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Capitolo XV: La Magistratura
1. La previsione costituzionale e la struttura del potere giurisdizionale: il principio di unità della giurisdizione e i giudici speciali.
Il Titolo V della Parte II della Costituzione è intitolato alla Magistratura. Sezione I: Ordinamento giurisdizionale; Sezione II: Norme sulla giurisdizione.
Art. 24 Cost. - sancisce il diritto di agire in giudizio e la inviolabilità del diritto di difesa in ogni grado e stato del procedimento.
La giustizia è amministrata in nome del popolo:
Art. 101 comma 1 - sancisce il principio secondo cui la funzione giurisdizionale è preordinata al perseguimento del valore della giustizia mediante l'applicazione della legge che è espressione degli organi rappresentativi della sovranità popolare, ai quali la magistratura è funzionalmente subordinata.
Comma 2 - i giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102 Cost. - la relativa funzione è
esercitata dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario (comma 1) e che non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali (comma 2).
La VI Disposizione transitoria e finale della Costituzione aveva stabilito che, entro 50 anni dall'entrata in vigore di essa, si sarebbe proceduto alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari, sicché sussiste il divieto della istituzione di nuovo giudici speciali diversi da quelli espressamente nominati in Costituzione.
Giudice straordinario è quello istituito dopo l'accadimento di determinati fatti sui quali esso stesso è chiamato a pronunciarsi. L'ordinamento repubblicano non poteva guardare con favore a tutte le giurisdizioni speciali preesistenti all'istaurazione dell'ordinamento repubblicano, perché molto spesso
Esserisultavano carenti della necessaria indipendenza dal Governo quale elemento caratterizzante la nozione stessa di giurisdizione sul piano costituzionale. Attribuendo alla magistratura ordinaria, in materia civile, la competenza a conoscere delle questioni relative ai diritti soggettivi, nonché la materia penale; e ha mantenuto, alcuni dei giudici speciali preesistenti all'ordinamento repubblicano. I giudici amministrativi hanno competenza su questioni inerenti interessi legittimi, tranne le deroghe stabilite dalle leggi in ordine alla cognizione anche su diritti soggettivi (giurisdizione esclusiva art. 103 comma 1). Alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 103 comma 2, è affidata la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge; ai Tribunali militari in tempo di pace, la competenza a giudicare soltanto sui reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate e, in tempo di guerra secondo quanto stabilito dalla
legge. Le Commissioni tributarie sono organi giurisdizionali speciali preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione e compatibili con il dettato costituzionale in quanto la loro giurisdizione è limitata alle controversie attinenti alla materia tributaria e ciò costituisce garanzie di compatibilità con il diritto costituzionale, d'istituzione di nuovi giudici speciali. Il principio di unità della giurisdizione desumibile dell'art. 102 comma 1 Cost. ha fatto ingresso nell'ordinamento costituzionale come principio meramente direttivo. Comma 2 possono istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari unicamente sezioni specializzate per determinate materie. 2. L'autonomia e l'indipendenza dell'Ordine giudiziario. L'Ordine giudiziario è stato posto dal Costituente in condizione di non subire influenze che possano inquinare la tutela dei valori presi in considerazione per lo sviluppo e il progresso della legge.Collettività nazionale per l'esercizio della funzione giurisdizionale, nel rispetto dell'ordinamento giuridico per la difesa dei diritti dei singoli.
• Art. 104 comma 1 Cost. -> ha sancito che la magistratura costituisce un ordine autonomo e da ogni altro potere.
In primo luogo, l'uso del termine ordine sta a indicare la omogeneità dell'assetto, espressa dall'attribuzione di cui questo risulta destinatario e dalla condizione di ciascuno degli appartenenti ad esso. La magistratura costituisce comunque un potere va desunto dalla circostanza secondo la quale essa costituisce un Ordine autonomo e istituzionalmente indipendente dagli altri poteri, del cui insieme esso fa pure parte. In secondo luogo, va rammentato che la previsione costituzionale ha per oggetto le garanzie di indipendenza istituzionale della magistratura ordinaria considerata nel suo complesso e non delle giurisdizioni speciali, per i quali le medesime garanzie trovano fondamento nell'art.
