ORDINAMENTO GIURIDICO E DIRITTO COSTITUZIONALE
ORDINAMENTO GIURIDICO
REGOLE DEL DIRITTO = insieme di regole di un’organizzazione sociale, per essere tale deve
avere un complesso di norme che disciplinano la vita e l’attività. diritto= regole
dell’organizzazione sociale
ORDINAMENTO GIURIDICO = qualunque organizzazione sociale della pluralità degli
Teoria
ordinamenti giuridici (società + diritto)
Regole del diritto fanno parte del mondo del “dover essere”= linguaggio prescrittivo
Norme giuridiche
sono inerenti ad una determinata organizzazione sociale e hanno la finalità di
preservarla e svilupparla
quando si instaura un rapporto tra due o più soggetti che sulla base di una regola
comune (diritto oggettivo) imposta da altri (eteronoma) / posta dalle parti
(autonoma)
vincoli reciproci situazioni giuridiche favorevoli o di vantaggio (diritto in senso
soggettivo) situazioni non favorevoli o di svantaggio (doveri o obblighi)
Norme non giuridiche = precetti religiosi, etica morale doveri
Teorie del diritto ha
• Teorie normativiste (Kelsen): una società un ordinamento (società ≠ ordinamento)
diritto positivo (= positivismo giuridico = regole basate su prescrizioni riconosciute valide
dall’ordinamento) è
• Teorie istituzionaliste (Romano): una società un ordinamento (organizzazione sociale
scaturisce delle norme per mantenerla e rafforzarla) diritto naturale= giusnaturalismo=
esistono dei diritti dell’uomo che devono essere riconosciuti e garantiti dalla nascita es.
John Locke = vita- libertà- proprietà)
insieme di prescrizioni, fatti normativi, consuetudini, accomunati dal
Ordinamento giuridico=
fatto di essere tutti espressione di una determinata organizzazione sociale e coordinati fra
loro secondo criteri sistematici)
Ordinamneto giuridico = sistema perché - unitario
- coerente ( no contraddizioni fra nome)
- completo ( no vuoti normativi)
Disposizione e norma
Disposizione = mera formulazione linguistica possono generare più interpretazioni =
più norme
Norma = risultato dell’interpretazione, operata sulla base di più criteri (letterale - logico-
sistematico –storico-comparativo)
COSTITUZIONE
Ogni ordinamento giuridico = sistema= unito/coerente/completo= deve avere un insieme di
principi e valori su cui basarsi e che vengano rispettati =
Ha una costituzione SCRITTA rigida= modificata solo con procedimento di revisione
aggravato = modificata / derogata con legge ordinaria
flessibile
NON SCRITTA (es. Regno Unito)
(Costituzione ottriata = concesse dalla corona e spesso flessibili (Ottocento) ≠ Costituzione
rappresentativa e rigide (costituzioni moderne es. IT 1948)
= Ogni ordinamento statale ha una costituzione (scritta o no) = un assetto costituzionale (che
può essere diverso da stato a stato) (forma di
stato- forma di governo- fonti del diritto- elenco diritti/
doveri cittadini) il complesso delle norme fondamentali, scritte e non scritte,
Ordinamento costituzionale =
che danno forma all’ordinamento giuridico e rappresentano il codice genetico che determina
l’identità dell’ordinamento stesso, vale a dire il suo ordine costituzionale.
Norme formalmente costituzionali
Norme materialmente costituzionali = fini e valori fondamentali delle forze politiche
prevalenti, sui quali si regge l’ordinamento costituzionale
Teorie della costituzione
• La costituzione come norma fondamentale (normativista Kelsen) = norma suprema e a
cascata si costruisce l’intero ordinamento
• La costituzione come decisione fondamentale (istituzionalista Schmitt) = scelta
fondamentale data dalla decisione dei consociati, con fini comuni, che determina l’” unità
politica” dell’ordinamento
• La costituzione in senso materiale (Mortati) = fini e valori su cui convergono le forze
prevalenti
(non solo quelle di maggioranza a seconda della posizione politica, ma anche quelle che
condividono fini e valori fondamentali, es. antifascisti per la costituz del ‘48) al momento della
fondazione dell’ordinamento).
