Diritto privato RZ A.A. 2018-19 | Federico R.
Diritto privato
Lezione 1: Introduzione
L’economia è l’organizzazione di più fattori (di sviluppo) che si muove entro determinati paletti. «Ubi societas, ibi ius» è una locuzione latina che significa "dove c'è una società, lì vi è il diritto", difatti la società si deve muovere secondo delle regole ben precise, in quanto il diritto è correlato alla società poiché senza di essa, non esisterebbe. Si può concludere dicendo che diritto ed economia hanno una sorta di relazione biunivoca.
- La proprietà, il contratto, l’impresa, sono regolati dal diritto privato. Le regole giuridiche servono per orientare le imprese verso obiettivi politici. Il consumatore è un soggetto che non riesce ad agire in modo razionale, a causa dell’offerta che è numerosa (razionalità limitata).
- Chi esercita un’attività pericolosa, è soggetto alla regolamentazione vigente (a causa dei danni che essa può causare agli altri).
- È presente una differenza di informazione tra venditore e consumatore, in cui il diritto privato agisce affinché il primo informi il secondo.
Il diritto si divide in due rami principali:
- Pubblico: serve a regolare il rapporto tra lo Stato e i cittadini/le diverse amministrazioni. Gli interessi sono funzionali all’interesse pubblico.
- Privato: serve a regolare il rapporto tra i cittadini e il mercato. Si tende alla soggettività.
Il diritto privato serve a regolare l’interesse dei privati e si fonda sempre su concetti di parità e autonomia, salvo eccezioni. Esso consente ai privati di perseguire i loro interessi. Si può considerare un insieme di regole che servono per orientare le preferenze dei privati.
Esempio: Comune vuole costruire uno stadio sopra un terreno di un privato. Il comune ha due scelte possibili:
- Espropriare il proprietario (Diritto Pubblico)
- Comprarlo tramite trattazione (Diritto Privato)
La prima è una tipica istituzione del diritto pubblico, che NON necessita della volontà del proprietario, al quale verrà comunque corrisposta una somma di denaro.
Struttura
È un sistema di regole cioè si verifica una collaborazione tra regole di natura diversa. I filosofi diedero due idee:
- Idea naturalistica: diritto promulgato dal monarca secondo le regole naturali. Fino al XVI secolo era predominante l’idea cristiana delle regole (ideologia di Tommaso d’Aquino).
- Idea positivista: nasce con il farsi spazio della razionalità ed è l’idea secondo cui è legge ciò che un’autorità sovrana decide che sia legge.
Kant differenziava nettamente il diritto e la filosofia, poiché:
- I giuristi erano coloro che studiavano le leggi che ci sono.
- I filosofi studiavano le leggi che ci dovrebbero essere.
Le leggi razziali/fasciste sono state emanate in maniera regolare, sebbene NON fossero in linea con il pensiero generale, è per questo che possono essere considerate come un esempio di idea positivistica estrema, facendo nascere il buon senso in una via di mezzo.
La norma giuridica funziona attraverso la combinazione di due elementi: regola e sanzione. La regola è una regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato; se essa viene osservata, allora il diritto ha raggiunto il suo scopo, se essa viene infranta allora è prevista una sanzione. Quest’ultima è la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola (SE ALLORA, SE= evento/situazione della realtà, ALLORA= effetti/sanzioni giuridiche).
La sanzione ha varie funzioni:
- Satisfattiva: soddisfa in modo diretto e pieno l’interesse leso.
- Compensativa: serve a compensare la vittima della violazione con qualcosa che non ripristina l’interesse leso, ma semplicemente lo sostituisce con un simile di valore economico equivalente.
- Deterrente/Preventiva: indurre i soggetti a non violare la regola.
- Punitiva: colpisce un comportamento negativo.
Il diritto si occupa della fattispecie, che è lo stato dei fatti, vale a dire il comportamento preso in considerazione dalla norma.
Fattispecie astratta è il caso considerato dalla norma di legge.
Fattispecie concreta: l’interprete deve qualificare il fatto della realtà che si presenta per potervi applicare la regola giuridica.
Fattispecie rilevanti sono le cose che il diritto ritiene rilevanti, elemento reale e concreto.
