R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002.
- Capitolo 1
Parte II
FONTI DEL DIRITTO: NOZIONI GENERALI
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R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-1 - Par. 1
FONTI DI PRODUZIONE
Le fonti del diritto:
Si definisce “fonte del diritto” l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a
produrre norme giuridiche
.
Si possono distinguere vari tipi di fonte:
• fonti di produzione
• fonti di cognizione
• fonti atto e fonti fatto
Fonti di produzione:
Gli ordinamenti moderni si istituiscono attraverso un processo costituente: è la
stessa Costituzione ad indicare gli atti che possono produrre il diritto (le fonti).
In realtà, la Costituzione indica solamente le fonti ad essa immediatamente inferiori
(fonti primarie). Saranno tali fonti, successivamente, a regolare quelle ancora
inferiori (fonti secondarie). Torna alla 2
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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO
R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-1 - Par. 2
FONTI DI COGNIZIONE:
PUBBLICAZIONE E RICERCA
Fonti di cognizione: DEGLI ATTI NORMATIVI
Si dicono fonti di cognizione gli strumenti attraverso i quali si vengono a conoscere le fonti di
produzione. Esistono fonti ufficiali e fonti private. Fonti non ufficiali:
Fonti ufficiali: Possono essere fornite da soggetti
• la Gazzetta Ufficiale (G.U.) pubblici (ad es: Ministeri o Regioni) o
• Bollettini ufficiali delle Regioni (B.U.R.) privati (Riviste specializzate).
• Gazzetta Ufficiale della Comunità europea Le notizie pubblicate su di esse non
(G.U.C.E.) hanno valore legale.
Il testo in esse pubblicato è quello che “entra in
vigore”.
Al fine di consentire lo studio e la conoscenza dei
nuovi atti, essi entrano in vigore dopo un periodo
di vacatio legis, di regola di 15 giorni. Trascorso
tale periodo, vigono la presunzione di conoscenza
della legge e l’obbligo del giudice di applicarla. Torna alla 3
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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO
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FONTI-ATTO E FONTI-FATTO
Fonti-atto e Fonti-fatto:
Le fonti di produzione si distinguono in due categorie:
Fonti-atto (atti normativi): Fonti-fatto (fatti normativi):
“La fonte-atto è l’espressione di volontà Sono fonti-fatto tutti quei
normativa di un soggetto cui l’ordinamento comportamenti riconosciuti dal
attribuisce l’idoneità a porre in essere norme corpo sociale come
giuridiche”. giuridicamente vincolanti
nonché gli atti di produzione
• Hanno la capacità di porre norme vincolanti per normativa esterni al nostro
tutti ordinamento (es: trattati
• internazionali; atti comunitari).
Implicano l’agire volontario di un organo
abilitato dall’ordinamento giuridico attraverso una
norma di riconoscimento.
• Per produrre effetti normativi, ogni fonte-atto
deve essere universalmente riconoscibile. Torna alla 4
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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO
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FONTI-ATTO E FONTI-FATTO
La consuetudine:
La consuetudine è considerata la fonte-fatto per eccellenza.
Nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo (elemento oggettivo della
consuetudine: la cosiddetta “diuturnitas”), sino al punto che esso viene sentito come
giuridicamente vincolante (elemento soggettivo della consuetudine: “opinio juris ac
necessitatis”).
Una consuetudine particolare è la consuetudine costituzionale: si tratta di
comportam