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FONTI-ATTO E FONTI-FATTO

Le fonti di produzione si distinguono in due categorie:

Fonti-atto (atti normativi):

La fonte-atto è l'espressione di volontà normativa di un soggetto cui l'ordinamento attribuisce l'idoneità a porre in essere norme giuridiche.

Fonti-fatto (fatti normativi):

Sono fonti-fatto tutti quei comportamenti riconosciuti dal corpo sociale come normativa esterni al nostro ordinamento (es: trattati internazionali; atti comunitari). Implicano l'agire volontario di un organo abilitato dall'ordinamento giuridico attraverso una norma di riconoscimento.

Per produrre effetti normativi, ogni fonte-atto deve essere universalmente riconoscibile.

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI

R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico

Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-1 - Par. 3

FONTI-ATTO E FONTI-FATTO

La consuetudine:

La consuetudine è considerata la fonte-fatto per eccellenza. Nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo (elemento oggettivo della consuetudine: la cosiddetta "diuturnitas"), sino al punto che esso viene sentito come giuridicamente vincolante (elemento soggettivo della consuetudine: "opinio juris ac necessitatis").

Una consuetudine particolare è la consuetudine costituzionale: si tratta di comportamenti (riconosciuti dal corpo sociale) che disciplinano i rapporti fra organi costituzionali: ad esempio, le consultazioni del Presidente della Repubblica nel corso della formazione del nuovo Governo.

Una ulteriore tipologia di consuetudine è quella sancita dall'articolo 10 della Costituzione, che fa riferimento alle consuetudini internazionali: non si tratta di norme che hanno origine nei trattati bensì di regole non scritte e tuttavia

Considerate obbligatorie dalla generalità degli Stati. L'adeguamento dell'ordinamento italiano alle consuetudini internazionali è automatico. Torna alla prima pagina

SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIOR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-1 - Par. 3

FONTI-ATTO E FONTI-FATTO

Altre fonti fatto: Oltre alla già citata consuetudine, sono considerate fonti-fatto:

  • le norme prodotte dalla Comunità europee
  • le cosiddette norme di diritto internazionale privato.
In entrambi i casi, nonostante si tratti di fonti scritte e volute, esse sono prodotte da organi che non appartengono al nostro ordinamento: è per questo che sono considerate come meri fatti normativi. Torna alla prima pagina

SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIOR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-1 - Par. 4

TECNICHE DI RINVIO AD ALTRI ORDINAMENTI

Di rinvio ad altri ordinamenti:

In base al principio di esclusività, soltanto lo Stato ha il potere esclusivo di riconoscere le proprie fonti, indicando gli atti e i fatti che possono produrre norme nell'ordinamento.

Per quanto riguarda le norme di altri ordinamenti, esse valgono nell'ordinamento statale solo se lo Stato lo consente. Lo strumento usato dallo Stato per rendere applicabili al proprio interno le norme di altri ordinamenti è conosciuto come tecnica del rinvio.

Rinvio "mobile" o formale o non

Rinvio "fisso" o materiale o recettizio:

Una disposizione dell'ordinamento statale richiama un determinato atto in vigore in altro ordinamento, che viene allegato. Esempi di rinvio mobile: le disposizioni del diritto internazionale.

Il rinvio fisso è utilizzato per recepire un atto singolo e specifico.

privato e il richiamo alle norme consuetudinarie internazionali. Torna alla pagina 7

SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI

R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-1 - Par. 5

LA FUNZIONE DELL'INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei testi normativi:

L'interpretazione dei testi normativi ha il compito essenziale di garantire unità, coerenza sistematica e completezza dell'ordinamento:

  • Unità: Tutte le norme dell'ordinamento possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente e all'atto che con esso viene posto, la Costituzione.
  • Coerenza sistematica: L'ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono e prevede criteri e meccanismi per risolvere i contrasti tra disposizioni normative stabilite in tempi diversi o incidenti nella stessa materia, consentendo all'interprete di sciogliere le antinomie e di individuare la norma che deve essere

applicata in concreto.

  • Completezza: L'ordinamento predispone determinati rimedi per colmare lacune o vuoti normativi, ossia casi concreti non previsti dal diritto positivo, e permette all'interprete di rinvenire la norma giuridica applicabile al caso.