magistratura è eletto tra i componenti eletti dal Parlamento. Il Consiglio superiore della magistratura è composto da 27 membri, di cui 16 eletti dai magistrati ordinari, 6 eletti dalle Camere in seduta comune tra i professori ordinari di materie giuridiche presso le Università e tra gli avvocati con almeno 15 anni di esperienza professionale, il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale della stessa Corte. Le funzioni del Consiglio superiore della magistratura sono molteplici: nomina, trasferimento e promozione dei magistrati, disciplina e controllo dell'attività giudiziaria, vigilanza sull'amministrazione della giustizia, adozione di regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici giudiziari. Il Consiglio superiore della magistratura rappresenta quindi un organo fondamentale per garantire l'indipendenza e l'autonomia della magistratura ordinaria, contribuendo così al corretto funzionamento del sistema giudiziario.dell'indipendenza della magistratura, nonché di assicurare il corretto funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Il secondo aspetto riguarda la composizione del Consiglio superiore della magistratura. Esso è formato principalmente da magistrati, che costituiscono la maggioranza dei membri. Questo è importante per garantire la partecipazione diretta dei professionisti del settore nelle decisioni e nelle scelte che riguardano la magistratura. Inoltre, le Camere partecipano alla formulazione delle norme che riguardano il Consiglio superiore della magistratura. Questo significa che le decisioni prese da questo organo devono essere in linea con le leggi e le disposizioni stabilite dal Parlamento. In conclusione, la magistratura italiana è caratterizzata da un sistema di governo che cerca di bilanciare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura con il ruolo del Capo dello Stato e la partecipazione delle Camere. Questo è fondamentale per garantire un corretto funzionamento del sistema giudiziario e la tutela dei diritti dei cittadini.dell'indipendenza della Magistratura ordinaria può essere garantito attraverso diversi atti: - La convocazione e la presidenza delle sedute; - L'indizione delle elezioni delle componenti dei magistrati; - La richiesta ai Presidenti delle due Camere dell'elezione dei componenti di designazione parlamentare (componente laica); - Lo scioglimento del Consiglio per impossibilità di funzionamento; - La garanzia dell'indipendenza di ciascun magistrato da possibili azioni persecutorie e vessatorie provenienti dall'interno dell'ordine. La posizione del Capo dello Stato può esprimersi nella condizione di eteropresidenza. Riguardo al secondo profilo, concernente la prevalenza numerica di appartenenti all'ordinamento giudiziario, pur apparendo diretta a esprimere una forma di autogoverno della magistratura, lasciando intendere che la separazione dell'Esecutivo e l'autonomia degli altri poteri tende a realizzarsi in un equilibrato gioco di pesi e contrappesi. Il terzo profiloIl testo attiene alla presenza di una componente laica. Essa è costituita da persone in possesso di elevatissima qualificazione giuridica, eletta dal Parlamento in seduta comune.
L'art. 105 Cost. elenca le attribuzioni conferite al Consiglio superiore della magistratura consistenti in provvedimenti che incidono sullo status di questi ultimi, quali le assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari.
L'azione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari spetta oltre che al Ministro della giustizia, al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, il quale esercita la funzione di Pubblico Ministero presso la sezione disciplinare stessa. Va registrata la tendenza del Consiglio superiore ad ampliare la sfera dei propri compiti con atti para-normativi e circolari aventi funzione di specificare e integrare, profili attinenti all'ordinamento giudiziario. Componente togata eletta al C.S.M.4.
L'indipendenza e
l'autonomia delle altre magistrature. Sono state introdotte strutture di garanzia per altre giurisdizioni in attuazione dell'art. 108 comma 2 Cost. che affida alla legge il compito di assicurare l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, nonché del Pubblico Ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia. Per la giurisdizione amministrativa è intervenuta la legge 27 Aprile 186/1982 istitutiva il Consiglio di Presidenza; legge 13 Aprile 117/1988 il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti; legge 30 dicembre 561/988 il Consiglio della magistratura militare; d.lgs. 31 dicembre 545/1992 il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. La composizione di tali organi è stata disegnata su quella del Consiglio superiore della magistratura attraverso la presenza di magistrati e di una componente laica. 5. Gli altri principi costituzionali relativi al potere giurisdizionale. Il Costituente haprevisto una serie di corollari-principi che concorrono a delineare la posizione del potere giurisdizionale nel nostro ordinamento.
a) La soggezione dei giudici soltanto alla legge (art,101 comma 2). Tale principio esalta il ruolo del giudice, elevando la sua indipendenza funzionale e culturale. Il principio impone al giudice l'applicazione della legge in modo obiettivo non solo all'interno delle strutture organizzative in cui esercita le sue funzioni, ma anche nei confronti degli altri poteri.
b) La distinzione dei magistrati per funzioni (art. 107 comma 3) manifestando l'impossibilità che una legge possa ordinare i magistrati secondo il principio gerarchico tra funzioni o tra uffici.
c) Il divieto di istituzione di giudici speciali o straordinari (art, 102 comma 2) risponde al principio costituzionale della determinazione del giudice naturale dal quale ciascuno, non può essere dissolto, come espressamente recita l'art.25 comma 1.
d) Il concorso come regole
ordinarie di accesso alla magistratura (art. 106 comma 1). Si tratta