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R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002.

- Capitolo 1

Parte II

FONTI DEL DIRITTO: NOZIONI GENERALI

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R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-1 - Par. 1

FONTI DI PRODUZIONE

Le fonti del diritto:

Si definisce “fonte del diritto” l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a

produrre norme giuridiche

.

Si possono distinguere vari tipi di fonte:

• fonti di produzione

• fonti di cognizione

• fonti atto e fonti fatto

Fonti di produzione:

Gli ordinamenti moderni si istituiscono attraverso un processo costituente: è la

stessa Costituzione ad indicare gli atti che possono produrre il diritto (le fonti).

In realtà, la Costituzione indica solamente le fonti ad essa immediatamente inferiori

(fonti primarie). Saranno tali fonti, successivamente, a regolare quelle ancora

inferiori (fonti secondarie). Torna alla 2

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO

R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-1 - Par. 2

FONTI DI COGNIZIONE:

PUBBLICAZIONE E RICERCA

Fonti di cognizione: DEGLI ATTI NORMATIVI

Si dicono fonti di cognizione gli strumenti attraverso i quali si vengono a conoscere le fonti di

produzione. Esistono fonti ufficiali e fonti private. Fonti non ufficiali:

Fonti ufficiali: Possono essere fornite da soggetti

• la Gazzetta Ufficiale (G.U.) pubblici (ad es: Ministeri o Regioni) o

• Bollettini ufficiali delle Regioni (B.U.R.) privati (Riviste specializzate).

• Gazzetta Ufficiale della Comunità europea Le notizie pubblicate su di esse non

(G.U.C.E.) hanno valore legale.

Il testo in esse pubblicato è quello che “entra in

vigore”.

Al fine di consentire lo studio e la conoscenza dei

nuovi atti, essi entrano in vigore dopo un periodo

di vacatio legis, di regola di 15 giorni. Trascorso

tale periodo, vigono la presunzione di conoscenza

della legge e l’obbligo del giudice di applicarla. Torna alla 3

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO

R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-1 - Par. 3

FONTI-ATTO E FONTI-FATTO

Fonti-atto e Fonti-fatto:

Le fonti di produzione si distinguono in due categorie:

Fonti-atto (atti normativi): Fonti-fatto (fatti normativi):

“La fonte-atto è l’espressione di volontà Sono fonti-fatto tutti quei

normativa di un soggetto cui l’ordinamento comportamenti riconosciuti dal

attribuisce l’idoneità a porre in essere norme corpo sociale come

giuridiche”. giuridicamente vincolanti

nonché gli atti di produzione

• Hanno la capacità di porre norme vincolanti per normativa esterni al nostro

tutti ordinamento (es: trattati

• internazionali; atti comunitari).

Implicano l’agire volontario di un organo

abilitato dall’ordinamento giuridico attraverso una

norma di riconoscimento.

• Per produrre effetti normativi, ogni fonte-atto

deve essere universalmente riconoscibile. Torna alla 4

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO

R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-1 - Par. 3

FONTI-ATTO E FONTI-FATTO

La consuetudine:

La consuetudine è considerata la fonte-fatto per eccellenza.

Nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo (elemento oggettivo della

consuetudine: la cosiddetta “diuturnitas”), sino al punto che esso viene sentito come

giuridicamente vincolante (elemento soggettivo della consuetudine: “opinio juris ac

necessitatis”).

Una consuetudine particolare è la consuetudine costituzionale: si tratta di

comportam

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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