Sillogismo è il metodo con cui si confrontano le 2 ipotesi (fattispecie).
La regola giuridica deve essere interpretata, difatti il giudice può applicare la norma in due modi:
- Restrittivo: dare alla norma un significato più limitato rispetto ad altri possibili.
- Estensivo: dare alla norma un significato più ampio rispetto ad altri possibili.
Inoltre, si possono seguire diversi criteri:
- Criterio letterale: fa leva sulla struttura linguistica della norma, per essere sufficiente però il significato delle parole deve essere univoco.
- Criterio logico: il giudice va oltre il criterio letterale, ponendosi altre domande in relazione alla norma.
- Criterio psicologico: capire le motivazioni del Parlamento, colui che fa le leggi, quando ha emanato la norma.
- Criterio teleologico: comprendere l’obiettivo della norma data dal Parlamento.
L’interpretazione della norma si esegue sulla fattispecie astratta.
Lacune del sistema
I paesi cosiddetti di Civil law si distinguono per le seguenti caratteristiche:
- Si producono leggi scritte.
- I tre poteri sono differenziati nettamente.
- Il precedente giudiziario NON è vincolante (viene applicata la legge).
I paesi cosiddetti di Common law, tipicamente quelli del sistema anglo-americano, si differenziano per il fatto che la maggior parte del diritto privato si basa sui casi precedenti. “Stare decisis” = basarsi sulle decisioni passate oppure dare nuove sentenze “creando” nuovi parti del diritto.
Il diritto privato per essere sistema deve essere:
- Completo: avere una soluzione per qualunque caso si presenti.
- Coerente: si deve avere un’unica soluzione per ciascun problema.
Ci sono degli strumenti specifici che servono per colmare le lacune giuridiche, uno di questi è l’analogia, tramite la quale il giudice cerca regole simili per risolvere il caso in oggetto.
Esempio: leasing = la banca concede il bene a quote mensili. Il compratore, dopo un certo periodo di tempo, può decidere se riscattarlo o meno. I giudici applicavano in via analogica la legislazione applicata sui contratti di affitto.
L’analogia si divide in due livelli:
- Analogia legis: il caso è disciplinato ricorrendo ad un’altra norma che regola un caso simile.
- Analogia iuris: si applica nel momento in cui il primo livello fallisce, mettendo in pratica i principi generali dell’Ordinamento.
Le interpretazioni delle norme giuridiche sono diverse:
- Amministrativa: l’Amministrazione interpreta la legge al fine di comprendere come applicarla.
- Giudiziale: è quella eseguita dai giudici, ai quali spetta decidere il torto e la ragione in base alle norme.
- Dottrinale: è quella svolta dagli studiosi del diritto.
- Autentica: è quella fatta da un’altra norma (norma interpretativa) di grado pari o superiore a quello della norma interpretata.
Solo l’interpretazione autentica vincola tutti gli altri interpreti, al contrario degli altri tipi che NON sono vincolanti.
Fonti
Attraverso la pace di Westfalia, ogni Stato/Nazione costituisce il proprio Ordinamento. In precedenza, veniva applicato universalmente il diritto romano.
Le fonti del diritto italiano sono atti/fatti che producono regole giuridiche:
- Livello 1: Fonti costituzionali
- Costituzione
- Leggi costituzionali
- Livello 2: Fonti primarie
- Leggi ordinarie: emanate dal Parlamento
- Atti aventi forza di legge:
- Decreto Legislativo: il Parlamento delega il Governo a creare il testo di legge, come ad esempio una direttiva europea
- Decreti-legge: norma che si applica in caso di urgenza che viene emanata dal Governo, sebbene successivamente debba passare al Parlamento per la conversione in legge
- Leggi regionali
- Regolamenti dell’UE
- Livello 3: Fonti secondarie
- Regolamenti amministrativi/governativi: hanno natura pratica, al fine di far funzionare meglio l’Amministrazione Pubblica
- Livello 4: Fonti terziarie
- Consuetudine: è una fonte NON scritta, di norme prodotte direttamente dal corpo sociale, tramite l’osservanza costante di comportamenti che non sono tenuti con l’intenzione di creare norme giuridiche, ma piuttosto con l’atteggiamento di chi si uniforma a norme già esistenti. Si fonda su due elementi:
- Elemento oggettivo: dato dalla ripetizione costante e uniforme di un dato comportamento ad opera della gran parte dei consociati
- Elemento soggettivo: dato dalla convinzione dei consociati di essere giuridicamente obbligati a tenere quel comportamento, in quanto imposto dalla norma giuridica
- Consuetudine: è una fonte NON scritta, di norme prodotte direttamente dal corpo sociale, tramite l’osservanza costante di comportamenti che non sono tenuti con l’intenzione di creare norme giuridiche, ma piuttosto con l’atteggiamento di chi si uniforma a norme già esistenti. Si fonda su due elementi:
I livelli inferiori al primo non devono contrastare con quelli che si trovano al di sopra.
