FONTI DEL DIRITTO
Atti o fatti dell'ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere norme giuridiche
PLURALITA' DELLE FONTI
GERARCHIA
FONTI COSTITUZIONALI......Costituzione e leggi costituzionali
FONTI COMUNITARIE..........Atti normativi dell'Unione Europea
E
FONTI INTERNAZIONALI.......Trattati internazionali
FONTI PRIMARIE..............Leggi ordinarie statali, decreti legislativi, decreti legge, regolamenti parlamentari, referendum abrogativo di leggi ordinarie, leggi regionali, atti aventi forza di legge
FONTI SECONDARIE............Regolamenti amministrativi
FONTI TERZIARIE.............Consuetudini
UNITARIETA' DELL'ORDINAMENTO
Realizzata dalla corretta interpretazione del giurista che ricompone le molteplici fonti in coerenza costituzionale
FONTI DEL DIRITTO = Atti o fatti dell'ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere norme giuridiche
PLURALITA' DELLE FONTI GERARCHIA
FONTI COSTITUZIONALI ..... Costituzione e leggi costituzionali
FONTI COMUNITARIE ........ Atti normativi dell'Unione Europea
E
FONTI INTERNAZIONALI ...... Trattati internazionali
FONTI PRIMARIE ............... Leggi ordinarie statali, decreti legislativi, decreti legge, regolamenti parlamentari, referendum abrogativo di leggi ordinarie, leggi regionali, atti aventi forza di legge
FONTI SECONDARIE ........... Regolamenti amministrativi
FONTI TERZIARIE .............. Consuetudini
UNITARIETA' DELL'ORDINAMENTO
Realizzata dalla corretta interpretazione del giurista che ricompone le molteplici fonti in coerenza costituzionale
FONTI COMUNITARIE:
- NORME DEL TRATTATO
- REGOLAMENTI
- Art. 249 (ex 189), comma 2, Tratt. CE:
«Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri»
- Art. 249 (ex 189), comma 3, Tratt. CE:
«La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi»
Possono valere come parametro per l'interpretazione del diritto interno
- DIRETTIVE
- Innovazione della Corte di Giustizia della Comunità europea.
- Condizioni per l'applicabilità:
- scadenza del termine concesso allo Stato membro per il recepimento;
- è incondizionata
- è sufficientemente precisa
DIRETTIVA COMUNITARIA:
vincolatività di principio
Il suo contenuto normativo è vincolante per quanto riguarda il raggiungimento dello scopo, ma non per la normativa di dettaglio in essa contenuta. Quest'ultima può essere derogata dalla legislazione interna, purché non vengano messi a repentaglio i principi della direttiva.
CORTE COSTITUZIONALE
CORTE DI GIUSTIZIA
GIUDICA LA CONFORMITA' AI PRINCIPI FONDAMENTALI E AI DIRITTI INALIENABILI DELLA PERSONA GARANTITI DALLA COSTITUZIONE
CURA LA CORRETTA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL TRATTATO (234 Tratt. CE)
GIUDICE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE delle LEGGI e degli ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE (art. 134 Cost.)
DUBBIO ERMENEUTICO DELLA FONTE COMUNITARIA:
CORTE DI GIUSTIZIA
Interpretazione della norma comunitaria
CORTE COSTITUZIONALE
controllo di costituzionalità
L'interpretazione della norma comunitaria da parte della Corte di Giustizia risulta:
CONFORME ALLA COSTITUZIONE
INCOSTITUZIONALE La norma comunitaria è priva di efficacia
La Consulta deve rimuoverla dall'ordinamento giuridico italiano
PARAGRAFO 21 "PRINCIPIO DI DEMOCRATICITÀ"
Democrazia
È procedura di decisione che richiede un libero confronto di opinioni e una deliberazione, mediante voto non coartato, con prevalenza della maggioranza sulla minoranza, in un quadro di diritti insopprimibili della minoranza.
DEMOCRATICITÀ
È principio di ordine pubblico posto a garanzia della partecipazione della persona (art. 2 cost.) all'interno della comunità familiare e delle altre comunità intermedie.
EGUAGLIANZA
Giustifica il diritto di partecipazione di tutti alle decisioni
PERSONA
Parametro di legittimità delle deliberazioni della maggioranza: la decisione che esclude la libertà di ciascuno di costruire da sè il proprio mondo di relazioni non è legittima.
PARAGRAFO 23: "PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA"
Formale = «Tutti i cittadini [...] sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (art. 3 co. 1 cost.).
Sostanziale = «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3 co. 2 Cost.).
CRITICA
Il principio di eguaglianza deve essere inteso in modo unitario, esso non ammette letture parziali. La eguaglianza formale e quella sostanziale sono in funzione reciproca; entrambe esprimono un unico principio, quello dell'eguaglianza nella giustizia sociale.