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DALL’ADEMPIMENTO
Con riferimento all’interesse del creditore (Se è soddisfatto o no) ci sono due categorie di estinzione delle obbligazioni:
Satisfattori (L’interesse del creditore è soddisfatto):
Compensazione
Confusione
Non satisfattori (L’interesse del creditore non è soddisfatto):
Novazione oggettiva
Remissione del debito
Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
L’adempimento è il modo normale di estinzione delle obbligazioni (Perché l’interesse del creditore è soddisfatto, il
debitore ha fatto ciò che era obbligato a fare e l’obbligo non c’è più perché è stato adempiuto), poi troviamo anche il
surrogato (Che è un risarcimento del danno ma non assolve l’adempimento), il deposito (Che è un modo particolare di
estinzione delle obbligazioni), inoltre c’è anche l’impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili al debitore (Che è
un esimente dalla responsabilità del debitore ma anche un modo di estinzione delle obbligazioni (La prestazione si
estingue perché è divenuta impossibile)
LA COMPENSAZIONE
È una situazione di reciproca esistenza di debiti e crediti e due persone sono obbligate reciprocamente l’una verso l’altra
C’è anche un diritto potestativo di ciascun debitore/creditore
Non è una causa di estinzione immediata ma è un diritto potestativo perché deve essere fatto valere da una delle due
parti (Con una dichiarazione unilaterale) perché possa essere una causa di estinzione dell’obbligazione
Effetti tra le parti: Art. 1242: La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza
I debiti si estinguono per compensazione (Per le quantità corrispondenti)
Compensazione legale Art. 1243 c.1: La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una
somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere (Debiti omogenei) e che sono egualmente liquidi ed
esigibili
(Liquido = La somma di denaro è determinata nel suo ammontare; Esigibile = In caso di obbligazione pecuniaria, il
debito deve essere non sottoposto a condizione e senza termine o con termine scaduto)
Compensazione giudiziale Art. 1243 c.2: Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di pronta
liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche
sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione
Ad esempio, ho un credito di 300 euro perché ho venduto il mio scooter ma ho un debito di 1000 euro perché ho
comprato un'auto
Se il creditore mi chiama in giudizio posso chiedere la compensazione (Ad esempio, devo solo pagare 700 euro perché i
300 mi vengono compensati)
Compensazione convenzionale o volontaria Art. 1252: Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche
se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni per tale compensazione
Quindi anche per debiti non liquidi e non esigibili si può usare la compensazione ma le parti si devono accordare
.
CONFUSIONE
In questo caso la qualità di creditore e di debitore si riuniscono
Si tratta della riunione, in capo a una persona, di due posizioni giuridiche che possono sussistere solo in capo a soggetti
diversi
Art. 1253: Effetti: Estinzione dell’obbligazione e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati
Es. Successione ereditaria (Il figlio succede al padre e il figlio aveva un debito con il padre che era il creditore
NOVAZIONE OGGETTIVA
Art. 1230: L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con
oggetto o titolo derivativo
La volontà di estinguere la prestazione originaria deve risultare in modo non equivoco
Rapporti con l’obbligazione originaria
Elemento soggettivo (Animus novandi)
È fondamentale soprattutto l’elemento soggettivo nel creditore per mutare l’obbligazione, in quanto ci deve
essere la volontà di estinguere l’obbligazione originaria da parte del debitore ma anche del creditore (E
l’interesse del creditore non è più soddisfatto)
N.B.: Gli elementi in base ai quali possiamo identificare un rapporto obbligatorio sono tre: Titolo, oggetto e
soggetti
La vecchia obbligazione viene sostituita da una nuova, senza la soddisfazione dell’interesse originario
L’obbligazione si trasforma perché muta l’oggetto o il titolo, in quest’ultimo caso, ad esempio, ho un debito di 1000 euro
per la vendita della mia auto ma non li restituisco in contanti come pattuito, bensì ci accordiamo perché io li restituisca
con un mutuo (Con interessi)
Art. 1231: Modalità che non comportano novazione (Ogni modificazione accessoria dell’obbligazione non produce
novazione
Art. 1234: Efficacia della novazione: la novazione è senza effetto se non esisteva l’obbligazione originaria
Qualora l’obbligazione precedente derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto
validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.