Le antinomie sono un conflitto tra norme, risolvibile tramite:
- Criterio gerarchico: prevale la norma situata sul livello più alto.
- Criterio cronologico: si utilizza la legge più recente.
- Criterio di specialità: tra due leggi di pari livello, si sceglie quella più dettagliata/specifica.
Le regole del Diritto Internazionale Privato (D.I.P. legge 218/1995) stabiliscono quale legge e che ordinamento si applica nelle varie casistiche. (Es. immobile in Grecia, ordinamento in cui si trova l’immobile; successione di un defunto seguo la cittadinanza).
Con l’UE, lo Stato ha perso la totale sovranità di ordinamento, la quale emana fonti legislative che si dividono in:
- Vincolanti:
- Regolamenti: sono norme vincolanti sia per gli stati membri, sia per tutti i cittadini e le imprese che vi fanno parte; l’applicazione è immediata, non è necessaria la conversione da parte dallo Stato; essi prevalgono sulle fonti della legislazione interna, difatti le norme italiane NON possono contrastare con i regolamenti, altrimenti sarebbero dichiarate illegittime.
- Direttive: l’UE crea una disciplina al fine di raggiungere degli obiettivi rivolti agli stati; questa disciplina deve essere successivamente convertita in legge dagli stati membri, i quali, in caso di non attuazione, subiranno delle sanzioni.
- Non vincolanti
Le regole appartenenti al diritto privato sono contenute in gran parte all’interno di:
- Codice civile: testo normativo emanato nel 1942, diviso in 6 libri, ciascuno afferente ad una determinata materia
- Costituzione: entrata in vigore nel 1948, contiene alcuni articoli come ad esempio il 41 (Proprietà privata) inerenti al diritto privato
Lezione 2: Posizioni giuridiche
Il diritto privato serve a regolare i rapporti tra i consociati, al fine di vivere in maniera civile e comprendere quali interessi devono prevalere in un determinato conflitto.
Situazione giuridica soggettiva è la posizione che un soggetto ha dal punto di vista legale/del sistema, cioè il modo in cui le norme regolano le possibilità dei soggetti, in conformità con la graduatoria stabilita fra i loro interessi in conflitto.
Possiamo determinare due tipologie di posizioni:
- Posizione giuridica attiva: esprime la prevalenza dell’interesse del titolare sull’interesse degli altri soggetti; un esempio è la proprietà, così come il diritto personale di godimento che fa prevalere l’interesse del titolare rispetto all’analogo interesse di chiunque altro.
- Posizione giuridica passiva: esprime la subordinazione dell’interesse del titolare rispetto a quello di altri soggetti; per esempio, tutti quelli che non hanno una proprietà devono rispettare colui che la possiede, evitando di danneggiarlo.
