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FONTI DEL DIRITTO
Atti o fatti dell'ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere norme giuridiche
PLURALITA' DELLE FONTI GERARCHIA
- FONTI COSTITUZIONALI ...... Costituzione e leggi costituzionali
- FONTI COMUNITARIE ........ Atti normativi dell'Unione Europea
- FONTI INTERNAZIONALI ...... Trattati internazionali
- FONTI PRIMARIE .............. Leggi ordinarie statali, decreti legislativi, decreti legge, regolamenti parlamentari, referendum abrogativo di leggi ordinarie, leggi regionali, atti aventi forza di legge
- FONTI SECONDARIE ........... Regolamenti amministrativi
- FONTI TERZIARIE ............... Consuetudini
UNITARIETA' DELL'ORDINAMENTO
Realizzata dalla corretta interpretazione del giurista che ricompone le molteplici fonti in coerenza costituzionale
FONTI COMUNITARIE:
- NORME DEL TRATTATO
- REGOLAMENTI
- Art. 249 (ex 189), comma 2, Tratt. CE: «Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri»
- NON DIRETTAMENTE APPLICABILI
- Art. 249 (ex 189), comma 3, Tratt. CE: «La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi»
- Possono valere come parametro per l’interpretazione del diritto interno
- DIRETTIVE
- DIRETTAMENTE APPLICABILI
- Innovazione della Corte di Giustizia della Comunità europea.
- Condizioni per l’applicabilità:
- scadenza del termine concesso allo Stato membro per il recepimento;
- è incondizionata
- è sufficientemente precisa
- DIRETTAMENTE APPLICABILI
DIRETTIVA COMUNITARIA:
vincolatività di principio
Il suo contenuto normativo è vincolante per quanto riguarda il raggiungimento dello scopo, ma non per la normativa di dettaglio in essa contenuta. Quest’ultima può essere derogata dalla legislazione interna, purché non vengano messi a repentaglio i principi della direttiva.
DIFFERENZA
È un dato fattuale (avere un certo colore della pelle, certe credenze religiose, preferenze politiche)
DISEGUAGLIANZA
È un giudizio di valore (la valutazione che una certa norma di favore o di sfavore si giustifica perché il soggetto ha determinate caratteristiche)
Il rispetto del principio di eguaglianza impone:
- di trattare situazioni eguali in modo identico
- di disciplinare situazioni differenti e sperequate in modo diverso.
Giustificazione disuguaglianza
La disparità normativa introdotta deve rispondere a canoni di ragionevolezza. Un trattamento diseguale è ragionevole se funzionale all'attuazione della eguale dignità e sviluppo della persona.