappresenta il titolo

originale del debito)

IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE

L’interesse del creditore non viene soddisfatto perché la prestazione è impossibile

 

Definitiva vs temporanea Art. 1256: La prestazione si estingue quando per una causa non imputabile al

debitore la prestazione diventa impossibile (Il debitore non deve risarcire il danno)

Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo

nell’adempimento

Tuttavia, l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo

dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la

prestazione oppure il creditore non ha più interesse a conseguirla

Ad esempio, un caso di impossibilità temporanea è la chiusura di un esercizio commerciale per limiti temporanei previsti

dal legislatore. Dopo il debitore deve adempiere (A meno che non si usino le regole del buon senso)

Questa regola è applicabile per analogia anche alla mora del creditore ad esempio (Un debitore offre di adempiere

un’obbligazione di fare ma il creditore la rifiuta e viene costituito in mora)

 

Parziale vs totale Art. 1258: Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera

dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile

La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un

deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa

Se è totale si applica l’art. 1218, se è parziale il debitore si libera eseguendo la prestazione per la parte possibile

Ad esempio, il debitore ha il bene (Legna) in parte in un deposito e in parte nel suo magazzino

Va a fuoco il deposito, il debitore si libera consegnando la legna che aveva nel magazzino

Se l’impossibilità sopravvenuta si inserisce in rapporti con prestazioni reciproche, ossia sinallagmatiche (L’obbligazione è

collegata alla controprestazione), il problema è maggiore

TIPI PARTICOLARI DI OBBLIGAZIONI

LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Sono obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di denaro e vengono definite anche obbligazioni elementari

Già il legislatore associa le obbligazioni alle obbligazioni pecuniarie (Es. Usando “pagamento” al posto di

“inadempimento”, ad esempio nella parte che regola la capacità di adempiere e di ricevere)

Il denaro da cosa mobile generica (Oggi è un concetto meno attinente alla realtà) è diventato (In relazione alle

obbligazioni pecuniarie):

 Un mezzo legale di pagamento: In senso fisico o astratto (Es. carte di credito, bonifico...)

Questi ultimi mezzi erano considerati “speciali” rispetto ai mezzi di pagamento convenzionali scelti dalle parti e

doveva esserci il consenso del creditore, qualora non fossero previsti dal titolo

Oggi sono molto più diffusi, si tratta sempre del pagamento del debito in denaro, che avvenga fisicamente o

tramite un sistema telematico che consente istantaneamente di trasferire somme di denaro.

 Un’unità di conto

 Un mezzo di acquisto/scambio

 Un mezzo di conservazione di valori economici

Il denaro oggi è smaterializzato ed è diventato moneta contabile, moneta bancaria, moneta elettronica (Sono tutte unità

di monete ideali) ... Per questo l’oggetto della prestazione pecuniaria sta passando dalla moneta-cosa alla disponibilità

monetaria, quindi, si stanno evolvendo anche i connotati della prestazione (Da consegna di cose, le banconote, a

trasferimento di unità ideali contabilizzate) e la nozione di pagamento del debito in denaro

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore

nominale 

(Art. 1277 Principio nominalistico): Debito di valuta

Es. ho un debito di 1000 euro, mi libero quando pago, indipendentement

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
110 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anna.Boffo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato 1 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Piccini Mariassunta.