Rami diritto pubblico (= disciplina l’attività di soggetti portatori di interessi generali)
- diritto costituzionale - diritto tributario
- diritto parlamentare - diritto ecclesiastico
- diritto regionale e il diritto degli enti locali - diritto penale
- Il diritto amministrativo - diritto processuale civile e il diritto
processuale penale
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LO STATO
LO STATO COME COMUNITA’ POLITICA
Gli stati moderno nascono da un processo esterno ed interno
a) autonomia esterna nei confronti dei poteri universali (Papato e Impero che
pretendevano di esercitare giurisdizione sui singoli ordinamenti), con la fine della
Guerra dei Trent’anni e il Trattato di Vestfalia del 1648
b) supremazia interna nei confronti degli ordinamenti particolari (feudali, corporativi,
municipali), attraverso il consolidamento della monarchia assoluta
Caratteri stato moderno tutti
Politicità = lo stato assume fra le proprie finalità la cura di gli interessi generali
riferiti alla collettività stanziata sul suo territorio
supremazia
Sovranità: lo stato afferma la sua rispetto a ogni altro potere costituito al
indipendenza
suo interno e la sua rispetto ai poteri esterni
monopolio della forza: lo stato agisce tendenzialmente senza resistenze interne e
forza legale
senza interferenze esterne, grazie all’uso della (organizzazione di tribunali
e forze di polizia, coazione fisica contro chi trasgredisce la legge)
quando una popolazione, sottomettendosi a un potere politico, dà vita a un
Stato =
ordinamento in grado di soddisfare i suoi interessi generali (difesa, sicurezza, giustizia, ordine
pubblico, relazioni economiche...).
Elementi per aversi uno stato:
1) un popolo : la popolazione diventa popolo quando sono legate dal condividere
un uguale cittadinanza (= tendenziale uguaglianza diritti e doveri di fronte al
governo sovrano)
2) territorio
3) un governo sovrano = CARATTERE SOVRANITA’=MONOPLIO FORZA
Sovranità e stato federale (es. USA)
= ordinamento in cui la sovranità è distribuita a due livelli di governo
1)stato federale con una costituzione federale che si pone al di sopra degli stati federati=
unica fonte di legittimazione dei poteri pubblici UN SOLO popolo - potere costituente -
costituzione un nuovo stato
2) stati federati ciascuno con una propria costituzione
Sovranità e confederazione di stati
= unione fra stati indipendenti e sovrani (no nuovo stato) disciplinata dal diritto internazionale
e priva di costituzione
Categoria della sovranità
Sovranità = potere costituente (non costituito) = solo gli stati possono darsi una costituzione
Sovranità appartiene al popolo = il popolo è fonte di legittimazione di ogni potere statale
=corpo elettorale (parte del popolo) è il titolare dei poteri
sovrani (elegge organi dello stato e degli altri enti territoriali
attraverso istituti di democrazia diretta)
Limiti sovranità
limiti di fatto : a causa dei processi di globalizzazione e sviluppo tecnologie è sempre
più difficile per lo stato il controllo sulla circolazione di capitali, informazioni e risorse
prodotte nel territorio
limiti giuridici: data l’evoluzione dell’ordinamento internazionale, sempre più attenzione
al favorire coesione tra stati e popoli e rispetto dei diritti umani
LA GIUSTIFICAZIONE DELLO STATO
Dottrine dello stato
Dottrine contrattualistiche
Locke : lo stato come strumento per la tutela dei diritti naturali dell’uomo (gli uomini
possiedono tre diritti naturali e per salvaguardali in maniera efficace vengono trasferiti
per contratto ad un’ autorità sovrana che ha il compito di riconoscerli e assicurarne
l’intangibilità)
Dottrine statolatre ( fede assoluta e cieca nello stato)
Hegel : lo stato come totalità che precede gli individui = senza lo stato gli individui non
hanno un’identità