Se il primo contratto è nullo, anche la novazione è inefficace. C’è un rapporto tra la seconda obbligazione (novazione) e
l’obbligazione originaria
N.B.: La novazione oggettiva è diversa dalla dazione in pagamento perché nel primo caso non viene soddisfatto
l’interesse del creditore, mentre nel secondo si.
Nel codice civile si parla anche di novazione soggettiva, in cui un nuovo soggetto è obbligato, al posto di un vecchio
debitore
(V. delegazione, espromissione e accollo)
REMISSIONE DEL DEBITO
È la rinuncia volontaria del creditore al proprio credito nei confronti del debitore, salvo che il debitore non dichiari in un
congruo termine di non volerne profittare
Il creditore può rimettere il debito per:
Atto unilaterale o per contratto (Se la volontà è contenuta in un contratto ci può essere comunque un
corrispettivo spettante al creditore, ma non è soddisfatto l’interesse originario in ogni caso)
Nel silenzio del debitore produce un effetto liberatorio ma se il debitore si oppone è come se la remissione non
fosse mai avvenuta
Il debito può estinguersi per effetto della sola dichiarazione del debitore ma mai contro la volontà del debitore
Dichiarazione espressa o comportamento concludente (Es. Restituzione del documento che rappresenta il titolo
originale del debito)
IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE
L’interesse del creditore non viene soddisfatto perché la prestazione è impossibile
Definitiva vs temporanea Art. 1256: La prestazione si estingue quando per una causa non imputabile al
debitore la prestazione diventa impossibile (Il debitore non deve risarcire il danno)
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo
nell’adempimento
Tuttavia, l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo
dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la
prestazione oppure il creditore non ha più interesse a conseguirla
Ad esempio, un caso di impossibilità temporanea è la chiusura di un esercizio commerciale per limiti temporanei previsti
dal legislatore. Dopo il debitore deve adempiere (A meno che non si usino le regole del buon senso)
Questa regola è applicabile per analogia anche alla mora del creditore ad esempio (Un debitore offre di adempiere
un’obbligazione di fare ma il creditore la rifiuta e viene costituito in mora)
Parziale vs totale Art. 1258: Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera
dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un
deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa
Se è totale si applica l’art. 1218, se è parziale il debitore si libera eseguendo la prestazione per la parte possibile
Ad esempio, il debitore ha il bene (Legna) in parte in un deposito e in parte nel suo magazzino
Va a fuoco il deposito, il debitore si libera consegnando la legna che aveva nel magazzino
Se l’impossibilità sopravvenuta si inserisce in rapporti con prestazioni reciproche, ossia sinallagmatiche (L’obbligazione è
collegata alla controprestazione), il problema è maggiore
TIPI PARTICOLARI DI OBBLIGAZIONI
LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Sono obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di denaro e vengono definite anche obbligazioni elementari
Già il legislatore associa le obbligazioni alle obbligazioni pecuniarie (Es. Usando “pagamento” al posto di
“inadempimento”, ad esempio nella parte che regola la capacità di adempiere e di ricevere)
Il denaro da cosa mobile generica (Oggi è un concetto meno attinente alla realtà) è diventato (In relazione alle
obbligazioni pecuniarie):
Un mezzo legale di pagamento: In senso fisico o astratto (Es. carte di credito, bonifico...)
Questi ultimi mezzi erano considerati “speciali” rispetto ai mezzi di pagamento convenzionali scelti dalle parti e
doveva esserci il consenso del creditore, qualora non fossero previsti dal titolo
Oggi sono molto più diffusi, si tratta sempre del pagamento del debito in denaro, che avvenga fisicamente o
tramite un sistema telematico che consente istantaneamente di trasferire somme di denaro.
Un’unità di conto
Un mezzo di acquisto/scambio
Un mezzo di conservazione di valori economici
Il denaro oggi è smaterializzato ed è diventato moneta contabile, moneta bancaria, moneta elettronica (Sono tutte unità
di monete ideali) ... Per questo l’oggetto della prestazione pecuniaria sta passando dalla moneta-cosa alla disponibilità
monetaria, quindi, si stanno evolvendo anche i connotati della prestazione (Da consegna di cose, le banconote, a
trasferimento di unità ideali contabilizzate) e la nozione di pagamento del debito in denaro
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore
nominale
(Art. 1277 Principio nominalistico): Debito di valuta
Es. ho un debito di 1000 euro, mi libero quando pago, indipendentement