| Attive | Passive |
|---|---|
| Diritto soggettivo: è la più importante situazione giuridica attiva e si può definire come il potere di agire nel proprio interesse, o di pretendere che qualcun altro tenga un determinato comportamento nell’interesse del titolare del diritto. Qualsiasi diritto soggettivo riserva al suo titolare uno spazio di autonomia di giudizio e di decisione. (Es. Proprietà, Credito) | Dovere: astensione dall’interferire tramite comportamenti capaci di ledere il diritto del titolare. Obbligo: fare qualcosa nell’interesse del titolare. |
| Diritto potestativo: situazione in cui il titolare può compiere un certo atto lasciando la controparte nella soggezione, vale a dire a subire gli effetti senza poter interferire. (Es. Dimissione del dipendente) | Facoltà: è la possibilità, riconosciuta al titolare di un diritto, di tenere un comportamento, che è compreso nel contenuto del diritto ma non lo esaurisce. |
| Aspettativa: un soggetto ritiene di poter ottenere un certo vantaggio rispetto ad un altro comportamento. Si può dividere in: Di fatto non ha valore legale/giuridico, Di diritto ha valore giuridico. | Responsabilità: è la situazione del soggetto esposto a subire le conseguenze negative dei propri comportamenti. |
| Interesse legittimo: si tratta della situazione giuridica soggettiva della quale è titolare un soggetto nei confronti della pubblica amministrazione che esercita un potere autoritativo attribuitogli dalla legge e consiste nella pretesa che tale potere sia esercitato in conformità alla legge nell'interesse collettivo. | Potestà: situazione in cui un soggetto ha dei diritti e dei doveri nei confronti di un altro soggetto. (Es. Potestà genitoriale, considerata non totalmente passiva, che viene cambiata in Responsabilità genitoriale nel 2012) |
| Interesse collettivo: riguarda più soggetti che hanno in comune una medesima situazione. | Onere: un soggetto deve eseguire una certa azione per ottenere un certo diritto. Status: situazione giuridica rilevante a cui si associano diritti e doveri. |
I diritti soggettivi si classificano per:
- Area di incidenza degli effetti prodotti:
- Privati: riguarda i poteri e interessi del titolare che non toccano l’organizzazione politica della società (es. diritto di proprietà, di credito).
- Pubblici: riguarda il potere che consente al titolare di incidere sull’organizzazione politica, cioè definiscono la sua posizione nell’organizzazione politica della società (es. diritto di voto, di candidarsi alle elezioni). In generale si riferiscono allo Stato.
- Natura:
- Disponibili: il titolare può liberamente trasferire, autolimitare o cancellare il diritto, attraverso atti giuridici che producano tali effetti.
- Non disponibili: il titolare NON può liberamente trasferire, autolimitare o cancellare il diritto, perché gli è vietato compiere atti giuridici che producano tali effetti.
- Interesse sotteso:
- Patrimoniali: procurano al titolare un’utilità di natura economica (es. diritto di credito).
- Non patrimoniali: procurano al titolare un’utilità NON economica, ma morale, ideale, o comunque attinente alla sfera personale (es. diritto all’onore, all’integrità fisica).
- Momento della produzione dell’effetto giuridico:
- Fra vivi
- Mortis causa
- Struttura:
- Relativi: possono farsi valere solo nei confronti di un determinato soggetto (es. crediti).
- Assoluti: si possono far valere nei confronti di chiunque, non soggetti in particolare (es. diritto di proprietà).
Rapporto giuridico
È la relazione fra il titolare della situazione attiva e il titolare della situazione passiva strettamente collegata, nel caso di un rapporto semplice. In un rapporto complesso si hanno più parti e più situazioni diverse, attive e passive, collegate tra loro. I titolari delle situazioni attive e passive sono detti parti. Se si prende in considerazione una parte, rispetto ad un’altra, quest’ultima viene detta controparte. I terzi sono tutti coloro che non fanno parte del rapporto giuridico.
Fatti/Atti giuridici
- Sono gli eventi che accadono e producono i loro effetti giuridici indipendentemente da intenzionalità e consapevolezza umane. (Committente: colui che affida l’incarico / Appaltatore: colui che si impegna ad eseguirlo)
- Gli atti giuridici, invece, sono eventi posti in essere da un soggetto, con un certo grado di intenzionalità e consapevolezza, che producono effetti giuridici. Questi si declinano in due tipologie particolari:
- Atti giuridici negoziali: comportamenti tenuti volontariamente per poter produrre un determinato effetto giuridico.
- Atti giuridici NON negoziali: implicano la volontà di compiere l’atto, ma non anche la volontà di creare gli effetti giuridici che esso produrrà.
Gli atti giuridici si classificano secondo alcuni criteri:
- Contenuto:
- Patrimoniali: riguardanti situazioni di tipo economico.
- NON Patrimoniali: riguardanti situazioni giuridiche di tipo prevalentemente NON economico.
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