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FONTI DEL DIRITTO

Atti o fatti dell'ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere norme giuridiche

PLURALITA' DELLE FONTI GERARCHIA

  • FONTI COSTITUZIONALI ...... Costituzione e leggi costituzionali
  • FONTI COMUNITARIE ........ Atti normativi dell'Unione Europea
  • FONTI INTERNAZIONALI ...... Trattati internazionali
  • FONTI PRIMARIE .............. Leggi ordinarie statali, decreti legislativi, decreti legge, regolamenti parlamentari, referendum abrogativo di leggi ordinarie, leggi regionali, atti aventi forza di legge
  • FONTI SECONDARIE ........... Regolamenti amministrativi
  • FONTI TERZIARIE ............... Consuetudini

UNITARIETA' DELL'ORDINAMENTO

Realizzata dalla corretta interpretazione del giurista che ricompone le molteplici fonti in coerenza costituzionale

FONTI COMUNITARIE:

  • NORME DEL TRATTATO
  • REGOLAMENTI
    • Art. 249 (ex 189), comma 2, Tratt. CE: «Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri»
    • NON DIRETTAMENTE APPLICABILI
      • Art. 249 (ex 189), comma 3, Tratt. CE: «La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi»
      • Possono valere come parametro per l’interpretazione del diritto interno
  • DIRETTIVE
    • DIRETTAMENTE APPLICABILI
      • Innovazione della Corte di Giustizia della Comunità europea.
      • Condizioni per l’applicabilità:
        1. scadenza del termine concesso allo Stato membro per il recepimento;
        2. è incondizionata
        3. è sufficientemente precisa

DIRETTIVA COMUNITARIA:

vincolatività di principio

Il suo contenuto normativo è vincolante per quanto riguarda il raggiungimento dello scopo, ma non per la normativa di dettaglio in essa contenuta. Quest’ultima può essere derogata dalla legislazione interna, purché non vengano messi a repentaglio i principi della direttiva.

DIFFERENZA

È un dato fattuale (avere un certo colore della pelle, certe credenze religiose, preferenze politiche)

DISEGUAGLIANZA

È un giudizio di valore (la valutazione che una certa norma di favore o di sfavore si giustifica perché il soggetto ha determinate caratteristiche)

Il rispetto del principio di eguaglianza impone:

  1. di trattare situazioni eguali in modo identico
  2. di disciplinare situazioni differenti e sperequate in modo diverso.

Giustificazione disuguaglianza

La disparità normativa introdotta deve rispondere a canoni di ragionevolezza. Un trattamento diseguale è ragionevole se funzionale all'attuazione della eguale dignità e sviluppo della persona.

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiorgiaS. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Polidori Stefano.