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI

OR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-1 - Par. 6

LE ANTINOMIE E LE TECNICHE DI RISOLUZIONE

Le antinomie normative:

Si definiscono antinomie i contrasti tra norme.

Si ha un'antinomia quando le disposizioni esprimono significati tra loro incompatibili.

In questi casi, è compito dell'interprete risolvere tali contrasti, individuando la norma applicabile al caso.

I criteri per scegliere la norma da applicare in caso di antinomia sono quattro:

  1. criterio cronologico
  2. criterio gerarchico
  3. criterio della specialità
  4. criterio della competenza

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI

Emanuele ISONIOR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-1 - Par. 7

IL CRITERIO CRONOLOGICO E L'ABROGAZIONE

Criterio cronologico: In caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella più recente (lex posterior derogat priori). La prevalenza della norma nuova sulla vecchia si esprime attraverso l'abrogazione: l'effetto consiste nella cessazione ex nunc dell'efficacia della norma giuridica precedente.

L'articolo 15 delle Preleggi indica 3 ipotesi di abrogazione:

  • abrogazione espressa: per "dichiarazione espressa del legislatore".
  • abrogazione implicita: per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti.
  • abrogazione tacita: perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge precedente.

Diversa dall'abrogazione è la deroga: la norma abrogata perde efficacia per il futuro, la norma derogata non perde la sua efficacia ma...

Ne viene limitato il campo di applicazione. Simile alla deroga è la sospensione: limitata a un certo periodo, a certe categorie o zone. Torna alla 10prima pagina

SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIOR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-1 - Par. 8

IL CRITERIO GERARCHICO E L'ANNULLAMENTO

Criterio gerarchico: In base a tale criterio, la norma superiore si deve preferire a quella gerarchicamente inferiore (lex superior derogat legi inferiori). La prevalenza della norma superiore su quella inferiore si esprime attraverso l'annullamento: è l'effetto di una dichiarazione di illegittimità che un giudice pronuncia nei confronti di un atto, di una disposizione o di una norma che, a quel punto, perdono validità.

Effetti dell'annullamento: al contrario dell'abrogazione, l'annullamento opera non solo per il futuro ma anche per il passato (ex tunc), ma limitatamente ai rapporti pendenti.

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIOR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002.

Cap.II-1 - Par. 9

IL CRITERIO DELLASPECIALITA'

Criterio della specialità: In base a tale criterio, in caso di contrasto tra due norme, si preferisce la norma speciale rispetto a quella generale (lex speciali derogat legi generali), anche se quest'ultima è successiva (lex posterior generalis non derogat legi priori speciali). La preferenza per la norma speciale non incide né sull'efficacia né sulla validità della norma generale: entrambe rimangono efficaci e valide. L'interprete opera solamente una scelta tra le due norme (inter partes). L'effetto tipico della prevalenza della norma speciale su quella generale è la deroga.

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIOR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002.

Cap.II-1 - Par. 9

IL CRITERIO DELLASPECIALITA' ABROGAZIONE ANNULLAMENTO DEROGA criterio cronologico criterio gerarchico criterio di specialità fisiologia patologia complessità dell'ordinamento dell'ordinamento dell'ordinamento opera ex nunc opera ex tunc opera ex nunc effetti: effetti: effetti: inter partes erga omnes erga omnes erga omnes (se espressa) inter partes Torna alla 13 prima pagina

SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI OR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-1 - Par. 10

IL CRITERIO DELLACOMPETENZA

Criterio della competenza: Serve a spiegare come è attualmente organizzato il sistema delle fonti: si tratta di un criterio esplicativo e non prescrittivo. La Costituzione assegna competenze "particolari" ad alcuni atti equiparati alla legge formale: ad esempio, ai regolamenti parlamentari riserva la competenza a disciplinare il procedimento di formazione delle leggi. Torna alla

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIOR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-1 - Par. 11

RISERVE DI LEGGE

Definizione di riserva di legge: PRINCIPIO DI LEGALITA'

Si ha una riserva di legge quando una norma costituzionale riserva alla legge la disciplina di una determinata materia. Essa, perciò, è una regola riguardante l'esercizio della funzione legislativa.

La riserva di legge, affermatasi con il sorgere dei Parlamenti medievali, ha una funzione garantista, che si è rafforzata ulteriormente nelle costituzioni contemporanee a causa della loro rigidità.

Tipolog

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
17 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Stella Giuliana.